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Roma, 5 ottobre 2011

 

Circolare n. 195/2011

 

Oggetto: Lavoro – Conversione della manovra di agosto – Legge 14/09/2011, n.148, su G.U. n.216 del 16.9.2011 – Circolare Min. Lavoro n.24 del 12/09/2011.

 

Si riepilogano le principali disposizioni della manovra di agosto in materia di lavoro e previdenza alla luce della novità introdotte in sede di conversione in legge.

 

Contrattazione collettiva di prossimità (art. 8) – Con una delle norme più discusse che è stata anche causa dello sciopero generale della CGIL del 6 settembre scorso, è stata attribuita alla contrattazione aziendale o territoriale (definita con un termine nuovo contrattazione collettiva di prossimità) la possibilità di derogare alla legge e ai contratti collettivi nazionali su alcuni temi centrali della disciplina del lavoro. Due sono le condizioni di validità delle deroghe: da una parte essere finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività e dall’altra riguardare una delle materie espressamente elencate (tra cui il regime di solidarietà negli appalti, la disciplina dell’orario di lavoro, le conseguenze del licenziamento, la classificazione del personale). I contratti di prossimità che rispetteranno entrambe le condizioni avranno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati se sottoscritti dalla maggioranza delle rappresentanze sindacali.

Quale sia l’effettiva potenzialità della nuova disposizione è ancora presto per dirlo stante le differenti chiavi di lettura. Certamente i contratti di prossimità appaiono sulla carta in grado di incidere pesantemente sull’ordinamento giuslavoristico attuale. Per contro da parte sindacale si teme che su aspetti sostanziali dell’organizzazione del lavoro, primo tra tutti il licenziamento, possano costituirsi nelle aziende poco sindacalizzate sindacati di comodo con conseguente indebolimento delle tutele del lavoratore. D’altro canto CGIL, CISL e UIL hanno recentemente convenuto con Confindustria che qualsiasi deroga decisa a livello aziendale debba avvenire nei limiti e con le procedure fissate dalla contrattazione nazionale. Proprio in relazione a tale situazione si è consumato in questi giorni lo strappo della Fiat con la stessa Confindustria in quanto, secondo la casa automobilistica, quell’intesa avrebbe fortemente ridimensionato l’efficacia dell’art. 8. Nessun’altra organizzazione imprenditoriale ha per il momento sottoscritto un accordo analogo a quello di Confindustria.

 

Ferrovie (art. 8, comma 3bis) – Con una disposizione inserita a sorpresa nel maxi emendamento governativo su cui è stata votata la fiducia, è stato fissato l’obbligo per le imprese ferroviarie (di merci e di persone) di osservare i contratti collettivi nazionali di settore. Com’è noto, tale disposizione è stata contestata dalla Confetra in quanto sembrerebbe diretta ad imporre l’applicazione del contratto FS anche agli operatori privati ostacolando qualsiasi processo di liberalizzazione. Lo stesso Presidente dell’Autorità Antitrust Catricalà ha dichiarato pubblicamente che la norma in questione è fortemente anti-concorrenziale e rende difficile l’ingresso di nuovi operatori.

Secondo la Confetra, a meno di andare in contrasto con il principio costituzionale di libertà contrattuale, la finalità della norma non può che essere quella di garantire a tutti i dipendenti delle imprese ferroviarie le tutele economiche e normative di uno dei contratti collettivi nazionali attualmente applicati nel settore, ivi compreso il CCNL logistica, trasporto e spedizione sottoscritto dalla stessa Confetra; questa tesi, sostanzialmente condivisa sulla stampa anche dal Segretario Generale della Fit-Cisl Luciano, sarà sostenuta dalla Confetra in tutte le sedi politiche e sindacali.

 

Età pensionabile (art.1, comma 20) – E’ stato anticipato il graduale aumento dell’età pensionabile delle donne (attualmente pari a 60 anni) già previsto dalla legge n.111/2011. L’aumento comincerà a decorrere dal 2014 (anziché dal 2020) per raggiungere i 65 anni come per gli uomini nel 2026 (anziché nel 2032).

 

Festività (art.1, comma 24) – A decorrere dal 2012 con decreto del Presidente del Consiglio (da emanarsi entro il 30 novembre di ogni anno) saranno stabilite annualmente le date di celebrazione delle festività civili e dei Santi Patroni in modo di farle cadere il venerdì precedente o il lunedì seguente la prima domenica successiva ovvero di farle coincidere con la stessa domenica. Peraltro in sede di conversione sono state espressamente escluse le festività del 25 aprile, dell’1 maggio e del 2 giugno la cui celebrazione pertanto non subirà alcun spostamento. Ciò stante lo spostamento dovrebbe riguardare in definitiva le festività dei Santi Patroni (ad eccezione del 29 giugno per il comune di Roma perchè derivante da specifico accordo tra l’Italia e la Santa Sede) nonché la festività del 26 dicembre (in quanto non compresa nell’elenco delle festività religiose).

 

Collocamento obbligatorio dei disabili (art.9) – Come è noto, le imprese con almeno di 15 dipendenti soggette alla legge n.68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili possono far ricorso all’istituto della compensazione territoriale per modulare la quota di lavoratori da assumere tra le diverse unità produttive. La norma in esame semplifica stanzialmente tale istituto consentendo alle aziende di applicare la compensazione in via automatica (senza quindi più necessità di un’autorizzazione preventiva) e di attuarla non solo al proprio interno ma anche con altre aziende dello stesso gruppo purché aventi sede in Italia.

 

Forte (art. 10) – E’ stata riconosciuta ai Fondi interprofessionali per la formazione continua (tipo il fondo Forte per i lavoratori del terziario di cui è parte costituente la Confetra) la facoltà di finanziare la formazione realizzata dalle aziende, oltre che per la generalità dei dipendenti in forza, anche per gli apprendisti e i collaboratori a progetto.

 

Tirocini (art. 11) – E’ stata modificata la disciplina dei tirocini (o stages) aziendali prevista dalla legge n. 196/97 cioè di quei tirocini che, come precisato dal Ministero del Lavoro con la circolare in oggetto, sono espressamente finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. In linea con gli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale la nuova disciplina rafforza la competenza delle regioni sulla materia stabilendo che i tirocini potranno essere promossi unicamente da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti da normative regionali; in assenza di tali normative continueranno ad applicarsi le attuali regole di cui alla citata legge n.196/97. Le altre novità di rilievo riguardano la durata dei tirocini, che non potrà superare i 6 mesi (in precedenza 12 mesi) e i relativi destinatari che potranno essere esclusivamente neo-laureati o neo-diplomati entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. La circolare ministeriale ha inoltre precisato che:

 

·    non rientrano nel campo di applicazione delle nuove disposizioni gli stages di reinserimento/inserimento a favore di disoccupati e di lavoratori in mobilità, i tirocini curriculari realizzati da Università e Istituti scolastici nonché i tirocini promossi a favore di particolari categorie (disabili, tossicodipendenti, alcolisti, ecc.);

 

·    gli stages avviati prima del 13 agosto scorso (data in entrata in vigore del D.L. n. 138/2011) potranno proseguire sulla base della vecchia normativa fino alla scadenza;

 

·    qualora lo stage non risulti conforme alle nuove regole (ovvero alle precedenti se già in corso prima del 13 agosto), il personale ispettivo provvederà a riqualificare il rapporto con lo stagista come di lavoro subordinato.

 

Intermediazione illecita (art. 12) – E’ stato introdotto nel Codice penale il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro che sarà sanzionato con la reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1000 a 2000 euro per ciascun lavoratore reclutato. La nuova disposizione rafforza il quadro giuridico attuale che già sanzionava l’attività di intermediazione svolta dalle agenzie di somministrazione di manodopera al di fuori dei casi consentiti dal DLGVO n.276/2003 (legge Biagi).

 

CNEL (art. 17) – Con una delle poche disposizioni di taglio ai costi della politica di efficacia immediata, è stata disposta la riduzione da 120 a 70 del numero dei componenti del CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), secondo una ripartizione tra le varie categorie che sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica. La nuova composizione del CNEL dovrebbe essere operativa già dalla fine dell’anno in corso.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 172/2011

Responsabile di Area

Allegati tre

 

M/t

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RASSEGNA STAMPA

 

 

CORRIERE DELLA SERA 19.09.2011

 

Catricalà «Ora basta freni

E un' Authority sui trasporti»

 

La manovra? «Insufficiente sul piano della concorrenza». «Si regolino treni, aerei e autostrade». E le banche facciano «l' interesse dei clienti»

 

Antonio Catricalà va alla guerra. Il presidente dell'Antitrust dà voto 5 alla manovra varata la scorsa settimana sul piano della concorrenza e delle liberalizzazioni: «Non sono stati accolti i nostri suggerimenti». Vuole un'Authority sui trasporti «per treni, aerei e autostrade». Si prepara a dare battaglia, fra tre mesi, all' Alitalia monopolista, dopo che a dicembre scadrà la legge che gli legò le mani sulla Linate-Fiumicino. Chiede che le banche girino ai clienti i risparmi ottenuti dalla riduzione delle commissioni interbancarie.

In mezzo al tavolo del suo ufficio romano, Catricalà tiene il gioco «Anti-Monopoly», un Monopoli all'incontrario. Il suo mandato scadrà a marzo, ha qualche spina da togliersi.

 

A giugno lei aveva denunciato la frenata delle liberalizzazioni. Ora l' indice di liberalizzazione dell' Italia è sceso a 49 su 100...

«Non mi stupisce».

 

La manovra ha cambiato qualcosa?

«C'era stata un'apertura, ma le intenzioni non si sono concretizzate secondo le nostre aspettative».

 

In che senso?

«Innanzitutto, non c'è nulla sul trasporto ferroviario. Anzi, c'è una norma, che abbiamo segnalato al Parlamento, che prevede l'obbligatorietà per le aziende ferroviarie di adottare il contratto di riferimento del settore, in pratica quello di Fs. È fortemente anti-concorrenziale, rende difficile l' ingresso di nuovi operatori. Un problema anche per le oltre 25 società merci, dove c' è concorrenza. Chiederemo l' abolizione di questa norma. Ma ciò che manca davvero è l'Autorità dei trasporti che dovrebbe occuparsi di aeroporti, autostrade e treni».

 

E perché servirebbe?

«Perché una vicenda come quella di Arenaways non si deve più verificare: un imprenditore che rischia di fallire con tutte le carte in regola (è la concorrente privata di Fs a cui sono state limitate le fermate, ndr.).

Serve un' Autorità che tratti le modalità d' ingresso nel mercato per autostrade, aeroporti e ferrovie».

 

È un costo.

«Potrebbe anche occuparsene l' Antitrust, in una prima fase. Per gli aeroporti, per esempio, l'Enac si è dichiarato disponibile a cedere le competenze. Io ormai sono in uscita, ma credo che l' Antitrust sia la migliore sede per fare immediatamente ciò che è necessario. Un'Authority è importante per stabilire le tariffe. Un vantaggio per i viaggiatori e per dare sicurezza d'investimento all' imprenditore. Per le autostrade, poi, stabilire con chiarezza tariffe e durata delle concessioni è fondamentale. Ma oggi tutto è in carico ad Anas, Enac, Ferrovie, ministero».

 

Un costo lo stesso. Dovreste aumentare l' organico.

«Abbiamo chiesto due anni fa al Parlamento di avere risorse aggiuntive. Per costituire una nuova Autorità servono 60 milioni all' anno, ma per una che già esiste bastano 30 persone. Tre milioni».

 

E per le Poste? Non raggiungono la sufficienza nell' indice di liberalizzazione. Ma lì l'Authority ora c' è.

«Non è ancora entrata in funzione e non è una vera e propria Autorità. Avevamo protestato perché il disegno originale del governo prevedeva un' agenzia completamente in capo al ministro dell'Economia, una presa in giro anche per l' Europa. Il Parlamento per fortuna ha recepito il nostro suggerimento e ora c' è un collegio con un minimo di autonomia. Ora deve cominciare a lavorare. Abbiamo diverse istruttorie sui presunti abusi di posizione dominante delle Poste».

 

Da fine anno potrete intervenire su Alitalia. Che cosa dobbiamo aspettarci?

«A dicembre apriremo l' istruttoria per capire gli eventuali effetti negativi della posizione dominante di Alitalia e della concentrazione con AirOne, soprattutto sulla Milano-Linate. Avremo le mani libere. Certo, se ci fosse una proroga la prenderei malissimo. L' Antitrust è contraria».

 

Un voto alla manovra?

«Cinque, sul piano della concorrenza. Avevamo ottenuto che gli orari dei negozi fossero liberalizzati, ma è passata la restrizione alle sole città turistiche. Nelle professioni, avevamo chiesto che il tirocinio fosse ridotto a due anni e gli studenti potessero dare l' esame di Stato e quello di laurea lo stesso giorno: non siamo stati accontentati. Volevamo l' inserimento negli ordini professionali di esponenti dei consumatori: niente. Ma il fatto più grave è il riferimento alle tariffe minime come criterio legale per la determinazione del compenso del professionista. Indebolisce la riforma Bersani. Ci sarà un effetto livellatore».

 

Mercoledì si è discusso un disegno di legge Pdl-Lega per cinque nuovi ordini...

«Mi ha stupito. Siamo profondamente contrari. È in contrasto con le dichiarazioni del governo sull' apertura di una nuova fase di liberalizzazioni».

 

In Parlamento c' è anche il progetto Gasparri-Tomassini, una retromarcia sulle parafarmacie.

«Mi auguro che resti fermo».

 

Capitolo banche. C'è meno concorrenza o è una sensazione?

«Stiamo studiando le assicurazioni collegate ai mutui. Ho visto stamattina (giovedì scorso, ndr.) Giancarlo Giannini, il presidente dell'Isvap: costruiremo un gruppo di studio insieme. Il problema è serio: le banche non devono esagerare con le commissioni, facendo i loro interessi anziché quelli del cliente. È giusto che abbiano un profitto, ma equo».

 

A che punto è l' indagine sui conti correnti?

«In due mesi dovremmo chiuderla. Stiamo accertando quanto sono stati tradotti in risparmio per i consumatori i 500 milioni di oneri nel 2007-2010, che siamo riusciti a fare risparmiare al sistema con la riduzione dei costi interbancari».

 

Con Bersani lavoravate in tandem...

«Non è importante il colore del ministro, ma allora abbiamo avuto ampi poteri e la soddisfazione di vedere pagine delle nostre segnalazioni in un decreto legge. Negli ultimi anni invece le liberalizzazioni si sono fermate. Eppure la concorrenza è fondamentale per il mercato e rilancio dei consumi. Per esempio, abbiamo chiesto all'Agcom di accelerare le norme sui costi di terminazione dei telefoni, quelli che il cliente paga quando finisce sulla rete concorrente. Se diminuissero, ci sarebbero risparmi di milioni di euro per i consumatori. Che possono anche accettare di pagare un punto in più di Iva, se è su un imponibile inferiore ».

 

Lei percepisce ancora lo stipendio dal Consiglio di Stato, dove è fuori ruolo. Perché? «Lo stabilisce la legge. Se cambiasse non obietterei, ma non posso rinunciare spontaneamente, non foss'altro perché, in questo caso, maturerei una ben più alta pensione calcolata sul trattamento Antitrust».

 

 

 

IL SOLE 24 ORE 08.09.2011

Trasporto ferroviario verso l'applicazione di un contratto unico

 

Morena Pivetti

ROMA

 

Non si placano le polemiche per la norma della manovra che impone il contratto nazionale di settore anche alle imprese ferroviarie private. La disposizione, confermata nel maxiemendamento del Governo, ha provocato la reazione durissima degli operatori privati, nati con la liberalizzazione e raccolti nel Forum del trasporto ferroviario. Soddisfatte, sia pur sottotraccia, le Ferrovie dello Stato che vedono accolta una richiesta di vecchia data: da tempo l'amministratore delegato Mauro Moretti invoca regole uguali per tutti, comprese quelle a tutela del lavoro. Favorevolmente sorpresi i sindacati: Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti salutano positivamente l'obbligo, per chi voglia entrare nel mercato delle ferrovie, di adottare il contratto collettivo. Anche se non è chiaro quale sia il contratto da adottare: il vecchio accordo delle attività ferroviarie è scaduto nel 2007 mentre il nuovo contratto unico della mobilità resta in alto mare.

Proprio su un nuovo contratto di settore capace di ammodernare il sistema ferroviario liberalizzato punta Confindustria. «Stiamo lavorando - dice il direttore generale di Confindustria, Giampaolo Galli - perché si trovi un punto di equilibrio fra tutti gli operatori per definire moderni contratti di settore, ossia un contratto leggero che lasci il giusto spazio alla contrattazione aziendale, in coerenza con le indicazioni dell'accordo interconfederale del 28 giugno».

Al momento la situazione nelle ferrovie è assai frastagliata e diversificata: le Fs, gli appalti e la ristorazione hanno il contratto delle attività ferroviarie; la Ntv di Montezemolo e Della Valle è entrata quest'estate nel contratto unico della mobilità con un accordo aziendale di start up che va a regime il 1° gennaio 2015; le ferrovie locali, a parte la lombarda Trenord (50% Le Nord e 50% Fs) che si allineerà gradualmente a Trenitalia, rientrano negli autoferrotranvieri mentre le imprese cargo spaziano fino alle merci e ad accordi individuali plurimi.

Per Alessandro Rocchi, segretario nazionale della Filt Cgil, che martedì ha scioperato proprio contro l'articolo 8 della manovra, l'estensione del contratto collettivo di settore «è l'unica parte positiva inserita in un contesto negativo: in tutti i settori liberalizzati dei trasporti come i servizi aeroportuali, portuali e postali esistono norme di legge che impongono di adottare il contratto nazionale».

«L'emendamento incriminato e tanto criminalizzato – commenta Giovanni Luciano, segretario generale della Fit Cisl – parla di contratti collettivi nazionali di settore. Al plurale, quindi, attività ferroviarie, tranvieri e merci. Non quello delle Fs. Siamo assolutamente favorevoli a una norma che dia certezze sulla sicurezza e sulle condizioni minime di impiego e remunerazione di un'attività complessa ed articolata come il fare ferrovia».

Più controcorrente l'interpretazione di Luigi Simeone, segretario generale Uiltrasporti: «Parliamo di contratti al plurale e io aggiungo con le dovute flessibilità. Per me l'accordo fatto con Ntv è esattamente in linea con la nuova norma: l'azienda ha trovato la sua collocazione dentro il contratto nazionale». Non si arrende Giacomo Di Patrizi, che guida il Forum dei privati: «Faremo quanto potremo per opporci, andremo al Tar, impugneremo la norma ovunque. Così si torna dritti al monopolio, è un tentativo di azzoppare il processo di liberalizzazione».

 

 

 

 

 

G.U. n. 216 del 16.9.2011 (fonte Guritel)

LEGGE 14 settembre 2011, n. 148

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13  agosto

2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione

finanziaria  e  per  lo  sviluppo.   Delega   al   Governo   per   la

riorganizzazione della  distribuzione  sul  territorio  degli  uffici

giudiziari.

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              Promulga

                          la seguente legge:

 

 

                              Titolo I

            DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

 

                              Art. 1

         Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica

 

                         *****OMISSIS*****

20. All'articolo  18  del   decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111, al

comma 1, le parole: «2020», «2021», «2022», «2023»,  «2024», «2025»,

«2031» e  «2032» sono  sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:

«  2014  »,   «  2015  »,   «  2016  »,  «  2017  »,    «  2018   »,

«  2019  », «  2025  » e «  2026  ».

 

                         *****OMISSIS*****

 

24. A decorrere dall'anno  2012  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio  dei  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei

Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente,  sono

stabilite  annualmente  le  date  in  cui  ricorrono  le   festivita'

introdotte con legge dello Stato non conseguente ad  accordi  con  la

Santa Sede, nonche' le celebrazioni nazionali  e  le  festivita'  dei

Santi  Patroni  ,  ad  esclusione  del   25   aprile,   festa   della

liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2  giugno,  festa

nazionale della Repubblica,   in modo tale che, sulla base della piu'

diffusa prassi europea,  le  stesse  cadano  il  venerdi'  precedente

ovvero  il  lunedi'  seguente  la   prima   domenica   immediatamente

successiva ovvero coincidano con tale domenica.

 

                         *****OMISSIS*****

 

 

                            Titolo III

                  MISURE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE

 
                             Art. 8 
       Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimita' 
  1.  I  contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a   livello
aziendale   o   territoriale   da   associazioni    dei    lavoratori
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale     o
territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali  operanti  in
azienda  ai  sensi  della  normativa  di  legge   e   degli   accordi
interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del  28
giugno 2011,   possono realizzare specifiche intese    con  efficacia
nei confronti di tutti  i  lavoratori  interessati  a  condizione  di
essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario  relativo
alle predette rappresentanze  sindacali,  finalizzate  alla  maggiore
occupazione, alla qualita' dei contratti di lavoro,   all'adozione di
forme di partecipazione dei lavoratori,  alla  emersione  del  lavoro
irregolare, agli incrementi di  competitivita'  e  di  salario,  alla
gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli  investimenti  e
all'avvio di nuove attivita'. 
  2. Le specifiche intese di cui al comma  1  possono  riguardare  la
regolazione delle materie  inerenti  l'organizzazione  del  lavoro  e
della produzione   con riferimento  : 
  a)  agli  impianti  audiovisivi  e  alla  introduzione   di   nuove
tecnologie; 
  b)  alle  mansioni   del   lavoratore,   alla   classificazione   e
inquadramento del personale; 
  c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto,  modulato
o flessibile, al regime della solidarieta' negli appalti e ai casi di
ricorso alla somministrazione di lavoro; 
  d) alla disciplina dell'orario di lavoro; 
  e) alle modalita'  di  assunzione  e  disciplina  del  rapporto  di
lavoro,  comprese  le  collaborazioni  coordinate  e  continuative  a
progetto e le partite IVA,  alla  trasformazione  e  conversione  dei
contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso  dal  rapporto  di
lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio    ,  il
licenziamento della lavoratrice in concomitanza  del  matrimonio,  il
licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza
fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro,  nonche'  fino
ad un anno di  eta'  del  bambino,  il  licenziamento  causato  dalla
domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del
bambino  da  parte  della  lavoratrice  o  del   lavoratore   ed   il
licenziamento in caso di adozione o affidamento.   
    2-bis . Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche'  i
vincoli derivanti dalle normative  comunitarie  e  dalle  convenzioni
internazionali sul lavoro, le specifiche intese di  cui  al  comma  1
operano anche in deroga alle disposizioni di legge  che  disciplinano
le materie richiamate dal comma 2 ed alle  relative  regolamentazioni
contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.   
  3. Le disposizioni  contenute  in  contratti  collettivi  aziendali
vigenti, approvati e sottoscritti prima dell'accordo interconfederale
del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei  confronti
di tutto il personale delle unita' produttive cui il contratto stesso
si riferisce a condizione che sia stato  approvato  con  votazione  a
maggioranza dei lavoratori. 
    3-bis . All'articolo 36,  comma  1,  del  decreto  legislativo  8
luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modifiche:   
      a)  all'alinea,  le  parole:  «e  la  normativa  regolamentare,
compatibili con  la  legislazione  comunitaria,  ed  applicate»  sono
sostituite dalle seguenti: «la normativa regolamentare ed i contratti
collettivi nazionali di  settore,  compatibili  con  la  legislazione
comunitaria, ed applicati»;   
     b) dopo la lettera b) , e' inserita la seguente:   
  «  b-bis )condizioni di lavoro del personale  ». 

 

                              Art. 9

       Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni

  1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono  apportate

le seguenti modifiche:

    a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

  «8. Gli obblighi  di  cui  agli  articoli  3  e  18  devono  essere

rispettati a livello nazionale. Ai fini del rispetto  degli  obblighi

ivi previsti, i datori di lavoro privati che  occupano  personale  in

diverse unita' produttive e i datori di lavoro privati di imprese che

sono parte di  un  gruppo  ai  sensi  dell'articolo  31  del  decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono assumere in una unita'

produttiva o,  ferme  restando  le  aliquote  d'obbligo  di  ciascuna

impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia,  un  numero

di lavoratori aventi  diritto  al  collocamento  mirato  superiore  a

quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso

del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unita'  produttive

o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia»;

    b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:

  «8-bis. I datori di lavoro privati che si avvalgono della  facolta'

di cui al comma 8  trasmettono  in  via  telematica  a  ciascuno  dei

servizi  competenti  delle  province  in  cui  insistono  le   unita'

produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse  imprese  del

gruppo di cui all'articolo 31 del decreto  legislativo  10  settembre

2003, n. 276, il prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, dal  quale

risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei

dati riferiti a ciascuna unita' produttiva ovvero a ciascuna  impresa

appartenente al gruppo»;

  «8-ter. I datori di lavoro pubblici possono essere autorizzati,  su

loro motivata richiesta, ad assumere  in  una  unita'  produttiva  un

numero di lavoratori  aventi  diritto  al  collocamento  obbligatorio

superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a  compenso  del

minor numero di lavoratori assunti in altre unita'  produttive  della

medesima regione»;

  «8-quater. Sono o restano abrogate tutte le norme incompatibili con

le disposizioni di cui ai commi 8, 8-bis e 8-ter».

 

                               Art. 10

         Fondi interprofessionali per la formazione continua

  1. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

dopo   le   parole   «si   possono   articolare    regionalmente    o

territorialmente» aggiungere le seguenti parole: «e possono  altresi'

utilizzare parte  delle  risorse  a  essi  destinati  per  misure  di

formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto».

 

                               Art. 11

     Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini

  1. I tirocini formativi e di orientamento possono  essere  promossi

unicamente  da  soggetti  in  possesso  degli   specifici   requisiti

preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione  di

idonee garanzie all'espletamento  delle  iniziative  medesime.  Fatta

eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,

i soggetti in  trattamento  psichiatrico,  i  tossicodipendenti,  gli

alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di  detenzione,

i tirocini formativi e di orientamento non  curriculari  non  possono

avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese,  e  possono

essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati  o  neo-laureati

entro e non  oltre  dodici  mesi  dal  conseguimento    del  relativo

titolo     di studio.

  2. In assenza di   specifiche regolamentazioni    regionali trovano

applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni  di  cui  al

comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.  196,

e il relativo regolamento di attuazione.

 

                               Art. 12

         Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

  1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

  «Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

- Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque  svolga

un'attivita' organizzata di intermediazione, reclutando manodopera  o

organizzandone l'attivita' lavorativa caratterizzata da sfruttamento,

mediante violenza, minaccia,  o  intimidazione,  approfittando  dello

stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori,  e'  punito  con  la

reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro

per ciascun lavoratore reclutato.

  Ai fini del primo comma,  costituisce  indice  di  sfruttamento  la

sussistenza di una o piu' delle seguenti circostanze:

    1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente

difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato

rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato;

    2) la sistematica violazione della normativa relativa  all'orario

di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria,  alle

ferie;

    3) la sussistenza di violazioni della  normativa  in  materia  di

sicurezza  e  igiene  nei  luoghi  di  lavoro,  tale  da  esporre  il

lavoratore a pericolo per la salute,  la  sicurezza  o  l'incolumita'

personale;

    4) la sottoposizione  del  lavoratore  a  condizioni  di  lavoro,

metodi di sorveglianza, o a situazioni  alloggiative  particolarmente

degradanti.

  Costituiscono aggravante specifica  e  comportano  l'aumento  della

pena da un terzo alla meta':

    1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a

tre;

    2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in

eta' non lavorativa;

    3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a

situazioni di grave pericolo,  avuto  riguardo  alle  caratteristiche

delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

  Art. 603-ter (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di  cui

agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad

oggetto prestazioni lavorative,  e  603-bis,  importa  l'interdizione

dagli uffici direttivi delle  persone  giuridiche  o  delle  imprese,

nonche' il divieto di concludere contratti  di  appalto,  di  cottimo

fiduciario, di fornitura di opere,  beni  o  servizi  riguardanti  la

pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

  La condanna per i delitti di cui al primo  comma  importa  altresi'

l'esclusione  per  un  periodo   di   due   anni   da   agevolazioni,

finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o  di  altri

enti pubblici, nonche' dell'Unione europea, relativi  al  settore  di

attivita' in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.

  L'esclusione di cui al secondo comma e'  aumentata  a  cinque  anni

quando il fatto e' commesso da soggetto al quale sia stata  applicata

la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo  comma,  numeri  1)  e

3)».

 

                                                          Titolo IV

 

             RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

 

                          *****OMISSIS*****

 

                              Art. 17 
Disposizioni relative al  Consiglio  Nazionale  dell'Economia  e  del
                               Lavoro 
  1. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936 sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a)   l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:   
    «Art. 2 (Composizione del Consiglio). - 1. Il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e' composto da esperti, da  rappresentanti
delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni  di
promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato  in  numero
di settanta oltre al presidente e al segretario generale, secondo  la
ripartizione stabilita con decreto del Presidente  della  Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione.»;   
  b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «  Art. 14 (Pronunce del CNEL). -  1.    Gli  atti  del  CNEL  sono
assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in  Assemblea.  Il
presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario  generale,  puo'
istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in  ciascuna  delle
quali siedono non piu'  di  quindici  consiglieri,  proporzionalmente
alle varie rappresentanze.  La  presidenza  di  ciascuna  commissione
istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.». 
  2. Gli articoli 6, comma 1, e 15 della legge 30 dicembre  1986,  n.
936, sono abrogati. E' altresi' abrogata, o coerentemente modificata,
ogni altra norma incompatibile con le disposizioni di cui al presente
articolo.   Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
del decreto del Presidente della Repubblica  di  cui  all'articolo  2
della legge n. 936 del 1986, come sostituito dal comma 1, lettera  a)
, del presente articolo, decadono gli esperti e i rappresentanti  del
Consiglio nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  in  carica  e  si
provvede alla nomina dei nuovi esperti e dei nuovi rappresentanti  in
conformita' alla ripartizione stabilita dal medesimo decreto  . 

 

                         *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO