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Roma, 7 ottobre 2011

 

Circolare n. 197/2011

 

Oggetto: Tributi – Depositi Iva – Ulteriori chiarimenti – Nota Agenzia delle Dogane prot. n. 113881/RU del 5.10.2011.

 

L’Agenzia delle Dogane è tornata nuovamente sulla materia dei depositi Iva per fornire chiarimenti in merito al nuovo obbligo di prestare la garanzia fideiussoria per poter continuare ad introdurre nei depositi i beni importati senza versare l’Iva in dogana (articolo 7 comma 2 lettera cc ter D.L. n.70/2011 convertito dalla legge n.106/2011).

 

Sulla richiesta principale del mondo Confetra di concedere l’esonero anche agli importatori che, pur non avendo lo status di AEO o il riconoscimento della notoria solvibilità, possano dimostrare requisiti di affidabilità l’Agenzia asserisce di avere in corso approfondimenti; la soluzione dovrebbe potersi dunque trovare a breve.

 

Prestazione della garanzia: E’ stato precisato che la garanzia può essere prestata dall’importatore, dal dichiarante ovvero da un terzo per loro conto. L’attuale garanzia fa venir meno l’obbligo di versare la garanzia che era precedentemente dovuta quando la merce non veniva introdotta nel deposito Iva contestualmente all’immissione in libera pratica (nota Dipartimento delle Dogane n.1241 del 3.4.1997). L’esonero dal prestare garanzia può essere concesso solo quando i requisiti richiesti - AEO o in alternativa notoria solvibilità – siano in capo all’importatore.

 

Svincolo della garanzia: Per lo svincolo della garanzia il depositario deve presentare all’ufficio doganale copia dell’autofattura emessa per l’estrazione dei beni dal deposito integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili (in alternativa può essere presentata l’autofattura e la copia delle registrazioni); per attestare l’autenticità dei documenti deve essere redatta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata copia del documento di identità dell’interessato. La presentazione all’ufficio doganale può avvenire brevi manu o con invio tramite posta elettronica certificata, ovvero con altre modalità concordate con lo stesso ufficio doganale.

 

Soggetti non residenti: Anche i soggetti stranieri che introducono i beni provenienti dall’estero nel deposito Iva, per non versare l’imposta in dogana devono prestare idonea garanzia, a meno che non siano AEO, ovvero, ricorrendone i requisiti, possano essere esonerati ai sensi dell’articolo 90 del TULD.

 

Estrazione dal deposito: Riguardo ai soggetti che possono estrarre le merci dai depositi Iva, com’è noto con la recente manovra finanziaria è stato previsto che debbano essere imprese esistenti da almeno un anno che dimostrino regolarità nei versamenti Iva secondo modalità definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Al riguardo l’Agenzia delle Dogane ha specificato che fino all’adozione del suddetto provvedimento l’estrazione continua ad essere effettuata secondo le modalità attuali.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le 184/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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                                                                                              Roma, 5 ottobre  2011

 

 

                                                                                              Destinatari omessi

 

 

Protocollo: 113881

 

OGGETTO: Articolo 7, comma 2, lett. cc ter del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia). G.U. n.160 del 12 luglio 2011

 

Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini I.V.A..

 

Integrazioni alla direttiva prot. n. 84920/RU del 7 settembre 2011.

 

La legge 14 settembre 2011, n.148 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, entrata in vigore il 17 settembre 2011, ha apportato, tra le altre, modifiche in materia di depositi I.V.A..

 

In particolare, all’art. 2 del decreto legge citato è stato aggiunto il comma 36 vicies quater secondo il quale << al comma 6, primo periodo, dell’art. 50 bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: ”agli effetti dell’IVA” sono inserite le seguenti: “iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e attestino regolarità dei versamenti IVA, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.”>>.

 

Ne consegue che, in base alla novella, l’estrazione dei beni da un deposito I.V.A. è consentito unicamente secondo modalità la cui definizione è demandata all’Agenzia delle entrate.

 

Fino all’adozione del previsto provvedimento da parte dell’Agenzia delle entrate, l’estrazione dei beni da un deposito I.V.A., ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, continua ad essere effettuata secondo le modalità attuali.

 

Con l’occasione, tenuto conto dei quesiti pervenuti e avuta contezza anche di alcuni indirizzi operativi già esplicitati da talune Direzioni territoriali, al fine di uniformare i comportamenti sul territorio, che, in taluni casi, si sarebbero disallineati dagli indirizzi adottati con la direttiva prot. n. 84920/RU del 7 settembre 2011, di pari oggetto, si ribadiscono e si integrano le istruzioni impartite, nei termini di seguito indicati. 

 

                        1. Prestazione della garanzia

Ogni operazione di introduzione in un deposito I.V.A. deve essere garantita, secondo il dettato dell’art. 50 bis, comma 4, lettera b), del decreto legge n. 331, modificato (vedasi punto B della nota n.84920).

La garanzia, ovviamente, in applicazione dei principi di carattere generale,  può essere prestata dall’importatore, dal dichiarante o da un terzo ai sensi dell’art. 189, par. 3, del Reg. CEE n. 2913/1992.

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che per effetto della prestazione della garanzia prevista dall’art. 50 bis, comma 4, lettera b), del decreto legge n. 331, viene meno quella contemplata nella nota del Dipartimento delle dogane,  prot. n. 1241/VII S.D. del 3 aprile 1997, come richiamata nella circolare dell’Agenzia delle dogane n. 16/D del 28 aprile 2006 che, pertanto, non deve più essere prestata. 

Com’è noto, la norma prevede l’esonero dalla prestazione della citata cauzione in presenza di esonero ai sensi dell’art.90 del D.P.R. 43/1973 o di titolarità della certificazione AEO. In merito si evidenzia che tali condizioni, di natura soggettiva, devono, ai fini dell’accesso al previsto esonero, ricorrere, in alternativa, con riferimento all’importatore (casella 8 del DAU) ed essere indicate nella dichiarazione doganale (casella 52 del DAU). 

La garanzia è, invece, sempre dovuta da tutti gli altri soggetti. Al riguardo, sono in corso approfondimenti per l’individuazione di modalità semplificate  da adottare ai fini dell’applicazione del citato art.90 del D.P.R. 43/73, limitatamente alla prestazione delle garanzie della specie.

 

                        2. Estrazione dei beni dal deposito IVA e svincolo della garanzia

Si conferma quanto già chiaramente esplicitato al punto B della nota cui si fa seguito e, cioè, che lo svincolo della garanzia avviene a conclusione degli adempimenti connessi all’estrazione della merce dal deposito I.V.A. In proposito si pone in evidenza che le comunicazioni previste, per effetto di quanto stabilito al comma 6 dell’articolo 50bis del decreto legge 331 modificato, sono dovute sia ai fini della corretta tenuta della contabilità da parte del depositario  che ai fini dello svincolo della  garanzia prestata ai sensi del precedente comma 4. Ne consegue che sono dovute anche nelle ipotesi in cui il soggetto che ha introdotto la merce nel deposito si sia  avvalso, ricorrendone le condizioni, degli esoneri ricordati al precedente paragrafo (titolarità dell’articolo 90 TULD o di certificazione AEO)

 

In particolare, il soggetto che procede all’estrazione dovrà produrre: 

1. copia dell’autofattura ovvero, in caso di esportazione o di cessione intracomunitaria,  copia della fattura, integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata da copia del registro di cui agli articoli 23/24 e 25 del D.P.R. 633/1972 da cui risulti l’avvenuta registrazione delle suddette fatture;

2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, rilasciata ai sensi degli artt.19 e  47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.

Il depositario provvederà a trasmettere tale documentazione al competente ufficio delle dogane.

Alla presentazione della documentazione suddetta, l’ufficio delle dogane provvede a svincolare la garanzia prestata per una singola operazione; in caso di prestazione di una garanzia globale, l’importo corrispondente all’I.V.A. viene riaccreditato e ciò equivale, ovviamente, allo svincolo.

 

                        3. Casi particolari

Con riferimento ad ulteriori profili rappresentati alla scrivente si fa, inoltre, presente che la prestazione della garanzia è altresì dovuta nel caso in cui l’immissione in libera pratica con introduzione in deposito IVA della merce venga effettuata da un soggetto non residente, identificatosi  direttamente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 35 ter del DPR 633/1972 o che abbia ivi nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del decreto medesimo.

Anche in tale ipotesi ricorre la possibilità  - prevista dall’art. 189, par. 3, del Reg. CEE n. 2913/1992 - che la garanzia venga prestata da un soggetto terzo.  L’esonero dal prestare detta garanzia può essere riconosciuto al soggetto non residente, ivi identificato ai fini I.V.A., che sia titolare di certificazione AEO rilasciata da  altro Stato membro ovvero, ricorrendone i presupposti, che sia esonerato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 43/1973.

Fino all’adozione del previsto provvedimento da parte dell’Agenzia delle entrate di cui si è detto in premessa, anche l’estrazione dei beni da un deposito I.V.A. da parte di soggetto non residente ivi identificato ai fini I.V.A. viene effettuata secondo le modalità in uso. 

 

                        4. Modalità di presentazione della documentazione.

Tenuto conto che la documentazione trasmessa all’ufficio delle dogane è necessaria  per lo svincolo della garanzia di cui al paragrafo precedente, è evidente la rilevanza che hanno sia l’accertamento della provenienza di tale documentazione da parte del soggetto titolato che la tempestività della trasmissione, nell’interesse degli operatori che hanno prestato detta garanzia.

Conseguentemente, si dispone che la medesima documentazione venga  inviata all’ufficio delle dogane competente secondo le seguenti modalità:

- consegna a mano;

- da soggetti titolari di casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di posta elettronica certificata del competente ufficio doganale. Si esclude la possibilità della trasmissione di detta documentazione tramite posta elettronica non certificata;

- altro canale di comunicazione che assicuri le esigenze sopra riportate preventivamente concordato con il competente ufficio delle dogane.

 

                                                   *******

 

Gli Uffici territoriali sono invitati a dare puntuale applicazione al contenuto della presente, diffondendone la conoscenza presso le associazioni di categoria operanti in ambito locale. 

 

Si rinnova, altresì, l’invito all’adozione da parte delle Direzioni territoriali di disposizioni di carattere organizzativo anche tese a verificare la corretta osservanza delle istruzioni emanate sull’argomento dalla scrivente.

 

 

                                                                                  Il Direttore Centrale

                                                                                Ing. Walter De Santis