Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 23 febbraio 2012

 

Circolare n. 51/2012

 

Oggetto: Funzione pubblica – Tutela della privacy – Soppressione del Documento Programmatico sulla Sicurezza – Art. 45 D.L. 9.2.2012, n. 5, su S.O. alla G.U. n. 33 del 9.2.2012.

 

Con il decreto legge sulle semplificazioni indicato in oggetto è stato soppresso l’obbligo del Documento Programmatico della Sicurezza.

 

Le imprese, le associazioni e in generale i titolari dei trattamenti di dati personali non dovranno più redigere ed aggiornare quel Documento entro il 31 marzo di ciascun anno, né farne menzione nella relazione annuale sulla gestione degli amministratori.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 252/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

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S.O. alla G.U. n.33 del 9.2.2012 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

                           *** omissis ***

 

                             Art. 45 
            Semplificazioni in materia di dati personali 
  1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 21 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari e'  altresi'  consentito
quando e' effettuato in attuazione  di  protocolli  d'intesa  per  la
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di  criminalita'  organizzata
stipulati  con  il  Ministero  dell'interno  o  con  i  suoi   uffici
periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo
30 luglio 1999,  n.  300,  che  specificano  la  tipologia  dei  dati
trattati e delle operazioni eseguibili.»; 
    b) all'articolo 27, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis."; 
    c) all'articolo 34 e' soppressa la lettera g) del comma 1  ed  e'
abrogato il comma 1-bis; 
    d) nel disciplinare  tecnico  in  materia  di  misure  minime  di
sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi  da  19  a
19.8 e 26. 

                         *** omissis ****

FINE TESTO