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Roma, 27 marzo 2012

 

Circolare n. 77/2012

 

Oggetto: Autotrasporto – Agevolazioni fiscali – Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 26.3.2012.

 

L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’operatività per il 2012 delle agevolazioni fiscali previste a favore delle imprese di autotrasporto.

 

Recupero del contributo SSN sui premi RCAuto- Come per il passato, le imprese di autotrasporto, in conto terzi e in conto proprio, possono recuperare il contributo al Servizio Sanitario Nazionale ricompreso nei premi RCAuto versato nel 2011 relativamente ai veicoli di peso non inferiore a 11,5 tonnellate di categoria Euro 2 e superiori e nel limite di 300 euro a veicolo. Le somme spettanti possono essere compensate con versamenti effettuati col modello F24; il relativo codice tributo è il 6793.

 

Deduzione forfettaria Irpef per spese non documentate – Le imprese di autotrasporto in conto terzi di minore dimensione (ricavi annui fino 309.874 euro) possono applicare nella prossima dichiarazione dei redditi la deduzione Irpef forfettaria giornaliera per i trasporti effettuati personalmente dal titolare o dai soci dell’impresa, nelle seguenti misure:

 

19,60 euro, per i trasporti all’interno del comune di residenza dell’impresa;

56,00 euro, per i trasporti all’interno della regione e nelle regioni confinanti;

92,00 euro, per i trasporto oltre i precedenti ambiti territoriali.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.118/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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               Ufficio Stampa

 

COMUNICATO STAMPA

 

Autotrasportatori, agevolazioni al via

 

Prorogate anche per il 2012 le agevolazioni per gli autotrasportatori. Confermati anche quest’anno gli importi previsti nel 2011. Nel dettaglio:

 

1.      le imprese di autotrasporto merci -conto terzi e conto proprio -possono recuperare nel 2012 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2011 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest’anno per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo “6793”.

 

2.      per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo del Tuir), per il periodo d’imposta 2011, nelle seguenti misure:

 

-56,00 euro per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per gli stessi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti;

 

-92,00 euro per i trasporti effettuati oltre questo ambito.

 

Roma, 26 marzo 2012

 

 

UFFICIO STAMPA

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