Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 28 marzo 2012

 

Circolare n. 80/2012

 

Oggetto: Dogane – Confermate le nuove disposizioni sulla revisione dell’accertamento e sul diritto di sgravio – Legge 24.3.2012, n.27, su S.O. alla G.U. n.71 del 24.3.2012.

 

La legge di conversione del decreto legge sulle liberalizzazioni indicata in oggetto ha confermato le nuove disposizioni in materia di contenzioso doganale a favore dei contribuenti.

 

Peraltro, com’è noto, le sanzioni per gli errori nelle dichiarazioni doganali sul valore della merce che comportino una rideterminazione di maggiori diritti superiore al 5 per cento sono state fortemente inasprite a seguito delle modifiche all’articolo 303 del TULD introdotte col decreto legge fiscale n.16/2012. Su suggerimento della Confetra sono stati presentati in sede di conversione del decreto legge emendamenti che ripristinano un regime sanzionatorio più equilibrato, ma la loro approvazione non è ancora certa.

 

In attesa di conoscere l’assetto definitivo del regime sanzionatorio, si illustrano di seguito le nuove disposizioni confermate dalla legge in oggetto.

 

Revisione dell’accertamento (art.92) – Gli uffici doganali devono trasmettere agli operatori i verbali relativi alle revisioni di accertamento doganale e tener conto delle memorie difensive che gli operatori potranno inviare entro i 30 giorni successivi al ricevimento dei verbali stessi. La modifica consente di instaurare un contraddittorio con gli uffici doganali, mentre in precedenza si poteva solo impugnare l’avviso di rettifica.

 

Sgravio dei diritti (art.94) – E’ stata confermata la facoltà di ricorrere alle Commissioni Tributarie contro i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non contabilizzazione a posteriore dei dazi all’esportazione e all’importazione anche nei casi in cui sia previsto il vaglio della Commissione Europea.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.73/2012 e 31/2012

Responsabile di Area

Allegati due

 

D/d

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S.O. alla G.U. n.71 del 24.3.2012 (fonte Guritel)

LEGGE 24 marzo 2012, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio

2012, n. 1, recante  disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo

sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'.

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

                         la seguente legge:

 

                               Art. 1

  1. Il decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,  recante  disposizioni

urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la

competitivita', e' convertito in legge con le modificazioni riportate

in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 24 marzo 2012

 

                              NAPOLITANO

                              Monti,  Presidente  del  Consiglio  dei

                              Ministri

                              Passera,   Ministro   dello    sviluppo

                              economico     e     Ministro      delle

                              infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Severino

 

                          *** omissis ***

 

                             Art. 92

Tutela procedimentale dell'operatore in caso  di  controlli  eseguiti

     successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,

dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis.  Nel  rispetto  del

principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della  legge  27

luglio 2000, n. 212,  dopo  la  notifica  all'operatore  interessato,

qualora si tratti di revisione eseguita in ufficio,  o  nel  caso  di

accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al  medesimo  della

copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono  essere

indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a  base

delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi  agli

elementi  dell'accertamento  riscontrati  nel  corso  del  controllo,

l'operatore interessato puo' comunicare osservazioni e richieste, nel

termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di  avvenuta

ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale  prima

della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5.".

  2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7,  e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli  accertamenti  e  le

verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34

del testo Unico delle disposizioni legislative  in  materia  doganale

approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio

1973, n. 43,  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  11  del

decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.".

  3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2  non  devono  derivare  nuovi  o

maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni

interessate  e,  in  particolare,   gli   uffici   incaricati   degli

accertamenti doganali e della revisione dei  medesimi,  provvederanno

agli   adempimenti   derivanti   dall'attuazione    delle    predette

disposizioni  con  le  risorse  umane,  strumentali   e   finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

                            ***OMISSIS***

 

                               Art. 94

               Domanda di sgravio dei diritti doganali

  1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o  di

non  contabilizzazione  a  posteriori  dei  dazi  doganali   adottati

dall'autorita' doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e  905

del Regolamento (CEE) della Commissione del 2 luglio  1993,  n.  2454

resta  sempre  ammesso  ricorso  giurisdizionale   alla   Commissione

Tributaria competente.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

                           ***OMISSIS***

FINE TESTO