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Roma, 10 gennaio 2013

 

Circolare n. 9/2013

 

Oggetto: Lavoro – Legge di stabilità 2013 – Legge 24.12.2012, n.228, su S.O. alla G.U. n.302 del 29.12.2012.

 

Si segnalano le principali disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2013 (ex legge finanziaria) in materia di previdenza e di lavoro.

 

Ammortizzatori in deroga (art. 1, commi 254 e 255) – E’ stata incrementata la dotazione finanziaria per il finanziamento della proroga dei cosiddetti ammortizzatori in deroga (destinati cioè ai lavoratori appartenenti ad aziende non rientranti nel sistema tradizionale degli ammortizzatori sociali), già disposta dalla legge Fornero per il periodo 2013/2016. Agli iniziali 1.000 milioni di euro stanziati da quella legge, sono stati infatti aggiunti ulteriori 200 milioni per il 2013. Ulteriori risorse potranno essere stanziate in via eccezionale con decreto del Ministro del Lavoro qualora se ne ravvisasse la necessità nel corso dell’anno.

 

Mobilità (art. 1, comma 405) – Anche nel 2013 sarà riconosciuto il diritto di iscrizione nelle liste di mobilità ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti (lo stesso diritto è già riconosciuto in via permanente ai lavoratori delle aziende più grandi). Come è noto, l’iscrizione nelle liste di mobilità ha lo scopo di facilitare la ricollocazione dei lavoratori licenziati garantendo sgravi contributivi alle aziende che li assumono.

 

Contratti di solidarietà (art. 1, comma 256) – E’ stata mantenuta anche per il 2013 la possibilità, per le aziende con oltre 15 dipendenti non destinatarie della CIGS, di stipulare i contratti di solidarietà di cui all’art. 5 della legge n. 236/93, altrimenti utilizzabili in via permanente solo dalle imprese rientranti nel campo di applicazione della stessa CIGS. Come è noto, tali contratti sono diretti a incentivare soluzioni alternative ai licenziamenti; le imprese interessate possono infatti concordare con i sindacati, per un massimo di 2 anni, una riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione non dovuta a seguito della riduzione di orario (uguale contributo viene riconosciuto anche al lavoratore).

 

Aspi (art. 1, comma 250) – Sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina dell’ASPI (Assicurazione Sociale per l’Impiego), nuovo ammortizzatore previsto dalla riforma Fornero a decorrere dall’1 gennaio 2013 che nel corso dei prossimi anni sostituirà gli istituti della disoccupazione e della mobilità. In particolare sotto l’aspetto contributivo è stato leggermente ritoccato l’importo del contributo di licenziamento dovuto per ogni lavoratore a tempo indeterminato che venga licenziato; al riguardo si rammenta che fino al 31 dicembre 2016 (data di cessazione dell’istituto della mobilità) tale contributo non sarà dovuto dai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della mobilità.

 

Fondi di solidarietà bilaterali (art.1, comma 251) – E’ stato spostato al 18 luglio 2013 (in precedenza 31 marzo 2013) il termine previsto dalla riforma Fornero per l’istituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali nei settori non coperti dalla cassa integrazione. Come è noto, i Fondi in questione dovranno assicurare, ai lavoratori di imprese con oltre 15 dipendenti, forme di sostegno al reddito nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Si rammenta che in caso di mancata attuazione dei fondi sarà istituito dal Ministero del Lavoro un fondo di solidarietà residuale.

 

Congedi parentali – (art. 1, comma 339) – E’ stata riconosciuta alla contrattazione collettiva di settore la possibilità di far godere i congedi parentali ai lavoratori anche su base oraria (anziché per singole giornate lavorative come avviene attualmente). Si rammenta che i congedi in questione, previsti dall’art. 32 del DLGVO n.151/2001, possono essere richiesti da ciascun genitore nei primi 8 anni di vita del bambino.

 

Lavoratori salvaguardati (art. 1, commi da 231 a 235) - E’ stata ampliata la platea dei lavoratori cosiddetti salvaguardati ossia di coloro che possono accedere ai trattamenti pensionistici secondo le regole vigenti prima della riforma Fornero delle pensioni (legge n. 214/2011). Tra le nuove categorie di lavoratori previste si segnalano in particolare i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione della relativa indennità e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014, nonché i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali di conciliazione o di accordi collettivi di incentivo all’esodo sottoscritti entro il 31 dicembre 2011. Con successivo decreto ministeriale saranno fissate le modalità di attuazione della disposizione in esame.  

 

Sicurezza (art. 1, comma 388) – E’ stata prorogata al 30 giugno 2013 (in precedenza 31 dicembre 2012) la possibilità per i datori di lavoro fino a 10 dipendenti di autocertificare la valutazione dei rischi (art. 29 del D.lgvo 81/2008). Successivamente anche tali imprese dovranno redigere il documento di valutazione dei rischi riportante la descrizione dei rischi aziendali e le misure di prevenzione e protezione adottate; tale adempimento potrà tuttavia essere effettuato in maniera semplificata utilizzando le apposite procedure standardizzate, recentemente approvate con decreto del Ministero del Lavoro del 30 novembre 2012.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 286/2012,

Responsabile di Area

190/2012, 188/2012 e 236/2011

 

Allegato uno

 

M/t

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S.O. alla G.U. n.302 del 29.12.2012 (fonte Guritel)

LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228

Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale

dello Stato (Legge di stabilita' 2013).

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              Promulga

 

                          la seguente legge:

 

                               Art. 1.

 

                            *****OMISSIS*****

 

231. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime

delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore

dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

ferme restando le salvaguardie di cui ai  decreti  del  Ministro  del

lavoro e delle politiche sociali 1°  giugno  2012,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e 5  ottobre  2012,  si

applicano, ai sensi dei commi da 232 a  234  del  presente  articolo,

anche  ai  seguenti  lavoratori  che  maturano  i  requisiti  per  il

pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

    a) ai lavoratori cessati dal  rapporto  di  lavoro  entro  il  30

settembre 2012 e collocati in  mobilita'  ordinaria  o  in  deroga  a

seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro  il

31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato  i  requisiti  utili  al

trattamento   pensionistico   entro   il   periodo    di    fruizione

dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo  7,  commi  1  e  2,

della legge 23 luglio 1991, n. 223,  ovvero  durante  il  periodo  di

godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro

il 31 dicembre 2014;

    b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della

contribuzione entro il 4 dicembre  2011,  con  almeno  un  contributo

volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore

del decreto-legge n. 201 del  2011,  convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge   n.   214   del   2011,   ancorche'   abbiano   svolto,

successivamente alla medesima data del  4  dicembre  2011,  qualsiasi

attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a  tempo

indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione  volontaria,  a

condizione che:

      1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4  dicembre

2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non

superiore a euro 7.500;

      2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza

del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo

alla data di entrata in vigore del decreto-legge  n.  201  del  2011,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

    c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il

30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti  anche

ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile

ovvero in applicazione di accordi collettivi di  incentivo  all'esodo

stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'  rappresentative

a livello nazionale entro il  31  dicembre  2011,  ancorche'  abbiano

svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non  riconducibile  a

rapporto di lavoro dipendente a  tempo  indeterminato,  a  condizione

che:

      1) abbiano conseguito successivamente alla data del  30  giugno

2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non

superiore a euro 7.500;

      2) perfezionino i requisiti utili a  comportare  la  decorrenza

del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo

alla data di entrata in vigore del decreto-legge  n.  201  del  2011,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

    d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione  volontaria  della

contribuzione entro il 4  dicembre  2011  e  collocati  in  mobilita'

ordinaria alla predetta data,  i  quali,  in  quanto  fruitori  della

relativa indennita', devono  attendere  il  termine  della  fruizione

della  stessa  per  poter  effettuare  il  versamento  volontario,  a

condizione  che  perfezionino  i  requisiti  utili  a  comportare  la

decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese

successivo alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  n.  201

del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

  232. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della

presente legge,  sono  definite  le  modalita'  di  attuazione  delle

disposizioni di cui al comma 231 del  presente  articolo  sulla  base

delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e  all'articolo

22  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, previo parere delle

competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti  giorni

dalla data di assegnazione del relativo schema.

  233. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento

inoltrate dai lavoratori di cui al comma 231 che intendono  avvalersi

dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima

della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.

214, sulla base:

    a) per i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria o in deroga,

della data di cessazione del rapporto di lavoro;

    b) della data di cessazione del  rapporto  di  lavoro  precedente

l'autorizzazione ai versamenti volontari;

    c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione  di

accordi di cui alla lettera c) del comma 231.

  234. Il beneficio di cui al comma 231 e'  riconosciuto  nel  limite

massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, di 134 milioni di euro

per l'anno 2014, di 135 milioni di  euro  per  l'anno  2015,  di  107

milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni  di  euro  per  l'anno

2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28  milioni  di  euro

per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

  235. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie  di

lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del  decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter,

del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  e  22  del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' istituito, presso il  Ministero

del lavoro e delle politiche  sociali,  un  apposito  fondo  con  una

dotazione di 36 milioni di euro per  l'anno  2013.  Le  modalita'  di

utilizzo  del  fondo  sono  stabilite  con  decreto  di  natura   non

regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto

con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il

Ministro  dell'economia  e  delle   finanze.   Nel   predetto   fondo

confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la  procedura

di  cui  al  presente  comma.  Qualora  in   sede   di   monitoraggio

dell'attuazione dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  171

del 24 luglio 2012, e 5 ottobre 2012, attuativi delle disposizioni di

cui agli articoli 24, commi 14 e 15,  del  decreto-legge  6  dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre

2011, n.  214,  e  successive  modificazioni,  6,  comma  2-ter,  del

decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  24  febbraio  2012,  n.  14,  e  22  del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di  cui

al comma 232 del presente articolo, vengano  accertate  a  consuntivo

eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto  agli  oneri

programmati a legislazione  vigente  per  l'attuazione  dei  predetti

decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e pari,  ai

sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge  n.  201

del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,

dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e del comma  234  del

presente articolo complessivamente a 309 milioni di euro  per  l'anno

2013, a 959 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.765 milioni di  euro

per l'anno 2015, a 2.377 milioni di euro per  l'anno  2016,  a  2.256

milioni di euro per l'anno 2017, a 1.480 milioni di euro  per  l'anno

2018, a 583 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45  milioni  di  euro

per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il  fondo

di cui al primo periodo  del  presente  comma.  L'accertamento  delle

eventuali economie e' effettuato annualmente con il  procedimento  di

cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive

modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

e' disposta la conseguente integrazione del fondo  di  cui  al  primo

periodo operando le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                            *****OMISSIS*****

 

250. All'articolo 2  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  sono

apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 11, lettera a) le parole: «nel medesimo periodo» sono

sostituite dalle seguenti: «negli ultimi dodici mesi»;

    b) al comma 11, lettera b), le  parole:  «nel  medesimo  periodo»

sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi diciotto mesi»;

    c) al comma 21, le parole: «, detratti i  periodi  di  indennita'

eventualmente fruiti nel periodo» sono sostituite dalle seguenti:  «;

ai fini della durata non sono computati i  periodi  contributivi  che

hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione»;

    d) al comma 22, la parola: «15» e' soppressa;

    e) dopo il comma 24 e' inserito il seguente:

  «24-bis. Alle prestazioni liquidate dall'Assicurazione sociale  per

l'Impiego si applicano, per quanto non previsto dalla presente  legge

ed in quanto applicabili, le  nomine  gia'  operanti  in  materia  di

indennita' di disoccupazione ordinaria non agricola»;

    f) il comma 31 e' sostituito dal seguente:

  «31. Nei casi di interruzione di un  rapporto  di  lavoro  a  tempo

indeterminato per le causali  che,  indipendentemente  dal  requisito

contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal

1° gennaio 2013, e' dovuta, a carico del datore di lavoro, una  somma

pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI  per  ogni  dodici

mesi di anzianita' aziendale  negli  ultimi  tre  anni.  Nel  computo

dell'anzianita' aziendale sono  compresi  i  periodi  di  lavoro  con

contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto  e'

proseguito senza soluzione di continuita' o se comunque  si  e'  dato

luogo alla restituzione di cui al comma 30»;

    g) al comma 39, le parole:  «1°  gennaio  2013»  sono  sostituite

dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;

    h) all'articolo 2, comma 71, la lettera c)  e'  sostituita  dalla

seguente:

  «c) articolo 11 comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;».

  251. All'articolo 3  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  sono

apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 4, le parole: «entro sei mesi dalla data  di  entrata

in vigore della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente

legge»;

    b) il comma 31 e' sostituito dal seguente:

  «31. I fondi di cui  al  comma  4  assicurano,  in  relazione  alle

causali previste dalla normativa in  materia  di  cassa  integrazione

ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario  di

importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima

sia non inferiore a un ottavo delle ore  complessivamente  lavorabili

da computare in un biennio mobile,  e  comunque  non  superiore  alle

durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e  quarto

della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento  ai  limiti

all'utilizzo  in  via  continuativa  dell'istituto  dell'integrazione

salariale»;

    c) al comma  32,  lettera  a),  le  parole:  «rispetto  a  quanto

garantito dall'ASpI» sono sostituite dalle seguenti:  «rispetto  alle

prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto  di

lavoro ovvero prestazioni integrative,  in  termini  di  importo,  in

relazione alle integrazioni salariali».

 

                            *****OMISSIS*****

 

254. In considerazione del perdurare della  crisi  occupazionale  e

della prioritaria esigenza di assicurare  adeguate  risorse  per  gli

interventi di ammortizzatori sociali in deroga a tutela  del  reddito

dei lavoratori in una logica di condivisione solidale fra istituzioni

centrali, territoriali e parti sociali, in aggiunta a quanto previsto

dall'articolo 2, comma  65,  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,

l'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,  del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per

l'occupazione e la formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,

lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata

di euro 200 milioni per l'anno 2013.  Conseguentemente,  si  provvede

nei  seguenti  termini:  il   Fondo   di   cui   all'ultimo   periodo

dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n.  247,  e'

ridotto di 118 milioni di  euro  per  l'anno  2013;  e'  disposto  il

versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, per

essere  riassegnato  al  Fondo  sociale  per   l'occupazione   e   la

formazione, di una quota pari a 82 milioni di euro  per  l'anno  2013

delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo

25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione  delle  somme

destinate al finanziamento dei  fondi  paritetici  interprofessionali

per la formazione di cui all'articolo 118  della  legge  23  dicembre

2000, n. 388.

  255.  Entro  il  30   aprile   2013,   qualora   dal   monitoraggio

dell'andamento  degli  ammortizzatori  sociali  in  deroga  e   delle

relative esigenze di intervento rappresentate dalle regioni  e  dalle

province autonome emerga non sufficiente la provvista  finanziaria  a

tal fine disposta, il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali

convoca le organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei

lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano  nazionale

per   individuare   ulteriori   interventi.   Sentite   le   predette

organizzazioni sindacali, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche

sociali, con decreto di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, puo' disporre, in  via  eccezionale,  che  le  risorse

derivanti  dal  50  per  cento  dell'aumento  contributivo   di   cui

all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il  periodo

dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2013, siano  versate  dall'INPS  al

bilancio dello  Stato  per  la  successiva  riassegnazione  al  Fondo

sociale per l'occupazione e la formazione  di  cui  all'articolo  18,

comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con

modificazioni, dalla legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  ai  fini  del

finanziamento  degli  ammortizzatori.  sociali  in  deroga   di   cui

all'articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.  92.

Con il medesimo decreto sono stabilite  le  necessarie  modalita'  di

attuazione delle disposizioni di cui al presente comma anche al  fine

di  garantire  la  neutralita'  finanziaria  sui  saldi  di   finanza

pubblica.

  256. L'intervento di cui al comma 6  dell'articolo  1  del  decreto

legge 1° luglio 2009, n. 78, e' prorogato per l'anno 2013 nel  limite

di 60 milioni di euro. L'onere derivante dal presente comma e'  posto

a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di  cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della  legge

28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni.

 

                            *****OMISSIS*****

 

339. All'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative

in materia di sostegno della  maternita'  e  paternita',  di  cui  al

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti

modificazioni:

    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

  «1-bis. La  contrattazione  collettiva  di  settore  stabilisce  le

modalita' di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base  oraria,

nonche' i criteri di calcolo della base oraria e  l'equiparazione  di

un determinato monte ore alla singola  giornata  lavorativa.  Per  il

personale del comparto sicurezza e difesa di quello  dei  vigili  del

fuoco  e  soccorso  pubblico,  la  disciplina   collettiva   prevede,

altresi', al  fine  di  tenere  conto  delle  peculiari  esigenze  di

funzionalita'  connesse   all'espletamento   dei   relativi   servizi

istituzionali, specifiche e  diverse  modalita'  di  fruizione  e  di

differimento del congedo.»;

    b) al comma 3 le parole: «e comunque con un periodo di  preavviso

non inferiore a quindici giorni» sono sostituite dalle  seguenti:  «e

comunque con un termine di preavviso non inferiore a quindici  giorni

con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo»;

    c) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

  «4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di

lavoro  concordano,  ove  necessario,  adeguate  misure  di   ripresa

dell'attivita' lavorativa,  tenendo  conto  di  quanto  eventualmente

previsto dalla contrattazione collettiva».

 

                            *****OMISSIS*****

 

388. E' fissato al 30  giugno  2013  il  termine  di  scadenza  dei

termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla

presente legge.

 

                            *****OMISSIS*****

 

405.  E'  prorogata,  per   l'anno   2013,   l'applicazione   delle

disposizioni di cui ai commi 14, nel limite di 35 milioni di euro per

l'anno 2013, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2, e successive modificazioni. L'intervento di cui al  comma

16 del citato articolo 19 e' prorogato per l'anno 2013  nella  misura

del 90 per cento. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei primi due

periodi del presente comma sono posti a carico del Fondo sociale  per

occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a)

del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  come  rifinanziato

dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

 

                            *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO