Circolare n.191/2012

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 1 agosto 2012

 

Circolare n. 191/2012

 

Oggetto: Lavoro – Riforma del mercato del lavoro – Disposizioni varie – Legge 28.6.2012, n. 92, su S.O. alla G.U. n. 153 del 3.7.2012.

 

Si segnalano le disposizioni della Riforma Fornero che non rientrano nei tre filoni principali dei contratti atipici, dei licenziamenti e degli ammortizzatori sociali.

 

Esodo di lavoratori anziani (art. 4, commi da 1 a 7) – Ai datori di lavoro con oltre 15 dipendenti è stata riconosciuta la possibilità, in caso di eccedenza di personale, di stipulare appositi accordi sindacali per incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani ai quali manchino non più di quattro anni per la maturazione della pensione. Con tali accordi i datori di lavoro si impegnano a corrispondere ai lavoratori interessati una prestazione di importo pari alla pensione che spetterebbe a legislazione vigente e ad erogare all’INPS la relativa contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

 

Dimissioni in bianco (art. 4, commi da 16 a 23) – Al fine di contrastare le cosiddette dimissioni in bianco, è stato introdotto un meccanismo volto ad asseverare la volontà del lavoratore di dimettersi o di procedere alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. In particolare è stato stabilito che, nel caso di lavoratrici o di lavoratori con figli fino a 3 anni di età, le dimissioni o la risoluzione consensuale devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro restando fino a quel momento sospese. In tutti gli altri casi di risoluzione consensuale o di dimissioni la convalida deve avvenire presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro o presso altre sedi individuate dai CCNL; fuori da tali ipotesi l’efficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro che, come è noto, il datore di lavoro è tenuto ad inviare al Centro per l’Impiego entro 5 giorni (art. 21 della legge 264/49).

 

Congedo di paternità (art. 4, commi da 24 a 26) – E’ stato introdotto l’obbligo per il padre lavoratore di astenersi dal lavoro per un giorno entro i primi 5 mesi di vita del figlio con il riconoscimento di un’indennità pari al 100% della retribuzione; inoltre, sempre nello stesso periodo dei 5 mesi, il padre lavoratore può usufruire, in sostituzione della madre in astensione obbligatoria di maternità, di ulteriori due giorni di astensione dal lavoro, anche continuativi, a carico dell’INPS. Tale disposizione, che avrà carattere sperimentale per il triennio 2013-2015, entrerà in vigore previa emanazione di apposito decreto ministeriale.

 

Collocamento obbligatorio dei disabili (art. 4, comma 27) – E’ stata ampliata la base di computo dei lavoratori sulla quale calcolare la quota di riserva obbligatoria di disabili da assumere includendo anche i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualsiasi durata (in precedenza erano esclusi quelli di durata inferiore a 9 mesi).

 

Regime contributivo della contrattazione di secondo livello (art. 4, commi 28 e 29) – A partire dal 2012 diventa strutturale la decontribuzione sui premi di risultato (aziendali o territoriali) prevista dalla legge n.247/2007 in via sperimentale per il triennio 2008/2010 e poi rinnovata anche per il 2011.

 

Responsabilità solidale negli appalti (art. 4, comma 31) – E’ stato alleggerito il regime della responsabilità solidale negli appalti (D.lgvo 276/2003) per gli aspetti retributivi e contributivi attraverso il riconoscimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro della possibilità di fissare metodi e procedure attraverso i quali l’appaltante possa effettivamente esercitare sui comportamenti della ditta appaltatrice controlli atti a verificare la correttezza delle procedure eseguite e conseguentemente liberarsi della responsabilità solidale. Inoltre è stato introdotto il principio secondo cui, in caso di contenzioso, il committente deve essere convocato in giudizio unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltanti con la possibilità per il committente di eccepire, in caso di condanna, la preventiva escussione del patrimonio dell’ap­paltatore e dei subappaltatori.

Informazione e consultazione dei lavoratori (art. 4, commi 62 e 63) – Nonostante la normativa europea e nazionale abbiano già ampiamente disciplinato la materia in questione, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa nel rispetto di alcuni principi tra cui l’individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o negoziazione a carico dell’impresa, il controllo sull’andamento o su determinate scelte di gestione aziendali mediante la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori in organi di sorveglianza e la partecipazione dei lavoratori agli utili o al capitale dell’impresa.

 

Auto aziendali (art. 4, commi 72 e 73) - A partire dal 2013 i costi sostenuti dal datore di lavoro per la concessione in uso ai dipendenti di auto aziendali saranno deducibili nella misura del 70% (attualmente 90%).

 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.160/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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S.O. alla G.U. n. n. 153 del 3.7.2012 (fonte Guritel)

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92

Disposizioni in materia di riforma del  mercato  del  lavoro  in  una
prospettiva di crescita. 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
                        la seguente legge: 
 
                        *****OMISSIS*****
 
                               Art. 4 
       Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro 
  1. Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro
che  impieghino  mediamente  piu'  di  quindici   dipendenti   e   le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a   livello
aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare  l'esodo  dei
lavoratori  piu'  anziani,  il  datore  di  lavoro   si   impegni   a
corrispondere ai  lavoratori  una  prestazione  di  importo  pari  al
trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole  vigenti,
ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino  al  raggiungimento
dei requisiti minimi per il pensionamento. 
  2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma  1  debbono
raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di  vecchiaia  o
anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal  rapporto
di lavoro. 
  3. Allo scopo di dare efficacia all'accordo di cui al comma  1,  il
datore di lavoro  interessato  presenta  apposita  domanda  all'INPS,
accompagnata dalla  presentazione  di  una  fideiussione  bancaria  a
garanzia della solvibilita' in relazione agli obblighi. 
  4. L'accordo di cui al comma 1 diviene  efficace  a  seguito  della
validazione da parte dell'INPS, che effettua l'istruttoria in  ordine
alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore  ed  al  datore  di
lavoro. 
  5. A seguito dell'accettazione dell'accordo di cui al  comma  1  il
datore di lavoro e'  obbligato  a  versare  mensilmente  all'INPS  la
provvista per la prestazione e per la  contribuzione  figurativa.  In
ogni caso, in assenza del  versamento  mensile  di  cui  al  presente
comma, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni. 
  6. In caso di mancato versamento l'INPS  procede  a  notificare  un
avviso di pagamento; decorsi centottanta giorni dalla notifica  senza
l'avvenuto   pagamento   l'INPS   procede   alla   escussione   della
fideiussione. 
  7. Il pagamento della prestazione avviene da parte dell'INPS con le
modalita'  previste  per  il  pagamento  delle  pensioni.  L'Istituto
provvede contestualmente all'accredito della  relativa  contribuzione
figurativa. 
 
                        *****OMISSIS*****
 
  16. Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. La risoluzione consensuale  del  rapporto  o  la  richiesta  di
dimissioni  presentate  dalla  lavoratrice,  durante  il  periodo  di
gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi  tre
anni di vita del bambino o nei primi  tre  anni  di  accoglienza  del
minore  adottato  o  in  affidamento,  o,   in   caso   di   adozione
internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni  di
cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal  servizio
ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali
competente per  territorio.  A  detta  convalida  e'  sospensivamente
condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro». 
  17. Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma  4,  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 26  marzo  2001,  n.
151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo,  l'efficacia
delle  dimissioni  della  lavoratrice  o  del  lavoratore   e   della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente  condizionata
alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro
o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero  presso
le sedi individuate  dai  contratti  collettivi  nazionali  stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'  rappresentative
a livello nazionale. 
  18. In alternativa alla procedura di cui al comma  17,  l'efficacia
delle  dimissioni  della  lavoratrice  o  del  lavoratore   e   della
risoluzione consensuale del rapporto e' sospensivamente  condizionata
alla sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del
lavoratore apposta in  calce  alla  ricevuta  di  trasmissione  della
comunicazione  di  cessazione  del  rapporto   di   lavoro   di   cui
all'articolo 21 della legge 29 aprile  1949,  n.  264,  e  successive
modificazioni. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
del lavoro e delle  politiche  sociali,  possono  essere  individuate
ulteriori modalita' semplificate per accertare la  veridicita'  della
data  e  la  autenticita'  della  manifestazione  di  volonta'  della
lavoratrice o del lavoratore, in relazione  alle  dimissioni  o  alla
risoluzione consensuale del rapporto, in funzione dello sviluppo  dei
sistemi informatici e della evoluzione della disciplina in materia di
comunicazioni obbligatorie. 
  19. Nell'ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non  proceda
alla convalida di cui al comma 17 ovvero alla sottoscrizione  di  cui
al comma 18, il  rapporto  di  lavoro  si  intende  risolto,  per  il
verificarsi della condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o  il
lavoratore  non  aderisca,  entro  sette  giorni   dalla   ricezione,
all'invito a presentarsi presso le sedi di cui  al  comma  17  ovvero
all'invito ad  apporre  la  predetta  sottoscrizione,  trasmesso  dal
datore di lavoro, tramite comunicazione scritta, ovvero  qualora  non
effettui la revoca di cui al comma 21. 
  20. La comunicazione contenente l'invito, cui deve essere  allegata
copia della ricevuta di trasmissione di cui al comma 18, si considera
validamente  effettuata  quando  e'  recapitata  al  domicilio  della
lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di  lavoro  o  ad
altro  domicilio  formalmente  comunicato  dalla  lavoratrice  o  dal
lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata alla lavoratrice
o al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. 
  21. Nei sette giorni di cui al comma 19,  che  possono  sovrapporsi
con il periodo di  preavviso,  la  lavoratrice  o  il  lavoratore  ha
facolta' di revocare le dimissioni o la risoluzione  consensuale.  La
revoca puo' essere comunicata  in  forma  scritta.  Il  contratto  di
lavoro, se interrotto per effetto del recesso, torna ad  avere  corso
normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Per il
periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione
lavorativa non sia stata  svolta,  il  prestatore  non  matura  alcun
diritto retributivo. Alla revoca del recesso conseguono la cessazione
di ogni  effetto  delle  eventuali  pattuizioni  a  esso  connesse  e
l'obbligo  in  capo  al  lavoratore  di   restituire   tutto   quanto
eventualmente percepito in forza di esse. 
  22. Qualora, in mancanza della convalida di cui al comma 17  ovvero
della sottoscrizione di cui al comma 18,  il  datore  di  lavoro  non
provveda  a  trasmettere  alla  lavoratrice  o   al   lavoratore   la
comunicazione contenente l'invito entro il termine di  trenta  giorni
dalla data delle  dimissioni  e  della  risoluzione  consensuale,  le
dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto. 
  23. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di  lavoro  che
abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore
al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione  consensuale  del
rapporto, e' punito con la sanzione amministrativa da euro  5.000  ad
euro 30.000. L'accertamento e l'irrogazione della  sanzione  sono  di
competenza delle Direzioni territoriali del lavoro. Si applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di cui  alla  legge  24  novembre
1981, n. 689. 
  24. Al fine di sostenere la genitorialita', promuovendo una cultura
di maggiore condivisione dei compiti di cura  dei  figli  all'interno
della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita  e  di
lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015: 
    a) il padre lavoratore dipendente,  entro  i  cinque  mesi  dalla
nascita del figlio, ha l'obbligo  di  astenersi  dal  lavoro  per  un
periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre  lavoratore
dipendente puo' astenersi per un ulteriore  periodo  di  due  giorni,
anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione
in relazione  al  periodo  di  astensione  obbligatoria  spettante  a
quest'ultima. In tale ultima ipotesi, per il periodo  di  due  giorni
goduto in sostituzione  della  madre  e'  riconosciuta  un'indennita'
giornaliera  a  carico  dell'INPS  pari  al  100  per   cento   della
retribuzione e per il restante  giorno  in  aggiunta  all'obbligo  di
astensione della madre e' riconosciuta un'indennita' pari al 100  per
cento della retribuzione. Il padre lavoratore  e'  tenuto  a  fornire
preventiva comunicazione in forma scritta al  datore  di  lavoro  dei
giorni prescelti per astenersi  dal  lavoro  almeno  quindici  giorni
prima dei  medesimi.  All'onere  derivante  dalla  presente  lettera,
valutato in 78 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,  2014  e
2015, si provvede, quanto a 65 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni  2013,  2014   e   2015,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24,  comma  27,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, quanto a 13 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2013-2015, ai sensi del comma 69 del presente
articolo; 
    b) nei limiti delle risorse di cui al comma 26 e con le modalita'
di cui al comma 25, e' disciplinata la possibilita' di concedere alla
madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo  di  maternita',
per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo  parentale
di cui al comma 1, lettera a),  dell'articolo  32  del  citato  testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  n.   151   del   2001,   la
corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di  baby-sitting,
ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore
di lavoro. 
  25. Con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nei limiti
delle risorse di cui al comma 26: 
    a) i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo  delle  misure
sperimentali di cui al comma 24; 
    b) il numero e l'importo dei voucher di cui al comma 24,  lettera
b), tenuto anche conto  dell'indicatore  della  situazione  economica
equivalente del nucleo familiare di appartenenza. 
  26. Il decreto di cui al comma 25 provvede altresi' a  determinare,
per la misura sperimentale di cui al comma  24,  lettera  b),  e  per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la quota di risorse del citato
fondo di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6  dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre
2011, n. 214, nel limite delle quali  e'  riconosciuto  il  beneficio
previsto dalla predetta misura sperimentale. 
  27. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «Agli effetti della determinazione del numero  di  soggetti
disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti  tutti
i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi
effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai  sensi  della
presente legge, i soci di  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  i
dirigenti, i lavoratori  assunti  con  contratto  di  inserimento,  i
lavoratori  occupati  con  contratto   di   somministrazione   presso
l'utilizzatore, i  lavoratori  assunti  per  attivita'  da  svolgersi
all'estero per la durata di tale attivita', i soggetti  impegnati  in
lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,  i  lavoratori  a  domicilio,  i
lavoratori  che  aderiscono  al  programma  di  emersione,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,  e
successive  modificazioni.  Restano  salve  le  ulteriori  esclusioni
previste dalle discipline di settore»; 
    b) all'articolo 5, comma 2, dopo il secondo periodo  e'  inserito
il seguente: «Indipendentemente dall'inquadramento previdenziale  dei
lavoratori  e'  considerato  personale  di  cantiere   anche   quello
direttamente operante nei  montaggi  industriali  o  impiantistici  e
nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere»; 
    c)  all'articolo  5,  dopo  il  comma  8-quater  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «8-quinquies. Al fine di evitare  abusi  nel  ricorso  all'istituto
dell'esonero dagli obblighi di cui all'articolo 3 e di  garantire  il
rispetto delle quote di riserva, con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da
emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
presente disposizione, sono ridefiniti i procedimenti  relativi  agli
esoneri, i criteri e le modalita' per  la  loro  concessione  e  sono
stabilite norme volte al potenziamento delle attivita' di controllo»; 
    d) all'articolo 6, comma 1, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «I medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche in via
telematica, con cadenza almeno  mensile,  alla  competente  Direzione
territoriale del lavoro, il mancato rispetto degli  obblighi  di  cui
all'articolo 3, nonche'  il  ricorso  agli  esoneri,  ai  fini  della
attivazione degli eventuali accertamenti». 
  28. Al terzo periodo del comma 67 dell'articolo 1  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  247,  sono  soppresse   le   parole:   «In   via
sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010,» e, al comma 68,
i periodi secondo, terzo e quarto sono sostituiti  dal  seguente:  «A
decorrere  dall'anno  2012  lo  sgravio  dei  contributi  dovuti  dal
lavoratore e dal datore di lavoro e' concesso secondo  i  criteri  di
cui al comma 67 e con la  modalita'  di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma, a valere sulle risorse, pari a 650  milioni  di  euro
annui, gia' presenti nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  relative  al  Fondo   per   il
finanziamento   di   sgravi   contributivi   per    incentivare    la
contrattazione di secondo livello». Conseguentemente e'  abrogato  il
comma 14 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
  29.  Per  l'anno  2011,  per  gli  sgravi   contributivi   di   cui
all'articolo 1, comma 47, quarto periodo,  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e'
autorizzato ad utilizzare le risorse iscritte sui pertinenti capitoli
dello stato di previsione del medesimo Ministero gia'  impegnate  per
le medesime finalita'. 
 
                        *****OMISSIS*****
 
  31. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10  settembre
2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo sono  premesse  le  seguenti  parole:  «Salvo
diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali  sottoscritti
da   associazioni   dei   datori   di   lavoro   e   dei   lavoratori
comparativamente  piu'  rappresentative  del  settore   che   possono
individuare metodi e procedure  di  controllo  e  di  verifica  della
regolarita' complessiva degli appalti,»; 
    b) i periodi dal secondo al quinto sono sostituiti dai  seguenti:
«Il committente imprenditore o  datore  di  lavoro  e'  convenuto  in
giudizio per  il  pagamento  unitamente  all'appaltatore  e  con  gli
eventuali ulteriori subappaltatori.  Il  committente  imprenditore  o
datore di lavoro puo' eccepire,  nella  prima  difesa,  il  beneficio
della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore  medesimo
e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice  accerta  la
responsabilita'  solidale  di  tutti  gli  obbligati,   ma   l'azione
esecutiva  puo'  essere  intentata  nei  confronti  del   committente
imprenditore o datore di lavoro solo  dopo  l'infruttuosa  escussione
del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.  Il
committente che ha eseguito il pagamento puo' esercitare l'azione  di
regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali». 
 
                        *****OMISSIS*****

 

  62. Al fine di conferire organicita' e sistematicita' alle norme in
materia di informazione e consultazione dei  lavoratori,  nonche'  di
partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale, il Governo e'
delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, uno  o  piu'  decreti  legislativi  finalizzati  a
favorire le forme  di  coinvolgimento  dei  lavoratori  nell'impresa,
attivate  attraverso  la  stipulazione  di  un  contratto  collettivo
aziendale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) individuazione degli obblighi di informazione, consultazione o
negoziazione a carico dell'impresa nei confronti delle organizzazioni
sindacali, dei lavoratori,  o  di  appositi  organi  individuati  dal
contratto medesimo, nel  rispetto  dei  livelli  minimi  fissati  dal
decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  25,  di  recepimento  della
direttiva   2002/14/CE   sull'informazione   e   consultazione    dei
lavoratori; 
    b) previsione di procedure di verifica dell'applicazione e  degli
esiti di piani o decisioni concordate, anche attraverso l'istituzione
di organismi congiunti, paritetici o  comunque  misti,  dotati  delle
prerogative adeguate; 
    c) istituzione di  organismi  congiunti,  paritetici  o  comunque
misti, dotati di  competenze  di  controllo  e  partecipazione  nella
gestione di materie quali la sicurezza dei  luoghi  di  lavoro  e  la
salute dei lavoratori, l'organizzazione  del  lavoro,  la  formazione
professionale,  la  promozione  e  l'attuazione  di  una   situazione
effettiva di pari opportunita', le forme di  remunerazione  collegate
al risultato, i servizi sociali destinati ai lavoratori e  alle  loro
famiglie, forme di welfare aziendale, ogni  altra  materia  attinente
alla responsabilita' sociale dell'impresa; 
    d) controllo sull'andamento o su determinate scelte  di  gestione
aziendali,  mediante  partecipazione  di  rappresentanti  eletti  dai
lavoratori o designati dalle organizzazioni sindacali  in  organi  di
sorveglianza; 
    e) previsione della partecipazione dei lavoratori dipendenti agli
utili  o  al  capitale  dell'impresa  e  della   partecipazione   dei
lavoratori all'attuazione e al risultato di  piani  industriali,  con
istituzione di forme di accesso  dei  rappresentanti  sindacali  alle
informazioni sull'andamento dei piani medesimi; 
    f) previsione che nelle imprese esercitate in forma  di  societa'
per azioni o di societa' europea, a norma  del  regolamento  (CE)  n.
2157/2001  del  Consiglio,  dell'8   ottobre   2001,   che   occupino
complessivamente piu' di trecento lavoratori e nelle quali lo statuto
preveda che l'amministrazione e il controllo sono  esercitati  da  un
consiglio  di  gestione  e  da  un  consiglio  di  sorveglianza,   in
conformita' agli articoli  da  2409-octies  a  2409-quaterdecies  del
codice  civile,  possa   essere   prevista   la   partecipazione   di
rappresentanti dei lavoratori  nel  consiglio  di  sorveglianza  come
membri a pieno titolo di tale organo, con gli stessi  diritti  e  gli
stessi obblighi dei membri che rappresentano gli azionisti,  compreso
il diritto di voto; 
    g) previsione dell'accesso privilegiato dei lavoratori dipendenti
al possesso di azioni, quote del capitale dell'impresa, o diritti  di
opzione sulle stesse, direttamente  o  mediante  la  costituzione  di
fondazioni, di appositi enti in forma di societa' di  investimento  a
capitale variabile, oppure di associazioni  di  lavoratori,  i  quali
abbiano  tra  i  propri  scopi  un  utilizzo  non  speculativo  delle
partecipazioni e  l'esercizio  della  rappresentanza  collettiva  nel
governo dell'impresa. 
  63. Per l'adozione dei decreti legislativi di cui al  comma  62  si
applicano le disposizioni di cui al comma 90  dell'articolo  1  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, in quanto  compatibili.  Dai  decreti
legislativi di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g) del comma  62
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Il decreto legislativo di cui alla lettera e) del comma  62
puo' essere adottato solo dopo che la legge  di  stabilita'  relativa
all'esercizio in corso al momento della sua adozione  avra'  disposto
le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dal decreto
legislativo stesso. 
 
                        *****OMISSIS*****

 

  72. All'articolo 164, comma 1, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 40 per cento»  e
le parole: «nella suddetta misura del 40 per cento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nella misura del 27,5 per cento»; 
    b) alla lettera b-bis), le  parole:  «nella  misura  del  90  per
cento» sono sostituite dalle  seguenti:  «nella  misura  del  70  per
cento». 
  73. Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  di  entrata
in vigore della presente legge. Nella  determinazione  degli  acconti
dovuti per il periodo di imposta di  prima  applicazione  si  assume,
quale  imposta  del  periodo  precedente,  quella  che   si   sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72. 

 

                        *****OMISSIS*****

 

 

FINE TESTO