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Roma, 9 ottobre 2012

 

Circolare n. 226/2012

 

Oggetto: Lavoro – Sicurezza – Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – Aggiornamenti – Circ. Min. Lavoro n. 23 del 13.8.2012Decreto Dirigenziale del 19.9.2012.

 

Come è noto, in attuazione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (art. 71 del D.lgvo 81/2008) dallo scorso mese di maggio è in vigore il DM 11.4.2011 che ha disciplinato le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche che il datore di lavoro è tenuto a richiedere all’INAIL (in caso di prima verifica) e alle ASL (in caso di verifiche successive) al fine di valutare lo stato di conservazione e l’efficienza di alcune attrezzature espressamente indicate dallo stesso Testo Unico (tra cui apparecchi di sollevamento di materiali con portata superiore a 200Kg, scale aeree, ponti mobili, carrelli semoventi a braccio telescopico). Le verifiche devono essere effettuate secondo una tempistica fissata dal Testo Unico in relazione alle diverse attrezzature; la prima verifica deve essere richiesta dalle aziende interessate all’INAIL almeno 60 giorni prima della relativa scadenza, mentre le verifiche successive devono essere richieste all’ASL almeno 30 giorni prima.

 

Con la circolare in oggetto il Ministero del Lavoro ha ora fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina delle verifiche periodiche. In particolare è stato precisato che:

 

·        al fine di semplificare le modalità di richiesta delle verifiche periodiche successive alla prima i datori di lavoro possono presentare all’ASL un’unica richiesta cumulativa relativa a più attrezzature precisando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta della verifica; in tal caso il termine di 30 giorni entro cui l’ASL dovrà effettuare la verifica scatterà dalla data espressamente indicata per ciascuna attrezzatura; in caso contrario il predetto termine scatterà per tutte le attrezzature interessate dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa;

 

·        sono escluse dall’applicazione della disciplina delle verifiche periodiche una serie di apparecchiature tra cui i carrelli commissionatori (carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature) in quanto la loro funzione non è quella di sollevare operatori in quota per svolgervi un lavoro ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in quota accompagnati dall’operatore;

 

·        l’eventuale periodo di inattività di un’attrezzatura di lavoro non interrompe i termini previsti per le relative verifiche periodiche; di conseguenza, qualora all’atto della riattivazione dell’attrezzatura tali termini fossero già trascorsi, il datore di lavoro dovrà richiedere la verifica della stessa prima del suo utilizzo.  

 

Si rammenta che il datore di lavoro deve comunicare, nella richiesta di verifica periodica all’INAIL o alle ASL, il nominativo del soggetto abilitato (tra quelli indicati in appositi elenchi predisposti dall’INAIL, dalle ASL o dalle regioni) del quale intende avvalersi qualora gli stessi Istituti non siano in grado di eseguire la verifica direttamente entro i termini previsti (rispettivamente 60 o 30 giorni a seconda che si tratti della prima verifica o di quelle successive). Trascorsi i predetti termini senza che sia stata effettuata la verifica né da parte degli Istituti né da parte del soggetto abilitato, il datore di lavoro può richiedere che la verifica sia effettuata da qualsiasi soggetto abilitato presente in un apposito elenco predisposto dal Ministero del Lavoro che è stato recentemente aggiornato con il decreto dirigenziale del 19 settembre scorso.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 29/2012 e 91/2011

Responsabile di Area

Allegati due

 

Lc/lc

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