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Roma, 26 gennaio 2012

 

Circolare n. 29/2012

 

Oggetto: Lavoro – Sicurezza – Nuova disciplina sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – Ulteriore proroga al 24 maggio - D.M. 20.1.2012, su G.U. n. 19 del 24.1.2012.

 

E’ stata ulteriormente differita al 24 maggio 2012 (in precedenza 24 gennaio 2012) l’entrata in vigore del D.M. 11.4.2011 che ha introdotto una nuova disciplina sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro prevedendo in particolare nuove modalità di effettuazione delle verifiche, nonché l’obbligo per il datore di lavoro di dare comunicazione immediata all’INAIL per fini statistici della messa in servizio di nuove attrezzature.

 

Come è noto, in base al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (art. 71 del D.Lgvo n. 81/2008) il datore di lavoro è tenuto a sottoporre a verifiche periodiche alcune attrezzature espressamente indicate (tra cui apparecchi di sollevamento di materiali con portata superiore a 200Kg, scale aeree, ponti mobili, carrelli semoventi a braccio telescopico) al fine di valutarne lo stato di conservazione e l’efficienza.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.166/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/Lc

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G.U. n. 19 del 24.1.2012 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 gennaio 2012

Differimento dell'entrata in  vigore  del  decreto  11  aprile  2011,
recante: «Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, nonche' i criteri  per  l'abilitazione  dei  soggetti  di  cui
all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. (12A00838) 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
                           di concerto con 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
                                  e 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1 
           Modifica al decreto ministeriale 11 aprile 2011 
  1. Il decreto ministeriale 11 aprile 2011 e' modificato come segue:
all'art. 6, dopo il  comma  2,  le  parole  «270  giorni  dopo»  sono
sostituite dalle seguenti: «390 giorni dopo». 
    Roma, 20 gennaio 2012 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Fornero 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Balduzzi 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 

                               Passera