Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 20 settembre 2012

 

Circolare n. 217/2012

 

Oggetto: Lavoro – Modifiche alla Riforma del mercato del lavoro – D.L. 22.6.2012, n. 83 come convertito dalla legge 7.8.2012, n. 134, su S.O. alla G.U. n. 187 dell’11.8.2012.

 

Si evidenziano di seguito le principali modifiche apportate alla Riforma Fornero (legge 92/2012) in sede di conversione del Decreto Sviluppo.

 

Contratti a termine (art. 46 bis, comma 1, lett. a) – Come è noto, per scoraggiare la reiterazione di contratti a termine con lo stesso lavoratore la legge 92 ha allungato il periodo di tempo che deve intercorrere tra un contratto e l’altro; i nuovi termini sono di 60 giorni (in precedenza 10 giorni) per i contratti di durata fino a 6 mesi e di 90 giorni (in precedenza 20 giorni) per i contratti di durata superiore, con la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere intervalli inferiori fino ad un minimo, rispettivamente, di 20 e 30 giorni qualora l’assunzione avvenga nell’ambito di un particolare processo organizzativo (avvio di una nuova attività, lancio di un prodotto o di un servizio innovativo, ecc.). In aggiunta a quanto potrà essere previsto dalla contrattazione collettiva, la norma in esame ha ora esteso la possibilità per le aziende di usufruire di termini ridotti tra un contratto a termine e l’altro anche in caso di assunzioni in attività stagionali nonché “in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi”. Su quest’ultimo aspetto riferito proprio ai contratti collettivi sono attesi chiarimenti ministeriali che ne precisino la portata innovativa rispetto a quanto già previsto in prima battuta dalla Riforma.

 

Partite IVA (art. 46 bis, comma 1, lett. c) – E’ stata parzialmente allentata la stretta introdotta dalla Riforma sui contratti stipulati dal 18 luglio 2012 (per i contratti in corso alla stessa data le nuove regole si applicheranno dal 18 luglio 2013). In particolare è stato ampliato da 1 a 2 anni l’arco temporale entro il quale saranno considerate le presunzioni di irregolarità delle partite IVA relativamente alla durata delle stesse e all’ammontare dei compensi percepiti dagli interessati. Il quadro aggiornato delle presunzioni di irregolarità risulta pertanto il seguente fermo restando che la partita IVA sarà considerata irregolare solo se ricorrano almeno 2 presunzioni su 3:

 

·  durata del rapporto di lavoro superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi;

 

·  siano imputabili allo stesso committente oltre l’80% dei compensi percepiti dal titolare di partita IVA nell’arco di due anni consecutivi;

 

·  il titolare di partita IVA abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente.

 

Contratti a progetto (art. 46 bis, comma 1, lett. g) – E’ stato rimodulato l’aumento progressivo della contribuzione INPS già previsto dalla legge 92; in particolare, per i lavoratori non iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie l’aumento scatterà dal 2014 (anziché dal 2013), fermo restando il punto di arrivo nel 2018 al 33% (attualmente 27%); per i soggetti già iscritti l’aumento scatterà sempre dal 2013 ma sarà di due punti percentuali all’anno (anziché uno) in modo da passare dall’attuale 18% al 24% già nel 2016 (anziché nel 2018).

 

Ammortizzatori sociali (art. 46 bis, comma 1, lett. h e i) – In primo luogo sono stati introdotti limiti al ricorso alla CIGS da parte delle imprese interessate da procedure concorsuali. Ferma restando l’impossibilità per tali imprese di richiedere la CIGS a partire dall’1 gennaio 2016, in via transitoria la concessione della stessa sarà subordinata alla sussistenza di prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia dei livelli occupazionali; la verifica di tali condizioni sarà effettuata in base a parametri oggettivi che saranno definiti con successivo decreto ministeriale.

In secondo luogo è stato introdotto l’obbligo per le aziende di depositare presso il Ministero del Lavoro i contratti collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali; le modalità di tale deposito saranno fissate con successivo provvedimento ministeriale.

 

Collocamento obbligatorio dei disabili (art. 46 bis, comma 1, lett. l) – Come è noto, la legge 92 aveva ampliato la base di computo dei lavoratori sulla quale i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti devono calcolare la quota di riserva obbligatoria di disabili da assumere includendo anche i rapporti di lavoro a tempo determinato di qualsiasi durata (in precedenza erano esclusi quelli di durata inferiore a 9 mesi); la norma in esame ha ora ristretto nuovamente la base di computo escludendo i lavoratori con contratto a termine fino a 6 mesi.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.199/2012, 191/2012, 190/2012 e 187/2012 

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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S.O. alla G.U. n. 187 dell’11.8.2012 (fonte Guritel)

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, recante  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese.

 

Testo del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83  coordinato con la legge di conversione 7  agosto 2012, n. 134 
                         *****OMISSIS*****
 
                          Art. 46 bis 
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure  in  materia  di
                          accordi di lavoro 
  1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «I termini ridotti di cui al primo periodo  trovano
applicazione per le attivita' di cui al comma 4-ter e in  ogni  altro
caso previsto dai contratti  collettivi  stipulati  ad  ogni  livello
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu'  rappresentative
sul piano nazionale»; 
    b) all'articolo 1, dopo il comma 17 e' inserito il seguente: 
  «17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo  la  lettera
i-bis) e' aggiunta la seguente: 
    "i-ter) in tutti i settori produttivi, in  caso  di  utilizzo  da
parte del somministratore  di  uno  o  piu'  lavoratori  assunti  con
contratto di apprendistato"»; 
    c) all'articolo 1, comma 26, capoverso «Art.  69-bis»,  comma  1,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) che la collaborazione con il medesimo committente  abbia  una
durata  complessiva  superiore  a  otto  mesi  annui  per  due   anni
consecutivi»; 
      2) alla lettera b), le parole: «corrispettivi  complessivamente
percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «corrispettivi  annui  complessivamente
percepiti  dal   collaboratore   nell'arco   di   due   anni   solari
consecutivi»; 
    d) all'articolo 1, comma 32, lettera  a),  capoverso  «Art.  70»,
comma 1, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Per  l'anno
2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi'  rese,
in tutti i  settori  produttivi,  compresi  gli  enti  locali,  fermo
restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite  massimo  di  3.000
euro di corrispettivo per anno solare, da percettori  di  prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS  provvede  a
sottrarre dalla contribuzione figurativa  relativa  alle  prestazioni
integrative del salario  o  di  sostegno  al  reddito  gli  accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio»; 
  e) all'articolo 2, comma 46, alla lettera a),  alinea,  le  parole:
«31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»
e la lettera b) e' abrogata; 
    f) all'articolo 2, dopo il comma 46 e' inserito il seguente: 
«46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  entro  il
31 ottobre 2014, procede, insieme alle  associazioni  dei  datori  di
lavoro   e   alle    organizzazioni    sindacali    dei    lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale,  ad  una
ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali  in  essere
alla predetta data, al fine di  verificare  la  corrispondenza  della
disciplina transitoria di cui al comma 46 a  tali  prospettive  e  di
proporre,  compatibilmente  con  i  vincoli  di   finanza   pubblica,
eventuali conseguenti iniziative»; 
    g) all'articolo 2, comma 57, le parole: «, al 28  per  cento  per
l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014» sono  sostituite  dalle
seguenti: «e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014»  e  le
parole: «al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per  l'anno
2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22  per  cento  per  l'anno
2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento  a  decorrere
dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento  per
l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al  22  per  cento  per
l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016»; 
    h) all'articolo 2, il comma 70 e' sostituito dal seguente: 
  «70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive  modificazioni,  le  parole:  "qualora  la   continuazione
dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata" sono  sostituite
dalle seguenti: "quando sussistano prospettive di continuazione o  di
ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli
di occupazione, da valutare in base a  parametri  oggettivi  definiti
con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali".
L'articolo 3 della citata legge n.  223  del  1991,  come  da  ultimo
modificato dal presente comma, e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio
2016»; 
    i) all'articolo 2, dopo il comma 70 e' inserito il seguente: 
  «70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di  crisi
aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono
essere depositati presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, secondo modalita' indicate con decreto  direttoriale.  Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica»; 
    l) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le
parole:  «della  presente  legge,»  sono  inserite  le  seguenti:  «i
lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata  fino
a sei mesi,». 
  2. All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre  1990,  n.
428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: 
    «b-bis) per le quali vi sia stata la  dichiarazione  di  apertura
della procedura di concordato preventivo; 
    b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione  dell'accordo  di
ristrutturazione dei debiti». 
  3. Alle minori entrate contributive derivanti dalla lettera g)  del
comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2013  e
2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a  12
milioni di  euro  per  l'anno  2014,  mediante  le  maggiori  entrate
derivanti dalla medesima lettera g)  del  comma  1  e,  quanto  a  46
milioni di euro per l'anno 2013 e a 38 milioni  di  euro  per  l'anno
2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa
di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214.    
                          *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO