Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 7 febbraio 2012

 

Circolare n. 38/2012

 

Oggetto: Lavoro – Sicurezza – Nuovi obblighi di formazione – Accordi Conferenza Stato-Regioni del 21.12.2011, su G.U. n. 8 dell’11.1.2012.

 

In attuazione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgvo n. 81/2008) la Conferenza Stato-Regioni ha approvato due accordi che disciplinano contenuti e durata della formazione di lavoratori, preposti e dirigenti nonché dei datori di lavoro fino a 200 dipendenti che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.

Come è noto, sino ad oggi la formazione dei lavoratori continuava ad essere disciplinata dal DM 16.1.97 che, rifacendosi ai principi del vecchio D.LGVO n. 626/94 di “formazione sufficiente e adeguata”, poneva a carico dei datori di lavoro generici obblighi di formazione, fissando solo in parte i contenuti minimi della stessa senza peraltro stabilire durata e modalità di svolgimento. Gli accordi in questione modificano sostanzialmente il quadro previgente introducendo obblighi formativi più stringenti per i datori di lavoro sia pure prevedendo un’articolata disciplina transitoria. Entrambi gli accordi presentano non pochi aspetti problematici di difficile interpretazione, a cominciare dalla data di entrata in vigore (11 o 26 gennaio 2012) fino allo stesso regime transitorio, sui quali sono attesi chiarimenti ufficiali da parte del Ministero del Lavoro.

 

Si evidenziano di seguito i principali aspetti della nuova disciplina a seconda delle categorie interessate, con riserva di tornare sull’argomento per ulteriori approfondimenti.

 

LAVORATORI

 

Nuovi assunti – I datori di lavoro devono impartire ai nuovi assunti, anteriormente all’assunzione o comunque non oltre 60 giorni dalla stessa, una formazione in materia di sicurezza avente le seguenti caratteristiche:

 

·  contenuti e durata – una formazione generale uguale per tutti i settori di attività (concernente, tra l’altro, i concetti di rischio, danno e prevenzione) di durata minima di 4 ore ed una formazione specifica di durata e contenuti diversificati a seconda del settore di appartenenza dell’azienda; la durata minima della formazione specifica per il settore trasporti, spedizione e magazzinaggio è di 8 ore;

 

·  aggiornamento – i nuovi assunti dovranno essere sottoposti, con cadenza quinquennale, a corsi di aggiornamento della durata minima di 6 ore per tutti i settori di attività;

 

·  modalità – la formazione può essere organizzata direttamente dai datori di lavoro e può essere svolta sia nel luogo di lavoro che in aula anche utilizzando la modalità e-learning (formazione a distanza);

 

·  docenti – in attesa che siano individuati appositi criteri di qualificazione, gli accordi in questione stabiliscono che i docenti (interni o esterni all’azienda) devono avere un’espe­rienza di insegnamento almeno triennale in materia di sicurezza; tale esperienza può consistere anche nello svolgimento, sempre per almeno tre anni, dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

 

Lavoratori già in forza – Ferme restando le difficoltà interpretative già segnalate in precedenza, si ritiene applicabile ai lavoratori già in forza la seguente disciplina transitoria:

 

·  sono esonerati dai corsi di formazione previsti dalla nuova disciplina i lavoratori per i quali il datore di lavoro dimostri di aver svolto, alla data dell’11 gennaio 2012 (data di pubblicazione degli accordi in oggetto), una formazione sulla sicurezza nel rispetto della precedente normativa e delle indicazioni eventualmente previste dai contratti collettivi di lavoro; qualora non sia stata svolta alcuna formazione, o la stessa non sia dimostrabile, i lavoratori già in forza dovranno essere sottoposti immediatamente a formazione secondo le regole previste per i nuovi assunti;

 

·  sono altresì esonerati dai corsi di formazione previsti dalla nuova disciplina i lavoratori che frequenteranno entro 12 mesi corsi di formazione già formalmente o documentalmente approvati alla data di entrata in vigore degli accordi in esame nel rispetto della precedente normativa; si tratta in linea di principio di un ulteriore alleggerimento previsto per i lavoratori già in forza anche se, ancora una volta, non completamente chiaro nella portata in quanto non è precisato come e da chi avrebbero dovuto essere approvati i corsi; 

 

·  i lavoratori già in forza dovranno comunque essere sottoposti con cadenza quinquennale, come i nuovi assunti, a corsi di aggiornamento della durata minima di 6 ore per tutti i settori di attività; qualora la formazione pregressa dei lavoratori già in forza sia stata erogata da oltre 5 anni, l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro i prossimi 12 mesi.

 

PREPOSTI

 

Ai nuovi preposti deve essere impartita, oltre alla formazione prevista per la generalità dei lavoratori, una formazione aggiuntiva di almeno 8 ore da erogarsi non oltre 60 giorni dall’assunzione.

Per i preposti già in forza si riproduce sostanzialmente la stessa situazione già analizzata per la generalità dei lavoratori:

 

·  sono esonerati dai corsi di formazione previsti dalla nuova disciplina i preposti per i quali il datore di lavoro dimostri di aver svolto, alla data dell’11 gennaio 2012, una formazione sulla sicurezza in linea con la normativa esistente;

 

·  sono altresì esonerati dai corsi di formazione previsti dalla nuova disciplina i preposti che frequenteranno entro 12 mesi corsi di formazione già formalmente o documentalmente approvati alla data di entrata in vigore degli accordi in esame nel rispetto della precedente normativa.

 

In merito al suddetto regime transitorio si fa osservare che, a differenza di quanto previsto per i lavoratori già in forza, sembra che la formazione pregressa venga riconosciuta come valida solo parzialmente rimanendo comunque l’obbligo per le aziende di impartire ai preposti la formazione aggiuntiva di 8 ore entro un arco di tempo non chiaro (12 o 18 mesi).

 

I preposti, sia nuovi che già in forza, dovranno essere sottoposti con cadenza quinquennale a corsi di aggiornamento della durata minima di 6 ore per tutti i settori di attività; qualora la formazione pregressa dei preposti già in forza sia stata erogata da oltre 5 anni, l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro i prossimi 12 mesi.

Si segnala infine che gli accordi in questione consentono ai datori di lavoro di fornire ai preposti una formazione diversa da quella indicata purché dimostrino che la stessa sia adeguata e specifica.

 

DIRIGENTI

 

Ai nuovi dirigenti deve essere erogata una formazione sulla sicurezza, sostitutiva di quella prevista per i lavoratori, di almeno 16 ore da erogarsi sempre non oltre 60 giorni dall’assunzione.

Anche per i dirigenti già in forza valgono le seguenti disposizioni transitorie:

 

·  sono esonerati dai corsi di formazione previsti dalla nuova disciplina i dirigenti per i quali il datore di lavoro dimostri di aver svolto, alla data dell’11 gennaio 2012, una formazione sulla sicurezza nel rispetto della precedente normativa; in assenza di esonero i dirigenti dovranno essere sottoposti a formazione secondo le nuove regole entro l’11 luglio 2013;

 

·  sono esonerati dai corsi di formazione previsti dalla nuova disciplina i dirigenti che frequenteranno entro 12 mesi corsi di formazione già formalmente o documentalmente approvati alla data di entrata in vigore degli accordi in esame nel rispetto della precedente normativa.

 

Tutti i dirigenti, di nuova assunzione e non, dovranno essere sottoposti con cadenza quinquennale a corsi di aggiornamento della durata minima di 6 ore. Vale anche per i dirigenti la possibilità per il datore di lavoro di fornire una formazione diversa da quella indicata dagli accordi purché adeguata e specifica.

 

DATORI DI LAVORO FINO A 200 DIPENDENTI

 

I datori di lavoro fino a 200 dipendenti che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione devono frequentare corsi di formazione sulla sicurezza aventi le seguenti caratteristiche:

 

·  contenuti e durata – una formazione di durata diversificata a seconda del settore di appartenenza dell’azienda (32 ore per il settore trasporti, spedizione e magazzinaggio), concernente tra l’altro la normativa, la gestione e l’organizzazione della sicurezza nonché l’individuazione e la valutazione dei rischi; in caso di avvio di nuova attività il datore di lavoro deve effettuare la formazione entro 90 giorni dall’inizio dell’attività;

 

·  aggiornamento – obbligo di frequenza con cadenza quinquennale di corsi di aggiornamento di durata diversa a seconda del settore di appartenenza dell’azienda (10 ore per il settore trasporti, spedizione e magazzinaggio);

 

·  modalità – come in passato la formazione deve essere erogata da uno dei soggetti pubblici o privati espressamente indicati (tra cui associazioni di categoria, fondi interprofessionali per la formazione, enti bilaterali, regioni, università).

 

Anche ai datori di lavoro in questione si applica la seguente disciplina transitoria:

 

·  sono esonerati dai nuovi corsi di formazione i datori di lavoro che dimostrino di aver svolto, alla data dell’11 gennaio 2012, una formazione sulla sicurezza nel rispetto della precedente normativa;

 

·  sono altresì esonerati dalla nuova disciplina i datori di lavoro che frequenteranno entro 6 mesi corsi di formazione formalmente o documentalmente approvati alla data di entrata in vigore degli accordi in esame nel rispetto della precedente normativa.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 93/2008, 49/2006 e 74/1997

Responsabile di Area

Allegati due

 

M/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

G.U. n. 8 dell’11.1.2012 (fonte guritel)

CONFERENZA  PERMANENTE  PER I RAPPORTI  TRA  LO  STATO,  LE REGIONI

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 21 dicembre 2011

 
Accordo tra il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo  37,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti  n.
221/CSR). 
 
        La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
        le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
 
            Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011
 
Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007.  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro", e, in particolare, l'articolo 37, comma 2, il quale  dispone
che la durata, i contenuti minimi e le modalita' della formazione dei
lavoratori  sono  definiti  mediante  apposito  accordo  in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle Parti sociali; 
  Vista  la  proposta  di  accordo  indicata  in  oggetto,  elaborata
congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e  dal  Coordinamento
tecnico istruzione, lavoro,  innovazione  e  ricerca  delle  Regioni,
approvata dalle rispettive Commissioni nelle  sedute  del  25  giugno
2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data  8
luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009; 
  Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del  giorno  della
seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, e' stato rinviato; 
  Vista la nota del 16 dicembre 2009 con la quale  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali  ha  trasmesso  una  nuova  versione
dello schema di accordo in parola, diramata in pari  data,  la  quale
tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso  della  riunione
tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009; 
  Considerato che, per il prosieguo dell'esame del  provvedimento  in
argomento, e' stata convocata una riunione tecnica per il  giorno  17
febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali,  per  ulteriori  approfondimenti  conseguenti  al
confronto con le Parti sociali; 
  Viste le note del 27 maggio, del 7 luglio, del 3  dicembre  2010  e
del 14 aprile 2011, con le quali e' stata rappresentata al  Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali  l'esigenza  di  acquisire  le
valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato,  al
fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull'argomento; 
  Vista la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali  ha  trasmesso  una  ulteriore
versione dello schema di accordo in parola; 
  Considerato che, nel corso della riunione  tecnica  del  14  luglio
2011, il  rappresentante  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha
preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni  tecniche  sul
testo dello schema di accordo di cui trattasi; 
  Vista la nota del 14 luglio 2011 con  la  quale  Il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  ha  trasmesso   una   ulteriore
riformulazione dello schema che interessa, sulla quale  l'Ufficio  di
Segreteria, con nota in pari data, ha chiesto l'assenso  tecnico  del
Coordinamento delle Regioni; 
  Vista la nota in data  14  luglio  2011,  con  la  quale  e'  stata
diramata la nota della Provincia autonoma di Bolzano  concernente  le
proposte di modifiche allo schema di accordo in parola; 
  Vista la lettera del 26 luglio 2011, diramata in pari data, con  la
quale  la  Regione  Valle  d'Aosta,  condividendo   le   osservazioni
formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto  il  rinvio
dell'esame dello schema di accordo; 
  Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del  giorno  della
seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011, e' stato rinviato, su
richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti; 
  Considerato che, nel corso della riunione tecnica  svoltasi  il  20
ottobre 2011, sono state concordate tra le Amministrazioni  centrali,
le Regioni e le Province autonome alcune modifiche  dello  schema  di
accordo in parola; 
  Vista la nota del 21 ottobre 2011 con la  quale  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali ha inviato  la  definitiva  versione
del documento, allegato A, parte  integrante  del  presente  accordo,
relativo alla formazione dei lavoratori ai  sensi  dell'articolo  37,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81  che  recepisce
le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica; 
  Vista la lettera in  data  24  ottobre  2011,  con  la  quale  tale
definitiva versione e' stato diramata alle Regioni  e  alle  Province
autonome; 
  Viste le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011  con  le
quali, rispettivamente, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione
Veneto,  in  qualita'  di  Coordinatrice  tecnica  della  Commissione
salute, hanno comunicato il proprio assenso  tecnico  sulla  predetta
versione definitiva del documento in parola; 
  Vista la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Regione  Toscana,
Coordinatrice interregionale della  Commissione  istruzione,  Lavoro,
Innovazione e  Ricerca,  con  la  quale  viene  comunicato  l'assenso
tecnico sul testo definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011; 
  Acquisito nel corso  dell'odierna  seduta  l'assenso  del  Governo,
delle Regioni e delle Province autonome; 
 
                          Sancisce accordo 
 
  tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  il  Ministro
della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
sul documento,  Allegato  A)  parte  integrante  del  presente  atto,
relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi  dell'articolo  37,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
    Roma, 21 dicembre 2011 
 
                                                 Il Presidente: Gnudi 
 
Il Segretario: Siniscalchi 
 
 
 
                                                           Allegato A 
 
    Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2  del
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81,  e  successive  modifiche  e
integrazioni. 
 
                              PREMESSA 
 
    Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37,  comma
2, del  D.Lgs.  9  aprile  2008  n.  81,  e  successive  modifiche  e
integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08),  la  durata,  i  contenuti
minimi e le modalita' della formazione,  nonche'  dell'aggiornamento,
dei lavoratori e delle  lavoratrici  come  definiti  all'articolo  2,
comma 1, lettera  a),  dei  preposti  e  dei  dirigenti,  nonche'  la
formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma  1,
del medesimo D.Lgs. n. 81/08. 
    La applicazione dei contenuti del presente accordo  nei  riguardi
dei dirigenti e dei preposti,  per  quanto  facoltativa,  costituisce
corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08.
Nel caso venga posto in essere un  percorso  formativo  di  contenuto
differente, il datore di lavoro dovra' dimostrare che  tale  percorso
ha fornito a  dirigenti  e/o  preposti  una  formazione  "adeguata  e
specifica". 
    La formazione di cui al presente accordo e'  distinta  da  quella
prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n.  81/08  o  da  altre
norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. 
    Qualora il lavoratore svolga operazioni e  utilizzi  attrezzature
per cui il D.Lgs. n.  81/08  preveda  percorsi  formativi  ulteriori,
specifici e  mirati,  questi  andranno  ad  integrare  la  formazione
oggetto del presente accordo, cosi' come l'addestramento  di  cui  al
comma 5 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. 
    Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.  3,  comma
13, del  D.Lgs.  81/08,  il  presente  accordo  non  si  applica  nei
confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In  caso  di
mancata emanazione del provvedimento di  cui  al  precedente  periodo
entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo,
l'articolazione dei percorsi  formativi  di  seguito  individuata  si
applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori
stagionali. 
    Ai  fini  di  un  migliore   adeguamento   delle   modalita'   di
apprendimento e formazione  all'evoluzione  dell'esperienza  e  della
tecnica   e   nell'ambito   delle   materie   che   non    richiedano
necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti,  viene
consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del
percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. 
    La formazione di cui al presente accordo  puo'  avvenire  sia  in
aula che nel luogo di lavoro. 
    Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma
12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno
realizzati previa richiesta di collaborazione agli  enti  bilaterali,
quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera  h),  del  D.Lgs.  10
settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e  agli
organismi paritetici, cosi' come definiti all'articolo  2,  comma  1,
lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel  territorio  che
nel settore nel quale opera l'azienda.  In  mancanza,  il  datore  di
lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attivita' di
formazione. Ove la richiesta  riceva  riscontro  da  parte  dell'ente
bilaterale o dell'organismo paritetico,  delle  relative  indicazioni
occorre  tener  conto  nella  pianificazione  e  realizzazione  delle
attivita'  di  formazione,  anche  ove  tale  realizzazione  non  sia
affidata agli enti bilaterali o agli  organismi  paritetici.  Ove  la
richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente
bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal  suo
invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla  pianificazione
e realizzazione delle attivita' di formazione. 
 
    1. REQUISITI DEI DOCENTI 
    In  attesa  della  elaborazione  da   parte   della   Commissione
consultiva permanente per  la  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  dei
criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute  e
sicurezza sul lavoro, anche  tenendo  conto  delle  peculiarita'  dei
settori di riferimento cosi' come previsto all'articolo 6,  comma  8,
lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi  devono  essere  tenuti,
internamente  o  esternamente   all'azienda,   anche   in   modalita'
e-Learning, quale  definita  in  Allegato  I,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni, da docenti interni  o  esterni  all'azienda  che  possono
dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o
professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
    L'esperienza   professionale   puo'   consistere   anche    nello
svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del  servizio
di prevenzione e protezione,  anche  con  riferimento  al  datore  di
lavoro. 
 
    2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE 
    Per ciascun corso si dovra' prevedere: 
    a) soggetto organizzatore del corso, il quale puo'  essere  anche
il datore di lavoro; 
    b) un responsabile del progetto formativo, il quale  puo'  essere
il docente stesso; 
    c) i nominativi dei docenti; 
    d) un numero massimo di partecipanti ad  ogni  corso  pari  a  35
unita'; 
    e) il registro di presenza dei partecipanti; 
    f) l'obbligo  di  frequenza  del  90%  delle  ore  di  formazione
previste; 
    g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le  differenze
di genere, di eta', di provenienza e lingua, nonche' quelli  connessi
alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui  viene  resa  la
prestazione di lavoro. 
    Nei confronti dei lavoratori stranieri i  corsi  dovranno  essere
realizzati previa verifica  della  comprensione  e  conoscenza  della
lingua veicolare e con modalita' che assicurino la  comprensione  dei
contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza  di
un mediatore interculturale o di un traduttore; 
    anche ai fini di  un  piu'  rapido  abbattimento  delle  barriere
linguistiche,  onde  garantire   l'efficacia   e   la   funzionalita'
dell'espletamento del percorso formativo e  considerata  l'attitudine
dei sistemi informatici a favorire l'apprendimento,  potranno  essere
previsti nei confronti dei lavoratori stranieri  specifici  programmi
di formazione preliminare in modalita' e-Learning. 
 
    3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO 
    La  metodologia  di  insegnamento/apprendimento   privilegia   un
approccio interattivo che comporta la centralita' del lavoratore  nel
percorso di apprendimento. 
    A tali fini e' opportuno: 
    a) garantire un equilibrio tra  lezioni  frontali,  esercitazioni
teoriche e pratiche e relative discussioni, nonche' lavori di gruppo,
nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; 
    b)  favorire  metodologie  di  apprendimento  interattive  ovvero
basate sul problem solving, applicate a simulazioni e  situazioni  di
contesto su problematiche specifiche, con particolare  attenzione  ai
processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione; 
    c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo  e
prove pratiche; 
    d)  favorire,  ove  possibile,   metodologie   di   apprendimento
innovative, anche in modalita' e-Learning e con ricorso  a  linguaggi
multimediali, che garantiscano  l'impiego  di  strumenti  informatici
quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche  ai  fini
di una migliore conciliazione tra esigenze professionali  e  esigenze
di vita personale dei discenti e dei docenti. 
    Utilizzo delle modalita' di apprendimento e-Learning 
    Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui  all'Allegato  I
l'utilizzo delle modalita' di apprendimento e-Learning e'  consentito
per: 
    la formazione generale per i lavoratori; 
    la formazione dei dirigenti; 
    i corsi  di  aggiornamento  previsti  al  punto  9  del  presente
accordo; 
    la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del
punto 5 che segue; 
    progetti formativi  sperimentali,  eventualmente  individuati  da
Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente
accordo, che prevedano l'utilizzo delle  modalita'  di  apprendimento
e-Learning anche per la formazione specifica  dei  lavoratori  e  dei
preposti. 
 
    4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO  FORMATIVO  DEI  LAVORATORI  E  DEI
SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08 
    Il percorso formativo di seguito descritto  si  articola  in  due
moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a)  e
b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37  del  D.Lgs.  n.  81/08.
Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 21, comma  1,
del D.Lgs. n. 81/08, si ritiene che  i  contenuti  e  l'articolazione
della  formazione   di   seguito   individuati   possano   costituire
riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto  conto  di
quanto previsto dall'art. 21, comma  2,  lettera  b,  del  D.Lgs.  n.
81/08. 
    Formazione Generale 
    Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37  del
D.Lgs. n. 81/08, la  durata  del  modulo  generale  non  deve  essere
inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla  presentazione  dei
concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. 
    Contenuti: 
    concetti di rischio, 
    danno, 
    prevenzione, 
    protezione, 
    organizzazione della prevenzione aziendale, 
    diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, 
    organi di vigilanza, controllo e assistenza. 
    Durata Minima: 
      4 ore per tutti i settori. 
    Formazione Specifica 
    Con riferimento alla  lettera  b)  del  comma  1  e  al  comma  3
dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08,  la  formazione  deve  avvenire
nelle occasioni di cui alle lettere a), b)  e  c)  del  comma  4  del
medesimo articolo, ed avere durata minima  di  4,  8  o  12  ore,  in
funzione dei rischi riferiti alle mansioni e  ai  possibili  danni  e
alle conseguenti misure  e  procedure  di  prevenzione  e  protezione
caratteristici del settore o comparto di  appartenenza  dell'azienda.
Tali aspetti e i rischi specifici di cui  ai  Titoli  del  D.Lgs.  n.
81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione. 
    Infine, tale formazione e' soggetta alle  ripetizioni  periodiche
previste al comma  6  dell'articolo  37  del  D.Lgs.  n.  81/08,  con
riferimento ai rischi individuati ai sensi dell' articolo 28. 
    Contenuti: 
    Rischi infortuni, 
    Meccanici generali, 
    Elettrici generali, 
    Macchine, 
    Attrezzature, 
    Cadute dall'alto, 
    Rischi da esplosione, 
    Rischi chimici, 
    Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, 
    Etichettatura, 
    Rischi cancerogeni, 
    Rischi biologici, 
    Rischi fisici, 
    Rumore, 
    Vibrazione, 
    Radiazioni, 
    Microclima e illuminazione, 
    Videoterminali, 
    DPI Organizzazione del lavoro, 
    Ambienti di lavoro, 
    Stress lavoro-correlato, 
    Movimentazione manuale carichi, 
    Movimentazione   merci   (apparecchi   di   sollevamento,   mezzi
trasporto), 
    Segnaletica, 
    Emergenze, 
    Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo  di  rischio
specifico, 
    Procedure esodo e incendi, 
    Procedure organizzative per il primo soccorso, 
    Incidenti e infortuni mancati, 
    Altri Rischi. 
    Durata Minima in base alla classificazione  dei  settori  di  cui
all'Allegato  2   (Individuazione   macrocategorie   di   rischio   e
corrispondenze ATECO 2002-2007): 
    4 ore per i settori della classe di rischio basso; 
    8 ore per i settori della classe di rischio medio; 
    12 ore per i settori della classe di rischio alto. 
    La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo  la
loro effettiva presenza nel settore di  appartenenza  dell'azienda  e
della specificita' del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi
propri delle attivita' svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto
previsto all'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata
sono subordinati all'esito della valutazione  dei  rischi  effettuata
dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva  e  le
procedure concordate a  livello  settoriale  e/o  aziendale  e  vanno
pertanto intesi come minimi.  Il  percorso  formativo  e  i  relativi
argomenti 
    possono essere ampliati in base alla  natura  e  all'entita'  dei
rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di  conseguenza
il numero di ore di formazione necessario. 
    Il numero di ore  di  formazione  indicato  per  ciascun  settore
comprende la "Formazione  Generale"  e  quella  "Specifica",  ma  non
"l'Addestramento", cosi'  come  definito  all'articolo  2,  comma  1,
lettera cc), del D.Lgs. n. 81/08, ove previsto. 
    Deve essere garantita la maggiore  omogeneita'  possibile  tra  i
partecipanti ad ogni singolo corso, con  particolare  riferimento  al
settore di appartenenza. 
    Durata  minima  complessiva  dei  corsi  di  formazione   per   i
lavoratori,  in  base  alla  classificazione  dei  settori   di   cui
all'Allegato I: 
    4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica  per
i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore 
    4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica  per
i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore 
    4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per
i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore 
    Condizioni particolari 
    I  lavoratori  di  aziende   a   prescindere   dal   settore   di
appartenenza, che  non  svolgano  mansioni  che  comportino  la  loro
presenza,  anche   saltuaria,   nei   reparti   produttivi,   possono
frequentare i corsi individuati per il rischio basso. 
    Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso
nel  settore,  la  formazione  effettuata  nell'ambito  del  progetto
strutturale "16ore-MICS", delineato da FORMEDIL, Ente  nazionale  per
la  formazione  e  l'addestramento  professionale  dell'edilizia,  e'
riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di
cui al  presente  accordo.  Ai  fini  della  Formazione  Specifica  i
contenuti di cui  al  citato  percorso  strutturale  potranno  essere
considerati esaustivi rispetto a quelli di cui  al  presente  accordo
ove corrispondenti. I soggetti  firmatari  del  Contratto  Collettivo
Nazionale dell'edilizia  stipulano  accordi  nazionali  diretti  alla
individuazione  delle  condizioni   necessarie   a   garantire   tale
corrispondenza. 
    Costituisce altresi' credito formativo permanente, oltre  che  la
formazione  generale,  anche  la  formazione  specifica  di   settore
derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso
strutture della formazione professionale o presso enti di  formazione
professionale accreditati  dalle  Regioni  e  Province  autonome  che
abbiano contenuti e  durata  conformi  al  presente  Accordo.  Rimane
comunque salvo l'obbligo  del  datore  di  lavoro  di  assicurare  la
formazione specifica secondo  le  risultanze  della  valutazione  dei
rischi. 
 
    5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO 
    La formazione del preposto, cosi' come definito dall'articolo  2,
comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per
i lavoratori, cosi' come prevista ai punti precedenti, e deve  essere
integrata da una formazione particolare, in relazione ai  compiti  da
lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
    La durata minima del modulo per preposti e' di 8 ore. 
    I contenuti della formazione, oltre a  quelli  gia'  previsti  ed
elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08,  comprendono,
in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19: 
    1. Principali soggetti  del  sistema  di  prevenzione  aziendale:
compiti, obblighi, responsabilita'; 
    2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni  del  sistema
di prevenzione; 
    3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
    4. Incidenti e infortuni mancati 
    5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei  lavoratori,
in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; 
    6.  Valutazione  dei   rischi   dell'azienda,   con   particolare
riferimento al contesto in cui il preposto opera; 
    7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione; 
    8.  Modalita'  di   esercizio   della   funzione   di   controllo
dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di  uso  dei
mezzi  di  protezione  collettivi  e   individuali   messi   a   loro
disposizione. 
    Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno  il
90% delle ore di formazione, verra' effettuata una prova di  verifica
obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa  tra
loro. Tale prova e' finalizzata a verificare le  conoscenze  relative
alla  normativa  vigente  e   le   competenze   tecnico-professionali
acquisite in base ai contenuti del percorso formativo. 
    5-bis. Modalita' di effettuazione della formazione di  lavoratori
e preposti 
    Ferme restando le previsioni di cui ai punti 4 e 5 che  precedono
relativamente alla durata e ai  contenuti  dei  corsi,  le  modalita'
delle attivita' formative  possono  essere  disciplinate  da  accordi
aziendali,  adottati  previa  consultazione  del  rappresentante  dei
lavoratori per la sicurezza. 
 
    6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI 
    La formazione dei dirigenti, cosi' come definiti dall'articolo 2,
comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in  riferimento  a  quanto
previsto all'articolo 37,  comma  7,  del  D.  Lgs.  n.  81/08  e  in
relazione  agli  obblighi  previsti   all'articolo   18   sostituisce
integralmente quella prevista per i lavoratori ed e'  strutturata  in
quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi: 
    MODULO 1. GIURIDICO - NORMATIVO 
    sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori; 
    gli organi di vigilanza e le procedure ispettive; 
    soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo  il  D.Lgs.
n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilita' e tutela assicurativa; 
    delega di funzioni; 
    la responsabilita' civile e penale e la tutela assicurativa; 
    la  "responsabilita'  amministrativa  delle  persone  giuridiche,
delle societa' e delle associazioni, anche prive  di  responsabilita'
giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.; 
    i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in
edilizia; 
    MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA 
    modelli di organizzazione e di gestione della salute e  sicurezza
sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08); 
    gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
    obblighi  connessi  ai  contratti  di  appalto  o  d'opera  o  di
somministrazione; 
    organizzazione  della  prevenzione  incendi,  primo  soccorso   e
gestione delle emergenze; 
    modalita' di organizzazione e  di  esercizio  della  funzione  di
vigilanza delle attivita'  lavorative  e  in  ordine  all'adempimento
degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del  D.  Lgs.  n.
81/08; 
    ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione
e protezione; 
    MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
    criteri e strumenti per l'individuazione  e  la  valutazione  dei
rischi; 
    il rischio da stress lavoro-correlato; 
    il rischio ricollegabile alle differenze di  genere,  eta',  alla
provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale; 
    il rischio  interferenziale  e  la  gestione  del  rischio  nello
svolgimento di lavori in appalto; 
    le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione  e
protezione in base ai fattori di rischio; 
    la considerazione degli  infortuni  mancati  e  delle  risultanze
delle attivita' di partecipazione dei lavoratori e dei preposti; 
    i dispositivi di protezione individuale; 
    la sorveglianza sanitaria; 
    MODULO  4.  COMUNICAZIONE,   FORMAZIONE   E   CONSULTAZIONE   DEI
LAVORATORI 
    competenze relazionali e consapevolezza del ruolo; 
    importanza  strategica  dell'informazione,  della  formazione   e
dell'addestramento  quali  strumenti  di  conoscenza  della   realta'
aziendale; 
    tecniche di comunicazione; 
    lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 
    consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei  lavoratori
per la sicurezza; 
    natura,  funzioni  e  modalita'  di  nomina  o  di  elezione  dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
    La durata minima della formazione per i dirigenti e' di  16  ore.
Tenuto   conto   della   peculiarita'   delle   funzioni   e    della
regolamentazione legale vigente, la  formazione  dei  dirigenti  puo'
essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12
mesi anche secondo modalita' definite da accordi aziendali,  adottati
previa  consultazione  del  rappresentante  dei  lavoratori  per   la
sicurezza. 
    Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle  ore
di formazione verra' effettuata una prova di verifica obbligatoria da
effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova
e' finalizzata a verificare le  conoscenze  relative  alla  normativa
vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite  in  base  ai
contenuti del percorso formativo. 
 
    7. ATTESTATI 
    Gli attestati di  frequenza  e  di  superamento  della  prova  di
verifica vengono  rilasciati  direttamente  dagli  organizzatori  dei
corsi in base a: 
    - la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al  punto
4 (lavoratori); 
    - la frequenza del 90% delle ore di  formazione  previste  ed  il
superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti  5
(preposti) e 6 (dirigenti). 
    Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni: 
    o Indicazione del soggetto organizzatore del corso; 
    o Normativa di riferimento; 
    o Dati anagrafici e profilo professionale del corsista; 
    o Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione  del
settore   di   riferimento   e   relativo   monte   ore   frequentato
(l'indicazione del settore di appartenenza e' indispensabile ai  fini
del riconoscimento dei crediti); 
    o Periodo di svolgimento del corso; 
    o Firma del soggetto organizzatore del corso. 
 
    8. CREDITI FORMATIVI 
    Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di  cui  ai
punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti),  costituisce  credito  formativo
permanente. 
    Con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 37, comma 4,
si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi: 
    a. Costituzione di un nuovo rapporto di  lavoro  o  inizio  nuova
utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente: 
    qualora il lavoratore vada a  costituire  un  nuovo  rapporto  di
lavoro o di somministrazione  con  un'azienda  dello  stesso  settore
produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce
credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla
Formazione Specifica di settore; 
    qualora il lavoratore vada a  costituire  un  nuovo  rapporto  di
lavoro o  di  somministrazione  con  un'azienda  di  diverso  settore
produttivo rispetto a quello cui apparteneva  l'azienda  d'origine  o
precedente,  costituisce  credito   formativo   la   frequenza   alla
Formazione  Generale;  la  Formazione  Specifica  relativa  al  nuovo
settore deve essere ripetuta. 
    Qualora  il  lavoratore,  all'interno  di  una   stessa   azienda
multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore  a
rischio maggiore, secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce
credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla
Formazione Specifica di  settore  gia'  effettuata;  tale  Formazione
Specifica dovra' essere completata con  un  modulo  integrativo,  sia
nella durata che nei  contenuti,  attinente  ai  rischi  delle  nuove
mansioni svolte. 
    Nota: la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di
lavoro (articolo 20 e seguenti del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, e successive modifiche  e  integrazioni),  puo'  essere
effettuata  nel  rispetto  delle  disposizioni,  ove  esistenti,  del
contratto collettivo applicabile nel caso  di  specie  o  secondo  le
modalita' concordate tra  il  somministratore  e  l'utilizzatore.  In
particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a
carico del somministratore e quella specifica  di  settore  a  carico
dell'utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo
la  formazione  dei  lavoratori  va  effettuata  dal  somministratore
unicamente con riferimento alle  attrezzature  di  lavoro  necessarie
allo svolgimento dell'attivita' lavorativa per la quale i  lavoratori
vengono assunti, sempre che - ai sensi e alle condizioni  di  cui  al
comma 5 dell'articolo 23 del citato D.Lgs. n. 276/2003 - il contratto
di   somministrazione   non   ponga    tale    obbligo    a    carico
dell'utilizzatore.  Ogni  altro  obbligo  formativo   e'   a   carico
dell'utilizzatore. 
    b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove
attrezzature,  nuove   tecnologie,   nuove   sostanze   o   preparati
pericolosi: 
      e' riconosciuto credito formativo relativamente alla  frequenza
della formazione generale, mentre deve essere ripetuta  la  parte  di
formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di  nuova
introduzione. 
    c. formazione precedente all'assunzione, qualora  prevista  nella
contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento  alla
formazione generale di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a. 
    La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce
credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata
una modifica del  suo  rapporto  di  preposizione  nell'ambito  della
stessa o di altra azienda. 
    Il datore di lavoro e' comunque tenuto a valutare  la  formazione
pregressa ed eventualmente  ad  integrarla  sulla  base  del  proprio
documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione  che
verra' ricoperta dal lavoratore assunto. 
    In ogni  caso  si  ribadisce  che  i  crediti  formativi  per  la
formazione specifica hanno validita' fintanto  che  non  intervengono
cambiamenti cosi' come stabilito dai commi 4 e 6 dell'articolo 37 del
D.Lgs. n. 81/08. 
    La formazione  per  i  dirigenti  costituisce  credito  formativo
permanente. 
 
    9. AGGIORNAMENTO 
    Con riferimento  ai  lavoratori,  e'  previsto  un  aggiornamento
quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di
rischio sopra individuati. 
    Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non  dovranno  essere
riprodotti meramente argomenti e contenuti gia'  proposti  nei  corsi
base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni,
applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: 
    - approfondimenti giuridico-normativi; 
    - aggiornamenti tecnici  sui  rischi  ai  quali  sono  esposti  i
lavoratori; 
    - aggiornamenti su organizzazione e gestione della  sicurezza  in
azienda; 
    - fonti di rischio e relative misure di prevenzione. 
    Con  riferimento  ai  preposti,  come   indicato   al   comma   7
dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08,  si  prevede  un  aggiornamento
quinquennale, con durata minima di 6  ore,  in  relazione  ai  propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. 
    Con  riferimento  ai  dirigenti,  come  indicato   al   comma   7
dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08,  si  prevede  un  aggiornamento
quinquennale, con durata minima di  6  ore  in  relazione  ai  propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. 
    Al fine di rendere maggiormente  dinamico  l'apprendimento  e  di
garantire  un  monitoraggio   di   effettivita'   sul   processo   di
acquisizione delle  competenze,  possono  essere  altresi'  previste,
anche  mediante  l'utilizzo  di  piattaforme  e-Learning,   verifiche
annuali sul mantenimento delle  competenze  acquisite  nel  pregresso
percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento  dell'aggiornamento
quinquennale. 
    Nell'aggiornamento non e'  compresa  la  formazione  relativa  al
trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione  di  nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,  di  nuove  sostanze  e
preparati pericolosi. Non e' ricompresa, inoltre,  la  formazione  in
relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 
 
    10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
    Al fine di consentire la  piena  ed  effettiva  attuazione  degli
obblighi di cui al presente accordo,  unicamente  in  sede  di  prima
applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e
i  preposti  a  corsi  di  formazione  di  contenuto  rispettivamente
coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i
medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il  termine  di  18
mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di  nuova
assunzione deve essere avviato  ai  rispettivi  corsi  di  formazione
anteriormente o,  se  cio'  non  risulta  possibile,  contestualmente
all'assunzione. In tale ultima ipotesi,  ove  non  risulti  possibile
completare  il  corso  di  formazione  prima  della  adibizione   del
dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie  attivita',  il
relativo percorso formativo deve essere completato entro e non  oltre
60 giorni dalla assunzione. 
    In fase di prima applicazione, non sono tenuti  a  frequentare  i
corsi di formazione di cui  ai  punti  4,  5  e  6  i  lavoratori,  i
dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro  e  non  oltre
dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo -  corsi  di
formazione formalmente  e  documentalmente  approvati  alla  data  di
entrata in vigore del presente accordo, rispettosi  delle  previsioni
normative e delle indicazioni previste nei  contratti  collettivi  di
lavoro  per  quanto  riguarda  durata,  contenuti  e   modalita'   di
svolgimento dei corsi. 
 
    11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA 
    La formazione erogata a cura dei datori  di  lavoro  prima  della
pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito
specificato: 
    a) Formazione dei lavoratori e dei preposti. 
    Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del  presente  accordo
e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto  9,  non
sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto  4  i
lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro comprovino di
aver svolto, alla data di pubblicazione  del  presente  accordo,  una
formazione  nel  rispetto  delle   previsioni   normative   e   delle
indicazioni previste nei contratti collettivi di  lavoro  per  quanto
riguarda durata, contenuti e modalita' di svolgimento dei corsi. 
    L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali
la formazione sia stata erogata da piu'  di  5  anni  dalla  data  di
pubblicazione del presente accordo, dovra' essere  ottemperato  entro
12 mesi. 
    In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva  di  cui  al
punto 5 dovra' concludersi entro e non oltre il termine  di  12  mesi
dalla pubblicazione del presente accordo. 
    b) Formazione dei dirigenti. 
    Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9,  non
sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6  i
dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data  di  pubblicazione
del  presente  accordo,  una  formazione   con   contenuti   conformi
all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto  2003
o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto  nell'accordo  Stato
Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio
2006. 
 
    12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO 
    Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo
e  di  elaborare  proposte  migliorative  della  sua  efficacia,  con
particolare riferimento all'individuazione delle  aree  lavorative  a
rischio  alto,  medio  e  basso,  all'utilizzo  delle  modalita'   di
apprendimento e-Learning e al coordinamento tra le  disposizioni  del
presente accordo e  quelle  in  materia  di  libretto  formativo  del
cittadino, e' istituito  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti  delle
Regioni e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministero  della
salute e delle Parti  Sociali,  per  proporre  eventuali  adeguamenti
entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. 
 
 
 
                                                           Allegato 1 
 
  La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro 
 
                              Premessa 
 
La  formazione  alla  sicurezza  svolta  in  aula  ha   rappresentato
tradizionalmente il modello di formazione in grado  di  garantire  il
piu' elevato livello di interattivita'. 
L'evoluzione delle nuove tecnologie, del  cambiamenti  dei  ritmi  di
vita (sempre piu' frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione)
e della stessa concezione della  formazione,  ai  sensi  delle  linee
guida per il 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, in
uno con l'esigenza sempre piu' pressante di soddisfare gli  interessi
dell'utente, hanno reso possibile  l'affermazione  di  una  modalita'
peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine
e-Learning. 
Per  e-Learning  si  intende  un  modello  formativo  interattivo   e
realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi
didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici)  o
semistrutturati (forum o  chat  telematiche),  nel  quale  operi  una
piattaforma informatica che consente al discenti di interagire con  i
tutor e anche  tra  loro.  Tale  modello  formativo  non  si  limita,
tuttavia,  alla  semplice  fruizione  di  materiali   didattici   via
internet, della mail tra docente e studente  o  di  un  forum  online
dedicato ad un  determinato  argomento  ma  utilizza  la  piattaforma
informatica  come  strumento  di  realizzazione  di  un  percorso  di
apprendimento dinamico che consente al discente di  partecipare  alle
attivita' didattico-formative in una comunita' virtuale. In tal  modo
si annulla di fatto la distanza fisica  esistente  tra  i  componenti
della comunita' dl studio, in una prospettiva di  piena  condivisione
di materiali e conoscenze, di conseguenza contribuendo  alla  nascita
di una comunita' di pratica online. 
A questo scopo, ruolo fondamentale e' riservato agli  e-tutor,  ossia
ai formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante
raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli  utenti,
attraverso un continuo  raffronto  con  utenti,  docenti  e  comitato
scientifico. Nell'attivita' e-learning va garantito  che  i  discenti
abbiano  possibilita'   di   accesso   alle   tecnologie   impiegate,
familiarita' con l'uso del personal computer e buona conoscenza della
lingua utilizzata. 
 
                    La formazione via e-Learning 
 
Si potra' ricorrere alla modalita' e-Learning  qualora  ricorrano  le
seguenti condizioni: 
 
a) Sede e strumentazione 
La formazione puo' svolgersi presso la sede del  soggetto  formatore,
presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante,  purche'  le
ore dedicate alla formazione vengano  considerate  orario  di  lavoro
effettivo. La formazione va realizzata attraverso una  strumentazione
idonea a permettere l'utilizzo di tutte le  risorse  necessarie  allo
svolgimento  del  percorso  formativo  ed   il   riconoscimento   del
lavoratore destinatario della formazione. 
 
b) Programma e materiale didattico formalizzato 
Il progetto realizzato dovra' prevedere un documento di presentazione
con le seguenti informazioni: 
 
• Titolo del corso; 
• ente o soggetto che lo ha prodotto; 
• obiettivi formativi; 
• struttura, durata e argomenti  trattati  nelle  unita'  didattiche.
Tali informazioni non sono necessarie in  relazione  alla  formazione
dei lavoratori, trattandosi di formazione generale. Se del caso,  ove
previsto dal  presente  accordo,  devono  essere  indicati  i  rischi
specifici del comparto produttivo di  appartenenza  e  sui  quali  si
svolgera' attivita' di formazione; 
• regole di utilizzo del prodotto; 
modalita' di valutazione dell'apprendimento; 
• strumenti di feedback. 
 
c) Tutor 
Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per
la gestione del percorso formativo.  Tale  soggetto  deve  essere  in
possesso di esperienza almeno triennale di docenza o  insegnamento  o
professionale in materia di  tutela  della  salute  e  sicurezza  sul
lavoro maturata nei settori pubblici o privati. 
 
d) Valutazione 
Devono essere previste prove di  autovalutazione,  distribuite  lungo
tutto il percorso. 
Le prove di valutazione "in itinere" possono essere  effettuate  (ove
tecnologicamente possibile) in presenza telematica.  La  verifica  di
apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove  e  della
verifica finale deve  essere  data  presenza  agli  atti  dell'azione
formativa. 
 
e) Durata 
Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, quale va
ripartito su unita' didattiche omogenee. 
Deve essere possibile  memorizzare  i  tempi  di  fruizione  (ore  di
collegamento) ovvero dare  prova  che  l'intero  percorso  sia  stato
realizzato. 
La  durata  della  formazione  deve  essere  vaildata  dal  tutor   e
certificata dai sistemi di tracciamento  della  piattaforma  per  per
l'e-Learning. 
 
f) Materiali 
Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. 
Deve essere garantita la possibilita' di ripetere parti del  percorso
formativo secondo gli obiettivi formativi, purche' rimanga traccia di
tali ripetizioni in modo da tenerne  conto  in  sede  di  valutazione
finale, e di  effettuare  stampe  del  materiale  utilizzato  per  le
attivita' formative. L'accesso ai contenuti successivi deve  avvenire
secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una  parte
del percorso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Allegato 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.U. n. 8 dell’11.1.2012 (fonte guritel)

CONFERENZA  PERMANENTE  PER  I  RAPPORTI TRA  LO  STATO,  LE REGIONI

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 21 dicembre 2011

 
Accordo tra il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  il
Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da  parte
del datore di lavoro, dei compiti di  prevenzione  e  protezione  dai
rischi, ai sensi  dell'articolo  34,  commi  2  e  3  ,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR). 
 
        La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
        le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 
 
               Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011 
 
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, il quale prevede che il datore di lavoro debba frequentare  corsi
di formazione di durata minima  di  16  ore  e  massima  di  48  ore,
adeguati alla natura dei  rischi  presenti  sul  luogo  di  lavoro  e
relativi alle attivita' lavorative,  nel  rispetto  dei  contenuti  e
delle articolazioni definiti mediante accordo in sede  di  Conferenza
Stato-Regioni; 
  Visto il comma 3 del predetto art. 34,  il  quale  prevede  che  il
datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1  e'  altresi'
tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel  rispetto  di  quanto
previsto nell'accordo di cui al precedente comma; 
  Vista  la  proposta  di  accordo  indicata  in  oggetto,  elaborata
congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e  dal  Coordinamento
tecnico istruzione, lavoro,  innovazione  e  ricerca  delle  Regioni,
approvata dalle rispettive Commissioni nelle  sedute  del  25  giugno
2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data  8
luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009; 
  Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del  giorno  della
seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, e' stato rinviato; 
  Vista la nota del 16 dicembre 2009 con la quale  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali  ha  trasmesso  una  nuova  versione
dello schema di accordo in parola, diramata in pari  data,  la  quale
tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso  della  riunione
tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009; 
  Considerato che, per il prosieguo dell'esame del  provvedimento  in
argomento, e' stata convocata una riunione tecnica per il  giorno  17
febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali,  per  ulteriori  approfondimenti  conseguenti  al
confronto con le Parti sociali; 
  Viste le note del 27 maggio, del 7 luglio, del 3  dicembre  2010  e
del 14 aprile 2011, con le quali e' stata rappresentata al  Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali  l'esigenza  di  acquisire  le
valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato,  al
fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull'argomento; 
  Vista la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero
del lavoro e delle  politiche  sociali  ha  trasmesso  una  ulteriore
versione dello schema di accordo in parola; 
  Considerato che, nel corso della riunione  tecnica  del  14  luglio
2011, il  rappresentante  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  ha
preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni  tecniche  sul
testo dello schema di accordo di cui trattasi; 
  Vista la nota del 14 luglio 2011 con  la  quale  Il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  ha  trasmesso   una   ulteriore
riformulazione dello schema che interessa, sulla quale  l'Ufficio  di
Segreteria, con nota in pari data, ha chiesto l'assenso  tecnico  del
Coordinamento delle Regioni; 
  Vista la nota in data  14  luglio  2011,  con  la  quale  e'  stata
diramata la nota della Provincia autonoma di Bolzano  concernente  le
proposte di modifiche allo schema di accordo in parola; 
  Vista la lettera del 26 luglio 2011, diramata in pari data, con  la
quale  la  Regione  Valle  d'Aosta,  condividendo   le   osservazioni
formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto  il  rinvio
dell'esame dello schema di accordo; 
  Considerato che l'argomento, iscritto all'ordine del  giorno  della
seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011, e' stato rinviato, su
richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti; 
  Considerato che, nel corso della riunione tecnica  svoltasi  il  20
ottobre 2011, sono state concordate tra le Amministrazioni  centrali,
le Regioni e le Province autonome alcune modifiche  dello  schema  di
accordo in parola; 
  Vista la nota del 21 ottobre 2011 con la  quale  il  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali ha inviato  la  definitiva  versione
del documento, allegato A, parte  integrante  del  presente  accordo,
relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37,  comma
2, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81  che  recepisce  le
modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica; 
  Vista la lettera in  data  24  ottobre  2011,  con  la  quale  tale
definitiva versione e' stato diramata alle Regioni  e  alle  Province
autonome; 
  Viste le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011  con  le
quali, rispettivamente, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione
Veneto,  in  qualita'  di  Coordinatrice  tecnica  della  Commissione
salute, hanno comunicato il proprio assenso  tecnico  sulla  predetta
versione definitiva del documento in parola; 
  Vista la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Regione  Toscana,
Coordinatrice interregionale della  Commissione  istruzione,  Lavoro,
Innovazione e  Ricerca,  con  la  quale  viene  comunicato  l'assenso
tecnico sul testo definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011; 
  Acquisito nel corso  dell'odierna  seduta  l'assenso  del  Governo,
delle Regioni e delle Province autonome; 
 
                          Sancisce accordo 
 
tra il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  il  Ministro
della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
sul documento,  Allegato  A)  parte  integrante  del  presente  atto,
relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto  da  parte
del datore di lavoro dei compiti  di  prevenzione  e  protezione  dai
rischi, ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. 
    Roma, 21 dicembre 2011 
 
                                                 Il Presidente: Gnudi 
 
Il Segretario: Siniscalchi 
 
 
 
                                                           Allegato A 
 
Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di
  lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai  sensi
  dell'art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008  n.
  81, e successive modifiche e integrazioni. 
 
                              PREMESSA 
 
    Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'art. 34 del decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e  successive   modifiche   e
integrazioni  (di  seguito  D.Lgs.  n.  81/08),  i  contenuti  e   le
articolazioni e le modalita' di espletamento del percorso formativo e
dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere,  nei
casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri  del  Servizio  di
Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DLSPP). 
    Il suddetto percorso formativo contempla corsi di formazione  per
DL SPP di durata minima di 16 ore e una massima di 48 ore in funzione
della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalita'
di organizzazione del lavoro e delle attivita' lavorative svolte. 
    Durata e contenuti dei  corsi  di  seguito  specificati  sono  da
considerarsi minimi. I soggetti formatori, d'intesa con il datore  di
lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi  di
durata superiore  e  con  ulteriori  contenuti  «specifici»  ritenuti
migliorativi dell'intero percorso. 
    Ai  fini  di  un  migliore   adeguamento   delle   modalita'   di
apprendimento e formazione  all'evoluzione  dell'esperienza  e  della
tecnica   e   nell'ambito   delle   materie   che   non    richiedano
necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti,  viene
consentito l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del
percorso formativo se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I. 
Precisazione: 
    Il  corso  oggetto  del  presente  accordo  non  ricomprende   la
formazione necessaria per svolgere i compiti relativi  all'attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e  di  primo
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. 
    Per  tale  formazione  si  rimanda  alle  disposizioni   indicate
all'art. 37, comma 9, e agli articoli 45, comma 2,  e  46,  comma  3,
lettera b), e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08. 
 
 
 
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO. 
    Sono soggetti formatori del corso di formazione e  dei  corsi  di
aggiornamento: 
      a) le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
anche mediante le proprie strutture  tecniche  operanti  nel  settore
della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione
professionale; le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano possono,  altresi',  autorizzare,  o  ricorrere  a  ulteriori
soggetti  operanti  nel  settore   della   formazione   professionale
accreditati in conformita' al modello di accreditamento  definito  in
ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'  intesa  sancita  in
data 20 marzo 2008 e  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del  23
gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare
di possedere esperienza biennale  professionale  maturata  in  ambito
prevenzione e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  o  maturata  nella
formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;  
      b) l'Universita' e le scuole di dottorato aventi ad oggetto  le
tematiche del lavoro e della formazione; 
      c) l'INAIL; 
      d)  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  o  i   corpi
provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e
Bolzano; 
      e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione; 
      f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni; 
      g) le  associazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  o  dei
lavoratori; 
      h) gli enti bilaterali, quali definiti  all'art.  2,  comma  1,
lettera h), del D.Lgs.  10  settembre  2003,  n.  276,  e  successive
modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici  quali  definiti
all'art. 2 comma 1  lettera  ee),  del  D.Lgs.  n.  81/08  e  per  lo
svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08; 
      i) i fondi interprofessionali di settore; 
      j)  gli  ordini  e  i  collegi  professionali  del  settore  di
specifico riferimento. 
    Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b)  alla
lettera j) intendano avvalersi di  soggetti  formatori  esterni  alla
propria struttura,  questi  ultimi  devono  essere  in  possesso  dei
requisiti previsti nei modelli di  accreditamento  definiti  in  ogni
Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell' intesa sancita in data 20
marzo 2008 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009. 
 
NOTA: 
    Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei  lavoratori,
gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare  le
attivita' formative e di aggiornamento o direttamente  o  avvalendosi
di strutture formative di loro diretta emanazione. 
 
2. REQUISITI DEI DOCENTI 
    In  attesa  della  elaborazione  da   parte   della   Commissione
consultiva permanente per  la  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  dei
criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute  e
sicurezza sul lavoro, anche  tenendo  conto  delle  peculiarita'  dei
settori di riferimento cosi'  come  previsto  all'art.  6,  comma  8,
lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti  da
docenti che possono dimostrare di possedere,  una  esperienza  almeno
triennale di docenza o insegnamento o  professionale  in  materia  di
salute e sicurezza sul lavoro. 
 
3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 
    In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene
sui seguenti requisiti: 
      a) individuazione di un responsabile  del  progetto  formativo,
che puo' essere anche il docente; 
      b) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35; 
      c) tenuta del registro di presenza dei  partecipanti  da  parte
del soggetto che realizza il corso, che puo' essere anche il docente; 
      d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.  
 
4. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 
    Per  quanto  concerne  la  metodologia  di  insegnamento   e   di
apprendimento, occorre privilegiare le metodologie  interattive,  che
comportano la centralita' del discente nel percorso di apprendimento. 
    A tali fini e' necessario: 
      a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali,  esercitazioni
in aula  e  relative  discussioni,  nonche'  lavori  di  gruppo,  nel
rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo; 
      b) favorire metodologie di  apprendimento  basate  sul  problem
solving,  applicate  a  simulazioni   e   problemi   specifici,   con
particolare attenzione ai processi  di  valutazione  e  comunicazione
legati alla prevenzione; 
      c) favorire metodologie di apprendimento innovative,  anche  in
modalita' e-Learning e con  ricorso  a  linguaggi  multimediali,  che
consentano, ove  possibile,  l'impiego  degli  strumenti  informatici
quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche  ai  fini
di una migliore conciliazione tra esigenze professionali  e  esigenze
di vita personale dei discenti e dei docenti. 
    Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui  all'Allegato  I
l'utilizzo delle modalita' di apprendimento e-Learning e'  consentito
per il MODULO 1 (NORMATIVO) ed il MODULO 2  (GESTIONALE)  di  cui  al
punto 5 che segue e per l'aggiornamento. 
 
5. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
    I percorsi formativi sono articolati in moduli  associati  a  tre
differenti livelli di rischio: 
      BASSO 16 ore 
      MEDIO 32 ore 
      ALTO 48 ore 
    Il monte ore di formazione da frequentare e' individuato in  base
al settore Ateco 2002 di  appartenenza,  associato  ad  uno  dei  tre
livelli di  rischio,  cosi'  come  riportato  nella  tabella  di  cui
all'Allegato  II  (Individuazione   macrocategorie   di   rischio   e
corrispondenze ATECO 2002-2007). 
    I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo,  i
seguenti moduli: 
 
      MODULO 1. NORMATIVO - giuridico 
        il  sistema  legislativo  in   materia   di   sicurezza   dei
lavoratori; 
        la responsabilita' civile e penale e la tutela assicurativa; 
        la «responsabilita' amministrativa delle persone  giuridiche,
delle societa' e delle associazioni, anche prive  di  responsabilita'
giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;  
        il sistema istituzionale della prevenzione; 
        i soggetti del sistema di prevenzione  aziendale  secondo  il
D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilita'; 
        il sistema di qualificazione delle imprese. 
      MODULO  2.  GESTIONALE  -  gestione  ed  organizzazione   della
sicurezza 
        i criteri  e  gli  strumenti  per   l'individuazione   e   la
valutazione dei rischi; 
        la considerazione degli infortuni mancati e  delle  modalita'
di accadimento degli stessi; 
        la  considerazione  delle  risultanze  delle   attivita'   di
partecipazione dei lavoratori; 
        il  documento   di   valutazione   dei   rischi   (contenuti,
specificita' e metodologie); 
        i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza; 
        gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o  di
somministrazione; 
        il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza; 
        la gestione della documentazione tecnico amministrativa; 
        l'organizzazione  della  prevenzione   incendi,   del   primo
soccorso e della gestione delle emergenze; 
      MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi 
        i  principali  fattori  di  rischio  e  le  relative   misure
tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 
        il rischio da stress lavoro-correlato; 
        i rischi ricollegabili al genere, all'eta' e alla provenienza
da altri paesi; 
        i dispositivi di protezione individuale; 
        la sorveglianza sanitaria; 
      MODULO  4.  RELAZIONALE  -  formazione  e   consultazione   dei
lavoratori 
        l'informazione, la formazione e l'addestramento; 
        le tecniche di comunicazione; 
        il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in
azienda; 
        la consultazione e la partecipazione dei  rappresentanti  dei
lavoratori per la sicurezza; 
        natura, funzioni e modalita' di  nomina  o  di  elezione  dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
 
6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
    Al termine del percorso formativo,  comprovata  la  frequenza  di
almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun  corso,  e'
somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio  o
test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati  a  verificare
le  conoscenze  relative  alla  normativa  vigente  e  le  competenze
tecnico-professionali.  
    L'elaborazione   delle   prove   e'   competenza   del   docente,
eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo. 
    L'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finale, viene
effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da
lui  delegato  che  formula  il  proprio  giudizio  in   termini   di
valutazione globale e redige il relativo verbale. 
    Il  mancato  superamento  della  prova  di  verifica  finale  non
consente il rilascio dell'attestato. In tal caso  sara'  compito  del
Responsabile del progetto formativo definire le modalita' di recupero
per i soggetti che non hanno superato la verifica finale. 
    Gli attestati di frequenza,  con  verifica  degli  apprendimenti,
vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente  dai  soggetti
previsti al punto 1 del  presente  accordo  e  dovranno  prevedere  i
seguenti elementi minimi comuni: 
      Denominazione del soggetto formatore 
      Normativa di riferimento 
      Dati anagrafici del corsista 
      Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione  del
settore di riferimento e relativo monte ore frequentato 
      Periodo di svolgimento del corso 
      Firma del soggetto che  rilascia  l'attestato,  il  quale  puo'
essere anche il docente. 
    In  attesa   della   definizione   del   sistema   nazionale   di
certificazione delle competenze e  riconoscimento  dei  crediti,  gli
attestati rilasciati in ciascuna Regione o  Provincia  autonoma  sono
validi sull'intero territorio nazionale. 
    Al fine di rendere maggiormente  dinamico  l'apprendimento  e  di
garantire  un  monitoraggio   di   effettivita'   sul   processo   di
acquisizione delle  competenze,  possono  essere  altresi'  previste,
anche  mediante  l'utilizzo  di  piattaforme  e-learning,   verifiche
annuali sul mantenimento delle  competenze  acquisite  nel  pregresso
percorso formativo, nell'attesa dell'espletamento  dell'aggiornamento
quinquennale. 
 
7. AGGIORNAMENTO 
    L'aggiornamento che ha periodicita' quinquennale (cinque  anni  a
decorrere dalla data  di  pubblicazione  del  presente  accordo),  ha
durata, modulata  in  relazione  ai  tre  livelli  di  rischio  sopra
individuati, individuata come segue: 
      BASSO 6 ore 
      MEDIO 10 ore 
      ALTO 14 ore  
    L'obbligo  di  aggiornamento   va   preferibilmente   distribuito
nell'arco temporale di riferimento e si applica anche  a  coloro  che
abbiano frequentato  i  corsi  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
ministeriale 16 gennaio 1997  (di  seguito  decreto  ministeriale  16
gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei  corsi,  ai  sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli  esonerati
appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento e'  individuato
in 24 mesi dalla data di pubblicazione  del  presente  accordo  e  si
intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi
ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP
di cui al punto 5. 
    Nei corsi  di  aggiornamento  quinquennale  non  dovranno  essere
meramente riprodotti argomenti e contenuti gia'  proposti  nei  corsi
base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni,
applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti: 
      approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi; 
      sistemi di gestione e processi organizzativi; 
      fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico; 
      tecniche di comunicazione, volte all'informazione e  formazione
dei lavoratori in tema di promozione della salute e  della  sicurezza
nei luoghi di lavoro. 
    Al  fine  di   rendere   dinamica   e   adeguata   all'evoluzione
dell'esperienza    e    della     tecnica     l'offerta     formativa
dell'aggiornamento sono riportate  di  seguito  alcune  proposte  per
garantire qualita' ed effettivita' delle attivita' svolte: 
      utilizzo della modalita' di apprendimento e-Learning secondo  i
criteri previsti in Allegato I; 
      possibilita' da parte delle  Regioni  e  Province  autonome  di
riconoscere singoli percorsi formativi d'aggiornamento, connotati  da
un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da  soggetti
diversi da quelli previsti dall'Accordo. 
 
8. DIFFUSIONE DELLE PRASSI 
    Fermo restando quanto previsto al successivo punto 11, al fine di
valutare l'andamento e la qualita' delle attivita' formative  attuate
sul territorio nazionale, si conviene, in sede di prima applicazione,
che le Regioni e Province Autonome di Trento e  Bolzano,  condividano
in sede di coordinamento tecnico interregionale, le informazioni e le
prassi  relative  al  nuovo  impianto  formativo,  per  proporre  gli
eventuali   adeguamenti   del   presente   Accordo   in    Conferenza
Stato-Regioni. 
 
9. CREDITI FORMATIVI 
    Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione  di  cui  al
punto 5 del presente accordo coloro che dimostrino  di  aver  svolto,
alla data di pubblicazione del presente accordo, una  formazione  con
contenuti  conformi  all'articolo  3  del  D.M.  16/01/1997,  e   gli
esonerati dalla frequenza dei corsi ai  sensi  dell'articolo  95  del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
    Per tali soggetti, cosi' come indicato al comma  3  dell'articolo
34, e' previsto  l'obbligo  di  aggiornamento  secondo  le  modalita'
indicate al punto 7 del presente accordo.  
    Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione  di  cui  al
punto 5 del presente accordo i  datori  di  lavoro  in  possesso  dei
requisiti  per  svolgere  i  compiti  del  Servizio   Prevenzione   e
Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi 2, 3 e 5  del  D.Lgs.  n.
81/08,  che  abbiano  svolto  i   corsi   secondo   quanto   previsto
dall'accordo sancito  il  26  gennaio  2006  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006,
n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero e' ammesso  nel  caso
di corrispondenza tra il settore  ATECO  per  cui  si  e'  svolta  la
formazione e quello in  cui  si  esplica  l'attivita'  di  datore  di
lavoro. 
    Lo svolgimento di attivita' formative per classi di rischio  piu'
elevate e' comprensivo dell'attivita' formativa per classi di rischio
piu' basse. 
 
10. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI  IN  CASO  DI  ESERCIZIO  DI
NUOVA ATTIVITA' 
    Al fine di consentire la  piena  ed  effettiva  attuazione  degli
obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in
materia di valutazione dei rischi di cui all'art.  28,  comma  3-bis,
del D.Lgs. n. 81/08, in caso di inizio di nuova attivita'  il  datore
di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso,
i compiti del servizio di prevenzione e protezione  dai  rischi  deve
completare il percorso formativo di cui al presente accordo  entro  e
non  oltre  novanta  giorni  dalla  data  di  inizio  della   propria
attivita'. 
 
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
    In fase di prima applicazione, non sono tenuti  a  frequentare  i
corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che  abbiano
frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore  del
presente accordo - corsi di formazione formalmente e  documentalmente
approvati alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  accordo,
rispettosi  delle  previsioni  di  cui   all'art.   3   del   decreto
ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti. 
 
12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO 
    Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo
e  di  elaborare  proposte  migliorative  della  sua  efficacia,  con
particolare riferimento all'individuazione delle  aree  lavorative  a
rischio alto, medio e basso e alle modalita' di coordinamento tra  le
disposizioni del presente accordo e quelle  in  materia  di  libretto
formativo del  cittadino  e  alla  introduzione  delle  modalita'  di
apprendimento e-Learning nel percorso formativo di cui  al  punto  5,
coerentemente con la procedura di  revisione  di  cui  al  punto  2.7
dell'accordo per la formazione di Responsabile e addetti del servizio
di prevenzione e protezione approvato in Conferenza Stato-Regioni  il
26 gennaio 2006, e' istituito presso il Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti  delle
Regioni e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del  Ministero  della
salute e delle Parti  Sociali,  per  proporre  eventuali  adeguamenti
entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Allegato 1 
 
  La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro 
 
                              Premessa 
 
La  formazione  alla  sicurezza  svolta  in  aula  ha   rappresentato
tradizionalmente li modello dl formazione In grado  di  garantire  il
piu' elevato livello dl Interattivita', 
L'evoluzione delle nuove tecnologie, del  cambiamenti  del  ritmi  dl
vita (sempre piu' frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione)
e della stessa concezione della  formazione,  ai  sensi  delle  linee
guida per il 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti sociali, In
uno con l'esigenza sempre piu' pressante dl soddisfare gli  interessi
dell'utente, hanno reso possibile  l'affermazione  dl  una  modalita'
peculiare e attuale di formazione e distanza, indicata con il termine
e-Learning. 
Per  e-Learning  si  intende  un  modello  formativo  interattivo   e
realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno dl gruppi
didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici)  o
semistrutturati (forum o  chat  telematiche),  nel  quale  operi  una
piattaforma informatica che consente al discenti dl interagire con  i
tutor e anche  tra  loro.  Tale  modello  formativo  non  si  limita,
tuttavia,  alla  semplice  fruizione  di  materiali   didattici   via
Internet, all'uso della mail tra docente e studente  o  di  un  forum
online  dedicato  ad  un  determinato  argomento   ma   utilizza   la
piattaforma  informatica  come  strumento  di  realizzazione  di   un
percorso di  apprendimento  dinamico  che  consente  al  discente  di
partecipare  alle  attivita'  didattico-formative  in  una  comunita'
virtuale. In  tal  modo  si  annulla  di  fatto  la  distanza  fisica
esistente  tra  i  componenti  della  comunita'  di  studio.  In  una
prospettiva di piena  condivisione  di  materiali  e  conoscenze,  di
conseguenza contribuendo alla nascita di  una  comunita'  di  pratica
online. 
A questo scopo, ruolo fondamentale e' riservato agli  e-tutor,  ossia
ai formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante
raccolta di osservazioni, esigenza e bisogni specifici degli  utenti,
attraverso un continuo  raffronto  con  utenti,  docenti  e  comitato
scientifico. Nell'attivita' e-learning va garantito  che  i  discenti
abbiano  possibilita'   di   accesso   alle   tecnologie   impiegate,
familiarita' con l'uso del personal computer e buona conoscenza della
lingua utilizzata. 
 
                    La formazione via e-Learning 
 
Si potra' ricorrere alla modalita' e-Learning  qualora  ricorrano  le
seguenti condizioni: 
 
a) Sede e strumentazione 
La formazione puo' svolgersi presso la sede del  soggetto  formatore,
presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante,  purche'  le
ore dedicate alla formazione vengano  considerate  orario  di  lavoro
effettivo. La formazione va realizzata attraverso una  strumentazione
idonea a permettere l'utilizzo di tutte le  risorse  necessarie  allo
svolgimento  del  percorso  formativo  ed   il   riconoscimento   del
lavoratore destinatario della formazione. 
 
b) Programma e materiale didattico formalizzato 
Il progetto realizzato dovra' prevedere un documento di presentazione
con le seguenti informazioni: 
 
• Titolo del corso; 
• ente o soggetto che lo ha prodotto; 
• obiettivi formativi; 
• struttura, durata e argomenti  trattati  nelle  unita'  didattiche.
Tali informazioni non sono necessarie in  relazione  alla  formazione
dei lavoratori, trattandosi di formazione generale. Se del caso,  ove
previsto dal  presente  accordo,  devono  essere  indicati  i  rischi
specifici del comparto produttivo di  appartenenza  e  sul  quale  si
svolgera' attivita' di formazione; 
• regole di utilizzo del prodotto; 
modalita' di valutazione dell'apprendimento; 
• strumenti di feedback. 
 
c) Tutor 
Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per
la gestione del percorso formativo.  Tale  soggetto  deve  essere  in
possesso di esperienza almeno triennale di docenza o  insegnamento  o
professionale in materia di  tutela  della  salute  e  sicurezza  sul
lavoro maturata nei settori pubblici o privati. 
 
d) Valutazione 
Devono essere previste prove di  autovalutazione,  distribuite  lungo
tutto il percorso. 
Le prove di valutazione "in itinere" possono essere  effettuate  (ove
tecnologicamente possibile) in presenza telematica.  La  verifica  di
apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove  e  della
verifica finale deve  essere  data  presenza  agli  atti  dell'azione
formativa. 
 
e) Durata 
Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, quale va
ripartito su unita' didattiche omogenee. 
Deve essere possibile  memorizzare  i  tempi  di  fruizione  (ore  di
collegamento) ovvero dare  prova  che  l'intero  percorso  sia  stato
realizzato. 
La  durata  della  formazione  deve  essere  validata  dal  tutor   e
certificata  dai  sistemi  di  tracciamento  della  piattaforma   per
l'e-Learning. 
 
f) Materiali 
Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. 
Deve essere garantita la possibilita' di ripetere parti del  percorso
formativo secondo gli obiettivi formativi, purche' rimanga traccia di
tali ripetizioni in modo da tenerne  conto  in  sede  di  valutazione
finale, e di  effettuare  stampe  del  materiale  utilizzato  per  le
attivita' formative. L'accesso ai contenuti successivi deve  avvenire
secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una  parte
del percorso). 
 
 
 
 
                                                           Allegato 2