Circolare n.154/2012

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

Roma, 21 giugno 2012

 

Circolare n. 154/2012

 

Oggetto: Calamità naturali – Sisma in Emilia Romagna - Sospensione dei versamenti previdenziali – Circolare INPS n.85 del 15.6.2012.

 

 

L’Inps, con la circolare indicata in oggetto, ha illustrato le modalità per l’applicazione della sospensione dei versamenti contributivi fino al 30 settembre da parte delle aziende situate nei comuni colpiti dal sisma del maggio scorso.

 

La sospensione riguarda anche le quote a carico dei lavoratori, a condizione che le aziende non operino le relative trattenute.

 

Si fa presente che una prima versione della circolare faceva sorgere il dubbio che i versamenti contributivi potessero essere sospesi solo relativamente ai lavoratori assunti successivamente al sisma. Tale interpretazione, che sarebbe stata contra legem, è stata smentita dall’istituto che a tal fine ha corretto la circolare (punto 2.1) specificando che la sospensione opera “altresì” per i neo assunti.

 

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.148/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

 

INPS

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

 

Roma, 15/06/2012

 

Circolare n. 85

 

                                                                                                          Destinatari omessi

 

 

OGGETTO: Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Sospensioni contributive. Istruzioni contabili.

 

SOMMARIO: Premessa

1. sospensione termini

1.1. sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive

1.2. sospensione notifica cartelle di pagamento

2. sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

2.1 soggetti interessati

2.2 periodo contributivo oggetto di sospensione

2.3 soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall’evento

sismico assistiti da professionisti con domicilio professionale in loco

3. modalità di sospensione

3.1 aziende

3.2 artigiani e commercianti

3.3 liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei

contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della

legge n.335/1995.

3.4 contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di

manodopera

3.5 contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti

a piccola colonia e compartecipazione familiare

3.6 contributi dovuti da datori di lavoro domestico

4. modalità di ripresa degli adempimenti e versamenti sospesi

5. istruzioni contabili

PREMESSA

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012 nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

In conseguenza del ripetersi dei predetti eventi sismici, con successiva deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, lo stato di emergenza è stato esteso ai territori delle province di Reggio Emilia e Rovigo, e prorogato al 30 luglio 2012.

 

Per far fronte all’emergenza, è stato emanato in data 1 giugno 2012 un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con il quale è stata disposta nei confronti delle popolazioni interessate dall’evento sismico la sospensione al 30 settembre 2012 dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari.

 

Per la medesima finalità, il decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, richiamando l’ambito di applicazione soggettivo stabilito dal Decreto del MEF dell’1 giugno 2012, ha disposto la sospensione dei termini prescrizionali ed esecutivi dal 20 maggio 2012 al 31 luglio 2012, nonché la sospensione degli adempimenti contributivi e del versamento dei contributi correnti dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012.

 

Si procede pertanto ad esaminare con la presente circolare le disposizioni inerenti gli adempimenti e gli obblighi dei versamenti contributivi.

 

 

1. SOSPENSIONE TERMINI

 

1.1 Sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive

L’art. 6 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012 ha disposto per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni colpiti dal sisma (allegato 1), la sospensione fino al 31 luglio 2012, dei seguenti termini:

 

·         i termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;

·         i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali;

·         i termini relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva.

 

Premesso quanto sopra, gli Agenti della Riscossione sospenderanno d’ufficio fino al 31 luglio 2012 qualsiasi attività relativamente al recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali. Inoltre fino alla stessa data l’Istituto sospenderà l’emissione di avvisi di addebito ed avvisi bonari e le notifiche dei verbali di accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative.

 

Tale sospensione opera ope legis e pertanto non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.

 

1.2 Sospensione notifica cartelle di pagamento

L’art. 8, comma 1, punto 3) del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, sospende fino al 30 settembre 2012 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli Agenti di Riscossione.

 

Pertanto, fino al 30 settembre 2012 gli Agenti della Riscossione sospenderanno nei confronti dei soggetti interessati tutte le attività di notifica delle cartelle di pagamento emesse.

 

2. SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

L’art. 8, comma 1, punto 1) del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012 ha disposto la sospensione fino al 30 settembre 2012 dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti contributivi.

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piano di rientro nei confronti dell’Istituto.

 

2.1 Soggetti interessati

Per effetto del combinato disposto della norma suindicata con l’art.1 del Decreto del MEF dell’1 giugno 2012, la sospensione fino al 30 settembre 2012 degli adempimenti e dei versamenti contributivi, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 20 maggio 2012 nei Comuni di cui all’allegato 1 della presente circolare.

 

I soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – che beneficiano della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi sono i seguenti:

 

·         i datori di lavoro privati, anche del settore agricolo e di lavoro domestico

·         i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli)

·         gli iscritti alla gestione separata (committenti, liberi professionisti, etc.).

 

Si sottolinea, peraltro, che la sospensione in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di aziende autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nel territori indicati nell’elenco allegato alla circolare.

 

Alle aziende operanti nei territori oggetto degli eventi sismici al 20 maggio 2012 spetta altresì il beneficio della sospensione dal versamento dei contributi previdenziali relativamente ai lavoratori assunti dopo la predetta data del 20 maggio 2012, residenti in pari data nelle aree indicate nell’allegato 1 della circolare.

 

Il datore di lavoro privato, il committente o l’associante sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e pertanto il soggetto che intende usufruire della sospensione contributiva, sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore.

 

Il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima nei termini di legge.

 

L’obbligo di versamento suindicato non trova applicazione nell’ipotesi di contribuzione trattenuta a carico del lavoratore antecedentemente al 20 maggio 2012, la cui scadenza del termine di versamento è intervenuta successivamente alla predetta data.

 

2.2 Periodo contributivo oggetto di sospensione

I contributi previdenziali ed assistenziali, per i quali è stata disposta la sospensione del pagamento, sono quelli con scadenza legale di versamento nell’arco temporale 20 maggio 2012 – 30 settembre 2012.

 

2.3 Soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall’evento sismico assistiti da professionisti con domicilio professionale in loco

L’art. 8, comma 4 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012 ha disposto, limitatamente ai professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, la proroga degli adempimenti sino al 30 settembre 2012.

 

Un ulteriore presupposto per la sospensione degli adempimenti è che il consulente del lavoro o altro professionista, di cui alla legge 11 gennaio 1979, n.12, abbia eletto prima del 20 maggio 2012 domicilio professionale nei comuni indicati nell’allegato 1 della circolare.

 

Tale circostanza deve risultare dalla comunicazione di cui all’art. 2 del decreto del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2008.

 

3. MODALITÀ DI SOSPENSIONE

Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda (allegato 2) alla sede Inps competente.

 

Si sottolinea che potrà essere presentata un’unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, vada ad interessare diverse gestioni.

 

L’Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando le eventuali sospensioni indebite con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio.

 

Non si dà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

 

Per quanto non previsto, si rinvia alle precedenti disposizioni interne emanate dall’Istituto.

 

3.1 Aziende

Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “8B”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Decreto MEF 1 giugno 2012 e D.L. 74/2012”.

 

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga da maggio 2012 ad agosto 2012, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo valore “N962” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

 

Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.

 

3.2. Artigiani e Commercianti

Per effetto delle citate norme, la sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:

 

 

Scadenza versamento

Contributi sospesi

16/06/2012

Saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2011 e I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2012 e I rata contribuzione eccedente il minimale per anni pregressi

16/08/2012

II rata sul minimale per l’anno 2012

 

La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.

 

3.3. Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata é sospeso il versamento dei contributi dovuti, a titolo di saldo 2011 e primo acconto 2012, in coincidenza con i versamenti fiscali.

 

Per i committenti tenuti alla contribuzione nella Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 16 giugno 2012 al 16 settembre 2012 (compensi erogati nei mesi da maggio 2012 ad agosto 2012).

 

Nella denuncia individuale Emens riferita ai periodi di sospensione dovrà essere riportato, nell’elemento <CodCalamità> di <Collaboratore> il valore 16: sospensione contributi a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo. Decreto MEF 1 giugno 2012 e D.L. 74/2012. Validità dal 20 maggio 2012 al 30 settembre 2012.

 

3.4. Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.

Per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera agricola, la sospensione dei termini ha per oggetto i seguenti versamenti.

 

Scadenza versamento

Contributi sospesi

16/06/2012

4° trimestre 2011

16/09/2012

1° trimestre 2012

 

La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.

 

3.5. Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD-CM-IAP e i concedenti PC/CF sono sospesi i termini aventi ad oggetto il seguente versamento:

 

Scadenza Versamento

Contributi sospesi

16/07/2012

1^ rata 2012

16/09/2012

2^ rata 2012

 

La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.

 

3.6 Contributi dovuti da datori di lavoro domestico.

Nell’arco temporale indicato dal citato decreto legge, giunge a scadenza il pagamento dei contributi per lavoro domestico relativo al 2° trimestre 2012 , il cui versamento è previsto dall’1 al 10 luglio 2012. Inoltre, la sospensione del termine di pagamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’INPS la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento.

 

4. Modalità di ripresa degli adempimenti e versamenti sospesi.

Il Decreto del MEF dell’1 giugno 2012 ed il D.L. n. 74 del 6 giugno 2012 nulla dispongono in merito alle modalità di ripresa degli adempimenti contributivi e di recupero dei contributi sospesi.

Al riguardo, quindi, si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni.

 

5. Istruzioni contabili

I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce UniEmens e nei modelli DM10V con il codice “N962, secondo le indicazioni contenute nel precedente punto 3.1) della presente circolare, devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA 00/128, assistito da apposito partitario contabile.

 

Il programma di ripartizione contabile della procedura DM provvede, tra l’altro, all’emissione in duplice copia di apposita lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto appena istituito. Copia della lista deve essere trasmessa all’ufficio competente della contabilità ai fini dell’apertura e della gestione del credito sul citato partitario.

 

Nell’allegato n. 3 è riportato il conto GPA 00/128 di nuova istituzione.

Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende, degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, delle aziende agricole e dei lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare e dei datori di lavoro domestico, saranno fornite unitamente alle istruzioni amministrative.

 

Il Direttore Generale

Nori