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Roma, 22 settembre 2011

 

Circolare n. 185/2011

 

Oggetto: Autotrasporto – Accordi di settore – Articolo 7 bis legge 14.9.2011, n. 148, su G.U. n. 216 del 16.9.2011.

 

Con l’entrata in vigore della manovra finanziaria indicata in oggetto, è divenuta operativa la disposizione che ha modificato l’articolo 83 bis sui costi minimi per l’autotrasporto, prevedendo la possibilità di stipulare accordi volontari senza più limiti di tempo.

 

I costi minimi individuati con gli accordi di settore potranno entrare in vigore previo parere preventivo della Consulta dell’Autotrasporto e pubblicazione con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 172/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

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G.U. n.216 del 16.9.2011 (fonte Guritel)

Legge n 148 del 14.9.2011 recante: «Ulteriori  misure  urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.».

 

                               TITOLO I

            DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

 

                          *****OMISSIS*****

 

                                Art.7

 

                          *****OMISSIS*****

 

                            Art. 7-bis 
   Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 
  1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modifiche:   
     a) al comma 4, secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:  «,  sono  sottoposti  al  parere  preventivo  della
predetta Consulta generale e  pubblicati  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della loro  entrata  in
vigore»;   
     b) al comma 4-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
ferma restando la possibilita' di deroga con gli accordi  di  cui  al
comma 4».   

 

                          *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO