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Roma, 13 giugno 2012

 

Circolare n. 143/2012

 

Oggetto: Tributi – Disposizioni in materia fiscale e di accertamento – D.L. 2.3.2012, n.16 come convertito dalla Legge 26.4.2012, n.44, su S.O. alla G.U. n.99 del 28.4.2012.

 

Si rammentano le disposizioni in materia fiscale entrate in vigore col decreto legge n.16/2012 e rese definitive con la legge di conversione di cui all’oggetto.

 

Rateizzazione dei debiti tributari (articolo 1) – Il mancato versamento delle rate non fa più decadere automaticamente dalla rateazione e la rateazione dei debiti tributari non preclude più la partecipazione agli appalti pubblici. La legge di conversione ha inoltre previsto che nel caso di finanziamenti pubblici superiori a 10 mila euro, l’eventuale mancato pagamento di debiti fiscali da parte dell’impresa beneficiaria non blocca tutto il finanziamento, ma solo l’importo pari al debito stesso.

 

Dichiarazioni d’intento (articolo 2 comma 4) I destinatari delle dichiarazioni d’intento (che com’è noto consentono l’emissione della fattura senza addebito dell’Iva nei confronti degli esportatori abituali) devono trasmetterle all’Agenzia delle Entrate non più entro il mese successivo alla ricezione del documento, bensì entro il termine della prima liquidazione Iva (mensile o trimestrale) nella quale sono ricomprese le fatture emesse in sospensione di imposta.

 

Responsabilità solidale negli appalti (articolo 2 comma 5) – Con la legge di conversione indicata in oggetto è stata introdotta una disposizione che irrigidisce la disciplina della responsabilità solidale delle imprese appaltanti, estendendola alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e ai versamenti dell’Iva delle fatture inerenti le prestazioni dell’appalto, qualora l’appaltante non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento. La norma dovrebbe poter trovare un coordinamento con la disposizione, recentemente introdotta dal Senato nel ddl di riforma del mercato del lavoro (attualmente alla Camera), che in materia di obblighi retributivi e contributivi attribuisce ai contratti collettivi nazionali di lavoro la possibilità di fissare metodi e procedure attraverso i quali l’appaltante possa effettivamente esercitare un controllo sui comportamenti della ditta appaltatrice e conseguentemente limitare l’ambito della propria responsabilità solidale.

 

Elenchi clienti e fornitori (articolo 2 comma 6) – Dal prossimo anno dovranno essere presentati gli elenchi clienti e fornitori con l’indicazione globale delle operazioni attive e passive soggette all’obbligo di fatturazione.

 

Comunicazione black list (articolo 2 comma 8) – Le operazioni d’importo inferiore a 500 euro scambiate con operatori residenti nei paradisi fiscali non devono più essere indicate nelle comunicazioni periodiche black list.

 

Telematizzazione accise (articolo 2 commi 9 e 10) – I registri cartacei per la tenuta della contabilità dei beni che ricadono nel regime delle accise (alcoli, bevande alcoliche, prodotti petroliferi) vengono sostituiti con l’invio telematico all’Agenzia delle dogane di comunicazioni giornaliere dei dati. Le disposizioni attuative devono essere ancora predisposte dall’Agenzia.

 

Scadenze fiscali di agosto (articolo 3 quater) – E’ stato previsto che nel mese di agosto la scadenza degli adempimenti fiscali e dei versamenti effettuati col modello F24 sia fissa al 20 agosto. Il differimento riguarda anche il versamento accise e la presentazione dei modelli Intra.

 

IMU (articolo 4 commi 5 – 5 octies) – Viene regolamentata l’applicazione della nuova imposta municipale sugli immobili, in particolare per quanto concerne le esenzioni, le detrazioni e i criteri di versamento per il 2012.

 

Rimborsi Irap (articolo 4 comma 12) – L’Irap calcolata sul costo del lavoro può essere chiesta a rimborso, relativamente ai periodi d’imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini di prescrizione (48 mesi), secondo modalità che devono ancora essere fissate dall’Agenzia delle Entrate.

 

Canoni leasing (articolo 4 bis) – La legge di conversione in esame ha rivisto la disciplina di deducibilità dei canoni leasing. In particolare è stato previsto che l’impresa utilizzatrice possa dedurre i canoni per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento fiscale (in precedenza era necessaria una durata minima del contratto di leasing). Le nuove regole valgono per i contratti stipulati a decorrere dal 28 aprile di quest’anno.

 

Studi di Settore (articolo 8 commi 4 e 5) – L’accertamento induttivo nei confronti degli operatori che omettano o falsifichino le dichiarazioni degli Studi di Settore scatta quando l’irregolarità comporta una differenza nei ricavi stimati superiore al 15 per cento, o comunque a 50 mila euro.

 

False fatturazioni (articolo 8 comma 2) – E’ stato inasprito il regime sanzionatorio relativo alle fatturazioni di cessioni e prestazioni di servizi inesistenti.

 

Partite Iva inattive (articolo 8 comma 9) – Le partite Iva inattive vengono chiuse d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate; gli interessati devono tuttavia versare una sanzione minima per non aver proceduto alla chiusura per proprio conto.

 

Compensazione crediti Iva (articolo 8 commi 18 – 21) – E’ stato abbassato da 10 mila a 5 mila euro il limite di credito Iva compensabile senza che sia necessaria la preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

 

Depositi Iva (articolo 8 comma 21 bis) – La legge di conversione ha integrato la norma di interpretazione autentica sui depositi Iva di cui all’articolo 16 comma 5-bis del DL n.185/08, chiarendo che ai fini del deposito Iva non è necessario un tempo minimo di giacenza delle merci, né lo scarico del mezzo.

 

Associazioni di categoria – Verifiche fiscali (articolo 8 comma 22) – E’ stata introdotta una norma per consentire le verifiche fiscali presso i locali degli enti non commerciali. Lo scopo è quello di contrastare le attività d’impresa camuffate da enti non commerciali, ma la nuova disposizione trova applicazione anche nei confronti delle associazioni di categoria.

 

Accertamento doganale (articolo 9) – E’ stato esteso all’Agenzia delle Dogane il potere di indagine finanziaria presso banche, poste e intermediari finanziari; inoltre è stato previsto che gli atti di accertamento dell’Agenzia divengano esecutivi decorsi dieci giorni dalla loro notifica.

 

Errori nelle dichiarazioni doganali (articolo 11 comma 4) – Il regime sanzionatorio per gli errori nelle dichiarazioni doganali (articolo 303 TULD) è stato inasprito e la legge di conversione non ha alleggerito la portata delle modifiche, come da tutti auspicato; l’Agenzia delle Dogane sostiene che l’impatto delle modifiche introdotte sia irrilevante; Confetra e le associazioni interessate stanno monitorando la reale situazione.

 

Contenzioso doganale (articolo 12 commi 1 e 2) - E’ stato abrogato il ricorso al Direttore regionale contro il rigetto dell’istanza di revisione dell’accertamento doganale; l’istituto era peraltro desueto. Per conformità alla normativa comunitaria è stata inoltre abrogata la possibilità di esperire la cd “controversia doganale” (articolo 11 comma 7 d.lgvo 374/90) a seguito dell’emissione da parte dell’ufficio dell’avviso di accertamento suppletivo e di rettifica. La controversia doganale è considerata a livello europeo un rimedio di difesa amministrativa non conciliabile con i ristretti tempi di contabilizzazione dei dazi.

 

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (articolo 12 commi 11-quater – 11-sexies) – La legge di conversione ha esteso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali le disposizioni in materia di certificazione dei crediti che consentono la cessione del credito a banche e intermediari finanziari.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 132 e 73/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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S.O. alla G.U. n.99 del 28.4.2012 (Fonte Guritel)

LEGGE 26 aprile 2012, n.44

Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto-legge  2  marzo
2012,  n.  16,   recante   disposizioni   urgenti   in   materia   di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento  delle
procedure di accertamento. 

 

Testo del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 coordinato con la legge di
conversione 26 aprile 2012,  n.  44
  

Titolo I

Semplificazioni in materia tributaria

 

                             Art. 1  
                   Rateizzazione debiti tributari 
  1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
462, il comma 7 e' abrogato. 
  2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis e' soppresso l'ultimo periodo; 
    b) dopo il comma 1-bis sono inseriti  i  seguenti:  «  1-ter.  Il
debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e
1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili  di  importo
crescente per ciascun anno. 
  1-quater. Ricevuta  la  richiesta  di  rateazione,  l'agente  della
riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo  nel
caso  di  mancato  accoglimento    della  richiesta    ovvero  di
decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche
gia' iscritte alla data di concessione della rateazione ». 
    c)  al  comma  3,  alinea,  le  parole  da:  «  della   »   a   «
successivamente, » sono soppresse e dopo le parole: « due rate  »  e'
inserita la seguente: « consecutive ». 
  3. I piani di rateazione a rata costante, gia' emessi alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  non  sono  soggetti   a
modificazioni, salvo il caso di proroga ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. 
  4. Al fine di una piu' equilibrata riscossione dei loro crediti  di
natura patrimoniale,  gli  enti  pubblici  dello  Stato  possono,  su
richiesta  del  debitore,  che  versi  in  situazioni  di   obiettiva
difficolta' economica, ancorche' intercorra contenzioso con lo stesso
ovvero lo stesso gia' fruisca di una  rateizzazione,  riconoscere  al
debitore la ripartizione del pagamento delle  somme  dovute  in  rate
costanti, ovvero in rate variabili. La  disposizione  del  precedente
periodo non trova applicazione  in  materia  di  crediti  degli  enti
previdenziali  nei casi di ottemperanza ad  obbligazioni  derivanti
da sanzioni comunitarie.  
   4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, e successive modificazioni, il  soggetto  pubblico  e'  comunque
tenuto a procedere al pagamento, in favore  del  beneficiario,  delle
somme che, fermo quanto  disposto  dall'articolo  72-ter  del  citato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602   del   1973   e
dall'articolo  545  del  codice   di   procedura   civile,   eccedono
l'ammontare del debito per  cui  si  e'  verificato  l'inadempimento,
comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.  
   4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di  cui  al  comma  1
costituisce violazione dei doveri d'ufficio.  
   4-quater. Costituisce altresi' violazione dei  doveri  d'ufficio
il mancato pagamento delle somme  dovute  al  beneficiario  ai  sensi
dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.  
  5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante  il  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: « all'importo
di cui  all'articolo  48-bis,  commi  1  e  2-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 » sono inserite
le seguenti: « ; costituiscono violazioni  definitivamente  accertate
quelle relative all'obbligo di pagamento  di  debiti  per  imposte  e
tasse certi, scaduti ed esigibili ». 
  6. Sono fatti salvi i comportamenti  gia'  adottati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni  appaltanti  in
coerenza con la previsione contenuta nel comma 5. 
 
                               Art. 2 
                 Comunicazioni e adempimenti formali 
  1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a  regimi
fiscali   opzionali,   subordinati    all'obbligo    di    preventiva
comunicazione ovvero ad  altro  adempimento  di  natura  formale  non
tempestivamente eseguiti, non e' preclusa, sempre che  la  violazione
non sia stata constatata o non  siano  iniziati  accessi,  ispezioni,
verifiche o  altre  attivita'  amministrative    di  accertamento
delle  quali  l'autore   dell'inadempimento   abbia   avuto   formale
conoscenza, laddove il contribuente: 
    a)  abbia  i  requisiti  sostanziali  richiesti  dalle  norme  di
riferimento; 
    b)  effettui  la  comunicazione   ovvero   esegua   l'adempimento
richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione
utile; 
    c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima  della
sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
18  dicembre  1997,  n.   471,   secondo   le   modalita'   stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 
  2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono  partecipare
al riparto del 5 per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche gli enti che pur non avendo assolto  in  tutto  o  in  parte,
entro  i  termini  di  scadenza,  agli  adempimenti   richiesti   per
l'ammissione al contributo: 
    a) abbiano i  requisiti  sostanziali  richiesti  dalle  norme  di
riferimento; 
    b)  presentino  le  domande  di  iscrizione  e  provvedano   alle
successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; 
    c) versino contestualmente  l'importo  pari  alla  misura  minima
della sanzione stabilita  dall'articolo  11,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalita'  stabilite
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 
  3. All'articolo 43-ter del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, dopo  il  secondo  comma  e'  inserito  il
seguente: « In  caso  di  cessione  dell'eccedenza  dell'imposta  sul
reddito delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del
consolidato di cui all'articolo 122 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917,  la  mancata  indicazione  degli  estremi  del
soggetto   cessionario   e   dell'importo   ceduto   non    determina
l'inefficacia  ai sensi del secondo  comma  .  In  tale  caso  si
applica la sanzione di cui  all'articolo  8,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita.». 
    3-bis.  In  caso  di  cessione  di  eccedenze  utilizzabili  in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio  1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni,  tra  soggetti
partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione  degli
estremi  del  soggetto  cessionario,  dell'importo  ceduto  o   della
tipologia di tributo oggetto di cessione non determina  l'inefficacia
della  cessione.  In  tal  caso,  si  applica  la  sanzione  di   cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita.  
  4. All'articolo 1,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto-legge  29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1984, n. 17,  le  parole:  «entro  il  giorno  16  del  mese
successivo» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  termine  di
effettuazione della  prima  liquidazione  periodica  IVA,  mensile  o
trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate  senza
applicazione dell'imposta ». 
   4-bis. Al fine di individuare  il  coerente  ambito  applicativo
della disposizione di cui all'articolo 1, comma 604, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, l'esenzione  dal  pagamento  dell'imposta  sul
valore aggiunto ivi prevista si intende  applicata  ai  soli  collegi
universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli  ambiti
di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338.
  5. All'articolo 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole  «  la  data  in  cui  ha  effetto  la
deliberazione di  messa  in  liquidazione  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « la data in cui  si determinano    gli  effetti  dello
scioglimento della societa' ai sensi degli articoli 2484 e  2485  del
codice civile, ovvero per le imprese  individuali  la  data  indicata
nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, »; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente comma: «3-bis. In caso
di revoca dello stato di liquidazione quando gli  effetti,  anche  ai
sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile,  si
producono prima del termine di presentazione delle  dichiarazioni  di
cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore  o,  in
mancanza, il rappresentante legale, non e'  tenuto  a  presentare  le
medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti  delle
dichiarazioni gia' presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo,  e
3, prima della data in cui  ha  effetto  la  revoca  dello  stato  di
liquidazione, ad  eccezione  dell'ipotesi  in  cui  la  revoca  abbia
effetto prima della presentazione della dichiarazione  relativa  alla
residua frazione del periodo d'imposta in cui  si  verifica  l'inizio
della liquidazione.». 
   5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: «28. In caso di appalto  di
opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e'
obbligato in solido con l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno  degli
eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi  di
lavoro dipendente e dell'IVA scaturente  dalle  fatture  inerenti  le
prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri  di
avere  messo  in  atto  tutte  le  cautele  possibili   per   evitare
l'inadempimento».  
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2012, all'articolo 21, comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le  parole:  «,  di  importo  non
inferiore a euro tremila» sono soppresse e dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: «L'obbligo  di  comunicazione  delle  operazioni
rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per  le  quali  e'
previsto l'obbligo di emissione  della  fattura  e'  assolto  con  la
trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di  tutte
le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per
le quali non e' previsto l'obbligo  di  emissione  della  fattura  la
comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni
stesse siano di importo non  inferiore  ad  euro  3.600,  comprensivo
dell'imposta sul valore aggiunto..».  Per i  soggetti  tenuti  alle
comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le  comunicazioni  sono  dovute  limitatamente
alle fatture emesse o  ricevute  per  operazioni  diverse  da  quelle
inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai  sensi  dell'articolo
7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 605.  
   6-bis. All'articolo 36, del decreto-legge 23 febbraio  1995,  n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.  85,
e successive modificazioni, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso
privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo ».  
  7. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 58, quarto comma, le parole: «  In  tutti  gli  »
sono sostituite  dalla seguente : « Negli » e dopo le  parole:  «
con la precisazione dell'indirizzo » sono  aggiunte  le  seguenti:  «
solo ove espressamente richiesto »; 
    b) nell'articolo 60,  il  secondo  periodo  del  terzo  comma  e'
soppresso. 
  8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
dopo le parole: « prestazioni di servizi » sono inserite le seguenti:
« di importo superiore a euro 500 ». ». 
  9. I registri la cui tenuta e' obbligatoria, ai sensi  del  decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  recante  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi,  e delle relative  sanzioni penali e  amministrative
e relative norme  di  attuazione,  possono  essere  sostituiti  dalla
presentazione  esclusivamente  in  forma  telematica,   con   cadenza
giornaliera, dei dati relativi alle contabilita' degli: 
    a) operatori di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
    b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di
capacita'  superiore  a  25  metri  cubi,   esercenti   impianti   di
distribuzione  stradale  di  carburanti,  esercenti   apparecchi   di
distribuzione automatica di carburanti per usi privati,  agricoli  ed
industriali collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10
metri cubi di cui all'articolo 25 del citato decreto  legislativo  n.
504 del 1995; 
    c) operatori che trattano esclusivamente prodotti  energetici  in
regime di vigilanza fiscale ai sensi del  capo  II  del  decreto  del
Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322; 
    d) operatori che  trattano  esclusivamente  alcoli  sottoposti  a
vigilanza fiscale  ai  sensi  dell'articolo  66  del  citato  decreto
legislativo, n. 504 del 1995  e  dell'articolo  22  del  decreto  del
Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153; 
    e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche
in usi esenti da accisa ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  delle
finanze 9 luglio 1996, n. 524. 
  10. Con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi  entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti: 
  a) tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente  in  forma
telematica dei dati delle contabilita'  degli  operatori  di  cui  al
comma 9, lettere da b) ad e); 
    b) regole per la gestione  e  la  conservazione  dei  dati  delle
contabilita' trasmessi telematicamente; 
    c) istruzioni per la  produzione  della  stampa  dei  dati  delle
contabilita' da esibire a richiesta  degli  organi  di  controllo  in
sostituzione dei registri di cui al comma 9. 
  11. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis.  Fatta  salva,  su  motivata   richiesta   del   depositario,
l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai  commi  1  e  2,  nelle
fabbriche con produzione annua  non  superiore  ai  10.000  ettolitri
l'accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente  a
monte  del  condizionamento,  sulla  base  di  appositi   misuratori,
direttamente  dall'esercente  l'impianto.  Il  prodotto  finito  deve
essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad
imposta assolta. Non si applicano le disposizioni dei commi  5  e  6,
lettere b) e c).». 
  12. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze
27 marzo 2001, n. 153, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Per le fabbriche di cui all'articolo 35,  comma  3-bis  del  decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  recante  Testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  l'assetto
del   deposito   fiscale   e   le    modalita'    di    accertamento,
contabilizzazione e controllo della  produzione  sono  stabiliti  con
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.». 
  13. All'articolo 53, comma 7, del decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti
di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di
energia elettrica azionate da fonti rinnovabili,  con  esclusione  di
quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui  all'articolo  21,
la licenza e' rilasciata  successivamente  al  controllo  degli  atti
documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione  relativa  al
rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.». 
    13-bis.  All'articolo  9-bis,  comma  2,  terzo  periodo,   del
decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  le  parole:  «  Nel  settore
turistico » sono sostituite dalle seguenti: « Nei  settori  agricolo,
turistico ».  
    13-ter.  Al  primo  comma  dell'articolo  22  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, dopo il numero 6) e' aggiunto il seguente: «6-bis) per
l'attivita' di organizzazione di  escursioni,  visite  della  citta',
giri turistici ed eventi similari, effettuati dalle agenzie di viaggi
e turismo».  
    13-quater.  All'articolo  10,  comma  7,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, le parole: « dal comma  2  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « dai commi 2 e 3, lettere a) e b) ».  
 
                               Art. 3 
               Facilitazioni per imprese e contribuenti 
   1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate  al
turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22  e  74-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da  quella  italiana  e
comunque diversa da quella  di  uno  dei  paesi  dell'Unione  europea
ovvero dello Spazio economico europeo, che  abbiano  residenza  fuori
dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di  denaro
contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo  21
novembre 2007, n. 231, e' elevato a 15.000 euro a condizione  che  il
cedente del bene o il prestatore del servizio  provveda  ai  seguenti
adempimenti:  
      a)  all'atto  dell'effettuazione  dell'operazione  acquisisca
fotocopia del passaporto del cessionario o  del  committente  nonche'
apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai  sensi  dell'articolo
47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante  che
non e' cittadino italiano ne' cittadino di uno dei Paesi  dell'Unione
europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha  la  residenza
fuori del territorio dello Stato;  
      b)  nel  primo  giorno  feriale  successivo   a   quello   di
effettuazione dell'operazione versi il denaro contante  incassato  in
un conto corrente intestato al cedente  o  al  prestatore  presso  un
operatore  finanziario,  consegnando  a  quest'ultimo   copia   della
ricevuta della comunicazione di cui al comma 2.  
   2. La disposizione di cui al comma 1 opera a  condizione  che  i
cedenti o i prestatori che  intendono  aderire  alla  disciplina  del
presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in
via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalita'  ed  i
termini  stabiliti  con  provvedimento  del  Direttore   dell'Agenzia
stessa, da emanare entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto.  Nella  comunicazione  dovra'  essere
indicato il conto che  il  cedente  del  bene  o  il  prestatore  del
servizio intende utilizzare.  
   2-bis. I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  comunicano
all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di  importo
unitario non inferiore  ad  euro  1.000,  effettuate  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.  
  3. L'efficacia della disposizione  di  cui  all'articolo  2,  comma
4-ter,  lettera  c),  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
come introdotta  dall'articolo  12,  comma  2,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione  di  stipendi  e
pensioni  corrisposti  da  enti  e  amministrazioni   pubbliche,   e'
differita al  1° luglio 2012 . Dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di  tali
enti e amministrazioni  pubbliche  e'  data  massima  pubblicita'  al
contenuto e agli effetti della  disposizione  di  cui  al  precedente
periodo,  nonche' di quelle di cui all'articolo 12, commi  3  e  4,
del  decreto-legge  6  dicembre  2001,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  
  4. La disposizione di cui al primo periodo del comma  3  non  trova
applicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, si  sono  gia'  conformati
alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta  dall'articolo
12, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
   4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:  
   «4-quater. Per i soggetti  beneficiari  di  stipendi,  pensioni,
compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche
amministrazione  centrali  e  locali  e  dai  loro  enti,  che  siano
impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter,
per comprovati e gravi motivi  di  salute  ovvero  per  provvedimenti
giudiziari  restrittivi   della   liberta'   personale,   a   recarsi
personalmente presso i locali delle banche o di Poste  italiane  Spa,
e' consentito ai soggetti che risultino, alla stessa  data,  delegati
alla riscossione, l'apertura di  un  conto  corrente  base  o  di  un
libretto  di  risparmio  postale,  intestati  al   beneficiario   dei
pagamenti.  
   4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni  di  legge,  il
delegato deve presentare alle banche o a  Poste  italiane  Spa  copia
della documentazione gia' autorizzata dall'ente erogatore  attestante
la delega alla riscossione, copia  del  documento  di  identita'  del
beneficiario del pagamento nonche'  una  dichiarazione  dello  stesso
delegato attestante la sussistenza della  documentazione  comprovante
gli impedimenti di cui al comma 4-quater. Ai fini  degli  adempimenti
previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cliente
si considera fisicamente presente qualora sia  presente  il  soggetto
delegato alla riscossione.  
   4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti di
cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente  alla  fattispecie
dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS, indicano un  conto  di
pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo  superiore  a  mille
euro. Se l'indicazione non e' effettuata  nel  termine  indicato,  le
banche, Poste italiane Spa e  gli  altri  prestatori  di  servizi  di
pagamento  sospendono  il  pagamento,  trattengono  gli   ordini   di
pagamento  e  versano  i  relativi  fondi  su  un  conto  transitorio
infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del  pagamento.
    4-septies. Se l'indicazione del beneficiario e'  effettuata  nei
tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma  4-sexies,
le somme vengono trasferite senza spese e oneri per  il  beneficiario
medesimo. Se l'indicazione non e' effettuata nei tre mesi  successivi
al decorso del termine di cui al comma  4-sexies,  le  banche,  Poste
italiane  Spa  e  gli  altri  prestatori  di  servizi  di   pagamento
provvedono alla restituzione  delle  somme  all'ente  erogatore.  Nel
corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al  comma
4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento  mediante  assegno  di
traenza ».  
    4-ter.  All'articolo  2,   comma   4-ter,   lettera   c),   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: « Dal limite di importo di cui al primo periodo sono
comunque  escluse  le  somme  corrisposte  a  titolo  di  tredicesima
mensilita' ».  
    4-quater.  All'articolo  32,  primo  comma,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:  
     a) al primo periodo, le parole: « lire seicento milioni » sono
sostituite dalle seguenti: « quattrocentomila euro » e le  parole:  «
di  lire  un  miliardo  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «   a
settecentomila euro »;  
     b) al terzo periodo, le parole: « lire seicento milioni » sono
sostituite dalle seguenti: « settecentomila euro ».  
  5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 72-bis, comma 1, dopo le  parole:  «  sesto,  del
codice di  procedura  civile,  »  sono  inserite  le  seguenti:  «  e
dall'articolo 72-ter del presente decreto »; 
    b) dopo l'articolo 72-bis, e'  inserito  il  seguente:  «  Art.
72-ter (Limiti di pignorabilita') - 1. Le somme dovute  a  titolo  di
stipendio, di salario o di altre indennita' relative al  rapporto  di
lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari
ad un decimo per importi fino a 2.500 euro ed in misura  pari  ad  un
settimo per importi superiori a 2.500 euro e non  superiori  a  5.000
euro . 
   2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto  comma,
del codice di procedura civile,  se  le  somme  dovute  a  titolo  di
stipendio, di salario o di altre indennita' relative al  rapporto  di
lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,
superano i cinquemila euro »;  
    c) all'articolo 76 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il comma 1 e' sostituito  dal  seguente:  «  1.  L'agente  della
riscossione  puo'   procedere   all'espropriazione   immobiliare   se
l'importo  complessivo  del  credito  per  cui  si   procede   supera
complessivamente ventimila euro »; 
  2) al comma 2, le parole: « agli importi indicati » sono sostituite
dalle seguenti: « all'importo indicato »; 
    d) all'articolo 77 dopo il comma 1 e'  inserito  il  seguente:  «
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine  di  assicurare
la tutela del credito  da  riscuotere,  puo'  iscrivere  la  garanzia
ipotecaria di cui al  comma  1,  purche'  l'importo  complessivo  del
credito per cui si  procede  non  sia  inferiore  complessivamente  a
ventimila euro. ». 
  6. La disposizione di cui  al  comma  1-bis  dell'articolo  77  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
applica a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
   6-bis. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  la  lettera  f-bis)  e'  sostituita  dalla
seguente: « f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni  erogati  dal
datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti  o  a  categorie  di
dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie  climatiche
da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonche'  per  borse
di studio a favore dei medesimi familiari ».  
  7. L'articolo 7, comma 2, lettera gg-decies) del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2011, n. 106, e' abrogato. 
  8. Nell'articolo 66,  comma  3,  terzo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: « sono deducibili » sono sostituite dalle seguenti:
« possono essere dedotti »; 
    b) la parola: «  ricevuto  »  e'  sostituita  dalla  seguente:  «
registrato ». 
  9.  Le disposizioni di cui al comma 8 trovano   applicazione  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011. 
  10.  A   decorrere   dal      luglio   2012,   non   si   procede
all'accertamento, all'iscrizione  a  ruolo  e  alla  riscossione  dei
crediti relativi ai tributi erariali,  regionali  e  locali,  qualora
l'ammontare  dovuto,  comprensivo  di   sanzioni   amministrative   e
interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con
riferimento ad ogni periodo d'imposta. 
  11. La disposizione di cui al comma 10 non si  applica  qualora  il
credito derivi da ripetuta violazione degli  obblighi  di  versamento
relativi ad un medesimo tributo. 
  12. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 935, il secondo
comma e' sostituito dal seguente: « Nelle dichiarazioni dei sostituti
d'imposta, a decorrere da quelle relative  all'anno  d'imposta  2012,
tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante
arrotondamento alla seconda cifra decimale. ». 
  13.  Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:  
     a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente: « c-bis)  i  soggetti  che  acquistano,  per  uso  proprio,
energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5,  comma
1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  limitatamente  al
consumo di detta energia »;  
     b) all'articolo 55, comma 5, dopo le  parole:  «  impianti  di
produzione combinata di energia elettrica e calore » sono inserite le
seguenti: « ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi  della
normativa vigente ».  
   13-bis. Nell'ambito dell'attuazione delle direttive  dell'Unione
europea relative a norme comuni per il mercato  interno  dell'energia
elettrica, al fine di assicurare che  i  clienti  finali  di  energia
elettrica,  destinatari  dei  regimi  tariffari   speciali   di   cui
all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e di  cui
al   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  19  dicembre  1995,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 16  febbraio  1996,  i  quali  siano  passati  al
mercato libero non subiscano, per effetto di  tale  passaggio  e  nei
limiti  del  periodo  temporale  di  validita'  dei  medesimi  regimi
individuato dalle norme citate rispettivamente fino al 2007 e fino al
2005, un trattamento di  minore  vantaggio  rispetto  al  trattamento
preesistente,  le  modalita'  di  determinazione   della   componente
tariffaria compensativa oggetto dei  predetti  regimi  assicurano  ai
clienti finali di cui al presente comma  condizioni  di  neutralita'.
Sono fatti salvi sia gli effetti delle  decisioni  della  Commissione
europea in materia e sia la gia' avvenuta esazione  fiscale,  per  la
quota parte che conseguiva, nella tariffa elettrica, alla  componente
compensativa di cui erano destinatari  i  citati  clienti  finali  di
energia elettrica.  
   13-ter. All'articolo 3, comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.  277,  come
modificato dall'articolo 61, comma  1,  lettera  a),  numero  1,  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « a pena di decadenza  »
sono soppresse.  
  14. All'articolo 11-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
le parole: « le banche  e  gli  intermediari  finanziari  »,  ovunque
ricorrano,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  le   banche,   gli
intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni ». 
  15. Al  fine  di  adempiere  agli  impegni  internazionali  assunti
dall'Italia in occasione, tra l'altro  dei  vertici  G8  de  L'Aquila
(8-10 luglio 2009) e G20 di Cannes (3-4 novembre 2011) l'articolo  2,
comma  35-octies,  del  decreto-legge  13  agosto   2011,   n.   138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e' abrogato. 
  16. Al comma 361 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.
244, dopo le parole: «  dei  direttori  di  agenzie  fiscali  »  sono
inserite  le  seguenti:  «   ,   nonche'   del   direttore   generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ». 
   16-bis. E' istituito presso il Ministero dell'economia  e  delle
finanze il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle  realta'
socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine,  cui
e' attribuita una dotazione di 20 milioni di euro  per  l'anno  2012.
L'individuazione delle regioni beneficiarie, nonche' i criteri  e  le
modalita' di  erogazione  del  predetto  Fondo,  sono  stabiliti  con
decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.   All'onere
derivante dal presente comma  si  provvede  mediante  utilizzo  delle
disponibilita' esistenti  presso  la  contabilita'  speciale  1778  «
Agenzia delle  entrate  -  Fondi  di  bilancio  »  che  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al  Fondo
di cui al presente comma.  
   16-ter. All'articolo 2, comma 9,  del  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «  Nelle
more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione
e  rassegnazione  delle  risorse,  la  regolazione  contabile   delle
compensazioni esercitate ai sensi del comma 6 avviene  utilizzando  i
fondi disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia  delle
entrate - Fondi di bilancio" senza incidere sul saldo giornaliero  di
tesoreria.».  
   16-quater. All'articolo 102, comma  6,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  le
parole: « ; per i beni ceduti, nonche' per quelli acquisiti nel corso
dell'esercizio, compresi  quelli  costruiti  o  fatti  costruire,  la
deduzione spetta in  proporzione  alla  durata  del  possesso  ed  e'
commisurata, per il cessionario, al  costo  di  acquisizione  »  sono
soppresse. La disposizione del periodo precedente trova  applicazione
a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.  
   16-quinquies. All'articolo 16,  comma  4,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: « , e alle unita' in uso  dei  soggetti  di
cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  affetti  da
patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime ».  
   16-sexies. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  provvede
con proprio decreto, emanato entro il 31 maggio 2012, a  disciplinare
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica  l'applicazione
dell'imposta comunale sulla pubblicita' di cui al decreto legislativo
15  novembre  1993,  n.  507,  al  marchio,  apposto  con  dimensioni
proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a
torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.  
 
                             Art. 3-bis 
  Accisa  sul  carburante utilizzato  nella  produzione  combinata di
                     energia elettrica e calore 
   1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il
seguente capoverso: « In caso  di  produzione  combinata  di  energia
elettrica  e  calore,  ai  combustibili  impiegati  si  applicano  le
aliquote  previste   per   la   produzione   di   energia   elettrica
rideterminate in relazione ai coefficienti individuati  con  apposito
decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di  concerto
con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con  riferimento
all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale,  alle  diverse
tipologie di impianto e anche alla normativa europea  in  materia  di
alto  rendimento.  I  coefficienti   sono   rideterminati   su   base
quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio
di riferimento ».  
   2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata
di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei  quantitativi
di combustibile soggetti alle aliquote sulla  produzione  di  energia
elettrica  continuano  ad  applicarsi  i   coefficienti   individuati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione  n.
16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  82
dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.  
   3. A  decorrere  dal    giugno  2012,  al  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:  
     a) all'articolo 52, comma 3, la lettera f) e' abrogata;  
     b) nell'allegato I alla voce relativa all'aliquota  di  accisa
sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e  luoghi  diversi
dalle abitazioni, le parole: « lire 6 al Kwh » sono sostituite  dalla
seguenti:  
       « a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:  
         1) sui primi 200.000 kWh consumati  nel  mese  si  applica
l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;  
         2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh  consumati
nel mese e  che  non  sono  superiori  a  1.200.000  kWh  si  applica
l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;  
     b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:  
         1) sui primi 200.000 kWh consumati  nel  mese  si  applica
l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;  
         2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh  consumati
nel mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro  4.820  ».
    4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWh
o dell'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo  mensile
dei soggetti che producono energia elettrica per  uso  proprio  e  la
consumano  per  qualsiasi  uso  in  locali  e  luoghi  diversi  dalle
abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere  al  competente
ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i
dati relativi al consumo del mese precedente.  
 
                             Art. 3-ter 
                 Norma di interpretazione autentica 
   1. L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al  numero  3
della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, si applica nel senso che  tra  i  carburanti
per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca,
con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e i  carburanti
per la navigazione nelle acque interne,  limitatamente  al  trasporto
delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti e' compresa
la benzina.  
 
                            Art. 3-quater 
                 Termini per adempimenti fiscali 
   1. All'articolo 37 del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
dopo il comma 11 e' inserito il seguente:  
   «11-bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di
cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto  di  ogni  anno,
possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza
alcuna maggiorazione». 
 
                          Art. 3-quinquies 
Misure urgenti per l'uso efficiente  e  la  valorizzazione  economica
  dello spettro radio ed in  materia  di  contributi  per  l'utilizzo
  delle frequenze televisive. 
   1. Al fine di assicurare l'uso efficiente  e  la  valorizzazione
economica dello spettro radio, i diritti  di  uso  per  frequenze  in
banda televisiva di cui al bando pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, serie speciale, n. 80 dell'8  luglio  2011
sono assegnati mediante  pubblica  gara  indetta,  entro  120  giorni
dall'entrata in vigore del presente  articolo,  dal  Ministero  dello
sviluppo   economico   sulla   base   delle    procedure    stabilite
dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  di  seguito
Autorita'.  
    2.  L'Autorita'  adotta,  sentiti  i  competenti  uffici  della
Commissione Europea e nel rispetto delle soglie massime fissate dalla
delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, le  necessarie  procedure,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:  
     a) assegnazione delle frequenze ad  operatori  di  rete  sulla
base di differenti lotti,  mediante  procedure  di  gara  aggiudicate
all'offerta   economica   piu'   elevata   anche   mediante   rilanci
competitivi, assicurando la separazione verticale  fra  fornitori  di
programmi e operatori di rete e l'obbligo degli operatori di rete  di
consentire l'accesso ai fornitori di programmi, a condizioni  eque  e
non discriminatorie,  secondo  le  priorita'  ed  i  criteri  fissati
dall'Autorita' per garantire l'accesso  dei  fornitori  di  programmi
nuovi entranti e per favorire l'innovazione tecnologica;  
     b) composizione di ciascun lotto in base al grado di copertura
tenendo conto della possibilita' di consentire  la  realizzazione  di
reti per macro aree di diffusione,  l'uso  flessibile  della  risorsa
radioelettrica, l'efficienza spettrale e  l'innovazione  tecnologica;
     c) modulazione della durata dei diritti d'uso  nell'ambito  di
ciascun lotto, in modo da garantire la tempestiva destinazione  delle
frequenze agli usi stabiliti dalla Commissione  europea  in  tema  di
disciplina dello spettro radio anche in relazione a  quanto  previsto
dall'Agenda digitale nazionale e comunitaria.  
    3.  L'Autorita'  ed  il  Ministero  dello  sviluppo   economico
promuovono ogni azione utile a garantire  l'effettiva  concorrenza  e
l'innovazione tecnologica nell'utilizzo  dello  spettro  radio  e  ad
assicurarne  l'uso  efficiente  e  la  valorizzazione  economica,  in
conformita' alla politica di gestione stabilita  dall'Unione  europea
ed agli obiettivi dell'Agenda digitale nazionale e comunitaria, anche
mediante la promozione degli studi e  delle  sperimentazioni  di  cui
alla  Risoluzione  6/8  WRC  2012  e  il  puntuale  adeguamento  alle
possibilita' consentite dalla disciplina internazionale dello spettro
radio, nonche' ogni  azione  utile  alla  promozione  degli  standard
televisivi  DVB-T2  e  MPEG-4  o  successive   evoluzioni   approvate
nell'ambito dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).
    4. Il Ministero dello sviluppo economico  applica  i  contributi
per l'utilizzo delle frequenze  televisive  stabiliti  dall'Autorita'
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo  secondo
le procedure del Codice delle comunicazioni elettroniche, al fine  di
promuovere il pluralismo nonche' l'uso efficiente e la valorizzazione
dello spettro frequenziale  secondo  i  principi  di  ragionevolezza,
proporzionalita'  e  non  discriminazione.  Il   nuovo   sistema   di
contributi e' applicato progressivamente a  partire  dal    gennaio
2013.  
   5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire  dal
  gennaio  2013  per  gli  apparecchi  atti  a   ricevere   servizi
radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori  di
apparecchiature elettroniche al dettaglio  sul  territorio  nazionale
non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. A partire
dal    gennaio  2015  gli  apparecchi  atti  a   ricevere   servizi
radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori  di
apparecchiature elettroniche al dettaglio  sul  territorio  nazionale
integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in
tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4. A partire dal 1°  luglio  2015
gli apparecchi atti a ricevere  servizi  radiotelevisivi  venduti  ai
consumatori sul  territorio  nazionale  integrano  un  sintonizzatore
digitale per la ricezione  di  programmi  in  tecnologia  DVB-T2  con
codifica  MPEG-4  o  successive  evoluzioni   approvate   nell'ambito
dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (ITU).  
   6. All'articolo 8-novies, comma 4, del  decreto-legge  8  aprile
2008, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2008, n. 101, come modificato dall'articolo 45 della legge  7  luglio
2009, n. 88, dopo le parole: « In conformita' ai criteri di cui  alla
deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 99 del 30 aprile 2009 » sono  inserite  le  seguenti:  «  ,  fatta
eccezione per i  punti  6,  lettera  f),  7,  8  salvo  il  penultimo
capoverso, dell'allegato A, ». Il  bando  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie  speciale,  n.  80  dell'8
luglio 2011 e il relativo disciplinare di gara  sono  annullati.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e  le
modalita'  per  l'attribuzione   di   un   indennizzo   ai   soggetti
partecipanti alla suddetta procedura di gara.  
   7. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate  provvedono  agli   eventuali   adempimenti   conseguenti
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Agli indennizzi di cui al comma 6
dell'articolo 1 si provvede a valere e comunque entro i limiti  degli
introiti di cui al comma 2, lettera  a),  del  medesimo  articolo.  I
proventi  derivanti  dall'assegnazione  delle  frequenze  di  cui  al
presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato,
per  essere  riassegnati  ad  apposito  programma  dello   stato   di
previsione del Ministero dello sviluppo economico ed essere destinati
al Fondo speciale  rotativo  per  l'innovazione  tecnologica  di  cui
all'articolo  14  della  legge  17  febbraio  1982,  n.  46,  tramite
versamento  sulla  contabilita'  speciale  1201  -  legge  46/1982  -
innovazione  tecnologica,  al  netto   delle   eventuali   somme   da
riassegnare per corrispondere gli indennizzi  ai  sensi  del  periodo
precedente.  
 
                            Art. 3-sexies 
             Disposizioni in materia di imposte sui voli 
                         e sugli aeromobili 
   1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) dopo il comma 10 e' inserito  il  seguente:  «  10-bis.  E'
istituita l'imposta erariale sui voli  dei  passeggeri  di  aerotaxi.
L'imposta, dovuta  per  ciascun  passeggero  e  all'effettuazione  di
ciascuna tratta, e' fissata in misura pari ad euro  100  in  caso  di
tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro  200  in  caso  di
tragitto superiore a 1.500 chilometri.  L'imposta  e'  a  carico  del
passeggero ed e' versata dal vettore »;  
     b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:  
     «11. E' istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati,
di cui all'articolo 744 del codice della  navigazione,  immatricolati
nel Registro aeronautico nazionale  tenuto  dall'Ente  nazionale  per
l'aviazione civile (ENAC), nelle seguenti misure annuali:  
       a) aeroplani con peso massimo al decollo:  
         1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;  
         2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;  
         3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;  
         4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;  
         5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;  
         6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;  
         7) oltre 10.000 kg: euro 7,55 al kg;  
       b) elicotteri: l'imposta dovuta e' pari a  quella  stabilita
per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;
        c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450 »;  
     c) i commi da 14 a 15-bis sono sostituiti dai seguenti:  
     «14. Sono esenti dall'imposta sugli aeromobili di cui ai commi
da 11 a 13:  
       a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;  
        b)  gli  aeromobili  di  proprieta'  o  in  esercenza   dei
licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonche' del  lavoro
aereo, di cui alla parte I, libro I, titolo VI, capi I, II e III  del
codice della navigazione;  
       c)  gli  aeromobili  di  proprieta'  o  in  esercenza  delle
organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento  (FTO)
e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);  
       d) gli aeromobili di proprieta' o in esercenza all'Aero club
d'Italia,  agli  Aero  club  locali  e   all'Associazione   nazionale
paracadutisti d'Italia;  
       e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e  in
attesa di vendita;  
       f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o
all'aviosoccorso;  
       g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono
stati immatricolati per  la  prima  volta  in  registri  nazionali  o
esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;  
       h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;  
       i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo  di  cui
alla legge 25 marzo 1985, n. 106.  
   14-bis. L'imposta di cui al comma 11  e'  applicata  anche  agli
aeromobili  non  immatricolati  nel  Registro  aeronautico  nazionale
tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano  si  protragga
oltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai fini del  decorso
di tale termine non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobile
presso  i  manutentori  nazionali  che   effettuano   operazioni   di
manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici
del manutentore. L'imposta  deve  essere  corrisposta  prima  che  il
velivolo rientri nel territorio estero. Se la  sosta  nel  territorio
italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno,  l'imposta  e'
dovuta in misura pari a un dodicesimo  degli  importi  stabiliti  nel
comma 11 per ciascun mese a partire  da  quello  dell'arrivo  fino  a
quello di partenza dal territorio italiano. Valgono le esenzioni  del
comma 14 e l'esenzione e' estesa agli aeromobili di Stati esteri, ivi
compresi quelli militari.  
   15. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,
da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, sono previsti  modalita'  e  termini  di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-bis e 11.  
   15-bis. In  caso  di  omesso  o  insufficiente  pagamento  delle
imposte di cui ai commi 10-bis e 11 si applicano le disposizioni  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e  del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.  
     d) dopo il comma 15-bis e' inserito il seguente:  
     «15-bis. 1. Il Corpo della guardia di finanza e  le  autorita'
aeroportuali  vigilano  sul  corretto  assolvimento  degli   obblighi
derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 15-bis ».  
   2. Le modificazioni apportate dal comma 1  ai  commi  11  e  14,
nonche' al comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, si applicano, rispettivamente, a partire dal 6 dicembre
2011 e dal 28 dicembre 2011. Per gli  aeromobili  di  cui  al  citato
comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011  che,
a decorrere dal 28 dicembre 2011 fino alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, hanno sostato nel territorio nazionale  per  un
periodo superiore a quarantacinque giorni  l'imposta  e'  corrisposta
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto. L'ammontare dell'imposta di cui  al
comma 11 dello stesso articolo  16,  versata  in  applicazione  delle
disposizioni previgenti in eccedenza rispetto alla  misura  stabilita
dal  presente  decreto,  e'  computato  a  credito  del  contribuente
all'atto  del  successivo  rinnovo  del  certificato   di   revisione
dell'aeronavigabilita'; non si procede all'applicazione di sanzioni e
interessi per i versamenti dell'imposta di  cui  al  comma  11  dello
stesso articolo 16, effettuati  in  applicazione  delle  disposizioni
previgenti in  misura  inferiore  rispetto  a  quella  stabilita  dal
presente decreto, se l'eccedenza  e'  versata  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto».  
 
                           Art. 3-septies 
                Modifica all'articolo 18 della legge 
                      12 novembre 2011, n. 183 
   1. All'alinea del  comma  1  dell'articolo  18  della  legge  12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo le parole:  «
essere previste, » sono inserite le seguenti: « per le concessionarie
e ».
                                 Art. 4 
                           Fiscalita' locale 
  1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, al primo periodo, le parole: « 31 dicembre »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 20 dicembre ».  All'articolo  14,  comma  6,  del
medesimo decreto legislativo n.  23  del  2011,  le  parole:  «  agli
articoli 52 e 59 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo  52».
   1-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  Sui
contratti di locazione aventi a oggetto immobili  ad  uso  abitativo,
qualora assoggettati alla cedolare secca di cui  al  presente  comma,
alla fideiussione prestata per il  conduttore  non  si  applicano  le
imposte di registro e di bollo ».  
   1-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.
23, sono apportate le seguenti modificazioni:  
     a) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «
Sono altresi' esenti i fabbricati rurali ad uso  strumentale  di  cui
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.
133, ubicati nei comuni classificati montani o  parzialmente  montani
di cui  all'elenco  dei  comuni  italiani  predisposto  dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e  di
Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso  strumentale
siano assoggettati all'imposta municipale propria  nel  rispetto  del
limite  delle  aliquote  definite  dall'articolo  13,  comma  8,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la  facolta'  di
introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai  sensi  dell'articolo
80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni »;  
     b) al comma 9 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «
Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle  relative
addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta  municipale
propria ».  
     1-quater. All'articolo 6  del  decreto  legislativo  14  marzo
2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:  
     a) al comma 1, alinea, le parole da: « 17, comma 2, » a: «  in
modo tale da » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive  modificazioni,  i
comuni, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1,
comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche »;  
     b) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  A  decorrere
dall'applicazione   dell'imposta   municipale   propria,    in    via
sperimentale, di cui all'articolo 13  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e  successive  modificazioni,  l'imposta  di  scopo  si
applica, o continua ad applicarsi se gia' istituita, con  riferimento
alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale  tributo.  Il
comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari  per
assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi  da  145  a
151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».  
     1-quinquies. A decorrere dall'anno 2012, entro  trenta  giorni
dall'approvazione della delibera che istituisce  l'aliquota  relativa
all'addizionale  comunale  all'imposta  sul  reddito  delle   persone
fisiche, i comuni sono obbligati  a  inviare  al  Dipartimento  delle
finanze del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  le  proprie
delibere  ai  fini   della   pubblicazione   nel   sito   informatico
www.finanze.gov.it.  
  2. Le disposizioni concernenti l'imposta sulle assicurazioni contro
la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui  all'articolo  17  del  decreto
legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,  si  applicano,    in  deroga
all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 ,  su
tutto il territorio nazionale.  Sono  fatte  salve  le  deliberazioni
emanate prima dell'approvazione del presente decreto. 
   2-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.
23, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: « 3-bis.  I  comuni  che
hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio
insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
n. 446, e successive modificazioni,  in  alternativa  all'imposta  di
soggiorno di cui al comma 1  del  presente  articolo,  un'imposta  di
sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da  riscuotere,
unitamente al prezzo del  biglietto,  da  parte  delle  compagnie  di
navigazione  che  forniscono  collegamenti  marittimi  di  linea.  La
compagnia di navigazione e' responsabile del pagamento  dell'imposta,
con diritto di rivalsa  sui  soggetti  passivi,  della  presentazione
della dichiarazione e  degli  ulteriori  adempimenti  previsti  dalla
legge  e  dal  regolamento  comunale.   Per   l'omessa   o   infedele
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta
si applica la sanzione  amministrativa  dal  100  al  200  per  cento
dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato  o  parziale  versamento
dell'imposta  si  applica   la   sanzione   amministrativa   di   cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  e
successive  modificazioni.  Per  tutto  quanto  non  previsto   dalle
disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi  da
158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  L'imposta  non  e'
dovuta dai soggetti  residenti  nel  comune,  dai  lavoratori,  dagli
studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei  familiari  dei
soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che
sono  parificati  ai  residenti.  I  comuni  possono  prevedere   nel
regolamento modalita'  applicative  del  tributo,  nonche'  eventuali
esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o  per  determinati
periodi di tempo. Il gettito del tributo e'  destinato  a  finanziare
interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero
dei beni culturali e ambientali locali, nonche' dei relativi  servizi
pubblici locali».  
   3. Per l'anno 2012, il contributo di cui all'articolo 10,  comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni, e' rideterminato nella misura dello 0,8 per  mille  ed
e' calcolato sulla quota di gettito dell'imposta  municipale  propria
relativa agli immobili diversi  da  quelli  destinati  ad  abitazione
principale e  relative  pertinenze,  spettante  al  comune  ai  sensi
dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni. Il contributo e'  versato  a  cura  della
struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto  legislativo
9 luglio 1997, n. 241, mediante trattenuta sugli incassi dell'imposta
municipale propria e riversamento diretto da  parte  della  struttura
stessa,   secondo   modalita'   stabilite   mediante    provvedimento
dell'Agenzia delle entrate . 
  4. L'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, comma 19,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 1, comma  123,  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati.  Sono  fatti  salvi  i
provvedimenti  normativi  delle  regioni  e  le  deliberazioni  delle
province e dei comuni, relativi all'anno d'imposta 2012,    emanati
prima della data di entrata in vigore  del presente decreto. 
  5.  All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni:  
     a) al comma 2, primo periodo, le parole: « di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 » sono soppresse e
dopo le parole: « della stessa »  sono  aggiunte  le  seguenti:  «  ;
restano ferme le  definizioni  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504.  I   soggetti   richiamati
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo  periodo,  del  decreto
legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti
e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,
iscritti nella previdenza agricola"; al  medesimo  comma  2,  secondo
periodo, le parole: "dimora abitualmente e  risiede  anagraficamente"
sono sostituite dalle seguenti: "e il suo nucleo  familiare  dimorano
abitualmente  e  risiedono  anagraficamente.  Nel  caso  in   cui   i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora  abituale
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel  territorio
comunale, le  agevolazioni  per  l'abitazione  principale  e  per  le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per
un solo immobile »;  
     b) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La
base imponibile e' ridotta del 50 per cento:  
       a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di  cui
all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42;  
       b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e  di
fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno  durante  il
quale sussistono dette condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e'
accertata dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa,  il  contribuente  ha   facolta'   di   presentare   una
dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto  a
quanto   previsto    dal    periodo    precedente.    Agli    effetti
dell'applicazione della riduzione alla meta' della base imponibile, i
comuni  possono  disciplinare  le   caratteristiche   di   fatiscenza
sopravvenuta  del  fabbricato,  non  superabile  con  interventi   di
manutenzione »;  
       c) al comma 5, le parole: « pari a  130  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « pari a 135 »; e l'ultimo periodo e' sostituito  dal
seguente: « Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
agricoli  professionali  iscritti  nella   previdenza   agricola   il
moltiplicatore e' pari a 110 »;  
       d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «
Per l'anno 2012, la prima rata e' versata nella  misura  del  30  per
cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la  seconda
rata e' versata a  saldo  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per
l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per  l'anno  2012,  il
versamento dell'imposta  complessivamente  dovuta  per  i  fabbricati
rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in  un'unica  soluzione
entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012,  si  provvede,  sulla
base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento  della  prima
rata  dell'imposta  di  cui  al   presente   comma,   alla   modifica
dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati  e  ai  terreni  in
modo da garantire che il gettito complessivo non  superi  per  l'anno
2012 gli ammontari  previsti  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale  e
per i terreni »;  
       e) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:  
       «8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori  diretti
o da imprenditori agricoli professionali di cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,
iscritti nella previdenza agricola, purche'  dai  medesimi  condotti,
sono  soggetti  all'imposta  limitatamente  alla  parte   di   valore
eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:  
         a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla  parte  di
valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;  
         b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla  parte  di
valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;  
         c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla  parte  di
valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000 »;  
       f) al comma 10, penultimo periodo,  dopo  le  parole:  «  30
dicembre 1992, n. 504 » sono aggiunte  le  seguenti:  «  ;  per  tali
fattispecie non si  applicano  la  riserva  della  quota  di  imposta
prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma  17.  I  comuni
possono considerare direttamente  adibita  ad  abitazione  principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di  usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza  in  istituti  di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione
che la  stessa  non  risulti  locata,  nonche'  l'unita'  immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello
Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia,  a  condizione
che non risulti locata »;  
       g) al comma  11,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente: « Non e' dovuta la quota di imposta  riservata  allo  Stato
per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio  e  non  si
applica il comma 17 »;  
       h) al comma 12, dopo le parole: « dell'Agenzia delle entrate
» sono aggiunte le seguenti: « nonche', a decorrere dal    dicembre
2012, tramite apposito bollettino postale al quale  si  applicano  le
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto  compatibili  ».
        i) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: « 12-bis.  Per
l'anno 2012, il pagamento della prima  rata  dell'imposta  municipale
propria e' effettuato, senza applicazione di sanzioni  ed  interessi,
in misura pari al 50 per cento dell'importo  ottenuto  applicando  le
aliquote di base e la detrazione previste dal presente  articolo;  la
seconda rata e' versata a saldo dell'imposta complessivamente  dovuta
per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per  l'anno  2012,
l'imposta dovuta  per  l'abitazione  principale  e  per  le  relative
pertinenze e' versata in tre rate di cui la prima  e  la  seconda  in
misura ciascuna pari ad un terzo  dell'imposta  calcolata  applicando
l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da
corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il  16  settembre;
la terza rata e' versata, entro il 16 dicembre, a saldo  dell'imposta
complessivamente  dovuta  per  l'intero  anno  con  conguaglio  sulle
precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa
imposta puo' essere versata in due rate di cui la prima, entro il  16
giugno, in  misura  pari  al  50  per  cento  dell'imposta  calcolata
applicando l'aliquota di base e la detrazione previste  dal  presente
articolo e la seconda, entro il 16  dicembre,  a  saldo  dell'imposta
complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima
rata. Per il medesimo  anno,  i  comuni  iscrivono  nel  bilancio  di
previsione l'entrata da  imposta  municipale  propria  in  base  agli
importi  stimati  dal  Dipartimento  delle  finanze   del   Ministero
dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella
pubblicata  sul  sito  internet  www.finanze.gov.it.   L'accertamento
convenzionale non da' diritto al riconoscimento da parte dello  Stato
dell'eventuale differenza tra gettito accertato  convenzionalmente  e
gettito reale ed e' rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al
fondo sperimentale di riequilibrio e ai  trasferimenti  erariali,  in
esito a dati aggiornati da  parte  del  medesimo  Dipartimento  delle
finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza  Stato-citta'
e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con  uno  o  piu'  decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre  2012,
si provvede, sulla base del gettito  della  prima  rata  dell'imposta
municipale propria  nonche'  dei  risultati  dell'accatastamento  dei
fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle  relative
variazioni e della detrazione stabilite  dal  presente  articolo  per
assicurare l'ammontare del gettito complessivo  previsto  per  l'anno
2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati,  ed
in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo  1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  i  comuni  possono
approvare o modificare il regolamento  e  la  deliberazione  relativa
alle aliquote e alla detrazione del tributo.  
        12-ter.   I   soggetti   passivi   devono   presentare   la
dichiarazione entro novanta giorni dalla  data  in  cui  il  possesso
degli  immobili  ha  avuto  inizio  o  sono  intervenute   variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta,  utilizzando  il
modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6,  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto
anche  per  gli  anni  successivi  sempre  che  non  si   verifichino
modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso
ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto,  sono  altresi'
disciplinati i casi in cui deve essere presentata  la  dichiarazione.
Restano  ferme  le  disposizioni  dell'articolo  37,  comma  55,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  e  dell'articolo  1,  comma  104,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le  dichiarazioni  presentate
ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto  compatibili.
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo e' sorto  dal  
gennaio 2012, la dichiarazione deve essere  presentata  entro  il  30
settembre 2012 »;  
       l) dopo il comma 13 e'  inserito  il  seguente:  «13-bis.  A
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione
delle aliquote e della  detrazione  dell'imposta  municipale  propria
devono essere  inviate  esclusivamente  per  via  telematica  per  la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo  1,  comma  3,
del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia  delle
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel  predetto  sito
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al
  gennaio  dell'anno  di  pubblicazione  nel  sito  informatico,  a
condizione  che  detta  pubblicazione  avvenga  entro  il  30  aprile
dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal  fine,  l'invio  deve
avvenire  entro  il  termine  del  23  aprile.  In  caso  di  mancata
pubblicazione entro il termine  del  30  aprile,  le  aliquote  e  la
detrazione si intendono prorogate di anno in anno»;  
       m) al comma 14, lettera  a),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: « ,  ad  eccezione  del  comma  4  che  continua  ad
applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano».
        5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati
comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla  lettera  h)  del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
504, sulla base della altitudine  riportata  nell'elenco  dei  comuni
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT),
nonche', eventualmente,  anche  sulla  base  della  redditivita'  dei
terreni.  
       5-ter. Il comma  5  dell'articolo  2  del  decreto-legge  23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 1993, n. 75, e' abrogato.  
       5-quater.  Il  comma  2  dell'articolo  11  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, e' abrogato.  
       5-quinquies. Per le cooperative di cui alla sezione  II  del
capo V del titolo II del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, le disposizioni di  cui  ai  commi  36-bis  e
36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta  successivo  a
quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge  n.
148 del 2011.  
       5-sexies. Al testo unico di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:  
       a) all'articolo 37, comma 4-bis, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo:  «  Per  gli  immobili  riconosciuti  di  interesse
storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione  e'  elevata
al 35 per cento »;  
       b) all'articolo 90, comma 1:  
         1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «  Per
gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai  sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma
1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica  comunque  l'articolo
41 »;  
         2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «  Per  gli
immobili locati riconosciuti di interesse  storico  o  artistico,  ai
sensi dell'articolo 10 del codice di cui al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, qualora il canone risultante  dal  contratto  di
locazione ridotto del 35 per cento risulti superiore al reddito medio
ordinario dell'unita'  immobiliare,  il  reddito  e'  determinato  in
misura pari a quella  del  canone  di  locazione  al  netto  di  tale
riduzione »;  
       c) all'articolo 144, comma 1:  
         1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «  Per
gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai  sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma
1, e' ridotto del 50 per cento e non si applica  comunque  l'articolo
41 »;  
         2) nell'ultimo periodo, le parole: « ultimo periodo » sono
sostituite dalle seguenti: « quarto e quinto periodo ».  
       5-septies. Le disposizioni  di  cui  al  comma  5-sexies  si
applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a  quello  in
corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti  dovuti
per il medesimo periodo di  imposta  si  assume,  quale  imposta  del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata  applicando  le
disposizioni di cui al comma 5-sexies.  
       5-octies. All'articolo 6 del decreto-legge 28  aprile  2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,  n.
77, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: « 1-bis. I  redditi  dei
fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6  aprile  2009,
purche' distrutti od oggetto di ordinanze sindacali  di  sgombero  in
quanto inagibili  totalmente  o  parzialmente,  non  concorrono  alla
formazione del reddito imponibile ai fini  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle societa', fino
alla definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati medesimi. I
fabbricati di  cui  al  periodo  precedente  sono,  altresi',  esenti
dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo
13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione  e  agibilita'  dei
fabbricati stessi ».  
  6.  Per  l'anno  2012  i  trasferimenti  erariali  non  oggetto  di
fiscalizzazione corrisposti  dal  Ministero  dell'interno  in  favore
degli enti locali sono determinati in base alle  disposizioni  recate
dall'articolo 2,  comma  45,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, ed alle modifiche  delle  dotazioni  dei  fondi
successivamente intervenute. 
  7.  Il  Ministero  dell'interno,  entro  il  mese  di  marzo  2012,
corrisponde, a titolo di acconto, in favore dei  comuni,  un  importo
pari al 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011  in
applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 45,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Per i soli comuni
appartenenti alle  regioni  Sicilia  e  Sardegna,  detto  acconto  e'
commisurato ai trasferimenti erariali corrisposti nel primo trimestre
2011, ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'interno  21  febbraio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.  Le
somme erogate  in  acconto  sono  portate  in  detrazione  da  quanto
spettante per l'anno 2012 ai singoli comuni a titolo di trasferimenti
erariali o di risorse da federalismo fiscale. 
  8. Nei confronti dei comuni per i quali i trasferimenti erariali  o
le risorse da federalismo fiscale  da  corrispondere  nell'anno  2012
risultino insufficienti a recuperare l'anticipazione  corrisposta  ai
sensi del comma 7, il recupero e' effettuato, da  parte  dell'Agenzia
delle entrate, sulla base dei dati relativi a  ciascun  comune,  come
comunicati dal Ministero dell'interno, all'atto del riversamento agli
stessi comuni dell'imposta municipale propria di cui all'articolo  13
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro 30  giorni
dal versamento delle somme, con decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze, gli importi recuperati sono  assegnati  ai  pertinenti
capitoli di spesa del Ministero dell'interno. 
  9. Il comma 5 dell'articolo 243 del decreto legislativo  18  agosto
2000 n. 267, e' sostituito dai seguenti: 
  «5. Alle province ed ai comuni  in  condizioni  strutturalmente  
deficitarie  che, pur essendo  a  cio'  tenuti,  non  rispettano  i
livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o
che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista
certificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento  delle
entrate correnti  risultanti  dal  certificato  di  bilancio  di  cui
all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario  precedente  a
quello  in cui viene rilevato  il  mancato  rispetto  dei  predetti
limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato
di  bilancio  del  penultimo  anno  precedente,  si  fa   riferimento
all'ultimo certificato disponibile.  La  sanzione  si  applica  sulle
risorse  attribuite  dal   Ministero   dell'interno   a   titolo   di
trasferimenti  erariali  e  di  federalismo  fiscale;  in   caso   di
incapienza l'ente locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue. 
  5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  a  decorrere
dalle sanzioni da applicare per il mancato  rispetto  dei  limiti  di
copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.». 
  10. A decorrere dal 1°  aprile  2012,  al  fine  di  coordinare  le
disposizioni tributarie nazionali applicate  al  consumo  di  energia
elettrica con quanto disposto dall'articolo  1,  paragrafo  2,  della
direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre  2008,  relativa
al regime generale delle accise e che abroga la direttiva  92/12/CEE,
l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20,  e'  abrogato.
Il minor gettito per gli enti locali  derivante   dall'attuazione
del presente comma, pari a complessivi 180 milioni di euro per l'anno
2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2013 , e'
reintegrato agli enti medesimi dalle  rispettive  regioni  a  statuto
speciale e province autonome di Trento e di Bolzano  con  le  risorse
recuperate per effetto del minor concorso delle stesse  alla  finanza
pubblica disposto dal comma 11. 
  11. Il concorso alla  finanza  pubblica  delle  Regioni  a  statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano  previsto
dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e' ridotto di 180 milioni di euro  per  l'anno
2012 e 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. 
  12. Nell'articolo 2 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: « 1-quater. In relazione
a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto  previsto  dai
commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  sono
stabilite le modalita' di presentazione  delle  istanze  di  rimborso
relative ai periodi di imposta precedenti a quello  in  corso  al  31
dicembre 2012, per i quali,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui  all'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
602, nonche' ogni  altra  disposizione  di  attuazione  del  presente
articolo. ». 
   12-bis.  All'articolo  7,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel primo periodo, le parole: «
e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle  entrate
correnti registrate nell'ultimo consuntivo » sono soppresse.  
   12-ter. All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010,
n. 220, le parole: « 30 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 31
ottobre ».  
    12-quater.  Nelle  more  dell'attuazione   delle   disposizioni
dell'articolo  5,  commi  1,  lettera  e),  e  5-bis,   del   decreto
legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,  le  amministrazioni  competenti
proseguono nella piena gestione del patrimonio  immobiliare  statale,
ivi comprese le attivita' di dismissione e valorizzazione.  
    12-quinquies.  Ai  soli  fini  dell'applicazione   dell'imposta
municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  14
marzo 2011, n.  23,  nonche'  all'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge
disposta  a  seguito  di   provvedimento   di   separazione   legale,
annullamento, scioglimento o  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di
abitazione.  
 
                             Art. 4-bis 
Modifiche al testo unico di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica n. 917 del 1986, in materia di deduzione dei  canoni  di
  leasing. 
   1. Al testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:  
     a) al comma 2 dell'articolo 54:  
       1) al terzo periodo, le parole: « a condizione che la durata
del contratto non sia » sono sostituite  dalle  seguenti:  «  per  un
periodo non »;  
       2) al quinto periodo, le  parole:  «  a  condizione  che  la
durata del contratto non sia » sono sostituite dalle seguenti: «  per
un periodo non »;  
     b) il comma 7 dell'articolo 102 e'  sostituito  dal  seguente:
«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente
che imputa a conto  economico  i  relativi  canoni  deduce  quote  di
ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante
dal  relativo  piano  di  ammortamento  finanziario.  Per   l'impresa
utilizzatrice che imputa a conto  economico  i  canoni  di  locazione
finanziaria, a prescindere dalla  durata  contrattuale  prevista,  la
deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore ai  due  terzi  del
periodo di ammortamento corrispondente al  coefficiente  stabilito  a
norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa
stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola
di cui al periodo  precedente  determini  un  risultato  inferiore  a
undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e' ammessa
per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici  anni  ovvero
pari almeno a diciotto anni. Per i  beni  di  cui  all'articolo  164,
comma 1,  lettera  b),  la  deducibilita'  dei  canoni  di  locazione
finanziaria e' ammessa per un periodo non  inferiore  al  periodo  di
ammortamento corrispondente al coefficiente  stabilito  a  norma  del
comma 2. La quota di interessi impliciti  desunta  dal  contratto  e'
soggetta alle regole dell'articolo 96 ».  
   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  ai  contratti
stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto.  
 
                             Art. 4-ter 
Patto di stabilita' interno «orizzontale  nazionale»  e  disposizioni
  concernenti il personale degli enti locali 
    1.  I  comuni  che  prevedono  di  conseguire,   nell'anno   di
riferimento, un differenziale  positivo  rispetto  all'obiettivo  del
patto  di  stabilita'  interno  previsto  dalla  normativa  nazionale
possono comunicare al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia  mediante  il
sistema  web  appositamente  predisposto,  sia  a  mezzo  di  lettera
raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal  responsabile
finanziario, entro il termine perentorio  del  30  giugno,  l'entita'
degli spazi finanziari che sono disposti a cedere  nell'esercizio  in
corso.  
    2.  I  comuni  che  prevedono  di  conseguire,   nell'anno   di
riferimento,  un  differenziale   negativo   rispetto   all'obiettivo
previsto dalla normativa nazionale possono  comunicare  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato,  sia  mediante  il  sistema  web  appositamente
predisposto, sia a  mezzo  di  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  sottoscritta  dal  responsabile  finanziario,  entro  il
termine perentorio del 30 giugno, l'entita' degli spazi finanziari di
cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere  spese  per  il
pagamento di residui passivi di parte capitale.  
   3. Ai comuni di cui al comma 1, per l'anno 2012,  e'  attribuito
un contributo, nei limiti di un importo complessivo di 500 milioni di
euro, pari agli  spazi  finanziari  ceduti  da  ciascuno  di  essi  e
attribuiti ai comuni di cui al comma 2. In  caso  di  incapienza,  il
contributo  e'  ridotto  proporzionalmente.  Il  contributo  non   e'
conteggiato fra le entrate valide ai fini  del  patto  di  stabilita'
interno ed e' destinato alla riduzione del debito.  
   4. L'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani  fornisce  il
supporto tecnico per agevolare l'attuazione del presente articolo.  
   5. Qualora l'entita' delle richieste pervenute dai comuni di cui
al comma 2 superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili
dai comuni di cui al comma 1, l'attribuzione e' effettuata in  misura
proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30  luglio,  aggiorna
il  prospetto  degli   obiettivi   dei   comuni   interessati   dalla
rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e  al
biennio successivo.  
   6.  Il  rappresentante  legale,  il  responsabile  del  servizio
finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario  attestano,
con la certificazione di cui al comma 20 dell'articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari di  cui  al
comma 5 sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per
il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale
certificazione, nell'anno di riferimento,  non  sono  riconosciuti  i
maggiori spazi finanziari di cui al comma 5, mentre restano validi  i
peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo ai sensi del
comma 7.  
   7. Ai comuni di cui al comma  1  e'  riconosciuta,  nel  biennio
successivo all'anno in cui cedono gli spazi finanziari, una  modifica
migliorativa del loro obiettivo commisurata  annualmente  alla  meta'
del valore degli spazi finanziari ceduti. Agli enti di cui  al  comma
2, nel biennio successivo all'anno in cui acquisiscono maggiori spazi
finanziari, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo
annuale pari alla meta' della quota acquisita. La somma dei  maggiori
spazi finanziari ceduti e di quelli  attribuiti,  per  ogni  anno  di
riferimento, e' pari a zero.  
   8. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  comunica  al
Ministero dell'interno l'entita' del contributo di cui al comma 3  da
erogare a ciascun comune.  
   9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3,
pari a 500 milioni di euro per  l'anno  2012,  si  provvede  mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente
quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 «
Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ».  
   10. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno  2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni:  
     a) al primo  periodo,  le  parole:  «  20  per  cento  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;  
     b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «  Ai  soli
fini  del  calcolo  delle  facolta'  assunzionali,  l'onere  per   le
assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in
materia di polizia locale,  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
sociale e' calcolato nella  misura  ridotta  del  50  per  cento;  le
predette assunzioni continuano a rilevare  per  intero  ai  fini  del
calcolo delle spese di  personale  previsto  dal  primo  periodo  del
presente comma »;  
     c) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente  »  sono
sostituite dalle seguenti: « primo periodo »;  
     d) dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:  «  Ferma
restando  l'immediata  applicazione  della  disposizione  di  cui  al
precedente periodo, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono
essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di  personale  per
le predette societa' »;  
     e) al terzo periodo, la parola: « precedente »  e'  sostituita
dalla seguente: « terzo »;  
     f) al quarto periodo,  le  parole:  «  20  per  cento  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 40 per cento  »;  al  medesimo  periodo,
sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «  ;  in  tal  caso  le
disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione  solo  in
riferimento alle assunzioni del personale destinato allo  svolgimento
delle funzioni in  materia  di  istruzione  pubblica  e  del  settore
sociale ».  
   11. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006,  n.
296, e successive modificazioni, le parole: « dell'anno 2004  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dell'anno 2008 ».  
   12. Al comma 28 dell'articolo  9  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, dopo il terzo periodo e'  inserito  il  seguente:  «  A
decorrere dal 2013 gli  enti  locali  possono  superare  il  predetto
limite  per  le  assunzioni  strettamente  necessarie   a   garantire
l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione  pubblica
e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa  complessiva
non  puo'  essere  superiore  alla  spesa  sostenuta  per  le  stesse
finalita' nell'anno 2009 ».  
   13. Il comma 6-quater dell'articolo 19 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente:  «  6-quater.  Per
gli enti locali il numero complessivo  degli  incarichi  a  contratto
nella  dotazione  organica   dirigenziale,   conferibili   ai   sensi
dell'articolo  110,  comma   1,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento
della  dotazione  organica  della  qualifica  dirigenziale  a   tempo
indeterminato. Per i  comuni  con  popolazione  inferiore  o  pari  a
100.000 abitanti il limite  massimo  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma e' pari al 20 per cento della dotazione organica della
qualifica dirigenziale  a  tempo  indeterminato.  Per  i  comuni  con
popolazione superiore a 100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000
abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma
puo' essere elevato fino al 13 per  cento  della  dotazione  organica
della qualifica dirigenziale a tempo  indeterminato  a  valere  sulle
ordinarie facolta'  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato.  Si
applica quanto previsto dal comma  6-bis.  In  via  transitoria,  con
provvedimento  motivato  volto  a  dimostrare  che  il  rinnovo   sia
indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni  essenziali
degli enti,  i  limiti  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
superati, a valere sulle  ordinarie  facolta'  assunzionali  a  tempo
indeterminato,  al  fine  di  rinnovare,  per  una  sola  volta,  gli
incarichi in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente
gli enti adottano atti  di  programmazione  volti  ad  assicurare,  a
regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma ».  
   14. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto
2011, n. 141, le parole: « Fino alla data di emanazione  dei  decreti
di cui all'articolo 19, comma 6-quater, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, come  introdotto  dall'articolo  1  del  presente
decreto, » sono soppresse.  
   15. Al secondo periodo del comma 12-quater dell'articolo 142 del
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, sono apportate le seguenti modificazioni:  
     a) le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti:
« 90 per cento »;  
     b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le inadempienze
di cui al periodo precedente rilevano ai fini  della  responsabilita'
disciplinare  e  per  danno  erariale  e  devono   essere   segnalate
tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti ».  
   16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29
luglio 2010, n. 120, e' emanato entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione
del decreto entro il predetto termine trovano  comunque  applicazione
le  disposizioni  di  cui  ai  commi  12-bis,  12-ter   e   12-quater
dell'articolo  142  del  codice  della  strada  di  cui  al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  
 

Titolo II

Efficientamento e potenziamento dell'azione dell'Amministrazione
tributaria

 

Capo I

Efficientamento

 

                             Art. 5 
  Studi di settore, versamenti  tributari,  Sistema  informativo  della
                   fiscalita', Equitalia Giustizia 
    1. All'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Con  riferimento
all'annualita' 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1,  comma
1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  entro  il  30
aprile 2012.». 
  2. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , dopo le parole:  «  n.  87,  »
sono inserite le seguenti: « nonche' le imprese di assicurazioni, » e
 le parole: « 30 novembre » sono sostituite dalle  seguenti:  «  16
aprile ». 
  3. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge  29  ottobre  1961,  n.
1216, le parole: « Entro il 30  novembre  »  fino  a:  «  per  l'anno
precedente, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 16 maggio di
ogni anno, gli assicuratori versano, altresi', a  titolo  di  acconto
una somma pari al  12,5 per cento  dell'imposta dovuta per l'anno
precedente provvisoriamente determinata, ». 
  4. Al fine di garantire l'unitarieta' del Sistema informativo della
fiscalita' e la continuita' operativa e gestionale necessarie per  il
conseguimento  degli  obiettivi  strategici  relativi  al   contrasto
all'evasione e all'elusione fiscale, gli  istituti  contrattuali  che
disciplinano  il   rapporto   di   servizio   tra   l'amministrazione
finanziaria  e  la  societa'  di  cui  all'articolo  59  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  sono  prorogati   fino   al
completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo  atto
regolativo e sono immediatamente efficaci i  piani  di  attivita'  ad
essi correlati. 
  5. Gli importi massimali previsti dagli  istituti  contrattuali  di
cui al comma 4 sono incrementati in ragione dell'effettiva durata del
periodo di proroga, fermo restando che, ai fini  di  realizzare  ogni
possibile  economia  di   spesa,   i   corrispettivi   unitari   sono
rideterminati  utilizzando  i  previsti  strumenti  contrattuali   di
revisione. 
  6. Dalle disposizioni di cui ai commi 4 e  5  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
    6-bis.  Al  fine  di  semplificare  e   razionalizzare,   anche
attraverso la completa  dematerializzazione,  le  procedure  connesse
alla gestione economica e giuridica  del  personale  delle  pubbliche
amministrazioni da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze
- Dipartimento dell'amministrazione generale,  del  personale  e  dei
servizi   -   Direzione   centrale   dei   sistemi   informativi    e
dell'innovazione, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente  decreto,  le  comunicazioni  e  le
istanze per i servizi disponibili sono inviate esclusivamente tramite
il portale stipendi PA ai sensi degli articoli 64  e  65  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82.  
   6-ter. Per le  finalita'  di  cui  all'articolo  50  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, nonche' al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio  e
il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni
e dati relativi a stati, qualita'  personali  e  fatti  di  cui  agli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualunque dato  necessario
all'erogazione dei servizi di pagamento degli stipendi  al  personale
delle pubbliche amministrazioni da parte del Ministero  dell'economia
e delle finanze -  Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi - Direzione centrale dei sistemi  informativi
e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 446 e 447,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  dell'articolo  11,  comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  e'  acquisito  anche  mediante
appositi  flussi  informativi,  nel  rispetto  dei  principi  per  la
protezione dei dati personali.  
   6-quater. All'attuazione dei commi 6-bis e 6-ter si provvede con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.  
   6-quinquies. Al fine di procedere alla  razionalizzazione  delle
banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze, all'articolo
1 della legge 17 agosto 2005, n. 166, il comma 5  e'  sostituito  dal
seguente: «5.  Titolare  dell'archivio  informatizzato  e'  l'Ufficio
centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia
e delle finanze. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del  codice
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze designa, per la gestione  dell'archivio
e in qualita' di responsabile del trattamento dei dati personali,  la
Consap Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze
e l'ente gestore sono disciplinati con  apposita  convenzione,  dalla
quale non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica».  
  7. Nell'articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e
successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.
Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia  di  finanza
pubblica, per amministrazioni  pubbliche  si  intendono,  per  l'anno
2011, gli enti e i soggetti indicati a  fini  statistici  nell'elenco
oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)
in data 24 luglio  2010,  pubblicato  in  pari  data  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a  decorrere
dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini  statistici  dal
predetto Istituto nell'elenco oggetto  del  comunicato  del  medesimo
Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato  in  pari  data  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228,  e  successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,  effettuati
sulla base  delle  definizioni  di  cui  agli  specifici  regolamenti
dell'Unione europea , le Autorita'  indipendenti  e,  comunque,  le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.». 
    7-bis.  All'articolo  4,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 31maggio 2011, n. 91,  dopo  le  parole:  «  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, » sono  inserite
le  seguenti:  «  prevedendo   come   ambito   di   applicazione   le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
e ».  
  8. All'articolo 2, comma  6-bis,  del  decreto-legge  16  settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre
2008, n. 181, nel primo periodo, la parola: « segue »  e'  sostituita
dalle seguenti: « e  l'incasso  della  remunerazione  dovuta  a  tale
societa' a titolo di aggio ai  sensi  del  comma  6,  primo  periodo,
seguono ». 
   8-bis. All'articolo 7, comma  2,  del  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106, e successive modificazioni, la lettera  gg-septies)  e'
sostituita dalla seguente: « gg-septies) nel caso di  affidamento  ai
soggetti di cui all'articolo 52, comma 5,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la  riscossione  delle  entrate
viene effettuata mediante l'apertura di uno o piu' conti correnti  di
riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto  affidatario  e
dedicati alla riscossione  delle  entrate  dell'ente  affidante,  sui
quali devono affluire tutte le somme riscosse.  Il  riversamento  dai
conti  correnti  di  riscossione  sul  conto  corrente  di  tesoreria
dell'ente delle somme riscosse, al netto  dell'aggio  e  delle  spese
anticipate dal soggetto affidatario, deve  avvenire  entro  la  prima
decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui  conti
correnti di riscossione nel mese precedente».  
 
                               Art. 6 
             Attivita' e certificazioni in materia catastale 
    1. All'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole: «ed i connessi servizi  estimativi  che
puo' offrire direttamente sul mercato », sono soppresse; 
    b) dopo il comma 3, e' inserito il  seguente:  «3-bis.  Ferme  le
attivita' di valutazione immobiliare  per  le  amministrazioni  dello
Stato  di  competenza  dell'Agenzia  del   demanio,   l'Agenzia   del
territorio e' competente  a  svolgere  le  attivita'  di  valutazione
immobiliare  e  tecnico-estimative  richieste  dalle  amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad  esse  strumentali.  Le  predette
attivita' sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto
dall'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti
dall'Agenzia, la cui determinazione e' stabilita nella Convenzione di
cui all'articolo 59.». 
  2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima
applicazione,  per  le  unita'  immobiliari  urbane  a   destinazione
ordinaria,  prive  di  planimetria  catastale,   nelle   more   della
presentazione, l'Agenzia del territorio procede  alla  determinazione
di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio
possesso.  Il  tributo   comunale   sui   rifiuti   e   sui   servizi
corrispondente e' corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio.
Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano  alle
unita' immobiliari per  le  quali  e'  stata  attribuita  la  rendita
presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.». 
  3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei  cittadini,
le dichiarazioni relative all'uso del suolo di  cui  all'articolo  2,
comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  24 novembre  2006, n. 286,  utili  al
fine  dell'aggiornamento  del  catasto,  sono   rese   dai   soggetti
interessati con le modalita' stabilite da provvedimento del Direttore
dell'Agenzia  del  territorio  da  adottare,  sentita  l'AGEA,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, ultimo  periodo,
del  decreto-legge  3  ottobre  2006,   n.   262,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge    24  novembre    2006,  n.  286,  e
successive  modificazioni,  operano  a  decorrere   dalla   data   di
pubblicazione del provvedimento di cui al  comma  3  e  unicamente  a
valere sulle dichiarazioni rese ai sensi del medesimo comma. 
  5. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 40  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e  successive
modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 01 e 02  del  predetto
articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445  del
2000 non si applicano ai certificati e alle attestazioni da  produrre
al  conservatore  dei  registri  immobiliari  per   l'esecuzione   di
formalita' ipotecarie, nonche' ai certificati ipotecari  e  catastali
rilasciati dall'Agenzia del territorio. 
   5-bis. Le Agenzie fiscali e gli agenti della riscossione di  cui
all'articolo  3  del  decreto-legge  30  settembre  2005,   n.   203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive   modificazioni,   per    l'espletamento    dei    compiti
istituzionali accedono, anche con modalita' telematiche, in esenzione
da tributi e oneri, ai servizi di  consultazione  delle  banche  dati
ipotecaria e catastale e dell'anagrafe immobiliare integrata, gestite
dall'Agenzia del territorio, nonche'  delle  banche  dati  del  libro
fondiario e del catasto gestite dagli enti pubblici territoriali.  
   5-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,  diverse  da  quelle  indicate  al  comma  5-bis,  per
l'assolvimento  dei  fini  istituzionali  accedono,   con   modalita'
telematiche e su base convenzionale,  in  esenzione  da  tributi,  ai
servizi di consultazione delle banche  dati  ipotecaria  e  catastale
gestite dall'Agenzia del territorio.  
   5-quater. L'accesso ai servizi  di  consultazione  delle  banche
dati ipotecaria  e  catastale  gestite  dall'Agenzia  del  territorio
avviene gratuitamente e in esenzione da tributi  se  viene  richiesto
presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il  soggetto
richiedente  risulta  titolare,  anche  in  parte,  del  diritto   di
proprieta' o di altri diritti reali di godimento.  
   5-quinquies. Con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  del
territorio sono stabiliti modalita' e tempi per estendere il servizio
di consultazione di cui al comma 5-quater anche per via telematica in
modo gratuito e in esenzione da tributi.  
   5-sexies. Fatto salvo quanto  disposto  dai  commi  da  5-bis  a
5-quinquies,  per  la  consultazione  telematica  della  banca   dati
ipotecaria gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti i  tributi
previsti dalla tabella allegata al testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni,  con
una riduzione del 10 per cento.  
    5-septies.  Al  titolo  III  della  tabella   A   allegata   al
decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1954, n. 869,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:  
     a) il numero d'ordine 2.2. e' sostituito dal seguente:  
     «2.2. per ogni unita' di nuova costruzione ovvero derivata  da
dichiarazione di variazione:  
      2.2.1  per  ogni  unita'  appartenente   alle   categorie   a
destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e  C)  e  a  quelle
censite senza rendita: euro 50,00;  
      2.2.2  per  ogni  unita'  appartenente   alle   categorie   a
destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed e): euro  100,00  »;
      b) dopo il numero d'ordine 3, e' aggiunto il seguente:  
   «3-bis. Consultazione degli atti catastali:  
   3-bis.1. consultazione effettuata  su  documenti  cartacei,  per
ogni richiedente e per ogni giorno o frazione: euro 5,00;  
   3-bis.2. consultazione della base informativa:  
   consultazione per unita' immobiliare: euro 1,00;  
   consultazione per soggetto, per ogni 10  unita'  immobiliari,  o
frazione di 10: euro 1,00;  
   elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati  ed  ogni
altra consultazione, per ogni 10 unita' immobiliari,  o  frazioni  di
10: euro 1,00.  
   5-octies. Fatto salvo  quanto  disposto  ai  commi  da  5-bis  a
5-quinquies,  per  la  consultazione  telematica  della  banca   dati
catastale gestita dall'Agenzia del territorio sono dovuti  i  tributi
previsti dal titolo III della tabella A allegata al decreto-legge  31
luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
settembre 1954, n.  869,  come  da  ultimo  modificato  dal  presente
articolo, con una riduzione del 10 per cento.  
   5-novies. I tributi per la consultazione telematica delle banche
dati ipotecaria e catastale di cui ai commi da 5-sexies a 5-octies si
applicano nella misura ivi prevista anche nel  caso  in  cui  i  dati
richiesti vengano rilasciati in formato elaborabile.  
   5-decies. Al numero d'ordine 6 della tabella allegata  al  testo
unico di cui al decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n.  347,  e
successive modificazioni, sono apportate le  seguenti  modificazioni:
      a) il numero d'ordine 6.1 e' sostituito dal seguente:  
   6.1 per ogni soggetto: euro 0,15;  
   b) la nota del numero d'ordine 6.1 e' sostituita dalla seguente:
«L'importo e'  dovuto  anticipatamente.  Il  servizio  sara'  fornito
progressivamente anche in formato elaborabile.  Fino  all'attivazione
del  servizio  di  trasmissione  telematica  l'elenco  dei   soggetti
continua a  essere  fornito  su  supporto  cartaceo  a  richiesta  di
chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 0,15 per ogni
soggetto ».  
   5-undecies. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  5-sexies  a
5-decies acquistano efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2012.  
   5-duodecies. L'articolo 18 del testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che, fra  gli  atti
antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese le
trascrizioni,  le  annotazioni  di  domande  giudiziali,  nonche'  le
trascrizioni, le iscrizioni e le  annotazioni  di  sentenze  o  altri
provvedimenti  giurisdizionali,  ivi  compresa  la  trascrizione  del
pignoramento immobiliare, per le quali  e'  invariata  la  disciplina
sull'imposta di bollo.  
   5-terdecies. All'articolo 16 del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990,  n.  347,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:  
     a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: «b)
le iscrizioni e le trascrizioni di cui all'articolo  22  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive  modificazioni  »;
      b) nella lettera c) del comma 1, le parole: « quando presso la
cancelleria giudiziaria non esiste  deposito  per  le  spese  »  sono
soppresse;  
   c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Nei casi  di
cui alla lettera c) del comma 1, l'ufficio  provinciale  dell'Agenzia
del territorio notifica apposito avviso di  liquidazione  alle  parti
interessate con l'invito a effettuare entro il  termine  di  sessanta
giorni il  pagamento  dell'imposta,  decorsi  i  quali  procede  alla
riscossione a norma dell'articolo 15 ».  
   5-quaterdecies. Dopo l'articolo 2645-ter del  codice  civile  e'
inserito  il  seguente:  «Art.  2645-quater  (Trascrizione  di   atti
costitutivi di vincolo).  -  Si  devono  trascrivere,  se  hanno  per
oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli
altri  atti  di  diritto  privato,  anche  unilaterali,  nonche'   le
convenzioni e i contratti con i quali  vengono  costituiti  a  favore
dello Stato, della regione, degli altri  enti  pubblici  territoriali
ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse  pubblico,  vincoli
di uso pubblico o  comunque  ogni  altro  vincolo  a  qualsiasi  fine
richiesto  dalle  normative  statali  e  regionali,  dagli  strumenti
urbanistici   comunali   nonche'   dai   conseguenti   strumenti   di
pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche  a  essi
relative».  
    5-quinquiesdecies.  Al  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo    settembre
1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:  
     a) all'articolo 40-bis:  
       1) al comma 1, le  parole:  «  ovvero  in  caso  di  mancata
rinnovazione dell'iscrizione entro il  termine  di  cui  all'articolo
2847 del codice civile » sono soppresse;  
       2) al comma 4, le parole:  «La  cancellazione  d'ufficio  si
applica in tutte le fattispecie di  estinzione  di  cui  all'articolo
2878 del codice civile » sono soppresse;  
     b) all'articolo 161, dopo il comma  7-quater  e'  aggiunto  il
seguente:  «7-quinquies.  A  decorrere  dal   2   maggio   2012,   la
cancellazione  di  cui  all'articolo  40-bis  si  esegue  anche   con
riferimento alle ipoteche, ivi previste, iscritte da oltre venti anni
e non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 del  codice  civile.  Per
tali ipoteche il creditore, entro sei mesi dalla data in  cui  ne  ha
ricevuto  richiesta  da   parte   del   debitore   mediante   lettera
raccomandata con  avviso  di  ricevimento  e  salvo  che  ricorra  un
giustificato motivo ostativo  da  comunicare  al  debitore  medesimo,
trasmette al conservatore la  comunicazione  attestante  la  data  di
estinzione dell'obbligazione ovvero  l'insussistenza  di  ragioni  di
credito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste  ricevute  prima
del 2 maggio 2012, il termine di  sei  mesi  decorre  dalla  medesima
data.  Il   conservatore   procede   d'ufficio   alla   cancellazione
dell'ipoteca, senza alcun onere per  il  debitore,  entro  il  giorno
successivo  a  quello   di   ricezione   della   comunicazione.   Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio,  da  emanare
entro il 30 giugno 2012, sono definite  le  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma».  
 
                               Art. 7 
             Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
    1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su   richiesta
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato   acquisisce
obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i  profili  di
legittimita' relativi: 
     a) agli schemi  degli  atti  di  gara  per  il  rilascio  di
concessioni in materia di giochi pubblici; 
     b) agli schemi  di provvedimento di definizione dei  criteri
per la  valutazione  dei  requisiti  di  solidita'  patrimoniale  dei
concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco  e  in
relazione alle caratteristiche del concessionario. 

 

Capo II

Potenziamento

 

Sezione I

Accertamento

 

                               Art. 8 
                    Misure di contrasto all'evasione 
    1.  Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e' sostituito dal seguente: «4-bis. Nella determinazione  dei
redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione  i  costi  e  le
spese  dei  beni  o  delle  prestazioni  di   servizio   direttamente
utilizzati per il compimento di atti o attivita'  qualificabili  come
delitto  non  colposo  per  il  quale  il  pubblico  ministero  abbia
esercitato l'azione penale o,  comunque,  qualora  il  giudice  abbia
emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo  424
del codice di  procedura  penale  ovvero  sentenza  di  non  luogo  a
procedere ai sensi dell'articolo  425  dello  stesso  codice  fondata
sulla sussistenza  della  causa  di  estinzione  del  reato  prevista
dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una  sentenza
definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530  del  codice  di
procedura penale ovvero  una  sentenza  definitiva  di  non  luogo  a
procedere ai sensi dell'articolo  425  dello  stesso  codice  fondata
sulla  sussistenza  di  motivi  diversi  dalla  causa  di  estinzione
indicata nel periodo precedente, ovvero una  sentenza  definitiva  di
non doversi procedere  ai  sensi  dell'articolo  529  del  codice  di
procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte  versate
in relazione  alla  non  ammissibilita'  in  deduzione  prevista  dal
periodo precedente e dei relativi interessi ».  
  2.  Ai  fini  dell'accertamento  delle  imposte  sui  redditi   non
concorrono  alla  formazione  del  reddito  oggetto  di  rettifica  i
componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti
negativi relativi a beni o servizi  non  effettivamente  scambiati  o
prestati, entro i limiti  dell'ammontare  non  ammesso  in  deduzione
delle predette spese o altri componenti  negativi.  In  tal  caso  si
applica  la  sanzione  amministrativa  dal  25  al   50   per   cento
dell'ammontare delle spese o altri  componenti  negativi  relativi  a
beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella
dichiarazione  dei  redditi.  In  nessun   caso   si   applicano   le
disposizioni di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472, e la sanzione e' riducibile esclusivamente  ai
sensi dell' articolo  16, comma 3,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo  di
quanto disposto dal comma  4-bis  dell'articolo  14  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o  attivita'
posti in essere prima dell'entrata in vigore degli stessi commi  1  e
2, ove piu' favorevoli, tenuto conto anche degli effetti  in  termini
di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che  i  provvedimenti  
emessi in base al citato comma 4-bis  previgente non si siano  resi
 definitivi. Resta ferma  l'applicabilita'  delle  previsioni  di
cui  al  periodo  precedente  ed  ai  commi  1  e  2  anche  per   la
determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. 
  4. La lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e'
sostituita dalla seguente: « d-ter) in caso di  omessa  presentazione
dei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di
esclusione  o  di  inapplicabilita'  degli  studi  di   settore   non
sussistenti, nonche' di infedele compilazione  dei  predetti  modelli
che comporti una differenza superiore  al    15    per  cento,  o
comunque ad euro  50.000  ,  tra  i  ricavi  o  compensi  stimati
applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli
stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. ». 
  5. La disposizione di cui al comma 4  si  applica  con  riferimento
agli accertamenti notificati a  partire  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente  decreto . Per gli accertamenti notificati in
precedenza continua ad applicarsi quanto  previsto  dalla  previgente
lettera d-ter) del secondo comma dell'articolo  39  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  6. Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei  crediti  erariali,
la Guardia di finanza puo' avvalersi del potere di cui agli  articoli
32,  primo  comma,  numero  7),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero  7),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633
anche ai fini dell'effettuazione di  segnalazioni  all'Agenzia  delle
entrate finalizzate alla richiesta al  presidente  della  commissione
tributaria  provinciale,  da  parte  di  quest'ultima,  delle  misure
cautelari ai  sensi  dell'articolo  22  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472. 
  7. All'articolo 51, comma 1, del decreto  legislativo  21  novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: «  alla  Agenzia
delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale  »
sono sostituite dalle seguenti: « alla Guardia di finanza  la  quale,
ove ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini  dell'attivita'  di
accertamento,  ne  da'  tempestiva  comunicazione  all'Agenzia  delle
entrate ». 
  8.  Le Agenzie fiscali  e  la  Guardia  di  finanza,  nell'ambito
dell'attivita' di pianificazione degli  accertamenti,  tengono  conto
anche  delle  segnalazioni  non  anonime  di  violazioni  tributarie,
incluse quelle relative all'obbligo di  emissione  della  ricevuta  o
dello  scontrino  fiscale  ovvero  del  documento  certificativo  dei
corrispettivi.  
    8-bis.  All'articolo  44  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:  
      a)  al  secondo  comma,  dopo  le  parole:  «   inviano   una
segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei  soggetti  passivi  »
sono aggiunte le seguenti: « che abbiano  stipulato  convenzioni  con
l'Agenzia delle entrate »;  
     b) al quarto comma, la parola:  «  sessanta  »  e'  sostituita
dalla seguente: « trenta ».  
  9. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  35  il  comma  15-quinquies  e'  sostituito  dal
seguente: «15-quinquies. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati
e degli elementi in possesso dell'anagrafe  tributaria,  individua  i
soggetti titolari di partita IVA  che,  pur  obbligati,  non  abbiano
presentato la dichiarazione di cessazione  di  attivita'  di  cui  al
comma 3 e  comunica  agli  stessi  che  provvedera'  alla  cessazione
d'ufficio della partita IVA. Il  contribuente  che  rilevi  eventuali
elementi non considerati  o  valutati  erroneamente  puo'  fornire  i
chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della  comunicazione.  La  somma  dovuta  a
titolo di sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione  di
cessazione di attivita' e' iscritta direttamente nei ruoli  a  titolo
definitivo. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se  il  contribuente
provvede  a  pagare  la  somma  dovuta  con  le  modalita'   indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro
trenta giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione.  In  tal  caso
l'ammontare  della  sanzione  dovuta  e'  ridotto  ad  un  terzo  del
minimo.»; 
    b) dopo l'articolo 35-ter e' inserito il seguente: « Art. 35 
-quater (Pubblicita' in  materia  di  partita  IVA).  -  Al  fine  di
contrastare le frodi in  materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto,
l'Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di
libero accesso, la possibilita' di verificare puntualmente,  mediante
i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validita' del numero di
partita IVA  attribuito  ai  sensi  dell'articolo  35  o  35-ter.  Il
servizio fornisce le informazioni relative allo  stato  di  attivita'
della partita IVA inserita e alla denominazione del  soggetto  o,  in
assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.». 
  10. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni  concernenti
l'imposta di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma  2  e'  inserito  il
seguente: «2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1  e  2,  l'imposta
relativa  alle  annualita'  successive  alla  prima,  alle  cessioni,
risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17,  nonche'  le  connesse
sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di  scadenza
del pagamento.». 
     10-bis. All'articolo 5 del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, sono apportate le
seguenti modificazioni:  
     a) al comma 3, le parole: « in possesso di almeno cento unita'
immobiliari » sono sostituite dalle seguenti: « in possesso di almeno
dieci unita' immobiliari »;  
     b) dopo il comma 3 e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Sono,
altresi', tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica
i soggetti di cui alla lettera  d-bis)  dell'articolo  10  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  26  aprile
1986, n. 131 ».  
  11. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il  comma
10 e' abrogato. 
  12. Al  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 29, comma 1: 
      1) alla lettera b), in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «
. L'agente  della  riscossione,  con  raccomandata  semplice  spedita
all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di cui  alla
lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme  per
la riscossione »; 
      2) alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti  parole:
« e l'agente della riscossione non invia l'informativa  di  cui  alla
lettera b) »; 
      3) alla lettera e) le parole: « secondo anno » sono  sostituite
dalle seguenti: « terzo anno »; 
    b) all'articolo 30, comma 2, in fine,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo:   «Ai   fini   dell'espropriazione   forzata,   l'esibizione
dell'estratto  dell'avviso  di  cui  al  comma  1,   come   trasmesso
all'agente della riscossione secondo le modalita' indicate  al  comma
5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso
in tutti i casi in cui  l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la
provenienza.». 
      12-bis.  All'articolo  29,   comma   1,   lettera   a),   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « n. 218, »  sono
inserite le seguenti: « dell'articolo 48, comma 3-bis, e », e dopo le
parole: « n. 472 » sono aggiunte le seguenti: « , nonche' in caso  di
definitivita' dell'atto di accertamento impugnato ».  
  13. Il comma 2-ter dell'articolo 13  della  Tariffa,  parte  prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n.  642,  come  modificato  dal  comma   1   dell'articolo   19   del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  e'  sostituito  dal  seguente:
«2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative  a  prodotti
finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i
depositi bancari e postali, anche se  rappresentati  da  certificati.
L'imposta non e' dovuta per le comunicazioni ricevute ed  emesse  dai
fondi pensione e dai  fondi sanitari. Per   ogni  esemplare,  sul
complessivo valore di mercato o, in mancanza,  sul valore  nominale
o di rimborso. ». 
  14. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della  Tariffa,  parte  prima,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 642, le parole: « agli strumenti e » sono  soppresse    e,  sono
aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Per  i  buoni   postali
fruttiferi emessi in  forma  cartacea  prima  del    gennaio  2009,
l'imposta e' calcolata sul valore nominale del singolo titolo  ed  e'
dovuta nella  misura  minima  di  euro  1.81,  con  esclusione  della
previsione di esenzione  di  cui  al  precedente  periodo.  L'imposta
gravante sui buoni postali fruttiferi si  rende  comunque  dovuta  al
momento del rimborso » . 
  15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere  dal
1° gennaio 2012. 
  16. All'articolo 19 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Per  le
comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di  investimento
collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile  rapporto
con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia  o
amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di
mancata provvista da parte del cliente per il pagamento  dell'imposta
di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte  I,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n.    642,    l'intermediario    puo'    effettuare    i    necessari
disinvestimenti.»; 
    b) nel comma 7, le parole: « ai sensi  del  comma  2-ter  »  sono
sostituite dalle seguenti: « ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter »; 
     c) nel comma 8:  
       1)  le  parole:  «  16  febbraio  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 16 luglio »;  
       2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nel  caso
in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno  in  tutto  o  in
parte la segretazione, l'imposta e' dovuta sul valore delle attivita'
finanziarie in ragione del periodo in cui  il  conto  o  rapporto  ha
fruito della segretazione »;  
    d) nel comma 11, le parole: « di bollo »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « sui redditi »; 
    e) il comma 15 e' sostituito dal seguente: « 15. L'imposta di cui
al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore
degli  immobili.  L'imposta  non  e'  dovuta   se   l'importo,   come
determinato ai sensi del presente comma,  non  supera  euro  200.  Il
valore e' costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai
contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel
luogo in cui e' situato l'immobile.  Per gli  immobili  situati  in
Paesi appartenenti alla Unione  europea  o  in  Paesi  aderenti  allo
Spazio economico europeo che  garantiscono  un  adeguato  scambio  di
informazioni, il  valore  e'  quello  catastale  come  determinato  e
rivalutato  nel  Paese  in  cui  l'immobile  e'   situato   ai   fini
dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale e  reddituale  o,
in mancanza, quello di cui al periodo precedente.  »; 
    f) dopo il comma 15 e'  inserito  il  seguente:  «15-bis.  Per  i
soggetti che prestano lavoro all'estero per lo  Stato  italiano,  per
una sua suddivisione politica o amministrativa  o  per  un  suo  ente
locale  e  le  persone  fisiche  che   lavorano   all'estero   presso
organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui  residenza
fiscale in Italia sia determinata, in deroga  agli  ordinari  criteri
previsti dal Testo Unico  delle  imposte  sui  redditi,  in  base  ad
accordi internazionali ratificati, l'imposta di cui al  comma  13  e'
stabilita nella misura ridotta dello 0,4  per  cento  per  l'immobile
adibito ad  abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze.
L'aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo  di  tempo  in
cui l'attivita' lavorativa e' svolta all'estero. Dall'imposta  dovuta
per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale   del
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono,  fino  a
concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al  periodo
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se  l'unita'
immobiliare e' adibita ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti
passivi la detrazione spetta a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli
anni 2012 e 2013 la detrazione  prevista dal periodo precedente  
e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non  superiore  a
ventisei   anni,   purche'   dimorante   abitualmente   e   residente
anagraficamente  nell'unita'  immobiliare   adibita   ad   abitazione
principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di 400  euro.
 Per gli immobili di cui al primo periodo non si applica l'articolo
70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  »; 
    g) nel comma 16, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
«Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o
in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che  garantiscono  un
adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un
credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura  patrimoniale
e reddituale gravanti sullo stesso immobile,  non  gia'  detratte  ai
sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.»; 
    h) nel comma 20, dopo il primo periodo, e' inserito il  seguente:
«Per i conti correnti e i libretti di  risparmio  detenuti  in  Paesi
della Unione europea  o  in  Paesi  aderenti  allo  Spazio  economico
Europeo  che  garantiscono  un  adeguato  scambio   di   informazioni
l'imposta e'  stabilita  in  misura  fissa  pari  a  quella  prevista
dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa , parte I,
 allegata al decreto del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 642.»; 
    i)  dopo  il  comma  23  e'  inserito  il  seguente:  «   23-bis.
Nell'applicazione  dell'articolo  14,  comma  1,  lettera   a),   del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   350,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409,  alle  attivita'
finanziarie  oggetto  di  emersione   o   di   rimpatrio   ai   sensi
dell'articolo 13-bis,  del  decreto-legge    luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  e
degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001,  non
e' comunque precluso l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto.». 
     16-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 28  luglio  1990,  n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.
227, e  successive  modificazioni,  il  comma  4  e'  sostituito  dal
seguente: «4. Gli obblighi di  indicazione  nella  dichiarazione  dei
redditi previsti nei commi 1 e 2  non  sussistono  per  le  attivita'
finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in  amministrazione
agli intermediari residenti  e  per  i  contratti  comunque  conclusi
attraverso il loro  intervento,  qualora  i  flussi  finanziari  e  i
redditi derivanti  da  tali  attivita'  e  contratti  siano  riscossi
attraverso l'intervento degli intermediari stessi ».  
     16-ter. Al comma  12  dell'articolo  19  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:  
     a) dopo le parole: « oggetto di emersione che, » sono inserite
le seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2011 e fino »;  
      b)  dopo  il  primo  periodo   e'   inserito   il   seguente:
«L'intermediario presso il quale  il  prelievo  e'  stato  effettuato
provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque  riconducibili  al
soggetto che ha  effettuato  l'emersione  o  riceve  provvista  dallo
stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto  acceso
per effetto della procedura di emersione ».  
  17. In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera  c),
per l'anno 2012 il versamento dell'imposta di  cui  al  comma  8  ivi
citato puo' essere effettuato entro il termine del 16 maggio  e  fino
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non   si
configurano violazioni in materia di versamenti. 
   17-bis. Nella nota 3-bis all'articolo 13 della tariffa  allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,
la parola: « annuo » e' soppressa.  
  18.  All'articolo  17,  comma  1,  terzo   periodo,   del   decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  e  successive  modificazioni,  le
parole: « 10.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000
euro annui ». 
  19. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, le parole: « 10.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti:
« 5.000 euro annui ». 
  20. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalita' attuative
delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19. 
  21. In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a  20,  le
dotazioni finanziarie della Missione di  spesa  «Politiche  economico
finanziarie e di bilancio » sono ridotte di 249 milioni di  euro  per
l'anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. 
   21-bis. All'articolo  16,  comma  5-bis,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, dopo  le  parole:  «  nel  deposito  IVA  »  sono
aggiunte le seguenti: « senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di
scarico dal mezzo di trasporto».  
   21-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  i
commi 96 e 97 sono abrogati.  
  22. Al primo periodo, del primo comma dell'articolo 52 del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  dopo  le
parole: « artistiche o professionali » sono inserite le seguenti: « ,
nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e  da  quelli
che godono dei benefici di cui  al  decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460, ». 
   22-bis. All'articolo 28, comma 8, lettera b), del  decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:  
     a) le parole:  «  dell'impianto  e  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « , nonche', tenuto conto delle disposizioni degli articoli
22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, »;  
     b) dopo le parole: « di 500 mq » sono aggiunte le seguenti:  «
, a condizione che, per  la  rivendita  di  tabacchi,  la  disciplina
urbanistico- edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti
la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da  quelli
al servizio della distribuzione di  carburanti,  con  una  superficie
utile minima non inferiore a 30 mq » . 
  23. L'Agenzia per  le  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
229 del 30 settembre 2000, e' soppressa  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono
trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che  con
appositi regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare  il  proprio
assetto  organizzativo,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri.   Per   il
finanziamento  dei  compiti  e  delle  attribuzioni   trasferite   al
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  di  cui  al  primo
periodo  del presente comma , si  fa  fronte  con  le  risorse  a
valere sull'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  14  della
legge 13 maggio 1999, n. 133  ,  nonche'  le  risorse  giacenti  in
tesoreria  sulla   contabilita'   speciale   intestata   all'Agenzia,
opportunamente versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato  di  previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali . Il  Ministro
 dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare ,  con
propri decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio. Al Ministero
 del lavoro e delle politiche sociali  sono  altresi'  trasferite
tutte le risorse strumentali attualmente  utilizzate  dalla  predetta
Agenzia . Nelle more delle  modifiche  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente  della  Repubblica  7  aprile  2011,  n.  144,
recante riorganizzazione del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali, rese  necessarie  dall'attuazione  del  presente  comma,  le
funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dalla
Direzione generale per il terzo settore e le formazioni  sociali  del
predetto Ministero .  Dall'attuazione  delle    disposizioni  del
presente comma  non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
  24.  Fermi  i  limiti  assunzionali  a  legislazione  vigente,   in
relazione  all'esigenza  urgente  e  inderogabile  di  assicurare  la
funzionalita' operativa delle proprie strutture,  volta  a  garantire
una  efficace  attuazione delle misure di contrasto  all'evasione
di cui alle disposizioni del presente articolo,    l'Agenzia  delle
dogane, l'Agenzia delle  entrate  e  l'Agenzia  del  territorio  sono
autorizzate  ad espletare procedure concorsuali    da  completare
entro il 31  dicembre  2013    per  la  copertura  delle  posizioni
dirigenziali vacanti, secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  1,
comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  all'articolo  2
, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248. Nelle more dell'espletamento di  dette  procedure    l'Agenzia
delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio  ,
salvi  gli  incarichi  gia'  affidati,    potranno     attribuire
incarichi  dirigenziali  a  propri  funzionari  con  la  stipula   di
contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata e' fissata  in
relazione al tempo necessario per  la  copertura  del  posto  vacante
tramite  concorso.  Gli  incarichi  sono  attribuiti   con   apposita
procedura  selettiva  applicando  l'articolo  19,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Ai  funzionari  cui  e'
conferito l'incarico compete  lo  stesso  trattamento  economico  dei
dirigenti. A seguito dell'assunzione dei  vincitori  delle  procedure
concorsuali di cui al presente  comma,    l'Agenzia  delle  dogane,
l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio  non  potranno  
attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri  funzionari  con  la
stipula di contratti di  lavoro  a  tempo  determinato,  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 19 comma 6 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma  si  provvede  con  le  risorse  disponibili    sul  bilancio
dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e  dell'Agenzia
del territorio.  Alla  compensazione  degli  effetti  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,3 milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013, per l'Agenzia delle dogane e per  l'Agenzia
del territorio si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo
di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
     24-bis.  Al  fine  di  assicurare  la   massima   flessibilita'
organizzativa e di potenziare l'attivita' di contrasto  dell'evasione
fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione
europea, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto,
il Corpo della Guardia di finanza e' autorizzato  a  effettuare,  nel
triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzioni nel ruolo  «
ispettori », nei limiti numerici e di  spesa  previsti  dall'articolo
66,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
allo scopo utilizzando  il  50  per  cento  delle  vacanze  organiche
esistenti nel ruolo « appuntati e finanzieri » del medesimo Corpo. Le
unita' da  assumere  ai  sensi  del  presente  comma  sono  stabilite
annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   di   natura   non
regolamentare, e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero
all'organico del ruolo « ispettori », da riassorbire per effetto  dei
passaggi degli ispettori in altri ruoli del Corpo  della  Guardia  di
finanza, secondo le disposizioni vigenti. Le  assunzioni  di  cui  al
presente comma devono in ogni caso garantire  l'incorporamento  nella
carriera iniziale del medesimo Corpo dei volontari delle Forze armate
gia' vincitori dei concorsi banditi alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto.  
  25. All'articolo 13 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, dopo  il  comma  3-quater  e'  aggiunto  il
seguente: «3-quinquies. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  di concerto  con il Ministro  dell'interno,  sono
disciplinate  le  modalita'  di  certificazione   dell'utilizzo   dei
contributi  assegnati  in   attuazione   del   comma   3-quater.   Le
certificazioni relative ai contributi  concessi  in  favore  di  enti
pubblici  e  di  soggetti  privati   sono   trasmesse   agli   Uffici
territoriali del Governo che  ne  danno  comunicazione  alle  Sezioni
regionali  di  controllo  della  Corte  dei  conti   competenti   per
territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste  dai
decreti ministeriali emanati in attuazione degli  atti  di  indirizzo
delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i  contributi
di cui al comma 3-quater, nonche' il rendiconto annuale previsto  per
gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267, sono  sostituiti  dalle certificazioni disciplinate
dal presente comma.». 
   25-bis. La disposizione di cui all'articolo 13, comma  3-quater,
terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  si  interpreta
nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la
tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo  del  territorio,
istituito presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  sono
assegnati agli  enti  destinatari  per  interventi  realizzati  o  da
realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il  recupero
ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi.  
 
                               Art. 9 
          Potenziamento dell'accertamento in materia doganale 
   1. All'articolo 11, comma 4, del  decreto  legislativo  8  novembre
1990, n. 374, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «  Le
autorizzazioni per  le  richieste  di  cui  ai  numeri  6-bis)  e  7)
dell'articolo  51,  secondo  comma,  del  medesimo  decreto    sono
rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e,  limitatamente
alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  dal  Direttore
provinciale.». 
  2. All'articolo 53 del testo unico delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e    relative
 sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, dopo  il  comma  8  e'  aggiunto  il  seguente:
«8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a),  indicano  tra  gli
elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, richiesti
per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi  fatturati
nell'anno con l'applicazione delle  aliquote  di  accisa  vigenti  al
momento della fornitura ai consumatori finali.». 
   2-bis. All'articolo 55, comma 5,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n.  504  del  1995,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Per la rivendita presso  infrastrutture  pubbliche
destinate esclusivamente alla ricarica di  accumulatori  per  uso  di
forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di  imposta
per le officine di  produzione  e'  accertato  sulla  base  dei  dati
relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli  punti  di
prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione » ; 
   2-ter. All'articolo 56, comma 3,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n.  504  del  1995,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «L'obbligo  e'  escluso  per  la  rivendita  presso
infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente  alla  ricarica  di
accumulatori  per  uso  di  forza  motrice  dei  veicoli  a  trazione
elettrica ».  
  3.  Nel capo II del titolo III del libro VI  del  codice  civile,
dopo l'articolo 2783-bis e' aggiunto il seguente:  « Art.  2783-ter
(Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie  tradizionali  di
pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea).  -  I  crediti
dello Stato  attinenti  alle  risorse  proprie  tradizionali  di  cui
all'articolo  2,  paragrafo  1,  lettera  a),  della   decisione   n.
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,  di  pertinenza
del bilancio generale dell' Unione  europea sono  equiparati,  ai
fini dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente  capo,  ai
crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto. ». 
   3-bis. Gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane
ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali  di  cui
all'articolo  2,   paragrafo   1,   lettera   a),   della   decisione
2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,  immediatamente
applicabili ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3,  del  regolamento
(CE) n. 450/2008 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23
aprile  2008,  e  della  connessa  IVA  all'importazione,   diventano
esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e,  oltre  a  contenere
l'intimazione ad adempiere entro il termine  di  dieci  giorni  dalla
ricezione dell'atto, devono anche espressamente recare l'avvertimento
che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle
somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione
a ruolo, e' affidata in carico agli agenti della  riscossione,  anche
ai fini dell'esecuzione forzata, con  le  modalita'  determinate  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  dogane,  di  concerto
con il Ragioniere generale dello Stato. L'agente  della  riscossione,
con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso  il  quale  e'
stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di  aver
preso in carico le somme per la riscossione.  
    3-ter.  L'agente  della  riscossione,  sulla  base  del  titolo
esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica della
cartella di  pagamento,  procede  all'espropriazione  forzata  con  i
poteri, le facolta' e le modalita' previste  dalle  disposizioni  che
disciplinano   la   riscossione    a    mezzo    ruolo.    Ai    fini
dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto  dell'atto  di
cui al comma 3-bis, come trasmesso all'agente della  riscossione  con
le  modalita'  determinate  con  il   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle dogane, di concerto  con  il  Ragioniere  generale
dello Stato, previsto al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti
dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui  l'agente
della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso  un  anno  dalla
notifica degli atti di cui al comma 3-bis,  l'espropriazione  forzata
e' preceduta dalla notifica dell'avviso di cui  all'articolo  50  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  
   3-quater. A partire  dal  primo  giorno  successivo  al  termine
ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti  di  cui  al
comma 3-bis sono maggiorate degli  interessi  di  mora  nella  misura
indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.  602.  All'agente  della  riscossione  spettano
l'aggio, interamente a carico del  debitore,  ed  il  rimborso  delle
spese relative alle procedure esecutive,  previsti  dall'articolo  17
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.  
   3-quinquies. Ai fini della procedura di riscossione  contemplata
dai commi da 3-bis a  3-sexies,  i  riferimenti  contenuti  in  norme
vigenti  al  ruolo  ed  alla  cartella  di  pagamento  si   intendono
effettuati agli atti indicati al comma 3-bis ed  i  riferimenti  alle
somme iscritte a ruolo si intendono effettuati  alle  somme  affidate
agli agenti della riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi
da 3-bis a 3-sexies.  
   3-sexies. La dilazione del pagamento prevista  dall'articolo  19
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602,  puo'  essere  concessa  solo  dopo  l'affidamento  del   carico
all'agente della riscossione.  
   3-septies. I rifiuti posti in sequestro presso aree  portuali  e
aeroportuali ai sensi  dell'articolo  259  o  dell'articolo  260  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche  prima
della  conclusione  del  procedimento   penale,   con   provvedimento
dell'autorita' giudiziaria, a uno dei consorzi obbligatori competenti
sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie  di  rifiuto
oggetto di sequestro. L'autorita' giudiziaria dispone  l'acquisizione
di  campioni  rappresentativi  per   le   esigenze   probatorie   del
procedimento, procedendo ai sensi dell'articolo 392, comma 1, lettera
f), del codice di procedura penale.  
   3-octies. I consorzi obbligatori di cui al comma 3-septies,  ove
i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati
altrove a  spese  del  proprietario,  procedono  al  trattamento  dei
rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera  di  un  curatore
nominato dell'autorita' giudiziaria, fra i soggetti in  possesso  dei
requisiti stabiliti dal Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.  Il  ricavato  della  vendita,  detratte  le  spese
sostenute per il trattamento, il  compenso  del  curatore  e  per  le
connesse  attivita',   e'   posto   a   disposizione   dell'autorita'
giudiziaria, fino  al  termine  del  processo.  Con  la  sentenza  di
condanna il giudice  dispone  la  distribuzione  del  ricavato  della
vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo
unico giustizia del Ministero della giustizia e il  restante  50  per
cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare, per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione
ambientale delle aree portuali e aeroportuali.  
   3-novies. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, le parole: « il servizio  doganale  e'  svolto  »  sono
sostituite dalle seguenti: « il servizio ai fini  dello  sdoganamento
e' svolto di norma ».  
   3-decies. All'articolo 11, comma 9, del  decreto  legislativo  8
novembre 1990, n. 374, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con
accesso  presso  l'operatore  e'  competente  alla  revisione   delle
dichiarazioni doganali  oggetto  del  controllo  anche  se  accertate
presso un altro ufficio doganale ».  
   3-undecies.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,  e'
inserito il seguente: «1-bis. All'accertamento doganale, disciplinato
dall'articolo  247  del  regolamento   (CEE)   n.   2454/1993   della
Commissione,  del  2  luglio  1993,  e  successive  modificazioni,  e
dall'articolo 117 del regolamento (CE)  n.  450/2008  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, effettuato  con  criteri
di selettivita' nella fase del controllo che precede  la  concessione
dello svincolo, restano applicabili le  previsioni  dell'articolo  16
del presente decreto ».  
   3-duodecies. In applicazione degli articoli 201 e 253-novies del
regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio  1993,
e  successive  modificazioni,  e  della  Convenzione  relativa   allo
sdoganamento centralizzato, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009,  resa
esecutiva dalla legge 3 febbraio 2011, n. 7, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sono individuate le procedure contabili e fiscali necessarie
a dare applicazione all'istituto  delle  autorizzazioni  uniche  alle
procedure semplificate per il regime di importazione.  
   3-terdecies. All'articolo 194, comma 3, del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo e' soppresso . 
 
                               Art. 10 
          Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi 
   1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'  autorizzata
a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle
operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non  superiore  a
  100.000    euro  annui.  Con  decreto  del  Direttore  generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' costituito  il
fondo  e  disciplinato  il  relativo   utilizzo.   Gli   appartenenti
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  sono  autorizzati
ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si  effettuano
scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a) o b), del regio decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni, al solo fine di acquisire elementi di prova
in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi
comprese  quelle  relative  al  divieto  di  gioco  dei  minori.  Per
effettuare le  medesime  operazioni di gioco, la disposizione del
precedente periodo si applica altresi' al personale della Polizia  di
Stato,  dell'Arma  dei carabinieri,  del Corpo  della Guardia
di finanza, il quale, ai fini dell'utilizzo del  fondo  previsto  dal
presente comma,   agisce    previo  concerto  con  le  competenti
strutture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato.  Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400,  e  successive  modificazioni,  dal  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di   concerto   con   i   Ministri
dell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate,  nel
rispetto di quanto disposto dagli articoli 51 del codice penale  e  9
della legge 16 marzo 2006 n. 146, in quanto compatibili, le modalita'
dispositive sulla base delle quali il  predetto  personale  impegnato
nelle  attivita'  di  cui  al  presente  comma  puo'  effettuare   le
operazioni  di  gioco.  Eventuali  vincite  conseguite  dal  predetto
personale nell'esercizio delle attivita' di  cui  al  presente  comma
sono riversate al fondo di cui al primo periodo. 
  2.  In  considerazione  dei  particolari  interessi  coinvolti  nel
settore dei  giochi  pubblici  e  per  contrastare  efficacemente  il
pericolo  di  infiltrazioni  criminali  nel  medesimo  settore,  sono
introdotte le seguenti modificazioni: 
    a) nel comma 3-bis dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e  successive  modificazioni,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione di  cui
al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge  non separato»; 
     a-bis) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di garantire
obiettivi  di  massima  trasparenza,  e  per  una  piu'  efficace   e
tempestiva verifica degli adempimenti cui ciascun soggetto e' tenuto,
e' fatto obbligo a tutte le figure  a  vario  titolo  operanti  nella
filiera del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza
utilizzo di  moneta  contante  e  con  modalita'  che  assicurino  la
tracciabilita' di ogni pagamento»;  
     a-ter) all'articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 27  e'  inserito  il  seguente:  «27-bis.  Al  fine  di
assicurare la tracciabilita' dei  flussi  finanziari,  finalizzata  a
prevenire infiltrazioni criminali  e  il  riciclaggio  di  denaro  di
provenienza illecita, chiunque, ancorche' in caso  di  assenza  o  di
inefficacia delle  autorizzazioni  di  polizia  o  delle  concessioni
rilasciate  dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,
gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto  proprio  o
di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici  o  scommesse
di qualsiasi genere deve utilizzare uno o piu' conti correnti bancari
o postali, accesi presso banche o presso la societa'  Poste  italiane
Spa, dedicati in via esclusiva  ai  predetti  concorsi  pronostici  o
scommesse.  Sui  predetti  conti  devono  transitare  le  spese,   le
erogazioni di oneri economici e i proventi finanziari di ogni  natura
relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere»;  
    b) all'articolo 24, comma 25, primo periodo, del decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «rinnovo»  sono inserite  le
seguenti: «o il  mantenimento»  ;  le  parole:  «o  indagato»  sono
soppresse  e dopo le  parole  «dagli  articoli»  sono  inserite  le
seguenti: «2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dagli
articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322,  323,  
» e dopo le parole:   «416-bis,  »  e'  inserita  la  seguente  :
«644,»;  al secondo periodo le parole: «o indagate» sono  soppresse
;  nello stesso comma 25 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il divieto di partecipazione a gare o di rilascio  o  rinnovo  o  
mantenimento  delle concessioni di cui ai periodi precedenti  opera
anche nel  caso  in  cui  la  condanna,  ovvero  l'imputazione  o  la
condizione di indagato sia riferita al coniuge  non separato  ». 
  3. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  previo   parere   delle
competenti Commissioni parlamentari,  si  provvede  ad  apportare  le
occorrenti modificazioni e integrazioni  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, al fine di: 
    a) razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica; 
    b) assicurare la trasparenza e la regolarita'  dello  svolgimento
delle competizioni ippiche; 
    c) improntare l'organizzazione e la gestione dei giochi a criteri
di efficienza ed economicita', nonche' la  scelta  dei  concessionari
secondo criteri di trasparenza ed in conformita'  alle  disposizioni,
anche comunitarie; 
    d) assicurare il coordinamento tra il Ministero  dell'economia  e
delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari  e
forestali; 
    e) operare una ripartizione dei proventi al netto  delle  imposte
tale da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'ASSI; 
    f) realizzare un sistema organico di misure volte alla promozione
della salute e del benessere del cavallo. 
  4. A decorrere dal 1° febbraio 2012, la posta  unitaria  minima  di
gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli  e'  stabilita  tra  5
centesimi e un euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non
puo' essere inferiore a due euro. Il  predetto  importo  puo'  essere
modificato, in funzione dell'andamento della raccolta  delle  formule
di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  di
concerto con il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
  5. Al  fine  di  perseguire  maggiore  efficienza  ed  economicita'
dell'azione nei settori di competenza, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia
per  lo  sviluppo  del  settore  ippico  -   ASSI,   procedono   alla
definizione, anche in via transattiva, sentiti i  competenti  organi,
con abbandono di ogni controversia  pendente,  di  tutti  i  rapporti
controversi nelle correlate materie e secondo i  criteri  di  seguito
indicati: 
    a) relativamente alle spese per il totalizzatore nazionale per la
gestione delle scommesse ippiche  annualmente  documentate  da  Sogei
S.p.a., a decorrere dal 1° gennaio 2012, la ripartizione  al  50  per
cento ad AAMS e al 50 per cento ad ASSI. Le medesime spese, sostenute
fino al 31 dicembre 2011, restano in capo  ad  AAMS.  Per  l'effetto,
l'ASSI e' autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al
31 dicembre 2011  per le finalita' di finanziamento del monte premi
delle corse, di  cui  all'articolo  1,  comma  281,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311 ; 
    b) relativamente alle quote di prelievo di  cui  all'articolo  12
del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169  ed
alle relative integrazioni, definizione, in via  equitativa,  di  una
riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute  dai
concessionari  di  cui  al  citato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 169 del 1998  con  individuazione  delle  modalita'  di
versamento  delle  relative  somme  e  adeguamento   delle   garanzie
fideiussorie.  Conseguentemente,  all'articolo  38,  comma   4,   del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera l) e' soppressa. 
  6. Nell'ambito delle disponibilita' del Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali ai  sensi  dell'articolo  30,  comma
8-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  il  predetto
Ministero destina, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per
un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica. 
  7. Nel rispetto delle norme comunitarie  in  materia  di  aiuti  di
Stato, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare  (ISA)  S.p.A.  puo'
intervenire finanziariamente, nell'ambito del  capitale  disponibile,
in programmi di sviluppo del settore ippico  presentati  da  soggetti
privati, secondo le modalita'  definite  con  decreto  del  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con  il
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  8. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 aprile  2009,  n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
la lettera p) e' soppressa. 
   8-bis. Al comma 34 dell'articolo 24 del decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, le  parole:  «entro  il  30
giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il    gennaio
2013».  
  9. Le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al  fine  di
assicurare le maggiori entrate di cui all'articolo 2,  comma  3,  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono quelle di cui al  decreto
del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato 12 ottobre 2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011.  Conseguentemente,
nel predetto decreto direttoriale:  
     a) all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, le  parole:  «31  dicembre»
sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre»;  
     b) all'articolo 3, commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio»;  
     c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «I prelievi  sulle
vincite di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, a  decorrere
dal 1° settembre 2012,».  
   9-bis. Al fine di rendere la legislazione  nazionale  pienamente
coerente con quella  degli  altri  Paesi  che  concorrono  in  ambito
europeo alla realizzazione della nuova formula di gioco, all'articolo
24, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera  a)  e'
sostituita  dalla  seguente:  «a)  un  nuovo  concorso  numerico   da
svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con
giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del  38  per  cento
della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione  a  montepremi
del 50 per  cento  della  raccolta  nonche'  delle  vincite,  pari  o
superiori a 10 milioni di euro, non riscosse nei termini di decadenza
previsti dal regolamento di gioco».  
   9-ter. Nell'articolo 135, comma 1, del codice di cui al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' aggiunta la  seguente  lettera:
«q-quater) le controversie aventi ad oggetto i  provvedimenti  emessi
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  in  materia  di
giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi  dall'Autorita'
di polizia relativi al  rilascio  di  autorizzazioni  in  materia  di
giochi pubblici con vincita in denaro».  
   9-quater. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 2,  primo
periodo, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, si  interpreta  nel
senso che la stessa trova applicazione nei riguardi delle concessioni
pubbliche  statali  i  cui  bandi  di  gara  siano  stati  pubblicati
successivamente alla data di entrata in vigore della  predetta  legge
n. 73 del 2010 e, per le concessioni in essere alla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sempre che
le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi  siano
previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta.  
   9-quinquies. All'articolo 110, comma 9, lettera  e),  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e  successive  modificazioni,  e'  aggiunto,  in
fine, il seguente periodo:  «.  Se  la  violazione  e'  commessa  dal
rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente
privo di personalita' giuridica, la sanzione si applica alla  persona
giuridica o all'ente».  
   9-sexies. Il comma 71 dell'articolo 1 della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, e' abrogato.  
   9-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il prelievo  erariale
sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per  il  controllore
centralizzato del gioco di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento
di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n.  29,
e   successive   modificazioni,   sono    fissati    nella    misura,
rispettivamente, dell'11 per cento, di  almeno  il  70  per  cento  e
dell'1 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Tali  aliquote
si applicano sia al gioco  raccolto  su  rete  fisica  sia  a  quello
effettuato con partecipazione  a  distanza  di  cui  al  decreto  del
Direttore generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato 24 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139  del
17 giugno 2011. All'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, le parole: «con un'aliquota  di  imposta  stabilita  in
misura pari  al  10%  delle  somme  giocate»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con un aliquota del prelievo erariale stabilita all'11 per
cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco  pari
all'1 per cento delle somme giocate» e le parole:  «le  modalita'  di
versamento  dell'imposta»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «le
modalita' di versamento del prelievo erariale e del compenso  per  il
controllore centralizzato del gioco».  
   9-octies. Nelle more di un riordino delle norme  in  materia  di
gioco pubblico, incluse quelle in  materia  di  scommesse  su  eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, le disposizioni del  presente
comma sono rivolte a favorire  tale  riordino,  attraverso  un  primo
allineamento temporale delle scadenze  delle  concessioni  aventi  ad
oggetto la raccolta delle  predette  scommesse,  con  il  contestuale
rispetto dell'esigenza  di  adeguamento  delle  regole  nazionali  di
selezione  dei  soggetti  che,  per  conto  dello  Stato,  raccolgono
scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e  non  sportivi
ai  principi  stabiliti  dalla  sentenza  della  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite  C-72/10
e C-77/10. A questo fine, in considerazione della  prossima  scadenza
di un gruppo di concessioni per la raccolta delle predette scommesse,
l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  bandisce   con
immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara  per  la
selezione dei soggetti che raccolgono tali  scommesse  nel  rispetto,
almeno, dei seguenti criteri:  
     a) possibilita' di partecipazione  per  i  soggetti  che  gia'
esercitano attivita' di raccolta di gioco in uno  degli  Stati  dello
Spazio economico europeo, avendovi  la  sede  legale  ove  operativa,
sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato e  che
siano  altresi'  in   possesso   dei   requisiti   di   onorabilita',
affidabilita'       ed       economico-patrimoniale       individuati
dall'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  tenuto  conto
delle disposizioni in materia di cui alla legge 13 dicembre 2010,  n.
220, nonche' al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;  
     b) attribuzione di concessioni,  con  scadenza  al  30  giugno
2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su
eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino  a
un numero massimo  di  2.000,  aventi  come  attivita'  esclusiva  la
commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza  vincolo  di
distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di  raccolta,
gia' attivi, di identiche scommesse;  
     c) previsione, quale componente del prezzo, di una base d'asta
di 11.000 euro per ciascuna agenzia;  
      d)  sottoscrizione  di  una  convenzione  di  concessione  di
contenuto coerente con ogni altro principio  stabilito  dalla  citata
sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio
2012, nonche' con le compatibili disposizioni  nazionali  vigenti  in
materia di giochi pubblici;  
     e) possibilita' di esercizio delle  agenzie  in  un  qualunque
comune o provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovvero
condizioni di favore rispetto a  concessionari  gia'  abilitati  alla
raccolta di identiche scommesse o che possono comunque  risultare  di
favore per tali ultimi concessionari;  
     f) rilascio  di  garanzie  fideiussorie  coerenti  con  quanto
previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  
   9-novies. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui
al comma 9-octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono
le loro attivita' di raccolta fino alla data di sottoscrizione  delle
concessioni accessive  alle  concessioni  aggiudicate  ai  sensi  del
predetto comma. Sono abrogati i commi 37 e 38  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  la  lettera  e)  del  comma  287
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  nonche'  la
lettera e) del comma 4 dell'articolo 38 del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248.  
 

Sezione II

Sanzioni amministrative

 

                               Art. 11 
        Modifiche in materia di sanzioni amministrative 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 4  e'  inserito  il  seguente:  «4-bis.  L'omessa,
incompleta  o  infedele  comunicazione  delle  minusvalenze  e  delle
differenze negative di ammontare  superiore  a  50.000  euro  di  cui
all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
nonche' delle  minusvalenze  di  ammontare  complessivo  superiore  a
cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di  partecipazioni  che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1  del
decreto-legge   24   settembre   2002   n.   209,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' punita con la
sanzione amministrativa del 10 per cento delle  minusvalenze  la  cui
comunicazione e' omessa, incompleta o infedele, con un minimo di  500
euro ed un massimo di 50000 euro.». 
  2.  All'articolo  5-quinquies,  comma  3,  del   decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
dicembre 2005, n. 248,  il terzo  periodo e' soppresso. 
  3. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002  n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002,  n.
265, il terzo periodo e' soppresso. 
   3-bis. All'articolo 13, comma 1, secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole:  «dalla  lettera  a)
del» sono sostituite dalla seguente: «dal» . 
  4. L'articolo 303 del testo unico delle leggi  doganali,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43,
e' sostituito dal seguente: « Art. 303  (Differenze rispetto alla
dichiarazione di merci destinate  alla  importazione  definitiva,  al
deposito o alla  spedizione  ad  altra  dogana.).  -  1.  Qualora  le
dichiarazioni relative alla qualita', alla  quantita'  ed  al  valore
delle merci destinate alla importazione  definitiva,  al  deposito  o
alla spedizione  ad  altra  dogana  con  bolletta  di  cauzione,  non
corrispondano all'accertamento,  il  dichiarante  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516 a meno che  l'inesatta
indicazione del valore non abbia comportato la  rideterminazione  dei
diritti di confine nel qual caso si applicano le sanzioni indicate al
seguente comma 3. 
  2.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica:  
    a) quando nei casi previsti dall'articolo  4, comma 2,  lettera
e), del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 ,  pur  essendo
errata  la  denominazione  della  tariffa,  e'  stata  indicata   con
precisione la denominazione  commerciale  della  merce,  in  modo  da
rendere possibile l'applicazione dei diritti; 
    b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute  in  sede  di
accertamento sono considerate nella tariffa in  differenti  sottovoci
di una medesima voce, e  l'ammontare  dei  diritti  di  confine,  che
sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, e'  uguale  a  quello  dei
diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo; 
    c) quando le differenze in piu' o in meno nella quantita'  o  nel
valore non superano il cinque per cento per ciascuna  qualita'  delle
merci dichiarate. 
  3.  Se  i  diritti  di  confine  complessivamente  dovuti   secondo
l'accertamento  sono  maggiori  di  quelli  calcolati  in  base  alla
dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento,
la sanzione amministrativa, qualora il  fatto  non  costituisca  piu'
grave reato, e' applicata come segue: 
    a)  per i diritti  fino a 500 euro  si  applica  la  sanzione
amministrativa da 103 a 500 euro; 
    b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si  applica  la  sanzione
amministrativa da 1.000 a 5.000 euro; 
    c) per i diritti da 1000,1 a 2.000 euro, si applica  la  sanzione
amministrativa da 5.000 a 15.000 euro; 
    d) per i diritti da  2.000,1  a  3.999,99  euro,  si  applica  la
sanzione amministrativa da 15.000 a 30.000 euro; 
    e)  per i diritti pari o superiori a 4.000 euro , si  applica
la sanzione amministrativa da 30.000 euro a dieci volte l'importo dei
diritti.». 
  5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 50, comma 1, le parole:  «da  258  euro  a  1.549
euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da  500  euro a   3.000
 euro.»; 
    b) all'articolo 59, comma 5, le parole:  «da  258  euro  a  1.549
euro.» sono sostituite dalle seguenti: «da  500  euro a   3.000
 euro.». 
  6.  All'articolo  1  del  decreto-legge  3  ottobre  2006  n.  262,
convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.  286,
dopo il comma 1 e' inserito il  seguente:  «1-bis.  Indipendentemente
dall'applicazione  delle  pene  previste  per   le   violazioni   che
costituiscono reato, la omessa, incompleta  o  tardiva  presentazione
dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni  di  cui  al  comma  1,
ovvero la dichiarazione di valori difformi da  quelli  accertati,  e'
punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo  50,  comma
1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.». 
  7. Per le unita' immobiliari per le quali e'  stata  attribuita  la
rendita  presunta  ai  sensi  del  comma  10  dell'articolo  19   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come  integrato  dall'articolo  2
comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,  i  soggetti
obbligati  devono  provvedere  alla  presentazione  degli   atti   di
aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione,
nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di cui all'articolo 2  comma
5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2011,  n.  10.  In  caso  di
mancata presentazione entro tale termine  si  applicano  le  sanzioni
amministrative di cui all'articolo 2 comma 12 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23. 
  8. Al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
    «2. Il sequestro e' eseguito nel limite: 
    a) del 30 per cento dell'importo eccedente quello di cui al comma
1 qualora l'eccedenza non sia superiore a  10.000  euro; 
    b) del 50 per cento dell'importo eccedente, in  tutti  gli  altri
casi. 
    2-bis. Il denaro contante sequestrato garantisce  con  preferenza
su ogni altro credito  il  pagamento  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie.»; 
    b) all'articolo 7: 
    1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
    «1. Il soggetto cui  e'  stata  contestata  una  violazione  puo'
chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta: 
    a) pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di
cui all'articolo 3 se l'eccedenza non dichiarata non e'  superiore  a
 10.000  euro; 
    b) pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i  40.000  
euro. 
      1-bis. La somma pagata non puo' essere, comunque,  inferiore  a
200 euro. 
      1-ter. Il pagamento puo' essere  effettuato  all'Agenzia  delle
dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al
Ministero dell'economia e delle finanze con le modalita'  di  cui  al
comma 4, entro dieci giorni dalla stessa. Le richieste  di  pagamento
in misura ridotta ricevute dalla Guardia di  finanza,  con  eventuale
prova  dell'avvenuto  pagamento,  sono  trasmesse  all'Agenzia  delle
dogane.»; 
      2) al comma 5, lettera  a),  le  parole:  «250.000  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «40.000 euro»; 
      3) al comma 5, lettera b), le  parole:  «trecentosessantacinque
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»; 
    c) all'articolo 8, al comma 3 le parole: «scadenza del termine di
cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «data in cui  riceve
i verbali di contestazione.»; 
    d) all'articolo 9: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  La  violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 3 e' punita  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro: 
    a) dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si  tenta
di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di  cui  all'articolo
3, se tale valore non e' superiore a  10.000  euro; 
    b) dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo trasferito o che
si tenta di trasferire in  eccedenza  rispetto  alla  soglia  di  cui
all'articolo 3 se tale valore e' superiore a  10.000  euro.»; 
      2)  al  comma  2,  le  parole:  «in  quanto  compatibili»  sono
soppresse. 

 

Sezione III

Contenzioso

 
                               Art. 12 
           Contenzioso in materia tributaria e riscossione 
   1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo del comma 6 e' soppresso; 
    b) il comma 7 e' abrogato. 
  2.  Sono  fatti  salvi  i  procedimenti   amministrativi   per   la
risoluzione delle controversie di cui agli articoli 66,  e  seguenti,
del testo unico delle disposizioni in materia doganale approvate  con
decreto del Presidente della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43,
instaurati, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  ai
sensi del comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre
1990, n. 374. 
  3. Al  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  recante
disposizioni sul processo  tributario,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 19, comma 1, lettera f), le parole: « comma  3  »
sono sostituite dalle seguenti: « comma 2 ». 
    b) dopo l'articolo 69  e'  inserito  il  seguente:  «Art.  69-bis
(Aggiornamento  degli  atti  catastali).  -  1.  Se  la   commissione
tributaria accoglie totalmente o  parzialmente  il  ricorso  proposto
avverso  gli  atti  relativi  alle  operazioni   catastali   indicate
nell'articolo 2, comma 2,  e  la  relativa  sentenza  e'  passata  in
giudicato, la segreteria ne rilascia copia  munita  dell'attestazione
di  passaggio  in  giudicato,  sulla  base  della   quale   l'ufficio
dell'Agenzia del territorio  provvede  all'aggiornamento  degli  atti
catastali.». 
   3-bis. All'articolo 37, comma 10,  del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:  
     a) dopo le parole: « e 9, » sono inserite le  seguenti:  «  ad
eccezione del maggior gettito derivante dal contributo unificato  nel
processo tributario, »;  
      b)  le  parole:  «  ,  amministrative  e  tributaria  »  sono
sostituite dalle seguenti: « e amministrativa».  
   3-ter. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di  cui  al
comma  3-bis,  al  netto  della  quota  parte  utilizzata  ai   sensi
dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono
iscritte in bilancio per essere destinate per meta' alle finalita' di
cui al comma 13 del citato articolo 37 del decreto-legge  n.  98  del
2011 e per la restante meta', con le modalita' previste dall'articolo
13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,  in  materia  di
ordinamento  degli  organi  speciali  di  giurisdizione   tributaria,
all'incremento  della  quota  variabile  del  compenso  dei   giudici
tributari.  
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 69-bis del  decreto
legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,  le  sentenze,  emanate  nei
giudizi ivi indicati, non costituenti titolo esecutivo sono  comunque
annotate  negli  atti  catastali  con  le  modalita'  stabilite   con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da  adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
   4-bis. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo
il comma 39 e' inserito il seguente: «39-bis. E' istituito  il  ruolo
unico nazionale dei componenti delle commissioni  tributarie,  tenuto
dal Consiglio di presidenza della  giustizia  tributaria.  Nel  ruolo
unico  sono  inseriti,  ancorche'  temporaneamente  fuori  ruolo,   i
componenti delle  commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali,
nonche'  i  componenti  della  commissione  tributaria  centrale,  in
servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  comma.  I
componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico
secondo la rispettiva  anzianita'  di  servizio  nella  qualifica.  I
componenti  delle  commissioni  tributarie  nominati  a  partire  dal
concorso  bandito  il  3  agosto  2011,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale -  n.  65  del  16  agosto  2011,  sono
inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito  in
funzione del  punteggio  complessivo  per  i  titoli  valutati  nelle
relative procedure selettive. A tale ultimo  fine,  relativamente  al
concorso  bandito  il  3  agosto  2011  si  prescinde  dalla   scelta
effettuata dai  candidati  in  funzione  delle  sedi  di  commissione
tributaria bandite; ai fini della  immissione  in  servizio  di  tali
candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma  39.  In
caso di pari anzianita' di servizio nella qualifica  ovvero  di  pari
punteggio, i componenti delle commissioni  tributarie  sono  inseriti
nel  ruolo  unico  secondo  l'anzianita'  anagrafica.   A   decorrere
dall'anno 2013, il ruolo unico e' reso pubblico annualmente, entro il
mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale  del  Consiglio  di
presidenza della giustizia tributaria».  
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 158 del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, si applicano alle Agenzie fiscali delle entrate,
delle dogane, del territorio e  del demanio . 
  6. I crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e  di
commercializzazione  dei  prodotti  agricoli  nazionali,  svolte  dai
consorzi agrari per conto e nell'interesse dello  Stato,  diversi  da
quelli estinti ai sensi dell'articolo 8,  comma  1,  della  legge  28
ottobre 1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, quali risultanti dai  rendiconti  approvati
con decreti definitivi ed esecutivi del Ministro  dell'agricoltura  e
delle foreste e registrati dalla Corte dei conti, che saranno estinti
nei riguardi di coloro che risulteranno averne  diritto,  nonche'  le
spese e gli interessi maturati a decorrere  dalla  data  di  chiusura
delle relative contabilita', indicata nei decreti medesimi, producono
interessi calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla  base  del  tasso
ufficiale di sconto maggiorato di 4,40  punti,  con  capitalizzazione
annuale; per il periodo successivo  sulla  base  dei  soli  interessi
legali. 
  7. Sono fatti salvi , in riferimento ai crediti di cui  al  comma
6,  gli effetti derivanti dall'applicazione di sentenze passate  in
giudicato di cui all'articolo 324 del codice di procedura civile. 
  8. La regione Campania e' autorizzata ad utilizzare le risorse  del
Fondo per lo sviluppo e  coesione  2007-2013  relative  al  Programma
attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di  Acerra
ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26.
Le risorse necessarie, pari a 355.550.240,84, vengono trasferite alla
stessa Regione. 
  9. In considerazione dell'acquisto di cui al comma  8,  le  risorse
gia' finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del citato  decreto-legge
n.  195  del  2009,  al  pagamento  del  canone  di  affitto  di  cui
all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge,  sono  destinate
alla medesima Regione quale contributo dello Stato. 
  10. Ai fini fiscali, il pagamento da parte della  regione  Campania
della somma di cui al comma 8, in quanto effettuato a definizione  di
ogni  pretesa  del  soggetto  proprietario  dell'impianto,   di   cui
all'articolo 6 del predetto decreto-legge n. 195 del 2009, vale  come
liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private  e  quelle
pubbliche interessate. Ogni atto  perfezionato  in  attuazione  della
disposizione di cui al precedente periodo e' esente da imposizione. 
  11. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
dopo la lettera n-bis) e' aggiunta  la  seguente:  «n-ter)  delle  
spese sostenute dalla  regione Campania per  il  termovalorizzatore
di Acerra  e per l'attuazione del ciclo  integrato  dei  rifiuti  e
della depurazione delle acque,   nei  limiti  dell'ammontare  delle
entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun  anno,
rivenienti dalla quota  spettante  alla  stessa  Regione  dei  ricavi
derivanti dalla vendita di energia, nel limite di  60 milioni  di
euro annui, e delle risorse gia' finalizzate, ai sensi  dell'articolo
18 del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  195,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento  del
canone di affitto di  cui  all'articolo  7,  comma  6,  dello  stesso
decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello
Stato.». 
    11-bis.  Non  sono  soggette  a  esecuzione  forzata  le  somme
finalizzate all'acquisto di cui al comma 8, al contributo di  cui  al
comma 9, nonche', previa adozione da  parte  della  regione  Campania
della deliberazione semestrale di  preventiva  quantificazione  degli
importi delle somme destinate alle relative finalita', alle spese  di
cui all'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre
2011, n. 183, introdotta dal  comma  11  del  presente  articolo,  in
quanto riconducibili alla  connotazione  di  entrate  a  destinazione
vincolata.  
   11-ter. Al  fine  di  evitare  interruzioni  o  turbamenti  alla
regolarita' della gestione  del  termovalorizzatore  di  Acerra  puo'
essere mantenuto, su richiesta della regione Campania, per la  durata
di dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  il  presidio  militare  di  cui
all'articolo  5  del  decreto  legge  30  dicembre  2009,   n.   195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
con oneri  quantificati  in  euro  1.007.527  a  carico  della  quota
spettante alla regione Campania dei ricavi  derivanti  dalla  vendita
dell'energia.  
   11-quater. All'articolo 9, comma  3-bis,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «  cessione  pro  soluto  »  sono
inserite le seguenti: « o pro solvendo ». La forma della  cessione  e
la  modalita'  della  sua  notificazione   sono   disciplinate,   con
l'adozione di forme semplificate,  inclusa  la  via  telematica,  dal
decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge  12  novembre
2011, n. 183.  
   11-quinquies. La disposizione di cui al  comma  11-quater  e  le
disposizioni ivi richiamate si applicano anche  alle  amministrazioni
statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto  di  natura  non
regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.  
   11-sexies.  All'articolo  35,  comma  1,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27, alla  lettera  a),  le  parole:  «Le  assegnazioni
disposte con utilizzo » sono sostituite dalle  seguenti:  «Una  quota
delle risorse del suddetto fondo speciale  per  la  reiscrizione  dei
residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di  euro,  e'
assegnata agli enti locali, con priorita' ai comuni per il  pagamento
dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo » e le parole: «  al
periodo precedente » sono sostituite dalle  seguenti:  «  ai  periodi
precedenti ».  
   11-septies. Sulla base dell'Accordo tra Governo e regioni del 21
dicembre 2011, le risorse statali spettanti alle  regioni  a  statuto
ordinario per l'anno 2012,  come  complessivamente  rideterminate  in
base alle riduzioni apportate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  ai  sensi  di  successive
disposizioni, sono  finalizzate  al  finanziamento  degli  interventi
regionali in materia di  edilizia  sanitaria,  secondo  le  modalita'
stabilite dalla proposta regionale di riparto funzionale  di  cui  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano ha preso atto  nella  seduta
del 18 novembre 2010, ad eccezione di un importo pari a  148  milioni
di euro destinato al rimborso dell'onere sostenuto  dalle  regioni  a
statuto ordinario per il pagamento dell'imposta sul  valore  aggiunto
relativa ai contratti  di  servizio  del  trasporto  pubblico  locale
ferroviario.  
   11-octies. Il comma 5 dell'articolo 1 della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, e' abrogato.  
   11-novies. Per l'anno 2011 le risorse di  cui  all'articolo  30,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  pari  a  425
milioni di euro, al  fine  di  assicurare  nelle  regioni  a  statuto
ordinario  i  necessari  servizi   di   trasporto   pubblico   locale
ferroviario da parte della societa' Trenitalia Spa,  sono  ripartite,
per i contratti di servizio ferroviario in essere al 2011, secondo  i
criteri e le percentuali stabiliti dalla Conferenza delle  regioni  e
delle province autonome nella seduta del 22 settembre 2011 e versate,
per la parte non ancora erogata, alla  societa'  Trenitalia  Spa.  Al
relativo  versamento  si   provvede   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. A tale fine dette somme  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.  
 
                               Art. 13 
                          Norma di copertura 
   1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 10, dall'articolo 4,
comma 11, dall'articolo 8, commi 16, lettere e)  e  h),  e  24,  pari
complessivamente a 184,6 milioni di euro per  l'anno  2012,  a  245,6
milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a  decorrere
dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in  termini
di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per  l'anno
2013 e a 252,8  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2014,  si
provvede mediante utilizzo delle minori spese di cui all'articolo  8,
comma 21, del presente decreto.  Alle ulteriori  minori  entrate  o
maggiori spese derivanti dall'articolo 2, comma 6-bis,  dall'articolo
4, comma 5-sexies, lettere a) e b), comma 5-septies, secondo periodo,
e comma 5-octies, dall'articolo 8, comma 16,  lettere  e)  e  f),  si
provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli  6,
commi da 5-bis a 5-undecies, e 10, commi 9-octies e 9-novies.  
   1-bis. L'Istituto nazionale della previdenza  sociale  (INPS)  e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL), nell'ambito della propria autonomia, adottano  misure
di razionalizzazione  organizzativa,  aggiuntive  rispetto  a  quelle
previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011,  n.
183, e dall'articolo 21, commi da 1 a 9, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, volte a ridurre le  proprie
spese di funzionamento, in misura pari  a  60  milioni  di  euro  per
l'anno 2012. Le riduzioni sono quantificate, rispettivamente,  in  12
milioni di euro annui per l'INAIL e in 48 milioni di euro per l'INPS,
sulla base di quanto stabilito con il decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, emanato in applicazione del citato articolo 4, comma
66, della legge n. 183 del 2011. Le somme derivanti  dalle  riduzioni
di spesa di cui al presente comma sono versate entro il 30  settembre
ad apposito capitolo  dello  stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio dello Stato.  
    1-ter.  L'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di   Stato,
nell'ambito   della   propria    autonomia,    adotta    misure    di
razionalizzazione  organizzativa,  aggiuntive   rispetto   a   quelle
previste dall'articolo 4, comma 38, della legge 12 novembre 2011,  n.
183, volte a ridurre le proprie spese  di  funzionamento,  in  misura
pari  a  11,1  milioni  di  euro  per  l'esercizio  2012,  che   sono
conseguentemente versate entro il 30 settembre ad  apposito  capitolo
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.  
   1-quater. I Ministeri vigilanti  verificano  l'attuazione  degli
adempimenti di cui  ai  commi  1-bis  e  1-ter,  comprese  le  misure
correttive previste dalle disposizioni vigenti  ivi  indicate,  anche
con riferimento all'effettiva riduzione delle spese di  funzionamento
degli enti interessati.  
   1-quinquies. E' disposta la riduzione  lineare  delle  dotazioni
finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e di cassa, nell'ambito  delle  spese  rimodulabili  delle
missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21,  comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per  un  importo
pari a 280 milioni di euro per l'anno 2012 e a 180 milioni di euro  a
decorrere dall'anno 2013.  Sono  esclusi  gli  stanziamenti  relativi
all'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e gli stanziamenti relativi alle  spese
per la tutela dell'ordine e la sicurezza  pubblica,  nonche'  per  il
soccorso pubblico. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini
delle successive riduzioni, e' autorizzato ad accantonare  e  rendere
indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre
variazioni compensative, anche relative a missioni diverse,  tra  gli
accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi  di
finanza pubblica.  
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
                               Art. 14 
                           Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.