Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 2 agosto 2013

 

Circolare n. 187/2013

 

Oggetto: Lavoro – CCNL logistica, trasporto e spedizione – Accordo di rinnovo dell’1.8.2013.

 

L’1 agosto è stato rinnovato il CCNL, scaduto il 31 dicembre scorso, e conseguentemente è stato revocato lo sciopero proclamato per lunedì prossimo.

 

L’accordo, non sottoscritto da Assologistica, prevede sul piano economico per il triennio 2013/2015 un aumento medio a regime di 108 euro mensili parametrati sul 3° livello Super, mentre su quello normativo prevede in particolare disposizioni volte a rendere più flessibile la prestazione del personale non viaggiante, a incrementare l’utilizzo dei contratti part-time, a termine e di somministrazione e a determinare un sistema premiale a favore delle imprese di autotrasporto cosiddette “virtuose”.

 

Questi nel dettaglio i principali aspetti dell’intesa.

 

Aumenti – L’aumento medio di 108 euro mensili è stato suddiviso in 3 rate aventi le seguenti decorrenze:

·         35 euro già in corso dall’1 giugno

·         35 euro dall’1 ottobre 2014

·         38 euro dall’1 ottobre 2015.

 

Gli aumenti a seconda dei singoli livelli saranno pertanto pari a euro:

 

 

1.6.2013

1.10.2014

1.10.2015

Totale

Quadri

44,81

44,81

48,65

138,27

42,16

42,16

45,77

130,09

38,71

38,71

42,03

119,45

3° Super

35,00

35,00

38,00

108,00

3° Super Junior

34,20

34,20

37,14

105,55

3°J

33,94

33,94

36,85

104,73

4°S

32,35

32,35

35,12

  99,82

4°J

31,55

31,55

34,26

  97,36

30,76

30,76

33,39

  94,91

6°S

28,90

28,90

31,38

  89,18

6°J

26,51

26,51

28,79

  81,82

 

Una tantum – A copertura del periodo 1 gennaio/31 maggio 2013, ai soli lavoratori in servizio alla data dell’1 agosto dovrà essere corrisposta una somma una tantum uguale per tutti di 88 euro da erogarsi in due rate uguali di 44 euro ciascuna, di cui la prima con la retribuzione di novembre 2013 e la seconda con la retribuzione di febbraio 2014. L’una tantum dovrà essere proporzionalmente ridotta per i lavoratori part-time e per quelli assunti dall’1 gennaio 2013 e non dovrà essere considerata ai fini del calcolo del TFR e dei vari istituti contrattuali.

 

Durata – Il nuovo CCNL decorre dall’1 gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2015.

 

Flessibilità personale non viaggiante – E’ stato elevato a 4 mesi all’anno anche non consecutivi (in precedenza 5 settimane consecutive all’anno) il periodo massimo entro cui, in base all’art.1 della sezione Trasporti del CCNL, è consentito alle aziende di derogare, senza necessità di accordo sindacale, al regime dell’orario ordinario delle 8 ore giornaliere. In particolare durante tale periodo le aziende potranno distribuire l’orario di lavoro in maniera non omogenea nell’arco dei 5 giorni lavorativi (fermo restando il minimo di 32 e il massimo di 48 ore settimanali, nonché il minimo di 6 ed il massimo di 10 ore giornaliere ordinarie) con una media settimanale di 39 ore su due mesi consecutivi; ai lavoratori interessati dovrà essere riconosciuta una indennità mensile di 75 euro.

Sempre all’interno dei 4 mesi le aziende, per un periodo massimo di 4 settimane consecutive, potranno articolare l’orario normale di lavoro su 6 giorni anziché su 5 riconoscendo in questo caso ai lavoratori interessati un’indennità mensile di 110 euro.

L’applicazione del regime di flessibilità in questione dovrà essere preceduto da un esame preventivo col sindacato da avviarsi con un anticipo di almeno 45 giorni; detto esame non potrà in alcun modo pregiudicare l’applicazione della flessibilità.

 

Contratti a termine – Per tutte le aziende è stata elevata al 35% dei lavoratori a tempo indeterminato (in precedenza 25% e 20%, rispettivamente per le aziende fino a 50 dipendenti e per quelle maggiori) la quantità massima di contratti a termine ammessa. Utilizzando la facoltà concessa dalla Riforma Fornero (legge n.92/2012) sono stati inoltre ridotti i termini che devono intercorrere tra un contratto e l’altro per poter stipulare un nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore; i nuovi termini sono di 20 e 30 giorni, rispettivamente in caso di contratti di durata fino a 6 mesi e di contratti di durata superiore. Sempre in forza della suddetta riforma sono stati allungati i termini entro cui è consentito proseguire la durata del contratto a termine oltre la scadenza senza che scatti la trasformazione a tempo indeterminato (30 e 50 giorni contro i precedenti 20 e 30, rispettivamente per i contratti di durata fino a 6 mesi e per quelli di durata superiore).

 

Part-time – E’ stata elevata al 38% (in precedenza 25%) del personale dipendente la quantità massima di part-time ammessa nelle singole aziende con possibilità di ulteriore elevazione fino al 48% in caso di part-time con almeno il 65% della prestazione rispetto all’orario a tempo pieno. Inoltre per le imprese fino a 3 dipendenti è stata fissata una franchigia di almeno 3 contratti part-time.

 

Somministrazione – Solo per il personale non viaggiante è stata elevata dal 15% al 35% del personale dipendente la quantità massima ammessa di contratti di somministrazione. E’ stata inoltre estesa anche alla somministrazione e al distacco trasnazionale europeo la procedura di informativa sindacale già prevista dall’art.52 del CCNL per la somministrazione in ambito nazionale.

 

Apprendistato – E’ stato elevato il periodo di prova degli apprendisti (in precedenza pari a 4 settimane) che è stato equiparato a quello già previsto dal CCNL per la generalità dei lavoratori a tempo indeterminato. A fronte della maggiore durata della prova è stata aumentata dal 70% all’80% la percentuale di contratti di apprendistato scaduti nell’anno che l’azienda deve confermare a tempo indeterminato per poter continuare ad assumere apprendisti.

 

Regime premiale per le imprese di autotrasporto – Per la vigenza del nuovo contratto sono state previste alcune misure premiali per le imprese di autotrasporto che dimostrino di essere in regola con gli adempimenti contributivi e di aver stipulato accordi sindacali ai sensi degli artt. 11 e 11 bis del CCNL. Le misure premiali sono di due tipi: alcune attivabili in via automatica a condizione che non siano stati effettuati licenziamenti collettivi nell’anno precedente, altre invece attivabili tramite specifici accordi sindacali aventi come obiettivo la difesa dell’occupazione e il consolidamento delle attività aziendali in ambito nazionale. Le misure premiali automatiche, che si applicheranno esclusivamente al personale viaggiante, consistono nell’elevazione dal 35% al 40% della percentuale massima ammessa di contratti a termine e nell’introduzione di un nuovo livello 3° Super Junior a cui si applicherà la disciplina dell’orario discontinuo dell’art.11 bis del contratto. Le misure premiali da definire tramite accordi potranno invece riguardare le materie degli orari del personale viaggiante e di quello impiegato in attività accessorie per la gestione del traffico, nonché i compensi per il lavoro straordinario e la trasferta.

 

Trasferta – Gli importi giornalieri attualmente in vigore dell’indennità di trasferta per il personale viaggiante saranno incrementati di 0,60 euro dall’1 gennaio 2014 e di ulteriori 0,60 euro dall’1 gennaio 2015. Per le imprese di autotrasporto destinatarie del regime premiale di cui al paragrafo precedente, gli incrementi in questione si considereranno automaticamente assorbiti nei valori forfettizzati delle trasferte stabiliti con accordi aziendali.

 

Autisti discontinui di 4° livello – E’ stata introdotta la possibilità tramite accordi aziendali di verificare la sussistenza delle caratteristiche della “discontinuità” per i conducenti inquadrati al livello 4° con conseguente applicazione di un orario ordinario di 44 ore settimanali.

 

Assenteismo dei conducenti – Al fine di contrastare fenomeni di assenteismo ricorrente che incidono sulla produttività aziendale é stata prevista la possibilità di determinare, tramite accordi aziendali, penalizzazioni retributive nei confronti degli autisti.

 

Permessi retribuiti per il personale viaggiante – Per il 2014 e il 2015 le 4,5 giornate di permesso retribuito di cui all’art.11 del CCNL dovranno essere obbligatoriamente monetizzate in ragione del 75% del valore corrispondente. Il relativo importo dovrà essere corrisposto in via anticipata nel mese di febbraio di ciascun anno salvo eventuali conguagli.

 

Provvedimenti disciplinari – E’ stata ampliata la casistica delle mancanze dei lavoratori sanzionabili con la sospensione dal servizio o con il licenziamento.

 

Mutamento di mansioni - E’ stato elevato a 3 mesi (in precedenza 2 mesi) per tutti i livelli di inquadramento il periodo massimo durante il quale il lavoratore può svolgere mansioni di livello superiore senza che si determini il passaggio automatico al livello superiore.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.181/2013

Responsabile di Area

Allegato uno

 

 

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