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Roma, 24 febbraio 2012

 

Circolare n. 57/2012

 

Oggetto: Autotrasporto – Accesso alla professione – Obbligo di stabilimento – Iscrizione al Registro Elettronico Nazionale – Scadenza del 4 giugno 2012 – D.M. 10.1.2012 su G.U. n.11 del 14.1.2012 – D.D. 25.1.2012 su G.U. n.28 del 3.2.2012.

 

Com’è noto, dal 4 dicembre scorso sono in vigore le regole europee sull’accesso all’attività di autotrasporto stabilite dal Regolamento comunitario n.1071/2009.

 

Una novità rilevante di quel Regolamento è la previsione del Registro Elettronico delle imprese, un registro anagrafico di tutte le imprese esercenti l’autotrasporto che evidenzia anche le violazioni commesse in materia di tempi di guida e di riposo.

 

In Italia il Registro Elettronico si sovrappone all’Albo degli autotrasportatori. Le imprese devono ora avere una doppia iscrizione: al Registro, tenuto dal Dipartimento Trasporti del Ministero e gestito a livello locale dagli uffici della motorizzazione civile, e all’Albo, tenuto a livello centrale dal Comitato dell’Albo e a livello locale dalle province.

 

In sede di avvio del Registro, l’iscrizione delle imprese avviene d’ufficio, fermo restando che entro il 4 giugno 2012 le imprese stesse devono dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, ossia la capacità professionale, la capacità finanziaria, l’onorabilità, lo stabilimento e, relativamente alle nuove imprese, il parco veicolare minimo. Se non procederanno alla dimostrazione dei requisiti le aziende verranno cancellate dall’Albo e dal Registro e non potranno esercitare l’attività.

 

La situazione è peraltro intricata perché alcuni requisiti previsti dal Regolamento 1071/2009 attualmente in vigore sono meno onerosi di quelli previsti dalla precedente disciplina nazionale. Gran parte delle associazioni dell’autotrasporto ha chiesto che siano mantenuti i requisiti più onerosi e non è ancora chiaro quale sarà l’assetto definitivo, atteso che è consentito derogare il Regolamento comunitario.

 

La questione riguarda in primo luogo le imprese aventi solo veicoli di peso inferiore alle 3,5 tonnellate che in questo momento sono in regola dimostrando solo il requisito dell’onorabilità, mentre la maggioranza delle associazioni dell’autotrasporto chiede che siano assoggettate al rispetto di tutti i requisiti.

 

Altri aspetti discordanti riguardano il gestore dei trasporti, che a livello nazionale era previsto potesse dirigere una sola azienda, mentre oggi il Regolamento comunitario prevede che possa dirigere fino a quattro imprese diverse aventi complessivamente fino a cinquanta veicoli. Inoltre l’idoneità finanziaria stabilita dal Regolamento per il primo veicolo è di 9.000 euro, mentre a livello nazionale era previsto l’importo di 50.000 euro.

 

A prescindere dunque dalla tempistica con cui ciascuna impresa riterrà opportuno procedere con la dimostrazione dei requisiti, si fa presente che le province sono competenti sull’onorabilità, la capacità professionale e la capacità finanziaria, mentre gli uffici provinciali della motorizzazione civile sono competenti sul nuovo requisito dello stabilimento, nonché sull’accertamento del parco veicolare minimo per le imprese nuove.

 

In particolare per quanto riguarda il requisito dello stabilimento, che è stato introdotto dal Regolamento comunitario ed è stato disciplinato con il decreto ministeriale 25 gennaio 2012 indicato in oggetto, la dimostrazione avviene tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la sede dell’impresa dove sono conservati i documenti obbligatori (fiscali, contabili, per la gestione del personale, ecc.).

 

Imprese con veicoli di peso fino a 6 tonnellate o con portata utile fino a 3,5 tonnellate: Si rammenta che queste imprese, oggi iscritte all’Albo col solo requisito dell’onorabilità, hanno tempo fino alla data del 4 giugno prossimo per regolarizzare la propria posizione dimostrando gli ulteriori requisiti. A tal fine può tornare utile la facilitazione che è stata introdotta in merito alla capacità professionale. Com’è noto, infatti, per coloro che hanno diretto un’azienda per almeno dieci anni continuativi alla data del 4 dicembre 2009 e che sono ancora in attività la capacità professionale è riconosciuta senza necessità dell’esame.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.53/2012, 269/2011 e 242/2011

Responsabile di Area

Allegati due

 

D/d

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G.U. n. 11 del 14.1.2012 (fonte Guritel)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 gennaio 2012

Disposizioni di attuazione dell'articolo 11, comma 1 e comma 2, punto

1 del decreto 25 novembre 2011 in  materia  di  Registro  elettronico

nazionale  delle   imprese   che   esercitano   la   professione   di

trasportatore su strada.

 

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                   Registro elettronico nazionale

  1. Il registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto  su

strada  che  sono  autorizzate  all'esercizio  della  professione  di

trasportatore su strada, istituito ai sensi dell'art. 11 del  decreto

del, Capo del Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i

sistemi informativi e statistici del 25  novembre  2011,  e'  tenuto,

nell'ambito del Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione  ed  i

sistemi informativi e statistici, per  quanto  riguarda  gli  aspetti

tecnici, dalla Divisione 7 - Centro elaborazione dati della direzione

generale per la motorizzazione che agisce in  base  alle  indicazioni

amministrative fornite dalla  direzione  generale  per  il  trasporto

stradale e per l' intermodalita'.

  2. Le funzioni di punto di contatto nazionale (PCN) di cui all'art.

18 del regolamento (CE) n. 1071/2009, istituito  ai  sensi  dell'art.

11, comma 7 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la

navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  del  25  novembre

2011, sono svolte, nell'ambito del Dipartimento per i  trasporti,  la

navigazione ed i sistemi informativi e  statistici,  dalla  direzione

generale per il trasporto stradale - Divisione 4.

 

                               Art. 2

    Registro elettronico nazionale - Sezione «Imprese e gestori»

  1. Nella sezione  «Imprese  e  gestori»  del  registro  elettronico

nazionale sono registrati i dati relativi a:

    a) l'impresa di trasporto,  la  sede,  il  numero  di  iscrizione

all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di  terzi  qualora

si tratti di impresa per il trasporto di merci, la partita I.V.A. e/o

il codice fiscale, l'autorizzazione all'esercizio della  professione,

la  licenza  comunitaria,  le  copie  certificate  conformi   ed   il

rappresentante legale dell'impresa;

    b)  il  gestore  dei  trasporti,  gli   elementi   identificativi

dell'attestato di idoneita' professionale;

    c) i requisiti di accesso alla professione ivi compresi gli altri

soggetti rilevanti ai fini dell'onorabilita'.

 

                               Art. 3

   Modalita' di caricamento dei dati - Sezione «Imprese e gestori»

  1. Il registro  elettronico  nazionale  nella  sezione  «Imprese  e

gestori» contiene i dati delle  imprese  di  trasporto  di  merci  su

strada, aventi in disponibilita'  veicoli  adibiti  al  trasporto  di

merci conformemente alle disposizioni che  regolano  l'autorizzazione

all'accesso al mercato e delle imprese di  trasporto  di  persone  su

strada che hanno l'autorizzazione all'accesso al mercato, acquisiti:

    dagli archivi del centro elaborazione dati del Dipartimento per i

trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici  alla

data del 4 dicembre 2011 e le successive  modifiche  ed  integrazioni

degli stessi;

    dalle autorita', indicate al successivo art. 4, nell'ambito dello

svolgimento delle loro funzioni, derivanti anche  da  documentazione,

sotto  forma  di  autocertificazione  nei   casi   previsti,   o   di

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'impresa o il gestore

dei trasporti presentano,  al  fine  di  attestare  il  possesso  dei

requisiti necessari per l'accesso alla professione  di  trasportatore

su strada o per l'accesso al mercato nazionale o  internazionale  del

trasporto su strada e le successive modifiche ed  integrazioni  degli

stessi.

 

                               Art. 4

Accesso alla sezione «Imprese e  gestori»  del  registro  elettronico

                              nazionale

  1. L'accesso ai dati contenuti nella sezione  «imprese  e  gestori»

del registro elettronico nazionale, ai fini dell'inserimento e  della

modifica, e' riservato alle autorita' competenti  ad  autorizzare  l'

accesso alla professione di trasportatore su strada e l'  accesso  al

mercato internazionale del trasporto su strada  nell'Unione  europea,

alle  autorita'  competenti  al  rilascio  delle  copie   certificate

conformi della licenza comunitaria, alle amministrazioni  provinciali

o agli altri enti previsti dalla  normativa  vigente  che  provvedono

alla tenuta degli albi provinciali dell'albo delle persone fisiche  e

giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di  terzi

e al Punto di contatto nazionale di  cui  all'art.  1,  comma  2  del

presente decreto. Tali soggetti agiscono secondo le procedure e sulla

base delle funzioni connesse alle loro competenze.

  2. I dati contenuti nella sezione di cui all'art. 2,  comma  1  del

presente decreto  sono,  a  fini  di  consultazione,  accessibili  ai

soggetti indicati al comma 1 del presente  articolo,  alle  autorita'

competenti  ad  autorizzare  l'accesso  al  mercato   nazionale   del

trasporto su  strada  e  alle  autorita'  competenti  all'accesso  al

mercato internazionale del  trasporto  su  strada  con  i  Paesi  non

aderenti all'Unione europea.

  3. I dati contenuti nella sezione di cui all'art. 2,  comma  1  del

presente decreto sono accessibili al  Comitato  centrale  per  l'Albo

nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano

l'autotrasporto di cose  per  conto  di  terzi  per  gli  adempimenti

connessi all'espletamento delle proprie funzioni.

  4. I dati contenuti nella sezione di cui all'art. 2,  comma  1  del

presente decreto  sono  accessibili,  a  fini  di  consultazione,  al

pubblico,  secondo  modalita'  definite  con  decreto  del  Capo  del

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi

e statistici e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia  di

protezione dei dati personali.

  5. Le operazioni di accesso di cui ai commi 1, 2 e 3  del  presente

articolo sono possibili per motivi strettamente connessi ai doveri di

ufficio di  coloro  che  effettuano  tali  operazioni,  tramite  rete

telematica  e  previa  abilitazione  degli  utenti  da  parte   della

direzione generale per la motorizzazione - Divisione 7, in modo  tale

che sia garantita l'univoca identificazione degli stessi.

 

                               Art. 5

                  Trattamento e sicurezza dei dati

  1. Il trattamento dei dati  personali  necessario  per  l'esercizio

delle funzioni del  registro  elettronico  nazionale  e'  svolto  nel

rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196 (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali)  e

successive modificazioni.

 

                               Art. 6

                      Diritti dell'interessato

  1. I diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell'

interessato previsti dal titolo H del decreto legislativo  30  giugno

2003 n, 196, relativamente ai dati  contenuti  nel  registro  di  cui

all'art.  1  del  presente  decreto,  sono   esercitati   presso   il

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi

e statistici direzione generale  per  il  trasporto  stradale  e  per

l'intermodalita' - Divisione 4, che valuta la richiesta d'intesa  con

la direzione generale per la motorizzazione - Divisione 7.

  2.  Gli  aggiornamenti,  le  rettifiche,  le  integrazioni   e   le

cancellazioni da  effettuare,  nei  casi  previsti  dalla  legge,  in

conseguenza  dell'esercizio  di  tali  diritti,  sono   disposti   su

richiesta dell'interessato dall'autorita' competente  presso  cui  e'

stato effettuato l'accesso di cui al comma 1 del  presente  articolo,

d'intesa con la direzione generale per la motorizzazione -  Divisione

7 e con l'autorita' che ha caricato i dati,  che,  se  del  caso,  vi

provvede materialmente.

 

                               Art. 7

       Utilizzazione dei dati per fini statistici e di studio

  1. Le autorita' indicate all'art. 4 del  presente  decreto  possono

effettuare l'accesso  ai  dati  contenuti  nel  registro  elettronico

nazionale, nei  limiti  delle  rispettive  competenze,  per  la  loro

utilizzazione, in forma aggregata o comunque  resa  anonima,  a  fini

statistici e di studio.

 

                               Art. 8

                  Istruzioni tecnico-amministrative

  1. Le istruzioni tecnico-amministrative relative  agli  adempimenti

di cui al presente decreto sono impartite, d'intesa, dalla  direzione

generale per il trasporto stradale e  per  l'intermodalita'  e  dalla

direzione generale della motorizzazione.

 

                               Art. 9

                            Pubblicazione

  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 

    Roma, 10 gennaio 2012

 

                                     Il capo del dipartimento: Fumero

 

 

 

 

G.U. n.28 del 3.2.2012 (fonte Gutitel)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 gennaio 2012

Disposizioni applicative dell'articolo  5  del  decreto  25  novembre

2011, per il requisito di «stabilimento» di cui  all'articolo  5  del

Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,

del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni  da

rispettare per esercitare l'attivita' di trasportatore  su  strada  e

abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

 

                        IL DIRETTORE GENERALE

          per il trasporto stradale e per l'intermodalita'

 

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                               Oggetto

  1. Il requisito di stabilimento, di cui all'art. 5 del  regolamento

(CE) 1071/2009 e di  cui  all'art.  5  del  decreto  dirigenziale  25

novembre 2011 del Capo Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione

ed i sistemi informativi e statistici, e' soddisfatto  dalle  imprese

di autotrasporto su strada  per  conto  di  terzi  se  rispettano  le

seguenti condizioni:

  a) fatto salvo quanto disposto dalla vigente normativa, ai  diversi

fini, relativamente alla sede civilistica  principale  o  secondaria,

dispongono di una sede effettiva e  stabile  situata  nel  territorio

dello Stato italiano;

  b)  una  volta  concessa   l'autorizzazione   all'esercizio   della

professione di  autotrasportatore  su  strada  per  conto  di  terzi,

dispongono a idoneo titolo, in base  alle  disposizioni  vigenti,  di

almeno un  autoveicolo  rientrante  nel  campo  di  applicazione  del

regolamento (CE) 1071/2009;

  c)  svolgono  in  modo  efficace  e   continuativo   le   attivita'

concernenti i  veicoli  di  cui  alla  lettera  b)  presso  una  sede

operativa situata nel territorio dello Stato italiano.

 

                               Art. 2

            Caratteristiche del requisito e dimostrazione

  1. La condizione di cui all'art. 1, lettera  a),  e'  dimostrata  e

mantenuta:

  a) per tutte le imprese, nonche' per i consorzi  e  le  cooperative

iscritte   alla   sezione   speciale   dell'Albo   nazionale    degli

autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'art. 1, comma

quarto, della legge 6 giugno 1974, n. 298, con la  disponibilita'  di

uno  o  piu'  locali  adibiti  ad  uso  ufficio,  in  proprieta',  in

usufrutto, in leasing, ovvero in locazione o in comodato, purche', in

questi ultimi due casi, tramite contratto regolarmente registrato;

  b) in alternativa alla lettera a), presso la  residenza  anagrafica

italiana del titolare per  le  imprese  individuali,  mentre  per  le

societa'  di  persone,  esclusivamente  ai  fini  del  possesso   del

requisito di stabilimento, con  l'elezione  di  domicilio,  ai  sensi

dell'art. 47  del  codice  civile,  presso  la  residenza  anagrafica

italiana di un legale rappresentante. Agli stessi fini,  la  medesima

elezione di domicilio, presso la residenza anagrafica italiana di  un

amministratore, puo' essere fatta per le societa'  a  responsabilita'

limitata unipersonali se tale amministratore sia anche l'unico socio.

Inoltre, un'impresa di trasporto  su  strada  di  cose  associata  ai

consorzi o alle cooperative iscritte alla sezione speciale  dell'Albo

citata alla lettera a) che precede, puo' eleggere domicilio, ai sensi

dell'art. 47 del codice civile, ai fini del requisito di stabilimento

di cui alla presente lettera, presso il consorzio  o  la  cooperativa

purche' rispondano alle condizioni di cui all'art. 55 della legge  23

luglio 2009, n. 99 e confermino tale elezione di domicilio attraverso

il modello allegato B di cui  al  quarto  periodo  del  comma  5  del

presente articolo.

   

  2. Presso la sede di cui al comma 1 sono conservati, a disposizione

dell'Autorita' competente individuata ai sensi dell'art. 9 del citato

decreto 25 novembre 2011, i seguenti documenti principali:

  a) i  documenti  contabili,  relativi  alla  gestione  economica  e

patrimoniale  la  cui  conservazione  e'  prevista  dalla   normativa

vigente;

  b) i documenti  fiscali  relativi  all'assolvimento  delle  imposte

dirette e dell'IVA (registri delle fatture emesse  e  registri  delle

fatture di acquisto nonche', per le imprese di trasporto su strada di

persone, anche i documenti relativi ai titoli di trasporto rilasciati

ai viaggiatori);

  c) i documenti di gestione del personale e, in particolare,  quelli

relativi ai lavoratori  subordinati,  quali,  ad  esempio,  il  libro

unico;

  d) i documenti contenenti i dati relativi ai tempi di  guida  e  di

riposo dei conducenti, quali, ad esempio, i  fogli  di  registrazione

giornalieri  del  cronotachigrafo  analogico  degli  autoveicoli   in

disponibilita', o i supporti informatici  delle  registrazioni  delle

carte tachigrafiche del tachigrafo digitale;

  e) i documenti di trasporto, quali, ad esempio,  l'originale  della

licenza comunitaria, sempre che l'impresa ne sia titolare, e, per  le

sole imprese di trasporto su strada di persone, anche i documenti  di

controllo relativi ai servizi occasionali in ambito comunitario;

  f) qualsiasi altra documentazione cui l'Autorita' competente  debba

poter  accedere  per  la  verifica  delle  condizioni  stabilite  dal

regolamento (CE) 1071/2009.

  3. Fermo il possesso dei locali nei modi di  cui  al  comma  1  del

presente articolo, la documentazione di cui alle lettere a), b) e  c)

del precedente comma 2 puo' essere conservata anche presso la sede di

un domiciliatario fiscale, mentre quella di cui alle lettere d) ed e)

del medesimo comma puo' essere conservata anche, a  titolo  gratuito,

presso la sede, anche periferica,  di  un'associazione  nazionale  di

categoria delle imprese di  trasporto  su  strada  di  persone  o  di

un'associazione provinciale di categoria degli  autotrasportatori  di

cose    presente    nel    Comitato    centrale    dell'Albo    degli

autotrasportatori, ovvero anche  presso  la  sede  di  un'impresa  di

consulenza per la circolazione dei mezzi di  trasporto  di  cui  alla

legge 8 agosto 1991, n. 264. Le imprese di  trasporto  su  strada  di

cose appartenenti ad un consorzio o a una cooperativa iscritti  nella

sezione  speciale  dell'Albo  degli  autotrasportatori,  possono  far

conservare la documentazione di cui alle lettere a), b) e c), nonche'

quelle di cui alle lettere d) ed  e),  del  precedente  comma  2  dal

consorzio o dalla cooperativa di  appartenenza,  e  in  tal  caso  il

consorzio  o  la  cooperativa  rendono  la   dichiarazione   prevista

nell'allegato B di cui al quarto periodo del  comma  5  del  presente

articolo. Ove il consorzio o  la  cooperativa  menzionati  conservino

presso un domiciliatario fiscale la  propria  documentazione  di  cui

alle lettere a), b) e c) del  comma  2  del  presente  articolo,  non

possono essere a loro volta domiciliatari della stessa documentazione

delle imprese  consorziate  od  associate,  ne'  far  conservare  dal

proprio  domiciliatario  fiscale  la  documentazione  delle   imprese

consorziate o associate. La dimostrazione  di  quanto  previsto  alle

lettere a) o b) del comma 1 del presente articolo, e' effettuata  dal

rappresentante  legale  dell'impresa,  mediante   una   dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta  in

conformita' all'allegato A al presente decreto.  Nei  casi  descritti

nel primo e secondo periodo del presente comma, il soggetto che rende

la dichiarazione di cui all'allegato A  deve  inserire  nella  stessa

l'esatta individuazione del domiciliatario, con  l'indicazione  della

documentazione dallo stesso conservata.

  4. La condizione di cui all'art. 1, lettera b), e'  dimostrata  con

l'aver immesso in circolazione o con l'immissione in circolazione  di

uno o piu' autoveicoli, ai sensi dell'art. 9, commi 9, 10 e  12,  del

decreto 25 novembre 2011 del Capo Dipartimento per  i  trasporti,  la

navigazione ed i sistemi informativi e  statistici,  per  l'esercizio

dell'autotrasporto su strada per conto di terzi, ed e' mantenuta  con

il permanere nella disponibilita', sempre ai sensi delle disposizioni

vigenti, comprese quelle  di  accesso  al  mercato,  di  uno  o  piu'

autoveicoli. Nel caso di consorzi o cooperative iscritti alla sezione

speciale dell'Albo degli autotrasportatori, privi di  autoveicoli  in

disponibilita', la condizione di  cui  all'art.  1,  lettera  b),  e'

dimostrata attraverso gli autoveicoli immessi in  circolazione  dalle

imprese consorziate o associate.

  5. La condizione di cui all'art. 1, lettera c), e'  soddisfatta  se

l'impresa  di  trasporto  su  strada,  ovvero  il  consorzio   o   la

cooperativa iscritti alla sezione speciale dell'Albo nazionale  degli

autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all'art. 1, comma

quarto, della legge n. 298/1974, possiede, negli stessi modi  di  cui

al comma 1, lettera a), del presente articolo, la sede operativa dove

viene svolta  in  maniera  efficace  e  continuativa  l'attivita'  di

manutenzione  dei  veicoli  in  disponibilita',   riconosciuta   come

officina interna ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo periodo, del

decreto del Presidente della Repubblica 14  dicembre  1999,  n.  558;

tale sede operativa puo' fare parte della sede effettiva e stabile di

cui  all'art.  1,  lettera  a).  La  condizione  di  cui  al  periodo

precedente  e'  dimostrata  dal  rappresentante  legale  dell'impresa

mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',  resa

ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28

dicembre  2000,  n.  445,  in  conformita'  con  l'allegato   A.   In

alternativa a quanto previsto dal primo periodo del  presente  comma,

la sede operativa puo'  essere  individuata  formalmente  presso  una

officina di riparazioni esterna, esercente regolarmente  l'attivita',

ai sensi della legge 2 maggio del 1992, n. 122, almeno per le sezioni

meccanica-motoristica   ed   elettrauto,   sempre    attraverso    la

dichiarazione sostitutiva di cui al periodo precedente. Inoltre,  per

un'impresa di trasporto su strada di cose  associata  ai  consorzi  o

alle cooperative di cui al  primo  periodo  la  sede  operativa  puo'

essere indicata presso l'officina del consorzio o  della  cooperativa

di appartenenza,  con  una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di

notorieta' ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal  rappresentante  legale

dell'impresa stessa e  redatta  secondo  il  modello  allegato  A  al

presente decreto, nonche' dal legale rappresentante del  consorzio  o

della cooperativa, secondo il modello allegato B al presente decreto.

  6. Qualora si verifichino, ai sensi di quanto disposto dal presente

decreto, modifiche del luogo e dei luoghi di stabilimento  ovvero  la

cessazione del rapporto di conservazione della documentazione, ovvero

ancora la cessazione di quello di manutenzione dei veicoli, l'impresa

di trasporto su  strada,  nonche'  il  consorzio  o  la  cooperativa,

provvedono a darne comunicazione, entro  trenta  giorni,  all'ufficio

della motorizzazione civile competente per la sede principale. A tale

fine, il rappresentante legale provvede nuovamente  a  presentare  la

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi  dell'art.

47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.

445,  in  conformita'   con   quanto   contenuto   nell'allegato   A,

eventualmente corredata della dichiarazione di cui all'allegato B.

 

                               Art. 3

               Disposizioni finali e entrata in vigore

  1. Le imprese, i consorzi o le cooperative di trasporto  su  strada

che, in sede di  richiesta  dell'autorizzazione  all'esercizio  della

professione di trasportatore su strada di cui agli articoli 10  e  11

del regolamento (CE) n. 1071/2009, hanno prodotto  in  precedenza  la

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi  dell'art.

47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.

445, per dimostrare il possesso del requisito di stabilimento,  entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto  devono

presentare, all'autorita' competente al rilascio  dell'autorizzazione

all'esercizio  della  professione,  una   dichiarazione   sostitutiva

dell'atto di notorieta' ai sensi  del  medesimo  art.  47,  resa  dal

rappresentante legale  dell'impresa  e  conforme  all'allegato  A  al

presente  decreto,  unitamente,  ove  del  caso,  alla  dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui  all'allegato  B.  Scaduto

tale termine, l'autorita' competente all'autorizzazione all'esercizio

della professione applica l'art. 13 («procedura di sospensione  e  di

revoca  delle  autorizzazioni»)  del  suddetto  regolamento  (CE)  n.

1071/2009.

  2.  I  modelli  allegati  al  presente   decreto   possono   essere

modificati, se del caso, con provvedimento della  Direzione  generale

per il trasporto stradale e per l'intermodalita'.

  3. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 25 gennaio 2012

    

 

                                      Il direttore generale: Finocchi

 


                                                           Allegato A

 

 

 


 


 


                                                           Allegato B