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Roma, 1 dicembre 2011

 

Circolare n. 241/2011

 

Oggetto: Tributi – Approvata la disposizione sui rimborsi Iva infrannuali per le imprese di trasporto, spedizione e logistica.

 

Al termine di un tormentato iter parlamentare durato più di un anno è stata finalmente approvata la Legge Comunitaria 2010 contenente la disposizione che consente alle imprese di trasporto, spedizione e logistica che operano con l’estero di chiedere i rimborsi infrannuali dell’IVA a credito.

 

Com’è noto, dal 2010 quelle imprese hanno cominciato a maturare ingenti crediti Iva nei confronti dello Stato a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina sulla territorialità dell’imposta, con forti ripercussioni negative in termini di esposizione finanziaria.

 

L’impegno a risolvere il grave problema è stato preso dall’ex Sottosegretario Giachino che lo ha messo tra le misure del Piano della Logistica ed ha promosso l’inserimento della norma sui rimborsi infrannuali nella Legge Comunitaria.

 

La possibilità di chiedere il rimborso infrannuale consentirà anche di compensare i crediti col modello F24. La disposizione diverrà operativa decorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.

 

Si fa riserva di comunicare l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.143/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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Atto Senato n. 2322

XVI Legislatura

 

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010

 

*** omissis ***

 

Art.11

(Disposizioni in materia di IVA)

            1. Al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE, nonché di adeguare l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione europea, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*** omissis ***

            h) all’articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazione di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis)”;

 

*** omissis ***

            4. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettere da a) a d) e da f) a m), e 2 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge.

 

*** omissis ***

FINE TESTO