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Roma, 3 novembre 2011

 

Circolare n. 222/2011

 

Oggetto: Tributi – Accise sui carburanti – Aumenti – Determinazione Agenzia delle Dogane prot. n. 127505/RU del 28.10.2011.

 

Allo scopo di finanziare misure per fronteggiare lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i territori delle regioni Liguria e Toscana, il Governo ha deciso di aumentare di 8,90 euro/1000 litri l’importo delle accise sui carburanti. Tale aumento si somma a quello già stabilito nello scorso mese di giugno per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria creatosi nel nostro Paese a seguito dell’eccezionale flusso di emigrati del Nord Africa.

 

Pertanto, dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2011 le aliquote delle accise vengono incrementate come di seguito riportato.

 

 

Accisa gasolio

(€ per 1000 litri)

 

 

Accisa benzina

(€ per 1000 litri)

481,10

622,10

 

Come rammentato dall’Agenzia delle Dogane con nota RU 127506 del 31 ottobre 2011, le imprese di autotrasporto merci potranno chiedere il rimborso delle maggiori accise versate sul gasolio utilizzato con veicoli di peso pari e superiore a 7,5 tonnellate.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 125/2011

Responsabile di Area

Allegati due

 

Lc/lc

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Prot. 127505/RU

 

IL DIRETTORE

Visto l’art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che dispone l’inserimento dei commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies nell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

Visto il comma 5-quinquies dell’art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 che, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza, consente di ricorrere al fondo di cui all' articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196  e prevede che tale fondo debba essere reintegrato in pari misura con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 , e successive modificazioni;

Visto il comma 5-quinquies dell’art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 che prevede, altresì, che la misura dell’aumento, che non può comunque essere superiore a cinque centesimi al litro, deve essere stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane;

Visto l'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane n. 77579/RU, del 28 giugno 2011, adottata ai sensi del comma 5-quinquies dell’art.5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con la quale sono stati disposti incrementi

dell’aliquota dell’accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante pari ad Euro 40,00 per mille litri di prodotto;

Vista la nota  prot. n. 3/12429/UCL, del 28 ottobre 2011, dell’Ufficio del Coordinamento Legislativo-Finanze con cui è stato trasmesso l’estratto del verbale della riunione del Consiglio dei Ministri del 28.10.2011, nella quale, deliberato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i territori delle Regioni Liguria e Toscana, è stato previsto un prelevamento dal fondo di cui all’art. 28 della legge del 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo di 65 milioni di Euro;

Considerato che nella medesima seduta del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011 è stato, altresì, deciso di reintegrare il fondo previsto dall’art. 28 della legge del 31.12.2009, n. 196 per un importo pari a 65 milioni di Euro mediante un incremento, fino alla fine del corrente anno, dell’accisa sui carburanti ai sensi dell’art. 5, comma 5-quinquies della legge  24 febbraio 1992, n. 225;

Considerata la necessità di procedere all’incremento dell’aliquota dell’accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante nella misura di Euro 8,90 per mille litri di prodotto; 

 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

 

Articolo 1

1.Le aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alle benzine e al gasolio usato come carburante, a decorrere dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2011, sono stabilite nelle misure di seguito indicate:

 

                        - benzina e benzina con piombo: Euro 622,10 per mille litri;

                        - gasolio usato come carburante: Euro 481,10 per mille litri.

 

2. In base all’art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, il maggior onere conseguente ai predetti aumenti dell’aliquota d’accisa sul gasolio usato come carburante è rimborsato, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, 

e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

 

Articolo 2

                        1. La  presente  determinazione  entra  in  vigore  il   giorno  successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle dogane, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it

Roma 28 ottobre 2011

 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Giuseppe Peleggi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.L.vo 39/93)

 

 

 

 


RU 127506

 

Roma, 31 ottobre 2011

Indirizzi omessi

 

OGGETTO: Applicazione art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. – Stato di emergenza per gli eventi alluvionali che hanno colpito le Regioni Liguria e Toscana. - Incremento dell’aliquota d’accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante.

 

L’art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 2011, n. 225 consente di ricorrere al fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196  per far fronte a situazioni di emergenza prevedendo che il fondo medesimo venga reintegrato, in misura pari agli importi impegnati,  per mezzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I al d. lgs. 26.10.1995, n. 504.

La norma citata, inoltre, attribuisce al Direttore dell’Agenzia delle dogane il potere di determinarne la misura con proprio provvedimento.

Con nota  prot. n. 3/12429/UCL, del 28 ottobre 2011, dell’Ufficio del Coordinamento Legislativo-Finanze è stato trasmesso l’estratto del verbale della riunione del Consiglio dei Ministri del 28.10.2011, nella quale è stato deliberato lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito i territori delle Regioni Liguria e Toscana.

Nella medesima seduta del Consiglio dei Ministri è stato deciso di reintegrare il Fondo previsto dall’art. 28 della legge del 31.12.2009, n. 196 per un importo pari a 65 milioni di Euro mediante un incremento dell’accisa sui carburanti ai sensi dell’art. 5, comma 5-quinquies della legge  24 febbraio 1992, n. 225.

Pertanto, con Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n.      127505/RU, del 28.10.2011, pubblicata sul sito internet di questa Agenzia nella giornata di oggi, è stato disposto, a decorrere dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2011, l’incremento dell’aliquota d’accisa sulle benzine e sul gasolio usato come carburante, nella misura di Euro 8,90 per mille litri di prodotto.

Conseguentemente, con effetto dalla data 1° novembre 2011, le aliquote d’accisa afferenti la benzina, la benzina con piombo e il gasolio usato come carburante, così come variate dalla Determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane n. 77579/RU, del 28 giugno 2011, vengono incrementate come di seguito evidenziato:

                        - l’aliquota d’accisa vigente relativamente alla benzina e alla benzina con piombo, pari ad Euro 613,20 per mille litri, viene aumentata ad Euro 622,10 per mille litri ;

                        - l’ aliquota d’accisa vigente  relativamente al gasolio usato come carburante, pari ad Euro 472,20 per mille litri, viene  aumentata ad Euro 481,10 per mille litri.

Visto l’art. 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, la Determinazione n. 127505/RU tiene indenni dall’incremento dell’aliquota d’accisa sul gasolio usato come carburante gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci con automezzi di peso pari o superiore a 7,5 tonnellate nonché gli esercenti l’attività di trasporto di

persone menzionati all’art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 452/2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 16/2002.

 

Il Direttore centrale

Ing. Walter De Santis

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.L.vo 39/93)