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Roma, 29 gennaio 2013

 

Circolare n. 28/2013

 

Oggetto: Lavoro – Licenziamenti individuali – Procedura obbligatoria di conciliazione – Circ. Min. Lavoro n. 3 del 16.1.2013.

 

Il Ministero del Lavoro ha fornito i primi chiarimenti sulla procedura obbligatoria di conciliazione introdotta dalla Riforma Fornero (art. 1, commi 40 e 41 della legge n. 92/2012) per le aziende con oltre 15 dipendenti che intendono effettuare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Come è noto, in base alla stessa legge la violazione della procedura comporta per l’azienda l’inefficacia del licenziamento e il riconoscimento al lavoratore di un’indennità risarcitoria compresa tra 6 e 12 mensilità.

 

Campo di applicazione – Ai fini del calcolo della soglia occupazionale oltre la quale scatta l’obbligo in questione non devono essere considerate nell’organico aziendale alcune tipologie contrattuali tra cui i rapporti di apprendistato, i contratti di inserimento e i contratti di somministrazione (ex interinali), mentre vanno considerati pro quota i lavoratori part time. Il calcolo della base numerica deve essere effettuato avendo come parametro di riferimento la normale occupazione negli ultimi 6 mesi e non il momento in cui avviene il licenziamento.

 

Motivi di licenziamento – Riguardo alle motivazioni che configurano un licenziamento per giustificato motivo oggettivo il Ministero del Lavoro ha indicato, a mero titolo esemplificativo, una serie di ipotesi tra cui la ristrutturazione di reparti, la soppressione del posto di lavoro, l’esternalizzazione di attività, l’inidoneità fisica del lavoratore, l’impossibilità di ricollocare il dipendente all’interno della struttura aziendale e l’emanazione di provvedimenti amministrativi che incidono sul rapporto di lavoro (ad esempio il ritiro della patente o del tesserino di ingresso agli spazi aeroportuali). Secondo il Ministero del Lavoro non configurerebbe invece giustificato motivo oggettivo il licenziamento per superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia che quindi non sarebbe subordinato al tentativo di conciliazione.

 

Procedura – La procedura di conciliazione prevede le seguenti fasi:

 

·  il datore di lavoro deve trasmettere una comunicazione scritta alla competente Direzione Territoriale del Lavoro e per conoscenza al lavoratore interessato precisando i motivi del licenziamento e le eventuali misure per la sua ricollocazione;

 

·  entro 7 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione la Direzione Territoriale del Lavoro convoca le parti per il tentativo di conciliazione;

 

·  entro 20 giorni dalla data di trasmissione della convocazione il tentativo di conciliazione dovrà concludersi, salvo che le parti interessate non ritengano necessario disporre di un periodo di tempo più ampio per cercare di raggiungere un accordo.

 

Esiti - In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento del lavoratore che avrà effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato; il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considererà come preavviso lavorato. L’esito positivo del tentativo di conciliazione potrà manifestarsi attraverso varie soluzioni anche alternative alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ad esempio il trasferimento del lavoratore o la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale).

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 189/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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