Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 10 luglio 2012

 

Circolare n. 169/2012

 

Oggetto: Autotrasporto – Regime tariffario dell’articolo 83 bis - Sanzioni – Art.12 c.80 D.L. 6.7.2012 su S.O. alla G.U. n.156 del 6.7.2012.

 

 

 

Nonostante la materia sia sub judice, il Governo continua l’opera di perfezionamento dell’applicazione del regime tariffario dell’articolo 83 bis.

 

Con una disposizione del decreto legge sulla spending review è stata introdotta una sanzione pecuniaria per il mancato rispetto delle tariffe, pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto in base all’articolo 83 bis.

 

Per il ritardato pagamento oltre i 90 giorni è stata inoltre prevista una sanzione pari al 10 per cento dell’importo della fattura, con un minimo di 1.000 euro. La sanzione è applicabile anche ai ritardati pagamenti delle fatture dei soggetti della filiera diversi dai vettori che partecipano al servizio di trasporto.

 

Le sanzioni sono irrogate dagli organi del comando generale della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.

 

Il nuovo regime sanzionatorio sostituisce il precedente che prevedeva a carico dei trasgressori l’esclusione fino a sei mesi dalle gare di appalti pubblici e la sospensione per un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali, con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale autorità che applicava le sanzioni.

 

E’ stato inoltre modificato il comma 6 dell’articolo 83 bis prevedendo che nei contratti di trasporto verbali la fattura del vettore debba indicare la lunghezza della tratta effettivamente percorsa.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.163/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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S.O. alla G.U. n. 156 del 6.7.2012 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini. 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
 

                               Titolo I

                  Disposizioni di carattere generale

                          *****OMISSIS*****

 

                              Art. 12. 
                   Soppressione di enti e societa' 

 

                         *****OMISSIS*****

 

80. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A  tale
fine nella fattura  viene  indicata,  altresi',  la  lunghezza  della
tratta effettivamente percorsa."; 
   b) il comma 14, e' sostituito dal seguente: "14. Ferme restando le
sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298,
e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286,  ove  applicabili,  alla  violazione  delle
norme di cui ai commi 7, 8 e 9, consegue la  sanzione  amministrativa
pecuniaria pari al doppio della differenza  tra  quanto  fatturato  e
quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e
2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e  13-bis  consegue
la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  pari  al  dieci  per  cento
dell'importo della  fattura  e  comunque  non  inferiore  a  1.000,00
euro."; 
   c) il comma 15, e'  sostituito  dal  seguente:  "15.  Le  sanzioni
indicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del Comando  generale
della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle  entrate  in  occasione
dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.". 

 

                          *****OMISSIS*****

 

                              Art. 25.

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a  quello

della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'

inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo

e di farlo osservare.

 

      Dato a Roma, addi' 6 luglio 2012

 

                             NAPOLITANO

 

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei

                                Ministri e Ministro  dell'economia  e

                                delle finanze

 

                                Giarda, Ministro per i  rapporti  con

                                il Parlamento

 

Visto, il Guardasigilli: Severino