Circolare n.211/2012

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 14 settembre 2012

 

Circolare n. 211/2012

 

Oggetto: Magazzini Generali – Introduzione della SCIA per l’inizio attività – Art. 18 D.Lgvo 6.8.2012, n. 147, su G.U. n. 202 del 30.8.2012 – Circolare Ministero Sviluppo Economico n.3656/C.

 

Con il decreto indicato in oggetto, che completa l’attuazione della Direttiva UE n.123/2006 sulla libera prestazione dei servizi iniziata col D.lgvo n.59/2012, è stata estesa ai Magazzini Generali la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

 

La SCIA, com’è noto, è l’evoluzione della Dichiarazione d’Inizio Attività (DIA). Si tratta di una richiesta di autorizzazione snella, da eseguire in via informatica contestualmente alla presentazione della Comunicazione Unica per l’iscrizione della nuova impresa nel Registro Imprese.

 

La modifica è coerente con la politica del Governo di semplificare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese.

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha illustrato le nuove disposizioni con la circolare indicata in oggetto.

 

Daniela Dringoli

Allegati due

Responsabile di Area

D/t

 

 

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S.O. alla G.U. n. 202 del 30.8.2012 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147

Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  26
marzo 2010, n. 59, recante attuazione  della  direttiva  2006/123/CE,
relativa ai servizi nel mercato interno. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

                             E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 

                           *****OMISSIS*****

 

                              Art. 18 
Articoli aggiuntivi dopo l'articolo 80 del decreto legislativo n.  59
  del 2010, recanti semplificazioni ed altre soppressioni di ruoli 
  1. Dopo l'articolo 80 del decreto legislativo n. 59 del 2010,  sono
inseriti i seguenti: 
…omissis
  Art.  80-quinquies   (Apertura,   modificazione,   ampliamento   ed
esercizio di un magazzino generale). - 1.  L'attivita'  di  apertura,
modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino  generale  e'
soggetta, ai sensi dell'articolo 25, terzo comma,  alla  segnalazione
certificata di inizio di attivita', da presentare  con  comunicazione
unica, disciplinata dall'articolo  9  del  decreto-legge  31  gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo
sportello unico per le attivita' produttive. 
  2. L'alinea del primo periodo del primo comma dell'articolo  2  del
regio decreto-legge 1°  luglio  1926,  n.  2290,  e'  sostituito  dal
seguente:  «Le  imprese  che  vogliono  istituire  ed  esercitare  un
magazzino generale devono  presentare  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 5, per il tramite del registro delle imprese  che  trasmette
anche  allo  sportello  unico  per   le   attivita'   produttive   la
segnalazione certificata di  inizio  dell'attivita'  corredata  dalle
seguente  documentazione  e  dichiarazioni  sostitutive   dal   quale
risulti:». 
  3. All'articolo 21,  secondo  comma,  del  regio  decreto-legge  
luglio 1926, n.2290, le parole: «trascorso  il  detto  termine»  sono
soppresse. 
  4. L'articolo 1 del regolamento di cui al regio decreto 16  gennaio
1927,  n.  126,  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.  1.   -1.   La
segnalazione certificata di inizio di attivita' diretta a  esercitare
un magazzino generale in locali da costruire o  da  trasformare  deve
essere corredata da un regolare progetto  delle  opere  da  compiere,
munito del «visto» dell'ufficio del genio civile nonche' del relativo
piano  finanziario,  con  l'indicazione  delle  persone  o  enti  che
forniscono i capitali necessari. Per i locali gia' costruiti  saranno
invece allegate le planimetrie con una perizia  vistata  dall'ufficio
del genio civile.  Le  valutazioni  di  carattere  edilizio  sono  di
competenza dello sportello unico dell'edilizia  a  cui  lo  sportello
unico per le attivita' produttive trasmette l'istanza.  Lo  sportello
unico dell'edilizia comunica  l'esito  al  Ministero  dello  sviluppo
economico.". 
  5. Il sesto comma dell'articolo 2 del regolamento di cui  al  regio
decreto 16 gennaio 1927, n. 126,  e'  sostituito  dal  seguente:  "La
liberazione della cauzione deve essere  chiesta  al  Ministero  dello
sviluppo   economico   contestualmente   alla   presentazione   della
segnalazione di  cessazione  dell'attivita'  presentata  al  registro
delle imprese. La domanda di liberazione della cauzione e' pubblicata
dal registro delle imprese e nell'albo  della  camera  di  commercio.
Trascorsi  quaranta   giorni   dalla   data   dell'ultima   di   tali
pubblicazioni senza che vi siano opposizioni, la camera di  commercio
pronuncia la liberazione della  cauzione;  l'opposizione  ha  effetto
sospensivo sino a che non sia ritirata o respinta anche con  sentenza
provvisoriamente esecutiva.". 
  6. L'articolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, e'
sostituito dal seguente: "Art. 4 - 1.  Il  Ministero  dello  sviluppo
economico esegue gli accertamenti e le  verifiche  necessarie,  anche
avvalendosi della cooperazione delle camere di commercio, nei termini
previsti  dall'articolo  19  della  legge  n.  241  del  1990.   Tali
accertamenti  verranno  effettuati,   di   concerto   col   Ministero
dell'economia e delle finanze -  Agenzia  delle  dogane-,  quando  si
tratti di magazzini generali destinati a ricevere merci estere.". 
  7. Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli  6  e
19 del regio decreto legislativo 1° luglio 1926,  n.  2290,  e  dagli
articoli 5 e 8 del regolamento di cui al  regio  decreto  16  gennaio
1927, n. 126, deve intendersi riferito alla segnalazione  certificata
di inizio di  attivita'.  Trovano  applicazione  anche  ai  magazzini
generali i requisiti morali previsti per l'esercizio delle  attivita'
commerciali ai sensi dell'articolo  71  del  decreto  legislativo  26
marzo 2010, n. 59. Non si applicano ai magazzini  generali  requisiti
economici riferibili al possesso di un determinato statuto giuridico,
ma dell'esistenza o meno di garanzie derivanti dalla forma societaria
eventualmente adottata e dal capitale versato si tiene conto in  sede
di determinazione  della  cauzione  o  fideiussione  per  l'esercizio
dell'attivita'. Sono  fatte  salve  le  disposizioni  applicabili  ai
magazzini generali per gli  aspetti  di  natura  fiscale  e  per  gli
aspetti della  loro  attivita'  riconducibili  ad  attivita'  escluse
dall'ambito  di  applicazione   del   presente   decreto   ai   sensi
dell'articolo 4. 
  8. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
articolo, sono abrogate le seguenti disposizioni. 
    a) gli articoli 2,  primo  comma,  quinto  paragrafo,  3,  5,  6,
secondo comma, 7, 8, secondo e quinto comma, 9, 18 e 21, primo comma,
del regio decreto-legge 1° luglio 1926,  n.  2290,  "Ordinamento  dei
magazzini generali". 
    b) gli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al regio decreto  16
gennaio 1927, n. 126, recante approvazione del  regolamento  generale
concernente l'ordinamento e  l'esercizio  dei  magazzini  generali  e
l'applicazione  delle  discipline  doganali  ai  predetti   magazzini
generali.
….omissis 

FINE TESTO

 


 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO LA CONCORRENZA IL CONSUMATORE

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

 

Prot. 0189658 del 12/9/2012

 

CIRCOLARE N. 3656/C

 

OGGETTO: Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno – Circolare esplicativa.

 

*****OMISSIS*****

 

12.4 In materia di magazzini generali, l’articolo 18 aggiunge al decreto 59/2010 l’articolo 80-quinquies che ridisciplina il procedimento per l’esercizio dei magazzini generali, trasformando il precedente regime autorizzatorio in SCIA, in armonia ai criteri dettati dalla direttiva.

 

12.4.1 Al primo comma si indica la modalità di presentazione della SCIA che è quella indicata dall’articolo 25, comma 3 del decreto 59, come implementata dall’articolo 5, comma 2 del DPR 160 del 2010. La Segnalazione, quando è contestuale alla Comunicazione unica, è pertanto rivolta all’ufficio del registro delle imprese che immediatamente la trasmette al SUAP.

 

12.4.2 Il secondo comma prescrive che il sub procedimento in capo allo scrivente Ministero è avviato, in ottemperanza ai principi dettati dalla direttiva e dal DPR 160, con l’unica Segnalazione trasmessa all’ufficio del registro delle imprese a norma del comma 1. Sarà il SUAP, destinatario della trasmissione da parte del ricevente ufficio del registro delle imprese, a trasmettere allo scrivente Ministero, all’indirizzo PEC imp.mccvnt.div22@pec.sviluppoeconomico.gov.it, la SCIA di competenza.

 

12.4.3 Il terzo comma modifica formalmente una disposizione transitoria nella parte ormai superata.

 

12.4.4 Il quarto comma riscrive l’articolo 1 del regolamento d’attuazione del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, eliminando ogni riferimento al procedimento autorizzatorio, indicando anche le modalità di contatto tra il SUAP e lo scrivente Ministero.

 

12.4.5 Il quinto comma stabilisce misure semplificatrici in materia di liberazione della cauzione, ferme rimanendo le norme del codice di rito.

 

12.4.6 Il sesto comma riscrive l’articolo 4 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, coerentemente con le modifiche sin qui effettuate e con il mutato quadro istituzionale e amministrativo dello Stato.

 

12.4.7 Il settimo comma è norma residuale, che dispone la sostituzione di ogni riferimento nella norma e nel regolamento del termine autorizzazione col termine SCIA, ed in attuazione della direttiva elimina ogni requisito fondato sulla forma o sul capitale, mantenendo invece i requisti morali.

 

12.4.8 Il comma 8 procede all’abrogazione delle norme ormai divenute incompatibili.

 

12.5 Attività molitoria.

*****OMISSIS*****