Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 23 febbraio 2012

 

Circolare n. 53/2012

 

Oggetto: Autotrasporto – Accesso alla professione – Esonero dell’esame – Articolo 11 D.L. 9.2.2012, n. 5, su S.O. alla G.U. n. 33 del 9.2.2012.

 

Con il decreto legge indicato in oggetto sono state introdotte semplificazioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore da tempo auspicate dalle associazioni del settore.

 

In particolare è stato previsto l’esonero dell’esame per l’accesso alla professione per coloro che alla data del 4 dicembre 2009 avevano diretto in maniera continuativa l’attività di una o più imprese di autotrasporto da almeno 10 anni e che attualmente sono in attività.

 

Inoltre coloro che hanno un diploma di istruzione secondaria di secondo grado sono dispensati dall’obbligo di frequentare il corso preparatorio all’esame per l’accesso alla professione.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 269/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/t

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S.O. alla G.U. n.33 del 9.2.2012 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

                           *** omissis ***

 

                             Art. 11

Semplificazioni in materia  di  circolazione  stradale,  abilitazioni

  alla guida, affidamento del  servizio  informazioni  sul  traffico,

  "bollino blu" e apparecchi di controllo della velocita'

 

                           *** omissis ***

  6. Ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1071/2009,

sono dispensate dalla frequenza di uno specifico corso di  formazione

preliminare per l'esame di idoneita'  professionale  le  persone  che

hanno  assolto  all'obbligo  scolastico  e  superato  un   corso   di

istruzione secondaria di secondo grado;  sono  dispensate  dall'esame

per la dimostrazione  dell'idoneita'  professionale  le  persone  che

dimostrano di aver diretto, in maniera continuativa,  l'attivita'  in

una o piu' imprese di trasporto  italiane  o  comunitarie  da  almeno

dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009 e siano  in  attivita'  alla

data di entrata in vigore del presente decreto. Restano fermi i corsi

di formazione previsti ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 5 e 6, del

regolamento (CE) n. 1071/2009.

                         *** omissis ****

FINE TESTO