Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 4 gennaio 2012

 

Circolare n. 2/2012

 

Oggetto: Tributi – Rimborsi IVA trimestrali – Estensione alle imprese di logistica – Articolo 8 della Legge 15.2.2011, n.217, su G.U. n.1 del 2.1.2012.

 

E’ finalmente stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge Comunitaria 2010 indicata in oggetto contenente la disposizione che ammette le imprese di logistica ai rimborsi IVA trimestrali.

 

In particolare potranno chiedere i rimborsi trimestrali le imprese che effettuano operazioni di trasporto prevalentemente per soggetti stranieri e pertanto, essendo quelle operazioni fatturate fuori campo IVA, maturano ingenti crediti d’imposta nei confronti dello Stato.

 

Specificatamente le operazioni da prendere in considerazione, elencate all’articolo 38 bis del DPR n.633/1972 così come modificato dalla legge in oggetto, sono le operazioni di trasporto di beni, le operazioni accessorie al trasporto di beni, le relative operazioni di intermediazione, nonché le operazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali.

 

Per poter essere ammesse al beneficio del rimborso trimestrale le imprese devono svolgere le suddette operazioni nei confronti di committenti stranieri (comunitari e extracomunitari) per un ammontare superiore al 50 per cento dell’intero fatturato.

 

La disposizione in parola si applica a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 17 marzo 2012. Pertanto dovrebbe essere possibile avvalersi del beneficio già per il primo trimestre 2012.

 

Le imprese ammesse ai rimborsi trimestrali possono, in alternativa alla richiesta di rimborso, effettuare la compensazione del credito spettante con i debiti tributari e previdenziali tramite il modello F24 (art.8 DPR n.542/1999).

 

Com’è noto, fin dal 2010, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni sull’Iva, Confetra è intervenuta affinché la logistica fosse ammessa ai rimborsi trimestrali, al fine di attenuare la forte esposizione finanziaria che subiscono le imprese operanti prevalentemente con l’estero che anticipano l’Iva sugli acquisti, ma non riscuotono l’imposta sulle prestazioni all’estero.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena saranno disponibili le relative istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.241/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 1 DEL 02.01.2012 (fonte Guritel)

LEGGE 15 dicembre 2011, n. 217

Disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
comunitaria 2010. 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga 
                          la seguente legge: 
 

                               Capo I

                        Disposizioni generali

 

                          *****OMISSIS*****

 

                               Art. 8 
Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della  direttiva   2010/24/UE
  sull'assistenza  reciproca  in  materia  di  recupero  dei  crediti
  risultanti da dazi, imposte ed altre misure,  nonche'  disposizioni
  in materia di imposta sul valore aggiunto 

                         *****OMISSIS*****

  h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e nelle  ipotesi  di  cui  alla  lettera  d)  del
secondo comma del citato articolo 30 quando effettua,  nei  confronti
di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per  un
importo  superiore  al  50  per  cento  dell'ammontare  di  tutte  le
operazioni effettuate, prestazioni di  lavorazione  relative  a  beni
mobili  materiali,  prestazioni  di  trasporto  di  beni  e  relative
prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie  ai
trasporti di beni e relative prestazioni di  intermediazione,  ovvero
prestazioni di servizi di  cui  all'articolo  19,  comma  3,  lettera
a-bis)»; 

                         *****OMISSIS*****

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f)  a
m), e 3  si  applicano  alle  operazioni  effettuate  a  partire  dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore  della
presente legge. 

                         *****OMISSIS*****

 

                                Art. 24 
                          Disposizioni finali 
  1. Nell'esercizio delle deleghe  di  cui  alla  presente  legge  si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2  della  legge  4
giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti  legislativi  sono  sempre
trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  ai
fini  dell'acquisizione  del  parere  da   parte   delle   competenti
Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo  1
della medesima legge. 
  2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 e'  adottato  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 15 dicembre 2011 
 
                                NAPOLITANO 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei 
 

Visto, il Guardasigilli: Severino