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Roma, 19 novembre 2012

 

Circolare n. 265/2012

 

Oggetto: Diritto Civile – Transazioni commerciali - Dal 2013 obbligo di pagamento a 30 giorni per le P.A. – D.Lgvo 9.11.2012, n.192, su G.U. n.267 del 15.11.2012.

 

A partire dal 2013 le Pubbliche Amministrazioni dovranno pagare le forniture a 30 giorni. Il termine potrà essere derogato per iscritto e con clausola espressa fino ad un massimo di 60 giorni, purché tale slittamento sia giustificato in relazione alla natura o all’oggetto del contratto.

 

Lo stabilisce il decreto legislativo indicato in oggetto che, recependo la nuova direttiva comunitaria n.7/2011 sulla lotta ai ritardi di pagamento, modifica in alcune parti il precedente decreto legislativo n.231/2002 che, com’è noto, ha introdotto nel nostro ordinamento l’automaticità dell’applicazione degli interessi moratori.

 

In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, non è stata peraltro introdotta una sanzione a carico dell’amministrazione inadempiente, ma resta ferma la decorrenza automatica degli interessi moratori, con la messa in mora ex lege dell’amministrazione debitrice a partire dal giorno successivo alla scadenza del pagamento. Anche il tasso degli interessi moratori è stato fissato inderogabilmente dal decreto legislativo in esame. Esso è pari al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea alle operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 8 punti percentuali. La misura del tasso dovrà essere resa nota semestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Transazioni tra imprese – Dal lato delle transazioni tra imprese, la nuova normativa non apporta grosse novità. Il termine di pagamento e la misura del tasso degli interessi moratori restano entrambi liberamente contrattabili per iscritto tra le parti, come avviene già oggi in base al decreto legislativo n.231/2002. A partire dalle transazioni concluse a decorrere dall’1 gennaio 2013, peraltro, un termine di pagamento maggiore di 60 giorni sarà valido solo se richiamato nel contratto con una clausola espressa e se, avuto riguardo alla prassi commerciale e ai principi di buona fede e correttezza, non risulterà iniquo per il creditore. In caso di mancanza di accordo scritto, sarà applicabile il termine di pagamento di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Tale termine era già previsto dal decreto legislativo n.231/2002 e non è stato modificato dalle nuove disposizioni.

 

Spese di recupero – Il decreto legislativo n.192/2012 ha stabilito un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno subito dal creditore per il recupero delle somme riscosse in ritardo.

 

Clausole inique – Sono considerati accordi nulli perché iniqui per legge quelli che escludano l’applicazione degli interessi di mora o il risarcimento dell’importo forfettario per risarcimento del danno.

 

Tutela degli interessi collettivi – Le associazioni di categoria presenti nel Cnel sono legittimate ad agire in giudizio a tutela degli interessi collettivi per far accertare la grave iniquità delle condizioni di pagamento e far adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.136/2002

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 267 del 15.11.2012 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192

Modifiche  al  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,  per

l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta

contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a  norma

dell'articolo 10, comma 1, della legge  11  novembre  2011,  n.  180.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1

       Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

  1.  Al  decreto  legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231,   recante

attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla  lotta  contro  i

ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sono apportate le

seguenti modificazioni:

    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1.  Le  disposizioni  contenute

nel presente decreto si applicano  ad  ogni  pagamento  effettuato  a

titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.

  2. Le disposizioni del presente decreto  non  trovano  applicazione

per:

    a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte  a  carico  del

debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del

debito;

    b) pagamenti effettuati  a  titolo  di  risarcimento  del  danno,

compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.»;

    b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende

per:

    a) "transazioni commerciali": i contratti,  comunque  denominati,

tra imprese ovvero  tra  imprese  e  pubbliche  amministrazioni,  che

comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o  la

prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;

    b)  "pubblica  amministrazione":  le   amministrazioni   di   cui

all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.

163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attivita' per la quale

e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto  legislativo

12 aprile 2006, n. 163;

    c) "imprenditore": ogni soggetto esercente un'attivita' economica

organizzata o una libera professione;

    d)  "interessi  moratori":  interessi  legali  di   mora   ovvero

interessi ad un tasso concordato tra imprese;

    e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base

giornaliera  ad  un  tasso  che  e'  pari  al  tasso  di  riferimento

maggiorato di otto punti percentuali;

    f) "tasso di riferimento": il tasso di interesse applicato  dalla

Banca  centrale  europea  alle  sue  piu'   recenti   operazioni   di

rifinanziamento principali;

    g) "importo dovuto": la somma che avrebbe  dovuto  essere  pagata

entro il termine contrattuale o  legale  di  pagamento,  comprese  le

imposte, i dazi, le tasse o  gli  oneri  applicabili  indicati  nella

fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.»;

    c) all'articolo 3, dopo  le  parole:  «interessi  moratori»  sono

inserite le seguenti: «sull'importo dovuto»;

    d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 4 (Decorrenza degli interessi moratori). - 1.  Gli  interessi

moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora,

dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

  2. Salvo quanto previsto  dai  commi  3,  4  e  5,  ai  fini  della

decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:

    a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del  debitore

della  fattura  o  di  una  richiesta  di  pagamento   di   contenuto

equivalente. Non  hanno  effetto  sulla  decorrenza  del  termine  le

richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra

richiesta equivalente di pagamento;

    b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla

data di prestazione dei servizi, quando  non  e'  certa  la  data  di

ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

    c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle  merci  o  dalla

prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve  la

fattura o la richiesta equivalente di pagamento e' anteriore a quella

del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

    d) trenta giorni dalla data dell'accettazione  o  della  verifica

eventualmente  previste  dalla  legge  o  dal   contratto   ai   fini

dell'accertamento della conformita' della merce o  dei  servizi  alle

previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura  o  la

richiesta equivalente di pagamento in epoca  non  successiva  a  tale

data.

  3. Nelle transazioni  commerciali  tra  imprese  le  parti  possono

pattuire un termine per il  pagamento  superiore  rispetto  a  quello

previsto dal comma 2. Termini superiori a  sessanta  giorni,  purche'

non siano gravemente iniqui per il creditore ai  sensi  dell'articolo

7, devono essere pattuiti  espressamente.  La  clausola  relativa  al

termine deve essere provata per iscritto.

  4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica

amministrazione le parti possono pattuire, purche' in modo  espresso,

un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma  2,

quando  cio'  sia  giustificato  dalla  natura  o  dall'oggetto   del

contratto  o  dalle  circostanze  esistenti  al  momento  della   sua

conclusione. In ogni caso i termini di cui al  comma  2  non  possono

essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa  al  termine

deve essere provata per iscritto.

  5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:

    a) per le imprese pubbliche  che  sono  tenute  al  rispetto  dei

requisiti di trasparenza di cui al decreto  legislativo  11  novembre

2003, n. 333;

    b) per gli enti pubblici che forniscono  assistenza  sanitaria  e

che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

  6. Quando  e'  prevista  una  procedura  diretta  ad  accertare  la

conformita' della merce o dei servizi  al  contratto  essa  non  puo'

avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della  consegna

della  merce  o  della  prestazione  del  servizio,  salvo  che   sia

diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella

documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente  iniquo  per

il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere  provato

per iscritto.

  7. Resta ferma la facolta' delle parti  di  concordare  termini  di

pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata

alla data concordata, gli interessi e il  risarcimento  previsti  dal

presente decreto  sono  calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli

importi scaduti.»;

    e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 5 (Saggio degli interessi). - 1. Gli interessi moratori  sono

determinati nella  misura  degli  interessi  legali  di  mora.  Nelle

transazioni commerciali tra  imprese  e'  consentito  alle  parti  di

concordare  un  tasso  di  interesse  diverso,  nei  limiti  previsti

dall'articolo 7.

  2. Il tasso di riferimento e' cosi' determinato:

    a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce  il  ritardo,

e' quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;

    b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo,

e' quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze da' notizia del tasso

di riferimento, curandone la pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana nel quinto  giorno  lavorativo  di  ciascun

semestre solare.»;

    f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:

  «Art. 6 (Risarcimento delle spese  di  recupero).  -  1.  Nei  casi

previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche  al  rimborso

dei costi sostenuti per il recupero delle somme  non  tempestivamente

corrisposte.

  2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in

mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento  del

danno.  E'  fatta  salva  la  prova  del  maggior  danno,  che   puo'

comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.»;

    g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

  «Art.  7(Nullita').  -  1.  Le  clausole  relative  al  termine  di

pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i

costi di recupero, a  qualunque  titolo  previste  o  introdotte  nel

contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del

creditore. Si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma,  del

codice civile.

  2. Il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullita' della clausola

avuto riguardo a tutte le circostanze del  caso,  tra  cui  il  grave

scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di

buona fede e correttezza,  la  natura  della  merce  o  del  servizio

oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi  per  derogare

al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di  pagamento  o

all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per  i  costi

di recupero.

  3.  Si  considera  gravemente  iniqua  la  clausola   che   esclude

l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria.

  4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che esclude  il

risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6.

  5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore e' una pubblica

amministrazione  e'  nulla  la  clausola   avente   ad   oggetto   la

predeterminazione o la  modifica  della  data  di  ricevimento  della

fattura. La nullita' e' dichiarata d'ufficio dal giudice.»;

    h) all'articolo 8, comma 1, la lettera  a)  e'  sostituita  dalla

seguente:

  «a) di accertare la grave  iniquita',  ai  sensi  dell'articolo  7,

delle condizioni generali concernenti il  termine  di  pagamento,  il

saggio degli interessi moratori o il  risarcimento  per  i  costi  di

recupero e di inibirne l'uso.».

 

                               Art. 2

             Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192

  1. All'articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192,  le

parole: «di sette punti percentuali» sono sostituite dalle  seguenti:

«di otto punti percentuali».

 

                               Art. 3

                         Disposizioni finali

  1. Le disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  legislativo  si

applicano alle transazioni commerciali concluse a  decorrere  dal 

gennaio 2013.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 9 novembre 2012

 

NAPOLITANO

Monti, Presidente del  Consiglio  dei  Ministri

Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli affari europei

Severino, Ministro della giustizia

Passera,  Ministro   dello   sviluppo economico

Grilli,  Ministro   dell'economia e delle finanze

Patroni Griffi, Ministro per la  pubblica amministrazione e la semplificazione

 

Visto, il Guardasigilli: Severino