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Roma, 17 febbraio 2012

 

Circolare n. 46/2012

 

Oggetto: Lavoro – CCNL logistica, trasporto e spedizione – Contribuzione per Sanilog e Ebilog – Nuovi minimi in vigore dall’1 febbraio - Accordo del 16.2.2012.

 

In attuazione dell’impegno previsto dall’ultimo rinnovo contrattuale di verificare all’inizio di quest’anno la sostenibilità delle intese economiche raggiunte, con l’ac­cordo in oggetto è stata effettuata la suddetta verifica ed è stato convenuto di modificare gli articoli contrattuali riguardanti l’assistenza sanitaria integrativa (Sanilog) e l’Ente bilaterale nazionale (Ebilog) prevedendo una diversa articolazione delle relative contribuzioni. In particolare, prendendo anche atto dei ritardi nelle procedure di costituzione e di avviamento di entrambi gli organismi, è stato convenuto quanto segue:

 

·          ferma restando la decorrenza dall’1 luglio 2011 della contribuzione dovuta per ciascun lavoratore sia a Sanilog (10 euro per 12 mensilità a carico azienda) che a Ebilog (2,50 euro per 12 mensilità di cui 0,50 euro a carico lavoratore), il versamento delle rate mensili relative al periodo luglio-dicembre 2011 dovrà essere effettuato in un’unica soluzione nel prossimo mese di settembre;

 

·          non sono dovute le rate di contribuzione dovute ad entrambi gli organismi per il periodo gennaio-15 novembre 2012; per la restante parte del mese di novembre 2012 le rate saranno quindi pari alla metà (5 euro per Sanilog e 1,25 per Ebilog) mentre dal successivo dicembre la contribuzione riprenderà in misura piena;

 

·          è stato fissato all’1 ottobre 2012 l’avvio dell’operatività sia di Sanilog che di Ebilog.

 

Si rammenta che a febbraio scatta la terza rata di aumento mensile prevista dall’ultimo rinnovo. I nuovi minimi contrattuali mensili sono pertanto i seguenti:

 

Livelli

1.2.2012

(in euro)

Quadri

(+38,68)

1.928,86

1

(+36,20)

1.811,01

2

(+33,22)

1.663,88

3S

(+30,00)

1.502,37

3J

(+29,26)

1.462,84

4S

(+27,77)

1.390,98

4J

(+27,27)

1.354,12

5

(+26,53)

1.326,86

6S

(+24,79)

1.238,92

6J

(0,00)

1.164,54

 

Si rammenta altresì che sino al 31 dicembre 2012 (data di scadenza del nuovo CCNL) gli aumenti non dovranno essere considerati ai fini della determinazione della quattordicesima, del lavoro straordinario e delle festività e che il nuovo livello 6J entrerà in vigore dall’1 luglio 2012, a meno che le aziende non decidano di anticipare l’obbligo (introdotto anch’esso dall’ultimo rinnovo a decorrere dalla stessa data) di servirsi, in caso di appalto di lavori di logistica, facchinaggio/movimentazione merci, esclusivamente di imprese che applichino il CCNL logistica, trasporto e spedizione.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 164/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/n

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