Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 23 novembre 2012

 

Circolare n. 270/2012

 

Oggetto: Funzione pubblica - Indagini statistiche - Obblighi per le imprese – D.P.R. 26.09.2012, su G.U. n. 267 del 15.11.2012.

 

Con il decreto in oggetto è stato approvato l’elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013, per le quali sussiste l’obbligo di risposta ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n.322/89.

 

Tra le indagini in questione si segnalano le seguenti.

 

·    Trasporto merci su strada, riguardante informazioni generali sull’impresa (attività prevalentemente svolta e dimensione del parco automezzi), nonché informazioni sull’attività svolta da un singolo autoveicolo nell’arco temporale di una settimana (km percorsi con carico e a vuoto, carburante consumato, tipo di merce caricata, località di arrivo, operazioni di scarico, ecc.).

 

·    Rilevazione mensile sull’occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro, destinato solo alle grandi imprese (oltre 500 dipendenti) e riguardante informazioni generali sul numero di dipendenti occupati (inclusi i dirigenti), sulle ore di lavoro (ordinarie e straordinarie) e sulle retribuzioni.

 

Le indagini saranno svolte a campione; come per gli anni passati, le imprese prescelte riceveranno per posta un questionario cartaceo che dovranno restituire compilato all’Istat.

 

Si rammenta che per i casi di mancata risposta o di risposta errata o incompleta è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 206,00 a un massimo di 2.065,00 Euro per le persone fisiche e da un minimo di 516,00 ad un massimo di 5.164,00 euro per enti e società.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.e n. 221/2011

Responsabile di Area

Allegati cinque

 

G/g

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.