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Roma, 16 settembre 2011

 

Circolare n. 179/2011

 

Oggetto: Previdenza – Incentivi per l’assunzione di giovani genitori – Comunicato INPS su G.U. n.214 del 14.9.2011 e Circolare INPS n. 115 del 5.9.2011.

 

A distanza di quasi un anno dall’emanazione del DPCM 19.11.2010, con il comunicato in oggetto l’INPS ha sbloccato l’operatività degli incentivi per le imprese che assumeranno a tempo indeterminato giovani genitori (con figli minori anche adottivi) purché siano disoccupati o non stabilmente occupati (in quanto con contratti a tempo determinato, a progetto, di inserimento, ecc.) e iscritti alla Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori istituita presso lo stesso Istituto.

 

L’INPS ha inoltre precisato che:

 

·      il beneficio, pari a 5 mila euro per ciascuna assunzione (fino ad un massimo di cinque assunzioni), spetterà alle imprese nei limiti delle risorse disponibili pari a 51 milioni di euro;

 

·      le assunzioni dovranno riguardare giovani genitori di età non superiore a 35 anni (da intendersi, secondo l’INPS, fino al giorno precedente il compimento dei 36 anni);

 

·      i datori di lavoro interessati, dopo aver effettuato l’assunzione, dovranno richiedere il relativo beneficio in via telematica tramite l’apposito modulo disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.itCassetto Previdenziale Aziende – Istanze online);

 

·      le aziende potranno fruire dell’incentivo tramite conguaglio con le denunce contributive mensili;

 

·      per poter fruire del beneficio l’impresa, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver effettuato licenziamenti o avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario per crisi aziendale, ristrutturazione o riorganizzazione, a meno che l’assunzione sia finalizzata ad attività sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati.

 

Fabio Marrocco

Allegati due

Responsabile di Area

Lc/lc

 

 

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G.U. n. 214 del 14.9.2011 (fonte Guritel)

COMUNICATO

Istituzione della «Banca dati per l'occupazione dei giovani genitori»
prevista dal decreto del Ministro della  gioventu'  del  19  novembre
2010. 
 
    L'Istituto Nazionale della Previdenza  Sociale,  in  qualita'  di
soggetto  gestore  individuato  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto
ministeriale 19 novembre 2010, comunica  che,  con  decorrenza  dalla
data di pubblicazione del presente avviso,  e'  possibile  iscriversi
alla «Banca dati per l'occupazione dei  giovani  genitori»,  prevista
dal decreto del  Ministro  della  gioventu'  del  19  novembre  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  301
del 27 dicembre 2010. La Banca dati e' finalizzata all'erogazione  di
un incentivo di € 5.000, in favore  delle  imprese  private  e  delle
societa'  cooperative   che   provvedano   all'assunzione   a   tempo
indeterminato, anche parziale, di giovani - di eta'  inferiore  a  35
anni  -  genitori  o  affidatari  di  minori,  i   quali   si   siano
preventivamente iscritti alla banca dati stessa. 
    Le modalita' di iscrizione alla banca dati e  le  caratteristiche
dell'incentivo sono illustrate dall'INPS con circolare,  consultabile
presso il sito internet www.inps.it. 

 

 

INPS

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

 

Roma, 05/09/2011

Circolare n. 115

                                                                                                          Indirizzi omessi

 

OGGETTO:        Istituzione della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” prevista dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 (pubblicato in G.U. 27 dicembre 2010) ed incentivo per la loro assunzione.

 

SOMMARIO:     E’ stata istituita presso l’INPS la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di un occupazione stabile. La banca dati è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di € 5.000 in favore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte alla banca dati stessa.

 

Premessa

L’articolo 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 - così come modificato da ultimo dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191 - ha istituito, presso il Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile.

 

A valere sulla complessiva dotazione del Fondo citato, il Ministro della Gioventù - con Decreto del 19 novembre 2010, pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2010, n. 301 (allegato n. 1) – ha stanziato l’importo di € 51.000.000, per la realizzazione di interventi in favore dell’occupazione di persone di età non superiore a trentacinque anni e con figli minori.

Il decreto prevede la creazione di una banca dati che raccolga i nominativi dei giovani genitori; la banca dati è alimentata su iniziativa dei singoli lavoratori interessati ed è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di €5.000 infavore delle imprese private e delle società cooperative che provvedano ad assumere - con un contratto a tempo indeterminato, anche parziale - le persone iscritte alla banca dati stessa.

 

In conformità a quanto previsto dall’articolo 3 del decreto, il 30 maggio 2011 il Dipartimento della Gioventù ha stipulato con l’Istituto nazionale della previdenza sociale una Convenzione finalizzata alla gestione della banca dati e dell’incentivo all’assunzione (allegato n. 2).

 

Si illustrano di seguito le istruzioni per l’iscrizione nella banca dati e per il godimento dell’incentivo all’assunzione delle persone ad essa iscritte; le istruzioni sono state redatte in conformità della normativa citata, della Convenzione del 30 maggio 2011 e della nota del 24 giugno 2011, con cui il Dipartimento della Gioventù ha espresso all’Istituto i criteri interpretativi in ordine alle modalità di attuazione del decreto del 19 novembre 2010.

 

I soggetti aventi diritto potranno iscriversi alla banca dati a decorrere dalla data di pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

 

1. Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori

 

1.1 Requisiti per l’iscrizione alla Banca dati

Possono iscriversi alla banca dati coloro che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti:

 

A.età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);

B.      essere genitori di figli minori - legittimi, naturali o adottivi - ovvero affidatari di minori;

C.      essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro:

- lavoro subordinato a tempo determinato

- lavoro in somministrazione

- lavoro intermittente

- lavoro ripartito

- contratto di inserimento

- collaborazione a progetto o occasionale

- lavoro accessorio

- collaborazione coordinata e continuativa.

 

In alternativa al requisito di cui al punto c), la domanda d’iscrizione può essere presentata anche da una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in tal caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.

L’iscrizione alla banca dati consente all’Inps di riconoscere l’importo di €5.000, incaso di assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

 

I requisiti anagrafici e lavorativi indicati devono essere conservati per il mantenimento dell’iscrizione nella banca dati; le principali vicende che determinano la cancellazione del soggetto già iscritto sono le seguenti:

1.       compimento di 36 anni d’età del soggetto iscritto;

2.       raggiungimento della maggiore età di tutti i minori;

3.       cessazione dell’affidamento del minore;

4.       assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale).

 

In caso di superamento del limite d’età del soggetto iscritto o dei minori (punti 1 e 2) ovvero di assunzione a tempo indeterminato (punto 4) si verifica la cancellazione automatica dalla banca dati; invece, in caso di cessazione dell’affidamento (punto 3), grava sull’interessato l’obbligo di procedere alla cancellazione.

Il soggetto cancellato dalla banca dati può ripresentare una nuova domanda di iscrizione, nell’eventualità in cui si verifichino nuovamente le condizioni di iscrizione.

 

1.2 Procedimento di iscrizione alla Banca dati

L’iscrizione alla banca dati si effettua accedendo alla sezione dei servizi al cittadino del sito internet dell’INPS www.inps.it, seguendo il seguente percorso:

“al servizio del cittadino” > “autenticazione con PIN” > “fascicolo previdenziale del cittadino” > “comunicazioni telematiche” > “invio comunicazioni” > “iscrizione banca dati giovani genitori”.

Selezionando l’ultima voce apparirà il modulo – da compilarsi on line – per redigere la domanda di iscrizione.

Per autenticarsi è necessario disporre del Codice di identificazione personale (cosiddetto PIN), rilasciato dall’Istituto; se l’utente non è già in possesso del PIN, potrà richiederlo all’Istituto seguendo le indicazioni disponibili presso il sito www.inps.it o contattando il numero verde 803.164; mediante lo stesso PIN l’utente potrà iscriversi alla Banca dati dei giovani genitori e fruire degli altri principali servizi telematici offerti dall’Istituto al cittadino.

L’accesso alla banca dati può altresì essere effettuato collegandosi al sito del Dipartimento della Gioventù www.gioventu.gov.it, sempre previa autenticazione con il PIN rilasciato dall’INPS.

All’esito positivo della procedura di compilazione della domanda, il sistema informatico rilascia un attestato di iscrizione, il cui iniziale numero di protocollo costituisce il “Codice identificativo univoco” (“CIU”) dell’iscrizione; l’attestato indica la data di scadenza dell’iscrizione, collegata al venir meno di uno dei requisiti anagrafici (compimento di 36 anni di età del richiedente o raggiungimento della maggiore età dei minori) previsti per l’erogazione del beneficio.

Il Codice identificativo univoco (CIU), rilasciato al termine della procedura di iscrizione alla banca dati, consente al soggetto di accedere in ogni momento alla domanda acquisita, al fine di comunicare eventuali variazioni incidenti sulla scadenza di validità (es: nascita nuovo figlio) ovvero allo scopo di cancellare l’iscrizione.

Si allega alla presente circolare un manuale che illustra nel dettaglio le modalità di iscrizione alla banca dati e le varie operazioni che possono essere effettuate successivamente all’iscrizione (allegato n. 3).

 

 

2. Incentivo per l’assunzione dei soggetti iscritti nella Banca dati giovani genitori

 

2.1. Datori di lavoro beneficiari

Come si è detto, la Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di €5.000, incaso di assunzione dei soggetti iscritti.

L’incentivo può essere riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative.

Con riferimento alle società cooperative, l’incentivo è riconosciuto altresì per l’assunzione di soci lavoratori, purché venga stipulato con gli stessi un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

Sono esclusi dall’incentivo gli enti pubblici – economici e non economici - nonché i datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile; rientrano invece nell’ambito dei beneficiari le imprese sociali previste dal decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006.

Sono ammessi all’incentivo anche le imprese e le società cooperative presso cui il lavoratore sta svolgendo o ha svolto uno dei rapporti di lavoro indicati al punto c) del paragrafo 1.1.

 

2.2 Assunzioni per le quali è riconosciuto l’incentivo

L’incentivo spetta per l’ assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, ovvero per la trasformazione a tempo indeterminato (anche con orario parziale) di un rapporto a tempo determinato.

 

2.3 Condizioni per l’ammissione all’incentivo

Per godere dell’incentivo è necessario che, al momento dell’assunzione, il lavoratore sia iscritto alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”.

Le imprese e le cooperative interessate possono verificare direttamente se una persona è iscritta alla banca dati; a tale scopo l’applicazione per l’invio on line della richiesta di incentivo (di seguito illustrata) è stata opportunamente adattata per consentire - prima e a prescindere dall’eventuale assunzione - la semplice consultazione della banca dati, mediante il codice fiscale del lavoratore.

 

Per poter usufruire del beneficio devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni.

L’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della legge 68/1999 in favore dei disabili.

Il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, fatta salva l’ipotesi in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati

Il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata alla acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario.

Il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti

 

Il beneficio può essere goduto per un massimo di cinque lavoratori iscritti nella banca dati.

 

Il beneficio può essere goduto nei limiti dello stanziamento previsto da decreto del ministro della gioventù del 19 novembre 2010 (al netto degli oneri di gestione determinati ai sensi della convenzione Dipartimento della Gioventù – INPS). Al raggiungimento della percentuale di utilizzo, da parte dei datori di lavoro, pari all’80% delle risorse disponibili, l’Inps sospenderà le nuove iscrizioni dei lavoratori e, all’approssimarsi del loro esaurimento, interromperà definitivamente il riconoscimento degli incentivi ai datori di lavoro, dandone pronta informazione mediante i mezzi di comunicazione più opportuni.

 

Il beneficio è cumulabile con altri incentivi previsti dalle norme vigenti.

 

2.4 La richiesta e l’autorizzazione dell’incentivo

Dopo aver effettuato l’assunzione di una persona iscritta nella Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori, il datore di lavoro o il suo rappresentante - espressamente delegato, conformemente a quanto previsto dalla circolare n. 28 dell’8 febbraio 2011 - devono richiedere il relativo beneficio economico avvalendosi del modulo telematico messo a disposizione all’interno di una nuova funzionalità del Cassetto previdenziale Aziende, denominata “Istanze on-line”, presso il sito internet www.inps.it.

 

Entro il giorno successivo all’invio, l’Inps, effettuati con esito positivo i controlli automatizzati in ordine all’iscrizione del lavoratore nella banca dati e in ordine alla correttezza formale delle dichiarazioni del datore di lavoro, attribuirà automaticamente alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione corrispondente all’incentivo richiesto.

Nella sezione “istanze on-line” del Cassetto previdenziale aziendale sarà reso disponibile l’esito della richiesta.

 

Si allega alla presente circolare un manuale che illustra nel dettaglio le modalità di verifica preventiva dell’iscrizione di un determinato soggetto alla banca dati, le modalità di invio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo, e le operazioni che possono essere effettuate successivamente all’istanza di ammissione al beneficio (allegato n. 4).

 

2.5 La fruizione dell’incentivo mediante flusso Uniemens

La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens.

L’incentivo dovrà comunque essere fruito, fino al raggiungimento della misura di €5.000, inquote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

Con successivo messaggio verranno resi noti il Codice autorizzazione che identifica il beneficio e le sue modalità di esposizione nel flusso Uniemens; verranno altresì illustrate le corrispondenti istruzioni contabili.

 

 

3. Controlli

L’INPS provvede alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal decreto del 19 novembre2010 incapo ai soggetti iscritti alla banca dati ed ai datori di lavoro beneficiari dell’incentivo, anche tramite controllo a campione della veridicità della documentazione presentata.

L’Istituto provvede altresì ad effettuare, in nome e per conto del Dipartimento della Gioventù, eventuali azioni di recupero di somme indebitamente percepite da parte di non aventi diritto.

 

 

4. Decorrenza delle misure contenute nel Decreto

Le misure contenute nel Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 decorrono dalla data di pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a cura dell’INPS; solo da questa data è possibile iscriversi alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” e, conseguentemente, effettuare assunzioni che consentano il riconoscimento dell’incentivo.

 

Il Direttore Generale

Nori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO UNO

 

G.U. n. 301 del 27.12.2010 (fonte Guritel)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'

DECRETO 19 novembre 2010

Finalizzazione di parte delle risorse di cui all'articolo 1, commi 72
e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIOVENTU' 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                               Oggetto 
  Nell'ambito delle  risorse  finanziarie  individuate  dall'art.  1,
comma 73, della legge 24  dicembre  2007,  n.  247,  come  da  ultimo
modificato dall'art. 2, comma 50, della legge 23  dicembre  2009,  n.
191, euro 51.000.000,00, comprensivi degli oneri di gestione  di  cui
all'art. 4, sono destinati alla finalita' di sopperire alle  esigenze
derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta dai giovani  di
eta' inferiore a 35 anni. 
 
                               Art. 2 
                             Beneficiari 
  1. A valere sulle risorse di cui all'art. 1, a decorrere dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana
di apposito avviso pubblico a cura del Gestore per  come  individuato
all'art. 3 del presente Decreto e fino all'esaurimento delle risorse,
e' riconosciuto ai soggetti di cui al comma 2 una  dote  trasferibile
alle imprese private ed alle societa'  cooperative  che  li  assumano
alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato, anche  a
tempo  parziale,  del  valore  massimo  di  euro  5.000,00  per  ogni
assunzione fino al limite di cinque assunzioni per singola impresa  o
societa' cooperativa. 
  2. Le assunzioni di cui al  comma  precedente  dovranno  riguardare
soggetti, di eta' non superiore a 35 anni, genitori di  figli  minori
legittimi,  naturali  o  adottivi,  ovvero,  affidatari  di   minori,
rispetto ai quali sia in corso o sia scaduto un contratto di lavoro a
tempo determinato o una delle tipologie contrattuali disciplinate dal
decreto legislativo 10.7.2003, n. 276, titolo III, capo I, titolo  V,
capo I e capo II, titolo VI, capo II, titolo VII, capo I e capo II, e
che, in  caso  di  cessazione  del  contratto  di  lavoro,  risultino
iscritti, durante il periodo di  inattivita'  lavorativa,  presso  un
centro pubblico per l'impiego,  di  cui  al  decreto  legislativo  23
dicembre 1997, n. 469, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
ovvero presso un'Agenzia per il lavoro di cui all'art. 4 del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni  ed
integrazioni, iscritta all'Albo di cui al Decreto  del  Ministro  del
Lavoro e delle Politiche sociali in data 23 dicembre 2003. 
  3. Il beneficio non spetta se l'assunzione  costituisce  attuazione
di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da  un
contratto individuale. 
  4. Il beneficio non spetta se, nei mesi precedenti,  il  datore  di
lavoro  abbia  effettuato  licenziamenti  per   giustificato   motivo
oggettivo o  per  riduzione  di  personale,  salvo  il  caso  in  cui
l'assunzione sia finalizzata alla  acquisizione  di  professionalita'
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati. 
  5. Il beneficio non spetta se il datore di  lavoro  abbia  in  atto
sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso
in  cui   l'assunzione   sia   finalizzata   alla   acquisizione   di
professionalita' sostanzialmente diverse  da  quelle  dei  lavoratori
sospesi o in riduzione di orario. 
  6. Il beneficio non spetta nel caso in cui il lavoratore sia  stato
licenziato, nei sei  mesi  precedenti  l'assunzione,  dalla  medesima
impresa  o  da  impresa  collegata,   o   con   assetti   proprietari
sostanzialmente coincidenti. 
  7. Non si fa luogo all'erogazione del beneficio di cui al  presente
decreto nelle ipotesi in cui, al momento dell'assunzione  di  cui  al
comma 1 del  presente  articolo,  le  risorse  finanziarie  risultino
esaurite. 
 
                               Art. 3 
          Modalita' di gestione delle risorse finanziarie. 
  1. Soggetto attuatore delle iniziative di cui agli articoli 1  e  2
e' il Dipartimento della Gioventu' (di seguito: "Dipartimento"). 
  2. Il Dipartimento demanda le attivita' di selezione delle  domande
di accesso ai benefici finanziari di  cui  all'art.  2  e  quelle  di
erogazione  dei  benefici   medesimi,   ad   un   soggetto   Gestore,
individuato, ai sensi dell'art 19, comma 2, del  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990,  n.
241, tra gli Enti Pubblici aventi specifica competenza nella materia,
ovvero  in  alternativa,  ai  sensi  dell'art.  19  ,  comma  5,  del
decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge  3  agosto
2009,  n.  102,  a  societa'  a  capitale  interamente  detenuto   da
Amministrazioni dello Stato. In tale seconda ipotesi, i rapporti  fra
Dipartimento e Gestore sono  regolati,  nel  rispetto  delle  vigenti
disposizioni   legislative   e   regolamentari,   da   un    apposito
Disciplinare,   emanato   dal   Dipartimento   e   sottoscritto   per
accettazione dal Gestore, che oltre a definire i  dettagli  operativi
dell'intervento,  assicuri  al  Dipartimento  medesimo  un  controllo
analogo a quello esercitato su propri servizi. Alla  copertura  degli
oneri di gestione, da quantificarsi nell'Accordo o  nel  Disciplinare
di cui al presente comma, si provvede a valere sulle risorse  di  cui
all'art. 1. 
  3. Al Gestore,  in  particolare,  e'  affidata  l'esecuzione  delle
seguenti attivita': 
    a)   esame   della   documentazione   presentata   dai   soggetti
interessati; 
    b) riconoscimento ai beneficiari della dote prevista; 
    c)  corresponsione  alle  imprese  o  cooperative  che  procedano
all'assunzione del lavoratore, cui sia stata riconosciuta la dote  di
cui alla lettera b), delle somme corrispondenti; 
    d) controllo a campione,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni
legislative, della veridicita' dei documenti presentati, in forma  di
autocertificazione, dai soggetti beneficiari, nonche' dalle imprese o
cooperative   che   abbiano   proceduto   all'assunzione   a    tempo
indeterminato; 
    e) sviluppo e gestione di un sistema informativo di supporto  per
la richiesta dei contributi da parte dei soggetti destinatari; 
    f) sviluppo e gestione di un portale di progetto; 
    g)  eventuali  azioni  di  promozione  e  comunicazione,  ove  il
Dipartimento non intenda realizzarle direttamente. 
  4. L'ammissione ai benefici di cui all'art. 2 segue  all'iscrizione
alla banca  dati  curata  dal  Gestore,  a  seguito  di  domanda  del
beneficiario, dalla quale risulti il possesso dei  requisiti  di  cui
all'art. 2 comma 2, nonche' l'offerta di lavoro a tempo indeterminato
con l'indicazione del datore di lavoro offerente, compilata,  a  pena
di esclusione, sull'apposito modello che sara' reso  noto  con  mezzi
idonei, e comunque mediante pubblicazione sul sito web  istituzionale
del  Dipartimento  della  Gioventu'  e  sul  sistema  informativo  di
supporto. 
  5.  Il  Gestore,  esaminata  la  domanda   di   iscrizione   e   la
documentazione allegata, e constatata  la  sua  regolarita',  procede
alla convalida della iscrizione in banca dati, del lavoratore  ed  al
rilascio di apposito codice identificativo univoco (CIU). 
  6. A seguito dell'effettiva assunzione a  tempo  indeterminato  dei
lavoratori di cui al comma precedente l'impresa o cooperativa di  cui
all'art. 2, richiede al Gestore il pagamento del corrispettivo  della
dote, accreditandosi sull'apposito sistema informativo  ed  allegando
alla richiesta: 
    a) Il numero di CIU del lavoratore assunto; 
    b) Il modello UNILAV relativo alle assunzioni effettuate; 
    c)  Numero  di   iscrizione   presso   l'ente   previdenziale   e
assicurativo previsto dalla normativa di settore; 
    d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', redatta  ai
sensi dell'art. 47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  relativa  al  mancato
superamento del limite numerico, di cui all'art. 2, comma 1,  nonche'
all'assenza delle cause di esclusione di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del
medesimo art. 2. 
  7. Verificata  la  documentazione  di  cui  al  comma  6,  e  salva
l'ipotesi  di  cui  all'art.  2,  comma  7,  il  Gestore  procede  al
pagamento, a favore dell'impresa o cooperativa,  delle  somme  dovute
esclusivamente a mezzo bonifico bancario, all'uopo avvalendosi  delle
coordinate indicate, a pena di esclusione, nella richiesta di cui  al
medesimo comma 6. 
  8. Ove, a seguito dei controlli a campione,  di  cui  al  comma  3,
lettera c), sulla veridicita' dei  requisiti  autocertificati,  tanto
dai beneficiari, quanto dall'impresa o cooperativa, vengano  rilevate
dichiarazioni  mendaci,  il   Gestore   procede   direttamente   alla
segnalazione   al   Dipartimento   ed   alla   competente   autorita'
giudiziaria,  e  provvede  al  recupero  delle  somme   indebitamente
percepite e  degli  interessi  al  saggio  legale  in  vigore,  anche
mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a  ruolo,  ai  sensi
del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602  e  del  decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46. 
  9. Le richieste di erogazione delle provvidenze di cui al  comma  6
sono accolte nei limiti della dotazione finanziaria di  cui  all'art.
1. Nel caso di incapienza  delle  risorse  finanziarie,  il  Gestore,
secondo l'ordine cronologico della data di ricezione della  richiesta
avanzata dai datori di  lavoro,  come  rilevabile  dalla  tracciatura
telematica, nega l'ammissione  al  beneficio,  dandone  comunicazione
agli interessati ed al Dipartimento. 
 
                               Art. 4 
                          Oneri di gestione 
  1. L'Accordo, stipulato con il Dipartimento ai sensi  dell'art.  15
della legge n. 241/90, nel caso in cui la gestione venga  affidata  a
soggetto pubblico, ovvero il Disciplinare emanato dal Dipartimento  e
sottoscritto per accettazione dal Gestore, ove la gestione sia invece
affidata  a  una  societa'  a  capitale   interamente   detenuto   da
Amministrazioni dello Stato, contemplano necessariamente: 
    a) la quantificazione degli oneri di gestione annuali, ovvero  la
definizione di parametri oggettivi per la loro definizione ex ante; 
    b) l'obbligo di rendicontazione  semestrale  al  Dipartimento  in
ordine  alle  operazioni  finanziarie  operate  sul  conto   corrente
infruttifero di cui al comma 2, ivi inclusi i  prelevamenti  per  gli
oneri  di  gestione,  che  devono  essere  comunque   preventivamente
autorizzati  dal  Dipartimento,  previa   verifica   della   regolare
esecuzione degli obblighi assunti. 
  2.  A  seguito  della  sottoscrizione  dell'Accordo,   ovvero   del
Disciplinare, di cui all'art. 3, comma 2, il Dipartimento trasferisce
in un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato, intestato al Gestore, le risorse finanziarie di
cui all'art. 1. 
  3.  Ove  sopravvenute  disposizioni  legislative  e  regolamentari,
ovvero  la  revoca  o  modifica  del  presente  decreto,   comportino
l'interruzione  dell'intervento  di  cui  all'art.  2   anteriormente
all'esaurimento delle risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  1,  il
Gestore provvede non oltre 60 giorni, alla restituzione delle residue
giacenze al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo,
e pubblicato, dopo la registrazione, nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 19 novembre 2010 
 
                                                  Il Ministro: Meloni 
 
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2010 
Ministeri istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
registro n. 20, foglio n. 112. 

 

 

Allegato due: omissis

 

Allegato tre: omissis

 

Allegato quattro