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Roma, 11 febbraio 2013

 

Circolare n. 39/2013

 

Oggetto: Previdenza – Nuovi valori convenzionali - Circolare Inps n. 22 dell'8.2.2013.

L’INPS ha comunicato i nuovi valori in vigore dall’1 gennaio 2013 relativi a:

1)   minimali contributivi;

2)   fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%;

3)   massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

 

1)  Minimali contributivi. I nuovi minimali contributivi, sui quali come noto devono essere calcolati i contributi previdenziali in presenza di retribuzioni inferiori (legge n.389/89), sono:

euro 47,07 e 1.223,82 rispettivamente minimale giornaliero e mensile per quadri, impiegati e operai;

     euro 130,20 e 3.385,20 rispettivamente minimale giornaliero e mensile per dirigenti.

Applicando le retribuzioni minime previste dai contratti collettivi stipulati nei settori rappresentati dalla Confetra, si dovrà far riferimento al minimale mensile per i contributi dovuti per i lavoratori classificati al livello 6°J (in vigore dall’1 luglio 2012) del CCNL logistica, trasporto e spedizioni nonché per i lavoratori classificati ai livelli 2° e 1° del CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica.

Per i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a euro 7,24. Anche in questo caso il minimale orario dovrà essere applicato solo per gli stessi livelli per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.

 

2)  Contributo aggiuntivo dell'1%. La fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge n.438/92 a carico dei lavoratori dipendenti, è stata elevata a euro 45.530,00 annue, corrispondenti a euro mensili 3.794,00 (in precedenza 3.684,00); il contributo dell'1% dovrà essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente questo nuovo limite.

 

3)  Massimale contributivo e pensionabile. E’ stato elevato a euro 99.034,00 annui (in precedenza 96.149,00) il massimale contributivo e pensionabile introdotto dalla legge n.335/95 per i nuovi assunti dall’1 gennaio 1996.

 

4)  Regolarizzazioni. La regolarizzazione dei versamenti contributivi già effettuati sulla base dei precedenti valori dovrà essere effettuata entro il 16 maggio prossimo.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 40/2012

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

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INPS - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE

CIRCOLARE N. 22 DELL’8.2.2013

 

 

OGGETTO: Determinazione per l'anno 2013 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. 

 

Sommario: Premessa

Parte I – Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile Uniemens

1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori

2. Minimale di retribuzione per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo volo).

3. Retribuzioni convenzionali in genere.

4. Rapporti di lavoro a tempo parziale.

5. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2013 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

6. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

9. Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato.

10. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria.

11. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2013

*****OMISSIS*****

 

Premessa.

Come noto, per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.

In particolare la retribuzione da assumere ai fini contributivi  deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti  in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1, comma 1, del D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989, n. 389).

Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.

Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, con norma interpretativa (art. 2, co. 25, della legge 28.12.1995, n. 549) è stato disposto che:

"L'art. 1 del D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.12.1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria."

Il predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione giornaliera.   Pertanto il reddito da lavoro dipendente da assoggettare a contribuzione, con l’osservanza delle disposizioni in materia di retribuzione  minima imponibile, deve essere adeguato, se inferiore, ai  minimali di retribuzione giornaliera.

 

Parte I

 

Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile Uniemens

 

1.   Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori

            Il legislatore ha previsto per diversi settori i valori minimi di retribuzione giornaliera ai fini contributivi; tali valori devono essere rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (2).

 

Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2012, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari al 3% (3), si riportano nelle tabelle A e B (v. allegato 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso all’ 1.1.2013.

Si ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 47,07  (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1.1.2012, pari a € 495,43 mensili) (4).

  

anno 2013

Euro

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld

495,43

Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)

47,07

 

Si rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.

Si richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le circolari in nota (5).

 

1.1. Lavoratori di società ed organismi cooperativi di cui al DPR 30.4.1970, n. 602.

Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2007 (6) la retribuzione imponibile, ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali,  per i lavoratori in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori.

 

1.2. Cooperative sociali.

Come noto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006, si è concluso al 31.12.2009 il percorso triennale (2007-2009) di graduale aumento della retribuzione giornaliera imponibile ai fini contributivi per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 797/55 (T.U. sugli assegni familiari).

Pertanto, a partire dall’ 1.1.2010 (7) anche per i lavoratori soci delle predette cooperative trovano applicazione, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le norme previste per la generalità dei lavoratori.

In ordine all’individuazione degli elementi retributivi che incidono nella determinazione della retribuzione imponibile si precisa che, oltre a quelli costituiti da paga base, indennità di contingenza e elemento distinto della retribuzione (Edr), devono essere considerati tutti gli elementi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e individuale dovendosi ormai intendere superato il sistema di calcolo convenzionale previsto dall’art. 1, comma 787, della L. n. 296/2006.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, con la completa equiparazione delle modalità di determinazione dell’imponibile contributivo dei predetti lavoratori a quelli di impresa, è cessata l’operatività del criterio convenzionale di determinazione dei periodi di occupazione.

Conseguentemente, come per la generalità dei lavoratori anche per i lavoratori soci delle cooperative in esame,  la retribuzione imponibile ai fini contributivi  deve essere rapportata al numero di giornate di effettiva occupazione.

 

*****OMISSIS*****

4. Rapporti di lavoro a tempo parziale

Si rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione l'art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989, ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. La retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’ art. 1, co. 4, della legge n. 389 del 1989,  confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000. 

Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a decorrere dall’1.1.1989 (13).

In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

€ 47,07 x 6 / 40 =  € 7,06

 

5. Art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438. Quota di retribuzione soggetta nell'anno 2012 all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale.

 

A decorrere dall’1.1.1993, è dovuta un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (14) in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

La prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2013 in € 45.530,00.

            Pertanto a decorrere dall’1.1.2013 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 45.530,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.794,16, da arrotondare ad € 3.794,00.

 

anno 2013

Euro

Prima fascia di retribuzione pensionabile annua

45.530,00

Importo mensilizzato

3.794,00

 

Si ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (15).

La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell?elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.

L?imponibile della contribuzione aggiuntiva è un di cui dell?elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

 

6. Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge 8.8.1995, n. 335, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (16), rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura di 3,0%, è pari, per l'anno 2013, a € 99.033,90 che arrotondato all’unità di euro è pari a € 99.034,00.

 

 

 

anno 2013

Euro

Massimale annuo della base contributiva

99.034,00

 

Si rammenta che dall’1.1.2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>,  <ImponibileEccMass>,  <ContributoEccMass>.

L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

 

7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi (17) è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di € 495,43 per l'anno 2013, risulta pertanto pari ad una retribuzione settimanale di € 198,17.

 

anno 2013

Euro

trattamento minimo di pensione

495,43

Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)

198,17

Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*)

10.305,00

 

(*) Il limite annuo è pari a 198,17 x 52

Si chiarisce, inoltre, che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 43, comma 3, della legge 29.12.2001 n. 448, le disposizioni in materia di minimale di retribuzione giornaliera (punto 1.2.) non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (18).

 

8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Si riportano i predetti importi per l’anno 2013 (19), con la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs. n. 314 del 1997.

 

anno 2013

Euro

Valore delle prestazioni e delle

indennità sostitutive della mensa

 

5,29

Fringe benefit (tetto)

258,23

Indennità di trasferta intera Italia

46,48

Indennità di trasferta 2/3 Italia

30,99

Indennità di trasferta 1/3 Italia

15,49

Indennità di trasferta intera estero

77,47

Indennità di trasferta 2/3 estero

51,65

Indennità di trasferta 1/3 estero

25,82

Indennità di trasferimento Italia (tetto)

1.549,37

Indennità di trasferimento estero (tetto)

4.648,11

Azioni offerte ai dipendenti (tetto)

2.065,83

  

Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997.

In particolare, per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa, si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998 e la circolare n. 1 del 3 gennaio 2007 mentre per l’azionariato dei dipendenti  la circolare n. 11 del 22.01.2001 e la circolare n. 123 dell’11.12.2009.

 

*****OMISSIS*****

 

11. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2013.

Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2013 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26.3.1993 (20).

Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Ai fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti istruzioni.

 

11.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 5).

Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS  le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

-         calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’ 1.1.2013 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

-         le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

 

11.2. regolarizzazione di cui al punto 6).

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

 

*****OMISSIS*****

 

 

Il Direttore Generale

Nori

 

 

 

Riferimenti normativi:

(1) Circolare n. 40 del 20.2.1996

(2) D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge 26.9.1981, n. 537 .

(3) Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione  che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati  relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’aumento all’analogo valore medio relativo all’anno precedente (art. 11,  D.Lgs. 30.12.1992, n. 503). L’indice del 2,7% viene utilizzato ai fini contributivi  per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell’emanazione (novembre 2012) del decreto ministeriale del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro che fissa l’aumento definitivo di perequazione automatica nell’anno 2012.

Il predetto valore verrà comunicato dall’Istituto in occasione della circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.

(4) Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge 11.11.1983, n. 638, modificato dall’art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989.

(5) Cir. n. 9674 del 06.05.78, cir. n. 806 del 21.07.1986, cir. n. 205 del 25.07.95, e da ultimo cir. n. 33 dell’8.02.2002, punto 1.1.

(6) Si veda circolare n. 34 del 6 febbraio 2007.

(7) circolare n. 56 del 9 marzo 2007,

(8) Si veda la circolaren. 156/2000.

(9) La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in origine fissata in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell’art. 22 della legge 3.6.1975, n.160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell'anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).

(10) Si veda la circolare n. 100 del 22 maggio 2000.

(11)  Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981.

(12) Cfr. art. 7 della legge n.  638 del 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n. 389/1989.

(13) Pertanto per tali rapporti di lavoro l’esistenza di  un apposito minimale non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini contributivi, del disposto dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989.

(14) Determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.11.03.1988, n. 67, circolare 298 del 30.12. 1992 e circolare n. 151 del 7.7. 1993.

(15) Si veda la circolare n. 7 del 15.01.2010, punto 3.

(16) Circolare n. 177/1996, n. 42/2009,  n. 7 del 15.01.2010 punto 2.

(17) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, co. 2, della legge n. 389 del 1989.

(18) Si veda la circolare n. 41 del 22.02.2002.

(19) Il co. 9 dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. n. 314 del 1997), ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

(20) Approvata con D.M. 7.10.1993 (cfr. circolare n. 292 del 23.12.1993, punto 1)

(21) Si veda circolare n. 8 del 10.01.2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

*****OMISSIS*****