Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 12 dicembre 2011

 

Circolare n. 253/2011

 

Oggetto: Tributi – Previdenza – Manovra del Governo Monti – D.L. 6.12.2011, n. 201, su S.O. alla G.U. n. 284 del 6.12.2011.

 

Si evidenziano le principali misure del decreto salva Italia, con riserva di un commento più approfondito successivamente alla sua conversione in legge.

 

Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese - ACE (art.1) – Nell’ambito delle misure sullo sviluppo è stato introdotto un regime denominato “ACE – Aiuto alla crescita economica” destinato a società di capitali, cooperative, enti commerciali e stabili organizzazioni di società straniere che, già con effetto dall’anno d’imposta 2011, possono dedurre dal reddito d’impresa il 3% del capitale proprio apportato nella società in aumento rispetto a quello esistente al 31.12.2010.

 

Deducibilità dell’IRAP (art.2) – A decorrere dal periodo d’imposta 2012 l’importo dell’IRAP determinata sul costo del personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni spettanti, è deducibile dal reddito d’impresa. Sono state inoltre introdotte deduzioni maggiori per le imprese che occupano personale femminile e giovani fino a 35 anni, nonché per le imprese residenti in Sicilia e Sardegna.

 

Nuovo regime fiscale per attività artistiche e professionali (art.10) – E’ stato introdotto un nuovo regime fiscale agevolato per le imprese individuali e per i professionisti al fine di favorirne la regolarità; i soggetti interessati potranno inviare telematicamente all’Amministrazione finanziaria i loro dati contabili e sarà l’Amministrazione stessa ad eseguire tutti gli adempimenti fiscali e contributivi. Chi si avvarrà del nuovo regime avrà diritto ad una serie di agevolazioni (es. rimborso anticipato dell’Iva a credito). Le disposizioni di attuazione del nuovo regime dovranno essere stabilite con successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

 

Studi di settore (art.10 commi 9-11) – I contribuenti che si adegueranno agli studi di settore saranno esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39 del DPR 600/73 e articolo 54 del DPR 633/72, avranno ridotti di un anno i termini di decadenza per l’accertamento e nei loro confronti la determinazione sintetica del reddito sarà ammessa solo qualora il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. Queste facilitazioni si applicheranno a condizione che i contribuenti abbiano comunicato fedelmente i dati rilevanti ai fini degli studi di settore; inoltre i contribuenti, oltreché congrui anche per effetto di adeguamento, dovranno risultare coerenti con gli specifici indicatori previsti dagli studi stessi. Nei confronti dei soggetti non congrui l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza opereranno specifici controlli. La misura si applica già con riferimento alle dichiarazioni relative al 2011.

 

Sanzioni per false comunicazioni fiscali (art.11 commi 1-5) – E’ stata prevista l’applicazione di sanzioni penali per le false autocertificazioni rilasciate dai contribuenti agli uffici fiscali e alla Guardia di Finanza. E’ stato inoltre ampliato l’ambito delle informazioni che le banche e gli altri operatori finanziari devono comunicare all’anagrafe tributaria; i dati potranno essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate anche per l’individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione.

 

Verifiche in azienda (art.11 comma 7) – E’ stato abolito il divieto di reiterazione nel semestre degli accessi in azienda da parte di qualsiasi autorità competente.

 

Tracciabilità del denaro contante (art.12 comma 1) – E’ stato limitato a 1.000 euro (in precedenza 2.500 euro) il limite per le transazioni in contanti e l’uso di titoli al portatore.

 

IMU, imposta municipale sugli immobili (art.13) – E’ stata anticipata al 2012 l’entrata in vigore dell’imposta municipale sugli immobili che sostituisce l’Ici. L’imposta graverà anche sull’abitazione principale e le sue pertinenze. La base imponibile sarà costituita dalla rendita catastale, già rivalutata del 5%, moltiplicata per coefficienti diversificati a seconda della categoria dell’immobile (es. 60 per gli immobili classificati nella categoria D; 80 per gli uffici categoria A/10). L’aliquota base è dello 0,76% (variabile in più e in meno dello 0,3% a discrezione dei Comuni).

 

Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi (art.14) – Dal 2013 entrerà in vigore il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che raggrupperà la precedente tassa rifiuti e un nuovo tributo sui servizi comunali.

 

Aumento delle accise (art.15) – E’ stata elevata la misura delle aliquote accise dei carburanti; le imprese di autotrasporto potranno chiedere a rimborso i maggiori oneri limitatamente ai consumi di gasolio dei veicoli pari e superiori a 7,5 tonnellate.

 

Tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei (art.16) – Dal 2012 l’addizionale erariale sugli autoveicoli di maggiore potenza viene inasprita; inoltre e’ stata introdotta una tassa di stazionamento per le barche da diporto maggiori di 10 metri e una tassa sugli aeromobili privati diversificata in base al peso del velivolo.

 

Aumento dell’aliquota Iva (art.18) – A decorrere dall’ottobre 2012, se non entreranno in vigore provvedimenti di natura fiscale e previdenziale che consentano il recupero di 4 miliardi di euro nel 2012, 16 miliardi di euro nel 2013 e 20 miliardi di euro nel 2014, le aliquote IVA del 10 e 21 per cento saranno incrementate di 2 punti percentuali. Dal 2014 inoltre subiranno un ulteriore aumento di 0,5 punti percentuali.

 

Imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari (art.19 c.1) – Dal 2012 l’imposta di bollo sui titoli e strumenti e prodotti finanziari, verrà calcolata in percentuale sul loro valore di mercato o nominale.

 

Pensioni (art. 24) – E’ stata prevista una riforma organica del sistema pensionistico basata sui principi di equità, di flessibilità nell’accesso ai trattamenti e di semplificazione. Questi nel dettaglio gli interventi più rilevanti:

 

·    dal 2012 l’anzianità contributiva per aver diritto alla pensione anticipata (ex pensione di anzianità) sarà pari a 42 anni e 1 mese per gli uomini e a 41 anni e 1 mese per le donne, con penalizzazioni per chi andrà in pensione con meno di 62 anni e soppressione delle cosiddette finestre di uscita in base alle quali attualmente la decorrenza della pensione è differita di 12 o 18 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti;

 

·    dal 2012 l’età per la pensione di vecchiaia, ferma restando anche per essa la soppressione delle finestre, passerà a 66 anni per gli uomini e a 62 anni per le donne; l’età pensionabile delle donne continuerà a crescere progressivamente negli anni successivi per raggiungere la soglia dei 66 anni nel 2018; dal 2021 l’età pensionabile sarà pari per tutti i lavoratori (uomini e donne) a 67 anni; i nuovi limiti di età rappresentano requisiti minimi in quanto il lavoratore potrà scegliere di rimanere in servizio fino a 70 anni con diritto alla conservazione del posto di lavoro; a tutti i suddetti requisiti anagrafici si applicheranno dal 2013 gli adeguamenti legati agli incrementi della speranza di vita come previsto dall’attuale ordinamento (legge n. 122/2010);

 

·    sempre dal 2012 il sistema di calcolo contributivo (basato cioè sull’ammontare dei contributi versati) delle pensioni sarà esteso pro rata anche ai lavoratori che alla fine del 1995 avevano maturato 18 anni di contributi ed in base alla precedente riforma Dini potevano continuare a beneficiare del sistema più favorevole di calcolo retributivo (basato cioè sull’ammontare delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività);

 

·    blocco per il biennio 2012 e 2013 dell’indicizzazione al costo della vita per le pensioni di importo superiore a 935 euro mensili (pari a due volte il trattamento minimo INPS).

 

Aumento dell’addizionale regionale Irpef (art.28) – Già a decorrere dal corrente periodo d’imposta l’aliquota base dell’addizionale regionale Irpef è stata innalzata all’1,23% (in precedenza 0,9%); le Regioni potranno applicare un’ulteriore aumento dello 0,5%. I datori di lavoro in qualità di sostituti d’imposta dovranno trattenere i maggiori importi relativi al 2011 in occasione del relativo conguaglio fiscale che com’è noto può essere effettuato fino a febbraio 2012.

 

Liberalizzazione nei trasporti (art. 37) – Attraverso uno o più regolamenti del Governo da emanarsi entro 6 mesi sarà realizzata una compiuta liberalizzazione nel settore ferroviario, aereo e marittimo. Tali regolamenti dovranno individuare un’Autorità indipendente tra quelle già esistenti con il compito, tra gli altri, di garantire condizioni di accesso eque alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali.

 

Fabio Marrocco

Allegato uno

Responsabile di Area

M-D/d

 

 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

S.O. alla G.U. n.284 del 6.12.2011 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento

dei conti pubblici.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              E M A N A

 

                     Il seguente decreto-legge:

 

                               Titolo I

                           Sviluppo ed equita'

 

                               Art. 1

                 Aiuto alla crescita economica (Ace)

 1. In  considerazione  della  esigenza  di  rilanciare  lo  sviluppo

economico del Paese e fornire un aiuto  alla  crescita  mediante  una

riduzione della imposizione sui redditi derivanti  dal  finanziamento

con capitale di  rischio,  nonche'  per  ridurre  lo  squilibrio  del

trattamento fiscale tra imprese  che  si  finanziano  con  debito  ed

imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi,

la struttura patrimoniale delle  imprese  e  del  sistema  produttivo

italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo  netto

dichiarato dalle societa' e dagli  enti  indicati  nell'articolo  73,

comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi,

approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre

1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un  importo  corrispondente  al

rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale   proprio,   secondo   le

disposizioni dei commi  da  2  a  8.  Per  le  societa'  e  gli  enti

commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d),  del  citato

testo unico  le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano

relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

 2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale  proprio  e'  valutato

mediante applicazione dell'aliquota percentuale  individuata  con  il

provvedimento di cui al  comma  3  alla  variazione  in  aumento  del

capitale  proprio  rispetto  a   quello   esistente   alla   chiusura

dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

 3. Dal quarto periodo  di  imposta  l'aliquota  percentuale  per  il

calcolo del  rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale  proprio  e'

determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da

emanare  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tenendo  conto  dei

rendimenti  finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari   pubblici,

aumentabili  di  ulteriori  tre  punti  percentuali   a   titolo   di

compensazione del maggior rischio.In via transitoria,  per  il  primo

triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento.

 4.  La  parte  del  rendimento  nozionale  che  supera  il   reddito

complessivo netto dichiarato e'  computata  in  aumento  dell'importo

deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

 5. Il capitale proprio esistente  alla  chiusura  dell'esercizio  in

corso nel primo anno di applicazione della disposizione e' costituito

dal patrimonio netto risultante dal relativo  bilancio,  senza  tener

conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni  in

aumento i conferimenti in denaro  nonche'  gli  utili  accantonati  a

riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non  disponibili;

come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio  netto

con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b)  gli

acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c)  gli  acquisti

di aziende o di rami di aziende.

 6. Gli incrementi derivanti da conferimenti  in  denaro  rilevano  a

partire    dalla    data    del    versamento;    quelli    derivanti

dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio  in

cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire

dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le  aziende

e le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto  il

patrimonio conferito.

 7. Il presente articolo si applica anche  al  reddito  d'impresa  di

persone  fisiche,  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita

semplice in  regime  di  contabilita'  ordinaria,  con  le  modalita'

stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e  delle  Finanze

di cui al comma 8 in modo  da  assicurare  un  beneficio  conforme  a

quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.

 8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono  emanate

con decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  entro  30

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente  decreto.  Con  lo  stesso  provvedimento   possono   essere

stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica.

 9. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  a  decorrere

dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

                               Art. 2

          Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro

                     nonche' per donne e giovani

 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e'

ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma  1,  del  testo

unico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  il  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive

modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle  attivita'

produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  relativa  alla  quota

imponibile delle spese per il personale dipendente  e  assimilato  al

netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11,  commi  1,

lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n.

446 del 1997.

 2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  15

dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al numero 2),  dopo  le  parole  "periodo  di  imposta"  sono

aggiunte le seguenti: ", aumentato a 10.600 euro per i lavoratori  di

sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni";

     b) al numero 3),  dopo  le  parole  "Sardegna  e  Sicilia"  sono

aggiunte le seguenti: ", aumentato a 15.200 euro per i lavoratori  di

sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni".

 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano  a  decorrere  dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

 

                               Art. 3

      Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e

                  rifinanziamento fondo di garanzia

 1.   In   considerazione   della   eccezionale    crisi    economica

internazionale e della conseguente necessita' della  riprogrammazione

nell'utilizzo delle risorse disponibili, al  fine  di  accelerare  la

spesa dei programmi  regionali  cofinanziati  dai  fondi  strutturali

negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4,  della  legge

12 novembre 2011, n. 183, dopo la lett. n), e' aggiunta la  seguente:

"o) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate  a  valere

sulle risorse dei cofinanziamenti  nazionali  dei  fondi  strutturali

comunitari. Per le Regioni ricomprese  nell'Obiettivo  Convergenza  e

nel regime di phasing in nell'Obiettivo  Competitivita',  di  cui  al

Regolamento del Consiglio  (CE)  n.  1083/2006,  tale  esclusione  e'

subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione  Coesione

del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei  limiti  complessivi  di

1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012,  2013  e  2014.".

L'esclusione delle spese di  cui  al  periodo  precedente  opera  per

ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2.

 2. Per  compensare  gli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  e  di

indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito  nello  stato  di

previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con  una

dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un "Fondo di compensazione  per

gli interventi volti  a  favorire  lo  sviluppo",  ripartito  tra  le

singole  Regioni  sulla  base  della  chiave  di  riparto  dei  fondi

strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosi'  come

stabilita dal Quadro Strategico  Nazionale  2007-2013,  adottato  con

Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo  del  Fondo

si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,

su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da  comunicare

al   Parlamento   e   alla   Corte   dei    conti,    su    richiesta

dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine  cronologico

delle richieste e entro i limiti della dotazione  assegnata  ad  ogni

singola Regione.

 3. Alla copertura  degli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  del

predetto fondo si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori

entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.

 4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie

imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a),  della  legge  23

dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni,  e'

incrementata di 400 milioni di euro annui  per  ciascuno  degli  anni

2012, 2013 e 2014.

 5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni,  la  somma  di  300

milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  di

Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo

31 marzo 1988, n. 143, e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e'

versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150  milioni

nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura  del  titolare  del  medesimo

conto, per essere riassegnata al fondo di cui  all'articolo  3  della

legge 28  maggio  1973,  n.  295,  per  le  finalita'  connesse  alle

attivita'  di  credito  all'esportazione.  All'onere  derivante   dal

presente comma in termini di  fabbisogno  e  indebitamento  netto  si

provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate  e  delle

minori spese recate dal presente decreto.

 

                               Art. 4

           Detrazioni per interventi di ristrutturazione,

                   di efficientamento energetico e

             per spese conseguenti a calamita' naturali

 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nell'articolo 11,  comma  3,  le  parole:  "15  e  16",  sono

sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)";

     b) nell'articolo 12,  comma  3,  le  parole:  "15  e  16",  sono

sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)";

     c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto  il  seguente:  "Art.  16-bis

(Detrazione delle spese per interventi  di  recupero  del  patrimonio

edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo  pari  al  36  per  cento

delle spese documentate,  fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle

stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,  sostenute

ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono  o

detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale  sono

effettuati gli interventi:

     a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del  decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati

sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117,

n. 1), del codice civile;

     b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3  del  decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati

sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi  categoria

catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;

     c) necessari alla ricostruzione o  al  ripristino  dell'immobile

danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non  rientranti

nelle categorie di cui alle lettere  a)  e  b)  del  presente  comma,

sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza;

     d) relativi alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto

pertinenziali anche a proprieta' comune;

     e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche,

aventi ad oggetto ascensori e  montacarichi,  alla  realizzazione  di

ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica  e  ogni

altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia  adatto  a  favorire  la

mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici

di handicap in situazioni di  gravita',  ai  sensi  dell'articolo  3,

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     f) relativi all'adozione di misure finalizzate  a  prevenire  il

rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

     g)  relativi  alla  realizzazione  di  opere  finalizzate   alla

cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;

     h)  relativi  alla  realizzazione  di   opere   finalizzate   al

conseguimento  di  risparmi  energetici  con   particolare   riguardo

all'installazione  di  impianti  basati  sull'impiego   delle   fonti

rinnovabili di energia. Le predette opere possono  essere  realizzate

anche in assenza di opere  edilizie  propriamente  dette,  acquisendo

idonea  documentazione  attestante  il  conseguimento   di   risparmi

energetici in applicazione della normativa vigente in materia;

     i) relativi all'adozione di misure antisismiche con  particolare

riguardo all'esecuzione di opere per la messa in  sicurezza  statica,

in particolare  sulle  parti  strutturali,  per  la  redazione  della

documentazione obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica

del  patrimonio  edilizio,  nonche'  per   la   realizzazione   degli

interventi necessari al rilascio della suddetta  documentazione.  Gli

interventi   relativi   all'adozione   di   misure   antisismiche   e

all'esecuzione di opere per la  messa  in  sicurezza  statica  devono

essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici  o  complessi

di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici  e,

ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di

progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;

 l) di bonifica dall'amianto  e  di  esecuzione  di  opere  volte  ad

evitare gli infortuni domestici.

 2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle  di

progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione

delle opere edilizie e alla messa a  norma  degli  edifici  ai  sensi

della legislazione vigente in materia.

 3. La detrazione di  cui  al  comma  1  spetta  anche  nel  caso  di

interventi   di   restauro   e   risanamento   conservativo   e    di

ristrutturazione  edilizia  di  cui  di  cui  alle  lett.  c)  e   d)

dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno

2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da  imprese  di

costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,

che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei  lavori  alla

successiva alienazione o assegnazione  dell'immobile.  La  detrazione

spetta al successivo acquirente o assegnatario delle  singole  unita'

immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per  cento  del  valore

degli interventi eseguiti, che si assume in misura  pari  al  25  per

cento  del  prezzo  dell'unita'  immobiliare   risultante   nell'atto

pubblico di  compravendita  o  di  assegnazione  e,  comunque,  entro

l'importo massimo di 48.000 euro.

 4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma  1  realizzati  in

ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di   interventi

iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del  limite  massimo

delle spese ammesse a fruire della detrazione si  tiene  conto  anche

delle spese sostenute negli stessi anni.

 5. Se gli interventi di cui al comma 1  sono  realizzati  su  unita'

immobiliari   residenziali   adibite   promiscuamente   all'esercizio

dell'arte o della professione,  ovvero  all'esercizio  dell'attivita'

commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.

 6. La detrazione e' cumulabile con  le  agevolazioni  gia'  previste

sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.

 7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti  e  di

pari importo nell'anno  di  sostenimento  delle  spese  e  in  quelli

successivi.

 8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati

realizzati gli interventi  di  cui  al  comma  1  la  detrazione  non

utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti  periodi

di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona

fisica  dell'unita'  immobiliare.  In  caso  di  decesso  dell'avente

diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,

esclusivamente all'erede  che  conservi  la  detenzione  materiale  e

diretta del bene.

 9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle

finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici  18  febbraio

1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  marzo  1998,  n.

60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante  norme  di

attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27

dicembre 1997, n. 449, in materia  di  detrazioni  per  le  spese  di

ristrutturazione edilizia".

 10. Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze possono essere stabilite ulteriori  modalita'  di  attuazione

delle disposizioni di cui al presente articolo.";

     d) nell'articolo 24, comma  3  dopo  le  parole:  "e  i)",  sono

aggiunte le seguenti: ", e dell'articolo 16-bis)".

 2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,

sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 »  sono  sostituite

dalle seguenti: «2010 e 2011»;

     b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012»  sono  sostituite

dalle seguenti: «dicembre 2011»;

     c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012»  sono  sostituite

dalle seguenti: «dicembre 2011»  e  le  parole:  «giugno  2013»  sono

sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».

 3.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  25   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

 4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,

le parole "31 dicembre 2011"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31

dicembre 2012". La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma  1,

lettera h), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,

come  modificato  dal  presente  articolo,  si  applica  alle   spese

effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

 5. Le disposizioni del presente articolo entrano  in  vigore  il 

gennaio 2012.

 

                               Art. 5

              Introduzione dell'ISEE per la concessione

          di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali,

   con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

 1. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, da emanare previo  parere  delle  commissioni

parlamentari competenti entro il 31  maggio  2012,  sono  riviste  le

modalita' di determinazione dell'ISEE  (Indicatore  della  situazione

economica equivalente) al  fine  di  rafforzare  la  rilevanza  degli

elementi di ricchezza  patrimoniale  della  famiglia,  nonche'  della

percezione di somme anche se esenti da imposizione  fiscale.  Con  il

medesimo  decreto  sono  individuate  le   agevolazioni   fiscali   e

tariffarie, nonche' le provvidenze di  natura  assistenziale  che,  a

decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere  piu'  riconosciute

ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia  individuata

con il decreto stesso. Restano, comunque,  fermi  anche  i  requisiti

reddituali gia' previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore

del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di  previdenza  e  di

assistenza  derivanti  dall'applicazione  del  presente  comma   sono

versati all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnati

al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad  interventi

in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.

 

                               Art. 6

               Equo indennizzo e pensioni privilegiate

 1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria  contro

gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti

dell'accertamento  della  dipendenza  dell'infermita'  da  causa   di

servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di  servizio,

dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.  La  disposizione

di cui al primo  periodo  del  presente  comma  non  si  applica  nei

confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa  e

soccorso pubblico. La  disposizione  di  cui  al  primo  periodo  del

presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla

data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   nonche'   ai

procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora  scaduto

il termine di presentazione della domanda,  nonche'  ai  procedimenti

instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

 

                                                         Titolo II

  Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale

 

                              Art. 7

              Partecipazione italiana a banche e fondi

 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  ad  accettare  gli

emendamenti  all'Accordo  istitutivo  della  Banca  Europea  per   la

Ricostruzione e  lo  Sviluppo  (BERS),  adottati  dal  Consiglio  dei

Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e  n.  138

del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle  Finanze  e'

incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti

da  mantenere  con  l'amministrazione  della  Banca  Europea  per  la

Ricostruzione e lo Sviluppo,  conseguenti  ai  predetti  emendamenti.

Piena ed intera  esecuzione  e'  data  agli  emendamenti  di  cui  al

presente  comma  a  decorrere  dalla  sua  entrata  in   vigore,   in

conformita'  a  quanto   disposto   dall'articolo   56   dell'Accordo

istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione  e  lo  Sviluppo,

ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e  successive

modificazioni.

 2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano  derivanti

dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali  e'  autorizzata

la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni

di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014.  Ai  relativi

oneri si provvede mediante corrispondente  riduzione,  per  gli  anni

2012, 2013 e 2014 dello stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto

capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2012-2014,

nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2012,   allo   scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo

Ministero.

 3.  Per  finanziare  la  partecipazione  italiana  agli  aumenti  di

capitale nelle Banche Multilaterali di  Sviluppo,  la  somma  di  226

milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  di

Tesoreria di cui all'art. 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 31  marzo  1998,

n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e' versata all'entrata

del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012,  45

milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel  2016

e 29,5 milioni  di  euro  nel  2017,  per  essere  riassegnata  nella

pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa

del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

                               Art. 8

           Misure per la stabilita' del sistema creditizio

 1.  Ai  sensi  della   Comunicazione   della   Commissione   europea

C(2011)8744 concernente l'applicazione  delle  norme  in  materia  di

aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della

crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al

30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la  garanzia  dello  Stato

sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino

a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette  anni  per  le

obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge  30

aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data  di  entrata

in vigore del  presente  decreto.  Con  decreti  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto  termine

in conformita' alla normativa europea in materia.

 2. La concessione della garanzia di cui al  comma  1  e'  effettuata

sulla  base  della  valutazione  da  parte   della   Banca   d'Italia

dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e

della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte.

 3. La garanzia dello Stato di cui  al  comma  1  e'  incondizionata,

irrevocabile e a prima richiesta.

 4. La garanzia  dello  Stato  di  cui  al  comma  1  sara'  elencata

nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e

delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.

196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa  di  200  milioni  di

euro  annui  per  il  periodo  2012-2016.  I  predetti  importi  sono

annualmente versati su apposita  contabilita'  speciale,  per  essere

destinati alla copertura  dell'eventuale  escussione  delle  suddette

garanzie.  Ad  eventuali  ulteriori  oneri,  si  provvede  ai   sensi

dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  con

imputazione nell'ambito dell'unita' di voto parlamentare  25.2  dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

 5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane  si  intendono

le banche aventi sede legale in Italia.

 6. L'ammontare delle garanzie concesse  ai  sensi  del  comma  1  e'

limitata  a  quanto  strettamente  necessario  per  ripristinare   la

capacita'  di  finanziamento  a  medio-lungo  termine  delle   banche

beneficiarie.  L'insieme  delle   operazioni   e   i   loro   effetti

sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale  da  parte  del

Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della  Banca

d'Italia, anche al fine di verificare la necessita' di  mantenere  in

vigore l'operativita' di cui al comma 1  e  l'esigenza  di  eventuali

modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla

Commissione europea; le eventuali necessita' di prolungare la vigenza

delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente

decreto e le eventuali modifiche operative ritenute  necessarie  sono

notificate alla Commissione europea.  Il  Ministero  dell'Economia  e

delle  Finanze,  sulla  base  degli  elementi  forniti  dalla   Banca

d'Italia, presenta entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico  sul

funzionamento dello schema di garanzia di cui  al  comma  1  e  sulle

emissioni garantite e non garantite delle banche.

 7. Le banche che ricorrono agli  interventi  previsti  dal  presente

articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non  abusare

del sostegno ricevuto e conseguire indebiti vantaggi per  il  tramite

dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali  rivolte

al pubblico.

 8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al  comma  7,

il Ministero dell'economia e delle  finanze,  su  segnalazione  della

Banca d'Italia, puo' escludere la banca  interessata  dall'ammissione

alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le  operazioni  gia'  in

essere. Di tale esclusione e'  data  comunicazione  alla  Commissione

europea.

 9.  Per  singola  banca,  l'ammontare  massimo   complessivo   delle

operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere,  di  norma,

il patrimonio di  vigilanza,  ivi  incluso  il  patrimonio  di  terzo

livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto  dei

suddetti  limiti  e  ne  comunica  tempestivamente   gli   esiti   al

Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento  del  Tesoro  comunica  alla

Commissione europea i risultati del monitoraggio.

 10. La garanzia  dello  Stato  puo'  essere  concessa  su  strumenti

finanziari di debito emessi da banche che  presentino  congiuntamente

le seguenti caratteristiche:

     a)  sono  emessi  successivamente  all'entrata  in  vigore   del

presente  decreto,  anche  nell'ambito  di  programmi  di   emissione

preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi  e  non

superiore a cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2012, a sette  anni

per le obbligazioni bancarie garantite di cui  all'art.  7-bis  della

legge 30 aprile 1999, n. 130;

     b) prevedono il rimborso del capitale in  un'unica  soluzione  a

scadenza;

     c) sono a tasso fisso;

     d) sono denominati in euro;

     e) rappresentano un debito  non  subordinato  nel  rimborso  del

capitale e nel pagamento degli interessi;

     f)  non  sono  titoli  strutturati  o  prodotti  complessi   ne'

incorporano una componente derivata. A tal  fine  si  fa  riferimento

alle definizioni contenute  nelle  Istruzioni  di  Vigilanza  per  le

banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229  del  21  aprile  1999,

Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);

 11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale  e  gli

interessi.

 12. Non possono in alcun caso essere  assistite  da  garanzia  dello

Stato le passivita' computabili nel  patrimonio  di  vigilanza,  come

individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per  le

banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27  dicembre  2006,

Titolo I, Capitolo 2).

 13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10

emessi dalle banche con durata superiore ai 3  anni  sui  quali  puo'

essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puo'  eccedere  un

terzo del valore nominale totale dei  debiti  garantiti  dallo  Stato

emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del  comma

1.

 14. Gli oneri economici a carico  delle  banche  beneficiarie  della

garanzia di cui al comma 1 effettuate a partire dal 1° gennaio  2012,

sono cosi' determinati:

     a) per passivita' con durata originaria di almeno  12  mesi,  e'

applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:

     (i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e

     (ii) una commissione basata sul rischio eguale  al  prodotto  di

0,40 punti percentuali per  una  metrica  di  rischio  composta  come

segue: la  meta'  del  rapporto  fra  la  mediana  degli  spread  sui

contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi  alla

banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente

la data di emissione della garanzia e la mediana  dell'indice  iTraxx

Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo  di  tre  anni,

piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui  contratti

CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione  Europea  e

la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italia

nel medesimo periodo di tre anni.

     b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art.  7-bis

della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui  al  punto

(ii) della lettera a), e' computata per la meta';

     c) per passivita' con durata originaria inferiore a 12 mesi,  e'

applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:

     (i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e

     (ii) una commissione basata sul  rischio  eguale  a  0,20  punti

percentuali nel caso di banche aventi un  rating  del  debito  senior

unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso

di banche aventi  un  rating  di  A-  o  equivalente,  a  0,40  punti

percentuali per banche aventi un rating inferiore a  A-  o  prive  di

rating.

 15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o

comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana  degli

spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 e' calcolata

nel modo seguente:

     a)  per  banche  che  abbiano  un  rating  rilasciato  da   ECAI

riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS  a  cinque

anni nei tre anni  che  terminano  il  mese  precedente  la  data  di

emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche,

definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro

appartenenti  alla  medesima  classe  di  rating  del  debito  senior

unsecured;

     b) per banche prive di  rating:  la  mediana  degli  spread  sui

contratti CDS registrati nel medesimo  periodo  per  un  campione  di

grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi

dell'area dell'euro e  appartenenti  alla  piu'  bassa  categoria  di

rating disponibile.

 16. In caso di difformita' delle valutazioni di  rating,  il  rating

rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato.

 17. I rating di cui al presente articolo sono  quelli  assegnati  al

momento della concessione della garanzia.

 18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al  comma  1  sia

concessa  sulle  passivita'  emesse  nel  periodo  intercorrente  tra

l'entrata in vigore del presente decreto e il 31  dicembre  2011,  le

commissioni  sono   determinate   secondo   quanto   previsto   dalle

Raccomandazioni della Banca Centrale Europea  del  20  ottobre  2008,

come aggiornate dalla Commissione europea a far  data  dal  1  luglio

2010.

 19. La commissione e'  applicata  in  ragione  d'anno  all'ammontare

nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni  dovute  dalle

banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate,  ad

apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere

riassegnate al Fondo per  l'ammortamento  dei  titoli  di  Stato.  Le

relative  quietanze  sono  trasmesse  dalla  banca   interessata   al

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.

 20. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca

d'Italia, puo' variare  i  criteri  di  calcolo  e  la  misura  delle

commissioni del presente articolo in conformita' delle  Comunicazioni

della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di  mercato.

Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.

 21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1  sono

presentate dalle banche interessate nel medesimo  giorno  alla  Banca

d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la

rapidita' e la riservatezza della comunicazione.

 22.  La  richiesta  e'  presentata  secondo  un   modello   uniforme

predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento  del  Tesoro  che

deve indicare,  tra  l'altro,  il  fabbisogno  di  liquidita',  anche

prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a  cui  la  banca

chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente  sia  gia'

stata  ammessa  o  per  le  quali  abbia  gia'  fatto  richiesta   di

ammissione.

 23. Ai fini  dell'ammissione  alle  operazioni,  la  Banca  d'Italia

valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare fronte  alle

obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:

     a)   i   coefficienti   patrimoniali   alla   data   dell'ultima

segnalazione di vigilanza disponibile non siano  inferiori  a  quelli

obbligatori;

     b) la capacita' reddituale della  banca  sia  adeguata  per  far

fronte agli oneri delle passivita' garantite.

 24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al  Dipartimento  del

Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della  richiesta,

le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di  valutazione  positiva

la Banca d'Italia comunica inoltre:

     a) la valutazione della congruita' delle condizioni e dei volumi

dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce  delle  dimensioni

della banca e della sua patrimonializzazione;

     b)  l'ammontare  del  patrimonio  di   vigilanza,   incluso   il

patrimonio di terzo livello;

     c) l'ammontare della garanzia;

     d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al

comma 14.

 25. Sulla base degli elementi comunicati dalla  Banca  d'Italia,  il

Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente  e  di  norma  entro

cinque  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  della   Banca

d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine

tiene conto del complesso delle richieste  provenienti  dal  sistema,

dell'andamento  del  mercato  finanziario   e   delle   esigenze   di

stabilizzazione  dello  stesso,  della   rilevanza   dell'operazione,

nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore.

Il  Dipartimento  del  Tesoro  comunica  la  decisione   alla   banca

richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita'  che  assicurano  la

rapidita' e la riservatezza della comunicazione.

 26. La banca che non sia  in  grado  di  adempiere  all'obbligazione

garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia  al

Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la  relativa

documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni

contrattuali per i quali richiede l'intervento e i  relativi  importi

dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno 30 giorni  prima

della scadenza della passivita' garantita,  salvo  casi  di  motivata

urgenza.

 27.  Il  Dipartimento  del  Tesoro  accertata,  sulla   base   delle

valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilita'  della  richiesta,

autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente  la

scadenza dell'operazione.  Qualora  non  sia  possibile  disporre  il

pagamento  con  procedure  ordinarie,  sulla  base   della   predetta

autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore  dei

creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo.  Il

pagamento e' regolarizzato entro i successivi novanta giorni.

 28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato,  la  banca

e' tenuta  a  rimborsare  all'erario  le  somme  pagate  dallo  Stato

maggiorate degli  interessi  al  tasso  legale  fino  al  giorno  del

rimborso. La banca e'  altresi'  tenuta  a  presentare  un  piano  di

ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione

europea  del  25  ottobre   2008   e   successive   modificazioni   e

integrazioni. Tale piano viene  trasmesso  alla  Commissione  europea

entro e non oltre sei mesi.

 29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV  del  Testo  unico

bancario, sia stato adottato in conseguenza  della  escussione  della

garanzia  ai  sensi  del  presente  articolo,  il  provvedimento   e'

trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.

 30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto  esigenze

di liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento

o di altra natura che siano garantite mediante pegno  o  cessione  di

credito, la garanzia ha effetto nei  confronti  del  debitore  e  dei

terzi all'atto della sua prestazione,  ai  sensi  degli  articoli  1,

comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo

21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264, 1265  e  2800

del  codice  civile  e  all'articolo  3,  comma  1-bis  del   decreto

legislativo 21 maggio 2004, n.170. In caso di garanzia costituita  da

crediti  ipotecari,   non   e'   richiesta   l'annotazione   prevista

dall'articolo 2843 del codice civile.  Alle  medesime  operazioni  si

applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267. La disciplina derogatoria si applica ai contratti di garanzia

finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del

31 dicembre 2012.

 31. Il Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  sulla  base  degli

elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  presenta  alla  Commissione

europea  una  relazione  (viability  review)   per   ciascuna   banca

beneficiaria della garanzia di cui al comma 1  nel  caso  in  cui  il

totale delle passivita' garantite ecceda sia il  5  per  cento  delle

passivita' totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro.

Il rapporto ha ad oggetto la solidita' e  la  capacita'  di  raccolta

della banca  interessata,  e'  redatto  in  conformita'  dei  criteri

stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed

e' comunicato alla Commissione europea  entro  3  mesi  dal  rilascio

della garanzia.

 32. Il Ministero dell'Economia e delle  Finanze,  sulla  base  degli

elementi forniti dalla  Banca  d'Italia,  comunica  alla  Commissione

europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di  strumenti

garantiti  ai  sensi  del  comma  1,  l'ammontare  della  commissione

effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.

 33.  Con  decreti  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia,  possono

essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e  modalita'

di attuazione del presente articolo.

 34. Nel rispetto della normativa europea  in  materia  di  aiuti  di

Stato, il Ministro dell'Economia e  delle  Finanze  puo'  rilasciare,

fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti  erogati

discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche  italiane  e  alle

succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di

liquidita' (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri  si

provvede nell'ambito delle risorse e con le modalita' di cui al comma

4 del presente articolo.

 

                               Art. 9

                      Imposte Differite Attive

 1. All'articolo 2  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2011,  n.  10,

sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 56:

 1) dopo le parole "dei soci" sono aggiunte le  seguenti:  "-  o  dei

diversi organi competenti per legge -";

 2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il  seguente:  "Con  decorrenza

dal  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  approvazione  del

bilancio, non sono deducibili i  componenti  negativi  corrispondenti

alle  attivita'  per  imposte  anticipate  trasformate   in   credito

d'imposta ai sensi del presente comma;"

     b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti:

 "56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate iscritte in

bilancio relative alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione  dei

componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e' trasformata per

intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data  di

presentazione della dichiarazione dei redditi in cui  viene  rilevata

la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta

rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente

e'  computata  in  diminuzione  del  reddito  dei  periodi  d'imposta

successivi per un ammontare pari alla perdita del  periodo  d'imposta

rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente

ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo  alla

quota di attivita' per  imposte  anticipate  trasformata  in  crediti

d'imposta ai sensi del presente comma.

 56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56  e  56-bis  si  applica

anche  ai  bilanci  di  liquidazione  volontaria  ovvero  relativi  a

societa' sottoposte a  procedure  concorsuali  o  di  gestione  delle

crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione  straordinaria

e  alla  liquidazione  coatta  amministrativa  di  banche   e   altri

intermediari finanziari vigilati dalla  Banca  d'Italia.  Qualora  il

bilancio finale per cessazione di attivita',  dovuta  a  liquidazione

volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi

un patrimonio netto positivo, e'  trasformato  in  crediti  d'imposta

l'intero ammontare di attivita' per  imposte  anticipate  di  cui  ai

commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di  cui  al

presente comma si applicano le  disposizioni  previste  dall'articolo

37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600."

     c) al comma 57:

 1) nel primo periodo, le parole "al comma 55" sono sostituite  dalle

parole "ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter" e le  parole  "rimborsabile

ne'" sono soppresse;

 2) nel secondo periodo, le parole "puo' essere ceduto  ovvero"  sono

soppresse;

 3) nel secondo periodo, dopo le parole "n.  241"  sono  aggiunte  le

seguenti: ", ovvero puo' essere ceduto  al  valore  nominale  secondo

quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.";

 4) dopo il terzo periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  "L'eventuale

credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di  cui  al

secondo periodo del presente comma e' rimborsabile.";

 5) l'ultimo periodo e' soppresso.

     d) nel comma 58 dopo le parole "modalita'  di  attuazione"  sono

aggiunte le parole "dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57".

 

                             Titolo III

                Consolidamento dei conti pubblici

 

                              Capo I

Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale

 

                               Art. 10

             Regime premiale per favorire la trasparenza

 1. Al fine di  promuovere  la  trasparenza  e  l'emersione  di  base

imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono

attivita' artistica o professionale ovvero attivita'  di  impresa  in

forma individuale o con le forme associative di  cui  all'articolo  5

del TUIR sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma  2,  i

seguenti benefici:

     a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;

     b)  assistenza  negli  adempimenti   amministrativi   da   parte

dell'Amministrazione finanziaria;

     c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei  crediti

IVA;

     d) per i contribuenti non soggetti  al  regime  di  accertamento

basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  legge

8 maggio 1998, n. 146, esclusione  dagli  accertamenti  basati  sulle

presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),

secondo periodo, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600, e  all'articolo  54,  secondo  comma,  ultimo

periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 633;

     e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attivita'

di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma,  del  decreto

del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e

dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si  applica

in caso di violazione che  comporta  obbligo  di  denuncia  ai  sensi

dell'articolo 331 del codice di procedura penale per  uno  dei  reati

previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

 2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a  condizione  che

il contribuente:

     a) provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria

dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze

degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;

     b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari

relativi  all'attivita'  artistica,  professionale   o   di   impresa

esercitata.

 3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  sono

individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a),  b)  e  c)  con

particolare  riferimento  agli  obblighi  concernenti  l'imposta  sul

valore  aggiunto  e  gli  adempimenti  dei  sostituti  d'imposta.  In

particolare, col provvedimento potra' essere previsto:

     a)  predisposizione  automatica  da  parte  dell'Agenzia   delle

entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di  versamento

e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio  telematico  da

parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;

     b)  predisposizione  automatica  da  parte  dell'Agenzia   delle

entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e  dei  modelli

di versamento periodico delle ritenute, nonche' gestione degli  esiti

dell'assistenza fiscale, eventualmente  previo  invio  telematico  da

parte del sostituto o del contribuente delle  ulteriori  informazioni

necessarie;

     c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi

mediante scontrino o ricevuta fiscale;

     d) anticipazione del termine di compensazione del  credito  IVA,

abolizione del visto di conformita'  per  compensazioni  superiori  a

15.000 euro  ed  esonero  dalla  prestazione  della  garanzia  per  i

rimborsi IVA.

 4. Ai soggetti di cui  al  comma  1,  che  non  sono  in  regime  di

contabilita' ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma

2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi' i seguenti benefici:

     a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa

e predisposizione in forma automatica  da  parte  dell'Agenzia  delle

entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;

     b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili  rilevanti  ai

fini delle imposte  sui  redditi  e  dell'IRAP  e  dalla  tenuta  del

registro dei beni ammortizzabili;

     c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti  periodici  e  dal

versamento dell'acconto ai fini IVA.

 5. Con uno o piu' provvedimenti  del  Direttore  dell'Agenzia  delle

entrate, da emanare entro  180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  sono  dettate   le   relative   disposizioni   di

attuazione.

 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione

da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel  periodo

d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.

 7. Il contribuente puo' adempiere agli obblighi previsti dal comma 2

o direttamente o per il tramite  di  un  intermediario  abilitato  ai

sensi dell'articolo 3, comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

 8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui  al  precedente

comma 2 nonche' a quelli di cui al decreto  legislativo  n.  231  del

2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai  commi

precedenti  e  sono  soggetti  all'applicazione   di   una   sanzione

amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti  che  adempiono

agli obblighi di cui al comma  2,  lettera  a)  con  un  ritardo  non

superiore a 90 giorni  non  decadono  dai  benefici  medesimi,  ferma

restando l'applicazione della sanzione di cui al primo  periodo,  per

la  quale  e'  possibile  avvalersi  dell'istituto  del  ravvedimento

operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo.  18  dicembre

1997, n. 472.

 9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento

basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge

8  maggio  1998,  n.  146,  che   dichiarano,   anche   per   effetto

dell'adeguamento,  ricavi  o  compensi  pari  o  superiori  a  quelli

risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:

     a) sono  preclusi  gli  accertamenti  basati  sulle  presunzioni

semplici di cui all'articolo 39, primo  comma,  lettera  d),  secondo

periodo, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre

1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo  periodo,  del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

     b)  sono  ridotti  di  un  anno  i  termini  di  decadenza   per

l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43,  primo  comma,

del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.

600, e dall'articolo 57, primo  comma,  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la  disposizione  non  si

applica in caso di violazione che comporta  obbligo  di  denuncia  ai

sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale  per  uno  dei

reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

     c) la determinazione sintetica del reddito  complessivo  di  cui

all'articolo 38  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600,  e'  ammessa  a  condizione  che  il  reddito

complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

 10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:

     a) il contribuente abbia regolarmente assolto  gli  obblighi  di

comunicazione dei dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  degli

studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

     b) sulla base dei dati di cui alla  precedente  lettera  a),  la

posizione  del  contribuente  risulti  coerente  con  gli   specifici

indicatori previsti dai  decreti  di  approvazione  dello  studio  di

settore o degli studi di settore applicabili.

 11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di  accertamento

basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della  legge

8 maggio 1998, n. 146, per  i  quali  non  si  rende  applicabile  la

disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la  Guardia

di  Finanza  destinano   parte   della   capacita'   operativa   alla

effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il

territorio in modo proporzionato alla  numerosita'  dei  contribuenti

interessati e basati su specifiche analisi del  rischio  di  evasione

che tengano anche conto delle informazioni  presenti  nella  apposita

sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto  comma,

del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.

605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o  compensi

inferiori  a  quelli  risultanti  dall'applicazione  degli  studi  di

settore e per i quali non ricorra la condizione di cui  alla  lettera

b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti  prioritariamente

con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e  7  del

primo  comma  dell'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e  ai  numeri  6-bis  e  7  del

secondo comma dell'articolo  51  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della  legge

8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate, sentite  le  associazioni  di  categoria,

possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina  di

cui al presente articolo tenuto conto del tipo  di  attivita'  svolta

dal  contribuente.  Con  lo  stesso  provvedimento  sono  dettate  le

relative disposizioni di attuazione.

 13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10  si  applicano

con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed  a

quelle successive. Per le attivita'  di  accertamento  effettuate  in

relazione alle annualita' antecedenti il 2011 continua ad  applicarsi

quanto  previsto  dal  previgente  comma  4-bis  dell'articolo  10  e

dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.

 

                               Art. 11

                    Emersione di base imponibile

 1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei

poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente  della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli  51  e  52  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1972,  n.  633,

esibisce o trasmette atti o documenti  falsi  in  tutto  o  in  parte

ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e'  punito  ai

sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445.

 2. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli  operatori  finanziari  sono

obbligati a  comunicare  periodicamente  all'anagrafe  tributaria  le

movimentazioni che hanno interessato i rapporti di  cui  all'articolo

7, sesto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 605, ed ogni  informazione  relativa  ai  predetti

rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche'  l'importo

delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione.

 3. Con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,

sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono

stabilite le modalita'  della  comunicazione  di  cui  al  precedente

periodo, estendendo l'obbligo di  comunicazione  anche  ad  ulteriori

informazioni relative ai rapporti necessarie ai  fini  dei  controlli

fiscali.

 4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le

informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7,  sesto  comma,  del

predetto  decreto  e  del  precedente   comma   2   sono   utilizzate

dall'Agenzia delle entrate per la individuazione dei  contribuenti  a

maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

 5.  All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,

convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011  n.  148,

il comma 36-undevicies e' abrogato.

 6. Nell'ambito dello scambio informativo previsto dall'articolo  83,

comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito  dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Istituto  Nazionale  della  previdenza

sociale fornisce all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza

i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni

socio-assistenziali  affinche'  vengano  considerati  ai  fini  della

effettuazione di controlli sulla  fedelta'  dei  redditi  dichiarati,

basati su specifiche analisi del rischio di evasione.

 7.  All'articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.   70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,

sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "  a)

esclusi i casi straordinari di controlli  per  salute,  giustizia  ed

emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di

qualsiasi autorita' competente deve essere oggetto di  programmazione

da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti

interessati  al  fine  di  evitare  duplicazioni  e   sovrapposizioni

nell'attivita' di controllo. Codificando la  prassi,  la  Guardia  di

Finanza, negli accessi  di  propria  competenza  presso  le  imprese,

opera, per quanto possibile, in borghese;"

     b) al comma 2, lettera a), i numeri 3) e 4) sono soppressi.

 8. All'articolo 44 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al secondo comma le parole "e dei consigli  tributari"  e  le

parole "nonche' ai relativi consigli tributari" sono  soppresse,  nel

terzo comma le parole ", o il consorzio al quale lo stesso partecipa,

ed il consiglio tributario" sono soppresse, la parola "segnalano"  e'

sostituita dalla seguente: "segnala",  e  le  parole  "Ufficio  delle

imposte  dirette"  sono  sostituite  dalle  seguenti:"Agenzia   delle

entrate";

     b) al quarto comma, le parole:",  ed  il  consiglio  tributario"

sono  soppresse,  la  parola:  "  comunicano"  e'  sostituita   dalla

seguente:"comunica";

     c) all'ottavo comma  le  parole:  "ed  il  consiglio  tributario

possono" sono sostituite dalla seguente: "puo'";

     d) al nono comma, secondo periodo, le parole:  "e  dei  consigli

tributari" sono soppresse.

 9.  All'articolo  18  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i

commi 2, 2-bis e 3 sono abrogati.

 10. L'articolo 1, comma 12-quater del decreto-legge 13 agosto  2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148, e' abrogato.

 

                               Art. 12

             Riduzione del limite per la tracciabilita'

               dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto

                        all'uso del contante

 1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di

cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto  legislativo

21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo  di  euro  mille:

conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49,  le  parole:

"30 settembre 2011" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre

2011".

 2.  All'articolo  2  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente:

 "4-ter. Al fine di favorire la modernizzazione e l'efficienza  degli

strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi

derivanti dalla gestione del denaro contante:

     a) le  operazioni  di  pagamento  delle  spese  delle  pubbliche

amministrazioni centrali e locali  e  dei  loro  enti  sono  disposte

mediante l'utilizzo di strumenti telematici. E'  fatto  obbligo  alle

Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo  di  superamento  di

sistemi basati sull'uso di supporti cartacei;

     b) i pagamenti di cui alla lettera precedente si  effettuano  in

via ordinaria mediante accreditamento sui conti  correnti  bancari  o

postali dei creditori ovvero con le  modalita'  offerte  dai  servizi

elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli

eventuali  pagamenti  per  cassa  non  possono,  comunque,   superare

l'importo di 500 euro;

     c) lo stipendio, la pensione, i  compensi  comunque  corrisposti

dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai loro enti,  in

via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento

a chiunque  destinato,  di  importo  superiore  a  cinquecento  euro,

debbono essere erogati con  strumenti  diversi  dal  denaro  contante

ovvero mediante l'utilizzo  di  strumenti  di  pagamento  elettronici

bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento  prepagate.  Il

limite di importo di cui al periodo precedente puo' essere modificato

con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

     d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e  tutelare  i

soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e

pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono

esenti in modo assoluto dall'imposta di  bollo.  Per  tali  rapporti,

alle banche e agli altri intermediari finanziari e' fatto divieto  di

addebitare alcun costo;

     e) per  consentire  ai  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  di

riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal

contante,  fatte  salve  le  attivita'  di  riscossione  dei  tributi

regolate da specifiche normative, il Ministero dell'economia e  delle

finanze promuove la  stipula  di  una  o  piu'  convenzioni  con  gli

intermediari  finanziari,  per  il  tramite  delle  associazioni   di

categoria, affinche' i soggetti in questione possano dotarsi  di  POS

(Point of Sale) a  condizioni  agevolate,  che  tengano  conto  delle

economie  realizzate  dagli  intermediari  per  effetto  delle  norme

introdotte dal  presente  articolo.  Relativamente  ai  Comuni,  alla

stipula  della  Convenzione  provvede  l'ANCI.  Analoghe  Convenzioni

possono essere stipulate con le Regioni. Resta in ogni caso ferma  la

possibilita' per gli intermediari di offrire condizioni  migliorative

di quelle stabilite con le convenzioni.".

 3. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  l'Associazione

bancaria italiana definiscono con apposita convenzione, da  stipulare

entro tre mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le

caratteristiche di un conto corrente di base.

 4. Le banche sono tenute ad offrire il  conto  corrente  di  cui  al

comma 3.

 5. La convenzione individua  le  caratteristiche  del  conto  avendo

riguardo ai seguenti criteri:

     a) inclusione nell'offerta di un numero adeguato di  servizi  ed

operazioni, compresa la disponibilita' di una carta di debito;

     b)  struttura  dei  costi  semplice,   trasparente,   facilmente

comparabile;

     c) livello  dei  costi  coerente  con  finalita'  di  inclusione

finanziaria e conforme a quanto  stabilito  dalla  sezione  IV  della

Raccomandazione  della  Commissione  europea  del  18   luglio   2011

sull'accesso al conto corrente di base;

     d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali  il

conto corrente e' offerto senza spese.

 6. Il rapporto di conto corrente individuato ai sensi del comma 3 e'

esente dall'imposta di bollo nei casi di cui al comma 5, lettera d).

 7. Se la convenzione prevista dal comma 3 non e' stipulata entro tre

mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le  caratteristiche

del  conto  corrente  sono  individuate  con  decreto  del   Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

 8. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto per i contratti di

conto corrente ai sensi del Titolo  VI  del  decreto  legislativo 

settembre 1993, n. 385.

 9. L'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle  imprese

rappresentative a livello nazionale definiscono, entro tre mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto,  le  regole  generali

per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni  a  carico

dei  beneficiari  delle  transazioni  effettuate  mediante  carte  di

pagamento.

 10.  Entro  i  sei  mesi  successivi  il  Ministero  dello  sviluppo

economico,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze,   verifica   l'efficacia   delle   misure   definite   dalle

rappresentanze di impresa. In caso di esito positivo, a decorrere dal

primo giorno  del  mese  successivo,  le  regole  cosi'  definite  si

applicano anche alle transazioni di cui al comma 7  dell'articolo  34

della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 11. All'articolo 51, comma 1, del decreto  legislativo  21  novembre

2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e  per  la

immediata comunicazione della infrazione  anche  alla  Agenzia  delle

entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale".

 

                              Capo II

            Disposizioni in materia di maggiori entrate

 

                               Art. 13

     Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

 1. L'istituzione dell'imposta municipale propria e'  anticipata,  in

via sperimentale, a decorrere dall'anno  2012,  ed  e'  applicata  in

tutti i comuni del territorio nazionale fino al  2014  in  base  agli

articoli 8 e 9 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in

quanto   compatibili,   ed    alle    disposizioni    che    seguono.

Conseguentemente  l'applicazione  a  regime  dell'imposta  municipale

propria e' fissata al 2015.

 2. L'imposta municipale propria ha per presupposto  il  possesso  di

immobili di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  30  dicembre

1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale  e  le  pertinenze

della  stessa.  Per  abitazione  principale  si  intende  l'immobile,

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica  unita'

immobiliare, nel quale il possessore dimora  abitualmente  e  risiede

anagraficamente.  Per  pertinenze   dell'abitazione   principale   si

intendono  esclusivamente   quelle   classificate   nelle   categorie

catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  nella  misura  massima  di   un'unita'

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,  anche

se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.

 3. La base imponibile dell'imposta municipale propria e'  costituita

dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5,  commi

1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e  dei

commi 4 e 5 del presente articolo.

 4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito  da

quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti  in

catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di  imposizione,  rivalutate

del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48,  della  legge  23

dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

     a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale  A  e

nelle categorie catastali  C/2,  C/6  e  C/7,  con  esclusione  della

categoria catastale A/10;

     b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo  catastale  B  e

nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

     c. 80 per i fabbricati classificati  nella  categoria  catastale

A/10;

     d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;

     e. 55 per i fabbricati classificati  nella  categoria  catastale

C/1.

 5. Per i  terreni  agricoli,  il  valore  e'  costituito  da  quello

ottenuto applicando all'ammontare del reddito  dominicale  risultante

in  catasto,  vigente  al    gennaio  dell'anno   di   imposizione,

rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.

 6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76  per  cento.  I

comuni con deliberazione del consiglio comunale,  adottata  ai  sensi

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,

possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota  di  base

sino a 0,3 punti percentuali.

 7. L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per  l'abitazione

principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,

in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino  a  0,2  punti

percentuali.

 8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati  rurali

ad  uso  strumentale  di  cui  all'articolo  9,  comma   3-bis,   del

decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono

ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

 9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base  fino  allo  0,4  per

cento nel caso di immobili non produttivi  di  reddito  fondiario  ai

sensi dell'articolo  43  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 917  del  1986,  ovvero  nel  caso  di

immobili posseduti dai  soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito

delle societa', ovvero nel caso di immobili locati.

 10.  Dall'imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare   adibita   ad

abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  per  le   relative

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro

200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale

destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'  adibita  ad  abitazione

principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a  ciascuno

di essi proporzionalmente alla quota per  la  quale  la  destinazione

medesima si verifica. I comuni possono  stabilire  che  l'importo  di

euro 200 puo' essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta,

nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il  comune  che

ha  adottato  detta  deliberazione  non  puo'  stabilire  un'aliquota

superiore a quella ordinaria  per  le  unita'  immobiliari  tenute  a

disposizione.  La  suddetta  detrazione  si   applica   alle   unita'

immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del  decreto  legislativo

30  dicembre  1992,  n.  504.  L'aliquota  ridotta  per  l'abitazione

principale e per le relative pertinenze e la detrazione si  applicano

anche alle fattispecie  di  cui  all'articolo  6,  comma  3-bis,  del

decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504  e  i  comuni  possono

prevedere  che  queste  si  applichino  anche  ai  soggetti  di   cui

all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 11. E' riservata allo Stato la quota  di  imposta  pari  alla  meta'

dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di  tutti  gli

immobili, ad eccezione dell'abitazione principale  e  delle  relative

pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati  rurali  ad  uso

strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma  6,

primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata  allo  Stato

contestualmente  all'imposta  municipale   propria.   Le   detrazioni

previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni e le  riduzioni

di aliquota deliberate dai comuni non  si  applicano  alla  quota  di

imposta riservata allo  Stato  di  cui  al  periodo  precedente.  Per

l'accertamento,  la  riscossione,  i  rimborsi,  le   sanzioni,   gli

interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni  vigenti  in

materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e

riscossione dell'imposta erariale sono svolte  dal  comune  al  quale

spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette

attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

 12. Il  versamento  dell'imposta,  in  deroga  all'articolo  52  del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'  effettuato  secondo

le disposizioni di cui all'articolo  17  del  decreto  legislativo  9

luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del

direttore dell'Agenzia delle entrate.

 13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo  9  e  dell'articolo

14, commi 1 e 6  del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23.

All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.

23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti:

"dal 1° gennaio 2012".  Al  comma  4  dell'articolo  14  del  decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli  articoli  23,

53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e  al  comma

31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.  549,  le  parole

"ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura  stabilita

dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.

472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del  codice  civile

il  riferimento  alla  "legge  per  la  finanza  locale"  si  intende

effettuato a tutte disposizioni che disciplinano  i  singoli  tributi

comunali e provinciali. La riduzione dei  trasferimenti  erariali  di

cui ai commi 39 e 46 dell'articolo  2  del  decreto-legge  3  ottobre

2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre

2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a decorrere

dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al

decreto 7 aprile 2010 del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze

emanato, di concerto con il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione

dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

 14. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a. l'articolo  1  del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,

convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

     b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e)  ed  h)  del

comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,

n. 446;

     c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8  e  il  comma  4

dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

     d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre

2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio

2009, n. 14.

 15. A decorrere dall'anno d'imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni

regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  tributarie  degli

enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e  delle

finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e

comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine

previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione.  Il  mancato

invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo

periodo  e'  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del   Ministero

dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento   dell'obbligo

dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti

inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle

finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno,  di  natura  non

regolamentare  sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione,  anche

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente

comma. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai  comuni.  Tale

pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n.

446 del 1997.

 16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto  legislativo

28 settembre 1998, n. 360, le parole "31  dicembre"  sono  sostituite

dalle parole:"20 dicembre". All'articolo 1,  comma  11,  del  decreto

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito  dalla  legge  14  settembre

2011, n. 148, le parole da "differenziate"  a  "legge  statale"  sono

sostituite dalle seguenti:  "utilizzando  esclusivamente  gli  stessi

scaglioni di reddito stabiliti,  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito

delle  persone  fisiche,  dalla  legge  statale,  nel  rispetto   del

principio  di  progressivita'".  L'Agenzia  delle  Entrate   provvede

all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul

reddito delle persone fisiche gia' richiesti con dichiarazioni o  con

istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del  presente

decreto, senza far  valere  l'eventuale  prescrizione  decennale  del

diritto dei contribuenti.

 17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi

dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e  il

fondo perequativo, come determinato ai  sensi  dell'articolo  13  del

medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti

erariali dovuti ai comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione

Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al maggior gettito  ad

aliquota di base attribuito ai comuni dalle disposizioni  recate  dal

presente  articolo.  In  caso  di  incapienza  ciascun  comune  versa

all'entrata del  bilancio  dello  Stato  le  somme  residue.  Con  le

procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,

le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le Province

autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio

statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio

territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo

stesso articolo 27, a valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai

tributi erariali, e' accantonato un importo pari al  maggior  gettito

di cui al precedente periodo.

 18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo  2011,

n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono  aggiunte

le seguenti:  "nonche',  per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  dalla

compartecipazione di cui al comma 4";

 19. Per gli anni 2012, 2013 e  2014,  non  trovano  applicazione  le

disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo  2,

nonche' dal comma 10 dell'articolo  14  del  decreto  legislativo  14

marzo 2011, n. 23.

 20.  La  dotazione  del  fondo  di  solidarieta'  per  i  mutui  per

l'acquisto della prima casa e' incrementata di 10 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2012 e 2013.

 21. All'articolo  7  del  decreto  legge  13  maggio  2011,  n.  70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,

sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2-bis, secondo  periodo,  le  parole  "30  settembre

2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2012";

     b) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: "20 novembre 2011",

sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";

     c) al comma 2-ter, terzo periodo, le parole: "20 novembre 2012",

sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2013".

 Restano salve le domande  presentate  e  gli  effetti  che  si  sono

prodotti  dopo  la  scadenza  dei   termini   originariamente   posti

dall'articolo 7 del decreto legge n. 70 del 2011.

 

                               Art. 14

     Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in  tutti  i  comuni

del territorio nazionale  il  tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui

servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di  gestione  dei

rifiuti urbani e dei rifiuti  assimilati  avviati  allo  smaltimento,

svolto in regime di privativa dai comuni, e  dei  costi  relativi  ai

servizi indivisibili dei comuni.

 2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel cui

territorio insiste,  interamente  o  prevalentemente,  la  superficie

degli immobili assoggettabili al tributo.

 3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda,  occupi  o  detenga  a

qualsiasi titolo locali o aree scoperte,  a  qualsiasi  uso  adibiti,

suscettibili di produrre rifiuti urbani.

 4. Sono escluse dalla tassazione le aree  scoperte  pertinenziali  o

accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali  di  cui

all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate

in via esclusiva.

 5. Il tributo e' dovuto da coloro che occupano o detengono i  locali

o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di  solidarieta'

tra i componenti del nucleo familiare  o  tra  coloro  che  usano  in

comune i locali o le aree stesse.

 6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi

nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal

possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto,

uso, abitazione, superficie.

 7. Nel caso di locali in multiproprieta'  e  di  centri  commerciali

integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni  e'  responsabile

del versamento del tributo dovuto per i locali ed  aree  scoperte  di

uso comune e per i locali  ed  aree  scoperte  in  uso  esclusivo  ai

singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi

ultimi,  gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti   dal   rapporto

tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

 8. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata  ad  anno

solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

 9. La  tariffa  e'  commisurata  alle  quantita'  e  qualita'  medie

ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in  relazione

agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri

determinati con il regolamento di cui al  comma  12.  Per  le  unita'

immobiliari a  destinazione  ordinaria  iscritte  o  iscrivibili  nel

catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al  tributo  e'

pari all'80 per cento della superficie catastale determinata  secondo

i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente

della Repubblica 23  marzo  1998,  n.  138.  Per  gli  immobili  gia'

denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli

interessati, le  superfici  che  risultano  inferiori  alla  predetta

percentuale a seguito di  incrocio  dei  dati  comunali,  comprensivi

della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio,  secondo

modalita' di interscambio stabilite con provvedimento  del  Direttore

della  predetta  Agenzia,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed

autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli

elementi necessari per effettuare la determinazione della  superficie

catastale, gli intestatari  catastali  provvedono,  a  richiesta  del

comune,  a  presentare  all'ufficio  provinciale   dell'Agenzia   del

territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le

modalita' stabilite dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro

delle finanze 19 aprile 1994, n.  701,  per  l'eventuale  conseguente

modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per  le

altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al  tributo  e'

costituita da quella calpestabile.

 10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al  tributo

non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano  di  regola

rifiuti  speciali,  a  condizione  che  il  produttore  ne   dimostri

l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente.

 11. La tariffa e' composta da una  quota  determinata  in  relazione

alle componenti essenziali del costo del  servizio  di  gestione  dei

rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai

relativi ammortamenti, e da una quota rapportata  alle  quantita'  di

rifiuti conferiti, al servizio fornito e  all'entita'  dei  costi  di

gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi

di  investimento  e  di  esercizio.   La   tariffa   e'   determinata

ricomprendendo anche i costi  di  cui  all'articolo  15  del  decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

 12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012,  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la

Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri

per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e

per la determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai  sensi

del primo periodo del presente comma si applica a decorrere dall'anno

successivo alla data  della  sua  entrata  in  vigore.  Si  applicano

comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino

alla data da cui decorre l'applicazione del  regolamento  di  cui  al

primo periodo del presente comma, le disposizioni di cui  al  decreto

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

 13. Alla tariffa determinata in base alle  disposizioni  di  cui  ai

commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a  0,30  euro  per

metro  quadrato,  a  copertura  dei   costi   relativi   ai   servizi

indivisibili dei comuni,  i  quali  possono,  con  deliberazione  del

consiglio  comunale,  modificare   in   aumento   la   misura   della

maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola  in  ragione  della

tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.

 13-bis.  A  decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  sperimentale   di

riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2  del  decreto

legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  e  il  fondo  perequativo,  come

determinato  ai  sensi  dell'articolo   13   del   medesimo   decreto

legislativo n. 23 del 2011, ed i  trasferimenti  erariali  dovuti  ai

comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono  ridotti

in misura corrispondente al  gettito  derivante  dalla  maggiorazione

standard di cui al  comma  13  del  presente  articolo.  In  caso  di

incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello  Stato

le somme residue. Con le procedure previste  dall'articolo  27  della

legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e  Valle

d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,

assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del  predetto  maggior

gettito  dei  comuni   ricadenti   nel   proprio   territorio.   Fino

all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso  articolo

27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e'

accantonato un importo pari al maggior gettito di cui  al  precedente

periodo.

 14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio  di

gestione  dei  rifiuti  delle   istituzioni   scolastiche,   di   cui

all'articolo 33-bis, del decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,

convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.  Il

costo  relativo  alla  gestione   dei   rifiuti   delle   istituzioni

scolastiche e' sottratto dal costo che deve  essere  coperto  con  il

tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

 15. Il comune con regolamento puo' prevedere  riduzioni  tariffarie,

nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

     a) abitazioni con unico occupante;

     b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od  altro

uso limitato e discontinuo;

     c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad

uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

     d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano  o  abbiano  la

dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;

     e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

 16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il  tributo  e'

dovuto in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da

determinare, anche in maniera graduale, in  relazione  alla  distanza

dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o

di fatto servita.

 17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la

raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

 18.  Alla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente   di   riduzione

proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il  produttore

dimostri di aver avviato al recupero.

 19. Il consiglio comunale puo'  deliberare  ulteriori  riduzioni  ed

esenzioni.  Tali  agevolazioni  sono  iscritte   in   bilancio   come

autorizzazioni di spesa e la  relativa  copertura  e'  assicurata  da

risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio

al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

 20. Il tributo e' dovuto nella misura massima del 20 per cento della

tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione  dei

rifiuti, ovvero di effettuazione dello  stesso  in  grave  violazione

della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio

per motivi sindacali o per  imprevedibili  impedimenti  organizzativi

che abbiano determinato una  situazione  riconosciuta  dall'autorita'

sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

 21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20  si  applicano  anche

alla maggiorazione di cui al comma 13.

 22. Con regolamento da  adottarsi  ai  sensi  dell'articolo  52  del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il  consiglio  comunale

determina la disciplina per l'applicazione del  tributo,  concernente

tra l'altro:

     a) la classificazione delle categorie di attivita' con  omogenea

potenzialita' di produzione di rifiuti;

     b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

     c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

     d) l'individuazione di  categorie  di  attivita'  produttive  di

rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta'  di

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano,  percentuali  di

riduzione rispetto all'intera superficie  su  cui  l'attivita'  viene

svolta;

     e)  i  termini  di  presentazione  della  dichiarazione   e   di

versamento del tributo.

 23. Il consiglio comunale deve  approvare  le  tariffe  del  tributo

entro il termine fissato da  norme  statali  per  l'approvazione  del

bilancio di previsione,  in  conformita'  al  piano  finanziario  del

servizio di gestione dei rifiuti urbani,  redatto  dal  soggetto  che

svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita' competente.

 24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati  prodotti  da

soggetti che  occupano  o  detengono  temporaneamente,  con  o  senza

autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i  comuni

stabiliscono con il regolamento  le  modalita'  di  applicazione  del

tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione e'

temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183  giorni  nel

corso dello stesso anno solare.

 25. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale

del  tributo,  rapportata  a  giorno,  maggiorata   di   un   importo

percentuale non superiore al 100 per cento.

 26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con il

pagamento del tributo da effettuarsi con le modalita' e  nei  termini

previsti per la tassa di occupazione  temporanea  di  spazi  ed  aree

pubbliche  ovvero  per  l'imposta  municipale   secondaria   di   cui

all'articolo 11 del decreto legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  a

partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

 27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26, si applicano

in quanto compatibili le disposizioni relative  al  tributo  annuale,

compresa la maggiorazione di cui al comma 13.

 28. E'  fatta  salva  l'applicazione  del  tributo  provinciale  per

l'esercizio  delle  funzioni  di   tutela,   protezione   ed   igiene

dell'ambiente di cui  all'articolo  19  del  decreto  legislativo  30

dicembre 1992, n.  504.  Il  tributo  provinciale,  commisurato  alla

superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e'  applicato

nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo  del

tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13.

 29. I comuni che hanno realizzato sistemi  di  misurazione  puntuale

della quantita' di rifiuti conferiti al  servizio  pubblico  possono,

con regolamento,  prevedere  l'applicazione  di  una  tariffa  avente

natura corrispettiva, in luogo del tributo.

 30. Il costo del servizio e'  determinato  sulla  base  dei  criteri

stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12.

 31. La tariffa e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario  del

servizio di gestione dei rifiuti urbani.

 32. I comuni di cui al comma 29 applicano il  tributo  comunale  sui

rifiuti e sui servizi  limitatamente  alla  componente  diretta  alla

copertura dei costi  relativi  ai  servizi  indivisibili  dei  comuni

determinato ai sensi del comma 13.

 33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro

il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione

alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione

dei locali e  delle  aree  assoggettabili  a  tributo.  Nel  caso  di

occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione puo'  essere

presentata anche da uno solo degli occupanti.

 34. La dichiarazione, redatta su modello messo  a  disposizione  dal

comune, ha effetto anche per gli anni successivi  sempreche'  non  si

verifichino modificazioni dei  dati  dichiarati  cui  consegua  a  un

diverso ammontare del tributo;  in  tal  caso,  la  dichiarazione  va

presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.

 35. Il tributo  comunale  sui  rifiuti  e  sui  servizi,  in  deroga

all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e'

versato esclusivamente al comune. Il versamento del tributo  comunale

per l'anno di riferimento  e'  effettuato,  in  mancanza  di  diversa

deliberazione comunale, in quattro  rate  trimestrali,  scadenti  nei

mesi di gennaio, aprile, luglio e  ottobre,  mediante  bollettino  di

conto corrente postale ovvero  modello  di  pagamento  unificato.  E'

consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di

ciascun anno.

 36. Il  comune  designa  il  funzionario  responsabile  a  cui  sono

attribuiti  tutti  i  poteri  per  l'esercizio  di   ogni   attivita'

organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i

provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche'  la  rappresentanza

in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

 37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli  obblighi

tributari, il funzionario responsabile puo'  inviare  questionari  al

contribuente, richiedere dati e notizie a uffici  pubblici  ovvero  a

enti di gestione  di  servizi  pubblici,  in  esenzione  da  spese  e

diritti, e disporre l'accesso ai  locali  ed  aree  assoggettabili  a

tributo, mediante personale debitamente autorizzato e  con  preavviso

di almeno sette giorni.

 38. In caso di mancata  collaborazione  del  contribuente  od  altro

impedimento alla  diretta  rilevazione,  l'accertamento  puo'  essere

effettuato in base a presunzioni semplici di  cui  all'articolo  2729

del codice civile.

 39. In  caso  di  omesso  o  insufficiente  versamento  del  tributo

risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del  decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

 40. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si  applica

la sanzione dal 100 per cento  al  200  per  cento  del  tributo  non

versato, con un minimo di 50 euro.

 41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50

per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo  di

50 euro.

 42.  In  caso  di  mancata,  incompleta  o  infedele   risposta   al

questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta  giorni

dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione  da  euro  100  a

euro 500.

 43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se,

entro  il  termine  per  la  proposizione  del  ricorso,   interviene

acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se  dovuto,

della sanzione e degli interessi.

 44. Resta  salva  la  facolta'  del  comune  di  deliberare  con  il

regolamento  circostanze  attenuanti  o  esimenti  nel  rispetto  dei

principi stabiliti dalla normativa statale.

 45. Per tutto quanto non previsto dalle  disposizioni  del  presente

articolo concernenti  il  tributo  comunale  rifiuti  e  servizi,  si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a  170,

della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  Resta  ferma  l'applicazione

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti  i  vigenti

prelievi relativi alla gestione dei rifiuti  urbani,  sia  di  natura

patrimoniale sia di natura  tributaria,  compresa  l'addizionale  per

l'integrazione  dei  bilanci  degli  enti  comunali  di   assistenza.

All'articolo 195, comma 2, lettera  e),  del  decreto  legislativo  3

aprile  2006,  n.  152,  sono  abrogate  le  parole  da  "Ai  rifiuti

assimilati" fino a "la predetta tariffazione".

 47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14  marzo  2011,

n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data  di  cui  al

comma 46 del presente articolo.

 

                               Art. 15

                  Disposizioni in materia di accise

 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

le seguenti aliquote di accisa di cui all'Allegato I del testo  unico

delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

approvato con il decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e

successive modificazioni, sono fissate nelle misure sottoindicate:

     a) benzina e benzina con piombo: euro 704,20 per mille litri;

     b) gasolio usato come carburante: euro 593,20 per mille litri;

     c) gas di petrolio liquefatti usati come carburante: euro 267,77

per mille chilogrammi;

     d) gas naturale per autotrazione: euro 0,00331per metro cubo.

 2. A decorrere dal 1°  gennaio  2013,  l'aliquota  di  accisa  sulla

benzina e sulla benzina con piombo nonche' l'aliquota di  accisa  sul

gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo  unico

richiamato nel comma 1, sono fissate, rispettivamente, ad euro 704,70

per mille litri e ad euro 593,70 per mille litri.

 3. Agli aumenti di accisa  sulle  benzine,  disposti  dai  commi  1,

lettera a), e 2, non si applica  l'articolo  1,  comma  154,  secondo

periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 4. Il maggior onere conseguente agli aumenti dell'aliquota di accisa

sul gasolio usato come carburante, disposti dai commi 1, lettera  b),

e 2, e' rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6,  comma

2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio  2007,

n. 26, nei confronti dei soggetti di cui  all'articolo  5,  comma  1,

limitatamente agli esercenti le  attivita'  di  trasporto  merci  con

veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o  superiore  a   7,5

tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre  2001,  n.  452,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

 

                               Art. 16

Disposizioni per la tassazione di  auto  di  lusso,  imbarcazioni  ed

                                aerei

 1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111, dopo il primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "A  partire

dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica  di

cui al primo periodo e' fissata in euro  20  per  ogni  chilowatt  di

potenza del veicolo superiore a centottantacinque chilowatt.".

 2. Dal 1° maggio 2012 le unita' da diporto che stazionino  in  porti

marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in  acque  pubbliche,

anche se in concessione a privati, sono soggette al  pagamento  della

tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione

di esso, nelle misure di seguito indicate:

     a) euro 5 per le unita' con scafo di lunghezza da 10,01 metri  a

12 metri;

     b) euro 8 per le unita' con scafo di lunghezza da 12,01 metri  a

14 metri;

     c) euro 10 per le unita' con scafo di lunghezza da  14,01  a  17

metri;

     d) euro 30 per le unita' con scafo di lunghezza da  17,01  a  24

metri;

     e) euro 90 per le unita' con scafo di lunghezza da  24,01  a  34

metri;

     f) euro 207 per le unita' con scafo di lunghezza da 34,01  a  44

metri;

     g) euro 372 per le unita' con scafo di lunghezza da 44,01  a  54

metri;

     h) euro 521 per le unita' con scafo di lunghezza da 54,01  a  64

metri;

     i) euro 703 per le unita' con scafo di lunghezza superiore a  64

metri.

 3. La tassa e' ridotta  alla  meta'  per  le  unita'  con  scafo  di

lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai  proprietari

residenti, come propri ordinari  mezzi  di  locomozione,  nei  comuni

ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonche' per  le

unita' di cui al comma 2 a vela con motore ausiliario.

 4. La tassa non si applica alle unita' di proprieta' o in  uso  allo

Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio,

ai  battelli  di  servizio,  purche'  questi  rechino   l'indicazione

dell'unita' da diporto al  cui  servizio  sono  posti,  nonche'  alle

unita' di cui al comma 2 che si trovino in un'area di  rimessaggio  e

per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio.

 5. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 2 le  unita'  da  diporto

possedute ed utilizzate  da  enti  ed  associazioni  di  volontariato

esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

 6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2  e

3 la lunghezza e' misurata secondo le  norme  armonizzate  EN/ISO/DIS

8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

 7. Sono tenuti al  pagamento  della  tassa  di  cui  al  comma  2  i

proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di  riservato

dominio o gli utilizzatori a titolo  di  locazione  finanziaria.  Con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite

le modalita' ed i termini di pagamento della tassa, di  comunicazione

dei dati identificativi dell'unita' da diporto e  delle  informazioni

necessarie all'attivita' di  controllo.  I  pagamenti  sono  eseguiti

anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio  dello

Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 2 affluisce all'entrata

del bilancio dello Stato.

 8. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa  di  cui

al  comma  2  e'  esibita  dal  comandante  dell'unita'  da   diporto

all'Agenzia delle dogane  ovvero  all'impianto  di  distribuzione  di

carburante, per l'annotazione nei registri  di  carico-scarico  ed  i

controlli a posteriori, al  fine  di  ottenere  l'uso  agevolato  del

carburante per lo stazionamento o la navigazione.

 9. Le Capitanerie di porto, le  forze  preposte  alla  tutela  della

sicurezza e alla vigilanza in mare, nonche' le altre  forze  preposte

alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia  giudiziaria  e

tributaria  vigilano  sul  corretto   assolvimento   degli   obblighi

derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a  7  del  presente

articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale

di  constatazione  che   trasmettono   alla   direzione   provinciale

dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al

luogo della commissione della violazione,  per  l'accertamento  delle

stesse. Per  l'accertamento,  la  riscossione  e  il  contenzioso  si

applicano le disposizioni in materia  di  imposte  sui  redditi;  per

l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di  cui  al

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la  definizione

ivi prevista. Le violazioni possono essere  definite  entro  sessanta

giorni  dalla  elevazione  del  processo  verbale  di   constatazione

mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al

cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui  al

comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie

ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

 10. Per l'omesso, ritardato o parziale  versamento  dell'imposta  si

applica una sanzione amministrativa tributaria dal  200  al  300  per

cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.

 11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di cui

all'articolo 744 del  codice  della  navigazione,  immatricolati  nel

registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure annuali:

     a) velivoli con peso massimo al decollo:

       1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;

       2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;

       3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;

       4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;

       5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;

       6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;

       7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;

     b) elicotteri: l'imposta dovuta e'  pari  al  doppio  di  quella

stabilita per i velivoli di corrispondente peso;

     c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.

 12. L'imposta e' dovuta da chi risulta dai pubblici registri  essere

proprietario,  usufruttuario,  acquirente  con  patto  di   riservato

dominio,  ovvero  utilizzatore  a  titolo  di  locazione  finanziaria

dell'aeromobile,  ed  e'  corrisposta  all'atto  della  richiesta  di

rilascio  o  di  rinnovo   del   certificato   di   revisione   della

aeronavigabilita' in relazione all'intero periodo  di  validita'  del

certificato stesso. Nel caso in cui il  certificato  abbia  validita'

inferiore  ad  un  anno  l'imposta  e'  dovuta  nella  misura  di  un

dodicesimo degli importi di cui al  comma  11  per  ciascun  mese  di

validita'.

 13.  Per  gli  aeromobili  con  certificato   di   revisione   della

aeronavigabilita' in corso di  validita'  alla  data  di  entrata  in

vigore del presente  decreto  l'imposta  e'  versata,  entro  novanta

giorni da tale data, in misura pari a  un  dodicesimo  degli  importi

stabiliti nel comma 11 per ciascun  mese  da  quello  in  corso  alla

predetta data sino al mese in cui scade  la  validita'  del  predetto

certificato. Entro lo stesso termine  deve  essere  pagata  l'imposta

relativa agli aeromobili per i quali il rilascio  o  il  rinnovo  del

certificato di revisione della aeronavigabilita' avviene nel  periodo

compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto ed  il

31 gennaio 2012.

 14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11  gli  aeromobili  di

Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprieta' o  in

esercenza dei licenziatari dei servizi  di  linea  e  non  di  linea,

nonche' del lavoro aereo, di cui al codice della  navigazione,  parte

seconda, libro I, titolo VI, capi I, II  e  III;  gli  aeromobili  di

proprieta' o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle

scuole di addestramento FTO  (Flight  Training  Organisation)  e  dei

Centri di Addestramento per  le  Abilitazioni  (TRTO  -  Type  Rating

Training Organisation); gli aeromobili di proprieta' o  in  esercenza

dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali  e  dell'Associazione

nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome

dei costruttori e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente

destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.

 15. L'imposta di cui  al  comma  11  e'  versata  secondo  modalita'

stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate

da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto.

 

                               Art. 17

                             Canone RAI

 1. Le imprese e le societa', ai sensi di quanto previsto dal decreto

del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  nella

relativa dichiarazione dei redditi,  devono  indicare  il  numero  di

abbonamento speciale alla radio o alla televisione  la  categoria  di

appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa  di  abbonamento

radiotelevisivo speciale, nonche'  gli  altri  elementi  che  saranno

eventualmente indicati nel provvedimento di approvazione del  modello

per  la  dichiarazione  dei  redditi,  ai  fini  della  verifica  del

pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale.

 

                               Art. 18

                      Clausola di salvaguardia

 1.  All'articolo  40  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,

convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:

 "1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2012 fino al 31 dicembre 2012  le

aliquote Iva del 10 e del 21 per cento sono incrementate di  2  punti

percentuali. A decorrere dal 1° gennaio 2013 continua  ad  applicarsi

il predetto aumento. A decorrere dal    gennaio  2014  le  predette

aliquote sono ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.".

 b) al comma 1-quater, dopo le parole: "comma 1-ter" sono inserite le

seguenti: ", secondo e terzo periodo"; nel medesimo comma la  parola:

" adottati" e' sostituita dalle seguenti: "entrati  in  vigore";  nel

medesimo comma le parole: "4.000 milioni di  euro  per  l'anno  2012,

nonche' a 16.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000  milioni

di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2014"  sono  sostitute  dalle

seguenti: "13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2014".

 

                               Art. 19

       Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli,

     strumenti e prodotti finanziari nonche' su valori "scudati"

   1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 13 della Tariffa,

parte prima, allegata al decreto del Presidente della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:

 

 

---------------------------------------------------------------------

Articolo | Indicazione degli atti   | Imposte | Imposte dovute

della    | soggetti all'imposta     | dovute  | proporzionali

Tariffa  |                          | fisse   |

---------|--------------------------|---------|----------------------

13       | 2-ter. Le comunicazioni  |         | 0,1 per cento annuo

         | relative ai prodotti e   |         | per il 2012

         | agli strumenti finan-    |         | 0,15 per cento a

         | ziari, anche non soggetti|         | decorrere dal 2013

         | ad obbligo di deposito,  |         |

         | ad esclusione dei fondi  |         |

         | pensione e dei fondi     |         |

         | sanitari.                |         |

         | Per ogni esemplare, sul  |         |

         | complessivo valore di    |         |

         | mercato o, in mancanza,  |         |

         | sul valore nominale o    |         |

         | di rimborso.             |         |

---------------------------------------------------------------------

 

 

   2. Nella Nota 3-ter all'articolo  13  della  Tariffa  allegata  al

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642:

     a) il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "L'estratto

conto, compresa  la  comunicazione  relativa  agli  strumenti  ed  ai

prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di  deposito,  si

considera in ogni caso inviato almeno una volta nel  corso  dell'anno

nonche' alla chiusura  del  rapporto,  anche  nel  caso  in  cui  non

sussista un obbligo  di  invio.  Se  le  comunicazioni  sono  inviate

periodicamente nel corso dell'anno,  l'imposta  di  bollo  dovuta  e'

rapportata al periodo rendicontato";

     b)  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Per   le

comunicazioni relative  ai  prodotti  e  agli  strumenti  finanziari,

l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella  misura

massima di euro 1.200,00.".

   3. Per le comunicazioni di cui al  comma  2-ter  dell'articolo  13

della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la  percentuale  della  somma  da

versare entro il 30 novembre 2012 ai sensi dell'articolo  15-bis  del

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  642,  e'

ridotta al 50 per cento.

   4. Le attivita' oggetto di  rimpatrio  o  di  regolarizzazione  ai

sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009,  n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e

successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 12 e 15 del

decreto  legge  25  settembre   2001,   n.   350,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  e  successive

modificazioni e integrazioni, e ancora  segretate,  sono  soggette  a

un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento.

   5. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1,  lettera  b),

del  decreto  legge  25  settembre  2001,  n.  350,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  409,  provvedono  a

trattenere l'imposta dalle  attivita'  rimpatriate  o  regolarizzate,

ovvero ricevono  provvista  dallo  stesso  contribuente.  I  medesimi

intermediari effettuano il relativo versamento in due  rate  di  pari

importo entro il 16 febbraio 2012  ed  entro  il  16  febbraio  2013,

secondo  le  disposizioni  contenute  nel  Capo   III   del   decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

   6.  Gli  intermediari  di  cui  al  comma   precedente   segnalano

all'Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali  non

e' stata applicata  e  versata  l'imposta  a  causa  dell'intervenuta

cessazione del rapporto di deposito, amministrazione o gestione delle

attivita' rimpatriate o  regolarizzate  o,  comunque,  per  non  aver

ricevuto la provvista di cui al comma precedente. Nei  confronti  dei

contribuenti l'imposta e' riscossa mediante  iscrizione  a  ruolo  ai

sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602.

   7.  Per  l'omesso  versamento  si  applica   una   sanzione   pari

all'importo non versato.

   8. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta,  nonche'  per

il relativo contenzioso si applicano le disposizioni  in  materia  di

imposte sui redditi.

   9. L'imposta di cui al comma 4 e' dovuta anche  per  le  attivita'

oggetto di emersione che, alla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono state in tutto o in parte  prelevate  dal  rapporto  di

deposito,  amministrazione  o  gestione  acceso  per  effetto   della

procedura di emersione ovvero comunque dismesse.

   10. Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate

sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 4 a 9.

 

                               Art. 20

                    Riallineamento partecipazioni

 1. La disposizione del comma 12 dell'articolo 23 del decreto legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15

luglio 2011, n. 111, si applica anche alle operazioni effettuate  nel

periodo di imposta in  corso  al  31  dicembre  2011.  Il  versamento

dell'imposta sostitutiva e' dovuto in tre rate  di  pari  importo  da

versare:

     a) la prima, entro il termine di  scadenza  dei  versamenti  del

saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta 2012;

     b) la seconda e la  terza  entro  il  termine  di  scadenza  dei

versamenti, rispettivamente, della prima e della seconda o unica rata

di acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta

2014.

 2. Gli effetti del riallineamento di cui al comma  1  decorrono  dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

 3. Si applicano, ove compatibili, le  modalita'  di  attuazione  dei

commi da 12 a 14 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

111, disposte con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle

entrate del 22 novembre 2011.

 

                               Capo III

                  Riduzioni di spesa. Costi degli apparati

 

                               Art. 21

                    Soppressione enti e organismi

 1. In considerazione del processo di convergenza  ed  armonizzazione

del  sistema  pensionistico  attraverso  l'applicazione  del   metodo

contributivo,  nonche'  al  fine   di   migliorare   l'efficienza   e

l'efficacia dell'azione amministrativa nel  settore  previdenziale  e

assistenziale, l'INPDAP e  l'ENPALS  sono  soppressi  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto e le  relative  funzioni  sono

attribuite all' INPS, che  succede  in  tutti  i  rapporti  attivi  e

passivi degli Enti soppressi.

 2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e

delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e  la

semplificazione, da emanarsi entro 60  giorni  dall'approvazione  dei

bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla

data di entrata in vigore del presente decreto  legge  e  sulla  base

delle risultanze dei bilanci medesimi,  da  deliberare  entro  il  31

marzo 2012, le risorse strumentali, umane e  finanziarie  degli  Enti

soppressi sono trasferite  all'INPS.  Conseguentemente  la  dotazione

organica  dell'INPS  e'  incrementata   di   un   numero   di   posti

corrispondente alle unita' di personale di ruolo in  servizio  presso

gli enti soppressi alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto. Non sono trasferite le posizioni  soprannumerarie,  rispetto

alla dotazione organica vigente degli  enti  soppressi,  ivi  incluse

quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000,

n. 388. Le posizioni soprannumerarie di  cui  al  precedente  periodo

costituiscono  eccedenze  ai  sensi  dell'articolo  33  del   decreto

legislativo 30 marzo  2001,  n.  165.  Resta  fermo  quanto  previsto

dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

I  due  posti  di  direttore  generale  degli  Enti  soppressi   sono

trasformati in altrettanti posti  di  livello  dirigenziale  generale

dell'INPS,  con  conseguente   aumento   della   dotazione   organica

dell'Istituto  incorporante.  I  dipendenti   trasferiti   mantengono

l'inquadramento previdenziale di provenienza.

 3. L'Inps subentra, altresi',  nella  titolarita'  dei  rapporti  di

lavoro diversi da quelli di cui  al  comma  2  per  la  loro  residua

durata.

 4.  Gli  organi  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  del   decreto

legislativo 30 giugno 1994,  n.  479  e  successive  modificazioni  e

integrazioni, degli Enti soppressi ai  sensi  del  comma  1,  cessano

dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2.

 5. I posti corrispondenti all'incarico di  componente  del  Collegio

dei  sindaci  dell'INPDAP,  di  qualifica  dirigenziale  di   livello

generale, in posizione  di  fuori  ruolo  istituzionale,  sono  cosi'

attribuiti:

     a) in considerazione  dell'incremento  dell'attivita'  dell'INPS

derivante dalla soppressione degli Enti di cui al comma 1, due posti,

di cui uno  in  rappresentanza  del  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche  sociali   ed   uno   in   rappresentanza   del   Ministero

dell'economia e delle finanze, incrementano il numero dei  componenti

del Collegio dei sindaci dell'INPS;

     b) due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e  delle

politiche  sociali  e  tre  posti  in  rappresentanza  del  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  sono   trasformati   in   posizioni

dirigenziali di livello  generale  per  le  esigenze  di  consulenza,

studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e

del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   nell'ambito   del

Dipartimento della Ragioneria  Generale  dello  Stato;  le  dotazioni

organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate

in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad

adeguare  in  misura  corrispondente  l'organizzazione  dei  medesimi

Ministeri. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 7, del citato

decreto legislativo n. 479 del 1994, si interpreta nel  senso  che  i

relativi posti concorrono alla determinazione  delle  percentuali  di

cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e

successive modifiche ed integrazioni,  relativamente  alle  dotazioni

organiche dei Ministeri di appartenenza.

 6. Per le medesime esigenze di cui al comma 5,  lettera  a),  e  per

assicurare  una   adeguata   rappresentanza   degli   interessi   cui

corrispondevano le funzioni  istituzionali  di  ciascuno  degli  enti

soppressi di cui al comma 1, il Consiglio di  indirizzo  e  vigilanza

dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti secondo criteri definiti

con decreto, non regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali.

 7. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di  cui  al  comma  2,

l'Inps provvede al riassetto organizzativo e  funzionale  conseguente

alla  soppressione  degli  Enti  di  cui  al  comma  1  operando  una

razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.

 8. Le disposizioni  dei  commi  da  1  a  9  devono  comportare  una

riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed

agli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel  2012,  50

milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal

2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli  di  Stato.

Resta fermo il conseguimento dei risparmi, e il correlato  versamento

all'entrata del bilancio  statale,  derivante  dall'attuazione  delle

misure di razionalizzazione organizzativa degli enti  di  previdenza,

previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011,  n.

183.

 9. Per assicurare il conseguimento degli obiettivi di  efficienza  e

di   efficacia   di   cui   al   comma   1,   di    razionalizzazione

dell'organizzazione amministrativa ai sensi del comma 7,  nonche'  la

riduzione dei costi di cui al comma 8, il  Presidente  dell'INPS,  la

cui durata in carica, a tal fine, e' differita al 31  dicembre  2014,

promuove le  piu'  adeguate  iniziative,  ne  verifica  l'attuazione,

predispone rapporti, con cadenza  quadrimestrale,  al  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali,  e  al  Ministero  dell'economia  e

delle finanze in ordine allo stato di  avanzamento  del  processo  di

riordino conseguente alle disposizioni di cui al  comma  1  e  redige

alla fine  del  mandato  una  relazione  conclusiva,  che  attesti  i

risultati conseguiti.

 10. Al fine di razionalizzare  le  attivita'  di  approvvigionamento

idrico nei territori delle Regioni Puglia e Basilicata,  nonche'  nei

territori della provincia di Avellino,  a  decorrere  dalla  data  di

entrata in vigore  del  presente  decreto,  l'Ente  per  lo  sviluppo

dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in  Puglia  e  Lucania

(EIPLI) e' soppresso e posto in liquidazione.

 11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse  umane  e

strumentali,  nonche'  tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,   sono

trasferiti, entro 180 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente

decreto  al  soggetto  costituito   o   individuato   dalle   Regioni

interessate, assicurando  adeguata  rappresentanza  delle  competenti

amministrazioni dello Stato. La tutela occupazionale e' garantita con

riferimento al personale titolare  di  rapporto  di  lavoro  a  tempo

indeterminato con l'ente soppresso. A far data dalla soppressione  di

cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui  al  presente

comma, la gestione liquidatoria dell'Ente e' assicurata  dall'attuale

gestione commissariale.

 12. A decorrere dall'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  e'

istituito, sotto la vigilanza  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, il Consorzio nazionale per i grandi

laghi prealpini, che svolge le  funzioni,  con  le  inerenti  risorse

finanziarie strumentali e di personale, attribuite dall'articolo  63,

comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  al  consorzio

del Ticino -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed

esercizio dell'opera regolatrice  del  lago  Maggiore,  al  consorzio

dell'Oglio -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed

esercizio dell'opera regolatrice  del  lago  d'Iseo  e  al  consorzio

dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la  costruzione,  manutenzione  ed

esercizio dell'opera regolatrice del  lago  di  Como.  Per  garantire

l'ordinaria  amministrazione  e  lo   svolgimento   delle   attivita'

istituzionali fino all'avvio del  Consorzio  nazionale,  il  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con  proprio

decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore  del  presente  decreto,  nomina  un  commissario  e  un   sub

commissario e, su designazione del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, un collegio dei revisori formato da tre membri, di  cui  uno

con  funzioni  di  presidente.  Dalla  data   di   insediamento   del

commissario,  il  consorzio  del  Ticino  -  Ente  autonomo  per   la

costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del

lago Maggiore,  il  consorzio  dell'Oglio  -  Ente  autonomo  per  la

costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del

lago  d'Iseo  e  il  consorzio  dell'Adda  -  Ente  autonomo  per  la

costruzione, manutenzione ed  esercizio  dell'opera  regolatrice  del

lago di  Como  sono  soppressi  e  i  relativi  organi  decadono.  La

denominazione "Consorzio nazionale  per  i  grandi  laghi  prealpini"

sostituisce, ad ogni effetto e ovunque  presente,  le  denominazioni:

<<Consorzio  del  Ticino  -  Ente  autonomo   per   la   costruzione,

manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore>>,

<<Consorzio  dell'Oglio  -  Ente   autonomo   per   la   costruzione,

manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo>>  e

<<Consorzio  dell'Adda  -   Ente   autonomo   per   la   costruzione,

manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago  di  Como».

Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro

dell'economia e  delle  finanze,  da  adottarsi  entro  e  non  oltre

sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, sentite le Commissioni parlamentari

competenti in materia di  ambiente,  che  si  esprimono  entro  venti

giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza  con

obiettivi    di    funzionalita',    efficienza,    economicita'    e

rappresentativita', gli organi di  amministrazione  e  controllo,  la

sede, nonche' le modalita' di funzionamento,  e  sono  trasferite  le

risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi,  sulla

base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni

alla data di  soppressione.  I  predetti  bilanci  di  chiusura  sono

deliberati  dagli  organi  in  carica  alla  data  di   soppressione,

corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in

carica  alla  medesima  data,  e  trasmessi  per  l'approvazione   al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al

Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti  degli  organi

dei soppressi consorzi, i compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti

comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino alla data

di soppressione mentre per  gli  adempimenti  di  cui  al  precedente

periodo spetta esclusivamente, ove dovuto, il  rimborso  delle  spese

effettivamente  sostenute  nella  misura  prevista   dai   rispettivi

ordinamenti.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  dei   soppressi

Consorzi mantengono l'inquadramento previdenziale  di  provenienza  e

sono inquadrati nei ruoli del Consorzio nazionale per i grandi  laghi

prealpini, cui si  applica  il  contratto  collettivo  nazionale  del

comparto enti pubblici  non  economici.  La  dotazione  organica  del

Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non puo' eccedere il

numero del personale in servizio, alla data di entrata in vigore  del

presente decreto, presso i soppressi Consorzi.

 13. Gli enti di cui all'allegato A sono soppressi a decorrere  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto e  i  relativi  organi

decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15.

 14. Le funzioni attribuite agli  enti  di  cui  al  comma  13  dalla

normativa vigente e le inerenti  risorse  finanziarie  e  strumentali

compresi  i  relativi  rapporti  giuridici  attivi  e  passivi,  sono

trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di  liquidazione,

neppure giudiziale, alle amministrazioni corrispondentemente indicate

nel medesimo allegato A.

 15. Con decreti  non  regolamentari  del  Ministro  interessato,  di

concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il

Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  da

adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto,  sono  trasferite   le   risorse   strumentali   e

finanziarie degli enti  soppressi.  Fino  all'adozione  dei  predetti

decreti, per garantire la  continuita'  dei  rapporti  gia'  in  capo

all'ente soppresso, l'amministrazione incorporante puo' delegare  uno

o piu' dirigenti per lo  svolgimento  delle  attivita'  di  ordinaria

amministrazione,  ivi  comprese  le   operazioni   di   pagamento   e

riscossione a valere  sui  conti  correnti  gia'  intestati  all'ente

soppresso che rimangono aperti  fino  alla  data  di  emanazione  dei

decreti medesimi.

 16. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto legge, i bilanci di chiusura  degli  enti  soppressi

sono deliberati dagli  organi  in  carica  alla  data  di  cessazione

dell'ente, corredati della relazione redatta dall'organo  interno  di

controllo in carica alla data di soppressione  dell'ente  medesimo  e

trasmessi per l'approvazione  al  Ministero  vigilante  al  Ministero

dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi degli  enti

di cui al comma 13 i compensi, indennita' o altri emolumenti comunque

denominati ad essi spettanti  sono  corrisposti  fino  alla  data  di

soppressione. Per  gli  adempimenti  di  cui  al  primo  periodo  del

presente   comma   ai   componenti   dei   predetti   organi   spetta

esclusivamente, ove dovuto, il rimborso  delle  spese  effettivamente

sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti.

 17. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, le amministrazioni

incorporanti possono avvalersi  di  personale  comandato  nel  limite

massimo delle unita' previste dalle specifiche  disposizioni  di  cui

alle leggi istitutive degli enti soppressi.

 18. Le amministrazioni di destinazione esercitano  i  compiti  e  le

funzioni facenti  capo  agli  enti  soppressi  con  le  articolazioni

amministrative  individuate   mediante   le   ordinarie   misure   di

definizione del relativo assetto organizzativo. Al fine di  garantire

la continuita' delle attivita' di  interesse  pubblico  gia'  facenti

capo agli enti di cui al presente comma fino al  perfezionamento  del

processo di riorganizzazione indicato, l'attivita'  facente  capo  ai

predetti enti continua ad essere esercitata  presso  le  sedi  e  gli

uffici gia' a tal fine utilizzati.

 19. Con riguardo all'Agenzia  nazionale  per  la  regolazione  e  la

vigilanza  in  materia  di  acqua,  in  deroga  a   quanto   previsto

dall'allegato  A,  sono  trasferite   all'Autorita'   per   l'energia

elettrica e il gas le funzioni  attinenti  alla  regolazione  e  alla

vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici,  individuate  con

decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  su  proposta  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da

adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto.

 20. La Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse  idriche

e' soppressa.

 

     ALLEGATO A

 

---------------------------------------------------------------------

  Ente soppresso      |   Amministrazione     |  Ente incorporante

                      |     interessata       |

----------------------|-----------------------|----------------------

Agenzia nazionale per |      Ministero        |      Ministero

la regolazione e la   | dell'ambiente e della |   dell'ambiente e

vigilanza in materia  | tutela del territorio |  della tutela del

di acqua              |     e del mare        |     territorio

                      |                       |     e del mare

----------------------|-----------------------|----------------------

Agenzia per la        |    Ministero dello    |   Ministero dello

sicurezza nucleare    |  sviluppo economico   | sviluppo economico

                      |                       |  d'intesa con il

                      |                       |     Ministero

                      |                       |  dell'ambiente e

                      |                       |  della tutela del

                      |                       |     territorio

                      |                       |     e del mare

----------------------|-----------------------|----------------------

Agenzia nazionale di  |    Ministero dello    |  Autorita' per le

regolamentazione del  |  sviluppo economico   |   garanzie nelle

settore postale       |                       |   comunicazioni

----------------------|-----------------------|----------------------

 

 21. Dall'attuazione dei commi da 13 a 20 non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 22

     Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici

 1. Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica,  gli  enti  e  gli

organismi pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto

privato, escluse le societa', che ricevono contributi  a  carico  del

bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa  mediante

apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo  prevedano,

a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria

Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla  data  di  delibera  o

approvazione.

 2. Al fine di conseguire l'obiettivo di  riduzione  della  spesa  di

funzionamento  delle  Agenzie,  incluse   quelle   fiscali   di   cui

all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e

degli enti e degli organismi strumentali,  comunque  denominati,  con

uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo  17,  comma

2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in

vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri vigilanti e del

Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione,  di

concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono

riordinati,  tenuto   conto   della   specificita'   dei   rispettivi

ordinamenti, gli organi  collegiali  di  indirizzo,  amministrazione,

vigilanza e controllo delle Agenzie, incluse quelle  fiscali  di  cui

all'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e

degli  enti  e  degli  organismi  strumentali,  comunque  denominati,

assicurando la riduzione del numero complessivo  dei  componenti  dei

medesimi organi.

 3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e  gli  Enti

locali, negli ambiti di  rispettiva  competenza,  adeguano  i  propri

ordinamenti  a  quanto  previsto  dall'articolo  6,  comma   5,   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  con  riferimento  alle  Agenzie,

agli  enti  e  agli  organismi  strumentali,   comunque   denominati,

sottoposti alla loro vigilanza entro un anno dall'entrata  in  vigore

del presente decreto.

 4. La riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere  dal  primo

rinnovo dei componenti degli organi  di  indirizzo,  amministrazione,

vigilanza e controllo successivo alla data di entrata in  vigore  dei

regolamenti ivi previsti.

 5. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64,

recante "Disposizioni urgenti in materia di  spettacolo  e  attivita'

culturali", convertito, con  modificazioni,  nella  legge  29  giugno

2010, n. 100, le parole "entro il termine di diciotto mesi dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2012".

 6. I commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del  decreto-legge  6  luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

 «18.  E'  istituita  l'Agenzia  per  la  promozione   all'estero   e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di denominata "ICE -

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle

imprese italiane", ente dotato di personalita' giuridica  di  diritto

pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero

dello sviluppo economico, che li esercita sentiti, per le materie  di

rispettiva  competenza,  il  Ministero  degli  affari  esteri  ed  il

Ministero dell'economia e delle finanze.

 19. Le funzioni attribuite all'ICE  dalla  normativa  vigente  e  le

inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi  i

relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti,  senza

che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche  giudiziale,

al Ministero dello  sviluppo  economico,  il  quale  entro  sei  mesi

dall'entrata in vigore della legge e' conseguentemente  riorganizzato

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.

300, e successive  modificazioni,  e  all'Agenzia  di  cui  al  comma

precedente. Le risorse gia' destinate all'ICE  per  il  finanziamento

dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli  scambi  commerciali

con l'estero,  come  determinate  nella  Tabella  C  della  legge  13

dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito  Fondo  per  la

promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese,  da

istituire nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo

economico.

 20. L'Agenzia opera al fine di  sviluppare  l'internazionalizzazione

delle imprese italiane, nonche' la commercializzazione dei beni e dei

servizi  italiani  nei  mercati  internazionali,  e   di   promuovere

l'immagine del prodotto  italiano  nel  mondo.  L'Agenzia  svolge  le

attivita' utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati  e,  in

particolare, offre servizi di informazione, assistenza  e  consulenza

alle imprese italiane che  operano  nel  commercio  internazionale  e

promuove  la  cooperazione  nei  settori  industriale,   agricolo   e

agro-alimentare, della distribuzione e  del  terziario,  al  fine  di

incrementare  la  presenza  delle  imprese   italiane   sui   mercati

internazionali. Nello svolgimento delle proprie attivita',  l'Agenzia

opera in stretto raccordo con le regioni,  le  camere  di  commercio,

industria,   artigianato    e    agricoltura,    le    organizzazioni

imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati.

 21. Sono organi dell'Agenzia il  presidente,  nominato,  al  proprio

interno,  dal  consiglio  di   amministrazione,   il   consiglio   di

amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni

di presidente, e il collegio dei revisori dei  conti.  I  membri  del

consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri

e' designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio

di amministrazione sono  scelti  tra  persone  dotate  di  indiscusse

moralita' e indipendenza,  alta  e  riconosciuta  professionalita'  e

competenza nel settore. La carica  di  componente  del  consiglio  di

amministrazione e' incompatibile con incarichi politici elettivi.  Le

funzioni di controllo di regolarita'  amministrativo-contabile  e  di

verifica sulla regolarita' della gestione dell'Agenzia sono  affidate

al collegio dei  revisori,  composto  di  tre  membri  ed  un  membro

supplente, designati dai Ministeri dello  sviluppo  economico,  degli

affari esteri e dell'economia e delle finanze, che  nomina  anche  il

supplente. La presidenza del collegio spetta  al  rappresentante  del

Ministero dell'economia e delle finanze. I membri  del  consiglio  di

amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e  possono

essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica  il  decreto

legislativo 30 giugno 2011, n. 123. E' esclusa l'applicabilita' della

disciplina della revisione legale di cui al  decreto  legislativo  27

gennaio 2009, n. 39.

 22.  Il   direttore   generale   svolge   funzioni   di   direzione,

coordinamento  e  controllo  della  struttura  dell'Agenzia.  Formula

proposte al consiglio di amministrazione, da' attuazione ai programmi

e alle deliberazioni da questo approvati e assicura  gli  adempimenti

di  carattere   tecnico-amministrativo,   relativi   alle   attivita'

dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue  finalita'  istituzionali.

Il direttore generale e' nominato per un  periodo  di  quattro  anni,

rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si  applica

il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165.

 23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di  amministrazione

sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di

concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   in

conformita' alle  norme  di  contenimento  della  spesa  pubblica  e,

comunque, entro i limiti di quanto  previsto  per  enti  di  similari

dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma

sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis,  primo

periodo,  26-ter  e  26-quater.  Se  dipendenti  di   amministrazioni

pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si  applica  il

comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.

 24.  Il  consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia  delibera   lo

statuto,  il  regolamento  di  organizzazione,  di  contabilita',  la

dotazione organica del personale, nel limite massimo di  300  unita',

ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed  approvati  dai  Ministeri

vigilanti,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta  giorni

per lo statuto  ed  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione  per  i

restanti atti. Il piano annuale di attivita' e' definito tenuto conto

delle proposte provenienti, attraverso  il  Ministero  degli  esteri,

dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.

 25. L'Agenzia  opera  all'estero  nell'ambito  delle  Rappresentanze

diplomatiche  e  consolari  con  modalita'  stabilite  con   apposita

convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri

e il Ministero dello sviluppo economico.  Il  personale  dell'Agenzia

all'estero -  e'  individuato,  sentito  il  Ministero  degli  Affari

Esteri, nel limite di un  contingente  massimo  definito  nell'ambito

della dotazione  organica  di  cui  al  comma  24  -  e  puo'  essere

accreditato, previo nulla osta del  Ministero  degli  affari  esteri,

secondo le  procedure  previste  dall'articolo  31  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n.  18,  in  conformita'

alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e

tenendo   conto   delle   consuetudini   esistenti   nei   Paesi   di

accreditamento.   Il   funzionario   responsabile   dell'ufficio   e'

accreditato presso le  autorita'  locali  in  lista  diplomatica.  Il

restante  personale  e'  notificato   nella   lista   del   personale

tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero  dipende

dal titolare della Rappresentanza  diplomatica  per  tutto  cio'  che

concerne i rapporti  con  le  autorita'  estere,  e'  coordinato  dal

titolare della  Rappresentanza  diplomatica,  nel  quadro  delle  sue

funzioni di vigilanza e  di  direzione,  e  opera  in  linea  con  le

strategie  di  internazionalizzazione  delle  imprese  definite   dal

Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli

affari esteri.

 26. In sede di prima applicazione, con i decreti  di  cui  al  comma

26-bis, e' trasferito  all'Agenzia  un  contingente  massimo  di  300

unita', provenienti dal personale dipendente  a  tempo  indeterminato

del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione

comparativa per titoli. Il personale  locale,  impiegato  presso  gli

uffici all'estero del soppresso  istituto  con  rapporti  di  lavoro,

anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello

Stato estero, e' attribuito all'Agenzia. I contratti  di  lavoro  del

personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza

diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e  direzione,

al fine dell'impiego del personale  in  questione  nell'ambito  della

Rappresentanza stessa.

 26-bis. Con uno o piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26  e

dalla lettera b)  del  comma  26-sexies,  alla  individuazione  delle

risorse  umane,  strumentali,  finanziarie,  nonche'   dei   rapporti

giuridici attivi e passivi facenti capo  al  soppresso  istituto,  da

trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i

medesimi decreti si provvede a rideterminare le  dotazioni  organiche

del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente  alle

unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito.  Il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.  Al  fine

della adozione dei decreti di cui al  presente  comma,  il  Ministero

dello sviluppo  economico  cura,  anche  con  la  collaborazione  dei

competenti dirigenti del soppresso istituto,  la  ricognizione  delle

risorse e dei rapporti attivi e passivi da trasferire e provvede alla

gestione delle attivita' strumentali a tale trasferimento. Nelle more

dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo, sono  fatti  salvi

gli atti e le iniziative relativi ai rapporti giuridici gia'  facenti

capo all'ICE, per i quali devono intendersi autorizzati i pagamenti a

fronte  di  obbligazioni  gia'   assunte.   Fino   all'adozione   del

regolamento di cui al comma 19, con  il  quale  sono  individuate  le

articolazioni  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  necessarie

all'esercizio  delle  funzioni   e   all'assolvimento   dei   compiti

trasferiti, le attivita' relative all'ordinaria amministrazione  gia'

facenti capo all'ICE continuano ad essere svolte presso le sedi e con

gli uffici gia' a tal fine utilizzati. Per garantire  la  continuita'

dei  rapporti  che  facevano  capo  all'ICE  e  la  correttezza   dei

pagamenti,  il  predetto  Ministero  dello  sviluppo  economico  puo'

delegare un dirigente per lo svolgimento delle attivita' di ordinaria

amministrazione.

 26-ter. A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al

comma 19 e' determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera

d),  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ed   e'   destinata

all'erogazione  all'Agenzia  di  un   contributo   annuale   per   il

finanziamento  delle  attivita'  di  promozione   all'estero   e   di

internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere  dall'anno

2012 e' altresi' iscritto nello stato  di  previsione  del  Ministero

dello  sviluppo  economico  un   apposito   capitolo   destinato   al

finanziamento delle spese  di  funzionamento,  la  cui  dotazione  e'

determinata ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera  d),  della

legge 31 dicembre 2009, n. 196 e  di  un  apposito  capitolo  per  il

finanziamento delle  spese  di  natura  obbligatoria  della  medesima

Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento  delle  attivita'

di promozione all'estero e di  internazionalizzazione  delle  imprese

italiane non puo' essere utilizzato a copertura delle spese fisse per

il personale dipendente. Ai predetti oneri  si  provvede  nell'ambito

delle risorse individuate al comma 4.

 26-quater. Le entrate dell'Agenzia sono costituite,  oltre  che  dai

contributi di cui al comma 26-ter, da:

 a)  eventuali  assegnazioni  per  la   realizzazione   di   progetti

finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;

 b) corrispettivi per servizi  prestati  agli  operatori  pubblici  o

privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;

 c) utili delle societa' eventualmente costituite o partecipate;

 d) altri proventi patrimoniali e di gestione.

 26-quinquies. L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento

e alle spese relative  alle  attivita'  di  promozione  all'estero  e

internazionalizzazione  delle  imprese  italiane  nei  limiti   delle

risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo,  26-ter  e

26-quater.

 26-sexies. Sulla base delle linee guida e  di  indirizzo  strategico

adottate dal Ministero dello sviluppo economico sentito, il Ministero

degli esteri e, per quanto di competenza, il Ministero  dell'economia

e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione

a:

 a) una riorganizzazione degli uffici di cui al comma  25  mantenendo

in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano.  Il  Ministero  dello

sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere  di  commercio,

industria,  artigianato  e  agricoltura  possono  definire  opportune

intese  per  individuare  la  destinazione   delle   risorse   umane,

strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;

 b)  una  rideterminazione  delle  modalita'  di  svolgimento   delle

attivita' di promozione fieristica, al fine  di  conseguire  risparmi

nella misura di almeno il 20 per cento della spesa  media  annua  per

tali attivita' registrata nell'ultimo triennio;

 c) una concentrazione delle  attivita'  di  promozione  sui  settori

strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.

 26-septies.  I  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del   soppresso

istituto, fatto salvo quanto previsto per  il  personale  di  cui  al

comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati  nei

ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di  apposite

tabelle di corrispondenza approvate con uno o piu'  dei  decreti  del

Ministro per la pubblica  amministrazione  e  per  l'innovazione,  su

proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il

Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  assicurando  l'invarianza

della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle

Regioni  o  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e

agricoltura ha luogo in conformita' con le intese  di  cui  al  comma

26-sexies , lettera a) senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza

pubblica.

 26-octies. I  dipendenti  trasferiti  al  Ministero  dello  sviluppo

economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento

previdenziale  di  provenienza  nonche'  il   trattamento   economico

fondamentale  e  accessorio   limitatamente   alle   voci   fisse   e

continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso  in

cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto

per il personale  del  Ministero  e  dell'Agenzia,  disciplinato  dai

contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri,

ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza  un  assegno

ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici  a

qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente  comma  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

 26-novies. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura  dello

Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30  ottobre  1933,

n. 1611.

 26-decies. Il controllo sulla gestione finanziaria  dell'Agenzia  e'

esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958,

n. 259, con le modalita' di cui all'articolo 12 della legge stessa.»

 7. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia  di  cui  al  comma  18

dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   come

sostituito dal presente articolo, e, comunque, fino a  non  oltre  30

giorni dalla data di adozione dei decreti di  cui  al  comma  26-bis,

fermo restando quanto previsto dal medesimo comma 26, con uno o  piu'

decreti del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il

Ministro degli affari esteri, nei limiti  delle  risorse  finanziarie

disponibili a valere sui fondi di  cui  ai  commi  19  e  26-ter  del

medesimo  articolo  e  delle  altre  risorse   finanziarie   comunque

spettanti al  soppresso  istituto,  le  iniziative  di  promozione  e

internazionalizzazione da realizzare ed  e'  definito  il  limite  di

spesa per ciascuna di esse.

 8. Il dirigente delegato di cui al comma 26-bis dell'articolo 14 del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,  come  inserito  dal  presente

articolo, esercita i poteri attribuiti ai sensi della legge 25  marzo

1997, n. 68, al consiglio di amministrazione e al direttore  generale

del  soppresso  istituto  necessari  per   la   realizzazione   delle

iniziative di cui al comma 7,  stipula  i  contratti  e  autorizza  i

pagamenti.  Puo'   altresi'   delegare,   entro   limiti   di   spesa

specificamente stabiliti e coerenti con quanto stabilito dai  decreti

di cui al comma 7, la stipula dei contratti  e  l'autorizzazione  dei

pagamenti  ai  titolari  degli  uffici  del  soppresso  istituto.  Le

attivita' necessarie per la realizzazione delle iniziative di cui  al

comma 7 sono svolte presso le sedi e con gli uffici gia' a  tal  fine

utilizzati, con le modalita' e secondo le procedure previste  per  il

soppresso istituto. Fino al termine di cui al primo periodo del comma

7 il personale in servizio presso gli uffici all'estero del soppresso

istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto continua

ad operare presso i medesimi uffici. Fino  allo  stesso  termine,  il

controllo sulla gestione del soppresso ICE e' assicurato dal collegio

dei revisori dell'Istituto stesso.

 9. Dall'attuazione dei commi da 6 a 8 non devono  derivare  nuovi  o

maggiori oneri a carico del bilancio dello  Stato,  utilizzando  allo

scopo le risorse gia' destinate al soppresso ICE per il finanziamento

dell'attivita' di promozione e di sviluppo degli  scambi  commerciali

con l'estero nonche' le risorse per le spese di funzionamento  e  per

le spese di natura obbligatoria del soppresso ente.

 

                               Art. 23

  Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorita' di Governo,

       del CNEL, delle Autorita' indipendenti e delle Province

 1. Al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per

il funzionamento  delle  Autorita'  amministrative  indipendenti,  il

numero dei componenti:

     a)  del  Consiglio  dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle

comunicazioni e' ridotto da otto a quattro, escluso il Presidente;

     b) dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

servizi  e  forniture  e'  ridotto  da  sette  a  tre,  compreso   il

Presidente;

     c) dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e' ridotto da

cinque a tre, compreso il Presidente;

     d) dell'Autorita' garante della concorrenza  e  del  mercato  e'

ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

     e) della Commissione nazionale per la societa'  e  la  borsa  e'

ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

     f)  del  Consiglio  dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle

assicurazioni private e di interesse collettivo e' ridotto da  sei  a

tre, compreso il Presidente;

     g) della Commissione per la  vigilanza  sui  fondi  pensione  e'

ridotto da cinque a tre, compreso il Presidente;

     h) della  Commissione  per  la  valutazione,  la  trasparenza  e

l'integrita' delle amministrazioni pubbliche e' ridotto da  cinque  a

tre, compreso il Presidente;

     i) della Commissione di  garanzia  dell'attuazione  della  legge

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e' ridotto da  nove  a

cinque, compreso il Presidente.

 2. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  ai  componenti

gia' nominati alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.

Ove  l'ordinamento  preveda  la  cessazione  contestuale   di   tutti

componenti, la disposizione di cui al comma 1 si applica a  decorrere

dal primo rinnovo successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto.

 3. Il Presidente e i componenti degli organismi di cui al comma 1  e

delle altre Autorita' amministrative indipendenti di  cui  all'Elenco

(ISTAT) previsto dall'articolo 1, comma 3, della  legge  31  dicembre

2009, n. 196, non possono essere  confermati  alla  cessazione  dalla

carica, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  3,

della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,

e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  comma:  "3-bis.  I  Comuni  con

popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti  nel  territorio

di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale

di  committenza  l'acquisizione  di  lavori,  servizi   e   forniture

nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo

unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  ove

esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo  consortile  tra  i

comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

 5. L'articolo 33, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  12  aprile

2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica  alle  gare  bandite

successivamente al 31 marzo 2012.

 6. Fermi restando i divieti e  le  incompatibilita'  previsti  dalla

legge, il secondo comma dell'articolo 47, della legge 24 aprile 1980,

n. 146, si interpreta nel senso che ai dipendenti pubblici,  che  non

siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di  Ministro

e di Sottosegretario, non spetta la parte del trattamento  economico,

comprese le componenti accessoria  e  variabile  della  retribuzione,

eccedente il  limite  indicato  nella  predetta  disposizione,  fermo

restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa e'  considerato

utile ai fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento  di

quiescenza e di previdenza, con  riferimento  all'ultimo  trattamento

economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la  parte  fissa  e

variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione

di risultato.

 7. Ove alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per

il livellamento retributivo Italia - Europa prevista dall'articolo 1,

comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111 e istituita con decreto  del  Presidente

del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011  non  abbia  provveduto

alla ricognizione e alla individuazione della media  dei  trattamenti

economici di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 98  del

2011, riferiti all'anno precedente ed aggiornati  all'anno  in  corso

sulla base delle previsioni dell'indice  armonizzato  dei  prezzi  al

consumo contenute nel Documento di economia  e  finanza,  il  Governo

provvedera' con apposito provvedimento d'urgenza.

 8. Alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive  modificazioni,

sono apportate le seguenti modifiche:

 a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

 " Art. 2. Composizione del Consiglio.

     1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto

da  esperti,  da  rappresentanti  delle  categorie  produttive  e  da

rappresentanti delle  associazioni  di  promozione  sociale  e  delle

organizzazioni di volontariato, in numero di  sessantotto,  oltre  al

presidente  e   al   segretario   generale,   secondo   la   seguente

ripartizione:

     a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica,

sociale e giuridica, dei quali otto  nominati  dal  Presidente  della

Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

     b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive di beni

e  servizi  nei  settori  pubblico  e  privato,  dei  quali  ventidue

rappresentanti dei lavoratori  dipendenti,  nove  rappresentanti  dei

lavoratori autonomi e diciassette rappresentanti delle imprese.  Tali

rappresentanti nominano fra loro tre vicepresidenti, uno per ciascuna

delle categorie produttive;

     c) dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale

e delle organizzazioni di volontariato, dei  quali,  rispettivamente,

cinque designati dall'Osservatorio nazionale  dell'associazionismo  e

cinque designati dall'Osservatorio  nazionale  per  il  volontariato.

Tali rappresentanti nominano fra loro un vicepresidente.";

 b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:

 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina dei

componenti";

 2) al comma  2,  le  parole:  "lettera  b)"  sono  sostituite  dalle

seguenti: " lettere b) e c)";

 c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedura di nomina

dei rappresentanti";

     2) il comma 10 e' soppresso.

 9. Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su

proposta  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, si provvede alla nomina dei

componenti  del  Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro,

secondo la ripartizione di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre

1986, n. 936, e successive modificazioni, come modificato  dal  comma

8. In sede di prima applicazione, al fine  di  evitare  soluzione  di

continuita' nel funzionamento del Consiglio, restano confermati, fino

alla nomina dei nuovi componenti, gli attuali  esperti,  gli  attuali

rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi,  nonche'

gli attuali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e

delle organizzazioni di volontariato. In sede di prima  applicazione,

la riduzione numerica, nonche' l'assegnazione dei  resti  percentuali

risultanti da tale riduzione, tiene conto dei seguenti criteri:

     a) maggiore rappresentativita' nella categoria  di  riferimento,

secondo i dati acquisiti ai fini del rinnovo della  composizione  per

il quinquennio 2010-2015, tenendo anche conto della specificita'  del

settore rappresentato nell'ambito della categoria di riferimento;

     b) pluralismo.

 10. La durata in  carica  dei  componenti  del  Consiglio  nazionale

dell'economia e del lavoro  individuati  secondo  i  criteri  di  cui

sopra, ha scadenza coincidente con quella  dell'attuale  consiliatura

relativa al quinquennio 2010- 2015.

 11. Per quanto concerne la procedura di nomina  dei  componenti  del

Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  alle  successive

scadenze, si applicano le disposizioni degli articoli 3  e  4,  della

legge n. 936 del 1986.

 12. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.

138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, e' soppresso il terzo periodo.

 13. Dall'applicazione delle disposizioni dei commi da  8  a  12  non

derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di  indirizzo

politico e di coordinamento delle attivita' dei Comuni nelle  materie

e nei limiti indicati con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le

rispettive competenze.

 15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio  provinciale

ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque

anni.

 16. Il Consiglio provinciale  e'  composto  da  non  piu'  di  dieci

componenti eletti dagli organi  elettivi  dei  Comuni  ricadenti  nel

territorio della Provincia. Le modalita' di elezione  sono  stabilite

con legge dello Stato entro il 30 aprile 2012.

 17.  Il  Presidente  della  Provincia  e'   eletto   dal   Consiglio

provinciale tra i suoi componenti.

 18. Fatte salve le funzioni di cui  al  comma  14,  lo  Stato  e  le

Regioni,  con  propria  legge,  secondo  le  rispettive   competenze,

provvedono a trasferire ai  Comuni,  entro  il  30  aprile  2012,  le

funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo  che,

per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle

Regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta',  differenziazione

ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento  delle  funzioni  da

parte delle Regioni entro il 30  aprile  2012,  si  provvede  in  via

sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.

131, con legge dello Stato.

 19. Lo  Stato  e  le  Regioni,  secondo  le  rispettive  competenze,

provvedono altresi' al trasferimento delle risorse umane, finanziarie

e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite,  assicurando

nell'ambito  delle  medesime  risorse  il  necessario   supporto   di

segreteria per l'operativita' degli organi della provincia.

 20. Con legge dello Stato e' stabilito il termine decorso  il  quale

gli organi in carica delle Province decadono.

 21. I Comuni possono istituire  unioni  o  organi  di  raccordo  per

l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garantendo

l'invarianza della spesa.

 22. La titolarita' di qualsiasi carica, ufficio o organo  di  natura

elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione e' a

titolo esclusivamente onorifico e non puo'  essere  fonte  di  alcuna

forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza.

 

                              Capo IV

                    Riduzioni di spesa. Pensioni

 

                               Art. 24

        Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

 1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il

rispetto, degli impegni internazionali e con  l'Unione  europea,  dei

vincoli  di  bilancio,  la  stabilita'  economico-finanziaria   e   a

rafforzare  la  sostenibilita'   di   lungo   periodo   del   sistema

pensionistico in termini di incidenza della spesa  previdenziale  sul

prodotto interno  lordo,  in  conformita'  dei  seguenti  principi  e

criteri:

     a)    equita'     e     convergenza     intragenerazionale     e

intergenerazionale,  con  abbattimento  dei  privilegi   e   clausole

derogative soltanto per le categorie piu' deboli;

     b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche

attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;

     c) adeguamento dei requisiti di accesso  alle  variazioni  della

speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei

profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

 2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle  anzianita'

contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di  pensione

corrispondente a tali anzianita'  e'  calcolata  secondo  il  sistema

contributivo.

 3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di

eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa  vigente,

prima della data di entrata in vigore del presente decreto,  ai  fini

del  diritto  all'accesso   e   alla   decorrenza   del   trattamento

pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto  alla

prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'  chiedere

all'ente  di  appartenenza  la  certificazione  di  tale  diritto.  A

decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che,  nei

regimi misto e contributivo, maturano i  requisiti  a  partire  dalla

medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di

anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a)  «pensione

di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di

cui  ai  commi  6  e  7;   b)   «pensione   anticipata»,   conseguita

esclusivamente sulla base dei requisiti di cui  ai  comma  10  e  11,

salvo quanto stabilito ai commi 14, 17 e 18.

 4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata  a

carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di  seguito  AGO)  e

delle forme esclusive e sostitutive  della  medesima,  nonche'  della

gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8

agosto 1995, n. 335, la pensione  di  vecchiaia  si  puo'  conseguire

all'eta' in cui operano i requisiti minimi  previsti  dai  successivi

commi. Il proseguimento  dell'attivita'  lavorativa  e'  incentivato,

fermi restando i  limiti  ordinamentali  dei  rispettivi  settori  di

appartenenza,  dall'operare  dei   coefficienti   di   trasformazione

calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli  adeguamenti

alla  speranza  di  vita,  come   previsti   dall'articolo   12   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  e  successive  modificazioni  e

integrazioni. Nei confronti dei  lavoratori  dipendenti,  l'efficacia

delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,

n. 300 e successive modificazioni opera  fino  al  conseguimento  del

predetto limite massimo di flessibilita'.

 5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1°

gennaio 2012 maturano i requisiti per il  pensionamento  indicati  ai

commi da 6 a 11 del presente articolo  non  trovano  applicazione  le

disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni,  e  le

disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  21,  primo  periodo  del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

 6. Relativamente  ai  soggetti  di  cui  al  comma  5,  al  fine  di

conseguire  una  convergenza  verso  un  requisito  uniforme  per  il

conseguimento del diritto al trattamento pensionistico  di  vecchiaia

tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,

a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per  l'accesso

alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti  nei  termini  di  seguito

indicati:

     a. 62 anni per le lavoratrici  dipendenti  la  cui  pensione  e'

liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.

Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere

dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016  e  66

anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in  ogni  caso  ferma  la

disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  sistema

pensionistico  agli  incrementi  della  speranza  di  vita  ai  sensi

dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

     b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui  pensione

e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,

nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,

della legge 8 agosto 1995,  n.  335.  Tale  requisito  anagrafico  e'

fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni

e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere  dal

  gennaio  2018.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la  disciplina   di

adeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agli

incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

     c. per i lavoratori dipendenti e per le  lavoratrici  dipendenti

di cui all'articolo 22-ter, comma  1,  del  decreto-legge    luglio

2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,

n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'

liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria  e  delle

forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico

di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel

sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui

all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto  2004,  n.

243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni;

     d. per i lavoratori autonomi la  cui  pensione  e'  liquidata  a

carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,   nonche'   della

gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8

agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di  sessantacinque  anni

per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel  sistema  misto  e  il

requisito anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,

comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive

modificazioni, e' determinato in 66 anni.

 7. Il diritto alla pensione di  vecchiaia  di  cui  al  comma  6  e'

conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20

anni, a condizione che l'importo della pensione  risulti  essere  non

inferiore, per  i  lavoratori  con  riferimento  ai  quali  il  primo

accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a

1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma

6, della legge 8 agosto 1995, n.  335.  Il  predetto  importo  soglia

pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale  di

cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e'

annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale

del prodotto interno lordo (PIL)  nominale,  appositamente  calcolata

dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al

quinquennio  precedente  l'anno  da  rivalutare.  In   occasione   di

eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i

tassi di variazione da considerare sono quelli  relativi  alla  serie

preesistente anche per l'anno in  cui  si  verifica  la  revisione  e

quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto

importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore,  per  un  dato

anno, a 1,5 volte l'importo mensile  dell'assegno  sociale  stabilito

per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di  importo

minimo se in possesso di un'eta  anagrafica  pari  a  settanta  anni,

ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di  cinque

anni.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   2   del

decreto-legge 28 settembre 2001, n.  355,  convertito  con  legge  27

novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8  agosto

1995, n. 335, le parole ", ivi comprese quelle relative ai  requisiti

di accesso alla prestazione di cui al comma 19," sono soppresse.

 8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito  anagrafico  per  il

conseguimento dell'assegno di cui all' articolo  3,  comma  6,  della

legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di  cui  all'articolo

10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge

30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.

 9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata  a

carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,

nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,

della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  i  requisiti  anagrafici  per

l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6  del  presente

articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al

trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti,  in

possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto  alla  prima

decorrenza utile  del  pensionamento  dall'anno  2021.  Qualora,  per

effetto degli adeguamenti  dei  predetti  requisiti  agli  incrementi

della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  la  predetta  eta'

minima  di  accesso  non   fosse   assicurata,   sono   ulteriormente

incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale

di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare  entro  il  31

dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso  dei

predetti requisiti, che maturano il  diritto  alla  prima  decorrenza

utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al

trattamento pensionistico comunque non inferiore  a  67  anni.  Resta

ferma la disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al

sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi

dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  gli

adeguamenti successivi a quanto previsto dal  penultimo  periodo  del

presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n.  183  e'

soppresso.

 10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la

cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive

ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata  di  cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  che

maturano i requisiti a partire dalla  medesima  data  l'accesso  alla

pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti anagrafici di  cui

al  comma  6  e'  consentito  esclusivamente  se   risulta   maturata

un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli  uomini  e  41

anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che  maturano

i  requisiti  nell'anno  2012.  Tali  requisiti   contributivi   sono

aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese

a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa  alle

anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012,

e' applicata una riduzione percentuale pari a 2 punti percentuali per

ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta'

di 62 anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la

riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.

 11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10,  per  i  lavoratori

con riferimento ai quali  il  primo  accredito  contributivo  decorre

successivamente  al    gennaio  1996  il  diritto   alla   pensione

anticipata, previa risoluzione del rapporto di  lavoro,  puo'  essere

conseguito, altresi',  al  compimento  del  requisito  anagrafico  di

sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in

favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e

che l'ammontare mensile della prima rata di pensione  risulti  essere

non inferiore ad un importo soglia  mensile,  annualmente  rivalutato

sulla base della variazione media quinquennale del  prodotto  interno

lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale

di statistica (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio  precedente

l'anno da rivalutare, pari per l'anno  2012  a  2,8  volte  l'importo

mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della

legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e   successive   modificazioni   e

integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica

del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare  sono

quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno  in  cui  si

verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni

successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni  caso

essere inferiore, per un dato anno, a  2,8  volte  l'importo  mensile

dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

 12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per

l'accesso  attraverso  le  diverse   modalita'   ivi   stabilite   al

pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma  10,

trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza  di  vita  di  cui

all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive

modificazioni   e   integrazioni;    al    citato    articolo    sono

conseguentemente apportate le seguenti modifiche:

     a. al comma 12-bis dopo le parole "e all' articolo 3,  comma  6,

della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,"

aggiungere le seguenti: "e il  requisito  contributivo  ai  fini  del

conseguimento    del    diritto    all'accesso    al    pensionamento

indipendentemente dall'eta' anagrafica";

     b. al comma 12-ter alla lettera a) le  parole  "i  requisiti  di

eta'" sono sostituite dalle seguenti:  "i  requisiti  di  eta'  e  di

anzianita' contributiva";

     c. al comma 12-quater, al  primo  periodo,  e'  soppressa,  alla

fine, la parola "anagrafici".

 13.  Gli  adeguamenti  agli  incrementi  della  speranza   di   vita

successivi a quello effettuato con decorrenza 1°  gennaio  2019  sono

aggiornati  con  cadenza  biennale  secondo  le  modalita'   previste

dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  successive

modificazioni  e  integrazioni.  A  partire  dalla  medesima  data  i

riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12  del

citato  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,   convertito   con

modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  successive

modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.

 14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e  di  regime

delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del

presente articolo continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i

requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui  all'articolo

1, comma  9  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive

modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti del numero di 50.000

lavoratori beneficiari, ancorche' maturino i requisiti per  l'accesso

al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

     a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli  articoli

4  e  24  della  legge  23  luglio  1991,  n.   223,   e   successive

modificazioni,   sulla   base   di   accordi   sindacali    stipulati

anteriormente al 31 ottobre 2011 e che maturano i  requisiti  per  il

pensionamento  entro  il  periodo  di  fruizione  dell'indennita'  di

mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio

1991, n. 223;

     b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga   ai   sensi

dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e

successive modificazioni  e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi

collettivi stipulati entro il 31 ottobre 2011;

     c) ai lavoratori che,  alla  data  del  31  ottobre  2011,  sono

titolari  di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei   fondi   di

solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge

23 dicembre 1996, n. 662;

     d) lavoratori che, antecedentemente alla  data  del  31  ottobre

2011, siano stati  autorizzati  alla  prosecuzione  volontaria  della

contribuzione;

     e) ai lavoratori che alla data del  31  ottobre  2011  hanno  in

corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui  all'articolo  72,

comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito  con

modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133.

 15. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria  provvedono

al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto  di

lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui  alla  lettera  d)

del  comma  14,  delle  domande  di  pensionamento   presentate   dai

lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti

di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data  di

entrata  in  vigore  del  presente  articolo.  Qualora  dal  predetto

monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di  50.000  domande

di pensione, i predetti  Enti  non  prenderanno  in  esame  ulteriori

domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici

previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Nell'ambito del

predetto limite numerico  vanno  computati  anche  i  lavoratori  che

intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari  presupposti  e

requisiti, congiuntamente del beneficio di  cui  al  comma  14  e  di

quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo

12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito,  con

modificazioni, con legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  il  quale

risultano comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al

predetto articolo 12, comma 5 afferente al beneficio  concernente  il

regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso,  ai  soggetti

che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 di cui al presente comma

trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12.

 16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo  1,

comma 11 della legge 8 agosto 1995, n.  335,  come  modificato  dall'

articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,  ai  fini

dell'aggiornamento triennale del coefficiente  di  trasformazione  di

cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in

via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12, comma 12-quinquies

del decreto-legge 31 maggio 2012, n. 78, convertito con modificazioni

con legge 30 luglio  2010,  n.  122,  e  successive  modificazioni  e

integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso  coefficiente

di trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a valori

fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato agli  incrementi

della speranza di vita nell'ambito del procedimento gia' previsto per

i  requisiti  del  sistema   pensionistico   dall'articolo   12   del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  e  successive  modificazioni  e

integrazioni,  e,   conseguentemente,   ogniqualvolta   il   predetto

adeguamento   triennale   comporta,   con   riferimento   al   valore

originariamente indicato in 70 anni  per  l'anno  2012,  l'incremento

dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore

di 70, il coefficiente di trasformazione di  cui  al  comma  6  dell'

articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con  effetto

dalla  decorrenza  di  tale  determinazione,  anche   per   le   eta'

corrispondenti  a  tali  valori  superiori  a  70  nell'ambito  della

medesima procedura di cui all' articolo 1,  comma  11,  della  citata

legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata

del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma

anche per eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'

effettuata con la predetta procedura di cui all'  articolo  1,  comma

11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di  uniformare  la

periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo  1,  comma

11  della  citata  legge  8  agosto  1995,  n.   335   e   successive

modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al

comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

e successive modificazioni  e  integrazioni,  gli  aggiornamenti  dei

coefficienti  di  trasformazione  in  rendita,  successivi  a  quello

decorrente dal 1°  gennaio  2019  sono  effettuati  con  periodicita'

biennale.

 17. Al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate  le

seguenti modifiche all'articolo 1 ai fini  del  riconoscimento  della

pensione anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire  la

stessa ai sensi dei commi 10 e 11  del  presente  articolo,  per  gli

addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a  norma

dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183:

 - al comma 5, le parole "2008-2012" sono sostituite dalle  seguenti:

"2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli

anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011";

 - al comma 4, la parola "2013" e' sostituita dalla seguente:  "2012"

e le parole: "con un'eta' anagrafica ridotta di tre anni ed una somma

di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta  di  tre  unita'

rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle

seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B";

 - al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5"  sono

sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al  31

dicembre 2011" e "al comma 5";

 - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma

 "6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui al comma 1,

lettera b), numero 1), per  un  numero  di  giorni  lavorativi  annui

inferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l'accesso  anticipato

dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui

alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:

     a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unita'

per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni

lavorativi all'anno da 64 a 71;

     b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una  unita'

per coloro che svolgono  le  predette  attivita'  lavorative  per  un

numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77."

 - al comma 7 le parole "comma 6"  sono  sostituite  dalle  seguenti:

"commi 6 e 6-bis".

 Per i lavoratori di cui  al  presente  comma  non  si  applicano  le

disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e  continuano  a

trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per  il

pensionamento dal    gennaio  2012  ai  sensi  del  citato  decreto

legislativo n. 67 del 2011, come modificato dal  presente  comma,  le

disposizioni di cui all'articolo 12, comma  2  del  decreto-legge  31

maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

 18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti

minimi di accesso al pensionamento anche ai  regimi  pensionistici  e

alle gestioni pensionistiche per cui siano  previsti,  alla  data  di

entrata in vigore del presente articolo, requisiti diversi da  quelli

vigenti nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi  compresi  i

lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23  dicembre

2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12  maggio

1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941,  n.  1570,  nonche'

dei rispettivi dirigenti, con regolamento  da  emanare  entro  il  30

giugno 2012, ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,  della  legge  23

agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,  su  proposta  del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze,  sono  adottate  le  relative

misure  di  armonizzazione  dei  requisiti  di  accesso  al   sistema

pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze

dei settori di attivita' nonche' dei  rispettivi  ordinamenti.  Fermo

restando quanto indicato al comma 3, primo periodo,  le  disposizioni

di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori iscritti

al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi  dell'articolo  43

della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

 19. All'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  febbraio

2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni,  con  effetto

dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore a tre anni,"

sono soppresse.

 20.  Resta  fermo  che  l'attuazione  delle  disposizioni   di   cui

all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito

con modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive

modificazioni  e  integrazioni,  con  riferimento  ai  soggetti   che

maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1°  gennaio

2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso  al

pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al  fine  di

agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi  delle

pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di

collocamento a riposo per raggiungimento  del  limite  di  eta'  gia'

adottati,  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

provvedimento,  nei  confronti   dei   dipendenti   delle   pubbliche

amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto

legislativo  30  marzo  2011,  n.  165,  anche  se   aventi   effetto

successivamente al 1° gennaio 2012.

 21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31  dicembre  2017  e'

istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei

pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo  pensioni

lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il  personale  di

volo dipendente da  aziende  di  navigazione  aerea,  allo  scopo  di

determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del

predetto Fondo. L'ammontare della misura del contributo  e'  definita

dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del  presente  decreto-legge

ed e' determinata in rapporto al periodo  di  iscrizione  antecedente

l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla

quota di pensione calcolata in  base  ai  parametri  piu'  favorevoli

rispetto al regime  dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono

escluse dall'assoggettamento al contributo  le  pensioni  di  importo

pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni  e

gli assegni di invalidita'  e  le  pensioni  di  inabilita'.  Per  le

pensioni a carico del Fondo di previdenza per il  personale  di  volo

dipendente  da  aziende  di   navigazione   aerea   l'imponibile   di

riferimento e' al lordo della  quota  di  pensione  capitalizzata  al

momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione  del  predetto

contributo   sui   trattamenti    pensionistici,    il    trattamento

pensionistico medesimo,  al  netto  del  contributo  di  solidarieta'

complessivo  non  puo'  essere  comunque  inferiore  a  5  volte   il

trattamento minimo.

 22. Con  effetto  dal    gennaio  2012  le  aliquote  contributive

pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   delle   gestioni

pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti  alle

gestioni  autonome  dell'INPS  sono   incrementate   di   0,3   punti

percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 22 per cento.

 23. Con  effetto  dal    gennaio  2012  le  aliquote  contributive

pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   dei   lavoratori

coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  iscritti  alla   relativa

gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e

C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto.

 24.  In  considerazione  dell'esigenza  di  assicurare  l'equilibrio

finanziario   delle   rispettive   gestioni   in   conformita'   alle

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e

al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le  forme

gestorie di cui ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della

loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 31 marzo 2012, misure

volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per

prestazioni pensionistiche secondo bilanci  tecnici  riferiti  ad  un

arco temporale  di  cinquanta  anni.  Le  delibere  in  materia  sono

sottoposte  all'approvazione  dei  Ministeri  vigilanti  secondo   le

disposizioni di cui ai predetti  decreti,  che  si  esprime  in  modo

definitivo entro trenta giorni  dalla  ricezione  di  tali  delibere.

Decorso il termine del 31 marzo 2012 senza  l'adozione  dei  previsti

provvedimenti, ovvero nel  caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri

vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio  2012:  a)  le

disposizioni   di   cui   al   comma   2   del   presente    articolo

sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative  gestioni;

b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a  carico

dei pensionati nella misura dell'1 per cento.

 25. In considerazione della contingente situazione  finanziaria,  la

rivalutazione automatica dei trattamenti  pensionistici,  secondo  il

meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della  legge  23

dicembre 1998, n. 448 per il biennio  2012  e  2013  e'  riconosciuta

esclusivamente ai trattamenti pensionistici  di  importo  complessivo

fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per

cento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.

98, convertito con  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive

modificazioni e  integrazioni,  e'  soppresso.  Per  le  pensioni  di

importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e  inferiore  a

tale limite, incrementato della  quota  di  rivalutazione  automatica

spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione  e'

comunque  attribuito  fino  a   concorrenza   del   predetto   limite

maggiorato.

 26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla

gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8

agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre

forme  previdenziali  obbligatorie  sono  estese  le  tutele  di  cui

all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 27. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'

istituito un Fondo  per  il  finanziamento  di  interventi  a  favore

dell'incremento    in    termini    quantitativi    e     qualitativi

dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato  per

l'anno 2012 con 200 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2013 con

300 milioni di euro. Con decreti del  Ministro  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle

finanze, sono definiti  i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del

predetto Fondo.

 28. Il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto

con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  costituisce,  senza

oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da

esperti  e  da  rappresentanti  di   enti   gestori   di   previdenza

obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti  nel  settore

previdenziale, al fine di valutare, entro il 31  dicembre  2012,  nel

rispetto degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica  e  delle

compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel  medio/lungo

periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso  al

trattamento pensionistico determinato secondo il metodo  contributivo

rispetto a quelle previste dal presente decreto.  Tali  forme  devono

essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate  alle

dinamiche del mercato del lavoro,  fermo  restando  il  rispetto  del

principio   dell'adeguatezza   della    prestazione    pensionistica.

Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e  compatibilita'

succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre  2012,  eventuali

forme  di   decontribuzione   parziale   dell'aliquota   contributiva

obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare  a

favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di

previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti  nel

settore della previdenza.

 29. Il Ministero  del  Lavoro  e  della  Politiche  Sociali  elabora

annualmente, unitamente agli enti  gestori  di  forme  di  previdenza

obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e

di educazione previdenziale. A cio' concorrono  la  comunicazione  da

parte  degli  enti  gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa   la

posizione  previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'  di

comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'  operanti  nel

settore  della  previdenza.  I  programmi  dovranno  essere  tesi   a

diffondere  la  consapevolezza,  in  particolare   tra   le   giovani

generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse  a  fini

previdenziali, in funzione dell'assolvimento del  disposto  dell'art.

38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede  attraverso  le

risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.

 30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di

un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare  il

sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno  al

reddito e della formazione continua.

 31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui all'articolo

17, comma 1, lettere a) e c),  del  testo  unico  delle  imposte  sui

redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura,  di  importo

complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di

tassazione separata di cui all'articolo 19 del  medesimo  TUIR.  Tale

importo  concorre  alla  formazione  del  reddito   complessivo.   Le

disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a  tutti  i

compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati agli  amministratori

delle societa' di capitali. In deroga all'articolo 3 della  legge  23

luglio 2000, n. 212, le disposizioni di  cui  al  presente  comma  si

applicano con riferimento alle  indennita'  ed  ai  compensi  il  cui

diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

 

                                Capo V

            Misure per la riduzione del debito pubblico

 

                               Art. 25

                    Riduzione del debito pubblico

 1. Una quota dei proventi  di  cui  all'articolo  2,  comma  4,  del

decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 19  luglio  2010,  n.  111,  stabilita  con  decreto  del

Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei  Ministri

dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del  Ministro

dell'economia e delle finanze, e' versata  all'entrata  del  bilancio

dello stato per essere destinata  al  Fondo  per  l'ammortamento  dei

titoli di Stato di cui  all'articolo  2,  comma  1,  della  legge  27

ottobre 1993, n. 462.

 

                               Art. 26

         Prescrizione anticipata delle lire in circolazione

 1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1  ed  1

bis, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, commi 1

ed 1 bis,  del  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n.  213,  le

banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione  si

prescrivono a favore  dell'Erario  con  decorrenza  immediata  ed  il

relativo controvalore e' versato all'entrata del bilancio dello Stato

per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

 

                               Art. 27

                        Dismissioni immobili

     1. Dopo l'articolo 33 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111  e'

inserito il seguente articolo:

 

                            "Art. 33 bis

 

    Strumenti sussidiari per la gestione degli immobili pubblici

 

 1. Per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del

patrimonio immobiliare pubblico di proprieta' dei  Comuni,  Province,

Citta' metropolitane, Regioni, Stato  e  degli  Enti  vigilati  dagli

stessi, nonche' dei diritti reali relativi ai  beni  immobili,  anche

demaniali, il Ministero dell'economia e delle finanze -  Agenzia  del

demanio promuove, anche ai sensi  della  presente  legge,  iniziative

idonee per la costituzione, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la

finanza pubblica, di societa', consorzi o fondi immobiliari.

 2. L'avvio della verifica di fattibilita' delle iniziative di cui al

presente  articolo  e'  promosso  dall'Agenzia  del  demanio  ed   e'

preceduto dalle attivita' di cui  al  comma  4  dell'art.  3-ter  del

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni

dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora siano compresi immobili

soggetti  a  vincoli  di  tutela,  per  l'acquisizione  di  pareri  e

nulla-osta   preventivi   ovvero   orientativi   da    parte    delle

Amministrazioni preposte alla tutela, l'Agenzia del  demanio  procede

alla convocazione di una conferenza dei servizi di  cui  all'articolo

14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che si  deve  esprimere  nei

termini e con i criteri indicati nel predetto articolo.  Conclusa  la

procedura di individuazione degli immobili di cui al presente  comma,

i soggetti interessati si pronunciano entro 60 giorni dal ricevimento

della proposta. Le risposte positive costituiscono intesa  preventiva

all'avvio dell'iniziative. In caso di  mancata  espressione  entro  i

termini anzidetti, la proposta deve essere considerata inattuabile.

 3. Qualora le iniziative di cui al presente articolo prevedano forme

societarie, ad esse partecipano i soggetti apportanti e il  Ministero

dell'economia e delle finanze - Agenzia  del  demanio,  che  aderisce

anche nel caso in cui non vi siano inclusi beni di  proprieta'  dello

Stato in qualita' di finanziatore e di struttura tecnica di supporto.

L'Agenzia del demanio individua,  attraverso  procedure  di  evidenza

pubblica, gli eventuali  soggetti  privati  partecipanti.  La  stessa

Agenzia, per lo svolgimento delle attivita'  relative  all'attuazione

del presente articolo, puo' avvalersi di soggetti  specializzati  nel

settore, individuati tramite procedure  ad  evidenza  pubblica  o  di

altri soggetti pubblici. Lo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al

presente comma dovra' avvenire nel limite delle  risorse  finanziarie

disponibili.  Le  iniziative  realizzate  in  forma  societaria  sono

soggette  al  controllo  della  Corte  dei   Conti   sulla   gestione

finanziaria, con le modalita' previste dall'articolo 12  della  legge

21 marzo 1958, n. 259.

 4. I rapporti tra il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -

Agenzia del demanio e i soggetti partecipanti sono disciplinati dalla

legge, e da un atto contenente a pena  di  nullita'  i  diritti  e  i

doveri delle parti, anche per gli  aspetti  patrimoniali.  Tale  atto

deve contenere, inoltre, la definizione delle modalita' e dei criteri

di eventuale annullamento dell'iniziativa, prevedendo  l'attribuzione

delle  spese  sostenute,  in  quota  proporzionale,  tra  i  soggetti

partecipanti.

 5. Il trasferimento alle societa' o  l'inclusione  nelle  iniziative

concordate ai sensi del presente  articolo  non  modifica  il  regime

giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del  codice

civile, dei beni demaniali trasferiti. Per quanto concerne i  diritti

reali si  applicano  le  leggi  generali  e  speciali  vigenti.  Alle

iniziative di cui al presente articolo, se  costituite  in  forma  di

societa', consorzi o  fondi  immobiliari  si  applica  la  disciplina

prevista dal codice civile, ovvero le disposizioni generali sui fondi

comuni di investimento immobiliare.

 6. L'investimento nelle iniziative avviate  ai  sensi  del  presente

articolo e' compatibile con i fondi disponibili di  cui  all'articolo

2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 7. Il primo e il secondo comma dell'articolo 58 del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133, sono cosi' sostituiti:

 "1.  Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del

patrimonio immobiliare di Regioni,  Province,  Comuni  e  altri  Enti

locali, nonche' di  societa'  o  Enti  a  totale  partecipazione  dei

predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di  Governo

individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei  limiti  della

documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i  singoli

beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali

all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali,  suscettibili  di

valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi'  redatto  il  piano

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato  al  bilancio

di previsione nel quale, previa intesa,  sono  inseriti  immobili  di

proprieta' dello Stato  individuati  dal  Ministero  dell'economia  e

delle finanze-Agenzia  del  demanio  tra  quelli  che  insistono  nel

relativo territorio.

 2.  L'inserimento  degli  immobili  nel  piano   ne   determina   la

conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto  salvo

il rispetto delle tutele di natura  storico-artistica,  archeologica,

architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano e' trasmesso agli

Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi  i

quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti,  la

predetta classificazione e' resa  definitiva.  La  deliberazione  del

consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica  dell'atto  di

deliberazione se trattasi di societa' o Ente a totale  partecipazione

pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni  determina  le

destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro  60

giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,

disciplinano  l'eventuale   equivalenza   della   deliberazione   del

consiglio comunale di  approvazione  quale  variante  allo  strumento

urbanistico generale,  ai  sensi  dell'articolo  25  della  legge  28

febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le  procedure  semplificate

per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della  predetta

normativa approvano procedure  di  copianificazione  per  l'eventuale

verifica   di   conformita'   agli   strumenti   di    pianificazione

sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine

perentorio di 90 giorni dalla  deliberazione  comunale.  Trascorsi  i

predetti 60 giorni, si applica il  comma  2  dell'articolo  25  della

legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti  urbanistiche  di  cui  al

presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma  3

e  all'articolo  3  della  direttiva  2001/42/CE  e   del   comma   4

dell'articolo 7 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e

s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica"."

 2. Dopo l'articolo 3 bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351

convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,

e' aggiunto il seguente articolo:

 

                             "Art. 3 ter

 

         Processo di valorizzazione degli immobili pubblici

 

 1. L'attivita' dei Comuni, Citta' metropolitane, Province, Regioni e

dello Stato, anche ai fini dell'attuazione del presente articolo,  si

ispira   ai   principi   di   cooperazione   istituzionale    e    di

copianificazione, in base ai quali essi agiscono  mediante  intese  e

accordi procedimentali, prevedendo,  tra  l'altro,  l'istituzione  di

sedi stabili di concertazione al fine di perseguire il coordinamento,

l'armonizzazione,  la  coerenza  e  la  riduzione  dei  tempi   delle

procedure di pianificazione del territorio.

 2. Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria,  nonche'

per promuovere  iniziative  volte  allo  sviluppo  economico  e  alla

coesione  sociale  e  per  garantire  la  stabilita'  del  Paese,  il

Presidente della Giunta regionale, d'intesa  con  la  Provincia  e  i

comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di  uno

o piu' protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15  della  legge  7

agosto  1990,  n.  241,  la  formazione  di  "programmi  unitari   di

valorizzazione  territoriale"  per  il  riutilizzo  funzionale  e  la

rigenerazione degli immobili  di  proprieta'  della  Regione  stessa,

della Provincia e dei comuni  e  di  ogni  soggetto  pubblico,  anche

statale, proprietario, detentore  o  gestore  di  immobili  pubblici,

nonche' degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di  cui

al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. Nel caso  in  cui  tali

programmi unitari di valorizzazione territoriali non coinvolgano piu'

Enti  territoriali,  il  potere   d'impulso   puo'   essere   assunto

dall'Organo di governo di detti Enti. Qualora tali programmi  unitari

di valorizzazione siano riferiti  ad  immobili  di  proprieta'  dello

Stato o in uso alle Amministrazioni centrali dello Stato,  il  potere

d'impulso e' assunto, ai sensi  del  comma  15  dell'articolo  3  del

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni

dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 dal  Ministero  dell'economia  e

delle finanze - Agenzia del  demanio,  concordando  le  modalita'  di

attuazione e i reciproci impegni con il Ministero utilizzatore.

 3. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta',  differenziazione  e

adeguatezza di cui all'articolo 118 della  Costituzione,  nonche'  di

leale collaborazione  tra  le  istituzioni,  lo  Stato  partecipa  ai

programmi di cui al comma  2  coinvolgendo,  a  tal  fine,  tutte  le

Amministrazioni statali competenti,  con  particolare  riguardo  alle

tutele  differenziate  ove  presenti  negli  immobili  coinvolti  nei

predetti programmi, per consentire la  conclusione  dei  processi  di

valorizzazione di cui al presente articolo.

 4. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente  articolo  il

Ministero  dell'economia  e  finanze  -  Agenzia  del  demanio  e  le

strutture tecniche della Regione  e  degli  enti  locali  interessati

possono individuare, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della

finanza  pubblica,  le  azioni,  gli  strumenti,  le   risorse,   con

particolare  riguardo  a  quelle   potenzialmente   derivanti   dalla

valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  pubblico,  che  saranno

oggetto  di   sviluppo   nell'ambito   dei   programmi   unitari   di

valorizzazione territoriale, eventualmente costituendo una  struttura

unica  di  attuazione  del  programma,  anche  nelle  forme  di   cui

all'articolo  33  bis  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

 5.  I  programmi  unitari  di   valorizzazione   territoriale   sono

finalizzati  ad  avviare,  attuare  e  concludere,  in  tempi  certi,

autodeterminati dalle Amministrazioni partecipanti, nel rispetto  dei

limiti e dei principi  generali  di  cui  al  presente  articolo,  un

processo di valorizzazione unico dei predetti  immobili  in  coerenza

con gli indirizzi di sviluppo territoriale e  con  la  programmazione

economica che possa costituire, nell'ambito del contesto economico  e

sociale  di  riferimento,  elemento  di  stimolo  ed  attrazione   di

interventi di sviluppo sostenibile locale, nonche'  per  incrementare

le  dotazioni  di  servizi  pubblici  locali  e  di  quelle  relative

all'abitare. Restano esclusi dai programmi unitari di  valorizzazione

territoriale disciplinati dalla presente norma, i beni gia'  inseriti

in programmi di valorizzazione di cui decreto ministeriale richiamato

al comma 5 bis dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  28  maggio

2010, n. 85, nonche' di alienazione e permuta gia' avviati  e  quelli

per i quali, alla data di entrata in  vigore  della  presente  norma,

risultano sottoscritti accordi tra Amministrazioni pubbliche, a  meno

che  i  soggetti   sottoscrittori   concordino   congiuntamente   per

l'applicazione della presente disciplina.

 6. Qualora sia necessario riconfigurare gli strumenti territoriali e

urbanistici per dare attuazione ai programmi di valorizzazione di cui

al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, ovvero l'Organo  di

governo  preposto,  promuove  la  sottoscrizione  di  un  accordo  di

programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, nonche'  in  base  alla  relativa  legge  regionale  di

regolamentazione  della  volonta'  dei  soggetti   esponenziali   del

territorio  di  procedere  alla  variazione  di  detti  strumenti  di

pianificazione, al quale  partecipano  tutti  i  soggetti,  anche  in

qualita' di mandatari da  parte  degli  enti  proprietari,  che  sono

interessati all'attuazione del programma.

 7. Nell'ambito dell'accordo di programma di cui  al  comma  6,  puo'

essere attribuita agli enti locali interessati dal  procedimento  una

quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato  della  vendita  degli

immobili valorizzati se di proprieta' dello Stato da corrispondersi a

richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o  in  parte,  anche

come quota parte dei beni oggetto  del  processo  di  valorizzazione.

Qualora tali immobili, ai fini  di  una  loro  valorizzazione,  siano

oggetto  di  concessione  o  locazione  onerosa,  all'Amministrazione

comunale e' riconosciuta  una  somma  non  inferiore  al  50%  e  non

superiore al 100% del  contributo  di  costruzione  dovuto  ai  sensi

dell'articolo 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  e  delle  relative

leggi  regionali  per  l'esecuzione  delle  opere   necessarie   alla

riqualificazione  e  riconversione,  che  il  concessionario   o   il

locatario corrisponde all'atto  del  rilascio  o  dell'efficacia  del

titolo abilitativo edilizio. La regolamentazione  per  l'attribuzione

di tali importi e' definita nell'accordo stesso, in modo  commisurato

alla complessita' dell'intervento e  alla  riduzione  dei  tempi  del

procedimento e sono finalizzati all'applicazione dei commi da  138  a

150 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. I  suddetti

importi sono versati all'Ente territoriale  direttamente  al  momento

dell'alienazione degli immobili valorizzati.

 8. L'accordo deve essere concluso entro il termine perentorio di 120

giorni  dalla  data  della  sua  promozione.   Le   Regioni   possono

disciplinare  eventuali  ulteriori  modalita'  di   conclusione   del

predetto  accordo  di  programma,  anche   ai   fini   della   celere

approvazione  della  variante  agli   strumenti   di   pianificazione

urbanistica e dei relativi effetti, della  riduzione  dei  termini  e

delle semplificazioni procedurali  che  i  soggetti  partecipanti  si

impegnano ad attuare, al  fine  di  accelerare  le  procedure,  delle

modalita' di superamento delle criticita', anche  tramite  l'adozione

di forme di esercizio dei poteri  sostitutivi  previste  dal  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' ogni altra  modalita'  di

definizione del  procedimento  utile  a  garantire  il  rispetto  del

termine di 120 giorni anzidetto. Qualora l'accordo non  sia  concluso

entro il termine di 120 giorni sono  attivate  dal  Presidente  della

Giunta regionale le procedure di cui al comma 7 dell'articolo 34  del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si devono  concludere

entro  i  successivi  60  giorni,  acquisendo  motivate  proposte  di

adeguamento   o   richieste   di   prescrizioni   da   parte    delle

Amministrazioni partecipanti al programma unitario di  valorizzazione

territoriale. Il programma unitario di  valorizzazione  territoriale,

integrato  dalle  modifiche  relative  alle  suddette   proposte   di

adeguamento  e  prescrizioni  viene  ripresentato   nell'ambito   del

procedimento di conclusione dell'accordo di  programma.  La  ratifica

dell'accordo di programma da parte dell'Amministrazione comunale, ove

ne ricorrano le condizioni, puo' assumere l'efficacia di cui al comma

2 dell'articolo 22 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6

giugno 2001, n. 380.

 9. Il Presidente della Giunta Regionale, le Provincie  e  i  comuni,

ovvero l'Amministrazione promuovente per l'attuazione dei processi di

valorizzazione di cui al comma  2,  possono  concludere  uno  o  piu'

accordi di cooperazione con il Ministero per i beni  e  le  attivita'

culturali, ai sensi dei commi 4  e  5  dell'articolo  5  del  decreto

legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  anche  per  supportare   la

formazione del programma  unitario  di  valorizzazione  territoriale,

identificando gli elementi vincolanti per la trasformazione dei  beni

immobili, in coerenza con la sostenibilita'  economica-finanziaria  e

attuativa del programma stesso.

 10. Gli organi periferici dello  Stato,  preposti  alla  valutazione

delle   tutele    di    natura    storico-artistica,    archeologica,

architettonica e paesaggistico-ambientale  si  esprimono  nell'ambito

dell'accordo di cui al  comma  6,  unificando  tutti  i  procedimenti

previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Qualora tale

espressione non avvenga entro i  termini  stabiliti  nell'accordo  di

programma, il Ministro per i  beni  e  le  attivita'  culturali  puo'

avocare a se' la determinazione, assegnando  alle  proprie  strutture

centrali un termine non superiore a 30 giorni  per  l'emanazione  dei

pareri, resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

anche   proponendo   eventuali   adeguamenti   o   prescrizioni   per

l'attuazione del programma unitario di  valorizzazione  territoriale.

Analoga facolta' e' riservata al  Ministro  per  l'ambiente,  per  la

tutela del territorio e del mare, per i profili di sua competenza.

 11. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  e'  possibile

avvalersi  di  quanto  previsto  negli  articoli  33  e  33  bis  del

decreto-legge 6 luglio 2011  n.  98  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111  e  delle  procedure  di  cui

all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112  convertito

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a

carico della finanza pubblica. Per il finanziamento  degli  studi  di

fattibilita' e delle azioni di  supporto  dei  programmi  unitari  di

valorizzazione  territoriale,  l'Agenzia  del   demanio,   anche   in

cofinanziamento  con  la  Regione,  le  Province  e  i  comuni,  puo'

provvedere a valere sui propri utili di gestione ovvero sul  capitolo

relativo  alle  somme  da  attribuire  all'Agenzia  del  demanio  per

l'acquisto   dei   beni   immobili,   per   la    manutenzione,    la

ristrutturazione, il risanamento e la  valorizzazione  dei  beni  del

demanio  e  del  patrimonio  immobiliare  statale,  nonche'  per  gli

interventi sugli immobili confiscati alla criminalita' organizzata.

 12. In deroga a quanto previsto all'ultimo capoverso  del  comma  2,

per la valorizzazione  degli  immobili  in  uso  al  Ministero  della

difesa, lo stesso Ministro, previa intesa  con  il  Presidente  della

Giunta regionale o il Presidente della  Provincia,  nonche'  con  gli

Organi di governo  dei  comuni  provvede  alla  individuazione  delle

ipotesi di destinazioni d'uso da attribuire agli immobili stessi,  in

coerenza  con  quanto  previsto  dagli   strumenti   territoriali   e

urbanistici. Qualora gli stessi strumenti debbano essere  oggetto  di

riconformazione, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente

della  Provincia  promuove  un  accordo   di   programma   ai   sensi

dell'articolo 34 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,

anche ai sensi della relativa legislazione regionale  applicabile.  A

tale accordo di programma possono essere applicate  le  procedure  di

cui al presente articolo.

 13. Per garantire la conservazione,  il  recupero  e  il  riutilizzo

degli immobili non necessari in  via  temporanea  alle  finalita'  di

difesa dello Stato e' consentito, previa intesa con il Comune  e  con

l'Agenzia del demanio, per quanto di sua competenza, l'utilizzo dello

strumento della concessione di  valorizzazione  di  cui  all'articolo

3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351  convertito,  con

modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.  L'utilizzo  deve

avvenire nel rispetto delle volumetrie  esistenti,  anche  attraverso

interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno

2001,  n.  380  e  delle  relative   leggi   regionali   e   possono,

eventualmente, essere monetizzati gli oneri di urbanizzazione.  Oltre

alla corresponsione della somma prevista nel predetto articolo 3-bis,

e' rimessa  al  Comune,  per  la  durata  della  concessione  stessa,

un'aliquota del 10 per cento del canone relativo. Il  concessionario,

ove richiesto, e' obbligato al ripristino dello stato dei  luoghi  al

termine del periodo di concessione o di locazione. Nell'ambito  degli

interventi previsti per la concessione dell'immobile  possono  essere

concordati con l'Amministrazione comunale l'eventuale  esecuzione  di

opere di riqualificazione degli immobili per consentire parziali  usi

pubblici dei beni stessi, nonche' le modalita' per il rilascio  delle

licenze di esercizio  delle  attivita'  previste  e  delle  eventuali

ulteriori autorizzazioni amministrative.".

 3. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,

dopo le parole "a  vocazione  agricola"  sono  inserite  le  seguenti

parole "e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,"

 All'articolo 7, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  dopo

le parole "terreni alienati" sono inserite le seguenti "ai sensi  del

presente articolo"

 All'articolo 7, comma 1, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  e'

aggiunto il seguente capoverso: "Il prezzo dei  terreni  da  porre  a

base  delle  procedure  di  vendita  di  cui  al  presente  comma  e'

determinato sulla base di valori agricoli medi di  cui  al  D.P.R.  8

giugno 2001, n. 327."

 All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,  dopo

le parole "i comuni" sono aggiunte le seguenti ", anche su  richiesta

dei soggetti interessati"

 All'articolo 7, comma 4, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  le

parole "aventi destinazione agricola" sono  sostituite  "a  vocazione

agricola e agricoli"

 4. All'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,

le parole "c)  stipula  i  contratti  di  locazione  ovvero  rinnova,

qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle

predette amministrazioni e, salvo quanto previsto  alla  lettera  d),

adempie i predetti contratti; d) consegna gli  immobili  locati  alle

amministrazioni interessate che, per  il  loro  uso  e  custodia,  ne

assumono ogni responsabilita' e onere. A  decorrere  dal    gennaio

2011, e' nullo ogni contratto di locazione di immobili non  stipulato

dall'Agenzia del demanio, fatta eccezione per quelli stipulati  dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri e dichiarati indispensabili per

la protezione degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri. Nello stato di  previsione

della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e'  istituito

un fondo unico destinato  alle  spese  per  canoni  di  locazione  di

immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato. Per  la

quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al  fondo,  le

predette  amministrazioni   comunicano   annualmente   al   Ministero

dell'economia e delle  finanze  l'importo  dei  canoni  locativi.  Le

risorse del fondo sono impiegate  dall'Agenzia  del  demanio  per  il

pagamento dei canoni di locazione." sono sostituite dalle seguenti:

     "c) rilascia alle predette amministrazioni il  nulla  osta  alla

stipula dei contratti di locazione ovvero al  rinnovo  di  quelli  in

scadenza, ancorche' sottoscritti dall'Agenzia del demanio.  E'  nullo

ogni contratto di locazione stipulato dalle predette  amministrazioni

senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio,

fatta eccezione per quelli stipulati dalla Presidenza  del  Consiglio

dei ministri e dichiarati  indispensabili  per  la  protezione  degli

interessi della sicurezza dello Stato con decreto del Presidente  del

Consiglio dei  ministri.  Le  predette  amministrazioni  adempiono  i

contratti  sottoscritti,  effettuano  il  pagamento  dei  canoni   di

locazione ed assumono ogni responsabilita' e onere  per  l'uso  e  la

custodia  degli  immobili   assunti   in   locazione.   Le   medesime

amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  comunicare   all'Agenzia   del

demanio,  entro  30  giorni  dalla  data   di   stipula,   l'avvenuta

sottoscrizione del contratto  di  locazione  e  di  trasmettere  alla

stessa  Agenzia  copia  del  contratto  annotato  degli  estremi   di

registrazione  presso  il  competente  Ufficio   dell'Agenzia   delle

Entrate.".

 5.  All'articolo  12  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,

n. 111,sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole  "1  gennaio  2012"  sono  soppresse  e

sostituite dalle seguenti "1 gennaio 2013";

     b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole  "limiti  stabiliti

dalla  normativa  vigente,  "  sono  inserite  le  seguenti  "dandone

comunicazione, limitatamente ai  nuovi  interventi,  all'Agenzia  del

demanio che ne assicurera' la  copertura  finanziaria  a  valere  sui

fondi di cui al comma 6 a condizione che gli stessi siano  ricompresi

nel piano generale degli interventi."

     c)  al  comma  8,  dopo  le  parole  "manutenzione  ordinaria  e

straordinaria" le parole "si avvale" sono soppresse e  sono  inserite

le seguenti parole "puo' dotarsi di  proprie  professionalita'  e  di

strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri

a valere sulle risorse di cui al comma 6 nella misura  massima  dello

0,5%. Per i  predetti  fini,  inoltre,  l'Agenzia  del  demanio  puo'

avvalersi".

 6. Il comma 442 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre  2004,  n.

311, e' abrogato e, conseguentemente, al comma  441  dell'articolo  1

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "nonche' agli alloggi

di cui al comma 442" sono soppresse.

 7. Al comma 1, lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 396,  le

parole "nonche' definire organicamente  il  piano  di  localizzazione

delle sedi del Parlamento, del Governo, delle amministrazioni e degli

uffici  pubblici  anche  attraverso  il  conseguente   programma   di

riutilizzazione dei beni pubblici" sono soppresse.

 Il comma 4 dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'

abrogato.

 I commi 208 e 209 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,

sono abrogati.

 Al comma 4 dell'articolo 3 del  DPR  27  aprile  2006,  n.  204,  e'

soppressa la lettera h).

 8. All'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28  maggio  2010,

n. 85: sono soppresse le parole "In sede di  prima  applicazione  del

presente decreto"; le parole "entrata in vigore del presente decreto"

sono sostituite dalle seguenti parole: "presentazione  della  domanda

di trasferimento".

 9.  Per  fronteggiare  l'eccessivo   affollamento   degli   istituti

penitenziari presenti sul territorio nazionale,  il  Ministero  della

giustizia puo' individuare beni immobili  statali,  comunque  in  uso

all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e

dismissione in  favore  di  soggetti  pubblici  e  privati,  mediante

permuta, anche parziale, con immobili gia' esistenti o da edificare e

da destinare a nuovi istituti  penitenziari.  Nel  caso  in  cui  gli

immobili  da  destinare  a  nuovi  istituti  penitenziari  siano   da

edificare i soggetti di cui al precedente periodo non  devono  essere

inclusi  nella  lista   delle   Amministrazioni   Pubbliche   redatta

dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre

2009, n.196.  Le  procedure  di  valorizzazione  e  dismissione  sono

effettuate dal  Ministero  della  giustizia,  sentita  l'Agenzia  del

demanio, anche in  deroga  alle  norme  in  materia  di  contabilita'

generale  dello   Stato,   nel   rispetto   dei   principi   generali

dell'ordinamento giuridico - contabile.

 10. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  9,  il  Ministero  della

giustizia, valutate le esigenze  dell'Amministrazione  penitenziaria,

individua i comuni all'interno del cui  territorio  devono  insistere

gli immobili gia' esistenti o da edificare e  da  destinare  a  nuovi

istituti penitenziari e determina le opere da realizzare.

 11. Il Ministero della giustizia affida a  societa'  partecipata  al

100% dal Ministero del Tesoro, in qualita' di contraente generale, ai

sensi dell'articolo 173, comma 1, lett. b) del codice  degli  appalti

di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il  compito  di

provvedere alla stima dei costi, alla selezione delle proposte per la

realizzazione delle nuove  infrastrutture  penitenziarie,  presentate

dai soggetti di cui al  comma  9,  con  preferenza  per  le  proposte

conformi alla disciplina urbanistico - edilizia vigente.

 12. Per l'approvazione degli  interventi  volti  alla  realizzazione

delle nuove infrastrutture penitenziarie e  di  eventuali  variazioni

degli strumenti urbanistici,  il  contraente  generale  previsto  dal

comma 11 puo' convocare una o piu' conferenze di servizi e promuovere

accordi  di  programma  ai  sensi  dell'articolo   34   del   decreto

legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  con  la  partecipazione  delle

Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.

 13. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure  previste  dal

presente articolo sono  oggetto  di  permuta  con  immobili  statali,

comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili  di

valorizzazione e/o  dismissione.  A  tal  fine,  il  Ministero  della

giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con  uno  o  piu'

decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo  le  seguenti

procedure:

     a)  le  valorizzazioni  e/o  dismissioni  sono  effettuate   dal

Ministero  della  giustizia,  che   puo'   avvalersi   del   supporto

tecnico-operativo dell'Agenzia  del  Demanio,  e/o  dell'Agenzia  del

Territorio e/o del contraente generale di cui al comma 11;

     b) la  determinazione  del  valore  degli  immobili  oggetto  di

dismissione e' decretata dal Ministero della giustizia, previo parere

di congruita' emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto  della

valorizzazione dell'immobile medesimo;

     c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni

e le attivita' culturali l'elenco degli  immobili  da  valorizzare  e

dismettere, insieme alle schede descrittive di cui  all'articolo  12,

comma 3 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e

le attivita' culturali si pronuncia, entro il termine  perentorio  di

trenta giorni dalla ricezione della  comunicazione,  in  ordine  alla

verifica  dell'interesse  storico-artistico  e  individua,  in   caso

positivo, le parti degli  immobili  stessi  soggette  a  tutela,  con

riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,

comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  42  del

2004.  Per  i  beni  riconosciuti  di  interesse   storico-artistico,

l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai

sensi dell'articolo 13  del  citato  codice.  Le  approvazioni  e  le

autorizzazioni previste dal citato codice sono  rilasciate  o  negate

entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza. Qualora entro  il

termine di 60 giorni  le  amministrazioni  competenti  non  si  siano

pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal  citato

codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del

citato codice, parti prima e seconda,  si  applicano  anche  dopo  la

dismissione;

     d) gli immobili da dismettere sono individuati con  decreto  dal

Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed  entrano

a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;

     e)  per  l'approvazione  della  valorizzazione  degli   immobili

individuati  e   delle   conseguenti   variazioni   degli   strumenti

urbanistici, il contraente generale di cui al comma 11 puo' convocare

una o piu' conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai

sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.

267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali  e  delle

altre amministrazioni interessate;

     f) i contratti di permuta sono  approvati  dal  Ministero  della

giustizia.  L'approvazione  puo'  essere  negata   per   sopravvenute

esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

     g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di  permuta,

esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale,  sono  versati

all'entrata del bilancio dello Stato per una quota  pari  all'80  per

cento. La restante quota del 20 per  cento  e'  assegnata  agli  enti

territoriali interessati alle valorizzazioni.

 14. Gli oneri  economici  derivanti  dalle  attivita'  svolte  dalla

societa' indicata nel comma 3, in virtu' del presente  articolo  sono

posti a carico dei soggetti  che  risulteranno  cessionari  dei  beni

oggetto di valorizzazione e/o dismissione.

 15. I soggetti di cui al comma 9,  in  caso  di  immobili  di  nuova

realizzazione,  devono  assumere  a  proprio  carico  gli  oneri   di

finanziamento e di costruzione. Devono altresi' essere previste forme

di penalita' a carico dei medesimi soggetti per la  realizzazione  di

opere non conformi alla proposta.

 16. In considerazione della necessita' di procedere in  via  urgente

all'acquisizione  di  immobili  da   destinare   a   nuovi   istituti

penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi  11

e 12 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal

loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi  sono

conclusi e approvati entro il  termine  di  trenta  giorni  dal  loro

avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti

urbanistici,  l'adesione  del  sindaco  deve  essere  ratificata  dal

consiglio   comunale   entro   quindici   giorni    dall'approvazione

dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso  si  intende  comunque

ratificato.

 17. E' fatto salvo quanto disposto dagli  statuti  delle  Regioni  a

statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di  Bolzano  e

dalle pertinenti norme di attuazione relativamente  al  trasferimento

dei beni oggetto dei commi da 9 a 16.

 

                               Capo VI

             Concorso alla manovra degli Enti territoriali

 

                               Art. 28

           Concorso alla manovra degli Enti territoriali e

                    ulteriori riduzioni di spese

 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6  maggio  2011,

n. 68, le parole: "pari allo 0,9 per cento",  sono  sostituite  dalle

seguenti:"pari  a  1,23  per  cento".  Tale  modifica  si  applica  a

decorrere dall'anno di imposta 2011.

 2. L'aliquota di cui al comma 1, si applica  anche  alle  Regioni  a

statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

 3. Con le procedure previste dall'articolo 27, della legge 5  maggio

2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome  di

Trento e Bolzano assicurano, a decorrere dall'anno 2012, un  concorso

alla finanza pubblica di euro 860  milioni  annui.  Con  le  medesime

procedure le Regioni Valle d'Aosta  e  Friuli  Venezia  Giulia  e  le

Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  assicurano,  a  decorrere

dall'anno 2012, un concorso alla finanza pubblica di  60  milioni  di

euro annui, da parte dei Comuni  ricadenti  nel  proprio  territorio.

Fino all'emanazione delle norme di  attuazione  di  cui  al  predetto

articolo 27, l'importo complessivo di  920  milioni  e'  accantonato,

proporzionalmente alla media  degli  impegni  finali  registrata  per

ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009, a valere  sulle  quote  di

compartecipazione ai tributi erariali. Per la  Regione  Siciliana  si

tiene conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale  per

effetto del comma 2.

 4. All'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio  2009,  n.  42  le

parole "entro il termine di trenta mesi  stabilito  per  l'emanazione

dei decreti legislativi di cui all'articolo 2" sono soppresse.

 5.  Nell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al   comma   4,

dell'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  si

tiene  conto   degli   effetti   derivanti   dalla   rideterminazione

dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini  della

definizione della misura della compartecipazione spettante a ciascuna

Regione.

 6. All'articolo 77-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  in

ciascuno dei commi 4 e 5, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:

"Le risorse corrispondenti al  predetto  importo,  condizionate  alla

verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono  accantonate

in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni  che,  ai  sensi

della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilita' alle regioni

e comunque per un periodo non superiore al quinto anno  successivo  a

quello di iscrizione in bilancio.".

 7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai  sensi

dell'articolo 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  e  il

fondo perequativo, come determinato ai sensi  dell'articolo  13,  del

medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  ed  i  trasferimenti

erariali dovuti ai Comuni della Regione  Siciliana  e  della  Regione

Sardegna sono ridotti di ulteriori 1.450 milioni di euro per gli anni

2012 e successivi.

 8. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai  sensi

dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio  2011,  n.  68,  il

fondo perequativo, come determinato ai sensi  dell'articolo  23,  del

medesimo decreto legislativo n. 68,  del  2011,  ed  i  trasferimenti

erariali dovuti alle Province della Regione Siciliana e della Regione

Sardegna sono ridotti di ulteriori 415 milioni di euro per  gli  anni

2012 e successivi.

 9. La riduzione di cui al comma 7, e' ripartita in proporzione  alla

distribuzione   territoriale    dell'imposta    municipale    propria

sperimentale di cui all'articolo 13, del presente decreto.

 10. La riduzione di cui al comma 8 e' ripartita proporzionalmente.

 11. Il comma 6, dell'articolo 18, del decreto legislativo  6  maggio

2011, n. 68, e' soppresso.

 

                               Capo VII

                     Ulteriori riduzioni di spese

 

                               Art. 29

        Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso

 alla centrale di committenza nazionale e interventi per l'editoria

 1.  Le  amministrazioni  pubbliche  centrali  inserite   nel   conto

economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come

individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 3,  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196

possono  avvalersi,  sulla  base  di  apposite  convenzioni  per   la

disciplina  dei  relativi  rapporti,  di  Consip  S.p.A.,  nella  sua

qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo  3,  comma

34,  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  per   le

acquisizioni di beni e servizi al di sopra della  soglia  di  rilievo

comunitario.

 2. Allo scopo di agevolare il processo  di  razionalizzazione  della

spesa  e  garantire  gli  obiettivi  di  risparmio   previsti   dalla

legislazione vigente, ivi compresi quelli previsti dall'art. 3, comma

66, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  gli  enti  nazionali  di

previdenza e assistenza sociale possono avvalersi  di  Consip  S.p.A.

per lo svolgimento di funzioni di  centrale  di  committenza  di  cui

all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo12 aprile  2006,  n.

163, stipulando apposite convenzioni per la disciplina  dei  relativi

rapporti.

 3. Allo scopo di contribuire all'obiettivo del pareggio di  bilancio

entro la fine dell'anno 2013, il sistema di contribuzione diretta  di

cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, cessa alla data del 31 dicembre

2014, con riferimento alla gestione 2013. Il  Governo  provvede,  con

decorrenza dal 1° gennaio 2012, a rivedere il regolamento emanato con

decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223,  al

fine di conseguire il risanamento della contribuzione  pubblica,  una

piu' rigorosa selezione dell'accesso alle risorse,  nonche'  risparmi

nella spesa pubblica. Detti risparmi, compatibilmente con le esigenze

di pareggio di bilancio, sono destinati alla  ristrutturazione  delle

aziende    gia'    destinatarie    della    contribuzione    diretta,

all'innovazione tecnologica del settore, a  contenere  l'aumento  del

costo  delle  materie   prime,   all'informatizzazione   della   rete

distributiva.

 

                               Capo VIII

                        Esigenze indifferibili

 

                               Art. 30

                       Esigenze indifferibili

 1. All'articolo 33, comma 18, della legge 12 novembre 2011, n.  183,

le parole "30 giugno 2012" sono sostituite dalle parole "31  dicembre

2012" e le parole "700 milioni" sono sostituite dalle  parole  "1.400

milioni".

 2. Per l'anno 2011, alle  esigenze  del  trasporto  pubblico  locale

ferroviario, al fine di assicurare nelle regioni a statuto  ordinario

i necessari servizi da parte di Trenitalia s.p.a, si  provvede  anche

nell'ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico  locale  di

cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,  n.

185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.

2, e dal relativo decreto di attuazione del  22  luglio  2009.  Fermo

restando l'esigenza di applicazione a  decorrere  dall'anno  2012  di

misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l'articolo

1, comma 6, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e' abrogato.

 3. Il fondo di cui all'articolo 21, comma  3,  del  decreto-legge  6

luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  15

luglio 2011, n. 111, e' incrementato di 800 milioni di euro  annui  a

decorrere dall'anno 2012. A decorrere  dall'anno  2013  il  fondo  e'

alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise

di cui all'articolo 15 del presente provvedimento;  l'aliquota  della

compartecipazione e' stabilita entro il 30 settembre 2012 con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro

dell'economia  e  delle   finanze.   Conseguentemente,   al   decreto

legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le  parole  "ed  alle

entrate  derivanti  dalla  compartecipazione   soppressa   ai   sensi

dell'articolo 8, comma 4".

     b) all'articolo 8, il comma 4 e' abrogato;

     c) all'articolo 32, comma 4, le parole: "a  decorrere  dall'anno

2012", sono sostituite dalle seguenti: " a decorrere dall'anno 2013".

 4. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio

1999, n. 165,  come  determinata  dalla  tabella  C  della  legge  12

novembre 2011, n. 183, e' incrementata di  40  milioni  di  euro  per

l'anno 2012. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo  7-quinquies,

comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.  5,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

 5. La dotazione finanziaria del Fondo per la  protezione  civile  di

cui all'articolo  19  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e'

incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere

si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di

spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della  legge  20  maggio

1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto

per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

 6. In attuazione degli articoli 9 e 33 della Costituzione:

     a) al fine di assicurare la  continuita'  e  lo  sviluppo  delle

fondamentali funzioni di promozione,  coordinamento,  integrazione  e

diffusione delle conoscenze  scientifiche  nelle  loro  piu'  elevate

espressioni nel quadro dell'unita' e universalita' della cultura,  e'

autorizzata la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere  dal  2012,

quale contributo per le attivita' e il  funzionamento  dell'Accademia

dei Lincei;

     b)  al  fine  di  promuovere  lo  studio,   la   tutela   e   la

valorizzazione della lingua italiana,  e'  autorizzata  la  spesa  di

700.000 euro annui, a decorrere dal 2012,  quale  contributo  per  le

attivita' e il funzionamento dell'Accademia della Crusca.

 7. All'onere derivante dalle disposizioni  contenute  nel  comma  6,

pari a due milioni di euro annui, si provvede  mediante  utilizzo  di

una quota parte, a  valere,  per  un  importo  corrispondente,  sulle

risorse aggiuntive di cui all'articolo 1,  comma  1,  lett.  b),  del

decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,  destinate  alla  spesa  di  parte

corrente.

 8. Al fine di assicurare l'espletamento delle  funzioni  di  tutela,

fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale secondo i

principi di efficienza, razionalita' ed economicita' e di far  fronte

alle richieste di una crescente domanda culturale nell'ottica di  uno

sviluppo del settore tale da renderlo piu' competitivo ed in grado di

generare ricadute positive sul turismo  e  sull'economia  del  Paese,

nonche' in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2  del  decreto

legge 31 marzo 2011, n.  34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 26 maggio 2011, n. 75 come modificato dall'articolo  24,  comma

2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al Ministero per i beni e le

attivita'  culturali  non  si  applicano  le  disposizioni   di   cui

all'articolo 2, commi 8-bis e 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre

2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio

2010, n. 25 e di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del  decreto  legge

13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148. Per le medesime finalita' sopra  evidenziate,

il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'  autorizzato  per

gli anni 2012 e 2013 all'assunzione di personale, anche dirigenziale,

mediante l'utilizzazione di graduatorie in corso  di  validita',  nel

limite  delle  ordinarie  facolta'  assunzionali   consentite   dalla

normativa vigente. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente

comma si provvede, a valere sulle facolta' assunzionali del  predetto

Ministero, per  i  medesimi  anni  2012  e  2013,  nell'ambito  degli

stanziamenti di bilancio  previsti  a  legislazione  vigente  per  il

reclutamento del personale del Ministero per i beni  e  le  attivita'

culturali e  nel  rispetto  dei  limiti  percentuali  in  materia  di

assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo  3,

comma 102, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  successive

modificazioni. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali

procede  alle  suddette  assunzioni,  tenendo  conto  delle  esigenze

funzionali delle strutture centrali e periferiche  e  ove  necessario

anche attraverso la formazione di  una  graduatoria  unica  nazionale

degli idonei secondo l'ordine generale  di  merito  risultante  dalla

votazione  complessiva   riportata   da   ciascun   candidato   nelle

graduatorie regionali in corso di validita', applicando  in  caso  di

parita' di merito il  principio  della  minore  eta'  anagrafica.  La

graduatoria unica nazionale e' elaborata anche al fine di  consentire

ai candidati di esprimere la propria accettazione e non  comporta  la

soppressione delle singole graduatorie regionali. I candidati che non

accettano  mantengono  la  collocazione  ad  essi   spettante   nella

graduatoria della regione per cui hanno concorso. Il Ministero per  i

beni e le attivita' culturali  provvede  alle  attivita'  di  cui  al

presente  comma  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie   e

strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Il Ministero per

i  beni  e  le  attivita'  culturali  comunica  alla  Presidenza  del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  ed  al

Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della ragioneria

generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi  del  presente

comma ed i relativi oneri.

 

                               Titolo IV

        Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

 

                               Capo I

 

                          Liberalizzazioni

 

                               Art. 31

                        Esercizi commerciali

 1. In materia di esercizi  commerciali,  all'articolo  3,  comma  1,

lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono  soppresse

le parole: "in via sperimentale" e dopo  le  parole  "dell'esercizio"

sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli  elenchi

regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte".

 2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in  materia

di concorrenza, liberta' di  stabilimento  e  libera  prestazione  di

servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la

liberta' di apertura di nuovi  esercizi  commerciali  sul  territorio

senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi

altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della  salute,  dei

lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti

locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni  del  presente

comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di

conversione del presente decreto.

 

                               Art. 32

                              Farmacie

 1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali  di

cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che

ricadono nel territorio di  Comuni  aventi  popolazione  superiore  a

quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come

individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso  dei  requisiti

strutturali, tecnologici ed organizzativi  fissati  con  decreto  del

Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di  Trento

e di Bolzano, adottato entro 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore  del  presente  decreto,  possono  essere  venduti   anche   i

medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24

dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad  eccezione  dei

medicinali di cui all'articolo 45 del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive  modificazioni  e  di

cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219.

Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, sono

definiti gli  ambiti  di  attivita'  sui  quali  sono  assicurate  le

funzioni  di  farmacovigilanza  da  parte  del   Servizio   sanitario

nazionale.

 2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5,  comma  1,  del

decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la  vendita  dei  medicinali  deve

avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo

5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto  al  resto

dell'area  commerciale,  da   strutture   in   grado   di   garantire

l'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e  del  personale

non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.

 3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle

imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono

in una ingiustificata discriminazione  tra  farmacie  e  parafarmacie

quanto ai tempi, alle condizioni, alle  quantita'  ed  ai  prezzi  di

fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale  ai  fini

dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

 4. E' data facolta' alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui

all'art. 5, comma 1,  del  decreto  legge  4  luglio  2006,  n.  223,

convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,  n.  248,  di

praticare liberamente sconti  sui  prezzi  al  pubblico  su  tutti  i

prodotti venduti, purche' gli sconti siano esposti in modo  leggibile

e chiaro al consumatore e siano praticati a tutti gli acquirenti.

 

                               Art. 33

     Soppressione limitazioni esercizio attivita' professionali

 1. All'articolo 10, della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono

apportate le seguenti modifiche:

 a)  al  comma  2,  dopo  le  parole  "sono  abrogate   con   effetto

dall'entrata in vigore del regolamento governativo di  cui  al  comma

5", e' aggiunto il seguente periodo: "e, in ogni caso, dalla data del

13 agosto 2012";

 b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. All'articolo 3,

comma 5, lett.  c),  del  decreto  legge  13  agosto  2011,  n.  138,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,

le parole "la durata del tirocinio non potra' essere complessivamente

superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del

tirocinio non potra' essere  complessivamente  superiore  a  diciotto

mesi".

 

                               Capo II

                              Concorrenza

 

                               Art. 34

           Liberalizzazione delle attivita' economiche ed

                 eliminazione dei controlli ex-ante

 1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono  adottate  ai

sensi  dell'articolo  117,  comma  2,  lettere  e)   ed   m),   della

Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo

condizioni  di  pari  opportunita'  e   il   corretto   ed   uniforme

funzionamento del mercato,  nonche'  per  assicurare  ai  consumatori

finali un livello minimo e uniforme di condizioni  di  accessibilita'

ai beni e servizi sul territorio nazionale.

 2.  La  disciplina  delle  attivita'  economiche  e'  improntata  al

principio di liberta' di accesso, di organizzazione e di svolgimento,

fatte  salve  le   esigenze   imperative   di   interesse   generale,

costituzionalmente  rilevanti   e   compatibili   con   l'ordinamento

comunitario, che possono giustificare l'introduzione  di  previ  atti

amministrativi di  assenso  o  autorizzazione  o  di  controllo,  nel

rispetto del principio di proporzionalita'.

 3. Sono  abrogate  le  seguenti  restrizioni  disposte  dalle  norme

vigenti:

     a) il divieto di esercizio di  una  attivita'  economica  al  di

fuori di una certa area geografica  e  l'abilitazione  a  esercitarla

solo all'interno di una determinata area;

     b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni  delle

sedi deputate all'esercizio di una attivita' economica;

     c) il divieto di esercizio di una attivita'  economica  in  piu'

sedi oppure in una o piu' aree geografiche;

     d) la limitazione dell'esercizio di una attivita'  economica  ad

alcune categorie o divieto, nei confronti  di  alcune  categorie,  di

commercializzazione di taluni prodotti;

     e) la limitazione  dell'esercizio  di  una  attivita'  economica

attraverso l'indicazione tassativa della  forma  giuridica  richiesta

all'operatore;

     f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura

di beni o servizi;

     g) l'obbligo di fornitura  di  specifici  servizi  complementari

all'attivita' svolta.

 4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a  sottoporre  a

previa autorizzazione  l'esercizio  di  un'attivita'  economica  deve

essere  giustificato  sulla  base  dell'esistenza  di  un   interesse

generale,   costituzionalmente   rilevante    e    compatibile    con

l'ordinamento   comunitario,   nel   rispetto   del   principio    di

proporzionalita'.

 5. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e'  tenuta  a

rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta  giorni

decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito  al  rispetto

del principio di proporzionalita' sui disegni di legge governativi  e

i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio

di attivita' economiche.

 6. Quando e' stabilita, ai sensi  del  comma  4,  la  necessita'  di

alcuni requisiti per l'esercizio di  attivita'  economiche,  la  loro

comunicazione all'amministrazione competente deve poter  essere  data

sempre tramite autocertificazione e l'attivita' puo' subito iniziare,

salvo il successivo  controllo  amministrativo,  da  svolgere  in  un

termine definito;  restano  salve  le  responsabilita'  per  i  danni

eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attivita' stessa.

 7. Le  Regioni  adeguano  la  legislazione  di  loro  competenza  ai

principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.

 8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le

professioni, i servizi  finanziari  come  definiti  dall'art.  4  del

decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione

come definiti dall'art. 5 del decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.

59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel  mercato

interno).

 

                               Art. 35

                    Potenziamento dell'Antitrust

 1. Alla legge 10 ottobre  1990,  n.  287,  dopo  l'articolo  21,  e'

aggiunto il seguente:

 "21-bis (Poteri  dell'Autorita'  Garante  della  concorrenza  e  del

mercato sugli atti amministrativi che determinano  distorsioni  della

concorrenza)

 1.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del   mercato   e'

legittimata ad agire  in  giudizio  contro  gli  atti  amministrativi

generali,   i   regolamenti   ed   i   provvedimenti   di   qualsiasi

amministrazione  pubblica  che  violino  le  norme  a  tutela   della

concorrenza e del mercato.

 2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,  se  ritiene

che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in  violazione

delle norme a tutela della  concorrenza  e  del  mercato,  emette  un

parere  motivato,  nel  quale  indica  gli  specifici  profili  delle

violazioni  riscontrate.  Se  la  pubblica  amministrazione  non   si

conforma  nei  sessanta  giorni  successivi  alla  comunicazione  del

parere,  l'Autorita'  puo'  presentare,  tramite  l'Avvocatura  dello

Stato, il ricorso, entro i successivi trenta giorni.

 3. Ai giudizi  instaurati  ai  sensi  del  comma  1  si  applica  la

disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del  decreto  legislativo  2

luglio 2010, n. 104.".

 

                               Art. 36

         Tutela della concorrenza e partecipazioni personali

           incrociate nei mercati del credito e finanziari

 1. E' vietato ai titolari di cariche  negli  organi  gestionali,  di

sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di  imprese  o

gruppi di imprese operanti nei mercati del  credito,  assicurativi  e

finanziari di assumere o esercitare analoghe  cariche  in  imprese  o

gruppi di imprese concorrenti.

 2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si  intendono  concorrenti

le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti  di

controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10  ottobre  1990,  n.

287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici.

 

                               Art. 37

             Liberalizzazione del settore dei trasporti

 1. Il Governo con uno  o  piu'  regolamenti  da  adottare  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n.  400,  entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione

del presente decreto, sentite  le  Commissioni  parlamentari  che  si

esprimono nel termine di 30 giorni, emana  le  disposizioni  volte  a

realizzare una compiuta  liberalizzazione  nel  settore  ferroviario,

aereo e marittimo.

 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati secondo i  seguenti

principi e criteri direttivi:

     a)  individuare  tra  le   Autorita'   indipendenti   esistenti,

l'Autorita' che svolge competenze assimilabili a quelle previste  dal

presente articolo;

     b) attribuire all'Autorita' di cui alla lettera a)  le  seguenti

funzioni:

  1) garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie  alle

infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali;

  2) definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di

concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati,  i  criteri

per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei

canoni e dei  pedaggi,  tenendo  conto  dell'esigenza  di  assicurare

l'orientamento  ai  costi  e  l'equilibrio  economico  delle  imprese

regolate, alla luce degli oneri di servizio pubblico imposti e  delle

eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;

  3) stabilire le  condizioni  minime  di  qualita'  dei  servizi  di

trasporto connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;

  4) definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione  dei

servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei

capitolati delle medesime gare.

 3. Nell'esercizio delle competenze  disciplinate  dal  comma  2  del

presente articolo, l'Autorita'  individuata  ai  sensi  del  medesimo

comma:

     a) puo' sollecitare e coadiuvare  le  amministrazioni  pubbliche

competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei

metodi piu' efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri

che puo' rendere pubblici;

     b) determina i criteri per la redazione della contabilita' delle

imprese regolate e puo'  imporre,  se  necessario  per  garantire  la

concorrenza, la separazione  contabile  e  societaria  delle  imprese

integrate;

     c) propone all'amministrazione  competente  la  sospensione,  la

decadenza o la revoca degli atti di concessione,  delle  convenzioni,

dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma  e  di

ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora  sussistano

le condizioni previste dall'ordinamento;

     d)  richiede  a  chi  ne  e'  in  possesso  le  informazioni   e

l'esibizione  dei  documenti  necessari  per  l'esercizio  delle  sue

funzioni,  nonche'  raccoglie   da   qualunque   soggetto   informato

dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;

     e) se sospetta  possibili  violazioni  della  regolazione  negli

ambiti  di  sua  competenza,  svolge  ispezioni  presso  i   soggetti

sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a  mezzi  di

trasporto e uffici;  durante  l'ispezione,  anche  avvalendosi  della

collaborazione di altri organi dello Stato, puo' controllare i  libri

contabili e qualsiasi altro  documento  aziendale,  ottenerne  copia,

chiedere chiarimenti e altre  informazioni,  apporre  sigilli;  delle

operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve  essere  redatto

apposito verbale;

     f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti

di regolazione adottati  e  con  gli  impegni  assunti  dai  soggetti

sottoposti  a  regolazione,  disponendo  le   misure   opportune   di

ripristino; nei casi in cui intenda adottare una  decisione  volta  a

fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni  idonei  a

rimuovere le contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori

tali  impegni  per  le  imprese  e  chiudere  il  procedimento  senza

accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento  se  mutano  le

circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni  o  se  le

informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o

fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che  sussistano

motivi di necessita' e  di  urgenza,  al  fine  di  salvaguardare  la

concorrenza e di tutelare gli  interessi  degli  utenti  rispetto  al

rischio di un danno grave e irreparabile, puo' adottare provvedimenti

temporanei di natura cautelare;

     g) valuta i reclami, le istanze  e  le  segnalazioni  presentati

dagli utenti e dai consumatori, singoli o  associati,  in  ordine  al

rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da  parte  dei  soggetti

esercenti   il   servizio   sottoposto   a   regolazione,   ai   fini

dell'esercizio delle sue competenze;

     h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco  onerose

per  la  conciliazione  e  la  risoluzione  delle  controversie   tra

esercenti e utenti;

     i) ferme restando le sanzioni  previste  dalla  legge,  da  atti

amministrativi e  da  clausole  convenzionali,  irroga  una  sanzione

amministrativa  pecuniaria  fino  al  10  per  cento  del   fatturato

dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per  la

formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi,  diritti  e

prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di

inosservanza dei criteri  per  la  separazione  contabile  e  per  la

disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle  attivita'  di

servizio  pubblico  e  di  violazione   della   disciplina   relativa

all'accesso alle  reti  e  alle  infrastrutture  o  delle  condizioni

imposte dalla stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini

e alle misure disposti;

     l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino all'1 per

cento del fatturato dell'impresa interessata qualora:

  1) i destinatari di una richiesta della stessa Autorita' forniscano

informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano

le informazioni nel termine stabilito;

  2) i  destinatari  di  un'ispezione  rifiutino  di  fornire  ovvero

presentino  in  modo  incompleto  i  documenti   aziendali,   nonche'

rifiutino di fornire o forniscano  in  modo  inesatto,  fuorviante  o

incompleto i chiarimenti richiesti;

     m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui  alla  lettera

f)  applica  una  sanzione  fino  al  10  per  cento  del   fatturato

dell'impresa interessata.

 4. Restano  ferme  tutte  le  altre  competenze  diverse  da  quelle

disciplinate nel presente articolo delle  amministrazioni  pubbliche,

statali e regionali, nei settori indicati;  in  particolare,  restano

ferme le competenze in materia di  vigilanza,  controllo  e  sanzione

nell'ambito dei rapporti con le imprese di trasporto e con i  gestori

delle infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,  di

definizione degli ambiti del servizio pubblico, di tutela  sociale  e

di promozione degli investimenti. Restano altresi'  ferme  e  possono

essere  contestualmente  esercitate  le   competenze   dell'Autorita'

garante della concorrenza disciplinate dalla legge 10  ottobre  1990,

n. 287 e dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n.  145  e  2  agosto

2007, n.  146,  e  le  competenze  dell'Autorita'  di  vigilanza  sui

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.

163 e le competenze dell'Agenzia per  le  infrastrutture  stradali  e

autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio  2011,

n. 98.

 5. L'Autorita' individuata ai sensi del comma 2 rende  pubblici  nei

modi piu'  opportuni  i  provvedimenti  di  regolazione  e  riferisce

annualmente alle Camere evidenziando lo  stato  della  disciplina  di

liberalizzazione  adottata  e  la  parte  ancora  da   definire.   La

regolazione approvata ai sensi del presente articolo  resta  efficace

fino  a  quando  e'  sostituita   dalla   regolazione   posta   dalle

amministrazioni pubbliche cui saranno affidate le competenze previste

dal presente articolo.

 6. Alle attivita' di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo  si

provvede come segue:

     a) nel limite delle risorse disponibili a  legislazione  vigente

per l'Autorita' individuata dal comma 2;

     b)  mediante   un   contributo   versato   dai   gestori   delle

infrastrutture e  dei  servizi  regolati,  in  misura  non  superiore

all'uno  per  mille  del  fatturato  derivanti  dall'esercizio  delle

attivita' svolte percepiti nell'ultimo esercizio.  Il  contributo  e'

determinato  annualmente  con  atto  dell'Autorita',  sottoposto   ad

approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Nel  termine

di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere  formulati

rilievi cui l'Autorita'  si  conforma;  in  assenza  di  rilievi  nel

termine l'atto si intende approvato.  Ai  fini  dell'esercizio  delle

competenze  previste  dal  presente  articolo  l'Autorita'   provvede

mediante l'utilizzo delle risorse umane  disponibili  a  legislazione

vigente.

 

                              Capo III

                  Misure per lo sviluppo industriale

 

                               Art. 38

              Misure in materia di politica industriale

 1. All'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,

sono apportate le seguenti modifiche:

     a) le parole "e per i quali sussiste  apposito  stanziamento  di

bilancio" sono soppresse;

     b) dopo la lettera  c-ter)  e'  aggiunta  la  seguente  lettera:

"c-quater) iniziative e programmi di ricerca  e  sviluppo  realizzati

nell'ambito  dei  progetti  di   innovazione   industriale   di   cui

all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

 

                               Art. 39

            Misure per le micro, piccole e medie imprese

 1. In materia di fondo di garanzia a favore delle  piccole  e  medie

imprese, la garanzia  diretta  e  la  controgaranzia  possono  essere

concesse a valere sulle disponibilita' del Fondo di garanzia a favore

delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett.

a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed

integrazioni, fino all'80 per cento dell'ammontare  delle  operazioni

finanziarie a favore di piccole e medie imprese e consorzi ubicati in

tutto il territorio nazionale, purche' rientranti nei limiti previsti

dalla vigente normativa comunitaria. La misura della copertura  degli

interventi di garanzia e  controgaranzia,  nonche'  la  misura  della

copertura  massima  delle  perdite  e'  regolata  in  relazione  alle

tipologie   di   operazioni   finanziarie,   categorie   di   imprese

beneficiarie  finali,  settori  economici  di  appartenenza  e   aree

geografiche, con decreto di natura non  regolamentare,  adottato  dal

Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa   con   il   Ministro

dell'Economia e delle Finanze.

 2. Nel rispetto  degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  per  ogni

operazione finanziaria ammessa all'intervento del  Fondo  di  cui  al

comma  1,  la  misura  dell'accantonamento  minimo,   a   titolo   di

coefficiente di rischio, puo' essere definita con decreto  di  natura

non regolamentare adottato dal  Ministro  dello  Sviluppo  Economico,

d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

 3. L'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di  cui

al comma 1 e' elevato a 2  milioni  e  cinquecentomila  euro  per  le

tipologie  di  operazioni  finanziarie,  le  categorie   di   imprese

beneficiarie finali, le aree geografiche e  i  settori  economici  di

appartenenza individuati con  decreto  di  natura  non  regolamentare

adottato dal Ministro  dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa  con  il

Ministro dell'Economia e  delle  Finanze.  Una  quota  non  inferiore

[all'80] per cento delle  disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  e'

riservata  ad  interventi  non  superiori  a  [cinquecentomila]  euro

d'importo massimo garantito per singola impresa.

 4. La garanzia del Fondo di cui al comma l puo' essere  concessa,  a

titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati  a  piccole  e

medie  imprese  da  banche   e   intermediari   finanziari   iscritti

nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto  legislativo

1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto  di

natura  non  regolamentare  adottato  dal  Ministro  dello   Sviluppo

Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia  e  delle  Finanze,

sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalita' di

concessione, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle

disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura  del

rischio derivante dalla concessione di detta garanzia.

 5. Con decreto di natura non  regolamentare  adottato  dal  Ministro

dello Sviluppo Economico, d'intesa con il  Ministro  dell'Economia  e

delle Finanze, puo' essere modificata la misura delle commissioni per

l'accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti,  a  pena  di

decadenza, in relazione alle  diverse  tipologie  di  intervento  del

Fondo di cui al comma 1.

 6. Con decreto di natura non  regolamentare  adottato  dal  Ministro

dello Sviluppo Economico, d'intesa con il  Ministro  dell'Economia  e

delle Finanze,  sono  definite  le  modalita'  e  le  condizioni  per

l'eventuale cessione  a  terzi  e  la  controgaranzia  degli  impegni

assunti a carico del Fondo di cui al  comma  1,  le  cui  rinvenienze

confluiscono al medesimo Fondo.

 7. In materia  di  patrimonializzazione  dei  Confidi,  al  capitale

sociale dei  confidi  e  delle  banche  di  cui  ai  commi  29  e  32

dell'articolo 13 del dl. 30 settembre 2003, n. 269, convertito  nella

legge 24 novembre 2003, n. 326 possono partecipare, anche  in  deroga

alle  disposizioni  di  legge  che  prevedono  divieti  o  limiti  di

partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed  enti

pubblici  e  privati,  purche'  le  piccole  e  medie  imprese  socie

dispongano  almeno  della  meta'  piu'  uno  dei  voti   esercitabili

nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano

funzioni di gestione  e  di  supervisione  strategica  sia  riservata

all'assemblea.

 

                               Art. 40

      Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese

 1.  In  materia  di  semplificazione  degli   adempimenti   per   la

registrazione dei clienti nelle  strutture  ricettizie,  al  comma  3

dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,

di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, le parole: "I soggetti

di cui al comma 1 sono altresi'  tenuti  a  comunicare  all'autorita'

locale di pubblica sicurezza le generalita' delle persone alloggiate,

mediante consegna di copia della scheda, entro  le  ventiquattro  ore

successive al loro arrivo, In alternativa, il gestore puo'  scegliere

di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo  stesso  termine,

alle questure territorialmente competenti  i  dati  nominativi  delle

predette schede con mezzi informatici o  telematici  o  mediante  fax

secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno"

sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti di cui al  comma  i  sono

altresi' tenuti  a  comunicare  entro  le  ventiquattrore  successive

all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le  generalita'

delle persone alloggiate mediante l'invio dei  dati  contenuti  nella

predetta  scheda  con  mezzi  informatici  o  telematici  secondo  le

modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il

Garante per la protezione dei dati personali."

 2. Per  la  riduzione  degli  oneri  in  materia  di  privacy,  sono

apportate le seguenti modifiche  al  decreto  legislativo  30  giugno

2003, n. 196:

     a) all'articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole  "persona

giuridica,  ente  od  associazione"  sono  soppresse  e   le   parole

"identificati  o  identificabili"  sono   sostituite   dalle   parole

"identificata o identificabile".

     b) All'articolo 4, comma 1,  alla  lettera  i),  le  parole  "la

persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse.

     c) Il comma 3-bis dell'articolo 5 e' abrogato.

     d) Al comma 4, dell'articolo 9, l'ultimo periodo e' soppresso.

     e) La lettera h) del comma i dell'articolo 43 e' soppressa.

 3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle

more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il  comma  9

dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  e'

inserito il seguente comma:

     "9-bis. In attesa del rilascio o del  rinnovo  del  permesso  di

soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti  giorni

di  cui  al  precedente   comma,   il   lavoratore   straniero   puo'

legittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere

temporaneamente   l'attivita'   lavorativa    fino    ad    eventuale

comunicazione dell'Autorita' di  pubblica  sicurezza,  da  notificare

anche al datore  di  lavoro,  con  l'indicazione  dell'esistenza  dei

motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso  di  soggiorno.

L'attivita' di' lavoro di cui  sopra  puo'  svolgersi  alle  seguenti

condizioni:

     a) che la richiesta del rilascio del permesso di  soggiorno  per

motivi di  lavoro  sia  stata  effettuata  dal  lavoratore  straniero

all'atto  della  stipula  del  contratto  di  soggiorno,  secondo  le

modalita' previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso  di

rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della  scadenza  del

permesso, ai sensi del precedente comma 4,  e  dell'articolo  13  del

decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394,  o

entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;

     b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio  la  ricevuta

attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o  di

rinnovo del permesso."

 4. In  materia  di  semplificazione  degli  obblighi  di  tenuta  ed

annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'articolo  39

del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133, le parole "entro il giorno 16", sono  sostituire

con le seguenti: "entro la fine".

 5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per  semplificare  gli

adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'articolo 242  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dopo il primo periodo, e'  inserito

il seguente: " Nel caso di interventi  di  bonifica  o  di  messa  in

sicurezza di cui al periodo precedente,  che  presentino  particolari

complessita'  a  causa  della  natura  della  contaminazione,   degli

interventi,   delle    dotazioni    impiantistiche    necessarie    o

dell'estensione dell'area interessata dagli interventi  medesimi,  il

progetto puo' essere articolato per fasi progettuali distinte al fine

di rendere possibile la realizzazione degli  interventi  per  singole

aree o per  fasi  temporali  successive."  Al  comma  9  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  le  parole  "con  attivita'  in

esercizio"  sono  soppresse.  Possono  essere  altresi'   autorizzati

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e  di  messa  in

sicurezza degli impianti  e  delle  reti  tecnologiche,  purche'  non

compromettano  la  possibilita'  di  effettuare  o   completare   gli

interventi di  bonifica  che  siano  condotti  adottando  appropriate

misure di prevenzione dei rischi.

 6.  Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  delle  imprese  di

auto-riparazione, il decreto del  Ministero  dei  Trasporti  e  della

Navigazione del 30 luglio 1997,  n.  406  -  Regolamento  recante  le

dotazioni delle attrezzature e  delle  strumentazioni  delle  imprese

esercenti attivita' di autoriparazione, e' abrogato.

 7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di

registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita  dei

prodotti ai consumatori finali, all'articolo 2, comma 1, lett. o) del

decreto legislativo 27 marzo 2006  n.  161,  le  parole  "o  per  gli

utenti" sono soppresse.

 8. In materia  di  semplificazione  dello  smaltimento  dei  rifiuti

speciali per talune attivita', i soggetti che svolgono  le  attivita'

di  estetista,  acconciatore,  trucco  permanente  e  semipermanente,

tatuaggio,  piercing,  agopuntura,  podologo,   callista,   manicure,

pedicure e che producono rifiuti pericolosi  e  a  rischio  infettivo

(CER 180103:  aghi,  siringhe  e  oggetti  taglienti  usati)  possono

trasportarli, in conto proprio, per una quantita' massima fino  a  30

chilogrammi al  giorno,  sino  all'impianto  di  smaltimento  tramite

termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati  ai  sensi

della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul  registro  di

carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al  Catasto

dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale,  di

cui al decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  si  intendono

assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso  la

compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di

trasporto di cui all' articolo 193 del medesimo decreto. I  formulari

sono gestiti e conservati con modalita' idonee all'effettuazione  del

relativi controlli cosi' come previsti dal predetto articolo 193  del

decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione  deve  avvenire

presso la sede dei soggetti esercenti le attivita' di cui al presente

comma.

 9. La documentazione e le certificazioni  attualmente  richieste  ai

fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di  beni

e attivita' culturali previste dagli articoli 15, comma 1, lettere g)

ed h), e 100, comma 2, lettere  e)  ed  f),  del  testo  unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono

sostituite da  un'apposita  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di

notorieta', presentata dal richiedente al Ministero per i beni  e  le

attivita' culturali ai sensi e per gli effetti dell'articolo  47  del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e

successive  modificazioni,   relativa   alle   spese   effettivamente

sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attivita' cui i

benefici si riferiscono. Il Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'

culturali esegue controlli a campione ai sensi degli articoli 71 e 72

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445

e successive modificazioni.

 

                               Capo IV

              Misure per lo sviluppo infrastrutturale

 

                               Art. 41

             Misure per le opere di interesse strategico

 1.  Fatte  salve  le  priorita'  gia'  deliberate  in   sede   Cipe,

all'articolo 161 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  i

commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:

  "1-bis. Nell'ambito del programma di cui al comma 1,  il  Documento

di  finanza  pubblica  individua,  su  proposta  del  Ministro  delle

infrastrutture e dei  trasporti,  l'elenco  delle  infrastrutture  da

ritenersi prioritarie sulla base dei seguenti criteri generali:

     a)  coerenza  con  l'integrazione  con   le   reti   europee   e

territoriali;

     b) stato di avanzamento dell'iter procedurale;

     c)  possibilita'  di  prevalente  finanziamento   con   capitale

privato.

  1-ter. Per le infrastrutture  individuate  nell'elenco  di  cui  al

comma 1-bis sono indicate:

     a) le opere da realizzare;

     b) il cronoprogramma di attuazione;

     c) le fonti di finanziamento della spesa pubblica;

     d) la quantificazione delle risorse da finanziare  con  capitale

privato.

  1-quater. Al fine di favorire il contenimento dei  tempi  necessari

per il reperimento delle  risorse  relative  al  finanziamento  delle

opere di cui al presente  capo  e  per  la  loro  realizzazione,  per

ciascuna  infrastruttura  i  soggetti  aggiudicatori  presentano   al

Ministero lo studio di fattibilita', redatto secondo modelli definiti

dal  Cipe  e  comunque  conformemente  alla  normativa  vigente.   Il

Ministero,  entro  sessanta   giorni   dalla   comunicazione,   anche

avvalendosi del supporto dell'Unita' tecnica di finanza  di  progetto

di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e, nel caso,

sentito il soggetto di cui all'articolo 163,  comma  4,  lettera  b),

verifica l'adeguatezza dello studio di fattibilita', anche in  ordine

ai profili  di  bancabilita'  dell'opera;  qualora  siano  necessarie

integrazioni allo stesso, il termine e' prorogato di trenta giorni. A

questo fine la procedura di Valutazione Ambientale Strategica,  e  la

Valutazione di Impatto Ambientale, sono coordinate con i tempi  sopra

indicati.

 2. Al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) dopo l'articolo 169 e' inserito il seguente:

     "Art. 169-bis (Approvazione unica progetto preliminare)

 1. Su proposta del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,

il CIPE puo' valutare il progetto preliminare,  istruito  secondo  le

previsioni dell'articolo 165, ai fini dell'approvazione  unica  dello

stesso, assicurando l'integrale copertura finanziaria  del  progetto.

In caso di opere finanziate  a  carico  della  finanza  pubblica,  la

delibera CIPE relativa  al  progetto  preliminare  deve  indicare  un

termine perentorio, a pena di decadenza dell'efficacia della delibera

e del finanziamento, per l'approvazione del progetto  definitivo.  In

caso di approvazione unica del progetto preliminare, che comporta gli

effetti  dell'articolo  165  comma  7,  il  progetto  definitivo   e'

approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio  e  del  mare

per i profili di rispettiva competenza, sentito il  Dipartimento  per

la  programmazione  economica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei

Ministri, con le modalita' di cui al presente articolo e  sempre  che

siano rispettate le condizioni previste al comma 2. Il Ministro delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  fornisce  al  CIPE   comunicazione

periodica sulle avvenute approvazioni dei progetti definitivi e sullo

stato di avanzamento delle opere.

 2. Il progetto definitivo e' corredato, oltre  che  dalla  relazione

del progettista prevista dall'art. 166  comma  1,  da  una  ulteriore

relazione  del   progettista,   confermata   dal   responsabile   del

procedimento, che attesti:

     a) che il progetto definitivo rispetta le prescrizioni  e  tiene

conto delle raccomandazioni impartite dal CIPE;

     b)  che   il   progetto   definitivo   non   comporta   varianti

localizzative rilevanti ai sensi dell'articolo 167, comma 6;

     c) che la realizzazione del progetto definitivo non comporta  il

superamento  del  limite  di  spesa  fissato  dal  CIPE  in  sede  di

approvazione del progetto preliminare.

     3. Il progetto definitivo  e'  rimesso  da  parte  del  soggetto

aggiudicatore, del concessionario o contraente  generale  a  ciascuna

delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE

e a  tutte  le  ulteriori  amministrazioni  competenti  a  rilasciare

permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonche'  ai  gestori

di opere  interferenti.  Nel  termine  perentorio  di  quarantacinque

giorni dal ricevimento  del  progetto  le  pubbliche  amministrazioni

competenti e i  gestori  di  opere  interferenti  possono  presentare

motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni  per  il

progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano  la

localizzazione e  le  caratteristiche  essenziali  delle  opere,  nel

rispetto dei limiti di spesa e delle caratteristiche prestazionali  e

delle  specifiche  funzionali  individuati  in   sede   di   progetto

preliminare. Nei trenta giorni  successivi  il  Ministero  valuta  la

compatibilita' delle proposte e richieste pervenute  dalle  pubbliche

amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti con le

indicazioni vincolanti contenute nel progetto  preliminare  approvato

e, nel caso in cui verifichi il rispetto di tutte  le  condizioni  di

cui al comma 2, il progetto definitivo viene approvato con il decreto

di cui al comma 1.

     4. L'approvazione del progetto definitivo con il decreto di  cui

al comma 1, comporta gli effetti dell'articolo  166  comma  5,  e  la

dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera.  Per  quanto  riguarda

l'avvio del procedimento di dichiarazione  di  pubblica  utilita'  si

applica l'articolo 166, comma 2.

     5.  Il  termine  di  cui  all'articolo   170,   comma   3,   per

l'indicazione  delle   interferenze   non   rilevate   dal   soggetto

aggiudicatore e' pari a quarantacinque  giorni  ed  il  programma  di

risoluzione, approvato con il decreto di cui al comma 2 unitamente al

progetto definitivo, e' vincolante per gli enti  gestori  di  reti  o

opere destinate al pubblico servizio, con gli  effetti  dell'articolo

170, commi 4 e 5.";

  b) all'articolo 163, comma 2, dopo la lettera f-bis) e' inserita la

seguente:

     "f-ter)  verifica  l'avanzamento  dei  lavori  anche  attraverso

sopralluoghi tecnico-amministrativi presso  i  cantieri  interessati,

previo  accesso  agli  stessi;  a  tal  fine  puo'   avvalersi,   ove

necessario,  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza,   mediante   la

sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.".

 3. All'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24  dicembre  2003  n.

350 e successive modificazioni e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: "Per i contributi destinati alla realizzazione  delle  opere

pubbliche, il decreto di cui al presente comma e'  emanato  entro  il

termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  nella   Gazzetta

Ufficiale della delibera CIPE che assegna definitivamente le risorse.

In relazione alle infrastrutture di interesse strategico di cui  alla

parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, detto termine e' pari a trenta giorni e decorre dalla data di

pubblicazione del bando ai sensi degli articoli 165, comma  5-bis,  e

166, comma 5-bis,  del  medesimo  decreto  legislativo.  In  caso  di

criticita'  procedurali  tali  da  non  consentire  il  rispetto  dei

predetti termini il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti

riferisce   al   Consiglio   dei   Ministri   per   le    conseguenti

determinazioni.

 4. Al fine di garantire la certezza dei finanziamenti destinati alla

realizzazione delle opere pubbliche, le  delibere  assunte  dal  CIPE

relativamente ai progetti di opere  pubbliche,  sono  formalizzate  e

trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri per la firma entro

trenta giorni  decorrenti  dalla  seduta  in  cui  viene  assunta  la

delibera. In caso di criticita' procedurali tali da non consentire il

rispetto del predetto termine il Ministro delle infrastrutture e  dei

trasporti riferisce al Consiglio  dei  Ministri  per  le  conseguenti

determinazioni.

 5. Per le delibere del  CIPE  di  cui  al  comma  4,  sottoposte  al

controllo preventivo  della  Corte  dei  Conti,  i  termini  previsti

dall'articolo 3, comma 2, della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20  e

successive modificazioni, sono ridotti di un terzo.

 

                               Art. 42

             Misure per l'attrazione di capitali privati

 1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

     "5.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici,  previa   analisi   di

convenienza  economica,  possono  prevedere   nel   piano   economico

finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la  cessione  in

proprieta' o in diritto di godimento  di  beni  immobili  nella  loro

disponibilita' o allo scopo espropriati la cui  utilizzazione  ovvero

valorizzazione sia necessaria  all'equilibrio  economico  finanziario

della  concessione.  Le  modalita'   di   utilizzazione   ovvero   di

valorizzazione   dei   beni   immobili   sono   definite   unitamente

all'approvazione  del  progetto   ai   sensi   dell'articolo   97   e

costituiscono  uno  dei  presupposti  che  determinano   l'equilibrio

economico finanziario della concessione.".

 2. Al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive

modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 11, e' aggiunto  il  seguente  periodo:

"La  gestione  funzionale  ed  economica   puo'   anche   riguardare,

eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere  direttamente

connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere  nella

stessa.";

     b)  all'articolo  143,  comma  1,  dopo  le  parole:   "gestione

funzionale ed economica" sono inserite  le  seguenti:  "eventualmente

estesa, anche in via anticipata, ad opere o parti di opere in tutto o

in parte gia' realizzate e direttamente  connesse  a  quelle  oggetto

della concessione e da ricomprendere nella stessa";

     c) all'articolo 143, comma 4, dopo le parole: "anche un  prezzo"

sono inserite  le  seguenti:  "nonche',  eventualmente,  la  gestione

funzionale ed economica, anche anticipata, di opere o parti di  opere

gia' realizzate".

 3 Le disposizioni di cui al comma 2 si  applicano  ai  contratti  di

concessione i cui bandi con cui si indice una gara  siano  pubblicati

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 4. Al comma 8 dell'articolo 143 del decreto  legislativo  12  aprile

2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine  di

assicurare  il  rientro  del  capitale   investito   e   l'equilibrio

economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per  le  nuove

concessioni di importo superiore ad un miliardo di  euro,  la  durata

puo' essere stabilita fino a cinquanta anni."

 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano  ai  contratti  di

concessione i cui bandi con cui si indice una gara  siano  pubblicati

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 6. L'Istituto per la vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di

interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato  ai

sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40,  comma

3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7

settembre 2005 n. 209, le modalita', i limiti e  le  condizioni  alle

quali  le  imprese  autorizzate  all'esercizio  delle   assicurazioni

possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli

articoli 38, comma  1,  e  42-bis,  comma  1,  attivi  costituiti  da

investimenti nel settore delle infrastrutture stradali,  ferroviarie,

portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e  della

produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.

 7. Gli investimenti in questione  possono  essere  rappresentati  da

azioni di societa' esercenti la realizzazione  e  la  gestione  delle

infrastrutture, da obbligazioni emesse da queste ultime e da quote di

OICR armonizzati che investano nelle predette categorie di titoli.

 8. All'articolo 18, comma 1, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,

dopo le parole: "alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

legge,", sono inserite le seguenti parole: "nonche' di nuove opere di

infrastrutturazione  ferroviaria  metropolitana  e  di  sviluppo   ed

ampliamento dei  porti  e  dei  collegamenti  stradali  e  ferroviari

inerenti  i  porti  nazionali  appartenenti  alla   rete   strategica

transeuropea di trasporto essenziale (CORE TEN-T NETWORK)".

 9. Nell'Elenco 1, recante "Disposizioni legislative autorizzative di

riassegnazioni di entrate", allegato alla legge 24 dicembre 2007,  n.

244, al numero 14, rubricato "Ministero per i beni e le  attivita'  e

le attivita' culturali", sono abrogate le seguenti parole: "Legge  30

marzo 1965, n. 340"nonche' "Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2,

comma 8". Le somme elargite da soggetti pubblici e  privati  per  uno

scopo determinato, rientrante nei fini  istituzionali  del  Ministero

per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  versate  all'erario  sono

riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,

allo stato di previsione della  spesa  dell'esercizio  in  corso  del

Ministero per i beni e le attivita'  culturali,  con  imputazione  ai

capitoli corrispondenti alla destinazione delle somme  stesse  o,  in

mancanza, ad appositi capitoli  di  nuova  istituzione.  Le  predette

somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da  quello  per

il quale sono state elargite.

 

                               Art. 43

          Alleggerimento e semplificazione delle procedure,

                 riduzione dei costi e altre misure

 1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle  convenzioni  autostradali

vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto,  laddove

comportino variazioni o modificazioni  al  piano  degli  investimenti

ovvero ad aspetti di carattere regolatorio  a  tutela  della  finanza

pubblica, sono sottoposti al parere del CIPE che, sentito il NARS, si

pronuncia entro  trenta  giorni  e,  successivamente,  approvati  con

decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi

entro   trenta   giorni   dalla   avvenuta   trasmissione   dell'atto

convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.

 2. Gli aggiornamenti o le revisioni delle  concessioni  autostradali

vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto  che  non

comportano le variazioni o le modificazioni di cui al  comma  1  sono

approvate  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione  dell'atto

convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.

 3. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni  autostradali,

i cui schemi di atti aggiuntivi sono gia' stati sottoposti al  parere

del CIPE alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  sono

approvati  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da emanarsi entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione  dell'atto

convenzionale ad opera dell'amministrazione concedente.

 4.  Sono  abrogati  il  comma  2,  ultimo   periodo,   dell'articolo

8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 giugno  2008,  n.  101,  e  il  comma  4

dell'articolo  21  del  decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.   355,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

 5. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 4 aprile 2008, n.  59,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.  101,  e

successive  modificazioni,  dopo  il  comma  2-bis  e'  aggiunto   il

seguente:

     "2-ter. I contratti di concessione di costruzione e  gestione  e

di sola gestione nel settore stradale e  autostradale  sono  affidati

secondo  le  procedure  previste   all'articolo   144   del   decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero

all'articolo 153 del medesimo decreto.

 6. Ai fini della  realizzazione  di  nuovi  impianti  tecnologici  e

relative opere civili  strettamente  connesse  alla  realizzazione  e

gestione   di   detti   impianti,   accessori   e   funzionali   alle

infrastrutture  autostradali  e  stradali  esistenti   per   la   cui

realizzazione  siano  gia'  stati  completati   i   procedimenti   di

approvazione del progetto e di  localizzazione  in  conformita'  alla

normativa pro-tempore vigente, non si applicano le  disposizioni  del

Titolo  II  del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e

regolamentari in materia edilizia di cui al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e non sono necessari ulteriori

autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta o atti  di  assenso

comunque denominati.

 7. Al fine di migliorare la sicurezza delle grandi dighe, aventi  le

caratteristiche dimensionali di cui  all'articolo  1,  comma  1,  del

decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  21  ottobre  1994,   n.   584,   il   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti  individua  in  ordine  di  priorita',

anche sulla base dei risultati delle verifiche di cui all'articolo 4,

comma 4, del decreto-legge 29 marzo  2004,  n.  79,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, le  dighe  per  le

quali sia necessaria e urgente la progettazione e la realizzazione di

interventi di adeguamento o miglioramento della sicurezza,  a  carico

dei concessionari o richiedenti la concessione, fissandone i tempi di

esecuzione.

 8. Ai fini del recupero delle capacita' di invaso e  del  ripristino

delle  originarie  condizioni  di  sicurezza   il   Ministero   delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con  le  regioni  e  le

provincie autonome, individua, in ordine di priorita'  e  sulla  base

anche dei progetti di gestione degli invasi  ai  sensi  dell'articolo

114 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive

modificazioni, le grandi dighe per le quali sia necessaria e  urgente

la rimozione dei sedimenti accumulatisi nei serbatoi.

 9. I concessionari o i richiedenti  la  concessione  di  derivazione

d'acqua da grandi dighe che non abbiano ancora redatto il progetto di

gestione  dell'invaso  ai  sensi  dell'articolo  114,   del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti a provvedere entro  il

30 giugno 2012 e ad attuare gli interventi individuati ai  sensi  del

comma 8 del presente articolo, entro due anni  dall'approvazione  del

progetto di gestione.

 10. Per le dighe che hanno superato  una  vita  utile  di  cinquanta

anni,  decorrenti  dall'avvio  degli  invasi  sperimentali   di   cui

all'articolo 13  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 

novembre  1959,  n.  1363,  i  concessionari  o  i   richiedenti   la

concessione   sono   tenuti   a   presentare   al   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dall'entrata in vigore

del presente decreto,  il  piano  di  manutenzione  dell'impianto  di

ritenuta di cui all'articolo 93, comma 5, del decreto legislativo  12

aprile 2006, n. 163 e all'articolo  38  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,  per  l'approvazione  e

l'inserimento  in  forma  sintetica  nel  foglio  di  condizioni  per

l'esercizio e la manutenzione della diga.

 11. Nelle more dell'emanazione del decreto di  cui  all'articolo  6,

comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, i concessionari o  i

richiedenti la concessione  sono  tenuti  a  presentare  al  predetto

Ministero,  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente

decreto, gli elaborati di consistenza delle opere di  derivazione  ed

adduzione, comprese le condotte forzate, i relativi atti di collaudo,

i piani di manutenzione, unitamente alle asseverazioni  straordinarie

sulle condizioni di sicurezza e sullo  stato  di  manutenzione  delle

citate  opere  dell'ingegnere   designato   responsabile   ai   sensi

dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto  1994,  n.  507,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,  n.  584.

Il Ministero integra il foglio di condizioni  per  l'esercizio  e  la

manutenzione delle dighe con le disposizioni riguardanti le  predette

opere.

 12. Entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto il Ministero

delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  procede,  d'intesa  con  il

Dipartimento della protezione civile, alla revisione dei criteri  per

l'individuazione delle "fasi di allerta" di cui alla circolare  della

Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 22806, del 13 dicembre 1995,

al fine di  aggiornare  i  documenti  di  protezione  civile  per  le

finalita' di gestione del rischio idraulico a valle delle dighe.

 13. Per il raggiungimento degli obiettivi connessi alle disposizioni

di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 29 marzo  2004,  n.

79, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  maggio  2004,  n.

139,  nonche'  della  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri 27 febbraio 2004, i concessionari e i gestori  delle  grandi

dighe sono tenuti a fornire al Ministero delle infrastrutture  e  dei

trasporti, per via telematica ed in tempo reale, i dati idrologici  e

idraulici acquisiti presso le dighe, comprese le portate scaricate  e

derivate, secondo le direttive impartite dal predetto Ministero.

 14. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  esercita

poteri sostitutivi nei confronti di concessionari e  dei  richiedenti

la  concessione  in  caso  di  inottemperanza   degli   stessi   alle

prescrizioni impartite  nell'ambito  dell'attivita'  di  vigilanza  e

controllo sulla sicurezza;  in  tali  condizioni  puo'  disporre  gli

accertamenti, le indagini, gli studi, le verifiche e le progettazioni

necessarie al recupero delle condizioni  di  sicurezza  delle  dighe,

utilizzando a tale scopo le entrate provenienti  dalle  contribuzioni

di cui all'articolo 2, commi 172 e 173, del decreto-legge  3  ottobre

2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre

2006, n. 286, con obbligo  di  rivalsa  nei  confronti  dei  soggetti

inadempienti.

 15. All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 8 agosto 1994, n.

507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre  1994,  n.

584, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Per  le  opere  di

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a  struttura

metallica, realizzate antecedentemente all'entrata  in  vigore  della

legge 5 novembre 1971, n. 1086, il Ministero delle  infrastrutture  e

dei trasporti acquisisce o, in assenza prescrive, il collaudo statico

delle opere anche complementari e accessorie degli  sbarramenti.  Per

le opere realizzate successivamente i concessionari o  i  richiedenti

la  concessione  di  derivazione  d'acqua  da  dighe  sono  tenuti  a

presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto

i  collaudi  statici  delle  opere  stesse  redatti  ai  sensi  della

normativa sopra indicata.

 

                               Art. 44

             Disposizioni in materia di appalti pubblici

 1. Al fine di  garantire  la  piena  salvaguardia  dei  diritti  dei

lavoratori, nonche' la trasparenza nelle procedure di  aggiudicazione

delle gare d'appalto, l'incidenza del costo del lavoro  nella  misura

minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di  adempimento

delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza  nei  luoghi  di

lavoro restano comunque disciplinati:

     a) dall'articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3  e  4;  ed

89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

     b) dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

     c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto  legislativo

9 aprile 2008, n. 81.

 2. L'articolo 81, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  12  aprile

2006, n. 163, e' abrogato.

 3. L'articolo 4, comma 2, lettere n)  e  v),  del  decreto-legge  13

maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12

luglio 2011, n. 106, si interpreta nel senso che le disposizioni  ivi

contenute si applicano ai contratti  stipulati  successivamente  alla

data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge;  ai  contratti

gia'  stipulati  alla  predetta  data  continuano  ad  applicarsi  le

disposizioni dell'articolo 132, comma  3,  e  dell'articolo  169  del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo  vigente  prima

della medesima data; ai fini del calcolo  dell'eventuale  superamento

del limite previsto dal predetto articolo 4, comma 2, lettera v), del

decreto-legge n. 70  del  2011,  non  sono  considerati  gli  importi

relativi a varianti gia' approvate alla data di entrata in vigore del

medesimo decreto-legge.

 4.  All'articolo  4  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.   70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 10, le parole da:  "ricevuti  dalle  Regioni"  fino  a:

"gestori di opere  interferenti",  sono  sostituite  dalle  seguenti:

"pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

  b) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente:

     "10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera  r),  numeri

2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera  t),  numero

01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari

sono pervenuti al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti

successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione  del  presente  decreto.  Alle  opere  i   cui   progetti

preliminari sono pervenuti al Ministero delle  infrastrutture  e  dei

trasporti fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione  del  presente  decreto  continuano  ad   applicarsi   le

disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto  legislativo  12

aprile 2006, n. 163, nel testo vigente prima della medesima data.".

 5. Alla legge 11 novembre 2011, n. 180, l'articolo 12 e' soppresso.

 6. All'articolo 140, comma 1,  del  decreto  legislativo  12  aprile

2006, n. 163 e successive modificazioni, dopo le parole: "in caso  di

fallimento  dell'appaltatore",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  di

liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso" e, dopo  le

parole "ai sensi degli art. 135 e 136", sono aggiunte le seguenti: "o

di recesso dal contratto ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3  del

decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252".

 7. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

     "1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia  di

appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie

imprese,  le   stazioni   appaltanti   devono,   ove   possibile   ed

economicamente  conveniente,  suddividere  gli   appalti   in   lotti

funzionali.

     1-ter.  La  realizzazione  delle  grandi   infrastrutture,   ivi

comprese quelle disciplinate dalla parte II,  titolo  III,  capo  IV,

nonche'  delle  connesse  opere  integrative  o  compensative,   deve

garantire  modalita'  di  coinvolgimento  delle   piccole   e   medie

imprese.".

 8. Al decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) dopo l'articolo 112 e' inserito il seguente:

 

                            "Art. 112-bis

(Consultazione preliminare per i lavori di  importo  superiore  a  20

                          milioni di euro)

 

 1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni  di

euro, da affidarsi con la procedura  ristretta  di  cui  all'art.  55

comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a

base di gara e' indetta una consultazione preliminare, garantendo  il

contraddittorio tra le parti.

 b) all'articolo 206, comma 1, dopo le parole "87; 88; 95; 96;"  sono

inserite le seguenti: "112-bis;".

 9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano alle  procedure  i

cui bandi o avvisi di gara sono pubblicati successivamente alla  data

di entrata in vigore del presente decreto.

 

                               Art. 45

                  Disposizioni in materia edilizia

 1. All'articolo 16 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  6

giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

     "2-bis. Nell'ambito  degli  strumenti  attuativi  e  degli  atti

equivalenti comunque denominati nonche' degli interventi  in  diretta

attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta

delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di  importo

inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma  1,  lettera  c),

del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   funzionali

all'intervento di trasformazione urbanistica  del  territorio,  e'  a

carico  del  titolare  del  permesso  di  costruire   e   non   trova

applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."

 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

     "2.  Qualora  vengano  usati  materiali  o  sistemi  costruttivi

diversi da quelli disciplinati dalle norme  tecniche  in  vigore,  la

loro idoneita' deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata

dal  Presidente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  su

conforme parere dello stesso Consiglio.";

  b) all'articolo 59, comma 2, le  parole  ",  sentito  il  Consiglio

superiore dei lavori pubblici," sono eliminate.

 3. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.

112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,

le parole: "Presidente del Consiglio dei  Ministri"  sono  sostituite

dalle seguenti: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".

 4. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 16 luglio 2009, le parole: "Presidente del Consiglio dei

Ministri"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti".

 

                               Art. 46

         Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale

 1. Al fine di  promuovere  la  realizzazione  di  infrastrutture  di

collegamento tra i porti e  le  aree  retro  portuali,  le  autorita'

portuali  possono  costituire  sistemi  logistici  che  intervengono,

attraverso atti d'intesa  e  di  coordinamento  con  le  regioni,  le

province  ed  i  comuni  interessati  nonche'  con  i  gestori  delle

infrastrutture ferroviarie.

 2. Le attivita' di cui al comma 1 devono realizzarsi in ottemperanza

a quanto previsto dalla normativa  comunitaria,  avendo  riguardo  ai

corridoi transeuropei e senza causare distorsione  della  concorrenza

tra i sistemi portuali.

 3.  Gli   interventi   di   coordinamento   devono   essere   mirati

all'adeguamento dei piani  regolatori  portuali  e  comunali  per  le

esigenze  di  cui  al  comma  2,  che,  conseguentemente,   divengono

prioritarie nei criteri di destinazione d'uso delle aree.

 4. Nei terminali retro  portuali,  cui  fa  riferimento  il  sistema

logistico,  il   servizio   doganale   e'   svolto   dalla   medesima

articolazione  territoriale   dell'amministrazione   competente   che

esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               Art. 47

       Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie

 1. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le

parole: "ferroviarie e  stradali"  sono  sostituite  dalle  seguenti:

"ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico".

 2. Nelle more della stipula dei contratti di  servizio  pubblico  il

Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   e'   autorizzato   a

corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l'anno 2011  dal

bilancio di previsione dello Stato, in  relazione  agli  obblighi  di

servizio  pubblico  nel  settore  dei  trasporti  per  ferrovia,   in

applicazione della vigente normativa comunitaria.

 

                               Art. 48

                     Clausola di finalizzazione

 1. Le maggiori entrate erariali derivanti dal presente decreto  sono

riservate all'Erario, per un  periodo  di  cinque  anni,  per  essere

destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi

di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della

eccezionalita'  della  situazione   economica   internazionale.   Con

apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da

emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della

legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le

modalita' di individuazione del maggior gettito, attraverso  separata

contabilizzazione.

 

                               Art. 49

                         Norma di copertura

 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  decreto,  di

cui, rispettivamente, all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3,

comma 4, all'articolo 4, all'articolo 8,  comma  4,  all'articolo  9,

all'articolo 13, commi 13 e 20,  all'articolo  15,  all'articolo  16,

comma 1, all'articolo 18,  comma  1,  lettera  b),  all'articolo  20,

all'articolo 21, comma 5, all'articolo 24, comma 27, all'articolo 30,

commi 1 e 3 e all'articolo  42,  comma  9,  pari  complessivamente  a

6.882,715 milioni di euro per l'anno 2012, a  11.162,733  milioni  di

euro per l'anno 2013, a 12.669,333 milioni di euro per l'anno 2014, a

13.108,628 milioni di euro per l'anno 2015, a 14.630,928  milioni  di

euro per l'anno 2016, a 14.138,228 milioni di euro per l'anno 2017, a

14.456,228 milioni di euro per l'anno 2018, a 14.766,128  milioni  di

euro per l'anno 2019, a 15.078,428 milioni di euro per l'anno 2020, a

15.390,728 milioni di euro per l'anno 2021, a 15.703,028 di euro  per

l'anno 2022 e a 15.721,128 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno

2023, si provvede con quota parte  delle  maggiori  entrate  e  delle

minori spese derivanti dal presente decreto.

 2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                               Art. 50

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

  Dato a Roma, addi' 6 dicembre 2011

 

                             NAPOLITANO

                                Monti, Presidente del Consiglio dei

                                Ministri e Ministro dell'economia e

                                delle finanze

 

                                Fornero, Ministro del lavoro e

                                delle politiche sociali

 

                                Passera, Ministro dello sviluppo

                                economico

 

                                Clini, Ministro dell'ambiente e

                                della tutela del territorio e

                                del mare

 

                                Giarda, Ministro per i rapporti

                                con il Parlamento

 

  Visto, il Guardasigilli: Severino