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Roma, 6 ottobre 2011

 

Circolare n. 196/2011

 

Oggetto: Codice della Strada – Ricorso al Giudice di PaceNuovo termine – Art. 7, D.LGVO n. 150 dell’1.9.2011, su G.U. n. 220 del 21.9.2011.

 

E’ stato ridotto a 30 giorni (in precedenza 60) il termine per presentare ricorso al Giudice di Pace contro i verbali di violazione del Codice della Strada (D.lgvo 285/1992).

 

Come avvenuto finora, il termine decorre dalla data di contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento ed č elevato a 60 giorni qualora il ricorrente sia residente all’estero.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

Lc/lc

 

 

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G.U. n. 220 del 21.9.2011 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile  in  materia

di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,

ai sensi  dell'articolo  54  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

 

                                Capo I

                         Disposizioni Generali

                          *****OMISSIS*****

 

                              Capo II

            Delle controversie regolate dal rito del lavoro

                         *****OMISSIS*****

 

                               Art. 7

             Dell'opposizione al verbale di accertamento

                di violazione del codice della strada

  1.  Le  controversie  in  materia  di  opposizione  al  verbale  di

accertamento  di  violazione  del  codice   della   strada   di   cui

all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,

sono regolate dal rito del lavoro,  ove  non  diversamente  stabilito

dalle disposizioni del presente articolo.

  2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in

cui e' stata commessa la violazione.

  3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta

giorni  dalla  data  di   contestazione   della   violazione   o   di

notificazione del verbale  di  accertamento,  ovvero  entro  sessanta

giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo'  essere  depositato

anche  a  mezzo  del  servizio  postale.  Il  ricorso   e'   altresi'

inammissibile se e' stato previamente  presentato  ricorso  ai  sensi

dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

  4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

  5.  La  legittimazione  passiva  spetta  al  prefetto,  quando   le

violazioni opposte sono state accertate da  funzionari,  ufficiali  e

agenti dello Stato, nonche' da funzionari  e  agenti  delle  Ferrovie

dello Stato, delle ferrovie e tranvie  in  concessione  e  dell'ANAS;

spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono  state

accertate da funzionari, ufficiali e agenti,  rispettivamente,  delle

regioni, delle province e dei comuni.

  6. L'efficacia esecutiva del provvedimento  impugnato  puo'  essere

sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

  7. Con il decreto di  cui  all'articolo  415,  secondo  comma,  del

codice di procedura civile il giudice  ordina  all'autorita'  che  ha

emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci

giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto  con  gli  atti

relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione

della violazione. Il ricorso ed il decreto sono  notificati,  a  cura

della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.

  8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare  in  giudizio

personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi  anche  di

funzionari appositamente delegati.

  9. Alla prima udienza, il giudice:

    a) nei casi  previsti  dal  comma  3  dichiara  inammissibile  il

ricorso con sentenza;

    b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano  senza

addurre  alcun  legittimo  impedimento,   convalida   con   ordinanza

appellabile il provvedimento opposto e provvede  sulle  spese,  salvo

che la illegittimita' del provvedimento risulti dalla  documentazione

allegata  dall'opponente,  ovvero  l'autorita'  che  ha   emesso   il

provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui

al comma 7.

  10. Con la sentenza che  accoglie  l'opposizione  il  giudice  puo'

annullare in tutto o in parte il provvedimento  opposto.  Il  giudice

accoglie l'opposizione quando non vi  sono  prove  sufficienti  della

responsabilita'  dell'opponente.  Non  si  applica  l'articolo   113,

secondo comma, del codice di procedura civile.

  11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice  determina

l'importo della sanzione in una misura compresa tra il  minimo  e  il

massimo edittale stabilito dalla legge per la  violazione  accertata.

Il  pagamento  della  somma  deve  avvenire  entro  i  trenta  giorni

successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato

a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore,

con le modalita' di pagamento da questa determinate.

  12. Quando rigetta l'opposizione, il  giudice  non  puo'  escludere

l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei  punti

dalla patente di guida.

  13. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  6-bis,  del

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  gli

atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

 

                          *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO