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Roma, 29 novembre 2011

 

Circolare n.240/2011

 

Oggetto: Lavoro – Statuto delle imprese – Legge 11.11.2011, n. 180, su G.U. n. 265 del 14.11.2011.

 

E’ stato approvato in via definitiva lo Statuto delle imprese finalizzato a promuovere lo sviluppo e la competitività soprattutto delle PMI attraverso misure di semplificazione e un rapporto più equilibrato con la pubblica amministrazione. Il provvedimento è composto da 21 articoli di cui alcuni immediatamente applicabili ed altri che invece necessitano di apposite disposizioni attuative. Si segnalano di seguito le principali misure già operative.

 

Procedura di valutazione (art. 6) – E’ stato introdotto l’obbligo per Stato, regioni, enti locali e enti pubblici di valutare preventivamente l’impatto sulle imprese delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, che si intendono adottare. In particolare l’applicazione di tali iniziative, soprattutto se comportano nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, dovrà avvenire secondo criteri di proporzionalità e di gradualità tenendo conto delle relative dimensioni e del settore merceologico di appartenenza.

 

Compensazione degli oneri (art. 8) – E’ stato stabilito il divieto, per gli atti normativi o amministrativi a carattere generale che regolano l’esercizio di poteri autorizzatori o la concessione di benefici, di introdurre nuovi oneri regolatori, informativi e amministrativi a carico delle imprese senza contestuale riduzione o eliminazione di oneri già esistenti per un pari importo stimato.

 

Riduzione degli adempimenti amministrativi (art. 9) – Allo scopo di incentivare la nascita di nuove imprese le pubbliche amministrazioni dovranno ridurre o eliminare ove possibile gli oneri puramente burocratici relativi all’avvio dell’attività imprenditoriale, nonché gli adempimenti non sostanziali a carico delle imprese e dei lavoratori.

 

Garante per le PMI (art. 17) – E’ stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico la figura del Garante per le PMI, da nominarsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che avrà il compito di elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese nonché di segnalare al Governo e al Parlamento le iniziative legislative o amministrative comportanti oneri finanziari o amministrativi a carico delle stesse.

 

Giunte camerali (art. 3) – In vista dell’imminente avvio della stagione dei rinnovi degli organi delle Camere di Commercio, è stato ampliato il numero massimo dei componenti delle Giunte che passa ora da 5 ad 1/3 dei componenti del Consiglio (il cui numero, come è noto, varia da un minimo di 20 ad un massimo di 30 unità a seconda del totale di imprese iscritte alla locale Camera di Commercio).

 

Tra le disposizioni non ancora operative si segnalano in particolare la delega al Governo per il recepimento entro 12 mesi della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 10); l’obbligo in capo alle associazioni di imprese di integrare entro un anno i propri statuti prevedendo, da un lato, un codice etico secondo cui le imprese associate riconoscono tra i valori fondanti dell’associazione il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e, dall’altro lato, apposite sanzioni in caso di violazione del codice stesso (art. 3); la presentazione da parte del Governo, entro il 30 giugno di ogni anno, del disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l’anno successivo (art. 18).

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 211/2011 e 203/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n.265 del 14.112011 (fonte Guritel)

LEGGE 11 novembre 2011, n. 180

Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle  imprese.
 
    La Camera  dei  deputati ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
    la seguente legge: 

 

                              Capo I

                       FINALITA' E PRINCIPI

 
                               Art. 1 
                              Finalita' 
  1.  La  presente  legge  definisce  lo  statuto  delle  imprese   e
dell'imprenditore al fine di assicurare  lo  sviluppo  della  persona
attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto  in  forma  autonoma
che d'impresa, e di garantire la  liberta'  di  iniziativa  economica
privata in conformita' agli articoli 35 e 41 della Costituzione. 
  2. I principi della presente legge costituiscono norme fondamentali
di   riforma   economico-sociale   della   Repubblica   e    principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato e hanno lo scopo di  garantire
la piena applicazione della comunicazione della  Commissione  europea
COM(2008) 394 definitivo, del 25 giugno  2008,  recante  «Una  corsia
preferenziale per la piccola impresa  -  Alla  ricerca  di  un  nuovo
quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business  Act"
per l'Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato  e
dalle regioni con i provvedimenti dell'Unione europea in  materia  di
concreta applicazione della medesima. 
  3. In ogni caso sono fatte salve  le  competenze  delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano  ai
sensi dei rispettivi statuti  speciali  e  delle  relative  norme  di
attuazione. 
  4.   Nelle   materie   attribuite   alla   competenza   legislativa
concorrente,  ai  sensi  dell'articolo  117,   terzo   comma,   della
Costituzione, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano esercitano la potesta' legislativa nel rispetto dei  principi
fondamentali di cui alla presente legge. 
  5. Lo statuto  delle  imprese  e  dell'imprenditore,  di  cui  alla
presente legge, mira in particolare: 
  a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla
crescita dell'occupazione e alla prosperita'  economica,  nonche'  al
riconoscimento dei doveri cui l'imprenditore e' tenuto  ad  attenersi
nell'esercizio della propria attivita'; 
  b) a promuovere la costruzione di un quadro normativo nonche' di un
contesto sociale e culturale  volti  a  favorire  lo  sviluppo  delle
imprese anche di carattere familiare; 
  c) a rendere piu' equi i sistemi sanzionatori vigenti connessi agli
adempimenti a cui le imprese sono tenute nei confronti della pubblica
amministrazione; 
  d) a promuovere l'inclusione delle problematiche  sociali  e  delle
tematiche ambientali nello svolgimento delle attivita' delle  imprese
e nei loro rapporti con le parti sociali; 
  e) a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei
giovani e delle donne; 
  f) a valorizzare il potenziale di crescita, di produttivita'  e  di
innovazione delle imprese, con particolare  riferimento  alle  micro,
piccole e medie imprese; 
  g) a favorire la competitivita' del  sistema  produttivo  nazionale
nel contesto europeo e internazionale; 
  h) ad adeguare l'intervento pubblico e l'attivita'  della  pubblica
amministrazione alle esigenze delle micro, piccole  e  medie  imprese
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica. 
 
                               Art. 2 
                          Principi generali 
  1. Sono principi generali della presente legge,  che  concorrono  a
definire lo statuto delle imprese e dell'imprenditore: 
  a) la liberta' di iniziativa economica, di associazione, di modello
societario, di stabilimento e di prestazione di servizi,  nonche'  di
concorrenza, quali principi riconosciuti dall'Unione europea; 
  b) la sussidiarieta' orizzontale quale principio informatore  delle
politiche pubbliche, anche con riferimento alla creazione  d'impresa,
in  particolare  da  parte  dei   giovani   e   delle   donne,   alla
semplificazione,  allo  stimolo  del  talento  imprenditoriale,  alla
successione di impresa e alla certificazione; 
  c) il diritto dell'impresa di  operare  in  un  contesto  normativo
certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi  e  di  qualita',
riducendo al minimo i margini di discrezionalita' amministrativa; 
  d) la progressiva riduzione degli  oneri  amministrativi  a  carico
delle imprese, in particolare delle micro, piccole e  medie  imprese,
in conformita' a quanto previsto dalla normativa europea; 
  e) la partecipazione e  l'accesso  delle  imprese,  in  particolare
delle micro,  piccole  e  medie  imprese,  alle  politiche  pubbliche
attraverso  l'innovazione,   quale   strumento   per   una   maggiore
trasparenza della pubblica amministrazione; 
  f) la reciprocita' dei  diritti  e  dei  doveri  nei  rapporti  fra
imprese e pubblica amministrazione; 
  g) la tutela della capacita' inventiva e tecnologica delle  imprese
per agevolarne l'accesso agli investimenti e agli strumenti di tutela
della proprieta' intellettuale; 
  h) il diritto delle imprese a godere nell'accesso al credito di  un
quadro informativo completo e trasparente e di condizioni eque e  non
vessatorie; 
  i)  la  promozione  della  cultura  imprenditoriale  e  del  lavoro
autonomo nel sistema dell'istruzione  scolastica  di  ogni  ordine  e
grado e della  formazione  professionale,  valorizzando  quanto  piu'
possibile la formazione svolta  in  azienda  soprattutto  per  quelle
tipologie di contratto che  costituiscono  la  porta  d'ingresso  dei
giovani nel mondo del lavoro; 
  l) la promozione di misure che semplifichino la trasmissione  e  la
successione di impresa; 
  m) il  sostegno  pubblico,  attraverso  misure  di  semplificazione
amministrativa  da   definire   attraverso   appositi   provvedimenti
legislativi, alle micro, piccole e medie imprese,  in  particolare  a
quelle giovanili e femminili e innovative; 
  n) la promozione di politiche volte all'aggregazione  tra  imprese,
anche attraverso il sostegno ai distretti e alle reti di imprese; 
  o)  la  riduzione,  nell'ambito  di   un   apposito   provvedimento
legislativo, della durata dei processi civili  relativi  al  recupero
dei crediti vantati dalle imprese verso altre imprese  entro  termini
ragionevolmente brevi, con l'obiettivo di un anno; 
  p) il  riconoscimento  e  la  valorizzazione  degli  statuti  delle
imprese ispirati a principi di equita', solidarieta' e socialita'. 
  2. Nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 107 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea le disposizioni di cui al comma
1 sono rivolte prevalentemente a garantire alle imprese condizioni di
equita' funzionale operando interventi di  tipo  perequativo  per  le
aree territoriali sottoutilizzate gia' individuate dalla  legge,  con
particolare  riguardo   alle   questioni   legate   alle   condizioni
infrastrutturali,  al  credito  e  ai  rapporti   con   la   pubblica
amministrazione. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere d), l), m), n) e  o),
e 2 si applicano  purche'  non  comportino  nuovi  o  maggiori  oneri
finanziari e amministrativi. 
 
                               Art. 3 
                        Liberta' associativa 
  1. Ogni impresa e' libera di aderire ad una o piu' associazioni. 
  2.  Per  garantire  la  piu'  ampia  rappresentanza   dei   settori
economicamente  piu'  rilevanti  nell'ambito   della   circoscrizione
territoriale di competenza, il numero  dei  componenti  degli  organi
amministrativi non puo' essere comunque superiore  ad  un  terzo  dei
componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio. 
  3. Il comma 2 si applica anche agli enti del sistema  delle  camere
di  commercio,  industria,   artigianato   e   agricoltura   a   base
associativa. 
  4. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, le associazioni di imprese integrano i propri statuti  con  un
codice etico con il quale si prevede che le  imprese  associate  e  i
loro   rappresentanti   riconoscono,   tra    i    valori    fondanti
dell'associazione, il rifiuto di  ogni  rapporto  con  organizzazioni
criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a  comportamenti
contrari alla legge, al fine di contrastare e  ridurre  le  forme  di
controllo delle imprese e dei  loro  collaboratori  che  alterano  di
fatto la libera concorrenza. Le imprese che aderiscono alle  suddette
associazioni respingono e contrastano ogni forma di estorsione, usura
o altre  tipologie  di  reato,  poste  in  essere  da  organizzazioni
criminali o mafiose, e collaborano con  le  forze  dell'ordine  e  le
istituzioni, denunciando, anche con  l'assistenza  dell'associazione,
ogni episodio di attivita' illegale di cui sono soggetti passivi.  Il
mancato rispetto del codice  etico  dell'associazione  e  dei  doveri
degli associati e' sanzionato nei termini previsti  dallo  statuto  e
dallo stesso codice etico dell'associazione. 
 
                               Art. 4 
             Legittimazione ad agire delle associazioni 
  1. Le associazioni di  categoria  rappresentate  in  almeno  cinque
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito
denominate «camere di  commercio»,  ovvero  nel  Consiglio  nazionale
dell'economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e  di
categoria sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela
di interessi relativi alla generalita' dei soggetti appartenenti alla
categoria professionale, sia a tutela di interessi omogenei  relativi
solo ad alcuni soggetti. 
  2. Le associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative  a
livello  nazionale,  regionale  e  provinciale  sono  legittimate  ad
impugnare gli atti amministrativi lesivi degli interessi diffusi. 
 
                               Art. 5 
                             Definizioni 
  1. Ai fini della presente legge: 
  a)  si  definiscono  «microimprese»,  «piccole  imprese»  e  «medie
imprese» le imprese che  rientrano  nelle  definizioni  recate  dalla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124
del 20 maggio 2003; 
  b) si  definiscono  «distretti»  i  contesti  produttivi  omogenei,
caratterizzati   da    un'elevata    concentrazione    di    imprese,
prevalentemente di micro, piccole e medie dimensioni,  nonche'  dalla
specializzazione produttiva di sistemi di imprese; 
  c) si definiscono «distretti  tecnologici»  i  contesti  produttivi
omogenei, caratterizzati  dalla  presenza  di  forti  legami  con  il
sistema della ricerca e dell'innovazione; 
  d) si definiscono «meta-distretti tecnologici» le  aree  produttive
innovative   e   di   eccellenza,   indipendentemente   dai    limiti
territoriali, ancorche' non strutturate e governate come reti; 
  e) si definiscono «distretti del commercio» le aree produttive e le
iniziative nelle quali  i  cittadini,  le  imprese  e  le  formazioni
sociali, liberamente aggregati, esercitano il commercio come  fattore
di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio; 
  f) si definiscono «reti di impresa» le aggregazioni funzionali  tra
imprese che rientrano nelle definizioni recate dal  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e dall'articolo 42 del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122; 
  g) si definiscono «consorzi per il commercio estero» i  consorzi  e
le societa' consortili che  abbiano  come  scopi  sociali  esclusivi,
anche  disgiuntamente,  l'esportazione  dei  prodotti  delle  imprese
consorziate e l'attivita' promozionale necessaria per realizzarla; 
  h) si definiscono «imprese dell'indotto» le  imprese  che  sono  in
rapporti contrattuali con altra impresa tali che le determinazioni  o
gli   eventi   gestionali   riguardanti   quest'ultima   ne   possano
condizionare  in  maniera   determinante   il   ciclo   economico   o
l'organizzazione; 
  i) si definiscono «nuove imprese», comunque specificate, le imprese
che hanno meno di cinque anni di attivita', le cui  quote  non  siano
detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano  state
istituite nel quadro di una concentrazione o di una  ristrutturazione
e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda; 
  l)  si  definiscono  «imprese  femminili»  le  imprese  in  cui  la
maggioranza delle quote sia nella titolarita'  di  donne,  ovvero  le
imprese cooperative in cui la maggioranza delle persone sia  composta
da donne e le imprese individuali gestite da donne; 
  m)  si  definiscono  «imprese  giovanili»  le  imprese  in  cui  la
maggioranza delle quote sia nella titolarita' di  soggetti  con  eta'
inferiore a trentacinque anni, ovvero le imprese cooperative  in  cui
la maggioranza delle  persone  sia  composta  da  soggetti  con  eta'
inferiore a trentacinque anni e le  imprese  individuali  gestite  da
soggetti con eta' inferiore a trentacinque anni; 
  n) si definiscono «imprese tecnologiche» le imprese che  sostengono
spese di ricerca scientifica e tecnologica per almeno il 15 per cento
dei costi complessivi annuali; 
  o) si definisce «seed capital» il finanziamento  utilizzato  da  un
imprenditore per l'avvio di  un  progetto  imprenditoriale,  compresi
l'analisi di mercato, lo sviluppo dell'idea imprenditoriale, di nuovi
prodotti e servizi, a monte della fase  d'avvio  dell'impresa  stessa
(cosiddetto start-up). 

 

 

 

                             Capo II

                    RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

 
                               Art. 6 
                      Procedure di valutazione 
  1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti  pubblici  sono
tenuti  a  valutare  l'impatto   delle   iniziative   legislative   e
regolamentari, anche di natura fiscale, sulle  imprese,  prima  della
loro adozione, attraverso: 
  a)   l'integrazione   dei   risultati   delle   valutazioni   nella
formulazione delle proposte; 
  b) l'effettiva applicazione della disciplina  di  cui  all'articolo
14, commi 1 e 4, della legge  28  novembre  2005,  n.  246,  relativa
all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica
dell'impatto della regolamentazione (VIR); 
  c) l'applicazione dei criteri di proporzionalita' e, qualora  possa
determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di  gradualita'
in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a  carico
delle imprese, tenendo conto delle loro  dimensioni,  del  numero  di
addetti e del settore merceologico di attivita'. 
  2. All'articolo 14 della legge  28  novembre  2005,  n.  246,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Nella
individuazione  e  comparazione  delle  opzioni  le   amministrazioni
competenti tengono conto della necessita' di assicurare  il  corretto
funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela  delle  liberta'
individuali.»; 
  b) al comma 5, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) i criteri generali e le procedure dell'AIR,  da  concludere
con apposita relazione, nonche' le relative fasi di consultazione»; 
    c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
      «5-bis. La relazione AIR di cui al comma  5,  lettera  a),  da'
conto,  tra  l'altro,  in   apposite   sezioni,   della   valutazione
dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri  informativi
e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a  carico
di cittadini e imprese. Per onere informativo  si  intende  qualunque
adempimento   comportante   raccolta,   elaborazione,   trasmissione,
conservazione e produzione di informazioni e documenti alla  pubblica
amministrazione». 
  3.  I  criteri  per   l'effettuazione   della   stima   dei   costi
amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246, introdotto dal comma 2 del presente  articolo,
sono stabiliti, entro centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri,   su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa, tenuto conto delle attivita' svolte ai sensi dell'articolo
25  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  4.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,  nell'ambito  della  propria
autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento  delle
attivita' di cui al comma 1. Nel caso  non  sia  possibile  impiegare
risorse interne o di  altri  soggetti  pubblici,  le  amministrazioni
possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, nel rispetto
della normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. 
  5. I soggetti di cui  al  comma  1  prevedono  e  regolamentano  il
ricorso  alla   consultazione   delle   organizzazioni   maggiormente
rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta
legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale,
destinata ad avere conseguenze  sulle  imprese,  fatto  salvo  quanto
disposto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, lettera a), della  legge
28 novembre 2005, n. 246, come sostituita dal comma  2  del  presente
articolo. 
  6.  Le  disposizioni  che  prevedono  l'obbligo  per  le  pubbliche
amministrazioni,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  di
pubblicare sui propri siti istituzionali,  per  ciascun  procedimento
amministrativo  ad  istanza  di  parte   rientrante   nelle   proprie
competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha  l'onere
di produrre a corredo dell'istanza si applicano  anche  agli  atti  o
documenti la cui produzione a corredo  dell'istanza  e'  prevista  da
norme  di  legge,  regolamenti  o  atti  pubblicati  nella   Gazzetta
Ufficiale. 
 
 
 
 
                               Art. 7 
Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico  di
                         cittadini e imprese 
  1.  Allo  scopo  di  ridurre  gli  oneri  informativi  gravanti  su
cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o  interministeriali,
nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale  adottati
dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio  di
poteri autorizzatori, concessori o certificatori,  nonche'  l'accesso
ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici  devono  recare
in allegato l'elenco di tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui
cittadini e  sulle  imprese  introdotti  o  eliminati  con  gli  atti
medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento  che
comporti   la   raccolta,   l'elaborazione,   la   trasmissione,   la
conservazione e  la  produzione  di  informazioni  e  documenti  alla
pubblica amministrazione. 
  2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale,  sono  pubblicati  nei  siti  istituzionali  di   ciascuna
amministrazione  secondo  i  criteri  e  le  modalita'  definiti  con
apposito regolamento  da  emanare  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il  31
marzo  di  ciascun  anno,  una  relazione  annuale  sullo  stato   di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta  il  loro
impatto in termini di semplificazione e riduzione  degli  adempimenti
amministrativi per  i  cittadini  e  le  imprese,  anche  utilizzando
strumenti  di  consultazione   delle   categorie   e   dei   soggetti
interessati, e la trasmette al Parlamento. 
  4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della  valutazione
degli eventuali profili di  responsabilita'  dei  dirigenti  preposti
agli  uffici  interessati,   sono   individuate   le   modalita'   di
presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese  per
la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo. 
 
                               Art. 8 
Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi 
  1. Negli  atti  normativi  e  nei  provvedimenti  amministrativi  a
carattere generale che regolano l'esercizio di poteri  autorizzatori,
concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi  pubblici  o
la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri
regolatori, informativi  o  amministrativi  a  carico  di  cittadini,
imprese e altri soggetti  privati  senza  contestualmente  ridurne  o
eliminarne altri, per un pari importo  stimato,  con  riferimento  al
medesimo arco temporale. 
  2. Per la finalita' di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 14, commi da 1 a 11, della legge  28  novembre
2005, n. 246, e' obbligatoria una  specifica  valutazione  preventiva
degli oneri  previsti  dagli  schemi  di  provvedimenti  normativi  e
amministrativi. La suddetta valutazione deve,  altresi',  individuare
altri oneri regolatori, informativi o amministrativi  previsti  dalle
norme gia' in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di  garantire
l'invarianza degli oneri sui privati  connessi  alle  nuove  norme  o
prescrizioni. 
 
                               Art. 9 
Rapporti con la pubblica  amministrazione  e  modifica  dell'articolo
                       2630 del codice civile 
  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, informano i rapporti con le  imprese  ai  principi  di
trasparenza,  di  buona  fede  e  di  effettivita'  dell'accesso   ai
documenti amministrativi, alle informazioni e  ai  servizi  svolgendo
l'attivita'  amministrativa  secondo  criteri  di  economicita',   di
efficacia, di efficienza,  di  tempestivita',  di  imparzialita',  di
uniformita' di trattamento, di  proporzionalita'  e  di  pubblicita',
riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali  e
burocratici  relativi  all'avvio  dell'attivita'  imprenditoriale   e
all'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato, nonche'
gli  obblighi  e  gli  adempimenti  non  sostanziali  a  carico   dei
lavoratori e delle imprese. 
  2. Le pubbliche amministrazioni di cui  al  comma  1  garantiscono,
attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento
delle norme e  dei  requisiti  minimi  per  l'esercizio  di  ciascuna
tipologia  di  attivita'  d'impresa.  A  questo  fine,  le   medesime
amministrazioni comunicano alle camere  di  commercio,  entro  il  31
dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e  dei  requisiti  minimi
per l'esercizio di ciascuna tipologia di attivita' d'impresa. 
  3. All'articolo 10-bis della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono  essere  addotti
tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o
ritardi attribuibili all'amministrazione». 
  4. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  1  dell'articolo  19
della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,  le
certificazioni relative all'impresa devono  essere  comunicate  dalla
stessa al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580,  e  successive  modificazioni,  anche  per  il
tramite delle agenzie per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3,
lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  sono  inserite
dalle camere di commercio  nel  repertorio  economico  amministrativo
(REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del  presente
articolo, alle quali le  imprese  comunicano  il  proprio  codice  di
iscrizione  nel  registro  delle  imprese,  e'  garantito   l'accesso
telematico  gratuito  al  registro  delle   imprese.   Le   pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese
copie di documentazione gia' presente nello stesso registro. 
  5. Al fine di rendere piu' equo il sistema delle sanzioni cui  sono
sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle  comunicazioni
e ai depositi da effettuarsi presso il registro delle imprese  tenuto
dalle camere di commercio,  l'articolo  2630  del  codice  civile  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 2630.  -  (Omessa  esecuzione  di  denunce,  comunicazioni  e
depositi). - Chiunque, essendovi  tenuto  per  legge  a  causa  delle
funzioni rivestite in una societa'  o  in  un  consorzio,  omette  di
eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni  o  depositi
presso il registro delle imprese,  ovvero  omette  di  fornire  negli
atti, nella corrispondenza e nella rete  telematica  le  informazioni
prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto  comma,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  103  euro  a
1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito  avvengono
nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la
sanzione amministrativa pecuniaria e' ridotta ad un terzo. 
  Se  si  tratta  di  omesso  deposito  dei  bilanci,   la   sanzione
amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo». 
 
                               Art. 10 
Delega al Governo in materia di disposizioni integrative e correttive
  del  decreto  legislativo  9  ottobre   2002,   n.   231,   nonche'
  differimento di termini per l'esercizio di deleghe  legislative  in
  materia di incentivi e di internazionalizzazione delle imprese 
   1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente  legge,  un  decreto  legislativo
recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,  per
l'integrale recepimento  della  direttiva  2011/7/UE  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio,  del  16  febbraio  2011,  sulla  base  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) contrasto degli effetti negativi della posizione dominante  di
imprese sui propri  fornitori  o  sulle  imprese  subcommittenti,  in
particolare nel caso in cui si  tratti  di  micro,  piccole  e  medie
imprese; 
    b) fermo quanto previsto dall'articolo 12 della legge 10  ottobre
1990, n. 287, previsione che l'Autorita' garante della concorrenza  e
del mercato possa  procedere  ad  indagini  e  intervenire  in  prima
istanza con diffide e irrogare sanzioni relativamente a comportamenti
illeciti messi in atto da grandi imprese. 
  2. Al comma 3-bis dell'articolo 9 della legge 18  giugno  1998,  n.
192,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  caso  di
violazione diffusa e reiterata della disciplina  di  cui  al  decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere  ai  danni  delle
imprese, con  particolare  riferimento  a  quelle  piccole  e  medie,
l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza
economica». 
  3.  La  legittimazione  a  proporre  azioni  in  giudizio,  di  cui
all'articolo 4, comma 1, della presente legge, si  applica  anche  ai
casi di abuso di dipendenza economica di  cui  all'articolo  9  della
legge 18 giugno 1998, n. 192, come modificato, da ultimo, dal comma 2
del presente articolo. 
  4. Alla legge 23 luglio 2009, n. 99,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 2, alinea, le  parole:  «diciotto  mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «trentaquattro mesi»; 
    b) all'articolo 12, comma 2, alinea, le parole:  «diciotto  mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «ventotto mesi». 
 
                               Art. 11 
         Certificazione sostitutiva e procedura di verifica 
  1. Le certificazioni  relative  a  prodotti,  processi  e  impianti
rilasciate  alle  imprese  dagli  enti  di  normalizzazione  a   cio'
autorizzati e da societa' professionali o da professionisti abilitati
sono   sostitutive   della   verifica   da   parte   della   pubblica
amministrazione e delle autorita' competenti, fatti salvi  i  profili
penali. 
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  non  possono  richiedere   alle
imprese, all'esito di procedimenti di verifica, adempimenti ulteriori
rispetto ai requisiti minimi di cui  all'articolo  9,  comma  2,  ne'
irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il  rispetto  dei
requisiti medesimi. 
  3. Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al  comma  2  del
presente  articolo  e  degli   eventuali   termini   concordati   per
l'adeguamento ai requisiti minimi di cui  all'articolo  9,  comma  2,
della presente legge, il procedimento di  cui  all'articolo  2  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,  non  puo'
essere sospeso per piu' di una volta e, in ogni caso, per un  periodo
non superiore a trenta giorni e  l'attivita'  dell'impresa  non  puo'
essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformita' o di  mancato
rispetto  dei  requisiti  medesimi,  ne'  l'amministrazione  pubblica
competente puo' esercitare poteri sanzionatori. 
 
                               Art. 12 
Modifica all'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
                                 163 
  1. Al fine di favorire  l'accesso  delle  micro,  piccole  e  medie
imprese agli appalti pubblici di lavori e servizi  di  progettazione,
all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici  relativi
a lavori, servizi e forniture,  di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «di
importo pari o  superiore  a  100.000  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di importo pari  o  superiore  alle  soglie  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 28». 
 
                               Art. 13 
                  Disciplina degli appalti pubblici 
  1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, attraverso i  rispettivi
siti  istituzionali,  rendono  disponibili  le   informazioni   sulle
procedure di evidenza  pubblica  e,  in  particolare,  sugli  appalti
pubblici di  importo  inferiore  alle  soglie  stabilite  dall'Unione
europea nonche' sui bandi per l'accesso agli incentivi da parte delle
micro, piccole e medie imprese. 
  2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea in  materia  di
appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle micro,  piccole
e  medie  imprese,  la  pubblica  amministrazione  e   le   autorita'
competenti,  purche'  cio'  non  comporti  nuovi  o  maggiori   oneri
finanziari, provvedono a: 
  a) suddividere, nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  29
del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  gli
appalti in lotti o lavorazioni  ed  evidenziare  le  possibilita'  di
subappalto, garantendo la corresponsione  diretta  dei  pagamenti  da
effettuare tramite bonifico  bancario,  riportando  sullo  stesso  le
motivazioni del pagamento, da parte  della  stazione  appaltante  nei
vari stati di avanzamento; 
  b) semplificare  l'accesso  agli  appalti  delle  aggregazioni  fra
micro, piccole e medie imprese privilegiando associazioni  temporanee
di imprese, forme consortili e reti  di  impresa,  nell'ambito  della
disciplina che regola la materia dei contratti pubblici; 
  c) semplificare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese agli
appalti pubblici di fornitura di servizi pubblici locali, banditi dai
comuni con popolazione inferiore  a  5.000  abitanti  e  per  importi
inferiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, mediante: 
      1)  l'assegnazione  tramite  procedura  di  gara  ad   evidenza
pubblica   ovvero   tramite    assegnazione    a    societa'    miste
pubblico-private, a condizione che la  selezione  del  socio  privato
avvenga mediante procedure  competitive  ad  evidenza  pubblica,  nel
rispetto dei  principi  di  economicita',  efficacia,  imparzialita',
trasparenza, adeguata pubblicita', non  discriminazione,  parita'  di
trattamento,  mutuo  riconoscimento   e   proporzionalita'   previsti
dall'Unione europea, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la
qualita' di socio e l'attribuzione  dei  compiti  operativi  connessi
alla gestione dell'appalto; 
      2)  nel  rispetto  di  quanto  previsto   dalla   lettera   a),
l'individuazione di  lotti  adeguati  alla  dimensione  ottimale  del
servizio pubblico locale; 
      3) l'individuazione di ambiti di servizio  compatibili  con  le
caratteristiche della comunita' locale, con  particolare  riferimento
alle aree  dei  servizi  di  raccolta,  smaltimento  e  recupero  dei
rifiuti, del trasporto pubblico locale, dei servizi di manutenzione e
riparazione nelle filiere energetiche,  dell'illuminazione  pubblica,
dei servizi cimiteriali, di riqualificazione del patrimonio  edilizio
pubblico,  di  manutenzione  delle   infrastrutture   viarie   e   di
manutenzione delle aree verdi; 
    d) introdurre modalita' di coinvolgimento nella realizzazione  di
grandi infrastrutture, nonche' delle  connesse  opere  integrative  o
compensative, delle imprese residenti nelle regioni e  nei  territori
nei  quali  sono  localizzati  gli  investimenti,   con   particolare
attenzione alle micro, piccole e medie imprese. 
  3. Le micro, piccole e medie imprese che partecipano alle  gare  di
appalto  di  lavori,   servizi   e   forniture   possono   presentare
autocertificazioni per l'attestazione  dei  requisiti  di  idoneita'.
Inoltre le amministrazioni pubbliche e le  autorita'  competenti  non
possono chiedere alle imprese documentazione o certificazioni gia' in
possesso della pubblica amministrazione o  documentazione  aggiuntiva
rispetto a quella prevista dal codice di cui al  decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163. 
  4. La pubblica amministrazione e le autorita' competenti, nel  caso
di  micro,  piccole  e  medie  imprese,  chiedono  solo   all'impresa
aggiudicataria  la  documentazione  probatoria   dei   requisiti   di
idoneita' previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.  Nel  caso  in  cui  l'impresa  non  sia  in  grado  di
comprovare  il  possesso  dei  requisiti  si  applicano  le  sanzioni
previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' la sospensione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo  di
un anno. 
  5. E' fatto divieto alla pubblica  amministrazione,  alle  stazioni
appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai  soggetti  aggiudicatori  di
richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma
1 requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei  beni  e
dei servizi oggetto dei contratti medesimi. 
 
                               Art. 14 
           Consorzio obbligatorio nel settore dei laterizi 
  1. E' costituito dalle imprese del settore dei laterizi,  ai  sensi
dell'articolo 2616 del codice  civile,  produttrici  di  prodotti  in
laterizio  rientranti  nel  codice   Ateco   23.32.,   un   consorzio
obbligatorio  per  l'efficientamento  dei  processi  produttivi   nel
settore dei laterizi (COSL), per la riduzione del loro impatto  e  il
miglioramento delle performance ambientali e  per  la  valorizzazione
della qualita' e l'innovazione dei prodotti, con sede  legale  presso
il Ministero dello sviluppo economico. 
  2. Il COSL, senza fini di lucro, ha durata  ventennale  e  comunque
connessa  alla  permanenza  dei  presupposti  normativi   della   sua
costituzione.  Puo'  essere   anticipatamente   sciolto   qualora   i
presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della
scadenza del termine della durata. 
  3. Il COSL ha personalita' giuridica di  diritto  privato,  non  ha
fini di lucro  ed  e'  costituito  per  creare  e  gestire  un  Fondo
alimentato dai consorziati sulla base di un  versamento  obbligatorio
espresso in percentuale, il quale viene  riportato  su  ogni  fattura
emessa per la vendita e cessione di prodotto, al fine di  incentivare
la chiusura di unita' produttive di  laterizi  piu'  vetuste  e  meno
efficienti in termini di elevati costi energetici  ed  ambientali.  A
tale scopo il COSL fissa a carico dei  consorziati  un  contributo  a
fondo  perduto  per   ogni   tonnellata   di   capacita'   produttiva
smantellata, con riferimento ad impianti  caratterizzati  da  consumi
energetici superiori alla soglia minima ambientale,  da  valutare  in
termini di consumo  energetico  medio  per  tonnellata  di  materiale
prodotto.  Puo'  altresi'  essere   destinatario   di   finanziamenti
nazionali o comunitari, di eventuali contributi di terzi, in caso  di
consulenze o servizi resi dal COSL stesso,  di  eventuali  contributi
straordinari dei consorziati, su delibera dell'assemblea. 
  4.  Una  percentuale  del  Fondo   potra'   essere   destinata   al
finanziamento di  quota  parte  delle  spese  annuali  di  ricerca  e
sviluppo sostenute dalle imprese consorziate riferite allo studio  di
materiali  e  soluzioni  in  laterizio  con  elevata   capacita'   di
isolamento termico, al fine di  ridurre  l'impatto  ambientale  degli
edifici. 
  5. Lo statuto del COSL, sottoposto all'approvazione  del  Ministero
dello  sviluppo  economico,  prevede  la  costituzione  degli  organi
sociali secondo la disciplina del codice civile, prevedendo  altresi'
che, in caso di cessazione anticipata o scioglimento,  il  patrimonio
residuo venga redistribuito tra i consorziati  esistenti  al  momento
dello scioglimento. 
  6.  Il  COSL  svolge  la  propria  attivita'  in   collegamento   e
collaborazione con il Ministero dello sviluppo  economico  e  con  le
altre amministrazioni competenti, ove necessario. 
  7. Il  COSL  e'  sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministero  dello
sviluppo economico, secondo modalita' idonee  ad  assicurare  che  la
gestione  sia  efficace  ed  efficiente   in   rapporto   all'oggetto
consortile. A questo scopo, il COSL provvede ad inviare al  Ministero
dello sviluppo economico il piano operativo annuale ed il bilancio. 
 
                               Art. 15 
              Contratti di fornitura con posa in opera 
  1. La disposizione prevista dall'articolo  118,  comma  3,  secondo
periodo, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, e successive modificazioni, si applica anche alle  somme  dovute
agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le  cui
prestazioni sono pagate in base  allo  stato  di  avanzamento  lavori
ovvero stato di avanzamento forniture. 

 

                              Capo III

    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E DI

                         POLITICHE PUBBLICHE

 
                               Art. 16 
              Politiche pubbliche per la competitivita' 
  1. Al fine di garantire la competitivita' e la produttivita'  delle
micro, piccole e medie imprese e delle reti  di  imprese,  lo  Stato,
nell'attuazione delle politiche pubbliche e attraverso l'adozione  di
appositi provvedimenti normativi, provvede  a  creare  le  condizioni
piu'    favorevoli    per     la     ricerca     e     l'innovazione,
l'internazionalizzazione e la  capitalizzazione,  la  promozione  del
«Made in Italy» e, in particolare: 
  a) garantisce alle micro, piccole e medie imprese e  alle  reti  di
imprese una riserva minima del 60 per cento per ciascuna delle misure
di incentivazione di natura automatica o valutativa, di cui almeno il
25 per cento e' destinato alle micro e piccole imprese; 
  b) favorisce la cooperazione strategica tra  le  universita'  e  le
micro, piccole e medie imprese; 
  c) favorisce la  trasparenza  nei  rapporti  fra  gli  intermediari
finanziari e le micro, piccole e medie imprese e le reti di  imprese,
assicurando condizioni di accesso al credito  informato,  corretto  e
non vessatorio, mediante: 
      1) l'attribuzione all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato dei poteri di cui agli  articoli  12  e  15  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, nei confronti degli
intermediari finanziari  ai  fini  di  verificare  le  condizioni  di
trasparenza del comportamento degli intermediari verso le  imprese  e
di accertare pratiche concertate, accordi o intese; 
      2) la previsione dell'obbligo per gli  intermediari  finanziari
di trasmettere periodicamente  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, per la  sua  pubblicazione  telematica,  un  rapporto  sulle
condizioni medie praticate su base nazionale e regionale,  sui  tempi
medi di istruttoria relativa alla concessione di crediti, sul numero,
sulla quantita' di impieghi e sulla  loro  distribuzione  per  classi
dimensionali di impresa; 
    d) sostiene la promozione delle micro, piccole e medie imprese  e
delle  reti  di  imprese  nei  mercati  nazionali  e   internazionali
mediante: 
      1) la realizzazione, senza nuovi o maggiori oneri finanziari  e
amministrativi, da parte del Ministero dello sviluppo  economico,  di
un portale dedicato al «Made in Italy» che permetta al consumatore di
orientarsi nella ricerca di  prodotti  tipici  italiani,  nonche'  di
prodotti «Made in Italy» di largo consumo; 
      2) la  definizione,  da  parte  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, tramite uno o piu' accordi di programma  sottoscritti  con
l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (Unioncamere), delle linee guida, delle priorita'  e  del
sistema di valutazione degli interventi sulla base degli indirizzi di
politica  industriale,  sentite  le   organizzazioni   nazionali   di
rappresentanza delle micro,  piccole  e  medie  imprese  maggiormente
rappresentative a  livello  nazionale,  anche  al  fine  di  un  piu'
efficace impiego delle risorse stanziate dalle  camere  di  commercio
per il sostegno alla partecipazione  delle  micro,  piccole  e  medie
imprese agli eventi fieristici e per le attivita' promozionali; 
      3)  il  sostegno,  da  parte  del  Ministero   dello   sviluppo
economico, sentite le organizzazioni di rappresentanza delle  piccole
e medie imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale,  ai
sistemi di associazione tra micro, piccole e medie imprese nella loro
attivita' di promozione sui mercati nazionali e internazionali, anche
attraverso l'identificazione e il  monitoraggio  degli  strumenti  di
formazione, agevolazione,  incentivazione  e  finanziamento,  nonche'
agli organismi partecipati costituiti per facilitare  e  accompagnare
le imprese negli adempimenti necessari all'internazionalizzazione; 
    e) assicura  l'orizzontalita'  tra  i  settori  produttivi  degli
interventi di incentivazione alle imprese, promuovendo la  logica  di
filiera; 
    f) favorisce la diffusione dei valori  di  merito,  efficienza  e
responsabilita',  e  sostiene  la  piena  liberta'  di   scelta   dei
lavoratori sulla destinazione del trattamento di fine rapporto; 
    g)  promuove  la  partecipazione  dei   lavoratori   agli   utili
d'impresa. 
    h) promuove l'efficacia, la  trasparenza  e  la  concorrenza  del
mercato elettrico e del gas con lo scopo di favorire  la  diminuzione
delle tariffe elettriche e del gas a carico delle  micro,  piccole  e
medie imprese. 
  2.  Per  le  imprese  femminili,  lo  Stato  garantisce,   inoltre,
l'adozione di misure volte a sviluppare e rendere piu'  effettivo  il
principio di pari opportunita' attraverso: 
    a) il potenziamento  delle  azioni  svolte  a  livello  nazionale
finalizzate  ad  assicurare,  per   i   servizi   dell'infanzia,   in
conformita' agli obiettivi fissati dal Consiglio europeo  di  Lisbona
del 23-24 marzo 2000, il conseguimento della  qualita'  standard  dei
servizi offerti; 
    b) l'attuazione del piano straordinario per la conciliazione  tra
tempi di vita e tempi di lavoro. 
  3. Tutti i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base
di un piano strategico di interventi, predisposto dal Ministro  dello
sviluppo  economico,  sentite  le  regioni,  nell'ambito  della  sede
stabile di concertazione di cui all'articolo 1,  comma  846,  secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  4. Per le imprese presenti nelle  aree  sottoutilizzate,  lo  Stato
garantisce inoltre l'adozione di misure volte a garantire  e  rendere
piu' effettivo il principio di equita' e di  libera  concorrenza  nel
pieno rispetto della normativa dell'Unione europea. 
 
                               Art. 17 
            Garante per le micro, piccole e medie imprese 
  1. E' istituito, presso il Ministero dello sviluppo  economico,  il
Garante per le micro, piccole e medie imprese, che svolge le funzioni
di: 
    a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento  della  comunicazione
della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo,  del  25  giugno
2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla
ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola  Impresa  (uno
''Small Business Act'' per l'Europa)» e della sua revisione,  di  cui
alla  comunicazione  della  Commissione   europea   COM   (2011)   78
definitivo, del 23 febbraio  2011,  recante  «Riesame  dello  ''Small
Business Act'' per l'Europa»; 
    b) analizzare, in via preventiva e  successiva,  l'impatto  della
regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese; 
    c) elaborare proposte finalizzate  a  favorire  lo  sviluppo  del
sistema delle micro, piccole e medie imprese; 
    d) segnalare al  Parlamento,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i casi  in
cui  iniziative   legislative   o   regolamentari   o   provvedimenti
amministrativi  di  carattere  generale  possono  determinare   oneri
finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e
medie imprese; 
    e) trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il
28 febbraio di ogni anno, una  relazione  sull'attivita'  svolta.  La
relazione contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla
valutazione successiva dell'impatto delle politiche  pubbliche  sulle
micro, piccole e medie imprese e individua le misure da  attuare  per
favorirne la competitivita'. Il Presidente del Consiglio dei ministri
trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento; 
    f) monitorare  le  leggi  regionali  di  interesse  delle  micro,
piccole e medie imprese e promuovere  la  diffusione  delle  migliori
pratiche; 
    g) coordinare i garanti delle  micro,  piccole  e  medie  imprese
istituiti presso le  regioni,  mediante  la  promozione  di  incontri
periodici ed il confronto preliminare alla redazione della  relazione
di cui alla lettera e). 
  2. Anche ai fini dell'attivita' di analisi di cui al  comma  1,  il
Garante, con proprio rapporto,  da'  conto  delle  valutazioni  delle
categorie e degli altri soggetti rappresentativi delle micro, piccole
e medie imprese relativamente agli oneri  complessivamente  contenuti
negli atti normativi ed amministrativi che  interessano  le  suddette
imprese. Nel caso  di  schemi  di  atti  normativi  del  Governo,  il
Garante, anche  congiuntamente  con  l'amministrazione  competente  a
presentare l'iniziativa normativa, acquisisce le valutazioni  di  cui
al primo periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo e' allegato
all'AIR.  Ai  fini  di  cui  al  secondo  periodo   l'amministrazione
competente a presentare l'iniziativa normativa segnala al Garante gli
schemi di atti normativi del  Governo  che  introducono  o  eliminano
oneri a carico delle micro, piccole e medie imprese. 
  3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque
entro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere  sui
contenuti della relazione di cui al comma 1, lettera e).  Il  Garante
concentra le attivita' di cui al comma 1,  lettere  b)  e  c),  sulle
misure prioritarie da  attuare  contenute  negli  atti  di  indirizzo
parlamentare eventualmente approvati. 
  4. Per l'esercizio della propria attivita' il  Garante  di  cui  al
comma 1 si avvale delle analisi fornite  dalla  Banca  d'Italia,  dei
dati  rilevati   dall'Istituto   nazionale   di   statistica,   della
collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Unioncamere
e delle camere di commercio. Puo' stipulare convenzioni  non  onerose
per la collaborazione e la fornitura di dati e analisi  da  parte  di
primari istituti di ricerca, anche di natura privata.  Le  camere  di
commercio,  sulla  base  delle  informazioni  di  cui  al   comma   2
dell'articolo   9,   possono   proporre   al   Garante   misure    di
semplificazione   della   normativa   sull'avvio   e   sull'esercizio
dell'attivita' di impresa. 
  5. Presso il Garante di cui al comma l e' istituito  il  tavolo  di
consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, con
la funzione di organo di partenariato  delle  politiche  di  sviluppo
delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni.  Al
fine di attivare un meccanismo di confronto e  scambio  permanente  e
regolare,  le  consultazioni  si  svolgono  con  regolarita'  e  alle
associazioni e' riconosciuta la possibilita' di presentare proposte e
rappresentare istanze e criticita'. 
  6. Il Garante di cui  al  comma  1  e'  nominato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, tra i dirigenti di  prima  fascia  del  Ministero
dello sviluppo economico, si  avvale  per  il  proprio  funzionamento
delle strutture del medesimo Ministero e svolge i compiti di  cui  al
presente articolo senza  compenso  aggiuntivo  rispetto  all'incarico
dirigenziale attribuito.  All'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

 

                               Capo IV

      LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, LE PICCOLE E LE MEDIE IMPRESE

 
                               Art. 18 
      Legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese 
  1. Al fine di attuare la comunicazione  della  Commissione  europea
COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008,  recante  «Una  corsia
preferenziale per la piccola impresa  -  Alla  ricerca  di  un  nuovo
quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business  Act"
per l'Europa)», entro il 30  giugno  di  ogni  anno  il  Governo,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni,  presenta  alle  Camere  un
disegno di legge annuale per la tutela e  lo  sviluppo  delle  micro,
piccole e medie imprese volto a definire gli  interventi  in  materia
per l'anno successivo. 
  2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca, in distinte sezioni: 
    a) norme  di  immediata  applicazione,  al  fine  di  favorire  e
promuovere le micro, piccole e medie imprese, rimuovere gli  ostacoli
che ne impediscono lo sviluppo,  ridurre  gli  oneri  burocratici,  e
introdurre   misure   di   semplificazione    amministrativa    anche
relativamente ai  procedimenti  sanzionatori  vigenti  connessi  agli
adempimenti a cui sono tenute le micro, piccole e medie  imprese  nei
confronti della pubblica amministrazione; 
    b) una o piu' deleghe al  Governo  per  l'emanazione  di  decreti
legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1; 
    c)  l'autorizzazione   all'adozione   di   regolamenti,   decreti
ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1; 
    d) norme integrative o correttive di  disposizioni  contenute  in
precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare
o abrogare. 
  3. Al disegno di  legge  di  cui  al  comma  1,  oltre  alle  altre
relazioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni,  e'  allegata  una
relazione volta a evidenziare: 
    a) lo stato di conformita' dell'ordinamento rispetto ai  principi
e agli obiettivi  contenuti  nella  comunicazione  della  Commissione
europea di cui al comma 1; 
    b)  lo  stato  di  attuazione  degli  interventi  previsti  nelle
precedenti leggi annuali per la tutela e  lo  sviluppo  delle  micro,
piccole e medie imprese, indicando gli effetti che ne  sono  derivati
per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione; 
    c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva  dell'impatto
delle politiche economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medie
imprese; 
    d)  le  specifiche   misure   da   adottare   per   favorire   la
competitivita' e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, al
fine di garantire l'equo sviluppo delle aree sottoutilizzate. 
  4. Per i fini di  cui  al  comma  1,  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  convoca  il  tavolo  di  consultazione  permanente   delle
associazioni di categoria previsto dall'articolo  17,  comma  5,  per
l'acquisizione di osservazioni e proposte. 

 

                               Capo V

                COMPETENZE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI

 
                               Art. 19 
       Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali 
  1. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano,  al  fine  di  favorire  il
coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di
adempimenti amministrativi delle imprese, nonche' il conseguimento di
ulteriori  livelli  minimi  di  liberalizzazione  degli   adempimenti
connessi allo svolgimento  dell'attivita'  d'impresa  sul  territorio
nazionale, previe individuazione delle migliori pratiche  e  verifica
dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni  e
dagli enti locali. 

 

                               Capo VI

                             NORME FINALI

 
                               Art. 20 
                          Norma finanziaria 
  1.   Le   amministrazioni    pubbliche    interessate    provvedono
all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
                               Art. 21 
                          Entrata in vigore 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 11 novembre 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 

Visto, il Guardasigilli: Palma