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Roma, 26 aprile 2012

 

Circolare n. 101/2012

 

Oggetto: Lavoro – CCNL logistica, trasporto e spedizione – Modifica disciplina su apprendistato – Accordo del 24.4.2012.

 

Con l’accordo del 24 aprile scorso sono state recepite nel CCNL logistica, trasporto e spedizione le nuove regole in materia di apprendistato professionalizzante introdotte dal DLGVO n. 167/2011 (Testo Unico dell’apprendistato). In considerazione della riduzione, per opera del suddetto decreto, da 6 a 3 anni della durata massima dell’apprendistato, l’accordo ha rimodulato la durata dei contratti di apprendistato a seconda dei vari profili ed ha altresì rimodulato il monte ore di formazione nonché le percentuali di retribuzione da riconoscere agli apprendisti.

 

Queste nel dettaglio le principali disposizioni dell’accordo:

 

·    in forza del regime transitorio previsto dal citato decreto n. 167, le nuove regole si applicheranno ai contratti di apprendistato stipulati dopo il 25 aprile, mentre a quelli stipulati precedentemente continueranno ad applicarsi integralmente le vecchie regole sino alla loro scadenza;

 

·    fatte salve alcune limitate eccezioni, la durata del contratto di apprendistato è stata fissata in 3 anni per la generalità dei livelli professionali;

 

·    in base all’articolo 4 del decreto n. 167 così come interpretato dal Ministero del Lavoro, per alcuni particolari profili operai ritenuti equipollenti a quelli artigiani è stata prevista, a vantaggio delle aziende di qualsiasi dimensione, una durata più lunga pari a 5 anni per gli autisti classificati al 3° livello Super e a 4 anni per gli autisti classificati al 3° livello nonché per gli addetti alla manutenzione dei veicoli, al magazzinaggio e alla movimentazione; a carico delle sole aziende che assumeranno apprendisti appartenenti ai suddetti profili professionali sono stati peraltro previsti, a fronte della maggiore durata del contratto, obblighi di conferma più stringenti alla scadenza dello stesso;

 

·    il monte ore di formazione specialistica aziendale è stato ridotto a 80 ore medie annue (in precedenza 120 ore annue) che potranno essere svolte come in passato sia internamente che esternamente all’azienda; detto monte ore potrà essere integrato, laddove esistente, della formazione pubblica regionale per l’acquisizione delle competenze di base.

 

E’ stato infine convenuto di procedere all’aggiornamento dell’accordo in esame qualora dall’approvazione della riforma del mercato del lavoro attualmente in discussione in Parlamento dovessero derivare significative modifiche alla disciplina del­l’apprendistato.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 234/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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