Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 15 maggio 2012

 

Circolare n. 113/2012

 

Oggetto: Porti – Sicurezza – Proroga della validità della normativa speciale – D.L. n. 57 del 12.5.2012, su G.U. n. 111 del 14.5.2012.

 

Scongiurando il rischio di un blocco dell’operatività dei porti, il Governo ha nuovamente prorogato la validità della normativa speciale sulla sicurezza del lavoro in ambito portuale (DLGVO n.272/99) che sarebbe scaduta il 15 maggio. In assenza di proroga, infatti, quella normativa sarebbe stata automaticamente abrogata per lasciare spazio alle disposizioni generali di cui al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (DLGVO n. 81/2008) che non tengono conto delle specificità delle attività svolte nei porti.

 

La normativa speciale rimarrà in vigore fino all’emanazione dei decreti di coordinamento che dovranno armonizzarla con le regole previste dal citato Testo Unico.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 47/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n. 111 del 14.5.2012

DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57

Disposizioni urgenti in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro nel  settore  dei  trasporti  e  delle
microimprese. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
  1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,"
sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione dei  decreti  di
cui al comma 2,"; 
    b) le parole da:" ; decorso" a : " decreto" sono soppresse. 
  2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate  di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma  8,  lettera  f),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29,  comma
5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e
successive  modificazioni,  le  parole:  "Fino  alla   scadenza   del
diciottesimo mese successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f),
e, comunque, non oltre il  30  giugno  2012"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data  di
entrata in vigore del decreto interministeriale di  cui  all'articolo
6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012". 
 
                               Art. 2 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 12 maggio 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
                              >Monti, Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri  e  Ministro  dell'economia  e
                              delle finanze 
 
                              Passera, Ministro delle  infrastrutture
                              e dei trasporti 
 
                              Fornero, Ministro del  lavoro  e  delle
                              politiche sociali 
 
                              Severino, Ministro della giustizia 
 

Visto, il Guardasigilli: Severino