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Roma, 22 novembre 2012

 

Circolare n. 269/2012

 

Oggetto: Autotrasporto - Controlli antimafia – Istituita la white list presso le Prefetture – Commi 52/57 articolo 1 Legge 6.11.2012 n.190 su G.U. n.265 del 13.11.2012.

 

La recente legge anticorruzione indicata in oggetto ha individuato una serie di attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, tra cui rientra anche l’autotrasporto in conto terzi.

 

In base alla nuova normativa, relativamente alle suddette attività a rischio, dovrà essere istituito presso ogni Prefettura l’elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa. L’iscrizione nella white list terrà luogo dell’attuale certificato antimafia.

 

Le imprese interessate dovranno tenere costantemente aggiornate le Prefetture circa l’assetto societario e gli organi amministrativi.

 

Le modalità per l’istituzione, l’aggiornamento e la verifica degli elenchi saranno stabilite con successivo decreto del Presidente della Repubblica. Fino al sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del suddetto provvedimento resteranno in vigore le attuali disposizioni sulla certificazione antimafia.

 

Di seguito si riporta l’elenco completo delle attività definite maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa:

 

a)     trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b)     trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

c)      estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d)     confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e)     noli a freddo di macchinari;

f)       fornitura di ferro lavorato;

g)     noli a caldo

h)     autotrasporti per conto di terzi;

i)        guardiania dei cantieri.

 

 

Daniela Dringoli

Allegato uno

Responsabile di Area

D/d

 

 

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G.U. n. 265 del 13.11.2012 (fonte Guritel)

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  corruzione  e

dell'illegalita' nella pubblica amministrazione.

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              Promulga

                         la seguente legge:

 

                             Art. 1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  corruzione  e

  dell'illegalita' nella pubblica amministrazione

                         *****OMISSIS*****

52.  Per  l'efficacia  dei  controlli  antimafia  nelle   attivita'

imprenditoriali di  cui  al  comma  53,  presso  ogni  prefettura  e'

istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed  esecutori

di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa  operanti

nei medesimi settori. L'iscrizione  negli  elenchi  della  prefettura

della provincia in cui l'impresa ha sede  soddisfa  i  requisiti  per

l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attivita'. La

prefettura  effettua  verifiche  periodiche   circa   la   perdurante

insussistenza dei suddetti rischi  e,  in  caso  di  esito  negativo,

dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

  53.  Sono  definite  come  maggiormente  esposte   a   rischio   di

infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':

    a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

    b) trasporto, anche transfrontaliero, e  smaltimento  di  rifiuti

per conto di terzi;

    c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

    d) confezionamento, fornitura e trasporto di  calcestruzzo  e  di

bitume;

    e) noli a freddo di macchinari;

    f) fornitura di ferro lavorato;

    g) noli a caldo;

    h) autotrasporti per conto di terzi;

    i) guardiania dei cantieri.

  54. L'indicazione delle attivita' di cui al comma  53  puo'  essere

aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con  apposito  decreto

del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri  della

giustizia, delle infrastrutture e dei  trasporti  e  dell'economia  e

delle  finanze,  previo   parere   delle   Commissioni   parlamentari

competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione

del relativo schema  alle  Camere.  Qualora  le  Commissioni  non  si

pronuncino  entro  il  termine,  il  decreto  puo'  essere   comunque

adottato.

  55. L'impresa iscritta nell'elenco di cui al comma 52 comunica alla

prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario  e

dei propri organi sociali,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della

modifica. Le societa' di capitali quotate  in  mercati  regolamentati

comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal  testo

unico di cui al decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58.  La

mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

  56. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta  dei  Ministri  per  la  pubblica   amministrazione   e   la

semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle  infrastrutture

e dei  trasporti  e  dello  sviluppo  economico,  da  adottare  entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono definite le modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al

comma 52, nonche' per l'attivita' di verifica.

  57. Fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata  in

vigore del decreto di cui al  comma  56  continua  ad  applicarsi  la

normativa vigente alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente

legge.

 

                         *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO