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Roma, 26 giugno
2014
Circolare n. 120/2014
Oggetto:
Tributi – Funzione pubblica – Misure per la
riforma della P.A. e per lo sviluppo delle imprese – Decreti Legge 24.6.2014,
n.90 e 91 su G.U. n.144 del 24.6.2014.
Con
i decreti legge in oggetto il Governo ha introdotto disposizioni significative
per la razionalizzazione degli apparati pubblici, imponendo numerosi vincoli
che comportano la riduzione della spesa pubblica ed intervenendo sulla lotta
alla corruzione e alla infiltrazione mafiosa. Accanto alle misure di riforma
della pubblica amministrazione sono inoltre state introdotte disposizioni
direttamente a favore delle attività produttive, in particolare del settore
agricolo.
Di
seguito si evidenziano le disposizioni contenute nei due decreti legge di
diretto interesse per le imprese del settore.
Decreto
legge 90/2014 sulla riforma della P.A.
Razionalizzazione
delle Autorità Indipendenti – Art. 22 – E’ stata attuata
una considerevole azione di riduzione delle spese delle Autorità indipendenti,
tra cui l’Autorità della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità di Regolazione
dei Trasporti. Oltre ad introdurre vincoli per il reclutamento del personale, per
la riduzione non inferiore al 20 per cento degli organici, per la riduzione non
inferiore al 50 per cento delle spese per i servizi, viene previsto che le
Autorità debbano risiedere in edifici comuni (oggi viceversa una norma della
legge 481/95 prevedeva che la sede delle Autorità indipendenti dovesse essere
in città diverse). La sede dell’Autorità dei Trasporti non sarà più a Torino.
Com’è noto, le spese di funzionamento delle Autorità indipendenti ricade sulle
imprese che devono pagare onerosi contributi, come nel caso del contributo AGCM
o del contributo preteso dall’ART. L’intervento del Governo va dunque nella
giusta direzione, anche se non è ancora risolutivo.
Riduzione
del diritto camerale – Art. 28 – A decorrere dal 2015 è ridotta del 50 per
cento la misura del diritto annuale che le imprese devono pagare alle Camere di
Commercio per la tenuta del Registro Imprese. Si tratta di un onere dovuto in
percentuale sul fatturato e in misura crescente al crescere del fatturato
stesso. Confetra ha già espresso apprezzamento al Governo per questo
abbattimento di oneri a carico delle imprese.
White
list antimafia presso le Prefetture – Autotrasporto merci – Art. 29 – Relativamente alle attività a più alto rischio di
infiltrazione mafiosa – tra cui l’autotrasporto in conto terzi – è stato reso
obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi negli appalti solo
di soggetti iscritti nelle white list tenute dalle Prefetture. Le P.A. dovranno
acquisire direttamente dalla white list la comunicazione e l’informazione
antimafia.
Decreto
legge n. 91/2014 per il rilancio e sviluppo delle imprese.
Modifiche
al SISTRI – Art. 14 – Entro 60 giorni il
Sistema di tracciabilità dei rifiuti dovrà essere semplificato mediante un non
meglio specificato sistema di interoperabilità e la sostituzione degli attuali
dispositivi token usb.
Credito
d’imposta per l’acquisto di macchinari e apparecchiature – Art. 19 – Per i titolari di reddito
d’impresa viene agevolato l’acquisto di beni mobili strumentali attraverso il
riconoscimento di un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in
eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzata
negli ultimi 5 periodi d’imposta. Rilevano ai fini dell’agevolazione solo gli
investimenti d’importo unitario pari o superiore a 10 mila euro effettuati a
decorrere dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto legge) fino
al 30 giugno 2015. Il credito d’imposta va utilizzato in compensazione in 3
quote annuali di pari importo. La prima quota annuale è utilizzabile a
decorrere dall’1 gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in
cui è stato effettuato l’investimento.
I
macchinari e le attrezzature agevolabili sono quelli della categoria 28 della
classificazione ATECO ISTAT, comprese alcune apparecchiature speciali per il
trasporto merci entro strutture delimitate, quali gru, carrelli elevatori e
altre macchine e apparecchiature di sollevamento e movimentazione interna delle
merci.
Potenziamento
del regime ACE – Art. 19 – Viene rafforzato il
regime ACE che favorisce la
patrimonializzazione delle imprese attraverso la deducibilità dal reddito
d’impresa di una percentuale dell’incremento del capitale netto. La
disposizione prevede che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al
31.12.2014 (quindi l’attuale periodo d’imposta per le imprese con esercizio
corrispondente all’anno solare), in alternativa alla maggiore deducibilità, le
imprese interessate possano usufruire di un credito d’imposta da scomputare
dall’IRAP in cinque quote annuali costanti. La misura del credito d’imposta
corrisponde all’aliquota dovuta per l’imposta sui redditi. Per le società che
si quotano in borsa è previsto inoltre che l’incremento del capitale netto da
prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’agevolazione sia
incrementato del 40 per cento. Quest’ultima agevolazione è soggetta alla
preventiva autorizzazione della Commissione Europea.
Quotazione
alle imprese – Art. 20 – Viene introdotta
una serie di misure agevolative e semplificatorie per incentivare la quotazione
delle imprese.
Misure
per agevolare l’accesso al credito per le imprese – Articoli 21 e 22 – Al fine di incentivare il ricorso al credito extrabancario
da parte delle imprese, vengono previste varie misure, tra cui la soppressione
della ritenuta d’acconto sugli interessi delle obbligazioni delle imprese non
quotate collocate presso investitori qualificati e la possibilità per le assicurazioni,
i fondi pensioni, i fondi di credito e le società di cartolarizzazione di
concedere finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma (finora potevano
solo investire in crediti).
Aumento
del costo dell’energia elettrica per RFI – Art. 29 – Una disposizione negativa per l’impatto che potrà comportare
sul trasporto ferroviario delle merci è quella che limita il regime tariffario
agevolato sul consumo di energia elettrica di RFI ai soli trasporti rientranti
nel servizio universale.
Daniela |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.
180/2013 e 168/2011
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|
Allegati due |
Responsabile
di Area |
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti
alla Confetra. |
G.U. n.144 del 24.6.2014
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014,
n. 90
Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa
e per l'efficienza degli
uffici giudiziari.
TITOLO I
MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO
DELL'OCCUPAZIONE
CAPO I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Disposizioni per
il ricambio generazionale nelle
pubbliche
amministrazioni)
1. Sono abrogati
l'articolo 16 del decreto legislativo 30
dicembre
1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10,
del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6
agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9. comma 31, del decreto-legge
31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30
luglio 2010, n. 122.
2. Salvo quanto previsto
dal comma 3, i trattenimenti in servizio
in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono
fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino
alla loro scadenza
se
prevista in data anteriore.
I trattenimenti in
servizio disposti
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2,
del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci
alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
revocati.
3. Al
fine di salvaguardare
la funzionalita' degli
uffici
giudiziari, i trattenimenti
in servizio dei
magistrati ordinari,
amministrativi, contabili,
militari nonche' degli
avvocati dello
Stato, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o
fino alla loro
scadenza se prevista in data anteriore.
4. Al fine di garantire
l'efficienza e l'operativita' del sistema
di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui al
corvina 1
non si applicano ai richiami in servizio di cui agli
articoli 992 e
993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31 dicembre
2015.
5. Le
disposizioni di cui
all'articolo 72, comma
11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano al
personale delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e
successive modificazioni,
inclusi il personale
delle autorita' indipendenti
e i dirigenti
medici responsabili di
struttura complessa, tenuto
conto, con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento
a decorrere dal 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei
requisiti
di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo 24,
commi
10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive
modificazioni.
6. All'onere derivante
dal presente articolo pari a 2,6 milioni per
l'anno 2014, 75,2 milioni per l'anno 2015, 113,4 milioni per
l'anno
2016, 123,2 milioni per l'anno
2017 e 152,9
milioni a decorrere
dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalita':
a) all'articolo 1, comma
427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
come modificato dall'articolo 2, comma 1,
lettera b) del decreto
legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "a 1.372,8 milioni
di euro per
l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e
2017 e
a
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018" sono
sostituite
dalle seguenti: "a 1.448 milioni di euro per l'anno
2015, a
1.988,1
milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di curo per
l'anno
2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno
2018";
b) all'articolo 1,
comma 428, primo
periodo, della legge
27
dicembre 2013, n. 147, come
modificato dall'articolo 2,
comma 1,
lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n.
4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50,
le parole "a
1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di
euro a
decorrere dal 2016" sono sostituite dalle seguenti
"a 1.104 milioni
di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di curo per l'anno
2016, a
1.309,9 milioni di curo per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di
euro a
decorrere dal 2018";
c) l'allegato 3 alla
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
sostituito
dall'allegato 1 al presente decreto;
d) quanto a 2,6 milioni
di euro per l'anno 2014 con
corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9,
comma
8, del decreto-legge n. 30
dicembre 1997, n.457,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
7. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2
(Incarichi direttivi ai
magistrati)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo
13 del decreto
legislativo 5
aprile 2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Il
Consiglio
superiore della Magistratura provvede al conferimento delle funzioni
direttive e semidirettive:
a) nel caso di
collocamento a riposo del titolare
per raggiunto
limite di eta' o di decorrenza del termine ottennale previsto
dagli
articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di vacanza
del
relativo ufficio;
b) negli altri
casi, entro tre
mesi dalla pubblicazione
della
vacanza.
1-ter. In caso di
ingiustificata inosservanza dei termini di cui al
comma 1-bis, il Comitato di Presidenza provvede alla
sostituzione del
relatore della procedura
con il Presidente
della Commissione
competente, il quale entro il termine di 30 giorni deve
formulare una
propo sta.".
2. La disposizione di
cui al
comma 1-bis dell'articolo
13 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta
dal comma
1, si applica
alle procedure concorsuali
relative a vacanze
successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
3. In deroga a quanto
previsto dagli articoli
34-bis e 35 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il
conferimento delle
finzioni direttive e semidirettive relative alle vacanze
pubblicate
sino al 30 giugno 2015, i magistrati concorrenti
devono assicurare
almeno due anni di
servizio prima della
data di collocamento
a
riposo.
4. Al secondo comma
dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958,
n.
195, dopo le parole: "del processo amministrativo",
sono aggiunti i
seguenti periodi: "Contro i provvedimenti concernenti il
conferimento
o la conferma
degli incarichi direttivi
e semi direttivi,
il
controllo del
giudice amministrativo ha
per oggetto i vizi di
violazione di legge e di eccesso di potere manifesto. Per la
tutela
giurisdizionale nei confronti dei predetti provvedimenti
si segue,
per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato
dall'articolo
119 del codice
del processo amministrativo di
cui al decreto
legislativo 2 luglio
2010, n. 104.
Nel caso di
azione di
ottemperanza, il
giudice amministrativo, qualora
sia accolto il
ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore
un
termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del
comma
4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di
cui al
decreto legislativo n. 104 del 2010.".
Art. 3
(Semplificazione e flessibilita' nel
turn over)
1. Le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli
di
cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001,
n. 165 e successive
modificazione, possono procedere,
per l'anno
2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di
un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di
ruolo
cessato nell'anno precedente. La predetta facolta'
ad assumere e'
fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015,
del 60 per
cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del
100 per
cento a decorrere dall'anno 2018. Ai
Corpi di polizia,
al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola
si applica la
normativa di settore.
2. Gli enti di ricerca,
la cui spesa per il personale di
molo del
singolo ente non superi 1'80 per cento delle proprie entrate
correnti
complessive, come risultanti
dal bilancio consuntivo
dell'anno
precedente, possono procedere,
per gli anni
2014 e 2015,
ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nel limite di
un contingente di
personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella
relativa
al personale di
ruolo cessato nell'anno
precedente. La predetta
facolta' ad assumere
e' fissata nella
misura del 60
per cento
nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100
per cento
a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1 gennaio
2014 non si
tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35,
comma 3,
del decreto-legge 30
dicembre 2008, n.
207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
3. Le assunzioni di cui
ai commi 1 e 2 sono
autorizzate con il
decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, previa
richiesta delle
amministrazioni
interessate, predisposta sulla
base della
programmazione del fabbisogno, corredata da analitica
dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e
delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle
unita' da assumere
e dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il
cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non
superiore a tre
anni, nel rispetto
della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
4. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della
funzione pubblica e il Ministero
dell'economia e delle
finanze -
Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato
operano
annualmente un monitoraggio sull'andamento delle
assunzioni e dei
livelli
occupazionali che si
determinano per effetto
delle
disposizioni dei camini 1 e 2. Nel caso in cui dal
monitoraggio si
rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi
e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro
per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il
Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono adottate
misure
correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato
economico
del personale cessato nel calcolo delle economie da
destinare alle
assunzioni previste dal regime vigente.
5. Negli anni 2014 e
2015 le regioni e gli enti locali sottoposti
al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di
personale a
tempo indeterminato nel
limite di un
contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per
cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno
precedente.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9,
del decreto
legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135. La
predetta facolta' ad
assumere e'
fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e
2017 e
del
100 per cento
a decorrere dall'anno
2018. Restano ferme
le
disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014
e'
consentito il cumulo delle risorse destinate alle
assunzioni per un
arco temporale non
superiore a tre
anni, nel rispetto
della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria
e contabile.
L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133
e'
abrogato. Le amministrazioni di cui al
presente comma
coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di
cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n.
112 del
2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale
riduzione della percentuale tra spese di personale e spese
correnti.
6. I limiti di cui
al presente articolo
non si applicano
alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette
ai fini
della copertura delle quote d'obbligo.
7. All'articolo 3, comma
102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244
le parole "Per il
quinquennio 2010-2014" sono
sostituite dalle
seguenti "Per il quadriennio 2010-2013".
8. All'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) e' abrogato il comma
9;
b) al comma 14 e'
soppresso l'ultimo periodo.
9. E' abrogato
l'articolo 9, comma 8, del decreto-legge
31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio
2010, n. 122.
10. All'articolo 35,
comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "Con decreto
del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, sono autorizzati
l'avvio delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni del
personale delle
amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle
agenzie e degli enti pubblici non economici.";
b) al terzo periodo,
dopo le parole: "all'avvio delle
procedure
concorsuali"
sono inserite le
seguenti:. "e alle
relative
assunzioni".
Art. 4
(Mobilita' obbligatoria e
volontaria)
1. I commi da 1 a 2
dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n.
165 sono sostituiti
dai seguenti:"1. Le
amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto di dipendenti
di cui all'articolo
2, comma 2,
appartenenti a una qualifica
corrispondente e in
servizio presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo
assenso dell'amministrazione
di appartenenza. Le
amministrazioni,
fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano
sul proprio
sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta
giorni, un
bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire
attraverso
passaggio diretto di
personale di altre
amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In
via sperimentale e in
attesa dell'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei
fabbisogni standard di personale delle amministrazioni
pubbliche, per
il trasferimento tra le
sedi centrali di
differenti ministeri,
agenzie ed enti pubblici non economici nazionali
non e' richiesto
l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone
il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di
destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a
condizione
che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale
di posti
vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare
le procedure di mobilita' la Presidenza del Consiglio dei
Ministri -
Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un
portale
finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di
mobilita'.
2. Nell'ambito dei
rapporti di lavoro di cui all'articolo 2,
comma
2, le sedi delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1,
comma 2, collocate nel territorio dello stesso comune
costituiscono
medesima unita' produttiva ai sensi dell'articolo
2103 del codice
civile. Parimenti costituiscono medesima unita' produttiva
le sedi
collocate a una distanza non superiore ai cinquanta
chilometri dalla
sede in cui il dipendente e' adibito. I dipendenti possono
prestare
attivita' lavorativa nella stessa
amministrazione o,
previo accordo tra
le amministrazioni
interessate, in altra
nell'ambito dell'unita' produttiva
come
definita nel presente
comma. Con decreto
del Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa intesa,
ove
necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo
8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono
essere fissati
criteri per realizzare i processi di cui al presente comma,
anche con
passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza
preventivo
accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni
istituzionali da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.
2.1. Nei casi di cui ai
commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un
trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. Sono nulli gli
accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e
2.
2.3. Al fine di favorire
i processi di cui ai commi
1 e 2, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e
delle finanze, un fondo destinato al miglioramento
dell'allocazione
del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione
di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di
30 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015,
da attribuire alle
amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresi',
le risorse corrispondenti al
cinquanta per cento
del trattamento
economico spettante al
personale trasferito mediante
versamento
all'entrata dello
Stato da parte
dell'amministrazione cedente e
corrispondente riassegnazione al fondo ovvero
mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente.
I
criteri di utilizzo e le
modalita' di gestione-delle risorse
del
fondo sono stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In sede di
prima applicazione, nell'assegnazione delle
risorse
vengono
prioritariamente valutate le
richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli
uffici giudiziari che
presentino
rilevanti carenze di personale.
Le risorse sono
assegnate alle
amministrazioni di destinazione
sino al momento
di effettiva
permanenza in servizio del personale oggetto delle
procedure di cui
ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a 15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di euro
a decorrere
dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di euro
per l'anno
2014 e a
9 milioni di
euro a decorrere
dal 2015 mediante
corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui
all'articolo 3, comma 97, della
legge 24 dicembre
2007, n. 244,
quanto a 9
milioni di euro
a decorrere dal
2014 mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3 ottobre
2006, n.
262 convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n.
286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere
dal 2015 mediante
corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui
all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A
decorrere dall'anno 2015, si
provvede ai sensi
dell'articolo 11,
comma 3, lettera d),
della legge 31
dicembre 2009, n.
196. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare
con propri decreti
le occorrenti variazioni
di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.".
2. E' abrogato
l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13
agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre
2011, n. 148.
3. Il decreto di cui
all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la procedura
ivi indicata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di
conversione del presente decreto. Decorso il
suddetto termine, la
tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata
con decreto del
Ministro delegato per
la semplificazione e
la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la
procedura di
cui al citato articolo 29-bis.
Art. 5
(Assegnazione di nuove
mansioni)
1. All'articolo 34 del
decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e'
inserito il seguente: "3-bis. Gli elenchi
di
cui ai commi 2 e 3
sono pubblicati sul
sito istituzionale delle
amministrazioni competenti.";
b) alla fine del comma 4
e' inserito il seguente periodo: "Nei
sei
mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo
33, comma 8, il personale in
disponibilita' puo' presentare,
alle
amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di
ricollocazione, in
deroga all'articolo 2103 del codice civile,
nell'ambito dei posti
vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione
economica inferiore della stessa o di inferiore area o
categoria, al
fine di ampliare le occasioni
di ricollocazione. In
tal caso la
ricollocazione non puo' avvenire prima dei trenta
giorni anteriori
alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma
8.".
e) il comma 6 e'
sostituito dal seguente: "6.
Nell'ambito della
programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39
della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio
di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato
o determinato per
un periodo superiore
a dodici mesi, sono
subordinate alla verificata
impossibilita' di ricollocare
il
personale in disponibilita' iscritto
nell'apposito elenco. I
dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo
possono
essere assegnati, nell'ambito
dei posti vacanti
in organico, in
posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano
richiesta
o presso quelle individuate
ai sensi dell'articolo
34-bis, comma
5-bis. Gli stessi dipendenti
possono, altresi', avvalersi
della
disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in
cui i
dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo
determinato
o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche
o si
avvalgono dell'articolo 23-bis il termine
di cui all'articolo
33
comma 8 resta
sospeso e l'onere
retributivo e' a
carico
dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il
dipendente.".
2. All'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo il
comma 567 e' inserito il seguente: "567-bis. Le procedure
di cui
ai
commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e
90 giorni
dall'avvio. Entro 15
giorni dalla conclusione
delle suddette
procedure il personale puo' presentare istanza alla
societa' da cui
e' dipendente o
all'amministrazione
controllante per una
ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica
inferiore nella
stessa societa' o in altra societa'.".
Art. 6
(Divieto di incarichi dirigenziali a
soggetti in quiescenza)
1. All'articolo 5, comma
9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, le
parole da "a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle
stesse" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a
soggetti gia'
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai medesimi
soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in
organi di
governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. Sono comunque
consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo
gratuito. Il
presente comma non si applica agli incarichi e alle
cariche presso
organi costituzionali.".
2. Le disposizioni
dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge n.
95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli
incarichi
conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente
decreto.
Art. 7
(Prerogative sindacali nelle pubbliche
amministrazioni)
I. Ai
fini della razionalizzazione e
riduzione della spesa
pubblica, a decorrere
dal 1° settembre
2014, i contingenti
complessivi dei distacchi, aspettative e
permessi sindacali, gia'
attribuiti dalle
rispettive disposizioni
regolamentari e contrattuali
vigenti al
personale delle pubbliche
amministrazioni di cui
all'articolo 1,
comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto
legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono
ridotti del cinquanta
per cento per
ciascuna associazione sindacale.
2. Per ciascuna
associazione sindacale, la riduzione dei
distacchi
di cui al comma 1 e' operata
con arrotondamento delle
eventuali
frazioni all'unita' superiore e non opera nei casi di
assegnazione di
un solo distacco.
3. Con
le procedure contrattuali
e negoziali previste
dai
rispettivi ordinamenti puo' essere modificata
la ripartizione dei
contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le
associazioni
sindacali.
Art. 8
(Incarichi negli uffici di diretta
collaborazione)
1. All'articolo 1, comma
66, della legge 6 novembre 2012 n.
190,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "compresi quelli
di titolarita' dell'ufficio
di
gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "compresi
quelli, comunque
denominati, negli uffici di diretta collaborazione,";
b) dopo il primo periodo
e' inserito il seguente: "E' escluso
il
ricorso all'istituto dell'aspettativa.".
2. Gli incarichi di cui
all'articolo 1, comma 66, della legge
n.
190 del 2012, come modificato dal comma 1, in
corso alla data
di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto,
cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non e'
adottato il
provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.
3. Sono fatti salvi i
provvedimenti di collocamento in
aspettativa
gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Sui
siti istituzionali degli
uffici giudiziari ordinari,
amministrativi, contabili c militari nonche' sul sito
dell'Avvocatura
dello Stato sono pubblicate
le statistiche annuali
inerenti alla
produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in
servizio
presso l'ufficio. Sono pubblicati sui medesimi
siti i periodi
di
assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.
Art. 9
(Riforma degli onorari
dell'Avvocatura generale dello Stato
e delle
avvocature degli enti pubblici)
1. Sono abrogati il comma
457 dell'articolo 1
della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio
decreto
30 ottobre 1933, n. 1611.
L'abrogazione del citato
comma 3 ha
efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente
alla
data di
entrata in vigore del
presente decreto. Nelle ipotesi di sentenza
favorevole con recupero
delle spese legali
a carico delle
controparti, il dieci per cento delle somme recuperate e'
ripartito
tra gli avvocati dello Stato o
tra gli avvocati
dipendenti dalle
altre amministrazioni, in
base alle norme
del regolamento delle
stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati
inquadrati con
qualifica non dirigenziale
negli enti pubblici
e negli enti
territoriali.
2. In tutti i casi
di pronunciata compensazione
integrale delle
spese, ivi compresi quelli di transazione dopo
sentenza favorevole
alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni,
ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura
dello Stato,
non sono corrisposti compensi professionali.
3. 1 commi 1, terzo
periodo, e 2
si applicano alle
sentenze
depositate
successivamente alla data
di entrata in
vigore del
presente decreto.
Art. 10
(Abrogazione dei
diritti di rogito
del segretario comunale
e
provinciale e abrogazione
della ripartizione del provento annuale dei
diritti di segreteria)
1. L'articolo 41, quarto
comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312,
e' abrogato.
2. L'articolo 30,
secondo comma, della legge 15 novembre
1973, n.
734, e' sostituito con il seguente: "Il provento annuale
dei diritti
di segreteria e'
attribuito integralmente al
comune o alla
provincia.".
Art. 11
(Disposizioni sul personale delle regioni e
degli enti locali)
1. All'articolo 110 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1
dell'articolo e' sostituito dal
seguente: "1. Lo
statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di
responsabili dei
servizi o degli
uffici, di qualifiche
dirigenziali o di
alta
specializzazione,
possa avvenire mediante
contratto a tempo
determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale,
il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la
quota degli
stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque
in misura non superiore al 30 per cento dei
posti istituiti nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per
almeno
una unita'. Fermi restando i' requisiti richiesti per la
qualifica da
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente
comma sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo
ai
soggetti
interessati, il possesso
di comprovata esperienza
pluriennale e specifica professionalita' nelle materie
oggetto dell'
incarico.";
b) il comma 5 e'
sostituito dal seguente: "Per il periodo di durata
degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti delle
pubbliche
amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza
assegni, con
riconoscimento dell'anzianita' di servizio.".
2. L' articolo 19, comma
6-quater, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e' abrogato.
3. Per la dirigenza
regionale e la dirigenza professionale, tecnica
ed amministrativa degli enti e
delle aziende del
Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti
di dotazione organica
attribuibili tramite assunzioni
a tempo
determinato e' fissato nel dieci per cento.
4. All'articolo 90 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,
dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente: "3-bis. Resta
fermo il divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche
nel caso in cui nel
contratto individuale di lavoro il
trattamento
economico,
prescindendo dal possesso
del titolo di
studio, e'
parametrato a quello dirigenziale.".
Art. 12
(Copertura assicurativa
dei' soggetti beneficiari
di forme di
integrazione e
sostegno del reddito
coinvolti in attivita'
di
volontariato a fini di utilita' sociale)
1. In via sperimentale,
per il
biennio 2014-2015, e'
istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali un Fondo
finalizzato a reintegrare
l'INAIL dell'onere conseguente
alla
copertura degli
obblighi assicurativi contro
le malattie e gli
infortuni, tenuto conto di
quanto disposto dall'articolo
4 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti
beneficiari di'
ammortizzatori e di
altre forme di
integrazione e sostegno
del
reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attivita'
di
volontariato a fini di utilita' sociale in favore di Comuni
o enti
locali.
2. Alla dotazione del
Fondo di cui al comma 1,
non superiore a
dieci milioni di euro,
per l'importo di
5 milioni di
euro per
ciascuno degli anni 2014
e 2015, si
provvede con corrispondente
riduzione del Fondo sociale per 1' occupazione e la
formazione, di
cui all'articolo 18,
comma 1, lettera
a), dei decreto-legge
29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28
gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia e
delle
Finanze, su proposta del
Ministero del Lavoro
e delle Politiche
Sociali; sono apportate le necessarie variazioni di
bilancio.".
3. Al
fine di promuovere
la prestazione di
attivita' di
volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni
e gli
altri enti locali
interessati promuovono le
opportune iniziative
informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i
progetti di
utilita' sociale in corso
con le associazioni
di volontariato.
L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali,
verifica la
sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1.
4. Con decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali
sono stabiliti modalita' e criteri per la
valorizzazione, ai fini
della certificazione dei crediti formativi; dell'attivita' prestata
ai sensi del comma 1.
Art. 13
(Incentivi per la
progettazione)
1. All'articolo 92 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis.
In ragione della
onnicomprensivita' del relativo trattamento economico, al
personale
con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte
somme in
base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.".
Art. 14
(Conclusione delle procedure in corso per
l'abilitazione scientifica
nazionale)
1. I lavori delle
commissioni nominate ai sensi del
decreto del
Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n.
222 riferiti
alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale
proseguono,
senza soluzione di continuita', fino alla data del 30 settembre
2014.
2. Agli
oneri organizzativi e
finanziari derivanti dalle
disposizioni di cui al
comma 1 si
provvede mediante le
risorse
ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
alle Universita' sedi
delle procedure per il
conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'articolo 5
del decreto del
Presidente della Repubblica del 14 settembre
2011,
n. 222, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. In attesa della revisione
della disciplina sull'abilitazione
scientifica nazionale e' sospesa per l'anno 2014 e in deroga a
quanto
previsto dall'articolo 16,
comma 3, lettera
d), della legge
30
dicembre 2010 n. 240,
l'indizione delle procedure
di cui agli
articoli 3, comma 1, e 6, comma 1, del decreto del Presidente
della
Repubblica n. 222 del 2011.
4. Le chiamate relative
al piano straordinario per la chiamata
dei
professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a
valere sulle
risorse di cui all'articolo 29, comma 9,
della legge 30 dicembre
2010, n. 240, sono effettuate entro il 31 marzo 2015.
Art. 15
(Disposizioni urgenti
relative a borse di studio per le scuole di
specializzazione medica)
1. All'articolo 20,
comma 3-ter, del decreto legislativo 17
agosto
1999, n. 368
e successive modificazioni, il
primo periodo e'
sostituito dal seguente:
"La durata dei
corsi di formazione
specialistica, come ridotta dal decreto di cui al
comma 3-bis, si
applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015".
2. Per le finalita' di
cui al titolo VI del decreto legislativo
17
agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, e'
autorizzata
l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40
milioni
di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno
2016. Al
relativo onere si provvede, per l'anno 2014,
con una quota delle
entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del decreto-legge
6 luglio
2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge
7 agosto
2012, n. 135, per un importo pari a 6
milioni di euro
che resta
acquisita
all'erario, per l'anno
2015 mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica,
di cui all'Art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004,
n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n.
307 e per l'anno 2016 mediante riduzione per euro
1,8 milioni del
fondo di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a) della
legge 24
dicembre 1993, n. 537.
3. La procedura di cui
all'articolo 4, comma 45, della
legge 12
novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di
ammissione alle
scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo
36, comma
1, del decreto
legislativo n. 368
del 1999 e
successive
modificazioni. A tal fine
l'importo massimo richiesto
al singolo
candidato non puo' eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti
entrate, relative alle prove di ammissione alle predette
scuole di
specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato
per essere riassegnate
al pertinente capitolo
dello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle
prove di
ammissione.
CAPO II
MISURE IN MATERIA DI
ORGANIZZAZIONE DELLA PA
Art. 16
(Nomina dei dipendenti nelle societa'
partecipate)
1. All'articolo
4 del decreto-legge
6 luglio 2012,
n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo periodo, le
parole da: "di
cui due dipendenti" a:
"societa' a partecipazione indiretta." sono
sostituite dalle
seguenti: "di cui due scelti d'intesa tra l'amministrazione titolare
della partecipazione e quella
titolare di poteri
di indirizzo e
vigilanza, per le societa' a partecipazione diretta,
ovvero scelti
d'intesa tra l'amministrazione titolare della
partecipazione della
societa' controllante, quella
titolare di poteri
di indirizzo e
vigilanza e la
stessa societa' controllante,
per le societa'
a
partecipazione indiretta.";
2) il
terzo periodo e'
sostituito dal seguente:
"Ferme le
disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita' del
trattamento
economico, qualora i membri del consiglio di
amministrazione siano
dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di
poteri di indirizzo e
vigilanza ovvero dipendenti
della societa'
controllante hanno obbligo
di riversare i
relativi compensi
assembleari all'amministrazione,
ove riassegnabili, in
base alle
vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del
trattamento
economico accessorio, e alla societa' di appartenenza.";
3) il quinto periodo e'
soppresso;
b) al comma 5 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) il terzo periodo e'
sostituito dal seguente:
"Nel caso di
consigli di amministrazione composti da cinque membri, e' assicurata
la presenza di
almeno tre membri
scelti d'intesa tra
l'amministrazione titolare della partecipazione e quella
titolare di
poteri di indirizzo e vigilanza, per le
societa' a partecipazione
diretta, ovvero almeno
tre membri scelti
d'intesa tra
l'amministrazione
titolare della partecipazione della
societa'
controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza
e la
stessa societa' controllante,
per le societa'
a partecipazione
indiretta.";
2) il quarto periodo e'
sostituito dal seguente: "Si applica quanto
previsto al terzo periodo del comma 4.";
3) il sesto periodo e'
soppresso.
2. Le disposizioni del
comma 1 si applicano a decorrere
dal primo
rinnovo dei consigli
di amministrazione successivo
alla data di
entrata in vigore della presente decreto.
Art. 17
(Ricognizione degli enti
pubblici e unificazione delle banche
dati
delle societa'
partecipale)
1. Al fine
di procedere ad
una razionalizzazione degli
enti
pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via
ordinaria,
il Dipartimento della
finzione pubblica della
Presidenza del
Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di
entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
predispone
un sistema informatico
di acquisizione di
dati e proposte
di
razionalizzazione in ordine
ai predetti enti.
Le amministrazioni
statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento
a ciascun
ente pubblico o privato; da ciascuna di esse finanziato o
vigilato.
Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, e' vietato
alle
suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per
i quali i
dati e le proposte
non siano stati
immessi, il compimento
di
qualsiasi atto nei confronti
dei suddetti enti,
ivi compresi il
trasferimento di fondi e la
nomina di titolari
e componenti dei
relativi organi.
2. Al fine di
procedere ad una
razionalizzazione dei servizi
strumentali all'attivita' delle
amministrazioni statali, con le
modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
predispone un sistema
informatica di
acquisizione di dati
relativi alla modalita'
di
gestione dei servizi
strumentali, con particolare
riferimento ai
servizi
esternalizzati. Nello stesso
termine e con
le stesse
modalita' di cui al comma 1, le amministrazioni statali
inseriscono i
relativi dati. Il
mancato inserimento rileva
ai fini della
responsabilita' dirigenziale del dirigente competente.
3. A
decorrere dal 1°
gennaio 2015, nella
banca dati del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze,
di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n.
191, confluiscono, secondo le modalita' fissate dal decreto di
cui al
comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,
nonche'
quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo
1,
comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Tali informazioni
sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche
di cui all'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n.
196. Al
Dipartimento della funzione
pubblica e' garantito
l'accesso alle
informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i
dati di
cui al primo periodo
ai fini dello
svolgimento delle relative
attivita' istituzionali.
4. A decorrere dal 1°
gennaio 2015, il Ministero dell'economia
e
delle finanze acquisisce le informazioni relative alle
partecipazioni
in societa' per azioni detenute direttamente o indirettamente dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. L'acquisizione delle
predette
informazioni puo' avvenire attraverso banche dati
esistenti ovvero
con la richiesta di
invio da parte
delle citate amministrazioni
pubbliche ovvero da parte delle societa' da esse
partecipate. Tali
informazioni sono rese
disponibili alla banca
dati delle
amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 13
della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle
finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni
dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono
tenute a comunicare e definite le modalita' tecniche
di attuazione
del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti
e di
quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione e'
pubblicato sul
sito istituzionale del
Dipartimento del Tesoro
del Ministero
dell'economia e delle finanze e
su quello del
Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. A decorrere
dal 1° gennaio
2015, i commi
da 587 a 591
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono
abrogati.
Art. 18
(Soppressione delle sezioni
staccate di Tribunale
amministrativo
regionale e
del Magistrato delle
acque, Tavolo permanente
per
l'innovazione e l'Agenda digitale italiana)
1. A decorrere dal 1°
ottobre 2014 sono
soppresse le sezioni
staccate di tribunale amministrativo regionale, ad
eccezione della
sezione autonoma per la
Provincia di Bolzano.
Con decreto del
Presidente del
Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio
di
Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro
il 15
settembre 2014, sono stabilite le modalita' per il
trasferimento del
contenzioso pendente
presso le sezioni
soppresse, nonche' delle
risorse umane e
finanziarie, al tribunale
amministrativo della
relativa regione. Dalla data di entrata in
vigore della legge
di
conversione del presente decreto, i ricorsi sono depositati
presso la
sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
2. All'articolo 1 della
legge 6 dicembre
1971, n. 1034
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma e'
abrogato;
b) al quinto comma, le
parole: ", oltre una sezione staccata," sono
soppresse.
3. E' soppresso il
magistrato delle acque per le province venete
e
di Mantova. Le funzioni svolte dal suddetto magistrato delle
acque ai
sensi della legge
5 maggio 1907,
n. 257, sono
trasferite al
provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.
4. All'articolo 47 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, comma
2, terzo periodo, le parole da: "presieduto" fino
a "Ministri" sono
sostituite dalle seguenti: "Il Presidente
del predetto Tavolo
e'
individuato dal Ministro
delegato per la
semplificazione e la
pubblica amministrazione".
Art. 19
(Soppressione dell'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori,
servizi e forniture
e definizione delle
funzioni
dell'Autorita' nazionale
anticorruzione)
1. L'Autorita' di vigilanza
sui contratti pubblici
di lavori,
servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e'
soppressa ed i
relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata
in vigore
del presente decreto.
2. I compiti e le
funzioni svolti dall'Autorita' di
vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture sono trasferiti
all'Autorita' nazionale anticorruzione e per
la valutazione e la
trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 27
ottobre 2009, n.
150, che e'
ridenominata Autorita' nazionale
anticorruzione.
3. Il Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro
il
31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei
ministri
un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla:
a) il trasferimento
definitivo delle risorse umane,
finanziarie e
strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni
di cui
al
comma 2;
b) la riduzione non
inferiore al venti per cento del
trattamento
economico accessorio del personale dipendente, inclusi i
dirigenti;
c) la riduzione delle
spese di funzionamento non inferiore al venti
per cento.
4. Il piano di
cui al comma
3 acquista efficacia
a seguito
dell'approvazione
con decreto del
Presidente del Consiglio
dei
ministri.
5. In aggiunta ai
compiti di cui al comma 2, l'Autorita'
nazionale
anticorruzione:
a) riceve notizie e
segnalazioni di illeciti, anche nelle forme
di
cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
b) salvo che il
fatto costituisca reato,
applica, nel rispetto
delle norme previste dalla
legge 24 novembre
1981, n. 689,
una
sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro
1.000 e
non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso
in cui il soggetto
obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di
prevenzione della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei
codici di
comportamento.
6. Le
somme versate a
titolo di pagamento
delle sanzioni
amministrative di cui
al comma 5
lett. b), restano
nella
disponibilita'
dell'Autorita' nazionale anticorruzione e
sono
utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali.
7. Il Presidente
dell'Autorita' nazionale anticorruzione formula
proposte al Commissario unico delegato del Governo per
l'Expo Milano
2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta gestione
delle
procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento.
8. Allo svolgimento dei
compiti di cui
ai commi 2
e 5, il
Presidente dell'ANAC provvede con le risorse
umane, strumentali e
finanziarie della soppressa
Autorita' di vigilanza
sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more
dell'approvazione
del piano di cui al comma 4.
9. Al fine di
concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale
anticorruzione sui compiti di
trasparenza e di
prevenzione della
corruzione nelle pubbliche
amministrazioni, le funzioni
della
predetta Autorita' in materia
di misurazione e
valutazione della
performance, di cui agli articoli 7, 10, 12, 13
e 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
a decorrere dalla
data di entrata
in vigore della
legge di
conversione del presente decreto.
10. Con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2,
della legge 23 agosto 2988, n. 400, entro 180 giorni
dall'entrata in
vigore del presente decreto, il
Governo provvede a
riordinare le
funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione
e valutazione
della performance, sulla
base delle seguenti
norme generali
regolatrici della materia:
a) semplificazione degli
adempimenti a carico delle amministrazioni
pubbliche;
b) progressiva
integrazione del ciclo della
performance con la
programmazione finanziaria;
e) raccordo con il
sistema dei controlli interni;
d) validazione esterna
dei sistemi e risultati;
e) conseguente
revisione della disciplina
degli organismi
indipendenti di valutazione.
11. Il Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza
del
Consiglio dei ministri puo'
avvalersi ai sensi
dell'articolo 17,
comma 14, della legge
15 maggio 1997,
n. 127, di
personale in
posizione di fuori ruolo
o di comando
per lo svolgimento
delle
funzioni relative alla misurazione e valutazione della
performance.
12. Il comma 7,
dell'articolo 13, del
decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 e' abrogato.
13. All'articolo 11 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e'
abrogato;
b) al comma
5, secondo periodo,
le parole: "sino
a diversa
disposizione adottata ai sensi del comma 2," sono
soppresse.
14. Il Comitato tecnico-scientifico di
cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006,
n. 315
e'
soppresso.
15. Le funzioni del Dipartimento
della funzione pubblica
della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione
della
corruzione di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012
n. 190,
sono trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione.
16. Dall'applicazione
del presente articolo non
devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 20
(Associazione Formez PA)
1. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delegato per la semplificazione e
la pubblica
amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez
PA, di
cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
6, lo scioglimento
dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario
straordinario.
A far data dalla nomina del Commissario straordinario
decadono gli
organi dell'Associazione Formez PA in carica,
fatta eccezione per
l'assemblea e il collegio dei revisori. Il Commissario
assicura la
continuita' nella gestione delle
attivita' dell'Associazione e la
prosecuzione dei progetti in corso. Entro
il 31 ottobre
2014 il
Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle
politiche di
sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti
territoriali,
che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio
e
gli equilibri
finanziari dell'Associazione e
individui eventuali
nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche. Il
piano
e' presentato dal
Ministro medesimo all'assemblea
ai fini delle
determinazioni conseguenti.
Art. 21
(Unificazione delle Scuole di
formazione)
1. Al fine di
razionalizzare il sistema delle scuole di
formazione
delle amministrazioni
centrali, eliminando la
duplicazione degli
organismi esistenti, la
Scuola superiore dell'economia
e delle
finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno (SSAI), il
Centro di formazione
della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi
sociali
ed economiche, nonche' le
sedi distaccate della
Scuola nazionale
dell'amministrazione prive di centro residenziale sono
soppresse. Le
funzioni degli organismi
soppressi sono attribuite
alla Scuola
nazionale
dell'amministrazione e assegnate
ai cor rispondenti
dipartimenti,
individuati ai sensi
del comma 3.
Le risorse
finanziarie gia' stanziate e destinate all'attivita'
di formazione
sono attribuite, nella misura dell'ottanta per
cento, alla Scuola
nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del
venti per
cento, all'entrata del
bilancio dello Stato.
La stessa Scuola
subentra nei rapporti
di lavoro a
tempo determinato e di
collaborazione coordinata e continuativa o
di progetto in essere
presso gli organismi soppressi,
che cessano alla
loro naturale
scadenza.
2. All'articolo 6, comma
1, del
decreto legislativo 1
dicembre
2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "dal
Capo del Dipartimento per la
digitalizzazione
della pubblica amministrazione
e l'innovazione tecnologica," sono
soppresse;
2) dopo
le parole: "dell'universita' e
della ricerca," sono
inserite le seguenti: "uno nominato dal Ministro
dell'interno, uno
nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno
nominato dal
Ministro degli Affari esteri e da non piu' di cinque
rappresentanti
nominati da ulteriori ministri, competenti per le rispettive
aree di
attivita'.".
3. Entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della legge
di
conversione del presente
decreto, la Scuola
nazionale
dell'amministrazione
adegua il proprio
ordinamento ai seguenti
principi:
1) organizzazione in
dipartimenti, assegnando, in
particolare, le
funzioni degli organismi
soppressi ai sensi
del comma 1 ad
altrettanti dipartimenti;
2) collaborazione con
gli organi costituzionali, le
autorita'
indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto
nazionale di
statistica, anche attraverso convenzioni relative allo
svolgimento di
attivita' di formazione iniziale e permanente.
4. I docenti ordinari e
i ricercatori dei moli a esaurimento
della
Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di cui
all'articolo
4-septies, comma 4,
del decreto-legge 3
giugno 2008, n.
97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129,
sono trasferiti alla Scuola
nazionale
dell'amministrazione e agli
stessi sono applicati lo stato giuridico e il trattamento economico,
rispettivamente, dei professori o dei ricercatori universitari,
con
pari anzianita'.
5. Il personale non
docente anche in
servizio in posizione
di
comando o fuori molo presso gli organismi soppressi di cui al
comma
1, entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della legge
di
conversione del presente decreto, rientra nelle
amministrazioni di
appartenenza. Il personale non docente in servizio
presso le sedi
distaccate o periferiche, anche
in posizione di
comando o fuori
ruolo, puo' transitare nei ruoli delle amministrazioni
pubbliche con
posti vacanti nella
dotazione organica o,
in subordine, in
sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi
sede nella
stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del presente
comma
mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e allo
stesso
si applica il trattamento
giuridico e economico,
compreso quello
accessorio,
previsto dai contratti
collettivi vigenti
nell'amministrazione di destinazione.
6. Con decreto del
Presidente del Consiglio
dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate
e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri le
risorse finanziarie e
strumentali necessarie per
l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente
articolo.
Art. 22
(Razionalizzazione delle autorita'
indipendenti)
1. I componenti
dell'Autorita' garante della
concorrenza e del
mercato, della Commissione nazionale per le
societa' e la borsa,
dell'Autorita' di regolazione
dei trasporti, dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la
protezione dei
dati personali, dell'Autorita' nazionale
anticorruzione, della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della
Commissione di
garanzia dell'attuazione
della legge sullo
sciopero nei servizi
pubblici essenziali, alla
cessazione dall'incarico, non
possono
essere nuovamente nominati componenti di una autorita' indipendente,
a pena di decadenza, per un periodo pari a due anni.
2. Alla legge 28
dicembre 2005, n. 262, dopo
l'articolo 29, e'
inserito il seguente: "Art. 29-bis. - 1. I componenti
degli organi
di' vertice e i dirigenti a
tempo indeterminato della
Commissione
nazionale per le societa' e la borsa, nei
quattro anni successivi
alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere,
direttamente
o indirettamente, rapporti di collaborazione, di
consulenza. o di
impiego con i soggetti regolati. I contratti conclusi in
violazione
del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente
comma non
si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di
servizio
sono stati responsabili esclusivamente di' uffici di
supporto.".
3. All'articolo 2, comma
9, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole:
"i componenti" sono inserite le seguenti: "e
i
dirigenti a tempo indeterminato";
b) e' aggiunto in fine
il seguente periodo: "Le disposizioni
del
presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi
quattro
anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di
uffici di'
supporto.".
4. Le procedure
concorsuali per il reclutamento di personale
degli
organismi di' cui al
comma 1 sono
gestite unitariamente. previa
stipula di apposite
convenzioni tra gli
stessi organismi, che
assicurino Ia trasparenza e
l'imparzialita' delle procedure
e la
specificita' delle professionalita' di ciascun organismo.
Sono nulle
le procedure concorsuali
avviate dopo l'entrata
in vigore del
presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o poste
in
essere, successivamente alla predetta stipula, in
violazione degli
obblighi di cui
al presente comma
e le successive
eventuali
assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali
in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. A decorrere dal 1°
luglio 2014, gli organismi di cui ai comma
I
provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una riduzione
non
inferiore al venti per cento del trattamento economico
accessorio del
personale dipendente, inclusi i dirigenti.
6. A decorrere dal 1°
ottobre 2014, gli organismi di cui al comma I
riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento, rispetto
a
quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa
per incarichi
di' consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi
collegiali
non previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in corso
sono
rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della
legge di conversione del presente decreto al fine di
assicurare il
rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.
7. Gli organismi di cui
al comma I gestiscono i servizi strumentali
in modo unitario,
mediante la stipula
di convenzioni o la
costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro
il 31
dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai
sensi del primo
periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali,
servizi
finanziari e
contabili, acquisti e
appalti, amministrazione del
personale, gestione del
patrimonio, servizi tecnici
e logistici,
sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del
presente
comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi
pari
ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva
sostenuta dagli
stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.
8. Alla legge 27
dicembre 2006. n. 296 sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma
449, al secondo periodo, dopo le parole "e
successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti: "
nonche' le
autorita' indipendenti,";
h) all'articolo 1, comma
450, al secondo periodo, dopo le parole:
"le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I
del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165," sono
aggiunte le seguenti:
"
nonche' le autorita' indipendenti,".
9. Entro il 30 settembre
2014, il Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o
piu' edifici
contigui da adibire a sede comune dell'Autorita' di regolazione
dei
trasporti, dell'Autorita'
per l'energia elettrica,
il gas e il
sistema idrico, servizi e forniture, dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni
e della Commissione
di vigilanza sui
fondi
pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione
della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Entro il
3D giugno
2015, i suddetti organismi trasferiscono i' loro uffici nei predetti
edifici. Analogamente si procede, tenendo conto
delle esigenze di
riservatezza connesse alle loro funzioni di'
vigilanza, in ordine
alla sede di Roma della Commissione nazionale per le societa'
e la
borsa e a quelle
dell'Autorita' garante della
concorrenza e del
mercato, del Garante
per la protezione
dei dati personali
e
dell'Autorita' nazionale anticorruzione, in modo da assicurare
che le
stesse abbiano non piu' di due sedi comuni.
10. L'articolo 2, comma
3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e'
abrogato.
11. A decorrere dal 1°
ottobre 2014, la sede dell'autorita' di
cui
all'articolo 37 del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201,
convertilo, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n.
214
e' individuata ai sensi del comma 9. A decorrere dalla medesima
data,
il comma secondo periodo, dell'articolo 37 del citato
decreto-legge
n. 201 del 2011 e' soppresso.
12. All'allegato 1
(Codice del processo amministrativo) del decreto
legislativo 2 luglio
2010, n. 104,
l'articolo 14, comma
2, e'
abrogato.
13. Dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del
presente decreto, l'articolo
23, comma 1,
lettera e), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla
legge 22
dicembre 2011, n. 214, e' soppresso.
14. Al decreto-legge 8
aprile 1974, 95, come convertito dalla legge
7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, nono
comma, e' inserito, prima delle parole
".I
predetti regolamenti", il seguente periodo: "Le deliberazioni
della
Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi
sono
adottate con non meno di quattro voti favorevoli.";
b) all'articolo 2,
quarto comma, terzo periodo, le parole
"dalla
Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "con non
meno di quattro
voti favorevoli.";
c) all'articolo 2,
quarto comma, quarto periodo, dopo le parole "su
proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "e
con non
meno
di quattro voti favorevoli.";
d) all'articolo 2,
ottavo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente
periodo: "Le relative deliberazioni sono adottate con
non meno di
quattro voti favorevoli.".
15. Ai maggiori oneri di
cui al comma 13,
pari a 480.000
euro
annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob
che a
tal
fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori
rispetto a
quelli previsti a
legislazione vigente, senza
incrementare il
contributo a carico dei soggetti vigilati.
16. Le disposizioni di
cui al comma 14 si applicano dalla
data di
nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.
Art. 23
(Interventi urgenti in
materia di riforma delle
province e delle
citta' metropolitane)
1. All'articolo 1 della
legge 7 aprile 2014, n. 56, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) al
comma 15, all'ultimo
periodo le parole
"il consiglio
metropolitano"
sono sostituite con
le seguenti: "la
conferenza
metropolitana";
b) al comma 49, sono
apportate le seguenti modifiche:
1) nel primo periodo,
dopo le parole: "Provincia di Milano"
sono
inserite le seguenti: "e le partecipazioni azionarie detenute
dalla
Provincia di Monza e Brianza".
2) dopo il primo periodo
e' inserito il seguente:
"Entro il 30
giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari
per il
trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al
primo periodo
alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in regime
di esenzione
fiscale.";
3) l'ultimo periodo e'
sostituito con il seguente: "Alla
data del
31 dicembre 2016 le
partecipazioni
originariamente detenute dalla
provincia di Milano sono trasferite in regime di
esenzione fiscale
alla citta' metropolitana
e le partecipazioni originariamente
detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono
trasferite in
regime di esenzione fiscale
alla nuova provincia
di Monza e di
Brianza";
c) dopo il comma 49 sono
inseriti i seguenti:
"49-bis. Il
subentro della regione
Lombardia, anche mediante
societa' dalla
stessa controllate, nelle
partecipazioni detenute
dalla provincia di Milano
e dalla Provincia
di Monza e
Brianza
avviene a titolo gratuito, ferma
restando l'appostazione contabile
del relativo valore. Con
perizia resa da uno o
piu' esperti nominati
dal Presidente del
Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito Albo
dei periti,
viene operata la valutazione
e l'accertamento del
valore delle
partecipazioni riferito al momento del subentro della Regione
nelle
partecipazioni e, successivamente, al momento del
trasferimento alla
citta' metropolitana. Gli oneri
delle attivita' di
valutazione e
accertamento sono posti, in
pari misura, a
carico della Regione
Lombardia e della citta' metropolitana. Il
valore rivestito dalle
partecipazioni al momento del
subentro nelle partecipazioni della
Regione Lombardia, come
sopra accertato, e'
quanto dovuto
rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova Provincia
di
Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito
dalle
partecipazioni al momento del
trasferimento,
rispettivamente, alla
citta' metropolitana e alla nuova Provincia di
Monza e Brianza
e
quello accertato al momento
del subentro da
parte della Regione
Lombardia
costituisce il saldo,
positivo o negativo,
del
trasferimento delle medesime partecipazioni a
favore della citta'
metropolitana e della
nuova Provincia, che
sara' oggetto di
regolazione tra le parti. Dal
presente comma non
devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
49-ter. Contestualmente al
subentro da parte
della regione
Lombardia, anche mediante societa' dalla stessa
controllate, nelle
societa' partecipate dalla provincia di Milano e dalla provincia
di
Monza e della Brianza di
cui al primo
periodo del comma
49, i
componenti degli organi di amministrazione e di controllo
di dette
societa' decadono e si provvede alla ricostituzione di detti
organi
nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti
sociali. Per
la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5
dell'articolo
4 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95,
fermo restando quanto
previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha
effetto
dal momento della ricostituzione dei nuovi
organi. Analogamente i
componenti degli organi
di amministrazione e
di controllo delle
societa' partecipate nominati ai sensi del primo periodo
del comma
49-bis decadono contestualmente
al successivo trasferimento
delle
relative partecipazioni in favore della citta' metropolitana
e della
nuova Provincia previsto
dal terzo periodo
del comma 49,
provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi
e termini
previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha
effetto
dal momento della ricostituzione dei nuovi organi".
d) al comma 79, le
parole "l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78
del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della provincia
o dal commissario,
e' indetta" sono
sostituite dalle seguenti
"l'elezione del presidente
della provincia e
del consiglio
provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si
svolge";
e) al comma 81 sono
soppressi il secondo e terzo periodo;
f) il comma 82, e'
sostituito con il seguente: "82. Nel caso di cui
al comma 79,
lettera a), in
deroga alle disposizioni
di cui
all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
il
presidente della provincia in carica alla data di entrata in
vigore
della presente legge ovvero, in tutti i casi, qualora
la provincia
sia commissariati, il
commissario a partire
dal r luglio 2014,
assumendo anche le funzioni del
consiglio provinciale, nonche'
la
giunta provinciale, restano
in carica a
titolo gratuito per
l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto
disposto
per la gestione provvisoria
degli enti locali
dall'articolo 163,
comma 2, del testo unico, e per gli atti
urgenti e indifferibili,
fino all'insediamento del presidente della provincia eletto
ai sensi
dei commi da 58 a 78". Conseguentemente, al secondo periodo
del comma
14 sono aggiunte infine le seguenti parole ", secondo
le modalita'
previste dal comma 82";
g) al comma 143,
aggiungere alla fine il
seguente periodo "Gli
eventuali incarichi commissariali successivi all'entrata
in vigore
della presente legge sono comunque esercitati a titolo
gratuito".
TITOLO II
INTERVENTI URGENTI DI
SEMPLIFICAZIONE
CAPO I
ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE
AI SERVIZI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Art. 24
(Agenda della semplificazione amministrativa
e moduli standard)
1. Entro il 31 ottobre
2014, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva
l'Agenda per la
semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le
linee di
indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e
autonomie
locali e il cronoprogramma per la loro attuazione. L'Agenda
per la
semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione
di accordi
e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto
1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.
131, al
fine di coordinare le iniziative e le attivita' delle
amministrazioni
interessate e di proseguire l'attivita' per
l'attuazione condivisa
delle misure contenute nel
decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35. A
tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al
presente comma,
e' istituito, presso la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato
interistituzionale.
2. Entro centottanta
giorni dall'entrata in vigore
del presente
decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano gia' provveduto,
adottano con decreto del Ministro competente,
di concerto con il
Ministro delegato per
la semplificazione e
la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli
unificati e
standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione
di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte
dei cittadini e
delle imprese.
3. Il Governo, le
regioni e gli enti locali,
in attuazione del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo
28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8
della legge
5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle
specifiche
normative regionali, una modulistica unificata e
standardizzata su
tutto il territorio nazionale per la
presentazione alle pubbliche
amministrazioni
regionali e agli
enti locali di
istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e
all'avvio
di attivita' produttive. Le
pubbliche amministrazioni regionali
e
locali utilizzano i moduli unificati e
standardizzati nei termini
fissati con i suddetti accordi o intese.
4. Ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r),
della Costituzione,
gli accordi conclusi
in sede di
Conferenza
unificata sono rivolti
ad assicurare la
libera concorrenza,
costituiscono livelli
essenziali delle prestazioni
concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto
il
territorio
nazionale, assicurano il
coordinamento informativo
statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti
dall'estero.
Art. 25
(Semplificazione per i soggetti con
invalidita')
1. All'articolo 330,
comma 5, del decreto
del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, dopo le
parole: "laurea in
ingegneria"
sono inserite le
seguenti: ", nonche'
da un
rappresentante
designato delle Associazioni di
persone con
invalidita' esperto in materia. La partecipazione del rappresentante
di queste ultime e' comunque a titolo gratuito".
2. All'articolo 119,
comma 4, lettera a), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n.
285, recante nuovo
codice della strada,
e
successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto,
in fine, il
seguente periodo: "Qualora, all'esito
della visita di
cui al
precedente periodo, la commissione medica locale certifichi
che il
conducente presenti situazioni di mutilazione o
minorazione fisica
stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica
delle
prescrizioni o delle limitazioni in atto, i
successivi rinnovi di
validita' della patente di guida posseduta potranno essere esperiti
secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la
durata di cui
all'articolo 126, commi 2, 3 e 4.".
3. All'articolo
381, comma 5,
terzo periodo, del
decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le parole:
"Il
comune puo' inoltre stabilire" sono sostituite dalle
seguenti: "Il
comune inoltre stabilisce"; dopo le parole: "n. 503,
e" e' inserita
la parola: "puo'".
4. Al decreto-legge 27 agosto
1993, n. 324, convertito dalla legge
27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 2 dell'articolo
2, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
1) la parola
"novanta" e' sostituita dalla parola "quarantacinque";
2) le parole "ai
soli fini previsti dall'articolo 33
della stessa
legge" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli
fini previsti dagli
articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo
42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".b)
al comma
3-bis dell'articolo 2,
la parola "centottanta" e'
sostituita dalla parola "novanta";
c) dopo il comma 3-ter
dell'articolo 2, e' inserito
il seguente
comma: "3-quater . Ai fini
delle agevolazioni lavorative
previste
dagli articoli 21 e 33
della legge 5
febbraio 1992, n.
104, e
dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, la
Commissione medica competente, previa
richiesta motivata
dell'interessato, e' autorizzata
a rilasciare un
certificato
provvisorio al
termine della visita.
Il certificato provvisorio
produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo
da
parte della Commissione medica dell'INPS .".
5. Ai minori gia'
titolari di indennita' di frequenza, che
abbiano
provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro
i sei
mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono
riconosciute
in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di eta',
le
prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni.
Rimane fermo, al
raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento delle
condizioni
sanitarie e degli
altri requisiti previsti
dalla normativa di
settore.
6. Ai
minori titolari dell'indennita' di
accompagnamento per
invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980,
n. 18, ovvero
dell'indennita' di accompagnamento per ciechi
civili di cui
alla
legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio
1970, n. 382,
ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'articolo 4
della
legge 21 novembre 1988, n.
508, nonche' ai
soggetti riconosciuti
dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma
1, del
decreto-legge 1 luglio 2009,
n. 78, convertito
con modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle
patologie di cui
all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno
2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98,
sono attribuite al
compimento della maggiore
eta', e previa
presentazione della domanda in
via amministrativa, le
prestazioni
economiche
erogabili agli invalidi
maggiorenni, senza ulteriori accertamenti
sanitari, ferma restando
la sussistenza degli
altri requisiti
previsti dalla normativa di settore.
7. All'articolo 42-ter,
comma 1, del decreto-legge 21 giugno
2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98,
le parole "che hanno ottenuto il riconoscimento dell'indennita' di
accompagnamento o di comunicazione" sono soppresse.
8. All'articolo 97,
comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,
il primo periodo e' soppresso.
9. All'articolo 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e'
aggiunto
in fine il seguente comma: "2-bis. La persona handicappata
affetta da
invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere
la
prova preselettiva eventualmente prevista.".
Art. 26
(Semplificazione per
la prescrizione dei
medicinali per il
trattamento di patologie croniche)
1. All'articolo 9, del
decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405,
dopo il comma 1, e' inserito
il seguente: "1-bis.
Fermo restando
quanto previsto dal comma
1, nelle more
della messa a
regime
sull'intero territorio nazionale della ricetta
dematerializzata di
cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze del 2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 264 del 12
novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti
di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere medicinali
fino ad
un
massimo di sei pezzi
per ricetta, purche'
gia' utilizzati dal
paziente da almeno
sei mesi. In
tal caso, la
durata della
prescrizione non puo' comunque superare i 180 giorni di
terapia.".
Art. 27
(Disposizioni di
semplificazione e razionalizzazione in
materia
sanitaria)
1. All'articolo 3, del
decreto legge 13 settembre 2012,
n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2,
lettera a), primo
periodo, dopo le
parole "di
garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le
professioni
sanitarie" sono aggiunte le seguenti: "nei limiti
delle risorse del
fondo stesso";
b) al comma 2, lettera
a), secondo periodo, le parole "in
misura
definita in sede di contrattazione collettiva" sono
sostituite dalle
seguenti: "nella misura determinata dal soggetto gestore
del fondo di
cui alla lettera b)";
e) al comma 4, primo
periodo, le parole " Per i
contenuti" sono
sostituite dalle
seguenti: "Nel rispetto
dell'ambito applicativo
dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del
decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre
2011, n. 148, per i contenuti".
2. All'articolo 8-ter,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, il comma 3 e' abrogato.
3. All'articolo
7, comma 1,
primo periodo, del
decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44,
le parole "
da
quaranta" sono sostituite dalle seguenti: " da trenta".
4. Al trentesimo giorno
dalla data di
entrata in vigore
del
presente decreto, i componenti in carica del Consiglio superiore
di
sanita' decadono automaticamente. Entro
il medesimo termine,
con
decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore di
sanita'
e' ricostituito nella composizione di cui all'articolo 7,
comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
2013, n. 44,
come modificato dal comma 3 del presente articolo.
Art. 28
(Riduzione del diritto
annuale dovuto alle camere
di commercio a
carico delle imprese)
1. A decorrere
dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in
vigore del presente decreto, l'importo del diritto annuale a carico
delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre
1993, n.
580 e' ridotto del cinquanta per cento.
TITOLO III
MISURE URGENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA
DELLE PROCEDURE NEI
LAVORI PUBBLICI
CAPO I
MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVO
Art. 29
(Nuove norme in materia di
iscrizione nell'elenco dei
fornitori,
prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativo
di infiltrazione mafiosa)
1. All'articolo 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma
52
e' sostituito dai seguenti: "52. Per le attivita'
imprenditoriali di
cui al comma
53 la comunicazione
e l'informazione antimafia
liberatoria e' obbligatoriamente acquisita
dai soggetti di cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 6 settembre
2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via
telematica,
di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori
di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti
nei medesimi settori. Il suddetto elenco e'
istituito presso ogni
prefettura. L'iscrizione nell'elenco e'
disposta dalla prefettura
della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria
sede. Si
applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto
legislativo n.
159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche
circa la
perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa
e, in
caso di esito
negativo, dispone la
cancellazione dell'impresa
dall'elenco.
52-bis. L'iscrizione
nell'elenco di cui al comma 52
tiene luogo
della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria
anche
ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti
o
subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle
per le quali
essa e' stata disposta.".
2. In prima
applicazione, e comunque per un periodo non superiore a
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i
soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e
2, del citato
decreto
legislativo n. 159 del 2011, per le attivita' indicate
all'articolo
1, comma 53, della
predetta legge n.
190 del 2012,
procedono
all'affidamento di contratti
o all'autorizzazione di
subcontratti
previo accertamento della avvenuta presentazione
della domanda di
iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In
caso di sopravvenuto
diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e
subcontratti cui
e' stata data esecuzione le
disposizioni di cui
all'articolo 94,
commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.159 del 2011.
CAPO II
MISURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI
OPERE PUBBLICHE
Art. 30
(Unita' operativa speciale per
Expo 2015)
1. Al
Presidente dell'ANAC sono
attribuiti compiti di
alta
sorveglianza e garanzia
della correttezza e
trasparenza delle
procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande
evento
EXPO Milano 2015. A
tal fine si
avvale di una
apposita Unita'
operativa speciale composta da personale in
posizione di comando,
distacco o fuori molo anche proveniente dal corpo della
Guardia di
Finanza.
2. Per le finalita' di
cui al comma 1, il
Presidente dell'ANAC,
avvalendosi della predetta Unita', in aggiunta ai compiti attribuiti
all'ANAC in conseguenza
della soppressione dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici:
a) verifica, in via
preventiva, la legittimita' degli atti relativi
all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori,
servizi e
forniture per la realizzazione delle opere e delle attivita'
connesse
allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con particolare
riguardo al rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza
della legge 6
novembre 2012 n.
190, nonche', per
la parte di
competenza, il corretto adempimento, da parte
della Societa' Expo
2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in
materia
di legalita' sottoscritti con la Prefettura di Milano;
b) dispone dei poteri
ispettivi e di accesso alle banche dati
gia'
attribuiti alla soppressa
Autorita' di vigilanza
sui contratti
pubblici di lavori,
servizi e forniture
di cui al
comma 9,
dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
ivi
compresi poteri di accesso alla banca dati di cui
all'articolo 97,
comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. Il
Presidente dell'ANAC puo'
partecipare, altresi', alle
riunioni della sezione specializzata del Comitato di,
coordinamento
per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal
Prefetto di
Milano ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 2, del
decreto-legge
25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge
20 novembre 2009, n. 166.
4. Agli eventuali oneri
derivanti dal presente articolo si provvede
con le risorse finanziarie e
strumentali disponibili nel
bilancio
dell'ANAC.
Art. 31
(Modifiche all'Art. 54-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001)
1. Al comma 1,
dell'articolo 54-bis del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "Corte dei conti,"
sono inserite
le seguenti "o all'Autorita'
nazionale anticorruzione e
per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(ANAC),"
Art. 32
(Misure straordinarie di
gestione, sostegno e monitoraggio di imprese
nell'ambito della prevenzione della
corruzione)
1. Nell'ipotesi in
cui l'autorita' giudiziaria
proceda per i
delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319
c.p., 319-bis
c.p., 319-ter c.p.,
319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p.,
322-bis,
c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza
di
rilevate situazioni
anomale e comunque
sintomatiche di condotte
illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa
aggiudicataria
di un appalto per la realizzazione di
opere pubbliche, servizi
o
forniture, il Presidente dell'ANAC, in presenza
di fatti gravi
e
accertati anche ai sensi dell'articolo 19, comma
3, lett. a) del
presente decreto, propone al Prefetto competente,
alternativamente:
a) di ordinare la
rinnovazione degli organi sociali
mediante la
sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non
si adegui
nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea
gestione
dell'impresa appaltatrice limitatamente alla
completa
esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento
penale;
b) di provvedere
direttamente alla straordinaria
e temporanea
gestione
dell'impresa appaltatrice limitatamente alla
completa
esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento
penale.
2. Il Prefetto, previo
accertamento dei presupposti
indicati al
comma 1 e
valutata la particolare
gravita' dei fatti
oggetto
dell'indagine, intima all'impresa di
provvedere al rinnovo
degli
organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove
l'impresa non
si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei casi
piu' gravi,
provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di
uno o
piu' amministratori, in numero
comunque non superiore
a tre, in
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
di cui
al
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto
stabilisce la
durata della misura
in ragione delle
esigenze funzionali alla
realizzazione dell'opera pubblica oggetto del contratto.
3. Per
la durata della
straordinaria e temporanea
gestione
dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri
e le
funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed e'
sospeso
l'esercizio dei
poteri di disposizione
e gestione dei titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma societaria,
i
poteri dell'assemblea sono sospesi. per l'intera durata della
misura.
4. L'attivita' di
temporanea e straordinaria gestione
dell'impresa
e' considerata di
pubblica utilita' ad
ogni effetto e
gli
amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei
risultati
solo nei casi di dolo o colpa grave.
5. Le misure di cui al
comma 2 sono revocate e cessano comunque
di
produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la
confisca, il
sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa
nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione.
6. Agli
amministratori di cui
al comma 2
spetta un compenso
quantificato con il decreto di
nomina sulla base
delle tabelle
allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
4
febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale
compenso
sono a carico dell'impresa.
7. Nel periodo di
applicazione della misura
di straordinaria e
temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti all'impresa
sono
corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli
amministratori di
cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla
conclusione dei
contratti d'appalto di cui al
comma 1, determinato
anche in via
presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in apposito fondo
e
non puo' essere distribuito ne' essere soggetto a
pignoramento, sino
all'esito dei giudizi in sede penale.
8. Nel caso in cui le
indagini di cui
al comma 1
riguardino
componenti di organi societari diversi da quelli di cui al
medesimo
comma e' disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le modalita'
di
cui al comma 2, alla nomina di uno o piu' esperti, in numero
comunque
non superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalita' e
onorabilita' di cui
di cui al
regolamento adottato ai
sensi
dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio
1999, n.
270, con il compito di svolgere funzioni di' sostegno e monitoraggio
dell'impresa. A tal
fine, gli esperti
forniscono all'impresa
prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori
e
modelli di trasparenza,
riferite agli ambiti
organizzativi, al
sistema di controllo
interno e agli
organi amministrativi e di
controllo.
9. Agli esperti di cui
al comma 8 spetta un compenso,
quantificato
con il decreto di nomina, non superiore al cinquanta per
cento di
quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate al
decreto di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n.
14. Gli
oneri relativi al
pagamento di tale
compenso sono a
carico
dell'impresa.
10. Le disposizioni di
cui al presente articolo si applicano
anche
nei casi in cui
sia stata emessa
dal Prefetto un'informazione
antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessita' di assicurare
il completamento dell'esecuzione del
contratto, ovvero la
sua
prosecuzione al fine
di garantire la
continuita' di funzioni
e
servizi indifferibili per la tutela di diritti
fondamentali, nonche'
per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrita' dei
bilanci pubblici, ancorche'
ricorrano i presupposti
di cui
all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre
2011,
n. 159. In tal caso, le misure sono disposte di
propria iniziativa
dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse
misure
sono revocate e cessano comunque
di produrre effetti
in caso di
passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dell'informazione
antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via definitiva,
l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente proposta
ovvero
di aggiornamento dell'esito
della predetta informazione
ai sensi
dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6
settembre 2011,
n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito dell'adeguamento
dell'impresa alle indicazioni degli esperti.
Art. 33
(Parere su transazione di
controversie)
1. La
societa' Expo 2015
p.a. nel caso
di transazione di
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione
dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, puo'
chiedere
che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima il proprio parere
sulla
proposta transattiva entro
dieci giorni dal
ricevimento della
richiesta.
Art. 34
(Contabilita' speciale per Expo Milano
2015)
1. Gli eventuali
compensi o rimborsi spese dei
componenti della
segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo
Milano
2015 ovvero quelli
per ulteriori incarichi
per specifiche
professionalita', individuate dal medesimo Commissario, di
durata non
superiore al suo mandato, restano a carico delle disponibilita'
della
contabilita' speciale intestata
al Commissario, nell'ambito
delle
spese di funzionamento previste per l'Evento Expo Milano 2015.
Art. 35
(Divieto di transazioni della
pubblica amministrazione con societa' o
enti esteri aventi sede in
Stati che non permettono l'identificazione
dei soggetti che ne detengono la
proprieta' o il controllo)
1. Al
fine di assicurare
la trasparenza e
la legalita'
nell'attivita'
amministrativa e contrattuale delle
pubbliche
amministrazioni, fino al recepimento delle direttive del
Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE
del 26 febbraio
2014, e' vietata
ogni operazione economica
o
finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e societa'
o
enti esteri, per i quali, in virtu' della legislazione dello
Stato in
cui hanno sede, non e' possibile l'identificazione dei soggetti
che
detengono quote di proprieta' del capitale o comunque il
controllo.
Rimane ferma la possibilita' della stazione appaltante di richiedere
documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle
procedure
di evidenza pubblica.
2. La disposizione del
comma 1 non
si applica qualora
siano
osservati gli obblighi di adeguata verifica del
titolare effettivo
della societa' o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformita'
alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231.
Art. 36
(Monitoraggio finanziario
dei lavori relativi
a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi)
1. Per i lavori di cui
alla Parte II, Titolo
III, Capo IV del
decreto legislativo 12
aprile 2006, n.
163, e successive
modificazioni, il controllo
dei flussi finanziari
di cui agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e),
del medesimo
decreto legislativo n. 163 del 2006 e' attuato secondo le
modalita' e
le procedure, anche informatiche, individuate dalla deliberazione
5
maggio 2011, n.
45, del Comitato
Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere dalla
data
di entrata in vigore del presente decreto,
le stazioni appaltanti
adeguano gli atti generali di propria competenza alle
modalita' di
monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45 del
2011
del CIPE, nonche'
alle ulteriori prescrizioni
contenute nella
delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma
3.
2. Per i contratti
stipulati anteriormente alla data di entrata
in
vigore del presente decreto, le modalita' di
controllo dei flussi
finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata deliberazione
n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.
3. Con delibera,
adottata ai sensi del predetto articolo 176, comma
3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalita' di esercizio del
sistema
di monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45
del 2011
del CIPE al fine di dare
attuazione al presente
articolo e ne
definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto
dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre
2011,
n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.
4. Alla copertura degli
oneri necessari per
l'implementazione del
sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo,
pari
a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota di
pari
importo del fondo
di cui all'articolo
2, comma 6-sexies,
del
decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata
per la
medesima annualita' con le procedure di cui all'articolo 5,
comma 1,
del decreto-legge 20
giugno 2012, n.
79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.
5. Le risorse derivanti
dall'attuazione dell'articolo 176, comma 3,
lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile
2006,
n. 163, a
decorrere dall'anno 2014
sono versate dai
soggetti
aggiudicatari, annualmente e
fino alla messa
in esercizio degli
interventi, nella quota dello 0,0006 per
cento dell'importo degli
interventi stessi, all'entrata del bilancio dello Stato
per essere
riassegnate, nel limite massimo di 617.000 euro
annui complessivi,
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze,
per sostenere gli oneri di gestione del sistema di
monitoraggio di
cui al presente articolo. Tali risorse sono trasferite
ad apposito
capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle
finanze
e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti,
le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 37
(Trasmissione ad ANAC delle varianti in
corso d'opera)
1. Le varianti in corso
d'opera di cui al comma lettere b), c) e d)
dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
sono
trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione
e ad apposita
relazione del responsabile del
procedimento,
all'Autorita' nazionale anticorruzione e per
la valutazione e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche
entro trenta giorni
dall'approvazione da parte
della stazione appaltante
per le
valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
TITOLO IV
MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE
DEL PROCESSO CIVILE
TELEMATICO
CAPO I
PROCESSO
AMMINISTRATIVO
Art. 38
(Processo amministrativo
digitale)
1. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri di cui
all'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio
2010,
n. 104, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per
l'Italia
digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta,
decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso.
Art. 39
(Semplificazione degli oneri
formali nella partecipazione a procedure
di affidamento di contratti
pubblici)
1. All'articolo 38 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,
dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. La mancanza,
l'incompletezza e ogni
altra irregolarita'
essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma
2 obbliga
il concorrente che vi ha dato causa al pagamento,
in favore della
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal
bando di
gara, in misura non inferiore
all'uno per mille
e non superiore
all'uno per cento del valore della gara e comunque non
superiore a
50.000 euro, il
cui versamento e'
garantito dalla cauzione
provvisoria. In tal
caso, la stazione
appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche'
siano
rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei
casi
di irregolarita' non essenziali, ovvero di mancanza o
incompletezza
di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante
non ne
richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In
caso di
inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente
e' escluso dalla gara.
Ogni variazione che
intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale,
successivamente alla
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte
non
rileva ai fini del
calcolo di medie
nella procedura, ne'
per
l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».
2. All'articolo 46 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163,
dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni
di cui all'articolo 38, comma
2-bis, si
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o
irregolarita'
delle dichiarazioni, anche
di soggetti terzi,
che devono essere
prodotte dai concorrenti
in base alla
legge, al bando
o al
disciplinare di gara.».
3. Le disposizioni
di cui
ai commi 1
e 2 si
applicano alle
procedure di affidamento indette successivamente alla data di
entrata
in vigore del presente decreto.
Art. 40
(Misure per l'ulteriore accelerazione
dei giudizi in
materia di
appalti pubblici)
1. All'articolo 120 dell'allegato
1 del decreto
legislativo 2
luglio 2010, n. 104
(Codice del processo
amministrativo), sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 e'
sostituito dal seguente: "6. Il giudizio, ferma la
possibilita' della sua definizione immediata nell'udienza
cautelare
ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza
in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da
tenersi
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
la costituzione
delle parti diverse dal ricorrente. Della data di
udienza e' dato
immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a
mezzo posta
elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o
quando e'
necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto
di
termini a difesa, la
definizione del merito
viene rinviata, con
l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o
l'integrazione
del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza
di rispetto
dei termini a difesa, ad una udienza da
tenersi non oltre
trenta
giorni.";
b) dopo il comma 8, e'
inserito il seguente: "8-bis.
Il collegio,
quando dispone le misure cautelari di cui al comma
4 dell'articolo
119, ne subordina
l'efficacia alla prestazione,
anche mediante
fideiussione, di una
cauzione, salvo che
ricorrano gravi ed
eccezionali ragioni specificamente indicate
nella motivazione
dell'ordinanza che concede la
misura cautelare. Tali
misure sono
disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla
pubblicazione della
relativa ordinanza, fermo
restando quanto
stabilito dal comma 3 dell'articolo 119";
c) il comma
9 e' sostituito
dal seguente: "9.
Il Tribunale
amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce
il giudizio entro venti giorni dall'udienza di discussione,
ferma restando
la possibilita' di
chiedere l'immediata
pubblicazione del dispositivo entro due giorni.".
2. Le disposizioni di
cui al
comma 1 si
applicano ai giudizi
introdotti con ricorso depositato, in primo
grado o in
grado di
appello, in data successiva
alla data di entrata in
vigore del
presente decreto.
Art. 41
(Misure per il contrasto all'abuso
del processo)
1. All'articolo
26 dell'allegato 1
(Codice del processo
amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine,
e' aggiunto il seguente periodo:
"In ogni
caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare
la parte
soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una
somma
equitativamente
determinata, quando la
decisione e' fondata
su
ragioni manifeste.",
b) al comma 2, dopo
il primo
periodo e' inserito
il seguente:
"Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli
119,
lettera a), e 120 l'importo della sanzione
pecuniaria puo' essere
elevato fino all'uno
per cento del
valore del contratto,
ove
superiore al suddetto limite.".
Art. 42
(Comunicazioni e
notificazioni per via
telematica nel processo
amministrativo)
1. All'articolo 16
del decreto-legge 18
ottobre 2012, n.
179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221,
dopo il comma 17 e' aggiunto, in fine, il
seguente: « 17-bis.
Le
disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano
anche
nel processo amministrativo. ».
Art. 43
(Disposizioni in tema di informatizzazione del
processo contabile)
1. I giudizi dinanzi alla
Corte dei conti possono essere svolti con
modalita' informatiche e telematiche e i relativi
atti processuali
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
legge, purche' sia
garantita la riferibilita' soggettiva, l'integrita' dei contenuti
e
la riservatezza dei dati
personali, in conformita'
ai principi
stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive
modificazioni. Le relative
regole tecniche e
procedurali sono
stabilite con i decreti di cui all'articolo 20 bis del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge
17 dicembre 2012, n. 221.
2. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre
2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n.
221, in base
alle indicazioni tecniche,
operative e temporali
stabilite con i decreti di cui al comma 1.
3. Il pubblico
ministero contabile puo'
effettuare, secondo le
regole stabilite con i decreti di cui al comma 1,
le notificazioni
previste dall'ordinamento direttamente ad
uno degli indirizzi
di
posta elettronica certificata
di cui all'articolo
16-ter del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER GARANTIRE
L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO
Art. 44
(Obbligatorieta' del deposito telematico
degli atti processuali)
1. Le disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo
16-bis
del decreto-legge 18
ottobre 2012, n.
179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, si applicano
esclusivamente ai procedimenti
iniziati innanzi al
tribunale
ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui
al periodo
precedente iniziati prima
del 30 giugno
2014, le predette
disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014;
fino a
quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3
dell'articolo
16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 17 dicembre
2012, n. 221,
gli atti
processuali ed i documenti possono essere depositati
con modalita'
telematiche e in tal caso il deposito si
perfeziona esclusivamente
con tali modalita'.
2. All'articolo 16-bis
del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e'
aggiunto, in fine,
il seguente periodo:
«Per
difensori non si intendono
i dipendenti di
cui si avvalgono
le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»;
b) il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
« 5. Con uno o piu'
decreti aventi natura non
regolamentare, da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello
Stato, il Consiglio
nazionale forense ed
i consigli dell'ordine
degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata
la funzionalita' dei servizi di
comunicazione, puo' individuare
i
tribunali nei quali
viene anticipato, nei
procedimenti civili
iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a
specifiche
categorie di procedimenti,
il termine fissato
dalla legge per
l'obbligatorieta' del deposito telematico.».
c) dopo il comma 9-bis,
introdotto dall'articolo 52,
comma 1,
lettera a), del presente decreto, e' aggiunto il seguente:
«9-ter. A decorrere dal
30 giugno 2015 nei
procedimenti civili,
contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi
alla corte di'
appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti
da parte
dei difensori delle
parti precedentemente costituite
ha luogo
esclusivamente con modalita'
telematiche, nel rispetto
della
normativa anche regolamentare
concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Allo stesso
modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da
parte
dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le
parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a
depositare
gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse
nominati. Con
uno o piu' decreti aventi
natura non regolamentare, da
adottarsi
sentiti l'Avvocatura generale dello Stato,
il Consiglio nazionale
forense ed i consigli
dell'ordine degli avvocati
interessati, il
Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la
funzionalita'
dei servizi di comunicazione, puo' individuare le corti
di appello
nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili
iniziati prima
del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie
di
procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta'
del deposito telematico. ».
Art. 45
(Modifiche al codice di
procedura civile in materia di contenuto e di
sottoscrizione del
processo verbale e di comunicazione della
sentenza)
1. Al codice
di procedura civile
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 126, il
secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il processo verbale e'
sottoscritto dal cancelliere. Se vi
sono
altri intervenuti,
il cancelliere, quando
la legge non
dispone
altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.»;
b) all'articolo 133,
secondo comma, le parole:
"il dispositivo"
sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della
sentenza»;
c) all'articolo 207,
secondo comma, le parole: "che le sottoscrive"
sono soppresse.
Art. 46
(Modifiche alla legge 21 gennaio
1994, n. 53)
1. Alla legge 21 gennaio
1994, n. 53, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole:
"ovvero a mezzo di posta
elettronica certificata"
sono soppresse;
2) dopo il primo periodo
e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando
ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta
eccezione
per l'autorizzazione
del consiglio dell'ordine,
la notificazione
degli atti in materia civile, amministrativa e
stragiudiziale puo'
essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;
b) all'articolo 3-bis,
comma 5, la lettera b) e' soppressa;
c) all'articolo 7 dopo
il comma 4
e' aggiunto, in
fine, il
seguente:
« 4-bis. Le disposizioni
del presente articolo non
si applicano
alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;
d) all'articolo 10,
comma 1, l'ultimo periodo e'
sostituito dal
seguente: «Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo
3-bis il
pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e'
dovuto.».
2. All'articolo
16-quater del decreto-legge 18 ottobre
2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n.
221, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: «
3-bis. Le
disposizioni dei
commi 2 e
3 non si
applicano alla giustizia
amministrativa.».
Art. 47
(Modifiche in materia di
indirizzi di posta elettronica certificata
della pubblica
amministrazione)
1. All'articolo 16,
comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n.
221, al primo periodo, le parole: "entro
centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto" sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30
novembre 2014».
Art. 48
(Vendita delle cose mobili pignorate con
modalita' telematiche)
1. All'articolo 530 del
codice di procedura civile, il sesto
comma
e' sostituito dal seguente:
«Il giudice
dell'esecuzione stabilisce che
il versamento della
cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della
gara
tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonche' il
pagamento
del prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche, salvo
che le
stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o
per il
sollecito svolgimento della procedura.».
2. Le disposizioni del
comma 1 si applicano alle vendite disposte a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
Art. 49
(Disposizioni in materia di
informatizzazione del processo tributario
e di notificazione
dell'invito al pagamento del contributo unificato)
1. Al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16,
comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le
parole:
"atto difensivo" sono aggiunte le seguenti: «;
nei procedimenti nei
quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo
di posta di posta elettronica certificata non risulta
dai pubblici
elenchi la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta al
quale vuol
ricevere le comunicazioni.»;
b) all'articolo 17, dopo
il comma
3, e' inserito
il seguente:
«3-bis. In caso di
mancata indicazione dell'indirizzo di
posta
elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio
di
posta elettronica certificata per cause imputabili al
destinatario,
le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito
in
segreteria della Commissione tributaria».
2. All'articolo 248 del
decreto del Presidente della Repubblica
30
maggio 2002, n. 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Salvo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 367, della
legge
24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura
dell'ufficio
e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio
eletto o,
nel caso di mancata
elezione di domicilio,
e' depositato presso
l'ufficio.».
Art. 50
(Ufficio per il processo)
1. Al decreto-legge 18
ottobre 2012, n.
179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo
16-septies e' inserito il seguente:
" ART. 16-octies
(Ufficio per il processo)
1. Al fine
di garantire la
ragionevole durata del
processo,
attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed
assicurando un
piu' efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e
della
comunicazione sono
costituite, presso le
corti di appello
e i
tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio
per
il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria
e di
coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio
formativo
a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
o la
formazione professionale a
norma dell'articolo 37,
comma 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresi' parte
dell'ufficio
per il processo costituito presso le
corti di appello
i giudici
ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti
del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 9
agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo
costituito presso
i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli
42
ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Il Consiglio
Superiore della Magistratura e il Ministro
della
giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione
alle disposizioni di
cui al comma
1, nell'ambito delle
risorse
disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica.».
2. All'articolo 73
del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo
periodo, dopo le parole "tribunali
ordinari,"
sono inserite le seguenti: «le
procure della Repubblica
presso i
tribunali ordinari,»;
b) dopo il comma 11 e'
aggiunto il seguente:
« 11-bis. L'esito
positivo dello stage, come attestato a norma
del
comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per
magistrato
ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5
aprile
2006, n. 160. Costituisce, altresi', titolo idoneo per l'accesso
al
concorso per magistrato
ordinario lo svolgimento
del tirocinio
professionale per diciotto
mesi presso l'Avvocatura
dello Stato,
sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma
1 e
che
sia attestato l'esito positivo del tirocinio.».
Art. 51
(Razionalizzazione degli
uffici di cancelleria e notificazioni
per
via telematica)
1. All'articolo 162,
primo comma, della legge 23 ottobre
1960, n.
1196, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo:
«Le cancellerie
delle corti di appello
e dei tribunali
ordinari sono aperte
al
pubblico almeno tre
ore nei giorni
feriali, secondo l'orario
stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle
cancellerie
interessate.».
2. All'articolo 16-bis
del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221,
al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
deposito e'
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna
e'
generata entro la fine del giorno di
scadenza e si
applicano le
disposizioni di cui all'articolo 155, quarto
e quinto comma,
del
codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica
certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle
specifiche
tecniche del responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del
ministero della giustizia, il deposito degli atti
o dei documenti
puo' essere eseguito mediante gli invii di piu'
messaggi di posta
elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e'
eseguito
entro la fine del giorno di scadenza.».
Art. 52
(Poteri di autentica dei difensori e degli
ausiliari del giudice)
1. Al decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis
dopo il comma 9 e' aggiunto, in
fine, il
seguente:
« 9-bis. Le
copie informatiche, anche
per immagine, di
atti
processuali di parte
e degli ausiliari
del giudice nonche'
dei
provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli
informatici dei
procedimenti
indicati nel presente
articolo, equivalgono
all'originale anche se prive della firma digitale del
cancelliere. Il
difensore, il consulente
tecnico, il professionista delegato,
il
curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita'
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche
degli atti e
dei provvedimenti di
cui al periodo
precedente ed attestare
la
conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti
contenuti nel
fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche,
anche per
immagine, estratte dal
fascicolo informatico e
munite
dell'attestazione di conformita'
a norma del
presente comma,
equivalgono
all'originale. Per i
duplicati rimane fermo
quanto
previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del
decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82: Le disposizioni .di cui al presente
comma non si
applicano agli atti
processuali che contengono
provvedimenti
giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro
vincolate
all'ordine del giudice.»;
b) dopo l'articolo
16-quinquies e' inserito il seguente:
" ART. 16-sexies
(Domicilio digitale)
1. Salvo quanto previsto
dall'articolo 366 del codice di
procedura
civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli
atti in
materia civile al difensore siano eseguite,
ad istanza di
parte,
presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario,
alla notificazione
con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente quando
non
sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione
presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante
dagli
elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto
legislativo 7 marzo
2005, n. 82,
nonche' dal registro
generale degli indirizzi
elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».
2. Al decreto del
Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, dopo
il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:
« 1-quater. Il diritto
di copia senza certificazione di conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo
informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi.
1-quinquies. Il diritto
di copia autentica non e' dovuto
nei casi
previsti dall'articolo 16-bis,
comma 9-bis, del
decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17
dicembre 2012, n. 221.»;
b) all'articolo 268,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
« 1-bis. Il diritto di
copia autentica non
e' dovuto nei
casi
previsti dall'articolo 16-bis,
comma 9-bis, del
decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17
dicembre 2012, n. 221.»;
c) all'articolo 269, il
comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
« 1-bis. Il diritto di
copia senza certificazione di
conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo
informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi.».
Art. 53
(Norma di copertura
finanziaria)
1. Alla copertura delle
minori entrate derivanti
dall'attuazione
delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni
di euro
per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015,
di cui 3 milioni di euro per l'armo 2014 e
10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46,
comma 1,
lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e
42,53 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione
dell'articolo 52,
comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con
le maggiori entrate
derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui
all'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n.
115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13,
comma 1, alla lettera a) le parole:
«euro 37»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;
b) all'articolo 13,
comma 1, alla lettera b) le parole:
«euro 85»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;
c) all'articolo 13.
comma 1, alla lettera c) le parole: «euro
206»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 237 »;
d) all'articolo 13,
comma 1, alla lettera d) le parole: «euro
450»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 518 »;
e) all'articolo 13,
comma 1, alla lettera e) le parole: «euro
660»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;
f) all'articolo 13;
comma 1, alla lettera
f) le parole:
«euro
1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;
g) all'articolo 13,
comma 1, alla lettera
g) le parole:
«euro
1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;
h) all'articolo 13, il
comma 2 e' sostituito dal. seguente: «2. Per
i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto
e' pari
a
euro 278. Per gli altri
processi esecutivi lo
stesso importo e'
ridotto della meta'. Per i processi esecutivi
mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43.
Per i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto
e'
pari a euro 168.»;
i) all'articolo 13,
comma 5, le parole: «euro 740» sono
sostituite
dalle seguenti: «euro 851».
2. Ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge
31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede
al monitoraggio
delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in
merito
al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si
verifichino o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle
previsioni
di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro
dell'economia e
delle finanze, sentito il
Ministro della giustizia
provvede, con
proprio decreto, all'aumento
del contributo unificato
di cui al
medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria
delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio.
3. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause
degli
scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo
periodo.
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 54
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in
vigore il giorno
successivo a
quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione
in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24
giugno 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del
Consiglio dei
ministri
Madia, Ministro per la semplificazione
e
la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro
dell'economia e delle
finanze
Orlando, Ministro della
giustizia
Lanzetta, Ministro per
gli affari
regionali e le autonomie
Alfano, Ministro dell'interno
Guidi, Ministro dello sviluppo
economico
Martina, Ministro delle
politiche
agricole alimentari e forestali
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Lorenzin, Ministro della salute
Giannini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Poletti, Ministro del
lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato 1
(art. 1, comma 6)
(in milioni di euro)
=====================================================================
| | |
| | |
2018 e |
| MINISTERO | 2014
| 2015 |
2016 | 2017 |
successivi |
+==================+=======+=========+========+========+============+
|MINISTERO | |
| | | |
|DELL'ECONOMIA E | |
| | | |
|DELLE FINANZE | 355,7|
448,4| 504,5| 511,9|
523,6|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DELLO | |
| | | |
|SVILUPPO ECONOMICO|
55,6| 88,5| 90,5|
83,6| 85,1|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DEL | |
| | | |
|LAVORO E DELLE | |
| | | |
|POLITICHE SOCIALI |
21,5| 7,0| 6,0|
6,0| 6,1|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DELLA | |
| | | |
|GIUSTIZIA | 13,5|
37,2| 47,5| 49,0|
50,5|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DEGLI | |
| | | |
|AFFARI ESTERI | 13,5|
25,2| 30,5| 31,3|
32,2|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO | |
| | | |
|DELL'INTERNO | 30,9|
58,9| 66,2| 68,0|
70,0|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO | |
| | | |
|DELL'AMBIENTE E | |
| | | |
|DELLA TUTELA DEL | |
| | | |
|TERRITORIO E DEL | |
| | | |
|MARE | 2,9|
6,7| 8,5|
8,7| 8,9|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DELLE | |
| | | |
|INFRASTRUTTURE E | |
| | | |
|DEl TRASPORTI |
113,0| 165,0| 170,0|
163,7| 165,7|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DELLA | |
| | | |
|DIFESA | 89,5|
254,6| 362,7| 373,6|
382,9|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DELLE | |
| | | |
|POLITICHE AGRICOLE|
| | |
| |
|ALIMENTARI E | |
| | | |
|FORESTALI | 11,1|
8,4| 9,2| 9,5| 9,7|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|MINISTERO DELLA | |
| | | |
|SALUTE |
2,8| 4,2| 4,6|
4,7| 4,9|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
|TOTALE | 710,0|
1.104,0| 1.300,1| 1.309,9|
1.339,6|
+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+
G.U. n.144 del 24.6.2014
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014,
n. 91
Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e
l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e
universitaria, il
rilancio e lo
sviluppo delle imprese,
il
contenimento dei costi
gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata
di adempimenti derivanti
dalla normativa
europea.
TITOLO I
MISURE PER LA CRESCITA
ECONOMICA
CAPO I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO
DEL SETTORE AGRICOLO
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il
seguente decreto-legge:
ART. 1
(Disposizioni urgenti in materia di controlli
sulle imprese agricole,
istituzione del registro
unico dei controlli sulle imprese agricole e
potenziamento dell'istituto
della diffida nel settore agroalimentare)
1. Al fine di assicurare
l'esercizio unitario dell'attivita'
ispettiva nei confronti delle imprese agricole
e l'uniformita' di
comportamento degli organi di
vigilanza, nonche' di
garantire il
regolare esercizio dell'attivita' imprenditoriale, i controlli
ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono
effettuati dagli
organi di vigilanza
in modo coordinato,
tenuto conto del
piano
nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento
(CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004,
e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma
5, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 4
aprile 2012, n.
35, evitando sovrapposizioni e
duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui
controlli. I
controlli sono predisposti anche utilizzando i
dati contenuti nel
registro di cui
al comma 2.
controlli ispettivi esperiti
nei
confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali,
da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei casi
di
attestata regolarita',
ovvero di regolarizzazione conseguente
al
controllo ispettivo eseguito,
gli adempimenti relativi
alle
annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli
non possono
essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative
alle
stesse annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle determinate
da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore,
ovvero nel
caso emergano atti,
fatti o elementi
non conosciuti al
momento
dell'ispezione. La presente
disposizione si applica
agli atti e
documenti esaminati dagli
ispettori ed indicati
nel verbale del
controllo ispettivo.
2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei
procedimenti
di controllo e
di recare il
minore intralcio all'esercizio
dell'attivita' d'impresa e' istituito, con
decreto di natura
non
regolamentare del Ministro
delle politiche agricole
alimentari e
forestali, di
concerto con il
Ministro dell'interno, presso
il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il
registro
unico dei controlli
ispettivi di cui
al comma 1
sulle imprese
agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
al comma
1, del coordinamento dell'attivita' di controllo
e dell'inclusione
dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti
i
controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai
competenti
organi di vigilanza e di controllo a carico delle
imprese agricole
sono resi disponibili
tempestivamente in via
telematica e
rendicontati
annualmente, anche ai
fini della successiva
riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento
(CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004,
alle altre pubbliche amministrazioni secondo le
modalita' definite
con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito
in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28
agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di
entrata in
vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni
di cui
al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito
delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e
comunque senza nuovi
o maggiori oneri
a carico della
finanza
pubblica, secondo le modalita' e i termini previsti con il
medesimo
accordo.
3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare di lieve
entita', per le quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione
amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel
caso
in cui accerta
l'esistenza di violazioni
sanabili, diffida
l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il
termine
di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e
ad
elidere le conseguenze
dannose o pericolose
dell'illecito
amministrativo. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano
anche ai prodotti gia' posti in vendita al consumatore
finale, con
esclusione delle violazioni
relative alle norme
in materia di
sicurezza
alimentare. In caso
di mancata ottemperanza alle
prescrizioni contenute nella diffida di cui al
periodo precedente,
entro il termine
indicato, l'organo di
controllo procede ad
effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della
legge 24
novembre 1981, n. 689. In
tale ipotesi e'
esclusa l'applicazione
dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. Ferme
restando
le disposizioni di cui all'articolo 8-bis della citata
legge n.
689
del 1981, nel caso di reiterazione specifica delle violazioni
di cui
al presente comma, accertata con provvedimento esecutivo nei tre
mesi
successivi alla diffida, non si applica la diffida.
4. Per le violazioni alle norme
in materia agroalimentare per le
quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione
amministrativa
pecuniaria, se gia' consentito il pagamento in
misura ridotta, la
somma, determinata ai sensi
dell'articolo 16, primo
comma, della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per
cento se
il
pagamento e' effettuato entro cinque giorni
dalla contestazione o
dalla notificazione.
ART. 2
(Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore vitivinicolo)
1 Alla legge 20
febbraio 2006, n. 82, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. E'
altresi' ammessa, la produzione
di mosto cotto,
denominato anche
saba, saga o similari, previa
comunicazione al competente
Ufficio
territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e
della repressione frodi dei
prodotti agroalimentari, da
eseguirsi
secondo le modalita' stabilite
nell'articolo 5, comma
1, della
presente legge.»;
b) all'articolo 5, comma 1:
1) il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «La preparazione di
mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi,
di vini
aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di
vino, di cocktail
aromatizzati di prodotti
vitivinicoli e di
spumanti, nonche' la
preparazione delle bevande
spiritose, di cui
all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto
ii) del
regolamento (CE) n, 110/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio
del 15 gennaio 2008 relativo
alla definizione, alla
designazione,
alla presentazione, all'etichettatura e
alla protezione delle
indicazioni geografiche delle
bevande spiritose e
che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89
del Consiglio, puo'
essere eseguita
anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini
nella cui
preparazione non e' ammesso l'impiego di saccarosio,
dell'acquavite
di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento
(UE) n. 251/2014 del
Parlamento europeo e
del Consiglio del 26
febbraio 2014, e successive
modificazioni, a condizione
che le
lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il
quinto giorno
antecedente alla
lavorazione, al competente
ufficio territoriale
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
repressione
frodi dei prodotti agroalimentari.»;
2) al secondo periodo le
parole: «(CEE) n. 1601/91» sono sostituite
dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»;
c) all'articolo 6,
dopo il
comma 3, e'
aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei locali di un'impresa agricola intercomunicanti con
quelli
in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa,
e'
consentita anche la detenzione
dei prodotti di
cui al comma
1,
lettere da a) a d),
se ottenuti esclusivamente dall'attivita' di
coltivazione,
silvicoltura e di
allevamento svolte dall'impresa
oppure impiegati nella
preparazione di alimenti
costituiti
prevalentemente da prodotti
agricoli ottenuti dalle
medesime
attivita'. In tali casi la detenzione e' soggetta ad una
preventiva
comunicazione da
inviarsi al competente
ufficio dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione
frodi dei
prodotti agroalimentari.»;
d) all'articolo 14:
1) al comma 3, primo
periodo, le parole: «autorizzazione, valida
per una campagna
vitivinicola, rilasciata dal
competente ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale
deve
essere presentata domanda in carta da bollo con
specificazione della
sede e dell'ubicazione dei
locali interessati, nonche'
del
quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di
richiesta.» sono
sostituite dalle seguenti: «comunicazione, da inviarsi al competente
ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;
2) al comma 4, secondo
periodo, le parole: «almeno entro il
quinto
giorno
antecedente» sono sostituite dalla
seguente:
«antecedentemente»;
e) all'articolo 25:
1) al comma 1, le
parole: « , che rispondono ai
requisiti e alle
caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del
Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro
della salute, da emanare entro un anno
dalla data di
entrata in
vigore della presente legge» sono soppresse;
2) i commi 2 e 3 sono
abrogati;
i) l'articolo 26 e' abrogato;
g) all'articolo 28:
l) al comma 1 le parole
da: «, con fogli progressivamente
numerati
e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al luogo
di
detenzione, e annotarvi
tutte le introduzioni
e le estrazioni
all'atto in cui si verificano» sono soppresse;
2) i commi 4 e 5 sono
abrogati;
h) all'articolo 35:
1) il comma 11 e'
sostituito dal seguente: «11. Salvo che il
fatto
costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui
all'articolo
25 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
1.500 euro
a 15.000 euro.»;
2) il comma 12 e'
abrogato;
i) l'articolo 43 e'
abrogato.
ART. 3
(Inter enti per il sostegno del Made
in Italy)
1. Alle imprese che
producono prodotti agricoli di cui all'Allegato
I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
nonche' alle
piccole e medie
imprese, come definite
dal regolamento (CE)
n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono
prodotti
agroalimentari non ricompresi
nel predetto Allegato
I, anche se
costituite in forma
cooperativa o riunite
in consorzi, e'
riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5,
lettera a), un
credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per
nuovi
investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro,
nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi,
per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche
finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
2. Il credito
d'imposta di cui
al comma 1
va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per
il quale
e' concesso ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione
ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,
e successive modificazioni. Esso non concorre
alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui
redditi, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
Con decreto del
Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con
i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare
entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,
sono stabilite le
condizioni, i termini
e le modalita'
di
applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo
alla
fruizione del credito d'imposta al fine del
rispetto del previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio.
3. Al fine di
incentivare la creazione di nuove reti
di imprese
ovvero lo svolgimento di nuove attivita' da parte di reti di'
imprese
gia' esistenti, alle imprese che producono prodotti
agricoli di cui
all'Allegato I del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea,
nonche' alle piccole e medie imprese, come definite dal
regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono
prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato
I, e'
riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5,
lettera b), un
credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle
spese per i
nuovi investimenti sostenuti
per lo sviluppo
di nuovi prodotti,
pratiche, processi e
tecnologie, nonche' per
la cooperazione di
filiera, e comunque non
superiore a 400.000
curo, nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
4. Il credito
d'imposta di cui
al comma 3
va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per
il quale
e' concesso ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione
ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,
e successive modificazioni. Esso non concorre
alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui
redditi, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
Con decreto del
Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con
i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare
entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,
sono stabilite le
condizioni, i termini
e le modalita'
di
applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo
alla
fruizione del credito d'imposta al fine del
rispetto del previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio.
5. Agli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni
di cui
ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2:
a) nel limite di 500.000 curo per l'anno 2014, di 1 milione di
euro
per ciascuno degli anni
2015 e 2016,
per l'attuazione delle
disposizioni di cui al
comma 1;
b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 9
milioni di
curo per ciascuno degli
anni 2015 e 2016, per l'attuazione delle
disposizioni di cui al
comma 3.
6. Il riconoscimento dei
crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 e'
subordinato all'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo
3, del Trattato
sul funzionamento
dell'Unione europea.
7. All'articolo 4 della
legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al collima 3, il
secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 4, e'
inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui
al comma 3 ed ai sensi degli articoli
26,
paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25 ottobre
2011,
n.1169/2011, il
Ministero delle politiche
agricole alimentari e
forestali svolge,
attraverso il proprio
sito istituzionale, una
consultazione pubblica
tra i consumatori
per valutare in
quale
misura, nelle informazioni relative ai
prodotti alimentari, venga
percepita come
significativa l'indicazione relativa
al luogo di
origine o di provenienza dei
prodotti alimentari e
della materia
prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione
degli
stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia
ritenuta
ingannevole. Ai sensi
dell'articolo 39, paragrafo
2, del citato
regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro
di ricerca
per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a
individuare,
su scala territoriale, i legami
tra talune qualita'
dei prodotti
alimentari e la loro
origine o provenienza.
I risultati delle
consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi
pubblici e
trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle
disposizioni
di cui al
presente comma si
provvede con le
risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
8. Il Ministero delle
politiche agricole alimentari
e forestali
svolge la consultazione
pubblica tra i
consumatori di cui
all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n.
4, come
introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla
data di
entrata in vigore del presente decreto.
9. I decreti di cui
all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011,
n.
4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla data
di entrata in
vigore del presente decreto con le modalita' di cui al medesimo
comma
3.
10. All'articolo 58 del
decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, al
comma 1, primo
periodo, dopo le
parole: «E' istituito
presso
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono
inserite le
seguenti: «per 1' efficientamento della filiera della
produzione e
dell'erogazione e».
ART. 4
(Misure per la sicurezza
alimentare e la produzione della
Mozzarella
di Bufala Campana DOP)
1. La
produzione della "Mozzarella di
Bufala campana" DOP,
registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai
sensi del
regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del
12 giugno 1996,
deve avvenire in uno spazio in cui e' lavorato esclusivamente latte
proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di
controllo della
DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio puo'
avvenire anche
la produzione di semilavorati e di altri prodotti purche' realizzati
esclusivamente con latte
proveniente da allevamenti
inseriti nel
sistema di controllo della
DOP Mozzarella di
Bufala Campana. La
produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con
latte
differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di
controllo
della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata
in uno
spazio differente.
2. Al fine di assicurare
la piu' ampia tutela degli
interessi dei
consumatori e di
garantire la concorrenza
e la trasparenza
del
mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i
trasformatori
e gli intermediari di latte di bufala sono
obbligati ad adottare,
nelle rispettive attivita', sistemi idonei a garantire la
rilevazione
e la tracciabilita' del latte prodotto, dei quantitativi di
latte di
bufala trasformato e delle
quantita' di prodotto
derivante dalla
trasformazione del latte di bufala utilizzato.
3. Con decreto del
Ministero delle politiche agricole alimentari
e
forestali, di concerto con il
Ministro della salute,
da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del
presente
decreto, sono definite
le modalita' per
l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2.
4. Salva l'applicazione
delle norme penali vigenti, chiunque
viola
le disposizioni di
cui al comma
1 e' soggetto
alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro
2.000 a
euro 13.000 e
alla sanzione accessoria
della chiusura dello
stabilimento nel quale si e' verificata la violazione per
un periodo
da un minimo di dieci ad un massimo di
trenta giorni. Si applica
altresi' la sanzione accessoria
della sospensione del
diritto di
utilizzare la denominazione
protetta dalla data
dell'accertamento
della violazione fino
a quando l'organo
di controllo non
abbia
verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla
sanzione
e l'avvenuta pubblicita' a norma del periodo seguente. Della
sanzione
della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione
protetta
e' data tempestiva pubblicita' attraverso la pubblicazione, a
cura e
spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione
nazionale. Nel
caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma
1, accertata
con provvedimento esecutivo nei sei mesi successivi
all'irrogazione
delle sanzioni, la chiusura dello stabilimento e'
disposta per un
periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni
e gli
importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al
presente
comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello
stabilimento
nel quale si e' verificata
la violazione e'
altresi' disposta a
carico di coloro che utilizzano latte o cagliata diversi
da quelli
della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di
Mozzarella
di Bufala Campana DOP. In tali casi la chiusura dello
stabilimento e'
disposta per un periodo da un minimo di un giorno a
un massimo di
dieci giorni, ovvero di trenta giorni in caso di reiterazione di
tale
comportamento accertato entro sei mesi.
5. Salva l'applicazione
delle norme penali vigenti, chiunque
viola
le disposizioni di
cui al comma
2 e' soggetto
alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
euro 750 ad euro 4.500.
Qualora la violazione
riguarda prodotti
inseriti nel sistema di controllo delle denominazioni protette
di cui
al regolamento (UE)
n. 1151/2012, si
applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000. Gli addetti
al
controllo, nel caso di prima violazione delle disposizioni di
cui al
comma 2, procedono a diffidare
il responsabile ad
adempiere alle
prescrizioni previste entro un termine massimo di
quindici giorni.
Decorso inutilmente tale
termine, gli importi
delle sanzioni
amministrative
pecuniarie previste dal
presente comma sono
raddoppiati.
6. Il Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della
tutela della
qualita' e repressione
frodi dei prodotti
agroalimentari del
Ministero delle politiche
agricole alimentari e
forestali, e'
designato quale autorita' competente all'applicazione delle sanzioni
di cui ai commi 4 e 5.
7. L'articolo
4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre
2008,
n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008,
n. 205, e' abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011,
n. 4,
e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto
di cui al comma 3.
8. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque
viola
i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche
in via
cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento
(CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28
gennaio 2002,
e' punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con la
multa da
euro 10.000 a euro 30.000. L'autore del delitto di cui
al presente
comma e' tenuto altresi' a rimuovere, a propria cura e spese,
secondo
le prescrizioni del competente organo di
vigilanza, nell'esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria, le
coltivazioni di sementi
vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione
primaria e
compensativa nei termini e con le modalita' definiti
dalla regione
competente per territorio.
ART. 5
(Disposizioni per l'incentivo
all'assunzione di giovani
lavoratori
agricoli e la riduzione del costo del
lavoro in agricoltura)
1. Al
fine di promuovere
forme di occupazione
stabile in
agricoltura di giovani di eta' compresa tra i 18 e i 35
anni e in
attesa dell'adozione di
ulteriori misure da
realizzare anche
attraverso il ricorso
alle risorse della
nuova programmazione
comunitaria 2014-2020, e' istituito, nel limite
delle risorse del
fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per i
datori di
lavoro che hanno i requisiti di
cui all'articolo 2135
del codice
civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
o con contratto di
lavoro a tempo
determinato che presenta
i
requisiti di cui al
comma 3, lavoratori
che si trovano
nelle
condizioni di cui al comma 4.
2. Ai fini
dell'erogazione degli incentivi di cui al
comma 1, e'
istituito nello stato di previsione del
Ministero delle politiche
agricole il fondo per
gli incentivi all'assunzione dei
giovani
lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 5,5 milioni di
euro per
l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016, 9 milioni
di euro
per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018.
3. Ai fini della
concessione dell'incentivo di
cui al presente
articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:
a) avere durata almeno triennale;
b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima
di 102
giornate all'anno; e) essere redatto in forma
scritta.
4. Le assunzioni di cui
al comma 1 devono riguardare lavoratori
di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si
trovano in una delle
seguenti condizioni:
a) essere privi di impiego
regolarmente retribuito da
almeno sei
mesi;
b) essere privi di un diploma di
istruzione secondaria di
secondo
grado.
5. Le
assunzioni di cui
al presente articolo
devono essere
effettuate tra il 1° luglio
2014 e il
30 giugno 2015 e
devono
comportare un incremento occupazionale netto
calcolato sulla base
della differenza tra il numero di giornate lavorate nei
singoli anni
successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno
precedente l'assunzione. I lavoratori dipendenti con
contratto di lavoro a
tempo parziale sono computati
in base al
rapporto tra le ore pattuite
e l'orario normale
di lavoro dei
lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base
occupazionale va
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in
societa' controllate o collegate
ai sensi dell'articolo
2359 del
codice civile o facenti capo,
anche per interposta
persona, allo
stesso soggetto.
6. L'incentivo di cui al
presente articolo e' pari a un terzo della
retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un
periodo
complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro
unicamente
mediante compensazione dei contributi dovuti e con le
modalita' di
seguito illustrate:
a) per le assunzioni a tempo determinato:
1) 6 mensilita' a
decorrere dal completamento del primo
anno di
assunzione;
2) 6 mensilita' a
decorrere dal completamento del secondo
anno di
assunzione;
3) 6 mensilita' a
decorrere dal completamento del terzo anno di
assunzione;
b) per le
assunzioni a tempo
indeterminato: 18 mensilita'
a
decorrere dal completamento del primo armo di assunzione.
7. All'incentivo di cui
al presente articolo
si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della
legge 28
giugno 2012, n. 92.
8. Entro sessanta
giorni dalla data
di entrata in
vigore del
presente decreto, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri
per la
finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo
di
ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo
e
di consentire la fruizione
dell'incentivo stesso, comunicando
sul
proprio sito intemet istituzionale la data a decorrere dalla
quale e'
possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo.
Entro il
medesimo termine l'Inps,
con propria circolare,
disciplina le
modalita' attuative dell'incentivo di cui al
comma 1, nonche'
le
modalita' di controllo per il rispetto da parte dei datori
di lavoro
degli impegni assunti
nei contratti per i quali
e' previsto
l'incentivo ai sensi
del presente articolo
e per la
verifica
dell'incremento occupazionale.
9. L'incentivo
di cui al
presente articolo e'
riconosciuto
dall'Inps in base all'ordine
cronologico di presentazione
delle
domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate,
valutata
anche su base pluriennale con riferimento alla durata
dell'incentivo,
l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande,
fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il proprio
sito internet.
L'INPS provvede al monitoraggio delle minori
entrate valutate con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni
mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al
Ministero delle
politiche agricole alimentari
e forestali ed
al Ministero
dell'economia e delle fmanze.
10. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali
effettua la
comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.
11. In relazione alla
prossima scadenza del citato regolamento (CE)
n. 800/2008, il
Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali
verifica la compatibilita' delle
disposizioni di cui
al presente
articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di
esenzione dalla
notifica in corso
di adozione e
propone le misure
necessarie
all'eventuale adeguamento.
12. A decorrere
dalla data in
cui e' possibile
presentare le
domande di ammissione all'incentivo di cui al presente articolo, per
le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato
non trova
piu' applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del
decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge
9
agosto 2013, n.
99. Restano salve
le domande di
ammissione
all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno
2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n.
99, presentate fino a tale data.
13. All'articolo 11 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.
446, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1.1. Le
deduzioni di
cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e
4), per i
produttori
agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
si applicano,
nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche
per
ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato
impiegato nel
periodo di imposta purche' abbia lavorato almeno 150 giornate
e il
contratto abbia almeno una durata triennale.».
14. La disposizione del
comma 13 si applica, previa
autorizzazione
della Commissione
europea richiesta a
cura del Ministero
delle
politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere
dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2013. Della
medesima disposizione non si tiene conto ai fini della
determinazione
dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo
a quello in
corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio
previsionale, di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
ART. 6
(Rete del lavoro agricolo di
qualita')
1. E' istituita
presso l'INPS la
Rete del lavoro
agricolo di
qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole
di cui
all'articolo 2135 del
codice civile in
possesso dei seguenti
requisiti:
a) non avere riportato
condanne penali e
non avere procedimenti
penali in corso
per violazioni della
normativa in materia
di
lavoro e legislazione
sociale e in materia di imposte sui
redditi
e sul valore aggiunto;
b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di
sanzioni
amministrative
definitive per le violazioni di cui alla
lettera
a);
c) essere in regola con il versamento dei contributi
previdenziali e
dei premi assicurativi.
2. Alla Rete del lavoro
agricolo di qualita'
sovraintende una
cabina di regia composta
da un rappresentante del
Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali, del
Ministero delle politiche
agricole e forestali, del Ministero dell'economia e
delle finanze,
dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano designati
entro 30 giorni
dall'entrata in
vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina di
regia anche
tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e
tre rappresentanti
dei datori di lavoro e
dei lavoratori autonomi
dell'agricoltura
nominati con decreto del Ministro
del lavoro e
delle politiche
sociali, di concerto
con il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di
entrata in
vigore del presente decreto,
su designazione delle
organizzazioni
sindacali a
carattere nazionale maggiormente
rappresentative. La
cabina di regia e' presieduta dal rappresentante dell'INPS.
3. Ai fini della
partecipazione alla Rete del lavoro agricolo
di
qualita', le imprese di cui al comma 1
presentano istanza in via
telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina
di regia
definisce con apposita
determinazione gli elementi
essenziali
dell'istanza.
4. La cabina di regia ha
i seguenti compiti:
a) delibera sulle
istanze di partecipazione alla Rete del
lavoro
agricolo di qualita' entro 30 giorni dalla presentazione;
b) esclude dalla Rete
del lavoro agricolo di qualita' le
imprese
agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1.
c) redige
e aggiorna l'elenco
delle imprese agricole
che
partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita' e ne
cura la
pubblicazione sul sito internet dell'INPS;
d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
e al Ministero delle
politiche agricole e forestali in materia
di
lavoro e di
legislazione sociale nel settore agricolo.
5. La partecipazione
alla cabina di regia e' a titolo gratuito e ai
componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi
di spese
o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia
si avvale
per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali
messe a
disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni
di cui al
comma 8.
6. Al fine di realizzare
un piu' efficace utilizzo delle
risorse
ispettive disponibili, il Ministero del
lavoro e delle
politiche
sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in
materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
orientano
l'attivita' di vigilanza nei confronti delle imprese non
appartenenti
alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i casi di
richiesta
di
intervento proveniente
dal lavoratore, dalle
organizzazioni
sindacali, dall'Autorita' giudiziaria o da autorita'
amministrative.
7. E' fatta salva
comunque la possibilita' per le amministrazioni
di cui al comma 6 di effettuare
controlli sulla veridicita'
delle
dichiarazioni in base alla disciplina vigente.
8. Per le attivita' di
cui al presente articolo l'INPS provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione
vigente.
ART. 7
(Detrazioni per l'affitto di
terreni agricoli ai giovani e misure di
carattere fiscale)
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma
1-quinguies, e' inserito il seguente:
«1-quinguies.1. Ai
coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola di eta'
inferiore ai
trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de
minimis di
cui al regolamento
(UE) n. 1408/2013
della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del
trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli
aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per
cento delle
spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli,
entro
il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino
a un
massimo di euro 1.200 annui.»;
b) al comma 1-sexies,
dopo le parole: «la
detrazione spettante»
sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».
2. La disposizione del
comma 1 si applica a decorrere dal periodo
d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo
all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e'
calcolato senza
tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.
3. All'articolo 31 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917,
e successive modificazioni, il comma 1 e' abrogato.
4. All'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, m 228, il comma 512
e' sostituito dal seguente: «512. Ai soli fini della
determinazione
delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e
2015,
nonche' a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi
dominicale
e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15
per cento per i
periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il periodo
di
imposta 2015, nonche' del 7 per cento a
decorrere dal periodo
di
imposta 2016. Per
i terreni agricoli,
nonche' per quelli
non
coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori
diretti e dagli
imprenditori
agricoli professionali iscritti
nella previdenza
agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per cento per i
periodi di
imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta
2015.
L'incremento si applica sull'importo risultante dalla
rivalutazione
operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23
dicembre
1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle
imposte
sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016,
si tiene conto
delle disposizioni di cui al presente comma.».
ART. 8
(Disposizioni finanziarie)
1. Il Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307,
e' incrementato di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018.
2. Agli oneri derivanti
dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e
13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente articolo,
pari a 5
milioni di curo per l'anno 2014, a 67,4 milioni di euro
per l'anno
2015, a 50,6 milioni di curo per l'anno 2016 e a 37,6 milioni di
curo
per l'anno 2017, a 33,9 milioni di euro per l'anno
2018 e a 29,4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 6 milioni di curo per ciascuno degli anni 2016 e
2017 e a
4,5 milioni per
l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione
delle proiezioni dello
stanziamento del fondo
speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva
e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo
scopo
parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero
medesimo;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014 e 2015
mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa
di
cui all'articolo 4
della legge 23 dicembre 1999, n. 499,
come da
ultimo rifinanziata ai
sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera
e), della legge 31
dicembre 2009, n. 196;
c) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8,6
milioni di
euro per l'anno 2016 e
a 2,2 milioni di euro
per l'anno 2017,
mediante corrispondente riduzione
del Fondo per
interventi
strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 13,3 milioni di euro per l'anno 2015 e
7,6 milioni di
euro a decorrere
dall'anno 2016 mediante utilizzo
delle maggiori
entrate di cui
all'articolo 7, comma 3, del presente decreto;
e) quanto a 36,3 milioni di euro per l'anno 2015,
28,4 milioni di
curo per l'armo 2016 e
21,8 milioni di euro a decorrere
dall'anno
2017 mediante utilizzo
delle maggiori entrate di cui
all'articolo
7, comma 4, del
presente decreto;
3. Il Ministro dell'economia
e delle
finanze e' autorizzato
ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
CAPO II
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA
AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI
PROCEDIMENTI IN MATERIA
AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE
EUROPEA
ART. 9
(Interventi urgenti per l
'efficientamento energetico degli edifici
scolastici e universitari
pubblici)
1. A valere sul Fondo di
cui all'articolo 1,
comma 1110, della
legge 27 dicembre 2006,
n. 296, nel
limite di trecentocinquanta
milioni di euro, possono
essere concessi finanziamenti
a tasso
agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi
della normativa
vigente in materia
di immobili di
proprieta' pubblica adibiti
all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria,
nonche' di
edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM),
al fine di
realizzare interventi di
incremento dell'efficienza
energetica degli edifici scolastici e universitari negli usi
finali
dell'energia, avvalendosi della
Cassa depositi e
prestiti S.p.A.
quale soggetto gestore del predetto fondo.
2. I finanziamenti
a tasso
agevolato di cui
al comma 1 sono
concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18
agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Ai finanziamenti a
tasso agevolato di cui al comma 1 si
applica
la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di
cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del
17 novembre
2009.
4. Il fondo di cui al
comma l puo' altresi' concedere finanziamenti
a tasso agevolato a fondi
immobiliari chiusi costituiti
ai sensi
dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per
interventi
sul patrimonio immobiliare
pubblico per l'efficienza
energetica
dell'edilizia scolastica e universitaria. Ai fini del
finanziamento i
fondi immobiliari chiusi
presentano i progetti
di investimento
dimostrando la convenienza economica e l'efficacia
nei settori di
intervento.
5. L'accesso ai finanziamenti
a tasso agevolato di cui ai commi 1 e
4 avviene sulla
base di diagnosi
energetica comprensiva di
certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.
6. Gli interventi di cui
al presente articolo devono conseguire
un
miglioramento del parametro di efficienza energetica
dell'edificio di
almeno due classi
in un periodo
massimo di tre
anni. Tale
miglioramento e' oggetto di certificazione da parte di un
organismo
tecnico terzo individuato col decreto di cui al comma 8. La
mancata
produzione di idonea certificazione attestante
la riduzione del
consumo energetico determina la
revoca del finanziamento
a tasso
agevolato.
7. La durata dei
finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente
articolo non potra' essere superiore a venti anni. Per gli
interventi
di efficienza energetica
relativi esclusivamente ad
analisi,
monitoraggio, audit,
diagnosi, certificazione e
progettazione la
durata massima del finanziamento e' fissata in dieci anni e l'importo
del finanziamento non puo' essere superiore a cinquecentomila euro.
L'importo di ciascun
intervento non puo'
essere superiore a un
milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti
e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti
e alla
q, lalificazione energetica
a pieno edificio,
comprensivo
dell'involucro.
8. Entro novanta giorni
dalla data di
entrata in vigore
del
presente decreto, con decreto
del Ministro dell'ambiente
e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e
delle
finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico
e con
il
Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della
ricerca, sono
individuati i criteri e le modalita' di concessione, di
erogazione e
di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui
al presente
articolo, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei
fondi e
delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma
4 al
fine della compatibilita' delle stesse con gli equilibri di
finanza
pubblica.
9. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare
nuovi
e maggiori oneri a carico della fmanza pubblica.
10. Il coordinamento di
tutti gli interventi in materia di edilizia
scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo,
e'
assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza
del Consiglio dei
Ministri anche mediante
apposita struttura di
missione, alle cui attivita' si
fa fronte con
le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 10
(Misure straordinarie per
accelerare l'utilizzo delle
risorse e
l'esecuzione degli interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione
del rischio
idrogeologico nel territorio
nazionale e per
lo
svolgimento delle
indagini sui terreni
della Regione Campania
destinati all'agricoltura)
1. A decorrere
dall'entrata in vigore
del presente decreto,
i
Presidenti della regioni subentrano relativamente al
territorio di
competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati
per il
sollecito espletamento delle procedure relative
alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
individuati
negli accordi di
programma sottoscritti tra
il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
regioni
ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre
2009, n.
191, e nella titolarita'
delle relative contabilita'
speciali. I
commissari
straordinari attualmente in
carica completano le
operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni
entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Al Presidente della
regione non e' dovuto alcun compenso per
lo
svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente
articolo.
In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della
regione
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente
e
della tutela del territorio e del mare, sentito
il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta,
al
quale spettano
i poteri indicati
nel presente articolo
fino
all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla
cessazione
della causa di impedimento.
3. Gli adempimenti di
cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine finale
del
30 aprile 2014, sono
ultimati entro trenta
giorni dall'effettivo
subentro.
4. Per le attivita' di
progettazione degli interventi,
per le
procedure di affidamento dei lavori, per le attivita'
di direzione
dei lavori e di collaudo,
nonche' per ogni
altra attivita' di
carattere
tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi
servizi e
forniture, il Presidente della
regione puo' avvalersi,
oltre che
delle strutture e degli uffici
regionali, degli uffici
tecnici e
amministrativi dei comuni,
dei provveditorati interregionali alle
opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei
consorzi di
bonifica e delle autorita'
di distretto. Le
relative spese sono
ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione
di cui
all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n.
163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207.
5. Nell'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1, il Presidente
della regione e'
titolare dei procedimenti
di approvazione e
autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di
sostituzione e
di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30
dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010,
n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura
tutte le
attivita' di competenza delle
amministrazioni pubbliche, necessari
alla realizzazione degli
interventi, nel rispetto
degli obblighi
internazionali e di
quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea.
6. L'autorizzazione
rilasciata ai sensi del comma
5 sostituisce
tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni
altro
provvedimento
abilitativo necessario per
l'esecuzione
dell'intervento,
comporta dichiarazione di
pubblica utilita' e
costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di
pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti salvi
i pareri e gli atti
di
assenso comunque denominati, di competenza del Ministero
dei beni
e
delle attivita' culturali e del turismo previsti dal codice
dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio
2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni
dalla
richiesta, decorso inutilmente
il quale l'autorita'
procedente
provvede comunque alla conclusione del
procedimento, limitatamente
agli interventi individuati negli accordi di
programma di cui al
comma 1.
7. Ai fini delle
attivita' di coordinamento delle
fasi relative
alla programmazione e alla realizzazione degli interventi
di cui
al
comma 1, fermo
restando il numero
degli uffici dirigenziali
di
livello generale e
non generale vigenti,
l'Ispettorato di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n.
26,
e' trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti
di organizzazione del Ministero
dell'ambiente e della
tutela del
territorio e del mare
e, pertanto, l'Ispettorato
e' soppresso.
Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, del
decreto-legge
n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche
vigilate»
a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,
n. 140»
sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale
individuata
dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel
rispetto della
dotazione organica vigente
che subentra nelle
funzioni gia'
esercitate dall'Ispettorato generale».
8. Al fine di
preordinare un risparmio di spesa,
all'articolo 17,
comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito,
con modificazioni,
dalla legge 3
agosto 2009, n.
102, secondo
periodo, le parole: «almeno uno e'» sono sostituite dalle
seguenti:
«uno puo' essere». 1 soggetti
titolari dei
corrispondenti incarichi alla
data di entrata
in
vigore dei presente
decreto conservano l'incarico
dirigenziale
generale fino alla data di cessazione dello stesso.
9. Fermo restando il
termine del 31
dicembre 2014, stabilito
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, gli
interventi per i quali sono trasferite le relative risorse
statali o
regionali entro il
30 giugno 2014
sono completati entro
il 31
dicembre 2015. I Presidenti delle regioni
provvedono, con cadenza
almeno trimestrale, ad aggiornare i
dati relativi allo
stato di
avanzamento degli interventi secondo modalita' di
inserimento in un
sistema 077 line specificate
dal Ministero dell'ambiente
e della
tutela del territorio e deI mare.
10. Al primo periodo del
comma 1-bis dell'articolo 9 del
decreto
legislativo 23
febbraio 2010, n.
49, dopo le
parole: «di cui
all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera
a)».
11. I criteri, le
modalita' e l'entita' delle risorse destinate
al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione
del rischio
idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela
del territorio e del mare, di concerto, per quanto di
competenza, con
il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. A tal
fine la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri puo' avvalersi
di apposita
struttura di missione, alle cui attivita' si
fara' fronte con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione
vigente e senza
nuovi o maggiori
oneri a carico
della finanza
pubblica.
12. Al decreto-legge 10
dicembre 2013, n.
136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma
6, le parole: «da svolgere entro i novanta
giorni successivi all'emanazione del
decreto medesimo» sono
sostituite dalle seguenti:
«da svolgere, secondo
l'ordine di
priorita' definito nei
medesimi decreti, entro
i novanta giorni
successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei
predetti
decreti peri terreni classificati, sulla base delle indagini,
nelle
classi di rischio piu' elevate, e entro i successivi
centottanta per
i restanti terreni. Con i medesimi decreti,
puo' essere disposto,
nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il
divieto di
commercializzazione dei prodotti
derivanti dai terreni
rientranti
nelle classi di rischio piu'
elevato, ai sensi
del principio di
precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE)
n. 178/2002
del 28 gennaio 2002, del
Parlamento europeo e
del Consiglio che
stabilisce i principi
e i requisiti
generali della legislazione
alimentare,
istituisce l'Autorita' europea
per la
sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare.»;
b) all'articolo 1, dopo
il comma 6, e' inserito il seguente:
«6.1.
Le indagini di cui al presente articolo possono essere
estese, nei
limiti delle risorse
disponibili a legislazione
vigente, con
direttiva dei Ministri
delle politiche agricole
alimentari e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
e
della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania,
ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai
sensi del
comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero
oggetto di
sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle
indagini di
cui al comma 5.
Nelle direttive di
cui al presente
comma sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni
di
cui al primo periodo e la
presentazione delle relative
relazioni.
Entro i quindici giorni
dalla presentazione delle
relazioni sono
emanati i decreti di cui al comma 6.»;
c) all'articolo 2, dopo
il comma 5-bis, e' inserito il
seguente:
«5-ter, Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del
Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che
istituisce
un quadro per l'azione
comunitaria in materia
di acque, nella
concessione di contributi
e finanziamenti previsti
dai programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita priorita'
assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e
di bonifica
finalizzati a privilegiare l'uso
collettivo della risorsa
idrica, in sostituzione
del prelievo
privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province
di
Napoli e Caserta.»
13. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 11
(Misure urgenti per la
protezione di specie animali,
il controllo
delle specie alloctone e la
difesa del mare, l'operativita' del Parco
nazionale delle Cinque
Terre, la riduzione
dell'inquinamento da
sostanze ozono lesive
contenute nei sistemi di
protezione ad uso
antincendio e
da onde elettromagnetiche, nonche'
parametri di
verifica per gli impianti termici
civili)
1. Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare promuove intese e accordi con i
Ministri competenti, con le
regioni e con altri soggetti pubblici e
privati titolati, per lo
sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per
la conservazione di
specie di particolare interesse a rischio di estinzione,
anche per
adempiere
tempestivamente alle direttive
ed atti d'indirizzo
dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti
nonche' alla
Strategia Nazionale per
la Biodiversita', adottata
in base
all'articolo 6 della Convenzione
Internazionale sulla Diversita'
Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.
2. All'articolo 12,
comma 23, secondo periodo, del decreto-legge
6
luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla
legge 7
agosto 2012, n. 125, dopo
le parole: «e
rimborsi spese», sono
aggiunte le seguenti: «, fatti salvi gli
oneri di missione.
Agli
oneri derivanti dall'applicazione del
precedente periodo,
quantificati in euro
ventimila annui, si
provvede mediante
corrispondente riduzione, a
decorrere dall'entrata in
vigore del
presente decreto, dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo
6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179».
3. All'articolo 12 della
legge 31 dicembre
1982, n. 979,
e'
aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«Nei casi in
cui
l'amministrazione fa eseguire
le misure necessarie
ai sensi del
secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei
limiti
del valore del carico anche nei confronti del proprietario del
carico
stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri
il dolo o la
colpa grave del medesimo.».
4. Al fine di conseguire
con immediatezza i necessari livelli di
operativita' e
consentire lo svolgimento
stabile delle primarie
funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in
tema di
salvaguardia degli ecosistemi
naturali e di
promozione della
sostenibilita',
nella specifica cornice
di vulnerabilita'
territoriale messa a rischio da
ricorrenti eventi alluvionali,
il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con
proprio decreto da
adottare entro novanta
giorni dalla data
di
entrata in vigore
della presente disposizione,
ne nomina il
direttore, scegliendolo
in una terna
motivatamente proposta dal
Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di
selezione
effettuata avuto riguardo alle attitudini, alle
competenze e alle
capacita' professionali necessarie per l'attribuzione dello
specifico
incarico. Alla
selezione possono partecipare
dirigenti pubblici,
funzionari pubblici con
almeno dieci anni
di anzianita' nella
qualifica nonche' esperti anche tra coloro che abbiano
gia' svolto
funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per
almeno due
anni. Il presidente dell'ente
parco stipula col
direttore cosi
nominato un contratto di diritto privato di durata non
superiore a
cinque anni. Il direttore,
se dipendente pubblico,
e' posto in
aspettativa senz'assegni
dall'amministrazione di appartenenza
per
tutta la durata dell'incarico.
5. Al decreto
legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) e' aggiunto, in fine,
l'Allegato I di cui
all'allegato 1 al
presente decreto;
b) all'articolo 5, dopo
il comma 2 e' aggiunto il seguente
«2-bis.
Il termine di sei mesi di cui al comma precedente
e' differito di
ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio
contenenti
sostanze
controllate, di cui
all'articolo 3, punto
4), del
regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30
settembre 2014,
ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e
dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione
dell'impianto, la
natura e la quantita'
della sostanza secondo
il formato di cui
all'allegato I al presente decreto.».
6. All'articolo 14,
comma 8,
lettera d), del
decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17
dicembre 2012, n. 221, le
parole: «apposito decreto
dirigenziale»
sono sostituite dalle
seguenti: «uno o
piu' appositi decreti
dirigenziali».
7. Agli adempimenti
relativi all'integrazione dei
libretto di
centrale per gli impianti termici civili previsti
dall'articolo 284,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza,
entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. All'intesa prevista
dall'articolo 1, comma 515, della
legge 27
dicembre 2013, n. 147, relativa al Parco
nazionale dello Stelvio,
partecipa anche la Regione Lombardia.
9. L'articolo 285 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 285
(Caratteristiche tecniche)
1. Gli
impianti termici civili
di potenza termica
nominale
superiore al valore di soglia devono rispettare
le caratteristiche
tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente
parte
pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i programmi
di qualita' dell'aria
previsti dalla vigente
normativa possono
imporre ulteriori caratteristiche tecniche,
ove necessarie al
conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita'
dell' aria.».
10. Gli impianti termici
civili che, prima dell'entrata in vigore
della presente disposizione, sono stati autorizzati ai
sensi del
titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, e che, a partire da tale data, ricadono nel
successivo titolo
II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro
il
1° settembre 2017 purche' sui
singoli terminali, siano
e vengano
dotati di elementi
utili al risparmio
energetico, quali valvole
termostatiche e/o ripartitori di
calore. Il titolare
dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi,
le dichiarazioni
previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte
quinta nei
novanta giorni successivi
all'adeguamento ed effettua
le
comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti.
Il
titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai
fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288,
11. All'articolo 9,
comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n.
35,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano
altresi' fermi
gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284
del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
12. All'articolo 2 della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo
il
comma 2 e' inserito
il seguente: «2-bis.
Nel caso delle
specie
alloctone, con esclusione delle specie da individuare con
decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
di
concerto con il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e
forestali, sentito
l'Istituto superiore per
la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo
1, comma
3, e' finalizzata ove
possibile all'eradicazione o
comunque al
controllo delle popolazioni.».
13. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 12
(Misure urgenti per garantire
l'alta qualificazione e la trasparenza
degli organi di verifica
ambientale e per accelerare la spesa per
la
programmazione unitaria
2007/2013)
1. All'articolo 7,
del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 123,
sono apportatele seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo
periodo e' sostituito dal seguente: « Ai
fini del contenimento
della spesa pubblica
e dell'incremento
dell'efficienza
procedimentale, il numero
dei commissari che
compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale
di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 14
maggio 2007, n. 90, e' ridotto da cinquanta a quaranta,
inclusi il
presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del
diploma
di laurea, non triennale, con esperienza professionale nei
rispettivi
settori di congruente attivita', all'atto della
nomina, di almeno
cinque anni.»;
b) al comma 1, iI
secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Il
Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e
del mare
procede, con proprio decreto, a
ripartire le quaranta
unita' per
profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi
criteri.».
2. Il decreto di cui al
comma 1, lettera b),
e' adottato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. I
componenti della Commissione
tecnica di verifica
dell'impatto
ambientale, che sono in carica alla data di entrata
in vigore del
presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del
subentro
dei nuovi componenti nominati,
con successivo decreto,
secondo i
criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1,
lettera b).
3. Resta in ogni caso
fermo, per i componenti della Commissione
di
cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo
6-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile
2013,
n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del
decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo restando
ogni altro profilo
di
responsabilita', il componente responsabile decade
dall'incarico con
effetto dalla data dell'accertamento. Il
Ministro dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del
mare segnala la
violazione
all'ordine
professionale di appartenenza per
le conseguenti
determinazioni.
4. Al fine di consentire
l'immediato ed efficiente utilizzo delle
risorse finanziarie, ai soggetti pubblici gia' titolari di
interventi
finanziati, in tutto o in
parte, con risorse
dell'Unione europea
nell'ambito del Quadro Comunitario di
Sostegno (QCS) 2007/2013
e
destinate dai Programmi nazionali, interregionali e
regionali alla
riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici,
compresi
gli interventi di efficientamento energetico
degli stessi, sono
attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri
derogatori previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai
sensi
dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98.
ART. 13
(Procedure semplificate per
le operazioni di bonifica o di
messa in
sicurezza e per il recupero
di rifiuti anche
radioattivi. Norme
urgenti per la gestione dei
rifiuti militari e per la bonifica delle
aree demaniali destinate ad
uso esclusivo delle forze armate. Norme
urgenti per gli scarichi in
mare)
1. Dopo l'articolo 242
del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 242-bis.
(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa
in
sicurezza).
I. L'operatore
interessato a effettuare,
a proprie spese,
interventi di bonifica del suolo con riduzione
della contaminazione ad
un livello uguale o inferiore ai valori
di
concentrazione soglia di
contaminazione, puo'
presentare all'amministrazione di
cui agli
articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo degli
interventi
programmati sulla base dei dati dello stato
di contaminazione del
sito, nonche' del
cronoprogramma di svolgimento
dei lavori.
L'operatore e'
responsabile della veridicita'
dei dati e
delle
informazioni forniti, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 21
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per
il rilascio degli
atti di assenso
necessari alla
realizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita'
previsti dal
progetto di bonifica l'interessato presenta
gli elaborati tecnici
esecutivi di tali
impianti e attivita'
alla regione nel
cui
territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attivita',
che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita
conferenza di
servizi, ai sensi
della legge 7
agosto 1990, n. 241, o
delle
discipline regionali applicabili in materia.
Entro novanta giorni
dalla convocazione, la regione adotta la
determinazione conclusiva
che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non
oltre trenta
giorni dalla comunicazione
dell'atto di assenso,
il soggetto
interessato comunica all'amministrazione titolare del
procedimento di
cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio dell'esecuzione della
bonifica che si deve concludere nei successivi
dodici mesi, salva
eventuale proroga non superiore a sei mesi;
decorso tale termine,
salvo motivata
sospensione, deve essere
avviato il procedimento
ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.
3. Ultimati gli
interventi di bonifica, l'interessato
presenta il
piano di caratterizzazione all'autorita' di cui agli
articoli 242 o
252 al fine
di verificare il
conseguimento dei valori
di
concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo
per la
specifica destinazione d'uso. Il piano e' approvato
nei successivi
quarantacinque
giorni. In via
sperimentale, per i
procedimenti
avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il
termine di
cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si
intende
approvato.
L'esecuzione di tale
piano e' effettuata
in
contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che
procede
alla validazione dei
relativi dati e
ne da' comunicazione
all'autorita'
titolare del procedimento di
bonifica entro
quarantacinque giorni.
4. La validazione dei
risultati della caratterizzazione da
parte
dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori di
concentrazione
soglia di contaminazione nei
suoli, costituisce certificazione
dell'avvenuta bonifica del suolo. I
costi della caratterizzazione
della validazione sono a carico
dell'operatore interessato. Ove i
risultati della
caratterizzazione dimostrino che
non sono stati
conseguiti i valori di concentrazione soglia di
contaminazione nella
matrice suolo, l'ARPA
notifica le difformita'
riscontrate
all'operatore
interessato, il quale
deve presentare, entro
i
successivi
quarantacinque giorni, le
necessarie integrazioni al
progetto di bonifica che e' istruito nel
rispetto delle procedure
ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252.
5. Resta fermo l'obbligo
di adottare le
misure di prevenzione,
messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda,
se necessarie,
secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.
6. Conseguiti i valori
di concentrazione soglia di contaminazione
del suolo, il sito
puo' essere utilizzato
in conformita' alla
destinazione d'uso prevista
secondo gli strumenti
urbanistici
vigenti, salva la valutazione di
eventuali rischi sanitari
per i
fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili
presenti nelle
acque di falda.».
2. L'articolo 242-bis si
applica anche ai procedimenti di cui
agli
articoli 242 o 252 in corso
alla data di
entrata in vigore
del
presente decreto.
3. I procedimenti di
approvazione degli interventi di bonifica
e
messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del
decreto
legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia
conclusa
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definiti
secondo le procedure e i criteri di cui alla parte
IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n 152.
4. All'articolo 216 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152,
dopo il comma 8-ter, e' inserito il seguente:
«8-quater. Le attivita'
di trattamento delle specifiche tipologie
di rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2,
della
direttiva 2008/98/Ce sono sottoposte alle procedure semplificate
disciplinate
dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione
che, ferme le quantita' massime stabilite dai decreti
del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5
febbraio 1998,
12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano rispettati
tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e
oggettive
previsti dagli atti
dell'Unione europea adottati
ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo
2, della suddetta
direttiva con
particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle
caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni
specifiche che devono essere rispettate
nello
svolgimento delle attivita';
e) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti
siano
trattati senza pericolo
per la salute dell'uomo
e senza usare
procedimenti o
metodi che potrebbero
recare pregiudizio
all'ambiente con
specifico riferimento agli obblighi
minimi di
monitoraggio;
d) alla destinazione dei
rifiuti che cessano di essere tali
agli
utilizzi individuati.».
5. Al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 184, il
comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Con uno o piu'
decreti del Ministro
della difesa, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro
della salute, con
il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e
con il Ministro
dell'economia e
delle finanze, sono
disciplinate, nel rispetto
delle norme
dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le
speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia,
nonche' per
l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli
impianti per il
trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi,
dai
materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla
difesa
militare ed alla sicurezza
nazionale, cosi' come
individuati con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il
trattamento
e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di
sentina delle
navi militari da guerra,
delle navi militari
ausiliarie e del
naviglio dell'Arma
dei carabinieri, del
Corpo della Guardia
di
Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto
- Guardia costiera
iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio
militare dello
Stato.»;
b) dopo l'articolo 241
e' inserito il seguente:
«ART. 241-bis
(Aree Militari).
1. Ai fini
dell'individuazione delle misure di
prevenzione, messa
in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi
progetti, da
realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso
esclusivo delle
forze armate per
attivita' connesse alla
difesa nazionale, si
applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di cui
alla
Tabella 1, colonna b, dell'allegato 5, alla Parte IV,
Titolo V, del
presente decreto.
2. Gli obiettivi di intervento
nelle aree di cui al comma 1 sono
determinanti mediante applicazione di idonea analisi di
rischio sito
specifica che deve
tenere conto dell'effettivo utilizzo
e delle
caratteristiche ambientali di dette aree o di
porzioni di esse e
delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre
o eliminare i
rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione
a sostanze
inquinanti e la
diffusione della contaminazione nelle
matrici
ambientali.
3. Resta fermo che in
caso di declassificazione del sito
da uso
militare a destinazione
residenziale dovranno essere
applicati i
limiti di concentrazione di soglia di
contaminazione di cui
alla
Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV,
Titolo V
del
presente decreto.
4. Le
concentrazioni soglia di
contaminazione delle sostanze
specifiche delle attivita'
militari non incluse
nella Tabella l
dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente
decreto sono
definite
dall'Istituto Superiore di
Sanita' sulla base
delle
informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.
5. Per
le attivita' di
progettazione e realizzazione degli
interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della
difesa si
puo' avvalere, con apposite
convenzioni, di organismi
strumentali
dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e
definisce con
propria determinazione le relative modalita' di attuazione.».
6. Nelle more
dell'adozione dei decreti di cui al primo
periodo,
del comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto legislativo
3 aprile
2006, n. 152, cosi' come sostituito dal comma
5, lettera a),
del
presente articolo, le disposizioni recate dal decreto
del Ministro
della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15
aprile 2010, n. 87,
si applicano anche
al trattamento e allo
smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina
delle navi
militari da guerra, delle navi militari ausiliarie
e del naviglio
dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di
Finanza e del
Corpo delle Capitanerie di porto
- Guardia costiera
iscritti nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
7. Alla Tabella 3
dell'Allegato 5 alla Parte
Terza del decreto
legislativo 3 aprile
2005, n. 152,
recante «Valori limiti
di
emissione in acque superficiali e in fognatura», al parametro
n. 6
«solidi sospesi totali» e' introdotta la seguente nota:
«(2-bis) Tali limiti non
valgono per gli scarichi in
mare delle
installazioni di cui all'allegato VIII alla
parte seconda, per i
quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori
tecniche
disponibili di cui
all'articolo 5, lettera
1-ter.2), prevedano
livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore
limite.
In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali
rilasciate per
l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori
limite di
emissione anche piu'
elevati e proporzionati ai
livelli di
produzione, comunque in conformita' ai medesimi documenti
europei.».
8. Per
il carattere di
specificita' delle lavorazioni
che
richiedono il trattamento di materiali e rifiuti radioattivi,
nelle
more dell'emanazione delle
disposizioni regolamentari di
cui
all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47,
convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80,
con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del
mare del Ministro dello
sviluppo economico e
del Ministro della
salute, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata
in
vigore del presente decreto, e' individuata una apposita
categoria di
lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di
opere di
smantellamento e messa in
sicurezza di impianti
nucleari e sono
contestualmente
individuate le modalita'
atte a comprovare
il
possesso dei requisiti di ordine speciale necessari
ai fini dell'
acquisizione della qualificazione nella predetta categoria.
9. All'articolo 1, comma
7, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo le parole: «di bonifica
di siti d'interesse
nazionale» sono
inserite le seguenti parole: «
, di bonifica
di beni contenenti
amianto».
ART. 14
(Ordinanze contingibili e
urgenti, poteri sostitutivi
e modifiche
urgenti per semplificare il
sistema di tracciabilita' dei
rifiuti.
Smaltimento rifiuti nella
Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010
-
C 27/2010)
1. All'articolo 191,
comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) le
parole: «necessita' di tutela»
sono sostituite dalle
seguenti: «necessita' ovvero di grave e
concreto pericolo per la
tutela»;
b) le parole da:
«ricorso temporaneo» a: «elevato livello di tutela
della salute e
dell'ambiente» sono sostituite
dalle seguenti:
«ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei
rifiuti,
anche in deroga alle
disposizioni vigenti, garantendo
un elevato
livello di tutela della
salute e dell'ambiente. L'ordinanza
puo'
disporre la
requisizione in uso
degli impianti e
l'avvalimento
temporaneo del personale che vi
e' addetto senza
costituzione di
rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori
oneri
a carico di quest'ultimo».
2. Entro sessanta
giorni dall'entrata in
vigore del presente
decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e'
semplificato, ai
sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo
6
aprile 2006, n.
152, in via
prioritaria, con l'applicazione
dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi token
usb,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
3. All'articolo 10,
comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2014, n.
15, le parole:
"30 giugno" sono
sostituite dalle seguenti:
"30
novembre".
4. Al fine di accelerare
le attivita' necessarie per conformare
la
gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della
Corte
di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 - Causa 297/08, con
decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e'
nominato un commissario
straordinario per la
realizzazione
dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al bando
di
gara della Provincia di Salerno, pubblicato in data 2 novembre
2010
nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea. Il
commissario
straordinario, con i poteri di cui all'articolo
20, comma 4, del
decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo
13
del decreto-legge 25
marzo 1997, n.
67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, esercita
tutte le
funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei
lavori, e,
in particolare, stipula il contratto con il soggetto
aggiudicatario
in via definitiva
dell'affidamento delle concessione
per la
progettazione, costruzione e gestione di detto termovalorizzatore e
provvede a tutte le altre
attivita' necessarie alla
realizzazione
delle opere.
5. Nell'espletamento dei
compiti conferiti, il
commissario
straordinario si avvale
del Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la
Basilicata
e degli uffici delle Amministrazioni interessate alla
realizzazione
dell'opera e ai relativi oneri si fa fronte con le risorse stanziate
per la realizzazione dell'opera.
6. Con il decreto
di cui al
comma 1 e'
indicata la durata
dell'incarico del commissario straordinario, che non
puo' comunque
superare i tempi
per l'ultimazione dell'opera
previsti dal
cronoprogramma approvato.
7. Al Commissario straordinario
non spetta alcun
compenso per
l'opera prestata in tale qualita', fermo restando
il compenso per
l'eventuale direzione dei lavori che grava sulle
risorse stanziate
per la realizzazione dell'opera.
8. Al
decreto legislativo n.
152 del 2006
e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 166,
comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto
con
il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali» sono
inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;
b) all'articolo 256-bis
dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo
256 non
si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da
sfalci,
potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco
delle
stesse. Di tale materiale e' consentita la
combustione in piccoli
cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri
steri per
ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita
ordinanza
del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo
rischio
per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la
combustione di
residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.».
ART. 15
Disposizioni finalizzate al
corretto recepimento della
direttiva
2011/92/UE del 13 dicembre
2011 in materia di valutazione di
impatto
ambientale. Procedura
di infrazione 2009/2086
e procedura di
infrazione 2013/2170.
1. Al decreto
legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e
successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma
1, la
lettera g) e'
sostituita dalla
seguente:
«g) progetto: la
realizzazione di lavori di costruzione o di
altri
impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale
o sul
paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento
delle risorse
del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli
elaborati del
progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti
con
un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente
all'articolo
93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile
2006, n.. 163»;
b) all'articolo 5, comma
1, la lettera h) e' abrogata;
c) all'articolo
6, comma 7,
lettera c), dopo
le parole:
«nell'allegato IV;»
e' aggiunto il
seguente periodo: «per
tali
progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del
territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni
e delle
attivita' culturali e del
turismo e, per
i profili connessi
ai
progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministero per io
sviluppo economico e, d'intesa
con la Conferenza
Stato-Regioni e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
sono definiti i criteri e le soglie da applicare all'assoggettamento
alla procedura di
cui all'articolo 20
dei progetti di
cui
all'allegato rsr sulla base dei
criteri stabiliti all'Allegato
V.
Tali disposizioni individuano, altresi', le
modalita' con cui le
Regioni e le Province autonome,
tenuto conto dei
criteri di cui
all'Allegato V e nel rispetto
di quanto stabilito
nello stesso
decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche
situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di
entrata in
vigore del suddetto decreto, la procedura di cui
all'articolo 20 e'
effettuata caso per
caso, sulla base
dei criteri stabiliti
all'Allegato V.»;
d) all'articolo 6, il
comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Fatto salvo quanto
disposto dall'Allegato IV, a
partire dalla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7,
lettera c),
le soglie
dell'allegato IV, ove
previste, sono integrate
dalle
disposizioni contenute nel medesimo decreto»;
e) all'articolo 12, il
comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il risultato della
verifica di assoggettabilita',
comprese le
motivazioni, e' pubblicato integralmente sul sito web dell'autorita'
competente»;
I) all'articolo
17, comma 1,
sono apportate le
seguenti
modificazioni:
I) il primo periodo e'
sostituito dal seguente:
«La decisione
finale e' pubblicata
sui siti web
delle autorita' interessate
indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o
programma
adottato e di tutta la documentazione oggetto
dell'istruttoria.»;
2) al secondo periodo la
parola: «anche» e' soppressa;
g) all'articolo 20, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: • -
«2. Dell'avvenuta
trasmissione di cui al comma 1 e' dato
sintetico
avviso sul sito
web dell'autorita' competente.
Tale forma di
pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo
7 ed
ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura,
la data di
trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la
denominazione
del progetto, la localizzazione,
una breve descrizione
delle sue
caratteristiche, le sedi e le modalita' per la
consultazione degli
atti nella loro interezza ed i termini entro i
quali e' possibile
presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti
e'
depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. Nel
caso
dei progetti di competenza statale la documentazione e'
depositata
anche presso la sede delle regioni e delle province ove il
progetto
e' localizzato, L'intero progetto preliminare, fatti salvi eventuali
dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale
e lo studio preliminare ambientale, sono
pubblicati sul sito
web
dell'autorita' competente»;
h) all'articolo 24, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3, La pubblicazione di
cui al comma 1 deve indicare il proponente,
la procedura, la data di present27ione dell'istanza, la
denominazione
del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del
progetto
e dei suoi possibili principali impatti ambientali,
le sedi e le
modalita' per la consultazione degli atti nella loro
interezza ed i
termini entro i quali e' possibile presentare osservazioni»;
i) all'articolo 32,
comma 1, e' aggiunto, in
fine, il seguente
periodo: «Della notifica e' data evidenza pubblica attraverso il
sito
web dell'autorita' competente.»;
/) al punto 3)
dell'Allegato II alla parte seconda e' aggiunto dopo
l'ultimo trattino il seguente:
« - al trattamento
ed allo stoccaggio
di residui radioattivi
(impianti non compresi
tra quelli gia'
individuati nel presente
punto), qualora disposto
all'esito della verifica
di
assoggettabilita' di cui all'articolo 20»;
m) il
punto 7-ter) dell'Allegato
II alla parte
seconda e'
sostituito dal seguente:
«7 -ter) Attivita' di
esplorazione in mare e sulla
terraferma per
lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui
all'articolo
3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 162,
di recepimento della direttiva 2009/31/CE
relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
n) al punto 10),
terzo trattino, dell'Allegato
II alla parte
seconda la parola: «extraurbane» e' soppressa;
o) il punto 17)
dell'Allegato II e' sostituito dal seguente:
«17) Stoccaggio
di gas combustibile
in serbatoi sotterranei
naturali in unita'
geologiche profonde e
giacimenti esauriti di
idrocarburi, nonche' siti per lo stoccaggio geologico del
biossido di
carbonio di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), del
decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della
direttiva
2009/31/CE relativa allo
stoccaggio geologico del
biossido di
carbonio»;
p) la lettera h) del
punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda e'
sostituita dalla seguente:
«h) costruzione di
strade urbane di scorrimento o
di' quartiere
ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o piu'
corsie con
lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500
metri»;
q) la lettera o) del
punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda e'
sostituita dalla seguente:
«o) opere di
canalizzazione e di
regolazione dei corsi d'acqua».
r) la lettera n) del
punto 8 dell'Allegato IV alla parte seconda e'
sostituita dalla seguente:
«n) depositi di fanghi, compresi
quelli provenienti dagli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane, con capacita' superiore
a
10.000 metri cubi».
2. Il decreto di cui
all'articolo 6, comma
7, lettera c),
del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dal comma
1, lettera c), del
presente articolo, e'
adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per i progetti
elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.
152, non si applicano a partire dalla data di entrata in vigore
del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del
territorio e
del mare introdotto dal comma 1, lettera c), del presente
articolo.
4. Nei casi
in cui debbano
essere sottoposti a
verifica di
assoggettabilita'
postuma, anche a
seguito di annullamento
dell'autorizzazione
in sede giurisdizionale, impianti
gia'
autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata
a suo
tempo ritenuta esclusa
sulla base delle
soglie individuate
nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo
3 aprile
2006, n. 152, e
nella legislazione regionale
di attuazione la
procedura di verifica
di assoggettabilita' e'
svolta a norma
dell'articolo 6, comma
7, lettera c),
del predetto decreto
legislativo, ferma restando
la prosecuzione dell'attivita' fino
all'adozione dell'atto definitivo da parte dell'autorita' competente
e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla
data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. L'articolo 23 della
legge 6 agosto 2013, n. 97, e' abrogato.
ART. 16
(Modifiche alla legge 11
febbraio 1992, n. 157, recante norme per
la
protezione della
fauna selvatica omeoterma
e per il
prelievo
venatorio. Procedura
di infrazione 2014/2006,
Caso EU-Pilot
4634/13/ENVI, Caso
EU-Pilot 5391/13/E1TE1 -
Modifiche al decreto
legislativo 27
gennaio 2010, n.
32, recante attuazione
della
direttiva 2007/2/CE,
che istituisce un'infrastruttura per
l'informazione territoriale
nella Comunita' europea. Caso
EU-Pilot
4467/13/ENVI)
1. Alla legge 11 gennaio
1992, n. 157, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Non
e' consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo,
salvo nei
casi previsti dall'articolo 19-bis.»;
b) all'articolo 4, il
comma 4 e' abrogato;
c) all'articolo 5, al
comma 2, le
parole: «di cattura»
sono
soppresse e le
parole: «di cui
all'articolo 4, comma
4», sono
sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo sassello;
tordo
bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio»
2. All'articolo 13,
comma 1, della legge 11 febbraio
1992, n.157,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei
fucili
ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella
caccia
non possono contenere piu' di due cartucce.».
3. All'articolo 21,
comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.
157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera bb) le
parole: «appartenenti alla fauna
selvatica;
che non appartengano alle seguenti specie:»
sono sostituite dalle
seguenti: «anche se importati dall'estero, appartenenti a
tutte le
specie di uccelli
viventi naturalmente allo
stato selvatico nel
territorio europeo degli
Stati membri dell'Unione
europea, ad
eccezione delle seguenti:»;
b) alla lettera cc) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di
specie di uccelli
viventi naturalmente allo
stato selvatico nel
territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea
anche se
importati dall'estero.».
4. Al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma
3, lettera b), numero 2), dopo la
parola:
«terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere alla
rete
ai sensi dell'articolo 7 e»;
b) all'articolo 1, comma 3, dopo la
lettera c) e'
aggiunta la
seguente:
«c-bis) riguardano
un territorio soggetto
alla sovranita'
italiana»;
c) all'articolo 1, comma
5, le parole: «lettera e)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettera b)»;
d) all'articolo 1, comma
7, e'
aggiunto, in fine,
il seguente
periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali
detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto
nei casi in cui
l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti
enti e'
espressamente previsto dalle norme vigenti.»;
e) all'articolo 2, comma
1, dopo la lettera
i) e' inserita
la
seguente: «i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica
diversa
da un'autorita' pubblica»;
f) all'articolo 4; comma
1, dopo
le parole: «i
metadati» sono
inserite le seguenti:
«in conformita' con
le disposizioni di
esecuzione adottate a livello europeo e»;
g) il comma 4
dell'articolo 4 e' abrogato;
h) all'articolo 6, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente:
«l-bis. I servizi di
conversione di cui all'articolo 7, comma
1,
lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al
medesimo
comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in
conformita' alle
disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.»;
i) all'articolo 6, dopo
il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio
e
del mare, sentita
la Consulta nazionale
per l'informazione
territoriale e ambientale di cui
all'articolo 11, per
il tramite
della piattaforma di cui all'articolo 23, comma
12-quaterdecies, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 7
agosto 2012, n.
135, provvede affinche'
le
informazioni,
compresi i dati,
i codici e
le classificazioni
tecniche, necessarie per garantire la conformita' alle
disposizioni
di esecuzione di cui al comma 1, siano messe
a disposizione delle
autorita' pubbliche o dei terzi a condizioni
che non ne
limitino
l'uso a tal fine.»;
1) all'articolo
7, comma 4,
le parole: «Il
servizio» sono
sostituite dalle seguenti: «Un servizio»;
m) all'articolo 7, comma
5, l'ultimo periodo
e' sostituito dal
seguente: «Tale servizio
sara' inoltre reso
disponibile, su
richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi
ad essi
relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione
adottate a
livello europeo che definiscono,
in particolare, gli
obblighi in
materia di metadati, servizi di rete e
interoperabilita', comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
n) all'articolo 8, comma
3, le parole da:
«in coerenza con le
regole tecniche» a:
«legislazione vigente» sono
sostituite dalle
seguenti: «, anche avvalendosi
dell'ISPRA o di
altra struttura
tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a
legislazione
vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti
di
cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo
2005,
n. 82, e con le
disposizioni di esecuzione
adottate a livello
europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche
nazionali
rispetto alle disposizioni
di esecuzione europee
si procede
all'aggiornamento dei decreti, con le modalita' di cui
al medesimo
articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»;
o) all'articolo 9, comma
4, lettera b), le parole: «agli accordi o»
sono sostituite dalla seguente: «alle»;
p) all'articolo 9,
comma 5, dopo
le parole: «la
limitazione
dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»;
q) all'articolo 9, comma
8, primo periodo, sono aggiunte, in
fine,
le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte quantita'
particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati»;
r) all'articolo 10, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le autorita'
pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera
i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita' pubbliche degli
altri
Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso
ai set
di dati territoriali
e servizi ad
essi relativi a
condizioni
armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate
a livello
europeo. I set di dati territoriali e i servizi
ad essi relativi,
forniti sia ai fini delle
funzioni pubbliche che
possono avere
ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere
agli obblighi
informativi in virtu' della legislazione
europea in
materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;
s) all'articolo 10, dopo
il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le autorita'
pubbliche forniscono, su
base reciproca e
equivalente, agli organismi istituiti da accordi
internazionali di
cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set
di dati
territoriali e ai
servizi ad essi
relativi. I set
di dati
territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai
fini delle
funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia
al fine di adempiere agli
obblighi informativi in
virtu' della
legislazione europea in materia
ambientale, non sono
soggetti ad
alcuna tariffa.»;
t) all'articolo 12,
comma 5, dopo le parole: «del pubblico»
sono
inserite le seguenti: «, in via permanente,»;
u) l'allegato IV e'
abrogato.
5, Sono
sempre assicurati la
partecipazione del pubblico
nell'elaborazione e istituzione di
un'infrastruttura per
l'informazione territoriale nell'Unione europea e,
in particolare,
l'accesso con le modalita' di cui al decreto legislativo
19 agosto
2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale.
ART. 17
(Modifiche al decreto
legislativo 13 ottobre 2010, n. 190,
recante
attuazione della direttiva
2008/56/CE che istituisce un quadro
per
l'azione comunitaria nel
campo della politica per l'ambiente marino -
Procedura d'infrazione
2013/2290 - Modifiche alla Parte
Terza del
decreto legislativo
3 aprile 2006,
n. 152,
e successive
modificazioni, - Procedura
d'infrazione 2007/4680)
1. Al decreto
legislativo 13 ottobre 2010, n. 190,
sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma
1, dopo le parole: «siano posti in
essere
in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o
sottoregione«
sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli impatti
e le
caratteristiche transfrontaliere.»;
b) all'articolo 8, comma
3, lettera b), le parole: «la quale
tenga
conto» sono sostituite con le seguenti: «che comprenda
gli aspetti
qualitativi e
quantitativi delle diverse
pressioni e che
tenga
conto»;
c) all'articolo 9, comma
3, dopo le parole: «degli impatti
di cui
all'allegato III» sono aggiunte le seguenti: «e segnatamente
delle
caratteristiche
fisico chimiche, dei
tipi di habitat,
delle
caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui
alle tabelle
1 e 2 del medesimo allegato III»;
d) all'articolo 10,
comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile e
integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono aggiunte
le seguenti: «e, per
quanto possibile, tenuto
anche conto degli
impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;
e) all'articolo 11,
comma 1, la parola: «definisce» e' sostituita
con le seguenti: «elabora ed attua»; 39 all'articolo 11, comma
4, la
parola: «avvio» e'
sostituita con la
seguente: «attuazione»; g)
all'articolo 12, comma 2, lettera a):
1) dopo le parole:
«ricognizione dei programmi di
misure,» sono
aggiunte le seguenti:
«tenendo conto delle
pertinenti misure
prescritte dalla legislazione dell'Unione europea,
dalla normativa relativa
a standard di
qualita' ambientale nel
settore della politica delle acque adottata a livello comunitario
o
da accordi internazionali,»;
2) la parola: «aventi»
e' sostituita dalla seguente: «con»;
3) dopo le parole:
«decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152,»
sono aggiunte le seguenti:
«nonche' relativa alla
gestione della
qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto
legislativo
30 maggio 2008, n. 116, e dalla
normativa relativa a
standard di
qualita' ambientale nel settore
della politica delle
acque o da
accordi internazionali.».
2. All'articolo 117 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152,
e successive modificazioni,
dopo il comma
2-bis e' aggiunto
il
seguente:
«2-ter. Qualora
l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i
risultati
dell'attivita' di monitoraggio condotta
ai sensi
dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da
fonti
diffuse, le Autorita' competenti
individuano misure vincolanti
di
controllo
dell'inquinamento. In tali
casi i piani
di gestione
prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua
o stabiliscono obblighi
di autorizzazione preventiva
o di
registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette
misure di
controllo sono riesaminate
periodicamente e aggiornate
quando
occorre.».
3. All'Allegato 1 alla
Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, e successive modificazioni, alla
lettera A.3.7 "Aree
protette" del punto A.3 "Monitoraggio dello stato
ecologico e chimico
delle acque superficiali" le parole "fino al 22 dicembre 2013"
sono
soppresse.
CAPO III
DISPOSIZIONI URGENTI PER LE
IMPRESE
ART. 18
(Credito d'imposta per investimenti in beni
strumentali nuovi)
1. Ai
soggetti titolari di
reddito d'impresa che
effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella
divisione 28
della tabella ATECO,
di cui al
provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate
16 novembre 2007,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a
strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla
data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno
2015,
e' attribuito un credito d'imposta nella misura
del 15 per
cento
delle spese sostenute
in eccedenza rispetto
alla media degli
investimenti in beni
strumentali compresi nella
suddetta tabella
realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con
facolta' di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui
l'investimento e'
stato maggiore.
2. Il credito d'imposta
si applica anche alle imprese in
attivita'
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche
se
con un'attivita' d'impresa
inferiore ai cinque
anni. Per tali
soggetti la media degli
investimenti in beni
strumentali nuovi
compresi nella divisione 28 della tabella ATECO
da considerare e'
quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi
d'imposta
precedenti a quello in corso alla data
di entrata in
vigore del
presente
decreto-legge o a
quello successivo, con
facolta' di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui
l'investimento e'
stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla
data
di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito d'imposta
si applica con riguardo
al valore complessivo
degli investimenti
realizzati in ciascun periodo d'imposta.
3. Il credito d'imposta
non spetta per gli investimenti di
importo
unitario inferiore a 10.000 euro.
4. Il credito d'imposta
va ripartito nonche'
utilizzato in tre
quote annuali di pari importo
e indicato nella
dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del
credito e
nelle dichiarazioni dei
redditi relative ai
periodi d'imposta
successivi nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre
alla
formazione del reddito
ne' della base
imponibile dell'imposta
regionale sulle
attivita' produttive e
non rileva ai
fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma
5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il
credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,
e successive modificazioni, e non e' soggetto al limite
di cui al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244. La
prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal 1°
gennaio del
secondo periodo di imposta
successivo a quello
in cui e'
stato
effettuato l'investimento. I
fondi occorrenti per
la regolazione
contabile delle compensazioni
esercitate ai sensi
del periodo
precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello
stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il
successivo trasferimento sulla contabilita' speciale n. 1778
"Agenzia
delle Entrate - Fondi di bilancio.
5. I soggetti titolari
di attivita' industriali
a rischio di
incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto
legislativo 17
agosto 1999, n. 334,
come modificato dal
decreto legislativo 21
settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito
d'imposta solo
se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle
prescrizioni
di cui al citato decreto.
6. Il credito d'imposta
e' revocato:
a) se l'imprenditore
cede a terzi o destina i beni oggetto
degli
investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa
prima del
secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
b) se i beni oggetto degli investimenti sono
trasferiti, entro il
termine di
cui all'articolo 43,
comma 1, del
decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre
1973, n. 600,
in
strutture
produttive situate al
di fuori dello
Stato, anche
appartenenti al
soggetto beneficiario dell'agevolazione.
7. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato ai sensi del comma
6 e' versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano
le
ipotesi ivi indicate.
8. Qualora,
a seguito dei
controlli, si accerti
l'indebita
fruizione, anche parziale,
del credito d'imposta
per il mancato
rispetto delle
condizioni richieste dalla
norma ovvero a
causa
dell'inammissibilita'
dei costi sulla
base dei quali
e' stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle
entrate provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni
secondo legge.
9. Agli oneri derivanti
dal presente articolo,
valutati in 204
milioni di euro per il 2016, 408 milioni di curo per gli anni
2017 e
2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019,
si provvede mediante
corrispondente riduzione della
quota nazionale del
Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui
all'articolo
1, comma 6,
della legge 27
dicembre 2013, n.
147. Ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli
oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o
siano in
procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle
previsioni, il
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
provvede
alla riduzione della
dotazione del Fondo
per lo sviluppo
e la
coesione in modo da garantire la compensazione degli
effetti dello
scostamento finanziario riscontrato, su tutti
i saldi di
finanza
pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione
degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze riferisce alle Camere con
apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione
delle
misure di cui al precedente periodo
ART. 19
(Modifiche alla disciplina ACE- aiuto
crescita economica)
1. All'articolo 1 del
decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e'
inserito il seguente: "2-bis. Per le societa'
le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri
della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il
periodo di
imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due
successivi, la
variazione in aumento
del capitale proprio
rispetto a quello
esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli
in
corso nei suddetti periodi
d'imposta e' incrementata
del 40 per
cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione
in aumento
del capitale proprio e' determinata senza tenere conto del
suddetto
incremento.";
b) al comma 4, dopo le
parole: "periodi d'imposta successivi" sono
aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero si puo' fruire di
un credito
d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
cui agli
articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. Il
credito d'imposta e' utilizzato in diminuzione dell'imposta
regionale
sulle attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote
annuali di
pari importo.".
2. Le disposizioni di
cui al comma 1, lettera a), si applicano alle
societa' la cui ammissione alla
quotazione avviene dalla
data di
entrata in vigore
del presente decreto
e sono subordinate
alla
preventiva
autorizzazione della Commissione
europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
richiesta a cura
del Ministero dello
sviluppo economico. La
disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto
a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
3. Agli oneri derivanti
dal presente articolo, pari a 27,3
milioni
di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di
euro
nel 2017, 112,3 milioni di curo nel 2018, 140,7 milioni di euro
nel
2019, 146,4 milioni di euro nel
2020 e 148,3
milioni di euro a
decorrere dal 2021, si provvede come segue:
a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo
sviluppo
e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1,
comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per l'importo
di
27,3 milioni di euro
nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3
milioni di euro nel
2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;
b) mediante aumento, a
decorrere dal 1° gennaio 2019, disposto
con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
da adottare entro il
30 novembre 2018,
dell'aliquota dell'accisa
sulla benzina e
sulla benzina con
piombo, nonche' dell'aliquota
dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui
all'allegato I
del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte
sulla produzione e
sui consumi e
relative sanzioni penali
e
amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504,
e successive modificazioni, in misura tale da
determinare maggiori
entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a
146,4
milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a
decorrere dal
2021; il provvedimento e' efficace dalla data di
pubblicazione sul
sito internet dell'Agenzia.
ART. 20
(Misure di semplificazione a
favore della quotazione delle imprese e
misure contabili)
1. Al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma
1, dopo la lettera w-quater, e' inserita
la seguente:
"w-quater.1
"PMI": fermo quanto
previsto da altre
disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti
azioni
quotate, che abbiano,
in base al
bilancio approvato relativo
all'ultimo
esercizio, anche anteriore
all'ammissione alla
negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300
milioni di
euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo
anno
solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI
gli
emittenti azioni quotate che abbiano superato
entrambi i predetti
limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari,
consecutivi.";
b) all'articolo
104-bis, comma 2,
sono aggiunte, in
fine, le
seguenti parole: "I diritti di voto assegnati ai sensi dell'articolo
127-quinquies non si
computano nell'assemblea convocata
per
deliberare su eventuali misure di difesa."; nel comma 3
dell'articolo
104-bis, dopo la lettera b), e'
aggiunta la seguente:
"b-bis) le
maggiorazioni di voto
spettanti ai sensi
dell'articolo 127-
quinquies";
c) all'articolo 105, comma 3, sono aggiunte, in
fine, le seguenti
parole:
"ovvero nelle ipotesi
in cui lo
statuto preveda la
maggiorazione del
diritto di voto.";
d) all'articolo 106, il
comma 1
e' sostituito dal
seguente:"/.
Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei
diritti
di voto, venga a detenere una partecipazione superiore
alla soglia
del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in
misura
superiore al trenta per
cento dei medesimi
promuove un'offerta
pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori
di titoli sulla
totalita' dei titoli
ammessi alla negoziazione
in un mercato
regolamentato in loro possesso.";
e) all'articolo 106,
dopo il comma l, e'
inserito il seguente:
"1-bis Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia
diversa da
quella indicata nel comma 1, comunque non
inferiore al venti
per
cento ne' superiore al quaranta
per cento. Se
la modifica dello
statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli
in un
mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso
alla relativa
deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte
dei loro
titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter
e 2437-quater
del codice civile.";
f) al comma 2
dell'articolo 106 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole "Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di
acquisti a un
prezzo piu' elevato, in caso di superamento della soglia
relativa ai
diritti di voto
per effetto della
maggiorazione ai sensi
dell'articolo 127- quinquies.";
g) nei commi 3, lettere a) e b), 3-bis, 4, 5 e 6, dell'articolo 106,
le parole: "nel
comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "nei
commi 1 e 1-bis";
h) nel comma 3, lettera
a), dell'articolo 106
dopo le parole:
"l'acquisto di
partecipazioni" sono aggiunte le
seguenti: "o la
maggiorazione dei
diritti di voto,";
i) nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106, dopo le
parole: "al
cinque per cento"
sono inserite le seguenti: "o alla maggiorazione
dei diritti di voto in
misura superiore al cinque per cento
dei
medesimi,";
1) dopo il comma 3-ter
dell'articolo 106 e' inserito il seguente:
"3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3,
lettera b), non
si applica alle MI, a condizione che cio' sia previsto dallo
statuto,
sino alla data dell'assemblea convocata per
approvare il bilancio
relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.";
m) la lettera d), comma
5, dell'articolo 106 e' sostituita
dalla
seguente: "d) operazioni ovvero superamenti della soglia di
carattere
temporaneo;";
n) all'articolo 109, comma 1, sono aggiunte, in
fine, le seguenti
parole: "I
medesimi obblighi sussistono in
capo a coloro
che
agiscono di concerto, a
seguito di maggiorazione, anche a favore
di uno solo di essi,
dei diritti di voto, qualora essi
vengano a
disporre di diritti di
voto in misura superiore alle percentuali
indicate nell'articolo
106.";
o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole: "Il
comma 1" sono
aggiunte le seguenti:
" , primo periodo,";
p) all'articolo 113-te•,
comma 3, e all'articolo 114, comma
1, le
parole: "ferma restando la necessita' di pubblicazione
tramite mezzi
di informazione su giornali quotidiani nazionali" sono
soppresse;
q) all'articolo 120,
comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "Nelle societa' i cui statuti consentono la
maggiorazione del
diritto di voto, per capitale si intende il numero
complessivo dei
diritti di voto.";
r) all'articolo 120,
comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale
soglia e' pari
al cinque per cento.";
s) all'articolo 120,
comma 4, la lettera b) e'
sostituita dalla
seguente: "b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo
riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute,
alle
ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a
soggetto
diverso dal socio nonche' a quelle di maggiorazione dei
diritti di
voto;";
t) all'articolo 121, il
comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Il
limite richiamato nel comma 1 e' elevato al cinque per cento,
ovvero,
nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2,
secondo periodo, al
dieci per cento, a condizione che il
superamento della soglia
da
parte di entrambe le societa' abbia luogo a seguito
di un accordo
preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle
societa'
interessate.";
u) all'articolo 121, comma 3, le parole: "superiore al due
per cento
del capitale" sono
sostituite dalle seguenti:"in misura
superiore
alla soglia indicata
nel comma 2";
v) all'articolo 122,
comma 1, le lettere b) e c) sono
sostituite
dalle seguenti: "b) pubblicati per estratto sul sito Internet
della
societa' con azioni quotate; c) comunicati anche per
estratto alla
societa' con azioni quotate; ";
z) all'articolo
125-bis, comma I,
le parole: "ivi
inclusa la
pubblicazione per
estratto sui giornali
quotidiani" sono
soppresse;
aa) dopo l'articolo 127
-quater e' inserito il seguente:
"Art. 127-quinquies.
Maggiorazione del voto.
1. In deroga
all'articolo 2351, quarto
C0171172a, del codice
civile, gli statuti
possono disporre che
sia attribuito voto
maggiorato, fino a un
massimo di due
voti, per ciascuna
azione
appartenuta al medesimo soggetto
per un periodo
continuativo non
inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data
di iscrizione
nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli
statuti possono
altresi' prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto
possa
irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto
maggiorato.
2. Gli statuti
stabiliscono le modalita' per
l'attribuzione del
voto maggiorato e
per l'accertamento dei
relativi presupposti,
prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob
stabilisce con
proprio regolamento le
disposizioni di attuazione
del presente
articolo al fine
di assicurare la
trasparenza degli assetti
proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo H, capo
II,
sezione IL Restano fermi gli obblighi di comunicazione
previsti in
capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
3. La cessione
dell'azione a titolo oneroso o gratuito comporta la
perdita della maggiorazione del
voto. Se lo
statuto non dispone
diversamente, il diritto di voto maggiorato:
a) viene
meno in caso
di cessione diretta
o indiretta di
partecipazioni di controllo in societa' o enti che detengono
azioni a
voto maggiorato in
misura superiore alla
soglia prevista
dall'articolo 120, comma 2;
b) e' conservato in caso
di successione per causa di morte
nonche'
in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
c) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di
aumento di
capitale ai sensi dell'articolo
2442 del codice civile.
4. Il progetto di
fusione o di scissione di una societa'
il cui
statuto prevede la maggiorazione
del voto puo'
prevedere che il
diritto di voto maggiorato spetti anche
alle azioni spettanti
in
cambio di quelle a cui e' attribuito voto maggiorato. Lo statuto
puo'
prevedere che la maggiorazione del voto si estenda alle azioni
emesse
in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi
conferimenti..
5. Le azioni cui si
applica il beneficio previsto dal comma
1 non
costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi
dell'articolo
2348 del codice civile.
6. La deliberazione
di modifica dello
statuto con cui
viene
prevista la maggiorazione del voto non
attribuisce il diritto
di
recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
7. Qualora la
deliberazione di modifica dello
statuto di cui al
comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di
quotazione in un
mercato regolamentato delle azioni di una societa' non risultante da
una fusione che coinvolga
una societa' con
azioni quotate, la
relativa clausola puo'
prevedere che ai
fini del possesso
continuativo previsto dal comma 1 sia computato
anche il possesso
anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma
2.
8. Se lo statuto non
dispone diversamente, la
maggiorazione del
diritto di voto si computa anche per la
determinazione dei quorum
costitutivi e deliberativi che
fanno riferimento ad
aliquote del
capitale sociale. La maggiorazione
non ha effetto
sui diritti,
diversi dal voto, spettanti in
forza del possesso
di determinate
aliquote di capitale. ";
bb) l'articolo 134,
comma 1, e' soppresso.
2. Al decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 6,
le parole: "a
partire dall'esercizio
individuato con decreto
del
Ministro dell'economia
e delle finanze
e del Ministro
della
giustizia" sono soppresse;
b) dopo l'articolo 9,
sono inseriti i seguenti:
"ART 9-bis.
(Ruolo e funzioni
dell' Organismo Italiano di Contabilita')
1. L 'organismo Italiano
di Contabilita', istituto nazionale per
i
principi contabili:
a) emana i principi contabili
nazionali, ispirati alla
migliore
prassi operativa,
per la redazione
dei bilanci secondo
le
disposizioni del codice
civile;
b) fornisce supporto
all'attivita' del Parlamento e degli
Organi
Governativi in materia di
normativa contabile cd
esprime pareri,
quando cio' e' previsto da specifiche disposizioni di legge
o dietro
richiesta di altre istituzioni pubbliche;
c) partecipa al
processo di elaborazione
dei principi contabili
internazionali
adottati in Europa,
intrattenendo rapporti con
l'International Accounting
Standards Board (L4SB), con l 'European
Financial
Reporting Advisory Group (EFRAG) e con
gli organismi
contabili di altri
paesi.
Con riferimento alle
attivita' di cui alle a), b) e c), si coordina
con le Autorita' nazionali che hanno competenze in materia
contabile.
2. Nell'esercizio delle
proprie funzioni l'Organismo Italiano
di
Contabilita' persegue finalita' di interesse pubblico, agisce in
modo
indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza
e di
economicita'. Esso riferisce annualmente al Ministero
dell'economia e
delle finanze sull 'attivita' svolta.
ART 9-ter
(Finanziamento
dell'Organismo Italiano di Contabilita')
1. Al
finanziamento dell 'Organismo
italiano di contabilita',
fondazione di diritto
privato avente piena
autonomia statutaria,
concorrono le imprese
attraverso contributi derivanti
dall'applicazione di una
maggiorazione dei diritti
di segreteria
dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura
con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai
sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29
dicembre 1993,
n. 580.
2. 11
Collegio dei fondatori
dell'Organismo Italiano di
Contabilita' stabilisce annualmente il fabbisogno
di finanziamento
dell'Organismo
Italiano Contabilita' nonche'
le quote di
finanziamento di cui al
comma 1 da
destinare all'International
Accounting Standards Board
(L4SB) e all 'European Financial Reporting
Advisor3) Group (EFRAG).
3. 11 Ministro
dello sviluppo economico,
di concerto con il
Ministro dell'economia e delle
finanze, provvede con
decreto, ai
sensi dell'articolo 18, colma 2, della legge 29
dicembre 1993, n.
580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma I
sulla
base delle indicazioni
di fabbisogno trasmesse
dall'Organismo
Italiano Contabilita'. Con lo
stesso decreto sono
individuate le
modalita' di corresponsione delle
relative somme all'Organismo
Italiano Contabilita' tramite il sistema camerale.";
c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007,
n. 244, sono abrogati.
3. All'articolo 2437-ter,
terzo comma, del codice civile la parola:
"esclusivamente" e' soppressa e sono aggiunte, in
fine, le
seguenti
parole: "Lo statuto delle societa' con azioni quotate in
mercati regolamentati
puo' prevedere che il valore di
liquidazione
sia determinato secondo i criteri indicati
dai commi 2 e 4 del
presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale
valore non
puo' essere inferiore al valore che sarebbe dovuto
in applicazione
del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.".
4. Al secondo comma
dell'articolo 2343-bis del codice civile,
dopo
le parole: "di un esperto designato dal tribunale nel cui
circondario
ha sede la
societa'", sono aggiunte
le seguenti: "ovvero
la
documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo
comma";
al terzo comma dell'articolo
2343-bis del codice
civile dopo le
parole
"dell'esperto designato dal
tribunale" sono aggiunte
le
seguenti: "ovvero dalla documentazione di cui all'articolo
2343-ter".
5. Il secondo comma
dell'articolo 2500-ter del codice
civile e'
sostituito dal seguente:
"Nei casi previsti
dal precedente comma il capitale della
societa'
risultante dalla trasformazione deve essere determinato
sulla base
dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo
e deve
risultare da relazione di stima redatta a norma
dell'articolo 2343
ovvero dalla documentazione
di cui all'articolo
2343-ter ovvero,
infine, nel caso
di societa' a
responsabilita' limitata,
dell'articolo 2465. Si applicano altresi', nel caso di societa'
per
azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e,
in quanto
compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle
ipotesi di
cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il terzo
comma
del medesimo articolo.".
6. Il secondo comma
dell'articolo 2441 del
codice civile, e'
sostituito dal seguente:
"L'offerta di
opzione deve essere depositata presso
l'ufficio del
registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un
avviso
pubblicato sul sito internet della societa', con
modalita' atte a
garantire la sicurezza
del sito medesimo,
l'autenticita' dei
documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza,
mediante deposito presso la sede della societa'. Per
l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a
quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta".
7. All'articolo 2327 del
codice civile la parola:
"centoventimila"
e' sostituita dalla seguente: "cinquantamila";
8. All'articolo
2477 del codice
civile il secondo
comma e'
abrogato; nel terzo comma la parola: "altresi'"
e' soppressa e nel
sesto comma le parole: "secondo e" sono soppresse.
ART. 21
(Misure a favore delle emissioni di
obbligazioni societarie)
1. Al comma 1,
dell'articolo 1, del decreto legislativo
1° aprile
1996, n. 239, dopo le parole: "sistemi multilaterali
di negoziazione
emessi da societa' diverse dalle prime," sono aggiunte le
seguenti:
"o, qualora tali
obbligazioni e titoli
similari e cambiali
finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o piu'
investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100 del
decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58";
2. Il comma 9-bis
dell'articolo 32 del decreto
legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge
7 agosto
2012, n. 134, e' sostituito dal seguente:
"9-bis. La ritenuta
di cui all'articolo 26, comma 1, del
decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, non si
applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e
titoli
similari e delle cambiali
finanziarie corrisposti a
organismi di
investimento
collettivo del
risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro
dell'Unione europea,
il cui patrimonio
sia investito in
misura
superiore al 50 per cento
in tali titoli
e le cui
quote siano
detenute
esclusivamente da investitori
qualificati ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. La
composizione del
patrimonio e la
tipologia di investitori
deve
risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta
non si
applica agli interessi e altri proventi corrisposti a societa'
per la
cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile
1999, n.
130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori
qualificati e
il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per
cento
in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali
finanziarie.".
ART. 22
(Misure a fcrvore del credito alle
imprese)
1. Dopo il comma 5
dell'articolo 26 del
decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il
seguente:
"5-bis. La ritenuta
di cui al comma 5 non si applica agli interessi
e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo
termine
alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati
membri
dell'Unione europea, imprese
di assicurazione costituite
e
autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri
dell'Unione
europea o organismi di investimento collettivo del risparmio
che non
fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di
soggettivita'
tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e
negli
Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo
inclusi
nella lista di cui al decreto
del Ministro dell'economia
e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle
imposte sui redditi,
di cui al
decreto del Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".
2. Al decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma
dell'articolo 15, dopo le parole: "le cessioni di
credito stipulate in relazione a tali finanziamenti," sono
inserite
le seguenti: "nonche' alle successive cessioni dei relativi
contratti
o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi
relativi";
b) dopo l'articolo 17 e'
inserito il seguente:
"ART. 17-bis
(Altre operazioni
ammesse a fruire dell'agevolazione).
1. Le disposizioni degli
articoli precedenti si applicano
altresi'
alle operazioni di
finanziamento la cui
durata contrattuale sia
stabilita in piu' di diciotto mesi poste in essere dalle
societa' di
cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130,
nonche'
da imprese di assicurazione costituite e
autorizzate ai sensi
di
normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o
organismi di
investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati
membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".
3. Dopo il comma 2
dell'articolo 114 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Non
configura esercizio nei
confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma
l'operativita', diversa dal rilascio di garanzie, effettuata
esclusivamente nei
confronti di soggetti
diversi dalle persone
fisiche e dalle
microimprese, come definite
dall'articolo 2,
paragrafo 1, dell'allegato
alla raccomandazione 2003/361/CE
della
Commissione europea, del 6
maggio 2003, da
parte di imprese
di
assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal
decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente
legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I
soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia,
con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni
periodiche
nonche' ogni altro dato e documento richiesto,
e partecipano alla
centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo
quanto stabilito
dalla Banca d'Italia.".
4. L'articolo 38, comma
2, del
decreto legislativo 7
settembre
2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola:
"derivati" sono inserite
le seguenti: "e
fmanziamenti concessi
nei confronti di
soggetti diversi dalle
persone fisiche e dalle
microimprese, come definite dall'articolo
2, paragrafo 1,
dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione europea";
b) e' aggiunto,
in fine, il
seguente periodo: "Nel
caso di
finanziamenti
concessi nei confronti
di soggetti diversi
dalle
persone fisiche e dalle microimprese, 1'IVASS stabilisce
condizioni e
limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i prenditori dei
finanziamenti siano individuati da una banca
o
da un intermediario finanziario
iscritto nell'albo di
cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e
successive modificazioni;
b) la banca o l'intermediario finanziario di
cui alla lettera
a)
trattenga un significativo
interesse economico nell'operazione
fino alla scadenza
dell'operazione;
c) il sistema dei
controlli interni e
gestione dei rischi
dell'impresa sia
adeguato e consenta di comprendere
a pieno i
rischi, in particolare
di credito, connessi a tale categoria
di
attivi;
d) l'impresa sia dotata
di un adeguato
livello di
patrimonializzazione.".
5. AI decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo la parola
"crediti" sono
inserite le seguenti:
", inclusi quelli
erogati a valere
sul
patrimonio
dell'OICR,";
b) all'articolo 8, dopo
il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli OICR
che investono in crediti partecipano alla Centrale
dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla
Banca
d'Italia.".
6. Alla legge del 30
aprile 1999, n.
130, sono apportate
le
seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il comma
1-bis, e'
inserito il seguente:
"1-ter. Le societa'
di cartolarizzazione di
cui all'articolo 3
possono concedere finanziamenti nei confronti
di soggetti diversi
dalle persone fisiche
e dalle microimprese, come
definite
dall'articolo 2,
paragrafo 1, dell'allegato
alla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione
europea, del 6
maggio 2003, nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) i prenditori dei
finanziamenti siano individuati da una banca
o
da un intermediario finanziario
iscritto nell'albo di
cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e
successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i
compiti
indicati all'articolo 2, comma
3, lettera c);
b) i titoli emessi
dalle stesse per
finanziare l'erogazione dei
finanziamenti
siano destinati ad
investitori qualificati come
definiti ai sensi
dell'articolo 100 del decreto
legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) la banca o
l'intermediario finanziario di cui
alla lettera a)
trattenga un significativo interesse economico nell'operazione, nel
rispetto delle modalita' stabilite dalle disposizioni di
attuazione
della Banca d'Italia.";
b) all'articolo 3, comma
2, dopo le parole: "I crediti
relativi a
ciascuna
operazione" sono inserite
le seguenti: "(per
tali
intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del
debitore o dei
debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla
societa' di
cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi
e le
attivita' finanziarie acquistate con i medesimi";
c) all'articolo 3, il
comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Non sono
ammesse azioni da parte di soggetti
diversi da
quelli di cui al comma 2 sui conti delle societa' di cui al comma
1
aperti presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti
di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera
c), dove vengono
accreditate le
somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma
pagata
o comunque di spettanza della
societa' ai sensi
delle operazioni
accessorie condotte nell'ambito
di ciascuna operazione
di
cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione.
Tali somme possono essere utilizzate dalle societa' di cui al
comma 1
esclusivamente per il
soddisfacimento di' crediti
vantati dai
soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti
derivati
con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei
titoli
ceduti, nonche' per il pagamento degli altri costi
dell'operazione.
In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti
di cui
al titolo IV
del testo unico
bancario, nonche' di
procedure
concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle
affluite in
corso di procedura non sono soggette a sospensione dei
pagamenti e
vengono immediatamente e integralmente restituite alla societa'
senza
la necessita' di deposito di domanda di ammissione al passivo o di
rivendica e al di fuori dei piani di riparto o
di restituzione di
somme.";
d) all'articolo 3, il
comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
"2-ter. Sui conti
correnti dove vengono
accreditate le somme
incassate per conto delle societa' di cui al comma 1
corrisposte dai
debitori ceduti - aperti dai soggetti che
svolgono nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione dei crediti,
anche su delega
dei
soggetti di cui
all'articolo 2, comma
6, i servizi
indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettera c), non
sono ammesse azioni
da
parte dei creditori di tali soggetti se non
per l'eccedenza delle
somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1. In
caso di
avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali, le
somme accreditate su
tali conti e
quelle affluite in
corso di
procedura, per un importo pari alle somme incassate
e dovute alle
societa' di cui al comma 1, vengono immediatamente e
integralmente
restituite alle societa' di cui al comma 1 senza
la necessita' di
deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica
e al
di
fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.";
e) all'articolo 5,
comma 2-bis, le
parole: "comma 1-bis,"
sono
soppresse;
f) all'articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
"2-quater. La
presente legge si applica altresi' alle operazioni di
cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di uno
o piu'
finanziamenti da parte della societa' emittente i titoli. Nel
caso di
operazioni
realizzate mediante concessione
di finanziamenti, i
richiami al cedente e
al cessionario devono
intendersi riferiti,
rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto
finanziatore e
i richiami ai debitori
ceduti si intendono
riferiti ai soggetti
finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto
compatibili, le
disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
2-quinquies. Dalla data
certa dell'avvenuta erogazione, anche
in
parte, del finanziamento relativo
alle operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e
sulle
somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto
a tutela
dei diritti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b).
2-sexies. Nelle operazioni
di cui al comma 2-quater i titoli emessi
dalle societa' per
finanziare l'erogazione dei
fmanziamenti o
l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati
ai
sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n
58.
2-septies. I soggetti di
cui all'articolo 2, comma 6, in aggiunta
agli altri obblighi previsti
dalla presente legge,
verificano la
correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi del
comma 2-
quater e la conformita' delle stesse alla normativa
applicabile.".
7. L'articolo 11, comma
3-quater, del decreto-legge
23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, e' abrogato.
ART. 23
(Riduzione delle bollette
elettriche a favore dei clienti forniti
in
media e bassa tensione)
1. Al fine di pervenire
a una piu' equa distribuzione degli oneri
tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i
minori
oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del
presente
decreto-legge,
laddove abbiano effetti
su specifiche componenti
tariffarie, sono destinati alla riduzione delle
tariffe elettriche
dei clienti di energia elettrica in media tensione e
di quelli in
bassa tensione con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW,
diversi
dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.
2. Alla stessa finalita'
sono destinati i minori oneri
tariffari
conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da
3 a 5, del
decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con
modificazioni,
in legge 21 febbraio 2014 n. 9.
3. Entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della
legge di
conversione del presente
decreto-legge, l'Autorita' per
l'energia
elettrica, il gas
e il sistema
idrico adotta i
provvedimenti
necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo
che i
medesimi benefici siano
ripartiti in modo
proporzionale tra i
soggetti- che ne hanno diritto e assicurando che i benefici-previsti
agli stessi commi 1
e 2 non
siano cumulabili a
regime con le
agevolazioni in materia
di oneri generali
di sistema, di cui
all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
ART. 24
(Disposizioni in materia di
esenzione da corrispettivi e oneri
del
sistema elettrico per reti
interne e sistemi efficienti di produzione
e consumo)
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2015, i corrispettivi tariffari
di
trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonche'
quelli
a copertura degli oneri generali di sistema di cui
all'articolo 3,
comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli
oneri
ai sensi dell' articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368, sono determinati
facendo esclusivo riferimento
al
consumo di energia elettrica
dei clienti finali
o a parametri
relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali,
fatto
salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Per le reti interne
di utenza di cui all'articolo 33 della legge
23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi
di
cui al secondo periodo del
comma 2 dell'articolo
10 del decreto
legislativo 30 maggio
2008, n. 115,
e successive modificazioni,
nonche' per i sistemi efficienti di utenza di cui
al comma 1 del
medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre
2014,
i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di
cui al
comma 1, limitatamente alle
parti variabili, si
applicano
sull'energia elettrica consumata e
non prelevata dalla
rete, in
misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi
unitari dovuti
sull'energia prelevata dalla rete.
3. Per
i sistemi efficienti
di utenza, di
cui al comma
1
dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.
115, e
successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il
31 dicembre
2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di
sistema di
cui al comma 1, limitatamente
alle parti variabili,
si applicano
sull'energia elettrica consumata
e non prelevata
dalla rete, in
misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi
unitari dovuti
sull'energia prelevata dalla rete.
4. Al fine
di non ridurre
l'entita' complessiva dei
consumi
soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a
decorrere dal
1° gennaio 2016,
le quote di
cui al comma
3 possono essere
aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico.
5. Per il raggiungimento
delle finalita' di cui ai commi 2 e 3,
1'
Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico adotta
i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia consumata
e
non prelevata dalla rete.
6. In via transitoria,
per l'anno 2015, 1' Autorita' per
l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per
le reti e i
sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare
l'energia consumata
e non prelevata
dalla rete, mi
sistema di
maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a
copertura
degli oneri generali di sistema, di effetto
stimato equivalente a
quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3.
7. Sono fatti salvi gli
effetti dei provvedimenti adottati
dall'
Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico
in
attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio
2009, n. 99, e
successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 115, e
successive modifidazioni, per
le parti
compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.
ART. 25
(Modalita' di copertura di
oneri sostenuti dal Gestore dei
Servizi
Energetici GSE S.p.A.)
1. Gli oneri sostenuti
dal GSE per lo svolgimento delle attivita'
di gestione, di verifica e di controllo, inerenti
i meccanismi di
incentivazione e di sostegno, sono a carico
dei beneficiari delle
medesime attivita', ivi incluse quelle in corso.
2. Entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore
del presente
decreto-legge, e successivamente ogni tre anni, il
GSE propone al
Ministro dello sviluppo economico l'entita'
delle tariffe per le
attivita' di cui al comma I da applicare a decorrere dal 1°
gennaio
2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE
sulla
base dei costi, della programmazione e delle previsioni di
sviluppo
delle medesime attivita'.
La proposta include
le modalita' di
pagamento delle tariffe.
3. La proposta di
tariffe di cui al
comma 2 e'
approvata dal
Ministro dello sviluppo economico con decreto da adottare
entro 60
giorni dalla comunicazione.
4. L'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico
provvede alle compensazioni ove necessario.
ART. 26
(Interventi sulle tariffe
incentivanti dell'elettricita' prodotta
da
impianti fotovoltaici)
1. Al fine di
ottimizzare la gestione dei tempi
di raccolta ed
erogazione degli incentivi e
favorire una migliore
sostenibilita'
nella politica di supporto alle
energie rinnovabili, le
tariffe
incentivanti
sull'energia elettrica prodotta
da impianti solari
fotovoltaici,
riconosciute in base
all'articolo 7 del
decreto
legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10,
del decreto
legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalita'
previste
dal presente articolo.
2. A decorrere dal
secondo semestre 2014, il Gestore dei
servizi
energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al
comma 1,
con rate mensili costanti, in misura pari
al 90 per
cento della
producibilita' media annua stimata di
ciascun impianto, nell'anno
solare di produzione ed effettua il conguaglio,
in relazione alla
produzione effettiva, entro il 30 giugno
dell'armo successivo. Le
modalita' operative sono definite dal
GSE entro 15
giorni dalla
pubblicazione del
presente decreto e
approvate con decreto
del
Ministro dello sviluppo economico.
3. A decorrere dal 1°
gennaio 2015, la tariffa
incentivante per
l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore
a 200
kW e' rimodulata secondo la percentuale di riduzione indicata
nella
tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto ed e' erogata
per
un periodo di 24 anni, decorrente dall'entrata
in esercizio degli
impianti.
4. Per le tariffe
onnicomprensive erogate ai sensi del decreto
del
Ministro dello sviluppo economico 5 luglio
2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le
riduzioni di cui
all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente
incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui all'articolo
5,
comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.
5. Il beneficiario della
tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4
puo' accedere a finanziamenti bancari per un
importo massimo pari
alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre
2014 e
l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali
finanziamenti
possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla
base
di apposite convenzioni con
il sistema -
bancario, di provvista
dedicata o di garanzia concessa,
dalla Cassa depositi
e prestiti
S.p.A (Cdp) a valere sui
fondi di cui
al comma 7,
lettera a),
dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre
2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n
326. L'esposizione di Cdp e'
garantita dallo Stato
ai sensi del
articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
secondo
criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura non
regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le Regioni e gli enti
locali adeguano, ciascuno per la parte
di
competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai sensi
dei
commi 3 e 4 la validita' temporale dei permessi rilasciati, comunque
denominati, per la
costruzione e l'esercizio
degli impianti
fotovoltaici
ricadenti nel campo
di applicazione del
presente
articolo.
7. Le
disposizioni di cui
ai commi da
3 a 6
non trovano
applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti
fotovoltaici
di potenza nominale superiore a 200 kW optino per una
riduzione di
una quota pari all'8 per cento dell'incentivo riconosciuto
alla data
di entrata in vigore del
presente decreto-legge, per la durata
residua del periodo
di incentivazione. L'opzione
deve essere
esercitata e comunicata al GSE SpA entro il 30 novembre
2014 e la
riduzione dell'incentivo decorre dal 1° gennaio 2015.
ART. 27
(Rimodulazione del
sistema tariffario dei
dipendenti del settore
elettrico)
1. A decorrere dal
1° luglio 2014,
l'Autorita' per l'energia
elettrica e il
gas esclude dall'applicazione dei
corrispettivi
tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti dal
Contratto
collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico.
ART. 28
(Riduzione dei costi del
sistema elettrico per le isole minori
non
interconnesse)
1. Nelle more
dell'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 1,
comma 6-octies, del
decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2014, n.
9, con
riferimento alla progressiva copertura del
fabbisogno delle isole
minori non interconnesse attraverso energia
da fonti rinnovabili,
l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico,
entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto -
legge, adotta una revisione della regolazione dei sistemi
elettrici
integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9
gennaio 1991,
n.10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi
efficienti e
che sia di stimolo all'efficienza energetica
nelle attivita' di
distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando soluzioni
alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilita'
economica
ed ambientale del servizio.
ART. 29
(Rimodulazione del sistema
tariffario elettrico delle Ferrovie
dello
Stato)
1. Il
regime tariffario speciale
al consumo di
RFI - Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a decorrere
dal 1°
gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica
impiegati per i
trasporti rientranti nel
servizio universale. Con
decreto del
Ministero dello
sviluppo economico da
adottare entro 60
giorni
dall'entrata in vigore
del presente decreto
- legge, sentite
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
i servizi idrici
e
l'Autorita' per i
trasporti, sono definite
le modalita' di
individuazione dei consumi
rilevanti ai fini
dell'attuazione del
regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale,
seguendo le
medesime modalita' previste per la sua adozione .
2. Fino
all'entrata in operativita' delle
modalita' di
individuazione dei consumi
di cui al
comma 1, la
componente
tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione
del regime
tariffario speciale di cui al medesimo comma
1, e' ridotta
sulla
parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di
un importo di 120
milioni di euro.
3. E'
fatto divieto di
traslare i maggiori
oneri derivanti
dall'applicazione
della presente disposizione
sui prezzi e sui
pedaggi praticati nell'ambito del servizio
universale. L'Autorita'
per i trasporti vigila sull'osservanza della disposizione
di cui
al
primo periodo, anche
mediante accertamenti a
campione, e vigila
altresi' sulla corretta applicazione della norma sul mercato.
ART. 30
(Semplificazione amministrativa e
di regolazione a
favore di
interventi di efficienza energetica e impianti
a fonti rinnovabili)
1. Dopo l'articolo 7 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e'
inserito il seguente:
«ART. 7-bis
(Semplificazione delle procedure autorizzative per la
realizzazione
di interventi di efficienza energetica e piccoli
impianti a fonti
rinnovabili)
1. Dal 1° ottobre 2014,
la comunicazione per la
realizzazione, la
connessione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del
comma 11
dell'articolo 6, viene
effettuata utilizzando un
modello unico
approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'
per l'energia elettrica
e il gas
ed il sistema
idrico, che
sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni,
dai gestori
di rete e dal
GSE SpA. Con
riferimento alle comunicazioni
di
competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7,
con-uni
1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:
a) i dati anagrafici del proprietario o
di chi abbia
titolo per
presentare la
comunicazione, l'indirizzo dell'immobile
e la
descrizione sommaria
dell'intervento;
b) la dichiarazione del
proprietario di essere in possesso
della
documentazione
rilasciata dal progettista
circa la conformita'
dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.
2. Le dichiarazioni
contenute nella comunicazione di cui al comma 1
sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le
autorita'
competenti effettuano i controlli sulla veridicita'
delle predette
dichiarazioni, applicando le sanzioni previste
dall'articolo 76 del
medesimo decreto.
3. Nei casi in cui sia
necessario acquisire atti amministrativi
di
assenso, comunque denominati, l'interessato puo':
a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero
b) richiedere allo
sportello unico per l'edilizia
di acquisirli
d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria
allo
scopo. In tale
caso, il Comune
provvede entro il
termine di
quarantacinque
giorni dalla presentazione della
comunicazione,
decorsi inutilmente i-quali si applica l'articolo 20,
comma 5-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
L'inizio dei lavori e' sospeso
fino all'acquisizione dei
medesimi
atti. Lo sportello
unico per l'edilizia
comunica tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.
4. I soggetti
destinatari della comunicazione resa con
il modello
unico di cui al
comma 8 non
possono richiedere documentazione
aggiuntiva.
5. Ferme restando le
disposizioni tributarie in materia
di accisa
sull'energia
elettrica, l'installazione di
impianti solari
fotovoltaici e termici con le modalita' di cui all'articolo 11,
comma
3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti
fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b)
e c), del
decreto legislativo 22
gennaio 2004, n.
42, non e'
subordinata
all'acquisizione di atti
amministrativi di assenso,
comunque
denominati.».
2. Dopo l'articolo 8 del
citato decreto legislativo n. 28 del
2011
e' inserito il seguente:
«ART. 8-bis
(Regimi di
autorizzazione per la produzione di biometano)
1. Ferme restando le
disposizioni tributarie in materia
di accisa
sul gas naturale,
per l'autorizzazione alla
costruzione e
all'esercizio degli impianti
di produzione di
biometano e delle
relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture
connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5
e 6. A
tali fini si utilizza:
a) la procedura
abilitativa semplificata per i
nuovi impianti di
capacita' produttiva, come definita ai sensi dell'articolo
21, comma
2, non superiore a 100 standard metri cubi/ora, nonche' per le opere
di modifica e per gli interventi di parziale o completa
riconversione
alla produzione di biometano di impianti di
produzione di energia
elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas
residuati dai
processi di depurazione, che
non comportano aumento
e variazione
delle matrici biologiche in ingresso;
b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da
quelli di cui
alla
lettera a).
2. Nel comma 4-bis
dell'articolo 12 del
decreto legislativo 29
dicembre 2003 n. 387, dopo la
parola "biomassa, sono
inserite le
seguenti: ", ivi inclusi gli impianti a biogas e
gli impianti per
produzione di biometano di nuova costruzione,".
ART. 31
(Modifiche all'articolo
120 del
decreto legislativo 1°
settembre
1993, n. 385, relativo alla
decorrenza delle valute e calcolo degli
interessi)
1. 11
comma 2 dell'articolo
120 del decreto
legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seeuente:
"2. 11 CICR
stabilisce modalita' e criteri per la
produzione, con
periodicita' non inferiore a un anno, di interessi
sugli interessi
maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del
presente Titolo.
Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento
e'
assicurata, nei confronti della
clientela, la stessa
periodicita'
nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati
il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del
rapporto
per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi
nel corso
dell'anno il conteggio degli interessi e' comunque
effettuato il 31
dicembre".
2. Fino all'entrata in
vigore della delibera del CICR prevista
dal
comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9
febbraio 2000, recante
"Modalita' e criteri per la produzione
di
interessi sugli interessi scaduti nelle .
operazioni poste in
essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria e
finanziaria (art. 120,
comma del Testo
unigep,bgncario, cbm
modificato dall'art. 25 del cligs. 342/99)", fermo
restando quanto
stabilito dal comma 3 del presente articolo.
3. La periodicita' di
cui al comma 2 dell'articolo 120 del
decreto
legislativo 1°
settembre 1993, n.
385, si applica
comunque ai
contratti conclusi dopo che sono
decorsi due mesi
dalla data di
entrata in vigore del presente decreto; i contratti
in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge e quelli
conclusi nei
due mesi successivi sono
adeguati entro sei
mesi dalla data
di
entrata in vigore
del presente decreto,
con l'introduzione di
clausole conformi alla predetta periodicita', ai sensi dell'articolo
118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
ART. 32
(Garanzia dello Stato in
favore di SACE
per operazioni non di
mercato)
1. Al
fine di rafforzare
il supporto all'export e
all'internazionalizzazione
delle imprese, nonche'
di assicurare
certezza e trasparenza al rapporto tra lo Stato
e Sace S.p.A.
in
materia di assicurazione
e garanzia dei
rischi non di
mercato,
all'articolo 6 del
decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326,
dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
"9-bis. La garanzia
dello Stato per rischi non
di mercato puo'
altresi' operare in favore di
Sace S.p.A. rispetto
ad operazioni
riguardanti settori strategici
per l'economia italiana
ovvero
societa' di rilevante
interesse nazionale in
termini di livelli
occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute per il
sistema
economico produttivo del Paese, che sono in grado di determinare
in
capo a Sace S.p.A. elevati rischi di
concentrazione verso singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione.
In tal caso, la garanzia
opera a copertura
di eventuali perdite
eccedenti determinate soglie
e fino ad
un ammontare massimo
di
capacita', compatibile con i limiti globali degli impegni
assurnibili
in garanzia. Tale garanzia
e' rilasciata a
prima domanda, con
rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., e' onerosa e
conforme
con la normativa di riferimento dell'Unione europea
in materia di
assicurazione e garanzia per rischi non di mercato.
Su istanza di
Sace S.p.a., la garanzia
e' rilasciata con
decreto del Ministro
dell'economia e delle fmanze, tenuto conto della dotazione del
fondo,
previo parere dell'Istituto per
la vigilrn7,a sulle
assicurazioni
(Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di
un elevato
rischio di concentrazione e alla congruita' del premio
riconosciuto
allo Stato; il parere dell'Ivass e' espresso entro 15
giorni dalla
relativa richiesta.
E' istituito nello
stato di previsione
del
Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo a
copertura delle
garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente
disposizione,
con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno
2014. Al
relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37,
comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66. Tale fondo
e' ulteriormente
alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che
a tal fine
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva
riassegnazione. Con decreto
del Presidente del
Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, e'
definito l'ambito di applicazione della presente disposizione.
9=ter. Il
Ministero dell'economia e
delle finanze, enti°
quarantadnque giorni dall'entrata in
vigore della presente
disposizione, stipula con Sace S.p.A. uno schema di convenzione
che
disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa per
rischi non
di mercato di
cui ai commi
9 e 9-bis,
e specificamente il
funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis,
ivi inclusi i
parametri per la determinazione della concentrazione del
rischio, la
ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i
criteri di
quantificazione del premio
riconosciuto allo Stato,
nonche' il
livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A e'
tenuta ad
assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri
di
misurazione. La convenzione ha una durata di dieci anni. Lo
schema di
convenzione e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Ai
fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' affidare a
societa' di provata
esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere un incarico
di
studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa,
nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente.".
3. Lo schema di
convenzione di cui all'articolo 9-ter) della
legge
24 novembre 2003,
n.326, e' approvato
entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
ART.33
(Semplificazione e
razionalizzazione dei controlli
della Corte dei
conti)
1. All'articolo 148 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il comma l e' sostituito dal seguente: "1. Le sezioni
regionali della
Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del
controllo di
legittimita' e regolarita'
delle gestioni, verificano
il
funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle
regole
contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun
ente locale. A
tale fine, il sindaco,
relativamente ai comuni
con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti,
o il presidente
della provincia,
avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del
segretario
negli enti in cui non e' prevista la figura del direttore
generale,
trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della
Corte
dei conti un referto sul
sistema dei controlli
interni, adottato
sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle
autonomie
della Corte dei conti e sui
controlli effettuati nell'anno,
entro
trenta giorni dalla
data di entrata
in vigore della
presente
disposizione; il referto e',
altresi', inviato al
presidente del
consiglio comunale o provinciale.".
2. Al decreto-legge 10
ottobre 2012, n.
174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, le parole
"Ogni sei mesi"
sono sostituite dalla
parola "annualmente" e le parole "nel
semestre" sono sostituite dalle
parole "nell'anno";
2) il comma 6 e'
sostituito dal seguente:"6. Il presidente
della
regione trasmette ogni
dodici mesi alla
Sezione regionale di
controllo della
Corte dei conti
una relazione sul
sistema dei
controlli interni, adottata sulla base delle linee guida
deliberate
dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui
controlli
effettuati nell'anno.";
3) al comma 12
e' aggiunto il
seguente periodo: "Avverso
le
delibera della Sezione regionale di controllo della Corte
dei conti,
di cui al presente comma,
e' ammessa l'impugnazione alle
Sezioni
riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con
le forme
e i termini di cui all'articolo
243-quater, comma 5,
del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.";
b) all'articolo 6, comma 4, le
parole da: "In
presenza" fino a:
"delle norme"
sono sostituite dalle
seguenti: "Al fine
di
prevenire o risolvere
contrasti interpretativi".
3. All'articolo 13 della
legge 6 luglio 2012, n. 96 sono
apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) del
comma 6 e' aggiunto il
seguente periodo:
«gli obblighi di controllo,
attribuiti alla Sezione
regionale di
controllo della
Corte dei conti,
si riferiscono ai
comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti;»;
b) al comma 7, dopo la parola: "liste", sono aggiunte
le seguenti:
"per i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti.".
4. All'articolo 5 del
decreto legislativo 30 giugno 2011,
n. 123,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e'
sostituito dal seguente: "3. Gli atti
di cui al
comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimita'
da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della
legge
14 gennaio
2014, n. 20,
sono inviati dalle
amministrazioni
contestualmente agli Uffici di
controllo, per l'effettuazione del
controllo preventivo di regolarita' contabile, e agli
uffici della
Corte dei conti
competenti per l'effettuazione del
controllo di
legittimita'. Gli atti soggetti al controllo preventivo
di cui al
comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati
agli
Uffici di controllo per il controllo di regolarita'
amministrativa e
contabile."
ART. 34
(Abrogazioni e invarianza
finanziaria)
1. Con decorrenza 1
gennaio 2015 sono abrogati:
a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009,
n. 99,
e
successive modificazioni;
b) il primo periodo
del comma 2
dell'articolo 10 del
decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni;
c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 10 del decreto del Ministro
dello sviluppo
economico 5 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 10
luglio 2012;
d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 21 del decreto del
Ministro
dello sviluppo
economico 6 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n.159 del 10
luglio 2012;
e) il secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del
decreto
legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre
2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014;
g) l'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28
dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
1 del 2
gennaio 2013.
2. Dall'applicazione
degli articoli da 23 a 30 non devono
derivare
nuovi o maggiori oneri
a carico del
bilancio dello Stato
e le
Amministrazioni
interessate provvedono con
le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 35.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto
entra in
vigore il giorno
successivo a
quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione
in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24
giugno 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Martina, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Galletti, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Guidi, Ministro dello sviluppo economico
Madia,
Ministro per la semplificazione e
la
pubblica amministrazione
Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Orlando, Ministro della giustizia
Alfano, Ministro dell'interno
Lorenzin, Ministro della salute
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Giannini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Allegato 1
(articolo
11, comma 5, lettera a)
« Allegato I - Formato
per la denuncia degli utenti finali
di cui
all'articolo 5, comma 2-bis.
Da inviare a:
Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Direzione generale
per lo sviluppo
sostenibile, il clima
e
l'energia
Divisione TV
Ricerca, Innovazione ambientale
e mobilita'
sostenibile in ambito nazionale ed europeo
Via Cristoforo Colombo,
44
00147 ROMA (RM)
Ministero dello sviluppo
economico
Direzione generale per
la politica industriale e la competitivita'
Divisione XV Politiche
ambientali
Via Molise, 2
00187 ROMA- (RM)
Da compilare a cura del
detentore:
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione
|
|
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Indirizzo
|
|
|--------------------------------|-----------------------------------|
| C.a.p.
|
|
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Comune
|
|
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Provincia
|
|
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Telefono
|
|
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Fax
| |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Cod. Ateco (1)
|
|
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Partita I.V.A.
|
|
|--------------------------------|-----------------------------------|
Tipologie d'impianti
antincendio:
|---|----------------------------|----------------------------------|
| | Tipo (2) | Quantita' d'impianti
(numero) |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | Impianti fissi
|
|
|---|----------------------------|----------------------------------|
| 2 | Impianti mobili (estintori)| |
|---|----------------------------|----------------------------------|
Tipologia delle sostanze
controllate
|---------------------------|---------------------------------------|
| | Quantita' di
estinguente (chilogrammi)|
|---------------------------|---------------------------------------|
| Halon 1211
|
|
|---------------------------|---------------------------------------|
| Halon 1301
|
|
|---------------------------|---------------------------------------|
| Halon 2402
|
|
|---------------------------|---------------------------------------|
| Idroclorofluorocarburi
|
|
|(HCFC)
|
|
|---------------------------|---------------------------------------|
Note:
(1) Codice delle
attivita' economiche Istat.
(2) Selezionare il tipo
d'impianto detenuto.
(3) Le dichiarazioni
vanno compilate per singolo sito,
sono escluse quindi le
dichiarazioni che includono
tipologie di macchine
distribuite in piu' siti.».
Allegato 2
(articolo 26, comma 3
Tabella
|================================|==================================|
| Periodo
residuo | Percentuale di riduzione |
| (anni) | dell'incentivo |
|================================|==================================|
| 12 | 25% |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 13 | 24% |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 14 | 22% |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 15 | 21% |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 16 | 20% |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 17 | 19% |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 18 | 18% |
|--------------------------------|----------------------------------|
| oltre 19 | 17% |
|================================|==================================|