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Roma, 15 maggio 2012

 

Circolare n. 115/2012

 

Oggetto: Funzione Pubblica – Razionalizzazione della spesa pubblica – D.L.7.5.2012, n.52, su G.U. n.106 dell’8.5.2012.

 

Il decreto legge indicato in oggetto ha fissato le regole per la razionalizzazione della spesa pubblica. L’obiettivo del Governo Monti è di raggiungere un risparmio complessivo di 4,2 miliardi di euro entro la fine dell’anno per garantire gli obiettivi di finanza pubblica concordati con l’Unione Europea e scongiurare l’aumento dell’aliquota Iva a decorrere dall’ottobre prossimo.

 

Il decreto ha istituito un Comitato Interministeriale presieduto dal Presidente del Consiglio Monti e composto dai Ministri per il programma Giarda e della pubblica amministrazione Patroni Griffi, dal Viceministro all’Economia Grilli e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Catricalà. Il Comitato avrà funzione di coordinamento e analisi, mentre il compito di ricognizione dei possibili tagli alla spesa pubblica è affidato ad un Commissario straordinario e due subcommissari.

 

Commissario è stato nominato Enrico Bondi avente esperienza nel risanamento di aziende in crisi; i due sub commissari sono il politico Giuliano Amato, cui è stato affidato l’incarico di analizzare i finanziamenti pubblici a partiti e sindacati, e l’economista Francesco Giavazzi che dovrà approfondire la materia dei contributi pubblici alle imprese.

 

Tutte le pubbliche amministrazioni dovranno concorrere alla riduzione della spesa pubblica. In particolare per il settore dei trasporti, è stato previsto lo snellimento della struttura centrale del Ministero, la riqualificazione della Motorizzazione Civile verso un’agenzia di servizi autofinanziati, la riforma del trasporto pubblico locale con il trasferimento alle regioni dei servizi ancora gestiti dal Ministero, nonché nuove forme di sostegno all’autotrasporto e la riduzione delle autorità portuali. Sull’autotrasporto il Governo ha specificato che “il settore è largamente sussidiato con risorse di parte corrente destinate alla riduzione dei contributi assicurativi ed i pedaggi, erogate con interventi di carattere annuale senza una prospettiva strutturale di riforma del settore che appare ineludibile”.

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

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G.U. n. 106 dell’8.5.2012 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 7 maggio 2012, n. 52

Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della  spesa  pubblica.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

 

                               Capo I

                         Norme organizzative

 

                               Art. 1

  Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica

  1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche  volte

all'analisi e al riordino  della  spesa  pubblica,  e'  istituito  un

Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente  del  Consiglio

dei Ministri e composto dal Ministro delegato  per  il  programma  di

Governo,  dal  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la

semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze  o  vice

Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario  alla  Presidenza  del

Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei  Ministri.  Il

Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con  proprio  decreto  puo'

modificare la composizione del Comitato. Il Comitato svolge attivita'

di indirizzo e  di  coordinamento,  in  particolare,  in  materia  di

revisione dei programmi di  spesa  e  dei  trasferimenti  a  imprese,

razionalizzazione   delle   attivita'   e   dei   servizi    offerti,

ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto

di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso  degli  immobili  e  nelle

altre  materie  individuate  dalla  direttiva  del   Presidente   del

Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012.

 

                               Art. 2

Commissario straordinario per la razionalizzazione  della  spesa  per

                     acquisti di beni e servizi

  1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica  ed  ai

fini di coordinamento della finanza pubblica, di  perequazione  delle

risorse  finanziarie  e  di  riduzione  della  spesa  corrente  della

pubblica  amministrazione,  garantendo  altresi'  la   tutela   della

concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita' delle  relative

procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del

Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i  rapporti

con il Parlamento delegato per il programma di Governo, puo' nominare

un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di  definire

il livello di spesa per acquisti di  beni  e  servizi,  per  voci  di

costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario  svolge  anche

compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento  dell'attivita'

di approvvigionamento di beni e  servizi  da  parte  delle  pubbliche

amministrazioni,   anche   in   considerazione   dei   processi    di

razionalizzazione in atto. Il Commissario collabora altresi'  con  il

Ministro delegato per il programma  di  governo  per  l'attivita'  di

revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

  2.  Tra  le  amministrazioni  pubbliche  sono  incluse   tutte   le

amministrazioni, autorita', anche  indipendenti,  organismi,  uffici,

agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e  gli  enti  locali,

nonche' le  societa'  a  totale  partecipazione  pubblica  diretta  e

indiretta  e  le  amministrazioni  regionali  commissariate  per   la

redazione  e  l'attuazione  del  piano  di  rientro   dal   disavanzo

sanitario.

  3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto la

Presidenza della Repubblica, il Senato della  Repubblica,  la  Camera

dei deputati e la Corte costituzionale.

  4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle

regioni, salvo quanto previsto  dal  comma  2,  il  Commissario,  nel

rispetto del principio di sussidiarieta' e di  leale  collaborazione,

formula   proposte   al   Presidente   della   regione   interessata,

comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.

  5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  le

disposizioni di cui al presente  decreto  costituiscono  principi  di

coordinamento della finanza pubblica.

 

                               Art. 3

                Organizzazione e programma di lavoro

  1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  di  nomina

del Commissario straordinario stabilisce:

    a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo;

    b)  l'indennita'  del  Commissario,  comunque  non  superiore  al

trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente

generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

    c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il

Commissario nell'esercizio delle sue  funzioni  e  prestano  la  loro

opera a titolo gratuito, fatto salvo il  solo  rimborso  delle  spese

effettivamente sostenute, a carico  degli  ordinari  stanziamenti  di

bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

    d) gli uffici, il  personale  e  i  mezzi  della  Presidenza  del

Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle  finanze

dei quali il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni.

  2.  Il  Commissario  presenta  entro  15  giorni  dalla  nomina  un

programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo

1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni  mensili  del

Commissario.

 

                               Art. 4

                       Relazione al Parlamento

  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il  Ministro  da  lui

delegato riferisce semestralmente  al  Parlamento  sull'attivita'  di

razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto.

  2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche alla Corte dei

conti.

 

                               Art. 5

                               Poteri

  1.  Il  Commissario  ha  diritto  di  corrispondere  con  tutte  le

pubbliche amministrazioni e con gli enti di  diritto  pubblico  e  di

chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la  collaborazione

per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il  Commissario

ha il potere  di  chiedere  informazioni  e  documenti  alle  singole

amministrazioni e alle societa'  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,

nonche' di disporre che vengano svolte, nei confronti  delle  stesse,

ispezioni a cura dell'Ispettorato per  la  funzione  pubblica  e  del

Dipartimento   della   Ragioneria   generale    dello    Stato.    Le

amministrazioni pubbliche  e  le  societa'  a  totale  partecipazione

pubblica che  svolgono  compiti  di  centrale  di  committenza  hanno

l'obbligo di trasmettere i dati e  i  documenti  richiesti,  nonche',

comunque, di fornire la piu' ampia collaborazione al Commissario.

  2. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  4,  il

Commissario ha il potere di definire, per voci di costo,  il  livello

di  spesa  per  acquisti  di  beni   e   servizi   da   parte   delle

amministrazioni pubbliche.

  3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al  Consiglio

regionale interessato  le  norme  di  legge  o  di  regolamento  o  i

provvedimenti amministrativi di carattere generale,  che  determinano

spese o voci di costo  delle  singole  amministrazioni,  che  possono

essere oggetto  di  soppressione,  riduzione  o  razionalizzazione  e

propone  a  tale  fine  i  necessari  provvedimenti   amministrativi,

regolamentari e legislativi.

  4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per

rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e puo' pubblicare i pareri

nei modi piu' congrui in relazione alla natura e all'importanza delle

situazioni distorsive.

  5. Su proposta del Commissario, il  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri o il Ministro da questi  delegato  o,  per  le  Regioni,  il

Presidente della Regione interessata  possono  adottare  le  seguenti

misure:

    a)  sospensione,  revoca  o  annullamento  d'ufficio  di  singole

procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche  per  ragioni

di opportunita';

    b) introduzione di obblighi informativi a carico delle  pubbliche

amministrazioni  finalizzati  alla   trasparenza   ed   all'effettivo

esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuiti al

Commissario ai sensi del comma 1.

  6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai  fini

di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n.  15,

al Presidente della Corte dei conti, il quale , per  quanto  riguarda

le  regioni,  li  comunica  alla  competente  sezione  regionale   di

controllo della Corte medesima.

  7.  Il  Commissario  segnala  alle  amministrazioni  le  misure  di

razionalizzazione  della  spesa   e   fissa   un   termine   per   il

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del  termine

il  Consiglio   dei   Ministri   puo'   autorizzare,   nel   rispetto

dell'articolo  120  della   Costituzione,   l'esercizio   di   poteri

sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.

  8.  Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione   dei   compiti

previsti dal presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

                               Art. 6

                         Requisiti di nomina

  1. Il Commissario opera in piena autonomia e  con  indipendenza  di

giudizio e di valutazione ed e' scelto  tra  persone  provenienti  da

settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalita',  di

notorie esperienza e capacita'.

 

                               Capo II

                        Norme sostanziali

 

                                Art. 7

Parametri di prezzo qualita' per l'espletamento  delle  procedure  di

                              acquisto

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3,  della

legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale misura di  coordinamento  della

finanza  pubblica,  le  amministrazioni  pubbliche  nell'indizione  o

nell'effettuazione delle  proprie  procedure  di  acquisto  applicano

parametri  prezzo-qualita'  migliorativi  di   quelli   eventualmente

individuati in modo specifico nei  bandi  di  gara  pubblicati  dalla

Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili.

  2. Per i bandi gia' pubblicati alla data di entrata in  vigore  del

presente  decreto,  la  Consip  puo'  pubblicare  sul  sito  internet

individuato nei  bandi  medesimi  quale  profilo  del  committente  i

parametri applicabili ai sensi del comma 1.

  3.  Le  acquisizioni  effettuate  dalle  amministrazioni  pubbliche

tramite  il  ricorso  ad  una  centrale  di  committenza   ai   sensi

dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163, rispettano in ogni caso i parametri del rapporto tra il prezzo e

la qualita' delle convenzioni stipulate da  Consip  S.p.A.  ai  sensi

dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  nonche'  i

parametri di cui al comma 1.

 

                               Art. 8

           Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi

  1. Al fine di garantire  la  trasparenza  degli  appalti  pubblici,

l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e

forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e  le

informazioni  comunicati   dalle   stazioni   appaltanti   ai   sensi

dell'articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163, con modalita' che consentano  la  ricerca  delle

informazioni    anche    aggregate    relative    all'amministrazione

aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto

di fornitura.

  2. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio,  analisi  e  valutazione

della  spesa  pubblica,  nonche'  delle  attivita'   strumentali   al

Programma  di  razionalizzazione  degli   acquisti   della   pubblica

amministrazione, l'Osservatorio dei  contratti  pubblici  relativi  a

lavori, servizi e forniture trasmette,  con  cadenza  semestrale,  al

Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip  S.p.A.

i dati di cui al comma 1.

 

                               Art. 9

Attivita' della centrale di committenza nazionale attraverso  sistema

                             informatico

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione,

a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione  in

modalita'  ASP  (Application  Service   Provider)   delle   pubbliche

amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si  avvalgono  di

Consip S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 29  del  decreto-legge  6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22

dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto.

 

                               Art. 10

Acquisizioni di  beni  e  servizi  relativi  ai  sistemi  informativi

    automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza

  1.  Il  parere  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del   decreto

legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, e' facoltativo per le  centrali

di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per  le

acquisizioni di beni e servizi.

 

                               Art. 11

         Mercato elettronico della pubblica amministrazione

  1.  All'articolo  11,  comma  10-bis,  lettera  b),   del   decreto

legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  sono  aggiunte  in  fine,  le

seguenti parole: "e nel caso di  acquisto  effettuato  attraverso  il

mercato   elettronico   della   pubblica   amministrazione   di   cui

all'articolo 328  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5

ottobre 2010, n. 207".

 

                               Art. 12

Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente

                          piu' vantaggiosa

  1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il  seguente  periodo:

"La commissione apre  in  seduta  pubblica  i  plichi  contenenti  le

offerte tecniche al fine di procedere alla  verifica  della  presenza

dei documenti prodotti.".

  2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il  seguente  periodo:

"La commissione apre  in  seduta  pubblica  i  plichi  contenenti  le

offerte tecniche al fine di procedere alla  verifica  della  presenza

dei documenti prodotti".

  3. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per  le

quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi  contenenti

le offerte tecniche alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto.

 

                               Art. 13

     Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi

  1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e  servizi  degli

enti  locali,  ove  i  beni  o  i  servizi  da  acquistare  risultino

disponibili mediante strumenti informatici  di  acquisto,  non  trova

applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della  legge  8  giugno

1962, n. 604.

 

                               Art. 14

Misure  in  tema  di  riduzione  dei  consumi   di   energia   e   di

            efficientamento degli usi finali dell'energia

  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi  dalla  data

di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sulla  base   delle

indicazioni  fornite  dall'Agenzia  del  demanio,   adottano   misure

finalizzate   al   contenimento   dei   consumi    di    energia    e

all'efficientamento degli usi finali della stessa,  anche  attraverso

il ricorso ai contratti di servizio energia di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,  n.  412,  e  al  decreto

legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

 

                               Art. 15

                        Copertura finanziaria

  1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1,  lettera  b),  del

presente decreto, pari a euro 155 mila nell'anno 2012  e  a  euro  78

mila nell'anno 2013, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del

1999, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre  2011,

n. 183.

  2. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                               Art. 16

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

  in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

  osservare.

    Dato a Roma, addi' 7 maggio 2012

 

                             NAPOLITANO

 

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei

                                Ministri e Ministro  dell'economia  e

                                delle finanze

 

                                Giarda, Ministro per i  rapporti  con

                                il Parlamento

 

                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo

                                economico e  delle  infrastrutture  e

                                dei trasporti

 

Visto, il Guardasigilli: Severino