Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 27 marzo 2012

 

Circolare n. 78/2012

 

Oggetto: Autotrasporto – Rimborso accise trimestrale – Legge 24.3.2012, n.27, su S.O. alla G.U. n.71 del 24.3.2012.

 

La legge indicata in oggetto, di conversione del decreto legge sulle liberalizzazioni n.1/2012, ha confermato per le imprese di autotrasporto il rimborso trimestrale delle accise sui consumi di gasolio del 2012, come sollecitato dalle associazioni del settore (articolo 61).

 

Il rimborso potrà essere utilizzato come credito di imposta da compensare nel modello F24 fino al termine dell’anno successivo in cui è sorto. Non è inoltre più operativo il limite per la compensazione di 250 euro annui.

 

Purtroppo la disposizione continua a prevedere che la richiesta di rimborso debba essere effettuata a pena di decadenza entro il mese successivo alla chiusura del trimestre. Confetra ha chiesto che fosse soppresso il termine di decadenza che impedisce di chiedere il rimborso sui consumi di gasolio non ancora documentati. Molti parlamentari hanno presentato il relativo emendamento, ma il ricorso al voto di fiducia al Governo per l’approvazione del provvedimento ha comportato il ritiro dell’emendamento.

 

Su richiesta della Confetra, la modifica è stata ora ripresentata in sede di conversione del decreto legge sulle semplificazioni fiscali.

 

Si fa riserva di fornire tempestivamente gli sviluppi della questione.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.28/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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S.O. alla G.U. n.71 del 24.3.2012 (fonte Guritel)

LEGGE 24 marzo 2012, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio

2012, n. 1, recante  disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo

sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

 

                               Art. 1

  1. Il decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  recante  disposizioni

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la

competitivita', e' convertito in legge con le modificazioni riportate

in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 24 marzo 2012

 

                             NAPOLITANO

 

                              Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei

                              Ministri

                              Passera,   Ministro   dello    sviluppo

                              economico     e     Ministro      delle

                              infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

                          *** omissis ***

 

 

                             Art. 61

           Anticipo recupero accise per autotrasportatori

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  9  giugno  2000,  n.

277, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) all'articolo 3:

      1) al comma 1, le parole «entro il 30  giugno  successivo  alla

scadenza di ciascun anno solare» sono sostituite dalle  seguenti:  «a

pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di  ciascun

trimestre solare»;

      2) al comma 6, le  parole  «dell'anno»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «del periodo»;

    b) all'articolo 4, comma 3, le parole «entro l'anno solare in cui

e' sorto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  31  dicembre

dell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto».

  2. A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto  con

le modalita' e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica  il  limite  previsto

dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  3. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti  dal  comma  1

l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  33,  comma  10  della

legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) e'  ridotta

di 26,4 milioni di euro.

  4. In tutti i casi nei  quali  disposizioni  di  legge  determinano

aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante  il

maggior onere conseguente all'aumento  dell'aliquota  di  accisa  sul

gasolio usato come carburante e' sempre rimborsato, con le  modalita'

previste dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del

decreto legislativo  2  febbraio  2007,  n.  26,  nei  confronti  dei

soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti

le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli  di  massa  massima

complessiva pari o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,  del

decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,  n.  16.  Coerentemente,

all'articolo 33  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  recante

«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale

dello Stato (Legge di stabilita' 2012)» sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) nel comma 30 le  parole  «sulla  benzina  senza  piombo»  sono

sostituite dalle seguenti: «sulla benzina con piombo»

    b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:

      «30-bis) All'aumento di accisa sulle benzine  disposto  con  il

provvedimento di cui al comma precedente, non si  applica  l'articolo

1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

      30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto  con

il provvedimento di cui al comma  30,  dell'aliquota  di  accisa  sul

gasolio  usato  come  carburante  e'  rimborsato,  con  le  modalita'

previste dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del

decreto legislativo  2  febbraio  2007,  n.  26,  nei  confronti  dei

soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti

le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli  di  massa  massima

complessiva pari o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,  del

decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.»

                          *** omissis ***

FINE TESTO