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Roma, 10 ottobre 2011
Circolare n. 201/2011
In attuazione del
decreto n. 82/2011 che disciplina la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU),
il Ministero dell’Ambiente ed il consorzio ECOPNEUS (di cui fanno parte i
principali produttori di pneumatici quali Bridgestone, Continental, Goodyear,
Dunlop, Marangoni, Michelin e Pirelli) hanno stabilito gli importi del
cosiddetto “contributo ambientale” da corrispondere obbligatoriamente al
momento dell’acquisto degli pneumatici dei predetti marchi.
Il pagamento del
contributo da diritto al servizio di prelievo e smaltimento dei vecchi pneumatici.
Si indicano di
seguito gli importi del contributo ambientale che variano in base alle diverse
tipologie degli pneumatici e che devono essere individuati distintamente nelle
relative fatture di acquisto.
Daniela
Dringoli |
Allegato uno
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Responsabile di Area |
Lc/lc |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 131 dell’08.06.2011 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 11 aprile 2011, n. 82
Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai
sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in
materia ambientale. (11G0124)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Principi generali, esclusioni
1. Il presente decreto disciplina la gestione degli pneumatici
fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la
formazione e proteggere l'ambiente.
2. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto:
a) gli pneumatici per bicicletta;
b) le camere d'aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni
in gomma;
c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.
3. Agli pneumatici montati su veicoli per i quali sia applicabile
il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o il disposto
dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si
applica quanto disposto dall'articolo 7.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un
involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in
pressione;
b) pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi dal loro
impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si
disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono
fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo;
c) immissione sul mercato: il momento in cui gli pneumatici nuovi,
sia prodotti che importati, e usati provenienti da importazione, sono
fatti oggetto per la prima volta di cessione nel mercato nazionale
del ricambio, a qualsiasi titolo, mediante atto idoneo e
documentabile;
d) produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o
giuridica che immette per la prima volta sul mercato pneumatici da
impiegare come ricambio;
e) gestione: le attivita' per assicurare, anche in forma indiretta,
la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento
degli PFU, nonche' l'attivita' di controllo sulle predette
operazioni;
f) gestore degli PFU: la persona fisica o giuridica che effettua, a
qualsiasi stadio del processo, attivita' di gestione degli PFU;
g) detentore degli PFU: il generatore di PFU o la persona fisica o
giuridica che li detiene;
h) generatore degli PFU: la persona fisica o giuridica che,
nell'esercizio della sua attivita' imprenditoriale, genera PFU;
i) ricambio: l'attivita' di sostituzione sul territorio nazionale
degli pneumatici sul veicolo, con esclusione degli pneumatici che
vengono montati sui veicoli per la prima immatricolazione;
l) autorita' competente: Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare (MATTM) - Direzione generale per la tutela del
territorio e delle risorse idriche;
m) stock storico: qualsiasi stoccaggio degli PFU preesistente alla
data di entrata in vigore degli obblighi di cui al presente decreto;
n) fattura: documento fiscale di vendita consistente in fattura o
ricevuta fiscale o scontrino fiscale;
o) tipologie di pneumatici: gli pneumatici ai fini del presente
regolamento sono classificati secondo la tabella di cui all'allegato
E, le cui modifiche e aggiornamenti sono adottati da parte
dell'autorita' competente contestualmente all'approvazione annuale
del contributo di cui all'articolo 5.
Art. 3
Obblighi del produttore e dell'importatore degli pneumatici
1. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del
presente regolamento i produttori e gli importatori degli pneumatici
sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantita' di PFU (di
qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantita' di pneumatici che
hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio nell'anno solare
precedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, dedotta
la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all'estero per
riutilizzo o carcasse cedute all'estero per ricostruzione, calcolata
sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di
immissione nel mercato nazionale.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno e' fatto obbligo a ogni
produttore o importatore di dichiarare all'autorita' competente,
mediante il modulo di cui all'allegato A, la quantita' e le tipologie
degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell'anno solare
precedente.
3. Entro il 31 maggio di ogni anno e' fatto obbligo a ogni
produttore o importatore di dichiarare all'autorita' competente,
mediante il modulo di cui all'allegato B, le quantita', le tipologie
e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal
mercato del ricambio e gestiti nell'anno solare precedente e di
inviare alla stessa autorita' un rendiconto economico completo della
gestione.
4. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui ai commi
precedenti, il produttore o l'importatore puo' gestire gli PFU sia
direttamente sia attraverso gestori autorizzati di PFU. Nel caso in
cui il produttore o l'importatore gestisce gli PFU attraverso gestori
autorizzati, invia apposita dichiarazione all'autorita' competente,
utilizzando il modulo di cui all'allegato C, entro il 30 novembre
dell'anno precedente. La durata dell'incarico al gestore ha una
durata non inferiore ad un anno solare.
5. Produttori e importatori danno preferenza alla presa in carico
di PFU generati nel mercato del ricambio successivamente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento; pur tuttavia, PFU e
prodotti derivati dalla loro frantumazione, facenti parte di stock
storici e provenienti sia da operazioni di ricambio degli pneumatici
che da demolizione di veicoli effettuate prima dell'entrata in vigore
del presente regolamento, possono essere utilizzati a copertura di
eventuali quantitativi mancanti rispetto ai dati provenienti dalla
rendicontazione dell'anno precedente. Le societa' consortili hanno
l'obbligo di destinare, se esistente, una quota parte non inferiore
al trenta per cento dell'avanzo di amministrazione accertato, alla
gestione degli stock storici esistenti.
6. I produttori e gli importatori, provvedono alla utilizzazione di
mezzi e strumenti informatici certificatori attraverso i quali
rendono tracciabili i flussi quantitativi dei PFU dall'origine, alla
raccolta, all'impiego.
Art. 4
Struttura operativa associata
1. I produttori e importatori di pneumatici adempiono all'obbligo
di cui all'articolo 3, comma 1, anche attraverso la costituzione di
una o piu' strutture societarie dotate di autonoma personalita'
giuridica, di natura consortile con scopo mutualistico, che provvede
ad ogni attivita' di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi di
comunicazione e di rendiconto, le facolta' e gli altri adempimenti
previsti dall'articolo 3.
2. Alla societa' consortile i produttori e importatori aderenti
comunicano, nei tempi e con le modalita' da definirsi autonomamente,
i dati di cui all'articolo 3, comma 2, e trasferiscono il contributo
di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, con cadenza mensile e conguaglio da effettuare entro il
31 maggio di ogni anno. L'avvenuto trasferimento alla struttura
societaria consortile di detto contributo nel termine sopra indicato,
da comunicarsi senza dilazione all'autorita' competente unitamente
alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati,
costituisce, per il produttore e per l'importatore degli pneumatici,
adempimento degli obblighi di gestione posti a suo carico con esonero
da ogni relativa responsabilita'.
3. I soggetti di cui al comma 1, non appena costituiti, danno
immediata comunicazione della propria costituzione all'autorita'
competente con elencazione dei produttori ed importatori di
pneumatici che intendono adempiere ai propri obblighi attraverso tali
strutture, indicando la decorrenza concordata. Contestualmente i
soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'autorita' competente
l'atto costitutivo e lo statuto della societa' consortile, per la
successiva approvazione con decreto direttoriale, previa verifica
della conformita' alla normativa vigente delle finalita' individuate
e dell'assetto organizzativo, come ivi definiti. Ogni variazione
dello statuto o della composizione della societa' e' tempestivamente
trasmessa all'autorita' competente ai fini dell'approvazione.
4. Annualmente i produttori, gli importatori e le societa'
consortili eventualmente costituite inviano all'autorita' competente
copia del bilancio di esercizio, corredata di relazione sul
raggiungimento degli obiettivi programmati.
Art. 5
Contributo ambientale per la gestione degli PFU
1. Il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 228 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' determinato in misura tale da
assicurare in modo completo e nel rispetto del comma 1 dell'articolo
228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la copertura dei
costi della gestione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), al
fine di prevenire e ridurre gli impatti negativi per la salute umana
e l'ambiente.
2. I produttori e gli importatori degli pneumatici o le loro
eventuali forme associate comunicano all'autorita' competente, entro
il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi alle
componenti di costo di cui all'allegato D del presente decreto per
l'anno solare successivo. L'autorita' competente, entro il 30
novembre del medesimo anno, individua l'ammontare del contributo e lo
approva. Qualora, nel corso di ciascun anno, emergano elementi che
giustifichino una revisione immediata dell'ammontare del contributo
stabilito, su richiesta dei produttori ed importatori di pneumatici o
delle loro eventuali forme associate, l'autorita' competente puo',
nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta,
rideterminare l'ammontare del contributo stesso.
3. I produttori e gli importatori degli pneumatici provvedono a
tutte le iniziative idonee a portare a conoscenza degli utenti finali
e dei soggetti potenzialmente coinvolti nelle fasi di
commercializzazione degli pneumatici, l'ammontare del contributo di
cui al comma 2.
4. In tutte le fasi di commercializzazione dello pneumatico nel
mercato del ricambio, il contributo e' indicato in modo chiaro e
distinto sulla fattura. Il contributo e' differenziato per le diverse
tipologie degli pneumatici come individuate nell'allegato E.
5. Agli adempimenti attribuiti ai produttori e agli importatori
degli pneumatici previsti nel presente articolo, provvede la
struttura operativa associata in caso di costituzione della stessa.
Art. 6
Sanzioni
1. Ai produttori ed agli importatori degli pneumatici o alle loro
eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli
PFU, non raggiungono le quantita' minime individuate ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, e' applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi di
pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento.
2. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o alle loro
eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli
PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di comunicazione
previsti negli articoli 3 e 5, e' applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del contributo
percepito per l'anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna
delle violazioni accertate.
3. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici o alle loro
eventuali forme associate che, pur provvedendo alla gestione degli
PFU, adempiono tardivamente ad alcuno degli obblighi di comunicazione
previsti negli articoli 3 e 5 rispetto ai termini ivi indicati, e'
applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque per
cento del contributo percepito per l'anno al quale si riferisce la
violazione, per ognuna delle violazioni accertate.
4. Ai produttori e agli importatori degli pneumatici che non
provvedono alla gestione degli PFU, neanche attraverso il
trasferimento del contributo di cui all'articolo 4, comma 2, del
presente decreto ad una struttura associata, e' applicata una
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo
percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti.
5. In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 5, tale determinazione, ai fini
dell'irrogazione delle sanzioni, verra' effettuata, a seguito di
richiesta dell'organo di controllo procedente, dall'autorita'
competente.
6. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si
applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre
1981,n. 689.
7. Per garantire la finalita' della salvaguardia ambientale, gli
enti pubblici forniscono all'autorita' competente ed agli organi di
controllo che ne fanno richiesta, tutti i dati e gli elementi
ritenuti utili dai richiedenti per verificare le dichiarazioni dei
produttori e degli importatori, anche al fine di attivare le
eventuali azioni correttive.
Art. 7
PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita
1. A decorrere dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore del
presente regolamento, i produttori e gli importatori di pneumatici,
direttamente od indirettamente tramite loro forme associate,
raccolgono e gestiscono, dietro corrispettivo pagato dal fondo di cui
al comma 5 per la copertura dei costi sostenuti ed anche in
alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggior
competitivita' economica, gli PFU provenienti da veicoli a fine vita.
2. Entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, e' costituito presso l'Automobile Club d'Italia
(ACI) un Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori
uso di cui all'articolo 1, comma 3. Il Comitato e' composto da cinque
membri, uno designato dalle Associazioni dei produttori, importatori
e rivenditori di autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra,
uno dalle Associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici,
uno dalle Associazioni dei demolitori di veicoli, uno designato dal
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno designato
dall'ACI, che ne assume la presidenza.
3. Il Comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici e
le loro forme associate, valutano periodicamente e congiuntamente le
attivita' di cui al presente articolo allo scopo di ottimizzarne
efficacia, efficienza ed economicita' e per ricercare soluzioni
condivise ad eventuali criticita' emergenti.
4. Nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, produttori, importatori di pneumatici ed
eventuali loro forme associate, concordano con i demolitori ed
eventuali loro forme associate le attivita' di ritiro e recupero
degli PFU ed i relativi costi.
5. Il Comitato, entro trenta giorni dal suo insediamento, individua
con le modalita' di cui al comma 10, sulla base della documentazione
fornita dai produttori e dagli importatori degli pneumatici,
l'entita' del contributo per la copertura dei costi di raccolta e
gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita e lo comunica
all'autorita' competente la quale, entro trenta giorni, approva
l'ammontare del contributo. Il contributo e' riscosso dal rivenditore
del veicolo all'atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel
territorio nazionale e versato in un fondo appositamente costituito
presso l'Automobile Club Italia (ACI), utilizzato per la copertura
dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine
vita. La gestione del fondo, ispirata a criteri di efficienza,
efficacia ed economicita', e' affidata all'ACI con la vigilanza del
Comitato. Dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore del
presente regolamento decorre l'obbligo, da parte dei rivenditori, di
esazione del contributo che deve essere indicato in modo chiaro in
una riga separata nella fattura di vendita.
6. I produttori e gli importatori degli pneumatici o le loro
eventuali forme associate comunicano al Comitato, entro il 30
settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi alle
componenti di costo di cui all'allegato D al presente decreto, ai
fini dell'aggiornamento del contributo per l'anno solare successivo,
da determinare con la procedura di cui al comma 5. Il Comitato
provvede a fornire ai consumatori, attraverso adeguate forme di
pubblicita', informazioni sulle componenti di costo che concorrono
alla formazione del contributo e sulle finalita' dello stesso.
Eventuali avanzi derivanti dalla gestione annuale del fondo sono
reinvestiti nella gestione dell'anno successivo.
7. I corrispettivi di cui al comma 6 sono fatturati al fondo di cui
al comma 5, dai produttori e dagli importatori degli pneumatici o
eventuali loro forme associate, ovvero dagli altri soggetti
autorizzati e pagati dal fondo.
8. Gli obiettivi di recupero e riciclo dei PFU provenienti da
veicoli a fine vita rimangono all'interno dei target di
responsabilita' della filiera dei veicoli a fine vita. Gli PFU
provenienti dalla demolizione di tali veicoli, non vengono
considerati nel computo delle quantita' di cui all'articolo 3, comma
2. Gli PFU provenienti da veicoli a fine vita sono conteggiati ai
fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed
integrazioni.
9. I centri di raccolta conferenti gli PFU provenienti dai veicoli
a fine vita al sistema di gestione previsto dal presente articolo,
debbono inserire i predetti quantitativi di PFU nel modello di
dichiarazione ambientale, cosi' come indicato all'articolo 7, comma
2-bis, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive
modifiche ed integrazioni.
10. Il contributo deve garantire la copertura dei costi di gestione
degli PFU ritirati e dei costi di gestione e di amministrazione del
Comitato e del fondo di cui al comma 5 ed e' commisurato alla
tipologia degli pneumatici a cui si riferisce. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da
adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, sono definiti i parametri tecnici per l'individuazione
delle diverse categorie di contributo, quantificate tenendo conto
delle componenti rilevanti di costo relative al ciclo di raccolta e
al ciclo di trattamento degli PFU, nonche' delle spese relative alla
gestione ed alla amministrazione del Comitato e del fondo di cui al
comma 5.
Art. 8
Istituzione del tavolo permanente di consultazione
1. E' istituito presso l'autorita' competente un tavolo permanente
di consultazione sulla gestione degli PFU di cui all'articolo 1.
2. Il tavolo, presieduto da un rappresentante designato dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'
composto complessivamente da 7 membri, di cui: tre designati dalle
organizzazioni nazionali dell'industria (dei quali due in
rappresentanza del settore del recupero), uno designato dalle
associazioni di produttori e di importatori degli pneumatici, uno
designato dalle organizzazioni nazionali delle categorie del
commercio, uno dalle organizzazioni nazionali delle categorie
dell'artigianato.
3. Il tavolo ha il compito di esaminare la gestione degli PFU con
la finalita' di incrementare il livello qualitativo e quantitativo
delle fasi che vanno dalla raccolta al trattamento degli PFU, ai fini
di una maggiore tutela ambientale nonche' dell'applicazione di
criteri di efficienza, efficacia ed economicita'. Il tavolo ha il
compito di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i
soggetti interessati alla raccolta ed al trattamento degli PFU.
4. Le spese di gestione del tavolo sono a carico dei produttori e
degli importatori degli pneumatici.
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente decreto sono individuati i seguenti obiettivi di raccolta e
gestione degli pneumatici a fine vita:
a) al 31 dicembre 2011 gestione di almeno il venticinque per cento
del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1;
b) al 31 dicembre 2012 gestione di almeno l'ottanta per cento del
quantitativo definito all'articolo 3, comma 1;
c) al 31 dicembre 2013 e per gli anni successivi gestione del cento
per cento del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1;
2. La prima dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, e'
effettuata nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento con riferimento all'anno 2010; la prima
dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 3, e' effettuata entro il
31 maggio 2012, con riferimento all'anno 2011; la prima dichiarazione
di cui all'articolo 3, comma 4, e' effettuata entro il sessantesimo
giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui
all'articolo 5, comma 2, devono essere assolti entro il sessantesimo
giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ai fini del presente decreto, una quantita' di pneumatici nuovi
pari in peso a cento equivale ad una quantita' di PFU pari in peso a
novanta, in relazione al minor peso di un PFU, pari in media al dieci
per cento in meno rispetto ad un analogo pneumatico nuovo.
5. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del
presente regolamento sara' applicato il contributo di cui
all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 11 aprile 2011
Il Ministro: Prestigiacomo
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 272
Allegati omissis