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Roma, 12 giugno 2012

 

Circolare n. 141/2012

 

Oggetto: Previdenza – Regime contributivo della contrattazione di secondo livello – Sblocco sgravi per il 2011 – D.M. 24.1.2012, su G.U. n. 132 dell’8.6.2012.

 

Il Ministero del Lavoro ha finalmente sbloccato l’operatività per il 2011 della decontribuzione prevista dalla legge n. 247/2007 (successivamente prorogata dalla legge n. 220/2010) sui premi di risultato derivanti dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale).

 

Come per gli anni passati è stata fissata nella misura del 2,25% della retribuzione annua del lavoratore la quota di premio di risultato su cui applicare lo sgravio che continua ad essere pari, per l’azienda, a 25 punti percentuali dell’aliquota INPS a proprio carico, mentre è invece totale per il lavoratore. Deve trattarsi in ogni caso di premi dalla erogazione incerta nella corresponsione o nell’ammontare, in quanto legati ad incrementi di produttività, di qualità e di competitività dell’azienda.

 

Per poter beneficiare della decontribuzione le imprese interessate dovranno, qualora non lo avessero già fatto, depositare i contratti di secondo livello presso la Direzione Provinciale del Lavoro e poi presentare in via telematica apposita domanda all’INPS secondo le indicazioni che saranno fornite dallo stesso Istituto. Come in passato saranno accettate tutte le domande in regola; qualora le risorse disponibili (pari anche quest’anno a 650 milioni di euro) non fossero sufficienti l’INPS provvederà a rideterminare la percentuale di sgravio.

 

L’accesso allo sgravio è subordinato inoltre al rispetto delle condizioni previste dalla legge n. 296/2006 (regolarità contributiva e applicazione della parte economica dei contratti collettivi).

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 11/2012 e 8/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 132 dell’8.6.2012 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 gennaio 2012

Determinazione, per l'anno 2011,  della  misura  massima  percentuale
della  retribuzione  di  secondo  livello   oggetto   dello   sgravio
contributivo previsto dall'articolo  1,  comma  47,  della  legge  n.
220/2010. 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
      Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi 
  1. Le risorse per il finanziamento degli  sgravi  contributivi  per
incentivare la contrattazione di secondo livello di cui  all'art.  1,
comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono ripartite  nella
misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del  37,5
per cento per  la  contrattazione  territoriale.  Fermo  restando  il
limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso  di  mancato
utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette
tipologie di contrattazione  la  percentuale  residua  e'  attribuita
all'altra tipologia. 
 
                               Art. 2 
                       Ambito di applicazione 
  1. Con riferimento all'anno 2011, sulla retribuzione imponibile  di
cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni, e'  concesso,  con  effetto
dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro,  nel  rispetto
dei limiti finanziari annui  previsti  a  carico  del  Fondo  di  cui
all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli  3  e  4,  uno
sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste
dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di  secondo
livello,  nella  misura  del  2,25%  per  cento  della   retribuzione
contrattuale  percepita  e  conformemente  a  quanto  previsto  dalla
ripartizione di cui all'art. 1, comma 67,  lettere  b)  e  c),  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  2. Entro il 30 ottobre dell'anno 2012, sulla base dei risultati del
monitoraggio  effettuato  dall'INPS,  con  apposita  conferenza   dei
servizi  tra  le  amministrazioni  interessate,  indetta   ai   sensi
dell'art. 14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modifiche ed integrazioni,  puo'  essere  rideterminata,  per  l'anno
2011, la misura del limite massimo  della  retribuzione  contrattuale
percepita  di  cui  al  comma  1,  fermo  restando  quanto  stabilito
dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  3. Ai fini della fruizione dello sgravio  contributivo  di  cui  al
comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali,  ovvero  di
secondo livello, devono: 
    a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora
il deposito non sia gia' avvenuto, a  cura  dei  medesimi  datori  di
lavoro o dalle associazioni a cui  aderiscono,  presso  la  Direzione
provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto; 
    b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttivita',
qualita',  redditivita',  innovazione  ed  efficienza  organizzativa,
oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento  economico  o
agli utili della impresa o a ogni altro elemento  rilevante  ai  fini
del miglioramento della competitivita' aziendale. 
  4.  Nel  caso  di  contratti  territoriali,  qualora  non   risulti
possibile la rilevazione di  indicatori  a  livello  aziendale,  sono
ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti  delle  imprese
del settore sul territorio. 
  5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non e' concesso quando
risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di
riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a  quanto
previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre  1989,  n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  1989,  n.
389. 
  6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma  1  e'
subordinata al rispetto delle condizioni di  cui  all'art.  1,  comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  7. I datori di lavoro che  hanno  indebitamente  beneficiato  dello
sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento  dei
contributi dovuti nonche' al pagamento delle sanzioni civili previste
dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  in  materia.   Resta   salva
l'eventuale responsabilita' penale ove il fatto costituisca reato. 
  8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al  comma  1
le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente
dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa  ai  comparti
del pubblico impiego. 
  9. Per le imprese di somministrazione  lavoro  di  cui  al  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si
fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui  al  comma
1, alla contrattazione di secondo livello  sottoscritta  dall'impresa
utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce. 
 
                               Art. 3 
                              Procedure 
  1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1,
i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art.
1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio  1979,  n.  12,  inoltrano,  a
decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  ed
esclusivamente in via telematica, apposita  domanda  all'INPS,  anche
con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri  enti  previdenziali,
secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo. 
  2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere: 
    a) i dati identificativi dell'azienda; 
    b)  la  data   di   sottoscrizione   del   contratto   aziendale,
territoriale, ovvero di secondo livello; 
    c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera
b)  presso  la  Direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente
competente; 
    d) l'importo annuo  complessivo  delle  erogazioni  ammesse  allo
sgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2,  commi
1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al comma 3,  e
il numero dei lavoratori beneficiari; 
    e) l'ammontare  dello  sgravio  sui  contributi  previdenziali  e
assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il  limite  massimo
di 25 punti della percentuale a suo carico; 
    f)  l'ammontare  dello  sgravio  in  misura  pari  ai  contributi
previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore; 
    g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati  i
contributi pensionistici. 
  3. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui  all'art.
2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento e'
quella disciplinata dall'art. 1, comma 1,  della  legge  n.  389  del
1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2,  comma  1,  del
presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili  di  cui
all'art. 27 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  maggio
1955, n. 797, e successive modificazioni. 
 
                               Art. 4 
                       Modalita' di ammissione 
  1. L'ammissione allo  sgravio  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
avviene a decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo  a  quello
fissato dall'INPS quale  termine  unico  per  la  trasmissione  delle
istanze. 
  2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un  numero
di protocollo informatico. 
  3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo  1,
l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte  le  domande  trasmesse,
provvede all'eventuale riduzione delle somme  richieste  da  ciascuna
azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto  tra  la
quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e  il  limite
di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione  ai  richiedenti.
L'INPS provvede altresi' a comunicare le risultanze  della  procedura
di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
                               Art. 5 
                            Norme finali 
  1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente  decreto  si
provvede a  valere  valere  sui  seguenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali -
Centro di responsabilita' 08 «Politiche Previdenziali»:  4364-7,  per
un ammontare pari a 170 milioni euro; 4367-6, per un ammontare pari a
170 milioni di euro; 4377-1, per un ammontare pari a 310  milioni  di
euro. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 24 gennaio 2012 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                      Fornero         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
Il Vice Ministro delegato 
          Grilli 
 
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2012 
ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min  Salute  e  Min.

lavoro, registro n. 6, foglio n.257