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Roma, 18 ottobre 2011

 

Circolare n. 206/2011

 

Oggetto: Autotrasporto – Tempi di guida e di riposo – Chiarimenti – Circolari Ministero del Lavoro n. 2140 del 5.10.2011 e n. 2794 del 13.10.2011.

 

Conformemente a quanto già previsto dai recenti indirizzi interpretativi comunitari e nazionali sui tempi di guida e di riposo (art. 174 CdS) il Ministero del Lavoro ha ribadito la non sanzionabilità delle seguenti fattispecie:

 

·  l’interruzione di una pausa o di un riposo giornaliero o settimanale per ragioni di oggettiva emergenza o per circostanze straordinarie ovvero su ordine specifico da parte di un organo di polizia o di un’altra autorità, che impongano di spostare un veicolo;

 

·  il superamento del tempo di guida consentito, se il riposo fra un periodo e l’altro di guida è almeno di 7 ore; in tal caso infatti si applica soltanto la sanzione per irregolarità della durata del riposo e non quella per il superamento dei tempi di guida in quanto il riposo di almeno 7 ore viene comunque considerato riposo (anche se irregolare) e pertanto i periodi antecedente e successivo alla guida non si sommano tra loro.

 

Inoltre, al pari di quanto ha già stabilito il Ministero dell’Interno per i controlli su strada, il Ministero del Lavoro ha invitato i propri organi ispettivi ad applicare una tolleranza nel riscontro dei tempi di guida e di riposo misurati da tachigrafi analogici o digitali di “vecchia concezione” nel caso di prestazioni che comportano frequenti soste con ripetute operazioni di carico e scarico. La tolleranza può essere concessa sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di 4 ore e mezza.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.149/2011 e 119/2011

Responsabile di area

Allegati due

 

Lc/lc

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