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Roma, 23 febbraio 2012

 

Circolare n. 50/2012

 

Oggetto: Disciplina dell’attività delle imprese di spedizione – Abolizione della licenza di Pubblica Sicurezza – Art.13 D.L. 9.2.2012, n.5, su S.O. alla G.U. n.33 del 9.2.2012.

 

Il decreto legge sulle semplificazioni indicato in oggetto ha abolito la licenza di Pubblica Sicurezza prevista dall’articolo 115 del Tulps, prevedendo in sostituzione una comunicazione alla Questura.

 

Com’è noto, sono assoggettate all’articolo 115 le imprese di spedizione. Non è chiaro se la sostituzione della licenza con una mera comunicazione faccia venir meno il controllo di ordine pubblico sulle imprese di spedizione esercitato dai Comuni e se si debbano considerare aboliti gli adempimenti conseguenti, quali la tenuta del registro degli affari.

 

Per questo motivo Confetra e Fedespedi hanno chiesto che in sede di conversione del decreto legge vengano chiaramente esclusi per le imprese di spedizione gli adempimenti previsti dal Tulps.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

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S.O. alla G.U. n.33 del 9.2.2012 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

                           *** omissis ***

 

                               Art. 13

                      Modifiche al T.U.L.P.S.

  1. Al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno,  computato"

sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati";

    b) all'articolo  42,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo: "La licenza ha validita' annuale";

    c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano  fino  al  31

dicembre dell'anno in cui furono rilasciate"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "hanno validita' di due anni dalla data del rilascio";

    d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;

    e) all'articolo 99, primo comma, le parole:  "agli  otto  giorni"

sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni";

    f) all'articolo 115:

      1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono

sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore";

      2) al secondo e  al  quarto  comma,  la  parola:  "licenza"  e'

sostituita dalla seguente: "comunicazione";

      3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita'  di

recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono  soggette

alla licenza del Questore. A esse si  applica  il  quarto  comma  del

presente articolo e la licenza del questore abilita allo  svolgimento

delle attivita' di recupero senza limiti territoriali,  osservate  le

prescrizioni  di  legge  o   di   regolamento   e   quelle   disposte

dall'autorita'.";

    g) gli articoli 12, primo comma, 86,  secondo  comma,  107,  115,

terzo comma, sono abrogati.

  2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo  comma,  159,

173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

                         *** omissis ****

FINE TESTO