Circolare n.120/2014

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 26 giugno 2014

 

Circolare n. 120/2014

 

Oggetto: Tributi – Funzione pubblica – Misure per la riforma della P.A. e per lo sviluppo delle imprese – Decreti Legge 24.6.2014, n.90 e 91 su G.U. n.144 del 24.6.2014.

 

Con i decreti legge in oggetto il Governo ha introdotto disposizioni significative per la razionalizzazione degli apparati pubblici, imponendo numerosi vincoli che comportano la riduzione della spesa pubblica ed intervenendo sulla lotta alla corruzione e alla infiltrazione mafiosa. Accanto alle misure di riforma della pubblica amministrazione sono inoltre state introdotte disposizioni direttamente a favore delle attività produttive, in particolare del settore agricolo.

 

Di seguito si evidenziano le disposizioni contenute nei due decreti legge di diretto interesse per le imprese del settore.

 

Decreto legge 90/2014 sulla riforma della P.A.

 

Razionalizzazione delle Autorità Indipendenti – Art. 22 E’ stata attuata una considerevole azione di riduzione delle spese delle Autorità indipendenti, tra cui l’Autorità della Concorrenza e del Mercato e l’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Oltre ad introdurre vincoli per il reclutamento del personale, per la riduzione non inferiore al 20 per cento degli organici, per la riduzione non inferiore al 50 per cento delle spese per i servizi, viene previsto che le Autorità debbano risiedere in edifici comuni (oggi viceversa una norma della legge 481/95 prevedeva che la sede delle Autorità indipendenti dovesse essere in città diverse). La sede dell’Autorità dei Trasporti non sarà più a Torino. Com’è noto, le spese di funzionamento delle Autorità indipendenti ricade sulle imprese che devono pagare onerosi contributi, come nel caso del contributo AGCM o del contributo preteso dall’ART. L’intervento del Governo va dunque nella giusta direzione, anche se non è ancora risolutivo.

 

Riduzione del diritto camerale – Art. 28 – A decorrere dal 2015 è ridotta del 50 per cento la misura del diritto annuale che le imprese devono pagare alle Camere di Commercio per la tenuta del Registro Imprese. Si tratta di un onere dovuto in percentuale sul fatturato e in misura crescente al crescere del fatturato stesso. Confetra ha già espresso apprezzamento al Governo per questo abbattimento di oneri a carico delle imprese.

 

White list antimafia presso le Prefetture – Autotrasporto merci – Art. 29 – Relativamente alle attività a più alto rischio di infiltrazione mafiosa – tra cui l’autotrasporto in conto terzi – è stato reso obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi negli appalti solo di soggetti iscritti nelle white list tenute dalle Prefetture. Le P.A. dovranno acquisire direttamente dalla white list la comunicazione e l’informazione antimafia.

 

Decreto legge n. 91/2014 per il rilancio e sviluppo delle imprese.

 

Modifiche al SISTRI – Art. 14Entro 60 giorni il Sistema di tracciabilità dei rifiuti dovrà essere semplificato mediante un non meglio specificato sistema di interoperabilità e la sostituzione degli attuali dispositivi token usb.

 

Credito d’imposta per l’acquisto di macchinari e apparecchiature – Art. 19 – Per i titolari di reddito d’impresa viene agevolato l’acquisto di beni mobili strumentali attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzata negli ultimi 5 periodi d’imposta. Rilevano ai fini dell’agevolazione solo gli investimenti d’importo unitario pari o superiore a 10 mila euro effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto legge) fino al 30 giugno 2015. Il credito d’imposta va utilizzato in compensazione in 3 quote annuali di pari importo. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dall’1 gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento.

I macchinari e le attrezzature agevolabili sono quelli della categoria 28 della classificazione ATECO ISTAT, comprese alcune apparecchiature speciali per il trasporto merci entro strutture delimitate, quali gru, carrelli elevatori e altre macchine e apparecchiature di sollevamento e movimentazione interna delle merci.

 

Potenziamento del regime ACE – Art. 19 – Viene rafforzato il regime ACE che favorisce la patrimonializzazione delle imprese attraverso la deducibilità dal reddito d’impresa di una percentuale dell’incremento del capitale netto. La disposizione prevede che a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 (quindi l’attuale periodo d’imposta per le imprese con esercizio corrispondente all’anno solare), in alternativa alla maggiore deducibilità, le imprese interessate possano usufruire di un credito d’imposta da scomputare dall’IRAP in cinque quote annuali costanti. La misura del credito d’imposta corrisponde all’aliquota dovuta per l’imposta sui redditi. Per le società che si quotano in borsa è previsto inoltre che l’incremento del capitale netto da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’agevolazione sia incrementato del 40 per cento. Quest’ultima agevolazione è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

 

Quotazione alle imprese – Art. 20 Viene introdotta una serie di misure agevolative e semplificatorie per incentivare la quotazione delle imprese.

 

Misure per agevolare l’accesso al credito per le imprese – Articoli 21 e 22Al fine di incentivare il ricorso al credito extrabancario da parte delle imprese, vengono previste varie misure, tra cui la soppressione della ritenuta d’acconto sugli interessi delle obbligazioni delle imprese non quotate collocate presso investitori qualificati e la possibilità per le assicurazioni, i fondi pensioni, i fondi di credito e le società di cartolarizzazione di concedere finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma (finora potevano solo investire in crediti).

 

Aumento del costo dell’energia elettrica per RFI – Art. 29 – Una disposizione negativa per l’impatto che potrà comportare sul trasporto ferroviario delle merci è quella che limita il regime tariffario agevolato sul consumo di energia elettrica di RFI ai soli trasporti rientranti nel servizio universale.

 

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 180/2013 e 168/2011

 

Allegati due

Responsabile di Area

D/d

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G.U. n.144 del 24.6.2014

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa

e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

 

                               TITOLO I
MISURE URGENTI PER L'EFFICIENZA DELLA P.A. E PER IL SOSTEGNO
                          DELL'OCCUPAZIONE

                              CAPO I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI LAVORO PUBBLICO

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                EMANA

                     il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1

(Disposizioni  per  il   ricambio   generazionale   nelle   pubbliche

                          amministrazioni)

  1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30  dicembre

1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9,  10,  del  decreto-legge  25

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9. comma 31, del  decreto-legge  31

maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30

luglio 2010, n. 122.

  2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti  in  servizio

in essere alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono

fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o  fino  alla  loro  scadenza  se

prevista in data anteriore.  I  trattenimenti  in  servizio  disposti

dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla

data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.

  3.  Al  fine  di  salvaguardare  la  funzionalita'   degli   uffici

giudiziari, i trattenimenti  in  servizio  dei  magistrati  ordinari,

amministrativi, contabili,  militari  nonche'  degli  avvocati  dello

Stato, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015  o  fino  alla  loro

scadenza se prevista in data anteriore.

  4. Al fine di garantire l'efficienza e l'operativita'  del  sistema

di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui al corvina  1

non si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli  992  e

993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31  dicembre

2015.

  5.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72,  comma   11,   del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano  al  personale  delle

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,

inclusi il personale  delle  autorita'  indipendenti  e  i  dirigenti

medici  responsabili  di  struttura  complessa,  tenuto  conto,   con

riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento

a decorrere dal 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti

di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo 24, commi

10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive

modificazioni.

  6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni per

l'anno 2014, 75,2 milioni per l'anno 2015, 113,4 milioni  per  l'anno

2016, 123,2 milioni per l'anno  2017  e  152,9  milioni  a  decorrere

dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalita':

  a) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

come modificato dall'articolo 2, comma  1,  lettera  b)  del  decreto

legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni,  dalla

legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "a 1.372,8 milioni di euro per

l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017  e  a

1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"  sono  sostituite

dalle seguenti: "a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015,  a  1.988,1

milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di curo per l'anno

2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";

  b) all'articolo  1,  comma  428,  primo  periodo,  della  legge  27

dicembre 2013, n. 147, come  modificato  dall'articolo  2,  comma  1,

lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014  n.  4,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50,  le  parole  "a

1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro  a

decorrere dal 2016" sono sostituite dalle seguenti "a  1.104  milioni

di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di curo per l'anno 2016, a

1.309,9 milioni di curo per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a

decorrere dal 2018";

  c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'  sostituito

dall'allegato 1 al presente decreto;

  d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con  corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  9,  comma

8, del decreto-legge n. 30  dicembre  1997,  n.457,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                               Art. 2

                (Incarichi direttivi ai magistrati)

  1. Dopo il comma 1  dell'articolo  13  del  decreto  legislativo  5

aprile 2006, n. 160, sono inseriti i seguenti: "1-bis.  Il  Consiglio

superiore della Magistratura provvede al conferimento delle  funzioni

direttive e semidirettive:

  a) nel caso di collocamento a riposo  del  titolare  per  raggiunto

limite di eta' o di decorrenza del termine ottennale  previsto  dagli

articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di  vacanza  del

relativo ufficio;

  b) negli altri casi,  entro  tre  mesi  dalla  pubblicazione  della

vacanza.

  1-ter. In caso di ingiustificata inosservanza dei termini di cui al

comma 1-bis, il Comitato di Presidenza provvede alla sostituzione del

relatore  della  procedura  con  il  Presidente   della   Commissione

competente, il quale entro il termine di 30 giorni deve formulare una

propo sta.".

  2. La disposizione di cui  al  comma  1-bis  dell'articolo  13  del

decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come introdotta dal  comma

1,  si  applica  alle  procedure  concorsuali  relative   a   vacanze

successive alla data di entrata in vigore della legge di  conversione

del presente decreto.

  3. In deroga a quanto previsto  dagli  articoli  34-bis  e  35  del

decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento  delle

finzioni direttive e semidirettive relative alle  vacanze  pubblicate

sino al 30 giugno 2015, i magistrati  concorrenti  devono  assicurare

almeno due anni di  servizio  prima  della  data  di  collocamento  a

riposo.

  4. Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958,  n.

195, dopo le parole: "del processo amministrativo", sono  aggiunti  i

seguenti periodi: "Contro i provvedimenti concernenti il conferimento

o  la  conferma  degli  incarichi  direttivi  e  semi  direttivi,  il

controllo del  giudice  amministrativo  ha  per  oggetto  i  vizi  di

violazione di legge e di eccesso di potere manifesto. Per  la  tutela

giurisdizionale nei confronti dei predetti  provvedimenti  si  segue,

per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo

119  del  codice  del  processo  amministrativo  di  cui  al  decreto

legislativo  2  luglio  2010,  n.  104.  Nel  caso   di   azione   di

ottemperanza, il  giudice  amministrativo,  qualora  sia  accolto  il

ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio  superiore  un

termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma

4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui  al

decreto legislativo n. 104 del 2010.".

 

                               Art. 3

           (Semplificazione e flessibilita' nel turn over)

  1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,

le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi  quelli  di

cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,

n. 165 e successive  modificazione,  possono  procedere,  per  l'anno

2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite  di

un contingente di personale complessivamente  corrispondente  ad  una

spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale  di  ruolo

cessato nell'anno precedente. La predetta  facolta'  ad  assumere  e'

fissata nella misura del 40 per cento per l'anno  2015,  del  60  per

cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per

cento a decorrere dall'anno 2018.  Ai  Corpi  di  polizia,  al  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e al comparto  Scuola  si  applica  la

normativa di settore.

  2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di  molo  del

singolo ente non superi 1'80 per cento delle proprie entrate correnti

complessive,  come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo   dell'anno

precedente,  possono  procedere,  per  gli  anni  2014  e  2015,   ad

assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato

nel  limite  di  un   contingente   di   personale   complessivamente

corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di  quella  relativa

al personale di  ruolo  cessato  nell'anno  precedente.  La  predetta

facolta' ad assumere  e'  fissata  nella  misura  del  60  per  cento

nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per  cento

a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1  gennaio  2014  non  si

tiene conto del criterio di calcolo di cui all'articolo 35, comma  3,

del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

  3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e  2  sono  autorizzate  con  il

decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4,  del  decreto

legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   previa   richiesta   delle

amministrazioni   interessate,   predisposta   sulla    base    della

programmazione del fabbisogno, corredata da  analitica  dimostrazione

delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti

economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei

correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito  il  cumulo

delle risorse destinate alle assunzioni per  un  arco  temporale  non

superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della   programmazione   del

fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

  4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento  della

funzione pubblica e il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -

Dipartimento  della   ragioneria   generale   dello   Stato   operano

annualmente un monitoraggio sull'andamento  delle  assunzioni  e  dei

livelli  occupazionali  che  si   determinano   per   effetto   delle

disposizioni dei camini 1 e 2. Nel caso in cui  dal  monitoraggio  si

rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli  obiettivi

e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per  la

semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   adottate   misure

correttive volte a neutralizzare l'incidenza del  maturato  economico

del personale cessato nel calcolo delle economie  da  destinare  alle

assunzioni previste dal regime vigente.

  5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti  locali  sottoposti

al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a

tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di  personale

complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento  di

quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma  9,  del  decreto

legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135. La  predetta  facolta'  ad  assumere  e'

fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017  e  del

100  per  cento  a  decorrere  dall'anno  2018.  Restano   ferme   le

disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e  557-ter,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno  2014  e'

consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni  per  un

arco  temporale  non  superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto   della

programmazione del fabbisogno e di quella  finanziaria  e  contabile.

L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133  e'

abrogato. Le amministrazioni di cui al

  presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di

cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del

2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una  graduale

riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.

  6. I limiti di cui al  presente  articolo  non  si  applicano  alle

assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai  fini

della copertura delle quote d'obbligo.

  7. All'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244

le parole  "Per  il  quinquennio  2010-2014"  sono  sostituite  dalle

seguenti "Per il quadriennio 2010-2013".

  8. All'articolo 66  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,

sono apportate le seguenti modifiche:

  a) e' abrogato il comma 9;

  b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo.

  9. E' abrogato l'articolo 9, comma 8, del decreto-legge  31  maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122.

  10. All'articolo 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo

2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Con decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia  e  delle  finanze,  sono  autorizzati  l'avvio   delle

procedure concorsuali e le relative assunzioni  del  personale  delle

amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle

agenzie e degli enti pubblici non economici.";

  b) al terzo periodo, dopo le  parole:  "all'avvio  delle  procedure

concorsuali"  sono  inserite   le   seguenti:.   "e   alle   relative

assunzioni".

 

                               Art. 4

                (Mobilita' obbligatoria e volontaria)

  1. I commi da 1 a 2 dell'articolo 30  del  decreto  legislativo  30

marzo  2001,   n.   165   sono   sostituiti   dai   seguenti:"1.   Le

amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico  mediante

passaggio diretto di dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,

appartenenti a una qualifica  corrispondente  e  in  servizio  presso

altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,  previo

assenso dell'amministrazione  di  appartenenza.  Le  amministrazioni,

fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul  proprio

sito istituzionale, per un periodo pari almeno a  trenta  giorni,  un

bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso

passaggio  diretto  di  personale  di  altre   amministrazioni,   con

indicazione dei requisiti da possedere.  In  via  sperimentale  e  in

attesa dell'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei

fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per

il trasferimento  tra  le  sedi  centrali  di  differenti  ministeri,

agenzie ed enti pubblici non economici  nazionali  non  e'  richiesto

l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il

trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione  di

destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e  a  condizione

che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di  posti

vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per  agevolare

le procedure di mobilita' la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -

Dipartimento  della   funzione   pubblica   istituisce   un   portale

finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'.

  2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2,  comma

2, le sedi delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1,

comma 2, collocate nel territorio dello stesso  comune  costituiscono

medesima unita' produttiva ai sensi  dell'articolo  2103  del  codice

civile. Parimenti costituiscono medesima unita'  produttiva  le  sedi

collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri  dalla

sede in cui il dipendente e' adibito. I dipendenti  possono  prestare

attivita' lavorativa nella stessa

  amministrazione  o,   previo   accordo   tra   le   amministrazioni

interessate,  in  altra  nell'ambito  dell'unita'   produttiva   come

definita  nel  presente  comma.  Con  decreto  del  Ministro  per  la

semplificazione e la pubblica  amministrazione,  previa  intesa,  ove

necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  possono  essere  fissati

criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con

passaggi diretti di personale tra  amministrazioni  senza  preventivo

accordo, per garantire l'esercizio delle  funzioni  istituzionali  da

parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

  2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia  necessario  un

trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.

  2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole  dei  contratti

collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

  2.3. Al fine di favorire i processi di cui  ai  commi  1  e  2,  e'

istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze, un fondo destinato al  miglioramento  dell'allocazione

del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una  dotazione

di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e  di  30  milioni  di  euro  a

decorrere  dall'anno  2015,  da   attribuire   alle   amministrazioni

destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,  altresi',

le risorse corrispondenti al  cinquanta  per  cento  del  trattamento

economico  spettante  al  personale  trasferito  mediante  versamento

all'entrata dello  Stato  da  parte  dell'amministrazione  cedente  e

corrispondente riassegnazione al fondo  ovvero  mediante  contestuale

riduzione dei trasferimenti statali  all'amministrazione  cedente.  I

criteri di utilizzo e le  modalita'  di  gestione-delle  risorse  del

fondo sono stabiliti con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei

Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.

In  sede  di  prima  applicazione,  nell'assegnazione  delle  risorse

vengono   prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate

all'ottimale funzionamento degli  uffici  giudiziari  che  presentino

rilevanti carenze  di  personale.  Le  risorse  sono  assegnate  alle

amministrazioni  di  destinazione  sino  al  momento   di   effettiva

permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure  di  cui

ai commi 1 e 2.

  2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a  15

milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di  euro  a  decorrere

dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di  euro  per  l'anno

2014  e  a  9  milioni  di  euro  a  decorrere  dal   2015   mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 3, comma 97, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,

quanto  a  9  milioni  di  euro  a  decorrere   dal   2014   mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3  ottobre  2006,  n.

262 convertito con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2006,  n.

286 e quanto a 12 milioni di  euro  a  decorrere  dal  2015  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296.  A

decorrere dall'anno 2015, si  provvede  ai  sensi  dell'articolo  11,

comma 3, lettera d),  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Il

Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare

con  propri  decreti  le  occorrenti  variazioni  di   bilancio   per

l'attuazione del presente articolo.".

  2. E' abrogato l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13  agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148.

  3. Il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la  procedura  ivi  indicata,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di

conversione del presente decreto. Decorso  il  suddetto  termine,  la

tabella di equiparazione ivi prevista e'  adottata  con  decreto  del

Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle

finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di

cui al citato articolo 29-bis.

 

                               Art. 5

                  (Assegnazione di nuove mansioni)

  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Gli elenchi  di

cui ai commi 2 e 3  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  delle

amministrazioni competenti.";

  b) alla fine del comma 4 e' inserito il seguente periodo: "Nei  sei

mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui  all'articolo

33, comma 8, il personale in  disponibilita'  puo'  presentare,  alle

amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione,  in

deroga all'articolo 2103 del codice  civile,  nell'ambito  dei  posti

vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in  posizione

economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria,  al

fine di ampliare le occasioni  di  ricollocazione.  In  tal  caso  la

ricollocazione non puo' avvenire prima dei  trenta  giorni  anteriori

alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8.".

  e) il comma 6 e' sostituito dal  seguente:  "6.  Nell'ambito  della

programmazione triennale del personale di cui all'articolo  39  della

legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive  modificazioni,  l'avvio

di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo  indeterminato

o  determinato  per  un  periodo  superiore  a  dodici   mesi,   sono

subordinate  alla  verificata  impossibilita'   di   ricollocare   il

personale  in  disponibilita'  iscritto   nell'apposito   elenco.   I

dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono

essere assegnati, nell'ambito  dei  posti  vacanti  in  organico,  in

posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta

o presso quelle individuate  ai  sensi  dell'articolo  34-bis,  comma

5-bis. Gli  stessi  dipendenti  possono,  altresi',  avvalersi  della

disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui  i

dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato

o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si

avvalgono dell'articolo 23-bis il  termine  di  cui  all'articolo  33

comma  8  resta  sospeso  e   l'onere   retributivo   e'   a   carico

dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.".

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  dopo  il

comma 567 e' inserito il seguente: "567-bis. Le procedure di  cui  ai

commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60  e  90  giorni

dall'avvio.  Entro  15  giorni  dalla  conclusione   delle   suddette

procedure il personale puo' presentare istanza alla societa'  da  cui

e'   dipendente   o   all'amministrazione   controllante   per    una

ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore  nella

stessa societa' o in altra societa'.".

 

                               Art. 6

    (Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza)

  1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le

parole da "a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse"  fino

alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti  gia'

lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle  suddette

amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai  medesimi

soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche  in  organi  di

governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. Sono  comunque

consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il

presente comma non si applica agli incarichi e  alle  cariche  presso

organi costituzionali.".

  2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del  decreto-legge  n.

95 del 2012, come modificato dal comma 1, si applicano agli incarichi

conferiti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto.

 

                               Art. 7

       (Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni)

  I.  Ai  fini  della  razionalizzazione  e  riduzione  della   spesa

pubblica,  a  decorrere  dal    settembre   2014,   i   contingenti

complessivi dei distacchi, aspettative  e  permessi  sindacali,  gia'

attribuiti dalle

  rispettive disposizioni regolamentari  e  contrattuali  vigenti  al

personale delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,

comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, sono  ridotti  del  cinquanta  per  cento  per

ciascuna associazione sindacale.

  2. Per ciascuna associazione sindacale, la riduzione dei  distacchi

di cui al comma 1  e'  operata  con  arrotondamento  delle  eventuali

frazioni all'unita' superiore e non opera nei casi di assegnazione di

un solo distacco.

  3.  Con  le  procedure  contrattuali  e  negoziali   previste   dai

rispettivi ordinamenti puo' essere  modificata  la  ripartizione  dei

contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra  le  associazioni

sindacali.

 

                               Art. 8

         (Incarichi negli uffici di diretta collaborazione)

  1. All'articolo 1, comma 66, della legge 6 novembre  2012  n.  190,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) le parole:  "compresi  quelli  di  titolarita'  dell'ufficio  di

gabinetto" sono sostituite dalle seguenti: "compresi quelli, comunque

denominati, negli uffici di diretta collaborazione,";

  b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  "E'  escluso  il

ricorso all'istituto dell'aspettativa.".

  2. Gli incarichi di cui all'articolo 1, comma 66,  della  legge  n.

190 del 2012, come modificato dal comma 1,  in  corso  alla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

cessano di diritto se nei trenta giorni successivi non e' adottato il

provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

  3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in  aspettativa

gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  4.  Sui  siti  istituzionali  degli  uffici  giudiziari   ordinari,

amministrativi, contabili c militari nonche' sul sito dell'Avvocatura

dello Stato sono pubblicate  le  statistiche  annuali  inerenti  alla

produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio

presso l'ufficio. Sono pubblicati sui  medesimi  siti  i  periodi  di

assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti.

 

                               Art. 9

(Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato  e  delle

                   avvocature degli enti pubblici)

  1. Sono abrogati il  comma  457  dell'articolo  1  della  legge  27

dicembre 2013, n. 147 e il comma 3 dell'articolo 21 del regio decreto

30 ottobre 1933,  n.  1611.  L'abrogazione  del  citato  comma  3  ha

efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla

data di

  entrata in vigore del presente decreto. Nelle ipotesi  di  sentenza

favorevole  con  recupero  delle  spese   legali   a   carico   delle

controparti, il dieci per cento delle somme recuperate  e'  ripartito

tra gli avvocati dello Stato o  tra  gli  avvocati  dipendenti  dalle

altre amministrazioni, in  base  alle  norme  del  regolamento  delle

stesse. Il presente comma non si applica agli avvocati inquadrati con

qualifica  non  dirigenziale  negli  enti  pubblici  e   negli   enti

territoriali.

  2. In tutti i casi di  pronunciata  compensazione  integrale  delle

spese, ivi compresi quelli di transazione  dopo  sentenza  favorevole

alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,  del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,

ai dipendenti, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello  Stato,

non sono corrisposti compensi professionali.

  3. 1 commi 1,  terzo  periodo,  e  2  si  applicano  alle  sentenze

depositate  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto.

 

                               Art. 10

(Abrogazione  dei  diritti  di  rogito  del  segretario  comunale   e

provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei

                       diritti di segreteria)

  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312,

e' abrogato.

  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre  1973,  n.

734, e' sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei  diritti

di  segreteria  e'  attribuito  integralmente  al   comune   o   alla

provincia.".

 

                               Art. 11

   (Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali)

  1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 1 dell'articolo e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Lo

statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei

servizi  o  degli  uffici,  di  qualifiche  dirigenziali  o  di  alta

specializzazione,  possa  avvenire   mediante   contratto   a   tempo

determinato. Per i posti di qualifica  dirigenziale,  il  regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota  degli

stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato,  comunque

in misura non superiore al 30 per cento  dei  posti  istituiti  nella

dotazione organica della medesima qualifica e, comunque,  per  almeno

una unita'. Fermi restando i' requisiti richiesti per la qualifica da

ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al  presente  comma  sono

conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in  capo  ai

soggetti  interessati,   il   possesso   di   comprovata   esperienza

pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto  dell'

incarico.";

  b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Per il periodo di durata

degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, i dipendenti  delle  pubbliche

amministrazioni sono collocati  in  aspettativa  senza  assegni,  con

riconoscimento dell'anzianita' di servizio.".

  2. L' articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165 e' abrogato.

  3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica

ed amministrativa degli enti e

  delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti

di  dotazione  organica  attribuibili  tramite  assunzioni  a   tempo

determinato e' fissato nel dieci per cento.

  4. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,

dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine,  il  seguente:  "3-bis.  Resta

fermo il divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche

  nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il  trattamento

economico,  prescindendo  dal  possesso  del  titolo  di  studio,  e'

parametrato a quello dirigenziale.".

 

 

 

                               Art. 12

(Copertura  assicurativa  dei'  soggetti  beneficiari  di  forme   di

integrazione  e  sostegno  del  reddito  coinvolti  in  attivita'  di

              volontariato a fini di utilita' sociale)

  1. In via sperimentale, per  il  biennio  2014-2015,  e'  istituito

presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  un  Fondo

finalizzato  a  reintegrare  l'INAIL  dell'onere   conseguente   alla

copertura degli  obblighi  assicurativi  contro  le  malattie  e  gli

infortuni, tenuto conto di  quanto  disposto  dall'articolo  4  della

legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari  di'

ammortizzatori e di  altre  forme  di  integrazione  e  sostegno  del

reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in  attivita'  di

volontariato a fini di utilita' sociale in favore di  Comuni  o  enti

locali.

  2. Alla dotazione del Fondo di cui al  comma  1,  non  superiore  a

dieci milioni di euro,  per  l'importo  di  5  milioni  di  euro  per

ciascuno degli anni 2014  e  2015,  si  provvede  con  corrispondente

riduzione del Fondo sociale per 1' occupazione e  la  formazione,  di

cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  dei  decreto-legge  29

novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28

gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia  e  delle

Finanze, su proposta del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche

Sociali; sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.".

  3.  Al  fine  di  promuovere  la  prestazione   di   attivita'   di

volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e  gli

altri enti locali  interessati  promuovono  le  opportune  iniziative

informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti  di

utilita' sociale  in  corso  con  le  associazioni  di  volontariato.

L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la

sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1.

  4. Con decreto del Ministro del Lavoro e  delle  Politiche  Sociali

sono stabiliti modalita' e criteri per  la  valorizzazione,  ai  fini

della certificazione dei crediti formativi;  dell'attivita'  prestata

ai sensi del comma 1.

 

                               Art. 13

                 (Incentivi per la progettazione)

  1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,

dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:  "6-bis.  In  ragione  della

onnicomprensivita' del relativo trattamento economico,  al  personale

con qualifica dirigenziale non possono essere  corrisposte  somme  in

base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.".

 

                               Art. 14

 (Conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione  scientifica

                             nazionale)

  1. I lavori delle commissioni nominate ai  sensi  del  decreto  del

Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011,  n.  222  riferiti

alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono,

senza soluzione di continuita', fino alla data del 30 settembre 2014.

  2.  Agli  oneri  organizzativi   e   finanziari   derivanti   dalle

disposizioni di cui al  comma  1  si  provvede  mediante  le  risorse

ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'

e  della  ricerca  alle  Universita'  sedi  delle  procedure  per  il

conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'articolo 5

  del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre  2011,

n. 222, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  3. In attesa della  revisione  della  disciplina  sull'abilitazione

scientifica nazionale e' sospesa per l'anno 2014 e in deroga a quanto

previsto dall'articolo 16,  comma  3,  lettera  d),  della  legge  30

dicembre 2010  n.  240,  l'indizione  delle  procedure  di  cui  agli

articoli 3, comma 1, e 6, comma 1, del decreto del  Presidente  della

Repubblica n. 222 del 2011.

  4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata  dei

professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere  sulle

risorse di cui all'articolo 29, comma  9,  della  legge  30  dicembre

2010, n. 240, sono effettuate entro il 31 marzo 2015.

 

                               Art. 15

(Disposizioni urgenti relative a borse di studio  per  le  scuole  di

                      specializzazione medica)

  1. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 17  agosto

1999,  n.  368  e  successive  modificazioni,  il  primo  periodo  e'

sostituito  dal  seguente:  "La  durata  dei  corsi   di   formazione

specialistica, come ridotta dal decreto di cui  al  comma  3-bis,  si

applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015".

  2. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo  17

agosto 1999, n.  368,  e  successive  modificazioni,  e'  autorizzata

l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni

di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016. Al

relativo onere si provvede, per l'anno  2014,  con  una  quota  delle

entrate di cui all'articolo 7, comma 39 del  decreto-legge  6  luglio

2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 135, per un importo pari a  6  milioni  di  euro  che  resta

acquisita  all'erario,  per  l'anno  2015   mediante   corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'Art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre  2004,  n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.

307 e per l'anno 2016 mediante riduzione per  euro  1,8  milioni  del

fondo di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  a)  della  legge  24

dicembre 1993, n. 537.

  3. La procedura di cui all'articolo 4, comma  45,  della  legge  12

novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione  alle

scuole di specializzazione in medicina di cui all'articolo 36,  comma

1,  del  decreto  legislativo  n.   368   del   1999   e   successive

modificazioni. A tal fine  l'importo  massimo  richiesto  al  singolo

candidato non puo' eccedere la somma di 100 euro e le  corrispondenti

entrate, relative alle prove di ammissione alle  predette  scuole  di

specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato

per  essere  riassegnate  al  pertinente  capitolo  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di

ammissione.

 

                              CAPO II
             MISURE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PA

 

                               Art. 16

         (Nomina dei dipendenti nelle societa' partecipate)

  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.   95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) al primo periodo, le parole  da:  "di  cui  due  dipendenti"  a:

"societa'  a  partecipazione  indiretta."   sono   sostituite   dalle

seguenti: "di cui due scelti d'intesa tra l'amministrazione  titolare

della partecipazione e quella  titolare  di  poteri  di  indirizzo  e

vigilanza, per le societa' a partecipazione  diretta,  ovvero  scelti

d'intesa tra l'amministrazione titolare  della  partecipazione  della

societa' controllante, quella  titolare  di  poteri  di  indirizzo  e

vigilanza e la  stessa  societa'  controllante,  per  le  societa'  a

partecipazione indiretta.";

  2)  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Ferme   le

disposizioni vigenti in materia di onnicomprensivita' del trattamento

economico, qualora i membri del consiglio  di  amministrazione  siano

dipendenti dell'amministrazione titolare della  partecipazione  o  di

poteri di indirizzo e  vigilanza  ovvero  dipendenti  della  societa'

controllante  hanno  obbligo  di  riversare   i   relativi   compensi

assembleari all'amministrazione,  ove  riassegnabili,  in  base  alle

vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento  del  trattamento

economico accessorio, e alla societa' di appartenenza.";

  3) il quinto periodo e' soppresso;

  b) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Nel  caso  di

consigli di amministrazione composti da cinque membri, e'  assicurata

la   presenza   di   almeno   tre   membri   scelti   d'intesa    tra

l'amministrazione titolare della partecipazione e quella titolare  di

poteri di indirizzo e vigilanza, per  le  societa'  a  partecipazione

diretta,   ovvero   almeno   tre   membri   scelti    d'intesa    tra

l'amministrazione  titolare  della  partecipazione   della   societa'

controllante, quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza e la

stessa  societa'  controllante,  per  le  societa'  a  partecipazione

indiretta.";

  2) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Si applica quanto

previsto al terzo periodo del comma 4.";

  3) il sesto periodo e' soppresso.

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere  dal  primo

rinnovo dei consigli  di  amministrazione  successivo  alla  data  di

entrata in vigore della presente decreto.

 

                               Art. 17

(Ricognizione degli enti pubblici e unificazione  delle  banche  dati

                     delle societa' partecipale)

  1. Al  fine  di  procedere  ad  una  razionalizzazione  degli  enti

pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria,

il  Dipartimento  della  finzione  pubblica  della   Presidenza   del

Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone

un  sistema  informatico  di  acquisizione  di  dati  e  proposte  di

razionalizzazione in ordine  ai  predetti  enti.  Le  amministrazioni

statali inseriscono i dati e le proposte con  riferimento  a  ciascun

ente pubblico o privato; da ciascuna di esse finanziato  o  vigilato.

Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, e'  vietato  alle

suddette amministrazioni, con riferimento agli enti  per  i  quali  i

dati e  le  proposte  non  siano  stati  immessi,  il  compimento  di

qualsiasi atto nei confronti  dei  suddetti  enti,  ivi  compresi  il

trasferimento di fondi e la  nomina  di  titolari  e  componenti  dei

relativi organi.

  2. Al fine  di  procedere  ad  una  razionalizzazione  dei  servizi

strumentali  all'attivita'  delle  amministrazioni  statali,  con  le

modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione  pubblica

della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  predispone  un  sistema

informatica di  acquisizione  di  dati  relativi  alla  modalita'  di

gestione dei servizi  strumentali,  con  particolare  riferimento  ai

servizi  esternalizzati.  Nello  stesso  termine  e  con  le   stesse

modalita' di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i

relativi  dati.  Il  mancato  inserimento  rileva   ai   fini   della

responsabilita' dirigenziale del dirigente competente.

  3.  A  decorrere  dal    gennaio  2015,  nella  banca  dati   del

Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle  finanze,

di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23  dicembre  2009,  n.

191, confluiscono, secondo le modalita' fissate dal decreto di cui al

comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche'

quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi  dell'articolo  1,

comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Tali  informazioni

sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Al

Dipartimento della funzione  pubblica  e'  garantito  l'accesso  alle

informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di

cui al  primo  periodo  ai  fini  dello  svolgimento  delle  relative

attivita' istituzionali.

  4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il  Ministero  dell'economia  e

delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni

in societa' per azioni detenute direttamente o  indirettamente  dalle

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  L'acquisizione  delle  predette

informazioni puo' avvenire attraverso banche  dati  esistenti  ovvero

con la richiesta di  invio  da  parte  delle  citate  amministrazioni

pubbliche ovvero da parte delle societa' da  esse  partecipate.  Tali

informazioni  sono   rese   disponibili   alla   banca   dati   delle

amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della  legge  31

dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro delegato per la  semplificazione

e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto, sono indicate le informazioni che  le  amministrazioni  sono

tenute a comunicare e definite le modalita'  tecniche  di  attuazione

del presente comma. L'elenco delle amministrazioni  adempienti  e  di

quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione e' pubblicato  sul

sito  istituzionale  del  Dipartimento  del  Tesoro   del   Ministero

dell'economia e delle finanze e  su  quello  del  Dipartimento  della

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  5. A  decorrere  dal    gennaio  2015,  i  commi  da  587  a  591

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati.

 

                               Art. 18

(Soppressione delle  sezioni  staccate  di  Tribunale  amministrativo

regionale  e  del  Magistrato  delle  acque,  Tavolo  permanente  per

             l'innovazione e l'Agenda digitale italiana)

  1. A decorrere dal    ottobre  2014  sono  soppresse  le  sezioni

staccate di tribunale amministrativo regionale,  ad  eccezione  della

sezione autonoma  per  la  Provincia  di  Bolzano.  Con  decreto  del

Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  Consiglio  di

Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare  entro  il  15

settembre 2014, sono stabilite le modalita' per il trasferimento  del

contenzioso pendente  presso  le  sezioni  soppresse,  nonche'  delle

risorse  umane  e  finanziarie,  al  tribunale  amministrativo  della

relativa regione. Dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, i ricorsi sono depositati presso la

sede centrale del tribunale amministrativo regionale.

  2. All'articolo 1  della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) il terzo comma e' abrogato;

  b) al quinto comma, le parole: ", oltre una sezione staccata," sono

soppresse.

  3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete  e

di Mantova. Le funzioni svolte dal suddetto magistrato delle acque ai

sensi  della  legge  5  maggio  1907,  n.  257,  sono  trasferite  al

provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.

  4. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.  5,  comma

2, terzo periodo, le parole da: "presieduto" fino a  "Ministri"  sono

sostituite dalle seguenti: "Il  Presidente  del  predetto  Tavolo  e'

individuato  dal  Ministro  delegato  per  la  semplificazione  e  la

pubblica amministrazione".

 

                               Art. 19

(Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici

di  lavori,  servizi  e  forniture  e  definizione   delle   funzioni

              dell'Autorita' nazionale anticorruzione)

  1. L'Autorita' di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,

servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12

aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,  e'  soppressa  ed  i

relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in  vigore

del presente decreto.

  2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di  vigilanza  sui

contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  sono  trasferiti

all'Autorita' nazionale anticorruzione e  per  la  valutazione  e  la

trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27

ottobre  2009,  n.  150,  che  e'  ridenominata  Autorita'  nazionale

anticorruzione.

  3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro  il

31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio  dei  ministri

un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla:

  a) il trasferimento definitivo delle risorse umane,  finanziarie  e

strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di  cui  al

comma 2;

  b) la riduzione non inferiore al venti per  cento  del  trattamento

economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;

  c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti

per cento.

  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  acquista  efficacia  a  seguito

dell'approvazione  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri.

  5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita'  nazionale

anticorruzione:

  a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme  di

cui all'Art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

  b) salvo che il fatto  costituisca  reato,  applica,  nel  rispetto

delle norme previste dalla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  una

sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000  e  non

superiore nel massimo a euro 10.000, nel  caso  in  cui  il  soggetto

obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione  della

corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o  dei  codici  di

comportamento.

  6.  Le  somme  versate  a  titolo  di  pagamento   delle   sanzioni

amministrative  di  cui  al  comma  5   lett.   b),   restano   nella

disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono

utilizzabili per le proprie attivita' istituzionali.

  7. Il Presidente dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  formula

proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo  Milano

2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta  gestione  delle

procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento.

  8. Allo svolgimento  dei  compiti  di  cui  ai  commi  2  e  5,  il

Presidente dell'ANAC provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e

finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione

del piano di cui al comma 4.

  9. Al fine  di  concentrare  l'attivita'  dell'Autorita'  nazionale

anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di  prevenzione  della

corruzione  nelle  pubbliche  amministrazioni,  le   funzioni   della

predetta Autorita' in materia  di  misurazione  e  valutazione  della

performance, di cui agli articoli 7, 10, 12,  13  e  14  del  decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al  Dipartimento

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,

a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di

conversione del presente decreto.

  10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,

della legge 23 agosto 2988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata  in

vigore del presente decreto, il  Governo  provvede  a  riordinare  le

funzioni di cui al comma 9 in materia di  misurazione  e  valutazione

della  performance,  sulla  base  delle   seguenti   norme   generali

regolatrici della materia:

  a) semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni

pubbliche;

  b) progressiva integrazione del  ciclo  della  performance  con  la

programmazione finanziaria;

  e) raccordo con il sistema dei controlli interni;

  d) validazione esterna dei sistemi e risultati;

  e)  conseguente  revisione   della   disciplina   degli   organismi

indipendenti di valutazione.

  11. Il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri puo'  avvalersi  ai  sensi  dell'articolo  17,

comma 14, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  di  personale  in

posizione di fuori ruolo  o  di  comando  per  lo  svolgimento  delle

funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance.

  12. Il comma  7,  dell'articolo  13,  del  decreto  legislativo  27

ottobre 2009, n. 150 e' abrogato.

  13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 2 e' abrogato;

  b) al  comma  5,  secondo  periodo,  le  parole:  "sino  a  diversa

disposizione adottata ai sensi del comma 2," sono soppresse.

  14. Il Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'articolo  1  del

decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n.  315  e'

soppresso.

  15. Le funzioni del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della

Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della

corruzione di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n.  190,

sono trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione.

  16. Dall'applicazione del presente  articolo  non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                               Art. 20

                      (Associazione Formez PA)

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, il Ministro delegato per la semplificazione  e  la  pubblica

amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di

cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.  6,  lo  scioglimento

dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario.

A far data dalla nomina del Commissario  straordinario  decadono  gli

organi dell'Associazione Formez PA in  carica,  fatta  eccezione  per

l'assemblea e il collegio dei revisori. Il  Commissario  assicura  la

continuita' nella gestione delle  attivita'  dell'Associazione  e  la

prosecuzione dei progetti in corso.  Entro  il  31  ottobre  2014  il

Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche  di

sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali,

che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in  servizio  e

gli equilibri  finanziari  dell'Associazione  e  individui  eventuali

nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche.  Il  piano

e' presentato dal  Ministro  medesimo  all'assemblea  ai  fini  delle

determinazioni conseguenti.

 

                               Art. 21

              (Unificazione delle Scuole di formazione)

  1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di  formazione

delle amministrazioni  centrali,  eliminando  la  duplicazione  degli

organismi  esistenti,  la  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle

finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola  superiore

dell'amministrazione dell'interno (SSAI),  il  Centro  di  formazione

della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali

ed economiche, nonche' le  sedi  distaccate  della  Scuola  nazionale

dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse.  Le

funzioni  degli  organismi  soppressi  sono  attribuite  alla  Scuola

nazionale  dell'amministrazione  e  assegnate  ai   cor   rispondenti

dipartimenti,  individuati  ai  sensi  del  comma   3.   Le   risorse

finanziarie gia' stanziate e destinate  all'attivita'  di  formazione

sono attribuite, nella misura dell'ottanta  per  cento,  alla  Scuola

nazionale dell'amministrazione e versate, nella misura del venti  per

cento,  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  La  stessa  Scuola

subentra  nei  rapporti  di  lavoro  a   tempo   determinato   e   di

collaborazione coordinata e continuativa  o  di  progetto  in  essere

presso gli  organismi  soppressi,  che  cessano  alla  loro  naturale

scadenza.

  2. All'articolo 6, comma 1,  del  decreto  legislativo  1  dicembre

2009, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) le parole: "dal Capo del Dipartimento  per  la  digitalizzazione

della pubblica amministrazione  e  l'innovazione  tecnologica,"  sono

soppresse;

  2)  dopo  le  parole:  "dell'universita'  e  della  ricerca,"  sono

inserite le seguenti: "uno nominato dal  Ministro  dell'interno,  uno

nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno nominato dal

Ministro degli Affari esteri e da non piu' di  cinque  rappresentanti

nominati da ulteriori ministri, competenti per le rispettive aree  di

attivita'.".

  3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore  della  legge  di

conversione   del   presente    decreto,    la    Scuola    nazionale

dell'amministrazione  adegua  il  proprio  ordinamento  ai   seguenti

principi:

  1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in  particolare,  le

funzioni  degli  organismi  soppressi  ai  sensi  del  comma   1   ad

altrettanti dipartimenti;

  2) collaborazione  con  gli  organi  costituzionali,  le  autorita'

indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale  di

statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di

attivita' di formazione iniziale e permanente.

  4. I docenti ordinari e i ricercatori dei moli a esaurimento  della

Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, di  cui  all'articolo

4-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  3  giugno  2008,  n.   97,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,  n.  129,

sono trasferiti alla Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e  agli

stessi sono applicati lo stato giuridico e il trattamento  economico,

rispettivamente, dei professori o dei ricercatori  universitari,  con

pari anzianita'.

  5. Il personale non docente  anche  in  servizio  in  posizione  di

comando o fuori molo presso gli organismi soppressi di cui  al  comma

1, entro centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, rientra  nelle  amministrazioni  di

appartenenza. Il personale non docente in  servizio  presso  le  sedi

distaccate o periferiche, anche  in  posizione  di  comando  o  fuori

ruolo, puo' transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche  con

posti  vacanti  nella  dotazione  organica  o,   in   subordine,   in

sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede  nella

stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del  presente  comma

mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e  allo  stesso

si applica il trattamento  giuridico  e  economico,  compreso  quello

accessorio,    previsto    dai    contratti    collettivi     vigenti

nell'amministrazione di destinazione.

  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate

e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei

  Ministri  le  risorse  finanziarie  e  strumentali  necessarie  per

l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente articolo.

 

                               Art. 22

          (Razionalizzazione delle autorita' indipendenti)

  1. I componenti dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del

mercato, della Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa,

dell'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  dell'Autorita'  per

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,  dell'Autorita'  per

le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per  la  protezione  dei

dati  personali,  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione,   della

Commissione di vigilanza sui fondi pensione e  della  Commissione  di

garanzia dell'attuazione  della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi

pubblici  essenziali,  alla  cessazione  dall'incarico,  non  possono

essere nuovamente nominati componenti di una autorita'  indipendente,

a pena di decadenza, per un periodo pari a due anni.

  2. Alla legge 28 dicembre 2005, n.  262,  dopo  l'articolo  29,  e'

inserito il seguente: "Art. 29-bis. - 1. I  componenti  degli  organi

di' vertice e i dirigenti a  tempo  indeterminato  della  Commissione

nazionale per le societa' e la borsa,  nei  quattro  anni  successivi

alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente

o indirettamente, rapporti di collaborazione,  di  consulenza.  o  di

impiego con i soggetti regolati. I contratti conclusi  in  violazione

del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non

si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni  di  servizio

sono stati responsabili esclusivamente di' uffici di supporto.".

  3. All'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995,  n.  481,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) dopo le parole: "i componenti" sono inserite le seguenti:  "e  i

dirigenti a tempo indeterminato";

  b) e' aggiunto in fine il seguente periodo:  "Le  disposizioni  del

presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro

anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di'

supporto.".

  4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale  degli

organismi di' cui al  comma  1  sono  gestite  unitariamente.  previa

stipula  di  apposite  convenzioni  tra  gli  stessi  organismi,  che

assicurino Ia trasparenza e  l'imparzialita'  delle  procedure  e  la

specificita' delle professionalita' di ciascun organismo. Sono  nulle

le  procedure  concorsuali  avviate  dopo  l'entrata  in  vigore  del

presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o  poste  in

essere, successivamente alla predetta stipula,  in  violazione  degli

obblighi  di  cui  al  presente  comma  e  le  successive   eventuali

assunzioni. Restano valide le procedure  concorsuali  in  corso  alla

data di entrata in vigore del presente decreto.

  5. A decorrere dal 1° luglio 2014, gli organismi di cui ai comma  I

provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una  riduzione  non

inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del

personale dipendente, inclusi i dirigenti.

  6. A decorrere dal 1° ottobre 2014, gli organismi di cui al comma I

riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento,  rispetto  a

quella complessivamente sostenuta nel 2013, la  spesa  per  incarichi

di' consulenza, studio e ricerca e quella per gli  organi  collegiali

non previsti dalla legge. Gli incarichi e i contratti in  corso  sono

rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto al fine  di  assicurare  il

rispetto dei limiti di cui al periodo precedente.

  7. Gli organismi di cui al comma I gestiscono i servizi strumentali

in  modo  unitario,  mediante  la  stipula  di   convenzioni   o   la

costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi.  Entro  il  31

dicembre 2014, i predetti organismi provvedono  ai  sensi  del  primo

periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi

finanziari e  contabili,  acquisti  e  appalti,  amministrazione  del

personale, gestione del  patrimonio,  servizi  tecnici  e  logistici,

sistemi informativi ed informatici.  Dall'applicazione  del  presente

comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi  complessivi  pari

ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta  dagli

stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013.

  8. Alla legge 27 dicembre 2006. n. 296 sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a) all'articolo 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le parole "e

successive modificazioni," sono aggiunte le seguenti:  "  nonche'  le

autorita' indipendenti,";

  h) all'articolo 1, comma 450, al secondo periodo, dopo  le  parole:

"le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165,"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "

nonche' le autorita' indipendenti,".

  9. Entro il 30 settembre 2014, il Ministero dell'economia  e  delle

finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o piu'  edifici

contigui da adibire a sede comune dell'Autorita' di  regolazione  dei

trasporti, dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il

sistema idrico, servizi e forniture, dell'Autorita' per  le  garanzie

nelle comunicazioni  e  della  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi

pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della  legge

sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Entro  il  3D  giugno

2015, i suddetti organismi trasferiscono i' loro uffici nei  predetti

edifici. Analogamente si procede, tenendo  conto  delle  esigenze  di

riservatezza connesse alle loro funzioni  di'  vigilanza,  in  ordine

alla sede di Roma della Commissione nazionale per le  societa'  e  la

borsa e a quelle  dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del

mercato,  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali   e

dell'Autorita' nazionale anticorruzione, in modo da assicurare che le

stesse abbiano non piu' di due sedi comuni.

  10. L'articolo 2, comma 3, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e'

abrogato.

  11. A decorrere dal 1° ottobre 2014, la sede dell'autorita' di  cui

all'articolo  37  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,

convertilo, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214

e' individuata ai sensi del comma 9. A decorrere dalla medesima data,

il comma secondo periodo, dell'articolo 37 del  citato  decreto-legge

n. 201 del 2011 e' soppresso.

  12. All'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto

legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  l'articolo  14,  comma  2,  e'

abrogato.

  13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del

presente  decreto,  l'articolo  23,  comma   1,   lettera   e),   del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, e' soppresso.

  14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, 95, come convertito dalla legge

7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 1, nono comma, e' inserito, prima delle parole  ".I

predetti regolamenti", il seguente periodo: "Le  deliberazioni  della

Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono

adottate con non meno di quattro voti favorevoli.";

  b) all'articolo 2, quarto comma, terzo periodo,  le  parole  "dalla

Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "con non meno di quattro

voti favorevoli.";

  c) all'articolo 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le parole "su

proposta del Presidente" sono inserite le seguenti: "e con  non  meno

di quattro voti favorevoli.";

  d) all'articolo 2, ottavo comma, e' aggiunto, in fine, il  seguente

periodo: "Le relative deliberazioni sono adottate  con  non  meno  di

quattro voti favorevoli.".

  15. Ai maggiori oneri di cui al  comma  13,  pari  a  480.000  euro

annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che  a  tal

fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto  a

quelli  previsti  a  legislazione  vigente,  senza  incrementare   il

contributo a carico dei soggetti vigilati.

  16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla  data  di

nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.

 

                               Art. 23

(Interventi urgenti in materia di  riforma  delle  province  e  delle

                        citta' metropolitane)

  1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  a)  al  comma  15,  all'ultimo  periodo  le  parole  "il  consiglio

metropolitano"  sono  sostituite  con  le  seguenti:  "la  conferenza

metropolitana";

  b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche:

  1) nel primo periodo, dopo le parole: "Provincia  di  Milano"  sono

inserite le seguenti: "e le partecipazioni azionarie  detenute  dalla

Provincia di Monza e Brianza".

  2) dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  "Entro  il  30

giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per  il

trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo  periodo

alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in  regime  di  esenzione

fiscale.";

  3) l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente: "Alla  data  del

31 dicembre 2016 le  partecipazioni  originariamente  detenute  dalla

provincia di Milano sono trasferite in regime  di  esenzione  fiscale

alla  citta'  metropolitana  e  le   partecipazioni   originariamente

detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite  in

regime di esenzione fiscale  alla  nuova  provincia  di  Monza  e  di

Brianza";

  c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti:

  "49-bis.  Il  subentro  della  regione  Lombardia,  anche  mediante

societa' dalla  stessa  controllate,  nelle  partecipazioni  detenute

dalla provincia di Milano  e  dalla  Provincia  di  Monza  e  Brianza

avviene a titolo gratuito, ferma  restando  l'appostazione  contabile

del relativo valore. Con

  perizia resa da uno o piu'  esperti  nominati  dal  Presidente  del

Tribunale di Milano tra gli iscritti all'apposito  Albo  dei  periti,

viene operata  la  valutazione  e  l'accertamento  del  valore  delle

partecipazioni riferito al momento del subentro della  Regione  nelle

partecipazioni e, successivamente, al momento del trasferimento  alla

citta' metropolitana. Gli oneri  delle  attivita'  di  valutazione  e

accertamento sono posti, in  pari  misura,  a  carico  della  Regione

Lombardia e della citta' metropolitana.  Il  valore  rivestito  dalle

partecipazioni al momento del  subentro  nelle  partecipazioni  della

Regione  Lombardia,  come   sopra   accertato,   e'   quanto   dovuto

rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova  Provincia  di

Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle

partecipazioni al momento del  trasferimento,  rispettivamente,  alla

citta' metropolitana e alla nuova Provincia  di  Monza  e  Brianza  e

quello accertato al momento  del  subentro  da  parte  della  Regione

Lombardia  costituisce   il   saldo,   positivo   o   negativo,   del

trasferimento delle medesime partecipazioni  a  favore  della  citta'

metropolitana  e  della  nuova  Provincia,  che  sara'   oggetto   di

regolazione tra le parti. Dal  presente  comma  non  devono  derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  49-ter.  Contestualmente  al  subentro  da  parte   della   regione

Lombardia, anche mediante societa' dalla  stessa  controllate,  nelle

societa' partecipate dalla provincia di Milano e dalla  provincia  di

Monza e della Brianza di  cui  al  primo  periodo  del  comma  49,  i

componenti degli organi di amministrazione e di  controllo  di  dette

societa' decadono e si provvede alla ricostituzione di  detti  organi

nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali.  Per

la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5 dell'articolo

4 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  fermo  restando  quanto

previsto dal comma 4 del medesimo articolo 4. La decadenza ha effetto

dal momento della ricostituzione dei  nuovi  organi.  Analogamente  i

componenti degli organi  di  amministrazione  e  di  controllo  delle

societa' partecipate nominati ai sensi del primo  periodo  del  comma

49-bis decadono contestualmente  al  successivo  trasferimento  delle

relative partecipazioni in favore della citta' metropolitana e  della

nuova  Provincia  previsto  dal   terzo   periodo   del   comma   49,

provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei modi e  termini

previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La decadenza ha effetto

dal momento della ricostituzione dei nuovi organi".

  d) al comma 79, le parole "l'elezione ai sensi dei commi da 67 a 78

del consiglio provinciale, presieduto dal presidente della  provincia

o  dal  commissario,  e'  indetta"  sono  sostituite  dalle  seguenti

"l'elezione  del  presidente  della   provincia   e   del   consiglio

provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si svolge";

  e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo;

  f) il comma 82, e' sostituito con il seguente: "82. Nel caso di cui

al  comma  79,  lettera  a),  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui

all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  il

presidente della provincia in carica alla data di entrata  in  vigore

della presente legge ovvero, in tutti i casi,  qualora  la  provincia

sia commissariati, il  commissario  a  partire  dal  r  luglio  2014,

assumendo anche le funzioni del  consiglio  provinciale,  nonche'  la

giunta  provinciale,  restano  in  carica  a  titolo   gratuito   per

l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di  quanto  disposto

per la gestione provvisoria  degli  enti  locali  dall'articolo  163,

comma 2, del testo unico, e per gli  atti  urgenti  e  indifferibili,

fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai  sensi

dei commi da 58 a 78". Conseguentemente, al secondo periodo del comma

14 sono aggiunte infine le seguenti parole ",  secondo  le  modalita'

previste dal comma 82";

  g) al comma 143, aggiungere alla  fine  il  seguente  periodo  "Gli

eventuali incarichi commissariali successivi  all'entrata  in  vigore

della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito".

 

                             TITOLO II
                   INTERVENTI URGENTI DI SEMPLIFICAZIONE

                              CAPO I
   ACCESSO DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI DELLA PUBBLICA
                           AMMINISTRAZIONE

 

                               Art. 24

   (Agenda della semplificazione amministrativa e moduli standard)

  1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,

previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda  per  la

semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente  le  linee  di

indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie

locali e il cronoprogramma per la loro attuazione.  L'Agenda  per  la

semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di  accordi

e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo  28  agosto

1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,  al

fine di coordinare le iniziative e le attivita' delle amministrazioni

interessate e di proseguire l'attivita'  per  l'attuazione  condivisa

delle misure contenute nel  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35.  A

tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente  comma,

e' istituito, presso la Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito  comitato

interistituzionale.

  2. Entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente

decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano gia'  provveduto,

adottano con decreto del Ministro  competente,  di  concerto  con  il

Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica

amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati  e

standardizzati su tutto il territorio nazionale per la  presentazione

di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da  parte  dei  cittadini  e

delle imprese.

  3. Il Governo, le regioni e gli  enti  locali,  in  attuazione  del

principio di leale collaborazione, concludono, in sede di  Conferenza

unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del  decreto  legislativo

28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della  legge

5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto  delle  specifiche

normative regionali, una modulistica unificata  e  standardizzata  su

tutto il territorio nazionale per  la  presentazione  alle  pubbliche

amministrazioni  regionali   e   agli   enti   locali   di   istanze,

dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio

di attivita' produttive. Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e

locali utilizzano i moduli unificati  e  standardizzati  nei  termini

fissati con i suddetti accordi o intese.

  4. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e  r),

della Costituzione,  gli  accordi  conclusi  in  sede  di  Conferenza

unificata  sono  rivolti  ad  assicurare   la   libera   concorrenza,

costituiscono livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i

diritti civili e sociali che devono  essere  garantiti  su  tutto  il

territorio  nazionale,  assicurano   il   coordinamento   informativo

statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,

regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di  investimenti

dall'estero.

 

                               Art. 25

          (Semplificazione per i soggetti con invalidita')

  1. All'articolo 330, comma 5,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  dopo  le  parole:  "laurea  in

ingegneria"  sono  inserite   le   seguenti:   ",   nonche'   da   un

rappresentante  designato   delle   Associazioni   di   persone   con

invalidita' esperto in materia. La partecipazione del  rappresentante

di queste ultime e' comunque a titolo gratuito".

  2. All'articolo 119, comma 4, lettera a), del  decreto  legislativo

30 aprile  1992,  n.  285,  recante  nuovo  codice  della  strada,  e

successive modificazioni e integrazioni, e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente  periodo:  "Qualora,  all'esito  della  visita  di  cui   al

precedente periodo, la commissione medica locale  certifichi  che  il

conducente presenti situazioni di mutilazione  o  minorazione  fisica

stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle

prescrizioni o delle limitazioni in atto,  i  successivi  rinnovi  di

validita' della patente di guida posseduta potranno  essere  esperiti

secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo  la  durata  di  cui

all'articolo 126, commi 2, 3 e 4.".

  3. All'articolo 381,  comma  5,  terzo  periodo,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le  parole:  "Il

comune puo' inoltre stabilire" sono sostituite  dalle  seguenti:  "Il

comune inoltre stabilisce"; dopo le parole: "n. 503, e"  e'  inserita

la parola: "puo'".

  4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla  legge

27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a)  al  comma  2  dell'articolo  2,  sono  apportate  le   seguenti

modificazioni:

  1) la parola "novanta" e' sostituita dalla parola "quarantacinque";

  2) le parole "ai soli fini previsti dall'articolo 33  della  stessa

legge" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli fini  previsti  dagli

articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e  dall'articolo

42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".b)

  al  comma  3-bis  dell'articolo  2,  la  parola  "centottanta"   e'

sostituita dalla parola "novanta";

  c) dopo il comma 3-ter dell'articolo 2,  e'  inserito  il  seguente

comma: "3-quater . Ai fini  delle  agevolazioni  lavorative  previste

dagli articoli 21 e 33  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e

dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  la

Commissione   medica   competente,    previa    richiesta    motivata

dell'interessato,  e'  autorizzata  a   rilasciare   un   certificato

provvisorio al  termine  della  visita.  Il  certificato  provvisorio

produce effetto fino all'emissione  dell'accertamento  definitivo  da

parte della Commissione medica dell'INPS .".

  5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che  abbiano

provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i  sei

mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute

in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di  eta',  le

prestazioni erogabili agli invalidi  maggiorenni.  Rimane  fermo,  al

raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento  delle  condizioni

sanitarie  e  degli  altri  requisiti  previsti  dalla  normativa  di

settore.

  6.  Ai  minori  titolari  dell'indennita'  di  accompagnamento  per

invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio  1980,  n.  18,  ovvero

dell'indennita' di accompagnamento per  ciechi  civili  di  cui  alla

legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27  maggio  1970,  n.  382,

ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'articolo  4  della

legge 21 novembre 1988, n.  508,  nonche'  ai  soggetti  riconosciuti

dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del

decreto-legge 1 luglio 2009,  n.  78,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti  dalle  patologie  di  cui

all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,

sono  attribuite  al  compimento  della  maggiore  eta',   e   previa

presentazione della domanda in  via  amministrativa,  le  prestazioni

economiche

  erogabili agli invalidi maggiorenni, senza  ulteriori  accertamenti

sanitari,  ferma  restando  la  sussistenza  degli  altri   requisiti

previsti dalla normativa di settore.

  7. All'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,

n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

le parole "che hanno ottenuto il  riconoscimento  dell'indennita'  di

accompagnamento o di comunicazione" sono soppresse.

  8. All'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,

il primo periodo e' soppresso.

  9. All'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e'  aggiunto

in fine il seguente comma: "2-bis. La persona handicappata affetta da

invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a  sostenere  la

prova preselettiva eventualmente prevista.".

 

                               Art. 26

(Semplificazione  per  la  prescrizione   dei   medicinali   per   il

                 trattamento di patologie croniche)

  1. All'articolo 9, del decreto-legge 18  settembre  2001,  n.  347,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,

dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:  "1-bis.  Fermo  restando

quanto previsto  dal  comma  1,  nelle  more  della  messa  a  regime

sull'intero territorio nazionale della  ricetta  dematerializzata  di

cui al decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  2

novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  264  del  12

novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai  regolamenti

di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere medicinali fino  ad  un

massimo di  sei  pezzi  per  ricetta,  purche'  gia'  utilizzati  dal

paziente  da  almeno  sei  mesi.  In  tal  caso,  la   durata   della

prescrizione non puo' comunque superare i 180 giorni di terapia.".

 

                               Art. 27

(Disposizioni  di  semplificazione  e  razionalizzazione  in  materia

                             sanitaria)

  1. All'articolo 3, del decreto legge 13  settembre  2012,  n.  158,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,

sono apportate le seguenti modifiche:

  a) al comma 2, lettera  a),  primo  periodo,  dopo  le  parole  "di

garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni

sanitarie" sono aggiunte le seguenti: "nei limiti delle  risorse  del

fondo stesso";

  b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le  parole  "in  misura

definita in sede di contrattazione collettiva" sono sostituite  dalle

seguenti: "nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di

cui alla lettera b)";

  e) al comma 4, primo periodo, le parole "  Per  i  contenuti"  sono

sostituite dalle  seguenti:  "Nel  rispetto  dell'ambito  applicativo

dell'articolo 3, comma 5, lettera e)  del  decreto  legge  13  agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, per i contenuti".

  2. All'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, e successive modificazioni, il comma 3 e' abrogato.

  3.  All'articolo  7,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.  44,  le  parole  "  da

quaranta" sono sostituite dalle seguenti: " da trenta".

  4. Al trentesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, i componenti in carica del Consiglio  superiore  di

sanita' decadono automaticamente.  Entro  il  medesimo  termine,  con

decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore  di  sanita'

e' ricostituito nella composizione di cui all'articolo  7,  comma  1,

del decreto del Presidente della Repubblica 28  marzo  2013,  n.  44,

come modificato dal comma 3 del presente articolo.

 

                               Art. 28

(Riduzione del diritto annuale dovuto  alle  camere  di  commercio  a

                        carico delle imprese)

  1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in

vigore del presente decreto, l'importo del diritto annuale  a  carico

delle imprese di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.

580 e' ridotto del cinquanta per cento.

 

                             TITOLO III
MISURE URGENTI
PER L'INCENTIVAZIONE DELLA TRASPARENZA E CORRETTEZZA
                DELLE PROCEDURE NEI LAVORI PUBBLICI

                              CAPO I
                    MISURE DI CONTROLLO PREVENTIVO

 

                               Art. 29

(Nuove norme in materia  di  iscrizione  nell'elenco  dei  fornitori,

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo

                      di infiltrazione mafiosa)

  1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma  52

e' sostituito dai seguenti: "52. Per le attivita' imprenditoriali  di

cui  al  comma  53  la  comunicazione  e   l'informazione   antimafia

liberatoria  e'  obbligatoriamente  acquisita  dai  soggetti  di  cui

all'articolo 83, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  6  settembre

2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in  via  telematica,

di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi  ed  esecutori

di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa  operanti

nei medesimi settori. Il suddetto elenco  e'  istituito  presso  ogni

prefettura. L'iscrizione nell'elenco  e'  disposta  dalla  prefettura

della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si

applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.

159 del 2011. La prefettura effettua verifiche  periodiche  circa  la

perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in

caso  di  esito  negativo,  dispone  la  cancellazione   dell'impresa

dall'elenco.

  52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al  comma  52  tiene  luogo

della comunicazione e dell'informazione antimafia  liberatoria  anche

ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di  contratti  o

subcontratti relativi ad attivita' diverse da  quelle  per  le  quali

essa e' stata disposta.".

  2. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a

dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  i

soggetti di cui all'articolo 83, commi 1  e  2,  del  citato  decreto

legislativo n. 159 del 2011, per le attivita'  indicate  all'articolo

1, comma  53,  della  predetta  legge  n.  190  del  2012,  procedono

all'affidamento di contratti  o  all'autorizzazione  di  subcontratti

previo accertamento della avvenuta  presentazione  della  domanda  di

iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.  In  caso  di  sopravvenuto

diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui

e' stata data esecuzione le  disposizioni  di  cui  all'articolo  94,

commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.159 del 2011.

 

                              CAPO II
       MISURE RELATIVE ALL'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

 

                               Art. 30

              (Unita' operativa speciale per Expo 2015)

  1.  Al  Presidente  dell'ANAC  sono  attribuiti  compiti  di   alta

sorveglianza  e  garanzia  della  correttezza  e  trasparenza   delle

procedure connesse alla realizzazione delle opere del  grande  evento

EXPO Milano 2015. A  tal  fine  si  avvale  di  una  apposita  Unita'

operativa speciale composta da personale  in  posizione  di  comando,

distacco o fuori molo anche proveniente dal corpo  della  Guardia  di

Finanza.

  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  il  Presidente  dell'ANAC,

avvalendosi della predetta Unita', in aggiunta ai compiti  attribuiti

all'ANAC in conseguenza  della  soppressione  dell'Autorita'  per  la

vigilanza sui contratti pubblici:

  a) verifica, in via preventiva, la legittimita' degli atti relativi

all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi  e

forniture per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse

allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con  particolare

riguardo al rispetto delle disposizioni  in  materia  di  trasparenza

della legge 6  novembre  2012  n.  190,  nonche',  per  la  parte  di

competenza, il corretto adempimento, da  parte  della  Societa'  Expo

2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia

di legalita' sottoscritti con la Prefettura di Milano;

  b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati  gia'

attribuiti  alla  soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti

pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  cui  al  comma   9,

dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  ivi

compresi poteri di accesso alla banca dati di  cui  all'articolo  97,

comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

  3.  Il  Presidente  dell'ANAC  puo'  partecipare,  altresi',   alle

riunioni della sezione specializzata del Comitato  di,  coordinamento

per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di

Milano ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge

25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge

20 novembre 2009, n. 166.

  4. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede

con le risorse finanziarie e  strumentali  disponibili  nel  bilancio

dell'ANAC.

 

                               Art. 31

 (Modifiche all'Art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001)

  1. Al comma 1, dell'articolo  54-bis  del  decreto  legislativo  30

marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "Corte dei conti," sono  inserite

le seguenti  "o  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e  per  la

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC),"

 

                               Art. 32

(Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese

           nell'ambito della prevenzione della corruzione)

  1. Nell'ipotesi  in  cui  l'autorita'  giudiziaria  proceda  per  i

delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p.,  319  c.p.,  319-bis

c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.,  322,  c.p.,  322-bis,

c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in  presenza  di

rilevate situazioni  anomale  e  comunque  sintomatiche  di  condotte

illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria

di un appalto per la realizzazione  di  opere  pubbliche,  servizi  o

forniture, il Presidente dell'ANAC, in  presenza  di  fatti  gravi  e

accertati anche ai sensi dell'articolo 19,  comma  3,  lett.  a)  del

presente decreto, propone al Prefetto competente, alternativamente:

  a) di ordinare la rinnovazione degli  organi  sociali  mediante  la

sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa  non  si  adegui

nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e  temporanea

gestione  dell'impresa  appaltatrice  limitatamente   alla   completa

esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale;

  b) di  provvedere  direttamente  alla  straordinaria  e  temporanea

gestione  dell'impresa  appaltatrice  limitatamente   alla   completa

esecuzione del contratto di appalto oggetto del procedimento

  penale.

  2. Il Prefetto, previo accertamento  dei  presupposti  indicati  al

comma  1  e  valutata  la  particolare  gravita'  dei  fatti  oggetto

dell'indagine, intima all'impresa  di  provvedere  al  rinnovo  degli

organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa  non

si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei  casi  piu'  gravi,

provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o

piu' amministratori, in numero  comunque  non  superiore  a  tre,  in

possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di  cui  al

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del  decreto

legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce  la

durata  della  misura  in  ragione  delle  esigenze  funzionali  alla

realizzazione dell'opera pubblica oggetto del contratto.

  3.  Per  la  durata  della  straordinaria  e  temporanea   gestione

dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le

funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed  e'  sospeso

l'esercizio dei  poteri  di  disposizione  e  gestione  dei  titolari

dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma  societaria,  i

poteri dell'assemblea sono sospesi. per l'intera durata della misura.

  4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione  dell'impresa

e'  considerata  di  pubblica  utilita'  ad  ogni   effetto   e   gli

amministratori rispondono delle eventuali diseconomie  dei  risultati

solo nei casi di dolo o colpa grave.

  5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque  di

produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il

sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di

procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione.

  6. Agli amministratori  di  cui  al  comma  2  spetta  un  compenso

quantificato con il  decreto  di  nomina  sulla  base  delle  tabelle

allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo  4

febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso

sono a carico dell'impresa.

  7. Nel periodo di applicazione  della  misura  di  straordinaria  e

temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti  all'impresa  sono

corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di

cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante  dalla  conclusione  dei

contratti d'appalto di cui al  comma  1,  determinato  anche  in  via

presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in apposito  fondo  e

non puo' essere distribuito ne' essere soggetto a pignoramento,  sino

all'esito dei giudizi in sede penale.

  8. Nel caso in cui  le  indagini  di  cui  al  comma  1  riguardino

componenti di organi societari diversi da quelli di cui  al  medesimo

comma e' disposta la misura di sostegno e monitoraggio  dell'impresa.

Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le  modalita'  di

cui al comma 2, alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque

non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita'  e

onorabilita'  di  cui  di  cui  al  regolamento  adottato  ai   sensi

dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.

270, con il compito di svolgere funzioni di' sostegno e  monitoraggio

dell'impresa.  A  tal  fine,  gli  esperti   forniscono   all'impresa

prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti  indicatori  e

modelli  di  trasparenza,  riferite  agli  ambiti  organizzativi,  al

sistema di controllo  interno  e  agli  organi  amministrativi  e  di

controllo.

  9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,  quantificato

con il decreto di nomina, non superiore al  cinquanta  per  cento  di

quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate  al  decreto  di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli

oneri  relativi  al  pagamento  di  tale  compenso  sono   a   carico

dell'impresa.

  10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche

nei casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal  Prefetto  un'informazione

antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessita' di  assicurare

il  completamento  dell'esecuzione  del  contratto,  ovvero  la   sua

prosecuzione al fine  di  garantire  la  continuita'  di  funzioni  e

servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,  nonche'

per la salvaguardia dei livelli occupazionali o  dell'integrita'  dei

bilanci  pubblici,  ancorche'  ricorrano   i   presupposti   di   cui

all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6  settembre  2011,

n. 159. In tal caso, le misure sono disposte  di  propria  iniziativa

dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure

sono revocate e cessano comunque  di  produrre  effetti  in  caso  di

passaggio in giudicato di sentenza di annullamento  dell'informazione

antimafia interdittiva, di ordinanza che dispone, in via  definitiva,

l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente  proposta  ovvero

di aggiornamento dell'esito  della  predetta  informazione  ai  sensi

dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre  2011,

n. 159, e successive modificazioni, anche a seguito  dell'adeguamento

dell'impresa alle indicazioni degli esperti.

 

                               Art. 33

               (Parere su transazione di controversie)

  1.  La  societa'  Expo  2015  p.a.  nel  caso  di  transazione   di

controversie relative a diritti soggettivi derivanti  dall'esecuzione

dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture,  puo'  chiedere

che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima il proprio parere sulla

proposta  transattiva  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento   della

richiesta.

 

                               Art. 34

            (Contabilita' speciale per Expo Milano 2015)

  1. Gli eventuali compensi o rimborsi  spese  dei  componenti  della

segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano

2015  ovvero  quelli   per   ulteriori   incarichi   per   specifiche

professionalita', individuate dal medesimo Commissario, di durata non

superiore al suo mandato, restano a carico delle disponibilita' della

contabilita' speciale intestata  al  Commissario,  nell'ambito  delle

spese di funzionamento previste per l'Evento Expo Milano 2015.

 

                               Art. 35

(Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa' o

enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione

     dei soggetti che ne detengono la proprieta' o il controllo)

  1.  Al  fine  di  assicurare  la   trasparenza   e   la   legalita'

nell'attivita'  amministrativa   e   contrattuale   delle   pubbliche

amministrazioni, fino al recepimento delle direttive  del  Parlamento

europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n.  2014/25/UE

del  26  febbraio  2014,  e'  vietata  ogni  operazione  economica  o

finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo  1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  societa'  o

enti esteri, per i quali, in virtu' della legislazione dello Stato in

cui hanno sede, non e' possibile l'identificazione dei  soggetti  che

detengono quote di proprieta' del capitale o comunque  il  controllo.

Rimane ferma la possibilita' della stazione appaltante di  richiedere

documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure

di evidenza pubblica.

  2. La disposizione  del  comma  1  non  si  applica  qualora  siano

osservati gli obblighi di adeguata verifica  del  titolare  effettivo

della societa' o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in  conformita'

alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

 

                               Art. 36

(Monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  a   infrastrutture

               strategiche e insediamenti produttivi)

  1. Per i lavori di cui alla Parte  II,  Titolo  III,  Capo  IV  del

decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive

modificazioni,  il  controllo  dei  flussi  finanziari  di  cui  agli

articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera  e),  del  medesimo

decreto legislativo n. 163 del 2006 e' attuato secondo le modalita' e

le procedure, anche informatiche, individuate dalla  deliberazione  5

maggio  2011,  n.  45,  del   Comitato   Interministeriale   per   la

Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere  dalla  data

di entrata in vigore del presente  decreto,  le  stazioni  appaltanti

adeguano gli atti generali di propria competenza  alle  modalita'  di

monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45  del  2011

del  CIPE,  nonche'  alle  ulteriori  prescrizioni  contenute   nella

delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3.

  2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata  in

vigore del presente decreto, le modalita'  di  controllo  dei  flussi

finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata  deliberazione

n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data.

  3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto articolo 176, comma

3, lettera e), il CIPE aggiorna le modalita' di esercizio del sistema

di monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del  2011

del CIPE al fine  di  dare  attuazione  al  presente  articolo  e  ne

definisce i tempi di attuazione, sulla base anche di quanto  previsto

dai decreti legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011,

n. 229, e dalla delibera CIPE n. 124 del 2012.

  4. Alla copertura degli oneri necessari per  l'implementazione  del

sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari

a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota  di  pari

importo  del  fondo  di  cui  all'articolo  2,  comma  6-sexies,  del

decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per  la

medesima annualita' con le procedure di cui all'articolo 5, comma  1,

del  decreto-legge  20  giugno   2012,   n.   79,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

  5. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 176, comma 3,

lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12  aprile  2006,

n.  163,  a  decorrere  dall'anno  2014  sono  versate  dai  soggetti

aggiudicatari, annualmente e  fino  alla  messa  in  esercizio  degli

interventi, nella quota dello 0,0006  per  cento  dell'importo  degli

interventi stessi, all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere

riassegnate, nel limite massimo di 617.000  euro  annui  complessivi,

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

per sostenere gli oneri di gestione del sistema  di  monitoraggio  di

cui al presente articolo. Tali risorse sono  trasferite  ad  apposito

capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza

del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze

e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti

variazioni di bilancio.

 

                               Art. 37

       (Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera)

  1. Le varianti in corso d'opera di cui al comma lettere b), c) e d)

dell'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono

trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di  validazione

e  ad  apposita  relazione   del   responsabile   del   procedimento,

all'Autorita' nazionale anticorruzione e  per  la  valutazione  e  la

trasparenza  delle  amministrazioni  pubbliche  entro  trenta  giorni

dall'approvazione  da  parte  della  stazione   appaltante   per   le

valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

 

                              TITOLO IV
MISURE PER LO SNELLIMENTO DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO E L'ATTUAZIONE
               DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

                              CAPO I
                        PROCESSO AMMINISTRATIVO

 

                               Art. 38

                 (Processo amministrativo digitale)

  1. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui

all'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010,

n. 104, e' adottato entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto. Il  Consiglio

di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia

digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla  richiesta,

decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso.

 

                               Art. 39

(Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure

                di affidamento di contratti pubblici)

  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,

dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

  «2-bis. La mancanza, l'incompletezza  e  ogni  altra  irregolarita'

essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2  obbliga

il concorrente che vi ha dato causa al  pagamento,  in  favore  della

stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di

gara, in misura non inferiore  all'uno  per  mille  e  non  superiore

all'uno per cento del valore della gara e comunque  non  superiore  a

50.000  euro,  il  cui  versamento  e'   garantito   dalla   cauzione

provvisoria.  In  tal  caso,  la  stazione  appaltante   assegna   al

concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,  perche'  siano

rese,  integrate  o  regolarizzate   le   dichiarazioni   necessarie,

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi

di irregolarita' non essenziali, ovvero di mancanza  o  incompletezza

di dichiarazioni non indispensabili, la stazione  appaltante  non  ne

richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di

inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il  concorrente

e' escluso dalla gara.  Ogni  variazione  che  intervenga,  anche  in

conseguenza di una pronuncia  giurisdizionale,  successivamente  alla

fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle  offerte  non

rileva ai  fini  del  calcolo  di  medie  nella  procedura,  ne'  per

l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.».

  2. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,

dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:

  «1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo  38,  comma  2-bis,  si

applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza  o  irregolarita'

delle dichiarazioni, anche  di  soggetti  terzi,  che  devono  essere

prodotte  dai  concorrenti  in  base  alla  legge,  al  bando  o   al

disciplinare di gara.».

  3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  alle

procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata

in vigore del presente decreto.

 

                               Art. 40

(Misure per l'ulteriore  accelerazione  dei  giudizi  in  materia  di

                          appalti pubblici)

  1. All'articolo 120  dell'allegato  1  del  decreto  legislativo  2

luglio 2010,  n.  104  (Codice  del  processo  amministrativo),  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il giudizio, ferma la

possibilita' della sua definizione immediata  nell'udienza  cautelare

ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con  sentenza

in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e  da  tenersi

entro trenta giorni dalla scadenza del termine  per  la  costituzione

delle parti diverse dal ricorrente. Della data  di  udienza  e'  dato

immediato avviso alle parti a cura della segreteria,  a  mezzo  posta

elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando  e'

necessario integrare il contraddittorio o assicurare il  rispetto  di

termini a difesa, la  definizione  del  merito  viene  rinviata,  con

l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori  o  l'integrazione

del contraddittorio o dispone il rinvio per  l'esigenza  di  rispetto

dei termini a difesa, ad una udienza  da  tenersi  non  oltre  trenta

giorni.";

  b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis.  Il  collegio,

quando dispone le misure cautelari di cui al  comma  4  dell'articolo

119,  ne  subordina  l'efficacia  alla  prestazione,  anche  mediante

fideiussione,  di  una  cauzione,  salvo  che  ricorrano   gravi   ed

eccezionali  ragioni  specificamente   indicate   nella   motivazione

dell'ordinanza che concede la  misura  cautelare.  Tali  misure  sono

disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla

  pubblicazione  della  relativa  ordinanza,  fermo  restando  quanto

stabilito dal comma 3 dell'articolo 119";

  c) il  comma  9  e'  sostituito  dal  seguente:  "9.  Il  Tribunale

amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale  definisce

il giudizio entro venti giorni dall'udienza di discussione,

  ferma   restando   la   possibilita'   di   chiedere    l'immediata

pubblicazione del dispositivo entro due giorni.".

  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  ai  giudizi

introdotti con ricorso depositato, in  primo  grado  o  in  grado  di

appello, in data successiva  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto.

 

                               Art. 41

          (Misure per il contrasto all'abuso del processo)

  1.  All'articolo  26   dell'allegato   1   (Codice   del   processo

amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:  "In  ogni

caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la  parte

soccombente al pagamento, in favore della controparte, di  una  somma

equitativamente  determinata,  quando  la  decisione  e'  fondata  su

ragioni manifeste.",

  b) al comma 2, dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:

"Nelle controversie in materia di appalti di cui agli  articoli  119,

lettera a), e 120 l'importo della  sanzione  pecuniaria  puo'  essere

elevato  fino  all'uno  per  cento  del  valore  del  contratto,  ove

superiore al suddetto limite.".

 

                               Art. 42

(Comunicazioni  e  notificazioni  per  via  telematica  nel  processo

                           amministrativo)

  1. All'articolo 16 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

dopo il comma 17 e' aggiunto, in fine,  il  seguente:  «  17-bis.  Le

disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si  applicano  anche

nel processo amministrativo. ».

 

 

                               Art. 43

 (Disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile)

  1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con

modalita' informatiche e telematiche e i  relativi  atti  processuali

sono validi e rilevanti a tutti gli effetti  di  legge,  purche'  sia

garantita la riferibilita' soggettiva, l'integrita' dei  contenuti  e

la riservatezza  dei  dati  personali,  in  conformita'  ai  principi

stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive

modificazioni.  Le  relative  regole  tecniche  e  procedurali   sono

stabilite con i decreti di cui all'articolo 20 bis del  decreto-legge

18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge

17 dicembre 2012, n. 221.

  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli

articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.

221,  in  base  alle  indicazioni  tecniche,  operative  e  temporali

stabilite con i decreti di cui al comma 1.

  3. Il pubblico ministero  contabile  puo'  effettuare,  secondo  le

regole stabilite con i decreti di cui al comma  1,  le  notificazioni

previste dall'ordinamento direttamente  ad  uno  degli  indirizzi  di

posta  elettronica  certificata  di  cui  all'articolo   16-ter   del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

 

                               CAPO II
  DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L'EFFETTIVITA' DEL PROCESSO TELEMATICO

 

                               Art. 44

  (Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali)

  1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  3  dell'articolo  16-bis

del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  si  applicano

esclusivamente  ai  procedimenti  iniziati   innanzi   al   tribunale

ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di  cui  al  periodo

precedente  iniziati  prima  del  30   giugno   2014,   le   predette

disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre  2014;  fino  a

quest'ultima data, nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo

16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con

modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  gli  atti

processuali ed i documenti possono essere  depositati  con  modalita'

telematiche e in tal caso il deposito  si  perfeziona  esclusivamente

con tali modalita'.

  2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per

difensori non si intendono  i  dipendenti  di  cui  si  avvalgono  le

pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»;

  b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

  « 5. Con uno o piu' decreti aventi  natura  non  regolamentare,  da

adottarsi sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio

nazionale  forense  ed  i   consigli   dell'ordine   degli   avvocati

interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,  accertata

la funzionalita' dei servizi di  comunicazione,  puo'  individuare  i

tribunali  nei  quali  viene  anticipato,  nei  procedimenti   civili

iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche

categorie  di  procedimenti,  il  termine  fissato  dalla  legge  per

l'obbligatorieta' del deposito telematico.».

  c) dopo il comma  9-bis,  introdotto  dall'articolo  52,  comma  1,

lettera a), del presente decreto, e' aggiunto il seguente:

  «9-ter. A decorrere dal 30 giugno  2015  nei  procedimenti  civili,

contenziosi o di volontaria giurisdizione,  innanzi  alla  corte  di'

appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da  parte

dei  difensori  delle  parti  precedentemente  costituite  ha   luogo

esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della

normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la

trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  Allo  stesso

modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti  da  parte

dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti

provvedono, con le modalita' di cui al presente comma,  a  depositare

gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con

uno o piu' decreti aventi  natura  non  regolamentare,  da  adottarsi

sentiti l'Avvocatura generale dello  Stato,  il  Consiglio  nazionale

forense ed i consigli  dell'ordine  degli  avvocati  interessati,  il

Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita'

dei servizi di comunicazione, puo' individuare le  corti  di  appello

nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati  prima

del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche  categorie  di

procedimenti, il termine fissato dalla  legge  per  l'obbligatorieta'

del deposito telematico. ».

 

                               Art. 45

(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di

sottoscrizione  del  processo  verbale  e  di   comunicazione   della

                              sentenza)

  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a) all'articolo 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

  «Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere.  Se  vi  sono

altri intervenuti,  il  cancelliere,  quando  la  legge  non  dispone

altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.»;

  b) all'articolo 133, secondo comma,  le  parole:  "il  dispositivo"

sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza»;

  c) all'articolo 207, secondo comma, le parole: "che le sottoscrive"

sono soppresse.

 

                               Art. 46

            (Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53)

  1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

  1) le parole: "ovvero a mezzo  di  posta  elettronica  certificata"

sono soppresse;

  2) dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando

ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente,  fatta  eccezione

per l'autorizzazione  del  consiglio  dell'ordine,  la  notificazione

degli atti in materia civile, amministrativa  e  stragiudiziale  puo'

essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata.»;

  b) all'articolo 3-bis, comma 5, la lettera b) e' soppressa;

  c) all'articolo 7  dopo  il  comma  4  e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente:

  « 4-bis. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano

alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;

  d) all'articolo 10, comma 1, l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal

seguente: «Quando l'atto e' notificato a norma dell'articolo 3-bis il

pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.».

  2. All'articolo 16-quater del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.

221, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: « 3-bis.  Le

disposizioni dei  commi  2  e  3  non  si  applicano  alla  giustizia

amministrativa.».

 

                               Art. 47

(Modifiche in materia di indirizzi di posta  elettronica  certificata

                   della pubblica amministrazione)

  1. All'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.

221, al primo periodo, le parole:  "entro  centottanta  giorni  dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto" sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014».

 

                               Art. 48

   (Vendita delle cose mobili pignorate con modalita' telematiche)

  1. All'articolo 530 del codice di procedura civile, il sesto  comma

e' sostituito dal seguente:

  «Il giudice dell'esecuzione  stabilisce  che  il  versamento  della

cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento  della  gara

tra gli offerenti, ai sensi dell'articolo 532, nonche'  il  pagamento

del prezzo, siano effettuati con modalita' telematiche, salvo che  le

stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il

sollecito svolgimento della procedura.».

  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a

decorrere dal trentesimo giorno successivo  alla  entrata  in  vigore

della legge di conversione del presente decreto.

 

                               Art. 49

(Disposizioni in materia di informatizzazione del processo tributario

e di notificazione dell'invito al pagamento del contributo unificato)

  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 16, comma 1-bis, ultimo periodo,  dopo  le  parole:

"atto difensivo" sono aggiunte le seguenti: «; nei  procedimenti  nei

quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo  indirizzo

di posta di posta elettronica certificata non  risulta  dai  pubblici

elenchi la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta  al  quale  vuol

ricevere le comunicazioni.»;

  b) all'articolo 17, dopo il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:

«3-bis. In  caso  di  mancata  indicazione  dell'indirizzo  di  posta

elettronica certificata ovvero di mancata consegna del  messaggio  di

posta elettronica certificata per cause imputabili  al  destinatario,

le comunicazioni sono eseguite esclusivamente  mediante  deposito  in

segreteria della Commissione tributaria».

  2. All'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica  30

maggio 2002, n. 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

  « 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 367, della  legge

24 dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura dell'ufficio

e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o,

nel caso di mancata  elezione  di  domicilio,  e'  depositato  presso

l'ufficio.».

 

                               Art. 50

                      (Ufficio per il processo)

  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo  l'articolo

16-septies e' inserito il seguente:

                          " ART. 16-octies

                      (Ufficio per il processo)

  1. Al  fine  di  garantire  la  ragionevole  durata  del  processo,

attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando  un

piu' efficiente impiego delle tecnologie  dell'informazione  e  della

comunicazione sono  costituite,  presso  le  corti  di  appello  e  i

tribunali ordinari, strutture organizzative denominate  'ufficio  per

il processo', mediante l'impiego del personale di  cancelleria  e  di

coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo

a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la

formazione professionale a  norma  dell'articolo  37,  comma  5,  del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresi' parte dell'ufficio

per il processo costituito presso  le  corti  di  appello  i  giudici

ausiliari di cui agli articoli 62 e  seguenti  del  decreto-legge  21

giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9

agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito  presso

i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli  articoli  42

ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

  2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e  il  Ministro  della

giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno  attuazione

alle disposizioni di  cui  al  comma  1,  nell'ambito  delle  risorse

disponibili e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.».

  2. All'articolo  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "tribunali  ordinari,"

sono inserite le seguenti: «le  procure  della  Repubblica  presso  i

tribunali ordinari,»;

  b) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:

  « 11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a norma  del

comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato

ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo  5  aprile

2006, n. 160. Costituisce, altresi', titolo idoneo per  l'accesso  al

concorso  per  magistrato  ordinario  lo  svolgimento  del  tirocinio

professionale per diciotto  mesi  presso  l'Avvocatura  dello  Stato,

sempre che sussistano i requisiti di merito di cui al comma 1  e  che

sia attestato l'esito positivo del tirocinio.».

 

                               Art. 51

(Razionalizzazione degli uffici di cancelleria  e  notificazioni  per

                           via telematica)

  1. All'articolo 162, primo comma, della legge 23 ottobre  1960,  n.

1196, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le  cancellerie

delle corti di appello  e  dei  tribunali  ordinari  sono  aperte  al

pubblico  almeno  tre  ore  nei  giorni  feriali,  secondo   l'orario

stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie

interessate.».

  2. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il deposito e'

tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta  consegna  e'

generata entro la fine del giorno  di  scadenza  e  si  applicano  le

disposizioni di cui all'articolo 155,  quarto  e  quinto  comma,  del

codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta  elettronica

certificata eccede la dimensione massima stabilita  nelle  specifiche

tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del

ministero della giustizia, il deposito degli  atti  o  dei  documenti

puo' essere eseguito mediante gli invii di  piu'  messaggi  di  posta

elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito

entro la fine del giorno di scadenza.».

 

                               Art. 52

  (Poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice)

  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 16-bis dopo il comma 9 e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente:

  « 9-bis.  Le  copie  informatiche,  anche  per  immagine,  di  atti

processuali di parte  e  degli  ausiliari  del  giudice  nonche'  dei

provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei

procedimenti   indicati   nel    presente    articolo,    equivalgono

all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il

difensore, il consulente  tecnico,  il  professionista  delegato,  il

curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con  modalita'

telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli  atti  e

dei provvedimenti di  cui  al  periodo  precedente  ed  attestare  la

conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel

fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per

immagine,   estratte   dal    fascicolo    informatico    e    munite

dell'attestazione  di  conformita'  a  norma  del   presente   comma,

equivalgono  all'originale.  Per  i  duplicati  rimane  fermo  quanto

previsto dall'articolo 23-bis, comma 1,  del  decreto  legislativo  7

marzo 2005, n. 82: Le disposizioni .di cui al presente comma  non  si

applicano  agli  atti  processuali   che   contengono   provvedimenti

giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di  denaro  vincolate

all'ordine del giudice.»;

  b) dopo l'articolo 16-quinquies e' inserito il seguente:

                          " ART. 16-sexies

                        (Domicilio digitale)

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di  procedura

civile, quando la legge prevede che le notificazioni  degli  atti  in

materia civile al difensore siano  eseguite,  ad  istanza  di  parte,

presso la cancelleria dell'ufficio  giudiziario,  alla  notificazione

con le predette modalita' puo' procedersi esclusivamente  quando  non

sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione

presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli

elenchi di cui all'articolo 6-bis del  decreto  legislativo  7  marzo

2005,  n.  82,  nonche'  dal  registro   generale   degli   indirizzi

elettronici, gestito dal ministero della giustizia.».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.

115, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti:

  « 1-quater. Il diritto di copia senza certificazione di conformita'

non e' dovuto quando la copia e' estratta dal  fascicolo  informatico

dai soggetti abilitati ad accedervi.

  1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto  nei  casi

previsti dall'articolo 16-bis,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17

dicembre 2012, n. 221.»;

  b) all'articolo 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

  « 1-bis. Il diritto di copia  autentica  non  e'  dovuto  nei  casi

previsti dall'articolo 16-bis,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17

dicembre 2012, n. 221.»;

  c) all'articolo 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

  « 1-bis. Il diritto di copia senza  certificazione  di  conformita'

non e' dovuto quando la copia e' estratta dal  fascicolo  informatico

dai soggetti abilitati ad accedervi.».

 

                               Art. 53

                  (Norma di copertura finanziaria)

  1. Alla copertura delle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione

delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di  euro

per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015,

di cui 3 milioni di euro per l'armo 2014  e  10  milioni  di  euro  a

decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma  1,

lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014  e  42,53  milioni  di

euro a decorrere dall'anno 2015 per  l'attuazione  dell'articolo  52,

comma 2, lettere a), b) e c), si provvede  con  le  maggiori  entrate

derivanti dall'aumento del contributo unificato di  cui  all'articolo

13 del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.

115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole:  «euro  37»

sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;

  b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole:  «euro  85»

sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;

  c) all'articolo 13. comma 1, alla lettera c) le parole: «euro  206»

sono sostituite dalle seguenti: «euro 237 »;

  d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro  450»

sono sostituite dalle seguenti: «euro 518 »;

  e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro  660»

sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;

  f) all'articolo 13; comma 1,  alla  lettera  f)  le  parole:  «euro

1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;

  g) all'articolo 13, comma 1,  alla  lettera  g)  le  parole:  «euro

1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;

  h) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal. seguente: «2. Per

i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e'  pari  a

euro 278. Per gli altri  processi  esecutivi  lo  stesso  importo  e'

ridotto della meta'. Per i processi  esecutivi  mobiliari  di  valore

inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per  i

processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  e'

pari a euro 168.»;

  i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono  sostituite

dalle seguenti: «euro 851».

  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre

2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio

delle minori entrate di cui alla presente legge e riferisce in merito

al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino  o

siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni

di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia  e

delle finanze, sentito il  Ministro  della  giustizia  provvede,  con

proprio decreto, all'aumento  del  contributo  unificato  di  cui  al

medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura  finanziaria

delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio.

  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza

ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli

scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo.

  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                               Art. 54

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 24 giugno 2014

                             NAPOLITANO

 

                            Renzi,  Presidente  del   Consiglio   dei

                            ministri

                            Madia, Ministro per la semplificazione  e

                            la pubblica amministrazione

                            Padoan, Ministro  dell'economia  e  delle

                            finanze

                            Orlando, Ministro della giustizia

                            Lanzetta,   Ministro   per   gli   affari

                            regionali e le autonomie

                            Alfano, Ministro dell'interno

                            Guidi, Ministro dello sviluppo economico

                            Martina,   Ministro    delle    politiche

                            agricole alimentari e forestali

                            Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei

                            trasporti

                            Lorenzin, Ministro della salute

                            Giannini,    Ministro    dell'istruzione,

                            dell'universita' e della ricerca

                            Poletti,  Ministro  del  lavoro  e  delle

                            politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Allegato 1  

                                                    (art. 1, comma 6)

                        (in milioni di euro)

=====================================================================

|                  |       |         |        |        |   2018 e   |

|    MINISTERO     | 2014  |  2015   |  2016  |  2017  | successivi |

+==================+=======+=========+========+========+============+

|MINISTERO         |       |         |        |        |            |

|DELL'ECONOMIA E   |       |         |        |        |            |

|DELLE FINANZE     |  355,7|    448,4|   504,5|   511,9|       523,6|

+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+

|MINISTERO DELLO   |       |         |        |        |            |

|SVILUPPO ECONOMICO|   55,6|     88,5|    90,5|    83,6|        85,1|

+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+

|MINISTERO DEL     |       |         |        |        |            |

|LAVORO E DELLE    |       |         |        |        |            |

|POLITICHE SOCIALI |   21,5|      7,0|     6,0|     6,0|         6,1|

+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+

|MINISTERO DELLA   |       |         |        |        |            |

|GIUSTIZIA         |   13,5|     37,2|    47,5|    49,0|        50,5|

+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+

|MINISTERO DEGLI   |       |         |        |        |            |

|AFFARI ESTERI     |   13,5|     25,2|    30,5|    31,3|        32,2|

+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+

|MINISTERO         |       |         |        |        |            |

|DELL'INTERNO      |   30,9|     58,9|    66,2|    68,0|        70,0|

+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+

|MINISTERO         |       |         |        |        |            |

|DELL'AMBIENTE E   |       |         |        |        |            |

|DELLA TUTELA DEL  |       |         |        |        |            |

|TERRITORIO E DEL  |       |         |        |        |            |

|MARE              |    2,9|      6,7|     8,5|     8,7|         8,9|

+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+

|MINISTERO DELLE   |       |         |        |        |            |

|INFRASTRUTTURE E  |       |         |        |        |            |

|DEl TRASPORTI     |  113,0|    165,0|   170,0|   163,7|       165,7|

+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+

|MINISTERO DELLA   |       |         |        |        |            |

|DIFESA            |   89,5|    254,6|   362,7|   373,6|       382,9|

+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+

|MINISTERO DELLE   |       |         |        |        |            |

|POLITICHE AGRICOLE|       |         |        |        |            |

|ALIMENTARI E      |       |         |        |        |            |

|FORESTALI         |   11,1|      8,4|     9,2|     9,5|         9,7|

+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+

|MINISTERO DELLA   |       |         |        |        |            |

|SALUTE            |    2,8|      4,2|     4,6|     4,7|         4,9|

+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+

|TOTALE            |  710,0|  1.104,0| 1.300,1| 1.309,9|     1.339,6|

+------------------+-------+---------+--------+--------+------------+

 

 

 

 

 

G.U. n.144 del 24.6.2014

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91 

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale  e

l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e

universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per

la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa

europea.

   

                            TITOLO I
              MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

                           CAPO I
     DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                EMANA

                     il seguente decreto-legge:

 

                               ART. 1

 (Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole,

istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e

potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)

1.  Al  fine  di  assicurare  l'esercizio   unitario   dell'attivita'

ispettiva nei confronti delle imprese  agricole  e  l'uniformita'  di

comportamento degli organi di  vigilanza,  nonche'  di  garantire  il

regolare  esercizio  dell'attivita'  imprenditoriale,   i   controlli

ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati  dagli

organi di vigilanza  in  modo  coordinato,  tenuto  conto  del  piano

nazionale integrato di cui all'articolo 41 del  regolamento  (CE)  n.

882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,

e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5,  del

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  evitando  sovrapposizioni  e

duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli.  I

controlli sono predisposti anche utilizzando  i  dati  contenuti  nel

registro  di  cui  al  comma  2.  controlli  ispettivi  esperiti  nei

confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi  verbali,

da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei  casi  di

attestata regolarita',  ovvero  di  regolarizzazione  conseguente  al

controllo  ispettivo  eseguito,   gli   adempimenti   relativi   alle

annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli non  possono

essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle

stesse annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle  determinate

da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero  nel

caso emergano atti,  fatti  o  elementi  non  conosciuti  al  momento

dell'ispezione. La presente  disposizione  si  applica  agli  atti  e

documenti esaminati dagli  ispettori  ed  indicati  nel  verbale  del

controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti

di  controllo  e  di  recare  il   minore   intralcio   all'esercizio

dell'attivita' d'impresa e' istituito,  con  decreto  di  natura  non

regolamentare del Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,  presso  il

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro

unico dei controlli  ispettivi  di  cui  al  comma  1  sulle  imprese

agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al  comma

1, del coordinamento dell'attivita' di  controllo  e  dell'inclusione

dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati  concernenti  i

controlli effettuati da parte di organi di polizia e  dai  competenti

organi di vigilanza e di controllo a carico  delle  imprese  agricole

sono  resi  disponibili   tempestivamente   in   via   telematica   e

rendicontati   annualmente,   anche   ai   fini   della    successiva

riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del  regolamento  (CE)  n.

882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29  aprile  2004,

alle altre pubbliche amministrazioni secondo  le  modalita'  definite

con Accordo tra le amministrazioni interessate  sancito  in  sede  di

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in

vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui

al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e

comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica, secondo le modalita' e i termini previsti con  il  medesimo

accordo.

3. Per le violazioni alle norme in materia  agroalimentare  di  lieve

entita', per le quali e' prevista l'applicazione della sola  sanzione

amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso

in  cui  accerta  l'esistenza   di   violazioni   sanabili,   diffida

l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine

di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad

elidere   le   conseguenze   dannose   o   pericolose   dell'illecito

amministrativo. Le disposizioni di cui al primo periodo si  applicano

anche ai prodotti gia' posti in vendita al  consumatore  finale,  con

esclusione  delle  violazioni  relative  alle  norme  in  materia  di

sicurezza  alimentare.  In  caso   di   mancata   ottemperanza   alle

prescrizioni contenute nella diffida di cui  al  periodo  precedente,

entro  il  termine  indicato,  l'organo  di  controllo   procede   ad

effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24

novembre 1981, n. 689. In  tale  ipotesi  e'  esclusa  l'applicazione

dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.  Ferme  restando

le disposizioni di cui all'articolo 8-bis della citata legge  n.  689

del 1981, nel caso di reiterazione specifica delle violazioni di  cui

al presente comma, accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi

successivi alla diffida, non si applica la diffida.

4. Per le violazioni alle norme  in  materia  agroalimentare  per  le

quali e' prevista l'applicazione della sola  sanzione  amministrativa

pecuniaria, se gia' consentito il pagamento  in  misura  ridotta,  la

somma, determinata ai sensi  dell'articolo  16,  primo  comma,  della

citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per cento  se  il

pagamento e' effettuato entro cinque  giorni  dalla  contestazione  o

dalla notificazione.

 

 

                               ART. 2

   (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo)

   1 Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  E'

altresi' ammessa, la produzione  di  mosto  cotto,  denominato  anche

saba, saga o similari, previa  comunicazione  al  competente  Ufficio

territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e

della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari,  da  eseguirsi

secondo le  modalita'  stabilite  nell'articolo  5,  comma  1,  della

presente legge.»;

b) all'articolo 5, comma 1:

  1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La preparazione di

mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di  vini

aromatizzati, di bevande aromatizzate a base  di  vino,  di  cocktail

aromatizzati di prodotti  vitivinicoli  e  di  spumanti,  nonche'  la

preparazione  delle  bevande  spiritose,  di  cui   all'articolo   2,

paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e  punto  ii)  del

regolamento (CE) n, 110/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio

del 15 gennaio 2008 relativo  alla  definizione,  alla  designazione,

alla  presentazione,  all'etichettatura  e  alla   protezione   delle

indicazioni geografiche delle  bevande  spiritose  e  che  abroga  il

regolamento (CEE) n. 1576/89  del  Consiglio,  puo'  essere  eseguita

anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella  cui

preparazione non e' ammesso l'impiego di  saccarosio,  dell'acquavite

di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal  regolamento

(UE) n. 251/2014 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  26

febbraio 2014,  e  successive  modificazioni,  a  condizione  che  le

lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto  giorno

antecedente alla  lavorazione,  al  competente  ufficio  territoriale

dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione

frodi dei prodotti agroalimentari.»;

  2) al secondo periodo le parole: «(CEE) n. 1601/91» sono sostituite

dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»;

  c) all'articolo 6, dopo  il  comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:

«3-bis. Nei locali di un'impresa agricola intercomunicanti con quelli

in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa, e'

consentita anche la detenzione  dei  prodotti  di  cui  al  comma  1,

lettere da a) a d),  se  ottenuti  esclusivamente  dall'attivita'  di

coltivazione,  silvicoltura  e  di  allevamento  svolte  dall'impresa

oppure  impiegati   nella   preparazione   di   alimenti   costituiti

prevalentemente  da  prodotti  agricoli   ottenuti   dalle   medesime

attivita'. In tali casi la detenzione e' soggetta ad  una  preventiva

comunicazione da  inviarsi  al  competente  ufficio  dell'Ispettorato

centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei

prodotti agroalimentari.»;

d) all'articolo 14:

  1) al comma 3, primo periodo, le  parole:  «autorizzazione,  valida

per una campagna  vitivinicola,  rilasciata  dal  competente  ufficio

periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve

essere presentata domanda in carta da bollo con specificazione  della

sede  e  dell'ubicazione  dei   locali   interessati,   nonche'   del

quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto  di  richiesta.»  sono

sostituite dalle seguenti: «comunicazione, da inviarsi al  competente

ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della

repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;

  2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «almeno entro il  quinto

giorno    antecedente»    sono     sostituite     dalla     seguente:

«antecedentemente»;

e) all'articolo 25:

  1) al comma 1, le parole: « , che rispondono ai  requisiti  e  alle

caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro

delle politiche agricole e forestali, di  concerto  con  il  Ministro

della salute, da emanare entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in

vigore della presente legge» sono soppresse;

  2) i commi 2 e 3 sono abrogati;

  i) l'articolo 26 e' abrogato;

g) all'articolo 28:

  l) al comma 1 le parole da: «, con fogli progressivamente  numerati

e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al  luogo  di

detenzione,  e  annotarvi  tutte  le  introduzioni  e  le  estrazioni

all'atto in cui si verificano» sono soppresse;

  2) i commi 4 e 5 sono abrogati;

h) all'articolo 35:

  1) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Salvo che il  fatto

costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo

25 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500  euro

a 15.000 euro.»;

  2) il comma 12 e' abrogato;

  i) l'articolo 43 e' abrogato.

 

                               ART. 3

           (Inter enti per il sostegno del Made in Italy)

  1. Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato

I del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  nonche'  alle

piccole e medie  imprese,  come  definite  dal  regolamento  (CE)  n.

800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti

agroalimentari non ricompresi  nel  predetto  Allegato  I,  anche  se

costituite  in  forma  cooperativa  o   riunite   in   consorzi,   e'

riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera  a),  un

credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi

investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000  euro,  nel

periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due  successivi,

per la realizzazione e l'ampliamento di  infrastrutture  informatiche

finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

  2. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  va  indicato  nella

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale

e' concesso ed e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

e successive modificazioni. Esso non  concorre  alla  formazione  del

reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale

sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui

agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dello

sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita'   di

applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla

fruizione del credito d'imposta al fine  del  rispetto  del  previsto

limite di spesa e al relativo monitoraggio.

  3. Al fine di incentivare la creazione di  nuove  reti  di  imprese

ovvero lo svolgimento di nuove attivita' da parte di reti di' imprese

gia' esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli  di  cui

all'Allegato I del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,

nonche' alle piccole e medie imprese, come definite  dal  regolamento

(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che  producono

prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto  Allegato  I,  e'

riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 5, lettera  b),  un

credito d'imposta nella misura del 40 per cento  delle  spese  per  i

nuovi investimenti sostenuti  per  lo  sviluppo  di  nuovi  prodotti,

pratiche, processi e  tecnologie,  nonche'  per  la  cooperazione  di

filiera, e  comunque  non  superiore  a  400.000  curo,  nel  periodo

d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.

  4. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  3  va  indicato  nella

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale

e' concesso ed e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

e successive modificazioni. Esso non  concorre  alla  formazione  del

reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale

sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui

agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dello

sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita'   di

applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla

fruizione del credito d'imposta al fine  del  rispetto  del  previsto

limite di spesa e al relativo monitoraggio.

  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui

ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2:

a) nel limite di 500.000 curo per l'anno 2014, di 1 milione  di  euro

   per ciascuno degli  anni  2015  e  2016,  per  l'attuazione  delle

   disposizioni di cui al comma 1;

b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 9 milioni di

   curo per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per  l'attuazione  delle

   disposizioni di cui al comma 3.

  6. Il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 e'

subordinato all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi

dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento

dell'Unione europea.

  7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate

le seguenti modificazioni:

  a) al collima 3, il secondo periodo e' soppresso;

  b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

  «4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi  degli  articoli  26,

paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25  ottobre  2011,

n.1169/2011, il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali svolge,  attraverso  il  proprio  sito  istituzionale,  una

consultazione pubblica  tra  i  consumatori  per  valutare  in  quale

misura, nelle informazioni relative  ai  prodotti  alimentari,  venga

percepita come  significativa  l'indicazione  relativa  al  luogo  di

origine o di provenienza dei  prodotti  alimentari  e  della  materia

prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli

stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni  sia  ritenuta

ingannevole. Ai sensi  dell'articolo  39,  paragrafo  2,  del  citato

regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche  agricole

alimentari e forestali, in collaborazione con il  Centro  di  ricerca

per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare,

su scala territoriale, i legami  tra  talune  qualita'  dei  prodotti

alimentari e  la  loro  origine  o  provenienza.  I  risultati  delle

consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici  e

trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni

di  cui  al  presente  comma  si  provvede  con  le  risorse   umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  8. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali

svolge  la  consultazione  pubblica  tra   i   consumatori   di   cui

all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4,  come

introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

  9. I decreti di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011,  n.

4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto con le modalita' di cui al medesimo comma

3.

  10. All'articolo 58  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  al

comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «E'  istituito  presso

l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le

seguenti: «per 1' efficientamento della filiera  della  produzione  e

dell'erogazione e».

 

                               ART. 4

(Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della  Mozzarella

                       di Bufala Campana DOP)

  1.  La  produzione  della  "Mozzarella  di  Bufala  campana"   DOP,

registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi  del

regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione  del  12  giugno  1996,

deve avvenire in uno spazio in cui e' lavorato  esclusivamente  latte

proveniente da allevamenti inseriti nel sistema  di  controllo  della

DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio puo' avvenire  anche

la produzione di semilavorati e di altri prodotti purche'  realizzati

esclusivamente con latte  proveniente  da  allevamenti  inseriti  nel

sistema di controllo della  DOP  Mozzarella  di  Bufala  Campana.  La

produzione di prodotti realizzati anche o  esclusivamente  con  latte

differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo

della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in  uno

spazio differente.

  2. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli  interessi  dei

consumatori e di  garantire  la  concorrenza  e  la  trasparenza  del

mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori

e gli intermediari di latte di bufala  sono  obbligati  ad  adottare,

nelle rispettive attivita', sistemi idonei a garantire la rilevazione

e la tracciabilita' del latte prodotto, dei quantitativi di latte  di

bufala trasformato e delle  quantita'  di  prodotto  derivante  dalla

trasformazione del latte di bufala utilizzato.

  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e

forestali, di concerto con il  Ministro  della  salute,  da  adottare

entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto,  sono  definite  le   modalita'   per   l'attuazione   delle

disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2.

  4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque  viola

le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'  soggetto  alla  sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000  a

euro  13.000  e  alla  sanzione  accessoria  della   chiusura   dello

stabilimento nel quale si e' verificata la violazione per un  periodo

da un minimo di dieci ad un massimo  di  trenta  giorni.  Si  applica

altresi' la sanzione accessoria  della  sospensione  del  diritto  di

utilizzare la denominazione  protetta  dalla  data  dell'accertamento

della violazione fino  a  quando  l'organo  di  controllo  non  abbia

verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione

e l'avvenuta pubblicita' a norma del periodo seguente. Della sanzione

della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta

e' data tempestiva pubblicita' attraverso la pubblicazione, a cura  e

spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Nel

caso di reiterazione delle violazioni di cui al  comma  1,  accertata

con provvedimento esecutivo nei sei mesi  successivi  all'irrogazione

delle sanzioni, la chiusura dello stabilimento  e'  disposta  per  un

periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e  gli

importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente

comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento

nel quale si e' verificata  la  violazione  e'  altresi'  disposta  a

carico di coloro che utilizzano latte o cagliata  diversi  da  quelli

della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella

di Bufala Campana DOP. In tali casi la chiusura dello stabilimento e'

disposta per un periodo da un minimo di un giorno  a  un  massimo  di

dieci giorni, ovvero di trenta giorni in caso di reiterazione di tale

comportamento accertato entro sei mesi.

  5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque  viola

le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  e'  soggetto  alla  sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da

  euro 750 ad euro 4.500. Qualora  la  violazione  riguarda  prodotti

inseriti nel sistema di controllo delle denominazioni protette di cui

al  regolamento  (UE)  n.   1151/2012,   si   applica   la   sanzione

amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000. Gli addetti al

controllo, nel caso di prima violazione delle disposizioni di cui  al

comma 2, procedono a diffidare  il  responsabile  ad  adempiere  alle

prescrizioni previste entro un termine massimo  di  quindici  giorni.

Decorso  inutilmente  tale  termine,  gli  importi   delle   sanzioni

amministrative  pecuniarie   previste   dal   presente   comma   sono

raddoppiati.

  6. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della

qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   del

Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   e'

designato quale autorita' competente all'applicazione delle  sanzioni

di cui ai commi 4 e 5.

  7. L'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre  2008,

n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2008,

n. 205, e' abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n.  4,

e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto

di cui al comma 3.

  8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  viola

i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in  via

cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del  regolamento  (CE)  n.

178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio  2002,

e' punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con  la  multa  da

euro 10.000 a euro 30.000. L'autore del delitto di  cui  al  presente

comma e' tenuto altresi' a rimuovere, a propria cura e spese, secondo

le prescrizioni del competente organo  di  vigilanza,  nell'esercizio

delle funzioni di polizia giudiziaria,  le  coltivazioni  di  sementi

vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria  e

compensativa nei termini e con le modalita'  definiti  dalla  regione

competente per territorio.

 

                               ART. 5

(Disposizioni per l'incentivo all'assunzione  di  giovani  lavoratori

    agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura)

  1.  Al  fine  di  promuovere  forme  di  occupazione   stabile   in

agricoltura di giovani di eta' compresa tra i 18 e i  35  anni  e  in

attesa  dell'adozione  di  ulteriori  misure  da   realizzare   anche

attraverso  il  ricorso  alle  risorse  della  nuova   programmazione

comunitaria 2014-2020, e' istituito, nel  limite  delle  risorse  del

fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per  i  datori  di

lavoro che hanno i requisiti di  cui  all'articolo  2135  del  codice

civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo  indeterminato

o con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  che  presenta  i

requisiti di  cui  al  comma  3,  lavoratori  che  si  trovano  nelle

condizioni di cui al comma 4.

  2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al  comma  1,  e'

istituito nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche

agricole il  fondo  per  gli  incentivi  all'assunzione  dei  giovani

lavoratori agricoli, con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per

l'anno 2015, 12 milioni di euro per l'anno 2016, 9  milioni  di  euro

per l'anno 2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018.

  3. Ai fini della concessione  dell'incentivo  di  cui  al  presente

articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:

a) avere durata almeno triennale;

b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione  minima  di  102

   giornate all'anno; e) essere redatto in forma scritta.

  4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori  di

eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, che  si  trovano  in  una  delle

seguenti condizioni:

a) essere privi di impiego  regolarmente  retribuito  da  almeno  sei

   mesi;

b) essere privi di un diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo

   grado.

  5.  Le  assunzioni  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere

effettuate tra il 1° luglio  2014  e  il  30  giugno  2015  e  devono

comportare un incremento occupazionale  netto  calcolato  sulla  base

della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli  anni

successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate  nell'anno

precedente l'assunzione. I lavoratori dipendenti con

  contratto di lavoro a tempo parziale  sono  computati  in  base  al

rapporto tra le  ore  pattuite  e  l'orario  normale  di  lavoro  dei

lavoratori a tempo pieno. L'incremento della  base  occupazionale  va

considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi  in

societa' controllate o collegate  ai  sensi  dell'articolo  2359  del

codice civile o facenti capo,  anche  per  interposta  persona,  allo

stesso soggetto.

  6. L'incentivo di cui al presente articolo e' pari a un terzo della

retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per  un  periodo

complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di  lavoro  unicamente

mediante compensazione dei contributi dovuti e con  le  modalita'  di

seguito illustrate:

a) per le assunzioni a tempo determinato:

  1) 6 mensilita' a decorrere dal completamento  del  primo  anno  di

assunzione;

  2) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del secondo  anno  di

assunzione;

  3) 6 mensilita' a decorrere dal completamento  del  terzo  anno  di

assunzione;

  b) per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato:  18  mensilita'  a

decorrere dal completamento del primo armo di assunzione.

  7. All'incentivo di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le

disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28

giugno 2012, n. 92.

  8. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per  la

finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo  scopo  di

ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione  all'incentivo  e

di consentire la fruizione  dell'incentivo  stesso,  comunicando  sul

proprio sito intemet istituzionale la data a decorrere dalla quale e'

possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro il

medesimo  termine  l'Inps,  con  propria  circolare,  disciplina   le

modalita' attuative dell'incentivo di cui  al  comma  1,  nonche'  le

modalita' di controllo per il rispetto da parte dei datori di  lavoro

degli  impegni  assunti  nei  contratti  per  i  quali  e'   previsto

l'incentivo  ai  sensi  del  presente  articolo  e  per  la  verifica

dell'incremento occupazionale.

  9.  L'incentivo  di  cui  al  presente  articolo  e'   riconosciuto

dall'Inps in  base  all'ordine  cronologico  di  presentazione  delle

domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata

anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo,

l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,  fornendo

immediata comunicazione anche attraverso il  proprio  sito  internet.

L'INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate  valutate  con

riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  al  Ministero  delle

politiche  agricole  alimentari   e   forestali   ed   al   Ministero

dell'economia e delle fmanze.

  10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  effettua  la

comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.

  11. In relazione alla prossima scadenza del citato regolamento (CE)

n. 800/2008, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali

verifica la compatibilita' delle  disposizioni  di  cui  al  presente

articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di esenzione  dalla

notifica  in  corso  di  adozione  e  propone  le  misure  necessarie

all'eventuale adeguamento.

  12. A decorrere dalla  data  in  cui  e'  possibile  presentare  le

domande di ammissione all'incentivo di cui al presente articolo,  per

le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non  trova

piu' applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge

28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9

agosto  2013,  n.  99.  Restano  salve  le  domande   di   ammissione

all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013,

n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.

99, presentate fino a tale data.

  13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.

446, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni  di

cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3)  e  4),  per  i  produttori

agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  d),  si  applicano,

nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti,  anche  per

ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel

periodo di imposta purche' abbia lavorato almeno 150  giornate  e  il

contratto abbia almeno una durata triennale.».

  14. La disposizione del comma 13 si applica, previa  autorizzazione

della Commissione  europea  richiesta  a  cura  del  Ministero  delle

politiche agricole alimentari e forestali, a  decorrere  dal  periodo

d'imposta successivo a quello in corso al  31  dicembre  2013.  Della

medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione

dell'acconto relativo al periodo d'imposta  successivo  a  quello  in

corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale,  di  cui

all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

 

                               ART. 6

               (Rete del lavoro agricolo di qualita')

  1. E' istituita presso  l'INPS  la  Rete  del  lavoro  agricolo  di

qualita' alla quale possono partecipare le imprese  agricole  di  cui

all'articolo  2135  del  codice  civile  in  possesso  dei   seguenti

requisiti:

a) non avere riportato  condanne  penali  e  non  avere  procedimenti

   penali in corso per  violazioni  della  normativa  in  materia  di

   lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui  redditi

   e sul valore aggiunto;

b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni,  di  sanzioni

   amministrative definitive per le violazioni di  cui  alla  lettera

   a);

c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali  e

   dei premi assicurativi.

  2. Alla Rete del  lavoro  agricolo  di  qualita'  sovraintende  una

cabina di regia composta  da  un  rappresentante  del  Ministero  del

lavoro e delle  politiche  sociali,  del  Ministero  delle  politiche

agricole e forestali, del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,

dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle province  autonome

di Trento e di Bolzano designati  entro  30  giorni  dall'entrata  in

vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina di regia  anche

tre rappresentanti dei lavoratori subordinati  e  tre  rappresentanti

dei datori di  lavoro  e  dei  lavoratori  autonomi  dell'agricoltura

nominati con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata  in

vigore del presente decreto,  su  designazione  delle  organizzazioni

sindacali a  carattere  nazionale  maggiormente  rappresentative.  La

cabina di regia e' presieduta dal rappresentante dell'INPS.

  3. Ai fini della partecipazione alla Rete del  lavoro  agricolo  di

qualita', le imprese di cui al comma  1  presentano  istanza  in  via

telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di  regia

definisce  con  apposita  determinazione  gli   elementi   essenziali

dell'istanza.  

  4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:

  a) delibera sulle istanze di partecipazione alla  Rete  del  lavoro

agricolo di qualita' entro 30 giorni dalla presentazione;

  b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di  qualita'  le  imprese

agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1.

  c)  redige  e  aggiorna  l'elenco  delle   imprese   agricole   che

partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita' e  ne  cura  la

pubblicazione sul sito internet dell'INPS;

d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

   e al Ministero delle politiche agricole e forestali in materia  di

   lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo.

  5. La partecipazione alla cabina di regia e' a titolo gratuito e ai

componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di  spese

o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si  avvale

per il suo funzionamento delle risorse umane e  strumentali  messe  a

disposizione dall'INPS, nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  al

comma 8.

  6. Al fine di realizzare un piu' efficace  utilizzo  delle  risorse

ispettive disponibili, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano

l'attivita' di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti

alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i casi  di  richiesta

di

  intervento  proveniente  dal   lavoratore,   dalle   organizzazioni

sindacali, dall'Autorita' giudiziaria o da autorita' amministrative.

  7. E' fatta salva comunque la possibilita' per  le  amministrazioni

di cui al comma 6 di effettuare  controlli  sulla  veridicita'  delle

dichiarazioni in base alla disciplina vigente.

  8. Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con

le risorse umane, strumentali e finanziarie previste  a  legislazione

vigente.

 

                               ART. 7

(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure  di

                         carattere fiscale)

  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) dopo il comma 1-quinguies, e' inserito il seguente:

  «1-quinguies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli

professionali iscritti nella previdenza agricola di eta' inferiore ai

trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola  de  minimis  di

cui al regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della  Commissione,  del  18

dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de

minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento  delle

spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni  agricoli,  entro

il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a  un

massimo di euro 1.200 annui.»;

  b) al comma 1-sexies, dopo le  parole:  «la  detrazione  spettante»

sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».

  2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere  dal  periodo

d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto  relativo

all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e'  calcolato  senza

tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.

  3. All'articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,

e successive modificazioni, il comma 1 e' abrogato.

  4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, m 228, il comma 512

e' sostituito dal seguente: «512. Ai soli fini  della  determinazione

delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015,

nonche' a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale

e agrario sono rivalutati rispettivamente del  15  per  cento  per  i

periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il  periodo  di

imposta 2015, nonche' del 7 per cento  a  decorrere  dal  periodo  di

imposta  2016.  Per  i  terreni  agricoli,  nonche'  per  quelli  non

coltivati, posseduti e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli

imprenditori  agricoli  professionali   iscritti   nella   previdenza

agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per cento per  i  periodi  di

imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015.

L'incremento si applica sull'importo risultante  dalla  rivalutazione

operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge  23  dicembre

1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte

sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e  2016,  si  tiene  conto

delle disposizioni di cui al presente comma.».

 

                             ART. 8

                     (Disposizioni finanziarie)

  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui

all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,

e' incrementato di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018.

  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e

13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente  articolo,  pari  a  5

milioni di curo per l'anno 2014, a 67,4 milioni di  euro  per  l'anno

2015, a 50,6 milioni di curo per l'anno 2016 e a 37,6 milioni di curo

per l'anno 2017, a 33,9 milioni di euro per  l'anno  2018  e  a  29,4

milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 6 milioni di curo per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a

   4,5 milioni per l'anno  2018,  mediante  corrispondente  riduzione

   delle proiezioni dello stanziamento del fondo

  speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"

della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,  allo  scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

medesimo;

b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2014  e  2015

   mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa  di

   cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499,  come  da

   ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,  lettera

   e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c) quanto a 12,8 milioni di euro per l'anno 2015, a  8,6  milioni  di

   euro per l'anno 2016 e a 2,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2017,

   mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo   per   interventi

   strutturali di politica economica, di cui all'articolo  10,  comma

   5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con

   modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 13,3 milioni di euro per l'anno 2015  e  7,6  milioni  di

   euro a decorrere dall'anno 2016 mediante utilizzo  delle  maggiori

   entrate di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto;

e) quanto a 36,3 milioni di euro per l'anno  2015,  28,4  milioni  di

   curo per l'armo 2016 e 21,8 milioni di euro a decorrere  dall'anno

   2017 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui  all'articolo

   7, comma 4, del presente decreto;

  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                             CAPO II
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA DELL'AZIONE PUBBLICA DI TUTELA
   AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA
      AMBIENTALE E PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI
            DALL'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA

 

                               ART. 9

(Interventi urgenti per l 'efficientamento energetico  degli  edifici

                 scolastici e universitari pubblici)

  1. A valere sul Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  1110,  della

legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  nel  limite  di  trecentocinquanta

milioni di  euro,  possono  essere  concessi  finanziamenti  a  tasso

agevolato ai soggetti pubblici competenti ai  sensi  della  normativa

vigente  in  materia  di  immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti

all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonche'  di

edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica  (AFAM),

al  fine  di  realizzare  interventi  di  incremento  dell'efficienza

energetica degli edifici scolastici e universitari negli  usi  finali

dell'energia, avvalendosi della  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.

quale soggetto gestore del predetto fondo.

  2. I finanziamenti a  tasso  agevolato  di  cui  al  comma  1  sono

concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, e successive modificazioni.

  3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si  applica

la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  17  novembre

2009.

  4. Il fondo di cui al comma l puo' altresi' concedere finanziamenti

a tasso agevolato a fondi  immobiliari  chiusi  costituiti  ai  sensi

dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per interventi

sul  patrimonio  immobiliare  pubblico  per  l'efficienza  energetica

dell'edilizia scolastica e universitaria. Ai fini del finanziamento i

fondi  immobiliari  chiusi  presentano  i  progetti  di  investimento

dimostrando la convenienza economica e  l'efficacia  nei  settori  di

intervento.

  5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e

4  avviene  sulla  base  di  diagnosi   energetica   comprensiva   di

certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.

  6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire  un

miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di

almeno  due  classi  in  un  periodo  massimo  di  tre   anni.   Tale

miglioramento e' oggetto di certificazione da parte di  un  organismo

tecnico terzo individuato col decreto di cui al comma 8.  La  mancata

produzione di  idonea  certificazione  attestante  la  riduzione  del

consumo energetico determina la  revoca  del  finanziamento  a  tasso

agevolato.

  7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente

articolo non potra' essere superiore a venti anni. Per gli interventi

di  efficienza  energetica  relativi   esclusivamente   ad   analisi,

monitoraggio, audit,  diagnosi,  certificazione  e  progettazione  la

durata massima del finanziamento e' fissata in dieci anni e l'importo

del finanziamento non puo' essere superiore a  cinquecentomila  euro.

L'importo di ciascun  intervento  non  puo'  essere  superiore  a  un

milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli  impianti

e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e  alla

q,   lalificazione   energetica   a   pieno   edificio,   comprensivo

dell'involucro.

  8. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle

finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e  con  il

Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  sono

individuati i criteri e le modalita' di concessione, di erogazione  e

di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di  cui  al  presente

articolo, nonche' le caratteristiche di strutturazione  dei  fondi  e

delle operazioni che si intendono realizzare ai sensi del comma 4  al

fine della compatibilita' delle stesse con gli equilibri  di  finanza

pubblica.

  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

e maggiori oneri a carico della fmanza pubblica.

  10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia

scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente  articolo,  e'

assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla  Presidenza

del Consiglio dei  Ministri  anche  mediante  apposita  struttura  di

missione, alle cui attivita' si  fa  fronte  con  le  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

                               ART. 10

(Misure straordinarie  per  accelerare  l'utilizzo  delle  risorse  e

l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione

del  rischio  idrogeologico  nel  territorio  nazionale  e   per   lo

svolgimento  delle  indagini  sui  terreni  della  Regione   Campania

                     destinati all'agricoltura)

  1. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i

Presidenti della regioni subentrano relativamente  al  territorio  di

competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il

sollecito espletamento delle procedure  relative  alla  realizzazione

degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati

negli  accordi   di   programma   sottoscritti   tra   il   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  le  regioni

ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.

191, e nella titolarita'  delle  relative  contabilita'  speciali.  I

commissari  straordinari  attualmente   in   carica   completano   le

operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro

quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

  2. Al Presidente della regione non e' dovuto alcun compenso per  lo

svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo.

In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente  della  regione

il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare,  sentito  il  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta, al

  quale  spettano  i  poteri  indicati  nel  presente  articolo  fino

all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione

della causa di impedimento.

  3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine  finale  del

30 aprile 2014, sono  ultimati  entro  trenta  giorni  dall'effettivo

subentro.

  4. Per le attivita'  di  progettazione  degli  interventi,  per  le

procedure di affidamento dei lavori, per le  attivita'  di  direzione

dei lavori e  di  collaudo,  nonche'  per  ogni  altra  attivita'  di

carattere   tecnico-amministrativo   connessa   alla   progettazione,

all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi  inclusi  servizi  e

forniture, il Presidente della  regione  puo'  avvalersi,  oltre  che

delle strutture e degli uffici  regionali,  degli  uffici  tecnici  e

amministrativi dei comuni,  dei  provveditorati  interregionali  alle

opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi  di

bonifica e delle autorita'  di  distretto.  Le  relative  spese  sono

ricomprese nell'ambito degli incentivi per la  progettazione  di  cui

all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.

163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5

ottobre 2010, n. 207.

  5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  il  Presidente

della  regione  e'  titolare  dei  procedimenti  di  approvazione   e

autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione  e

di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre  2009,

n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,

n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e  cura  tutte  le

attivita' di competenza delle  amministrazioni  pubbliche,  necessari

alla realizzazione degli  interventi,  nel  rispetto  degli  obblighi

internazionali e di  quelli  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione

europea.

  6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi  del  comma  5  sostituisce

tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro

provvedimento     abilitativo     necessario     per     l'esecuzione

dell'intervento,  comporta  dichiarazione  di  pubblica  utilita'   e

costituisce, ove occorra, variante agli strumenti  di  pianificazione

urbanistica e territoriale, fatti  salvi  i  pareri  e  gli  atti  di

assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei  beni  e

delle attivita' culturali e del turismo previsti dal codice dei  beni

culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio

2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta  giorni  dalla

richiesta,  decorso  inutilmente  il  quale  l'autorita'   procedente

provvede comunque alla conclusione  del  procedimento,  limitatamente

agli interventi individuati negli accordi  di  programma  di  cui  al

comma 1.

  7. Ai fini delle attivita' di  coordinamento  delle  fasi  relative

alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di  cui  al

comma 1, fermo  restando  il  numero  degli  uffici  dirigenziali  di

livello  generale  e  non  generale  vigenti,  l'Ispettorato  di  cui

all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,

e' trasformato in una direzione generale individuata dai  regolamenti

di organizzazione del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e  del  mare  e,  pertanto,  l'Ispettorato  e'  soppresso.

Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2,  del  decreto-legge

n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture  anche  vigilate»

a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto  2009,  n.  140»

sono sostituite dalle seguenti: «una direzione  generale  individuata

dai regolamenti di organizzazione del Ministero  nel  rispetto  della

dotazione  organica  vigente  che  subentra   nelle   funzioni   gia'

esercitate dall'Ispettorato generale».

  8. Al fine di preordinare un risparmio di spesa,  all'articolo  17,

comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,

con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  secondo

periodo, le parole: «almeno uno e'» sono sostituite  dalle  seguenti:

«uno puo' essere». 1 soggetti

  titolari dei corrispondenti  incarichi  alla  data  di  entrata  in

vigore  dei  presente  decreto  conservano  l'incarico   dirigenziale

generale fino alla data di cessazione dello stesso.

  9. Fermo restando  il  termine  del  31  dicembre  2014,  stabilito

dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli

interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali  o

regionali entro il  30  giugno  2014  sono  completati  entro  il  31

dicembre 2015. I Presidenti delle  regioni  provvedono,  con  cadenza

almeno trimestrale, ad aggiornare  i  dati  relativi  allo  stato  di

avanzamento degli interventi secondo modalita' di inserimento  in  un

sistema 077 line specificate  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e deI mare.

  10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo  9  del  decreto

legislativo 23  febbraio  2010,  n.  49,  dopo  le  parole:  «di  cui

all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)».

  11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate  al

finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del  rischio

idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del  Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con

il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti.  A  tal  fine  la

Presidenza del Consiglio dei  Ministri  puo'  avvalersi  di  apposita

struttura di missione, alle cui attivita'  si  fara'  fronte  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

  12. Al decreto-legge 10 dicembre  2013,  n.  136,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i novanta

giorni  successivi  all'emanazione   del   decreto   medesimo»   sono

sostituite  dalle  seguenti:  «da  svolgere,  secondo   l'ordine   di

priorita' definito nei  medesimi  decreti,  entro  i  novanta  giorni

successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  dei  predetti

decreti peri terreni classificati, sulla base delle  indagini,  nelle

classi di rischio piu' elevate, e entro i successivi centottanta  per

i restanti terreni. Con i medesimi  decreti,  puo'  essere  disposto,

nelle more dello svolgimento delle indagini dirette,  il  divieto  di

commercializzazione dei prodotti  derivanti  dai  terreni  rientranti

nelle classi di rischio piu'  elevato,  ai  sensi  del  principio  di

precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento  (CE)  n.  178/2002

del 28 gennaio 2002, del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che

stabilisce i principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione

alimentare,  istituisce  l'Autorita'   europea   per   la   sicurezza

alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.»;

  b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:  «6.1.

Le indagini di cui al presente articolo possono  essere  estese,  nei

limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione   vigente,   con

direttiva  dei  Ministri  delle  politiche  agricole   alimentari   e

forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e

della salute, d'intesa con il Presidente della Regione  Campania,  ai

terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi  del

comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto  di

sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di

cui al comma 5.  Nelle  direttive  di  cui  al  presente  comma  sono

indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui  terreni  di

cui al primo periodo e la  presentazione  delle  relative  relazioni.

Entro i quindici giorni  dalla  presentazione  delle  relazioni  sono

emanati i decreti di cui al comma 6.»;

  c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e'  inserito  il  seguente:

«5-ter, Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva  del  Parlamento

europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce

un quadro  per  l'azione  comunitaria  in  materia  di  acque,  nella

concessione di contributi  e  finanziamenti  previsti  dai  programmi

comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita  priorita'

assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue  e  di  bonifica

finalizzati a privilegiare l'uso

  collettivo della  risorsa  idrica,  in  sostituzione  del  prelievo

privato di acque da falde superficiali e profonde nelle  province  di

Napoli e Caserta.»

  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                               ART. 11

(Misure urgenti per la protezione di  specie  animali,  il  controllo

delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operativita' del Parco

nazionale delle  Cinque  Terre,  la  riduzione  dell'inquinamento  da

sostanze ozono lesive contenute nei  sistemi  di  protezione  ad  uso

antincendio  e  da  onde  elettromagnetiche,  nonche'  parametri   di

              verifica per gli impianti termici civili)

  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del

mare promuove intese e accordi con  i  Ministri  competenti,  con  le

regioni e con altri soggetti pubblici  e  privati  titolati,  per  lo

sviluppo e l'attuazione di piani d'azione  per  la  conservazione  di

specie di particolare interesse a rischio di  estinzione,  anche  per

adempiere  tempestivamente  alle  direttive   ed   atti   d'indirizzo

dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonche'  alla

Strategia  Nazionale  per  la   Biodiversita',   adottata   in   base

all'articolo 6  della  Convenzione  Internazionale  sulla  Diversita'

Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.

  2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge  6

luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n.  125,  dopo  le  parole:  «e  rimborsi  spese»,  sono

aggiunte le seguenti: «, fatti salvi  gli  oneri  di  missione.  Agli

oneri   derivanti   dall'applicazione   del    precedente    periodo,

quantificati  in  euro  ventimila   annui,   si   provvede   mediante

corrispondente riduzione, a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del

presente decreto, dell'autorizzazione di spesa  recata  dall'articolo

6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179».

  3. All'articolo 12  della  legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  e'

aggiunto,  in  fine,  il   seguente   comma:   «Nei   casi   in   cui

l'amministrazione fa eseguire  le  misure  necessarie  ai  sensi  del

secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti

del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico

stesso quando, in relazione all'evento, si  dimostri  il  dolo  o  la

colpa grave del medesimo.».

  4. Al fine di conseguire con immediatezza i  necessari  livelli  di

operativita' e  consentire  lo  svolgimento  stabile  delle  primarie

funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema  di

salvaguardia  degli  ecosistemi  naturali  e  di   promozione   della

sostenibilita',   nella   specifica   cornice    di    vulnerabilita'

territoriale messa a rischio da  ricorrenti  eventi  alluvionali,  il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con

proprio decreto da  adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di

entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  ne   nomina   il

direttore, scegliendolo  in  una  terna  motivatamente  proposta  dal

Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione

effettuata avuto riguardo alle attitudini,  alle  competenze  e  alle

capacita' professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico

incarico. Alla  selezione  possono  partecipare  dirigenti  pubblici,

funzionari  pubblici  con  almeno  dieci  anni  di  anzianita'  nella

qualifica nonche' esperti anche tra coloro che  abbiano  gia'  svolto

funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno  due

anni. Il  presidente  dell'ente  parco  stipula  col  direttore  cosi

nominato un contratto di diritto privato di durata  non  superiore  a

cinque anni. Il  direttore,  se  dipendente  pubblico,  e'  posto  in

aspettativa senz'assegni  dall'amministrazione  di  appartenenza  per

tutta la durata dell'incarico.

  5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate

le seguenti modificazioni:

  a) e' aggiunto, in fine, l'Allegato I  di  cui  all'allegato  1  al

presente decreto;

  b) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente  «2-bis.

Il termine di sei mesi di cui al comma  precedente  e'  differito  di

ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi antincendio contenenti

sostanze  controllate,  di  cui  all'articolo  3,   punto   4),   del

regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre  2014,

ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

dello sviluppo economico, indicando  l'ubicazione  dell'impianto,  la

natura e la quantita'  della  sostanza  secondo  il  formato  di  cui

all'allegato I al presente decreto.».

  6. All'articolo 14, comma  8,  lettera  d),  del  decreto-legge  18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17

dicembre 2012, n. 221, le  parole:  «apposito  decreto  dirigenziale»

sono  sostituite  dalle  seguenti:  «uno  o  piu'  appositi   decreti

dirigenziali».

  7. Agli  adempimenti  relativi  all'integrazione  dei  libretto  di

centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo  284,

comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive

modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

  8. All'intesa prevista dall'articolo 1, comma 515, della  legge  27

dicembre 2013, n. 147, relativa al  Parco  nazionale  dello  Stelvio,

partecipa anche la Regione Lombardia.

  9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'

sostituito dal seguente:

                              «Art. 285

                     (Caratteristiche tecniche)

  1.  Gli  impianti  termici  civili  di  potenza  termica   nominale

superiore al valore di soglia devono  rispettare  le  caratteristiche

tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla presente parte

pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i  programmi

di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla  vigente  normativa  possono

imporre  ulteriori  caratteristiche  tecniche,  ove   necessarie   al

conseguimento e al rispetto dei valori e degli obiettivi di  qualita'

dell' aria.».

  10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata  in  vigore

della presente disposizione, sono  stati  autorizzati  ai  sensi  del

titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, e che, a partire da tale data, ricadono  nel  successivo  titolo

II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II  entro  il

1° settembre 2017 purche' sui  singoli  terminali,  siano  e  vengano

dotati di elementi  utili  al  risparmio  energetico,  quali  valvole

termostatiche   e/o    ripartitori    di    calore.    Il    titolare

dell'autorizzazione produce, quali atti  autonomi,  le  dichiarazioni

previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa  parte  quinta  nei

novanta   giorni   successivi   all'adeguamento   ed   effettua    le

comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi  stabiliti.  Il

titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore  ai  fini

dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288,

  11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.

5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Restano  altresi'  fermi

gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

  12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n.  157,  dopo  il

comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Nel  caso  delle  specie

alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di

concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali, sentito  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la

ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1,  comma

3, e'  finalizzata  ove  possibile  all'eradicazione  o  comunque  al

controllo delle popolazioni.».

  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                               ART. 12

(Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la  trasparenza

degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per  la

                 programmazione unitaria 2007/2013)

  1. All'articolo  7,  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,

sono apportatele seguenti modificazioni:

  a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «  Ai

fini  del  contenimento  della  spesa  pubblica   e   dell'incremento

dell'efficienza  procedimentale,  il  numero   dei   commissari   che

compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale

di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica  14

maggio 2007, n. 90, e' ridotto da cinquanta a  quaranta,  inclusi  il

presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma

di laurea, non triennale, con esperienza professionale nei rispettivi

settori di congruente attivita', all'atto  della  nomina,  di  almeno

cinque anni.»;

  b) al comma 1, iI secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Il

Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare

procede, con proprio decreto, a  ripartire  le  quaranta  unita'  per

profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.».

  2. Il decreto di cui al comma 1,  lettera  b),  e'  adottato  entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I

componenti  della  Commissione  tecnica  di   verifica   dell'impatto

ambientale, che sono in carica alla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro

dei nuovi componenti nominati,  con  successivo  decreto,  secondo  i

criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b).

  3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della Commissione  di

cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis  della

legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013,

n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto

legislativo n. 39 del 2013, fermo  restando  ogni  altro  profilo  di

responsabilita', il componente responsabile decade dall'incarico  con

effetto dalla data dell'accertamento.  Il  Ministro  dell'ambiente  e

della  tutela  del  territorio  e  del  mare  segnala  la  violazione

all'ordine  professionale  di   appartenenza   per   le   conseguenti

determinazioni.

  4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente  utilizzo  delle

risorse finanziarie, ai soggetti pubblici gia' titolari di interventi

finanziati, in tutto o in  parte,  con  risorse  dell'Unione  europea

nell'ambito del Quadro Comunitario  di  Sostegno  (QCS)  2007/2013  e

destinate dai Programmi nazionali, interregionali  e  regionali  alla

riqualificazione e messa in sicurezza di edifici  pubblici,  compresi

gli interventi  di  efficientamento  energetico  degli  stessi,  sono

attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i  poteri  derogatori  previsti

dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi

dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

 

                               ART. 13

(Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di  messa  in

sicurezza e per il  recupero  di  rifiuti  anche  radioattivi.  Norme

urgenti per la gestione dei rifiuti militari e per la bonifica  delle

aree demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze  armate.  Norme

                  urgenti per gli scarichi in mare)

  1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152, e' inserito il seguente:

                           «Art. 242-bis.

(Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di  messa  in

                             sicurezza).

  I.  L'operatore  interessato  a  effettuare,   a   proprie   spese,

interventi di bonifica del suolo con riduzione

  della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori  di

concentrazione soglia di

  contaminazione, puo' presentare  all'amministrazione  di  cui  agli

articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo  degli  interventi

programmati sulla base dei dati dello  stato  di  contaminazione  del

sito,  nonche'  del  cronoprogramma  di   svolgimento   dei   lavori.

L'operatore e'  responsabile  della  veridicita'  dei  dati  e  delle

informazioni forniti, ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  21

della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  2.  Per  il  rilascio  degli  atti  di   assenso   necessari   alla

realizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita' previsti dal

progetto di bonifica l'interessato  presenta  gli  elaborati  tecnici

esecutivi  di  tali  impianti  e  attivita'  alla  regione  nel   cui

territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle  attivita',

che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di

servizi, ai sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  o  delle

discipline regionali applicabili in  materia.  Entro  novanta  giorni

dalla convocazione, la regione adotta  la  determinazione  conclusiva

che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione,  concessione,

nulla osta o atto di assenso comunque denominato.  Non  oltre  trenta

giorni  dalla  comunicazione  dell'atto  di  assenso,   il   soggetto

interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di

cui agli articoli 242 o 252, la data di avvio  dell'esecuzione  della

bonifica che si deve concludere nei  successivi  dodici  mesi,  salva

eventuale proroga non superiore a sei  mesi;  decorso  tale  termine,

salvo motivata  sospensione,  deve  essere  avviato  il  procedimento

ordinario ai sensi degli articoli 242 o 252.

  3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato  presenta  il

piano di caratterizzazione all'autorita' di cui agli articoli  242  o

252  al  fine  di  verificare  il   conseguimento   dei   valori   di

concentrazione soglia di contaminazione della matrice  suolo  per  la

specifica destinazione d'uso. Il piano e'  approvato  nei  successivi

quarantacinque  giorni.  In  via  sperimentale,  per  i  procedimenti

avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine  di

cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione  si  intende

approvato.   L'esecuzione   di   tale   piano   e'   effettuata    in

contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente,  che  procede

alla  validazione  dei  relativi  dati   e   ne   da'   comunicazione

all'autorita'   titolare   del   procedimento   di   bonifica   entro

quarantacinque giorni.

  4. La validazione dei risultati della  caratterizzazione  da  parte

dell'ARPA, attestante il conseguimento dei valori  di  concentrazione

soglia  di  contaminazione  nei  suoli,  costituisce   certificazione

dell'avvenuta bonifica del suolo.  I  costi  della  caratterizzazione

della validazione sono a carico  dell'operatore  interessato.  Ove  i

risultati della  caratterizzazione  dimostrino  che  non  sono  stati

conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione  nella

matrice   suolo,   l'ARPA   notifica   le   difformita'   riscontrate

all'operatore  interessato,  il  quale  deve  presentare,   entro   i

successivi  quarantacinque  giorni,  le  necessarie  integrazioni  al

progetto di bonifica che e' istruito  nel  rispetto  delle  procedure

ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252.

  5. Resta fermo l'obbligo di  adottare  le  misure  di  prevenzione,

messa in sicurezza e bonifica delle acque di  falda,  se  necessarie,

secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.

  6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia  di  contaminazione

del suolo,  il  sito  puo'  essere  utilizzato  in  conformita'  alla

destinazione  d'uso  prevista  secondo  gli   strumenti   urbanistici

vigenti, salva la valutazione di  eventuali  rischi  sanitari  per  i

fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti  nelle

acque di falda.».

  2. L'articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui  agli

articoli 242 o 252 in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto.

  3. I procedimenti di approvazione degli interventi  di  bonifica  e

messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa

alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  definiti

secondo le procedure e i criteri di cui alla  parte  IV  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n 152.

  4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

dopo il comma 8-ter, e' inserito il seguente:

  «8-quater. Le attivita' di trattamento delle  specifiche  tipologie

di rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo  2,  della

direttiva 2008/98/Ce sono sottoposte alle procedure semplificate

  disciplinate dall'articolo 214 e dal presente articolo a condizione

che, ferme le quantita' massime stabilite dai  decreti  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio  1998,

12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, siano  rispettati

tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive

previsti  dagli  atti   dell'Unione   europea   adottati   ai   sensi

dell'articolo  6,  paragrafo  2,   della   suddetta   direttiva   con

particolare riferimento:

  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

  b) alle condizioni specifiche che devono  essere  rispettate  nello

svolgimento delle attivita';

e) alle prescrizioni necessarie per assicurare che  i  rifiuti  siano

   trattati senza pericolo per la  salute  dell'uomo  e  senza  usare

   procedimenti  o   metodi   che   potrebbero   recare   pregiudizio

   all'ambiente con specifico riferimento  agli  obblighi  minimi  di

   monitoraggio;

  d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di  essere  tali  agli

utilizzi individuati.».

  5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 184, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:

  «5-bis. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  della  difesa,  di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare, con il Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e

delle  finanze,  sono  disciplinate,   nel   rispetto   delle   norme

dell'Unione europea e del presente decreto legislativo,  le  speciali

procedure per la gestione, lo stoccaggio, la  custodia,  nonche'  per

l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti  per  il

trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai  mezzi,  dai

materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati  alla  difesa

militare ed alla sicurezza  nazionale,  cosi'  come  individuati  con

decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento

e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina  delle

navi militari  da  guerra,  delle  navi  militari  ausiliarie  e  del

naviglio dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia  di

Finanza e del Corpo delle Capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera

iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare  dello

Stato.»;

 

 

  b) dopo l'articolo 241 e' inserito il seguente:

                            «ART. 241-bis

                          (Aree Militari).

  1. Ai fini dell'individuazione delle misure di  prevenzione,  messa

in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da

realizzare nelle aree del demanio destinate ad  uso  esclusivo  delle

forze  armate  per  attivita'  connesse  alla  difesa  nazionale,  si

applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione di  cui  alla

Tabella 1, colonna b, dell'allegato 5, alla Parte IV, Titolo  V,  del

presente decreto.

  2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al  comma  1  sono

determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio  sito

specifica che deve  tenere  conto  dell'effettivo  utilizzo  e  delle

caratteristiche ambientali di dette aree o  di  porzioni  di  esse  e

delle aree limitrofe, al fine di prevenire,  ridurre  o  eliminare  i

rischi per la salute dovuti alla potenziale  esposizione  a  sostanze

inquinanti  e  la  diffusione  della  contaminazione  nelle   matrici

ambientali.

  3. Resta fermo che in caso di declassificazione  del  sito  da  uso

militare a destinazione  residenziale  dovranno  essere  applicati  i

limiti di concentrazione di soglia  di  contaminazione  di  cui  alla

Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo  V  del

presente decreto.

  4.  Le  concentrazioni  soglia  di  contaminazione  delle  sostanze

specifiche delle attivita'  militari  non  incluse  nella  Tabella  l

dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del  presente  decreto  sono

definite  dall'Istituto  Superiore  di  Sanita'  sulla   base   delle

informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.

  5.  Per  le  attivita'  di  progettazione  e  realizzazione   degli

interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si

puo' avvalere, con apposite  convenzioni,  di  organismi  strumentali

dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con

propria determinazione le relative modalita' di attuazione.».

  6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui  al  primo  periodo,

del comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, cosi' come sostituito dal  comma  5,  lettera  a),  del

presente articolo, le disposizioni recate dal  decreto  del  Ministro

della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15

aprile 2010,  n.  87,  si  applicano  anche  al  trattamento  e  allo

smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle  navi

militari da guerra, delle navi militari  ausiliarie  e  del  naviglio

dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza  e  del

Corpo delle Capitanerie di porto  -  Guardia  costiera  iscritti  nel

quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.

  7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5  alla  Parte  Terza  del  decreto

legislativo  3  aprile  2005,  n.  152,  recante  «Valori  limiti  di

emissione in acque superficiali e in fognatura», al  parametro  n.  6

«solidi sospesi totali» e' introdotta la seguente nota:

  «(2-bis) Tali limiti non valgono per gli  scarichi  in  mare  delle

installazioni di cui all'allegato VIII  alla  parte  seconda,  per  i

quali i rispettivi documenti di riferimento sulle  migliori  tecniche

disponibili  di  cui  all'articolo  5,  lettera  1-ter.2),  prevedano

livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite.

In tal caso, le Autorizzazioni Integrate  Ambientali  rilasciate  per

l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di

emissione  anche  piu'  elevati  e  proporzionati   ai   livelli   di

produzione, comunque in conformita' ai medesimi documenti europei.».

  8.  Per  il  carattere  di  specificita'  delle   lavorazioni   che

richiedono il trattamento di materiali e rifiuti  radioattivi,  nelle

more  dell'emanazione  delle  disposizioni   regolamentari   di   cui

all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28  marzo  2014,  n.  47,

convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.  80,  con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro  della

salute, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto, e' individuata una apposita categoria di

lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere  di

smantellamento e messa in  sicurezza  di  impianti  nucleari  e  sono

contestualmente  individuate  le  modalita'  atte  a  comprovare   il

possesso dei requisiti di ordine speciale  necessari  ai  fini  dell'

acquisizione della qualificazione nella predetta categoria.

  9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,

dopo le parole: «di bonifica  di  siti  d'interesse  nazionale»  sono

inserite le seguenti parole: «  ,  di  bonifica  di  beni  contenenti

amianto».

 

 

 

                              ART. 14

(Ordinanze contingibili e urgenti,  poteri  sostitutivi  e  modifiche

urgenti per semplificare il sistema di  tracciabilita'  dei  rifiuti.

Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010  -

                             C 27/2010)

  1. All'articolo 191, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a)  le  parole:  «necessita'  di  tutela»  sono  sostituite   dalle

seguenti: «necessita' ovvero di grave  e  concreto  pericolo  per  la

tutela»;

  b) le parole da: «ricorso temporaneo» a: «elevato livello di tutela

della  salute  e  dell'ambiente»  sono  sostituite  dalle   seguenti:

«ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti,

anche in deroga alle  disposizioni  vigenti,  garantendo  un  elevato

livello di tutela della  salute  e  dell'ambiente.  L'ordinanza  puo'

disporre la  requisizione  in  uso  degli  impianti  e  l'avvalimento

temporaneo del personale che vi  e'  addetto  senza  costituzione  di

rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri

a carico di quest'ultimo».

  2. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente

decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai

sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto  legislativo  6

aprile  2006,  n.  152,  in  via  prioritaria,   con   l'applicazione

dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi  token  usb,

senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

  3. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.

150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.

15, le parole:  "30  giugno"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "30

novembre".

  4. Al fine di accelerare le attivita' necessarie per conformare  la

gestione dei rifiuti nella Regione Campania alla Sentenza della Corte

di Giustizia Europea del 4 marzo 2010 - Causa 297/08, con decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e'

nominato  un   commissario   straordinario   per   la   realizzazione

dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui al  bando  di

gara della Provincia di Salerno, pubblicato in data 2  novembre  2010

nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione   Europea.   Il   commissario

straordinario, con i poteri di cui  all'articolo  20,  comma  4,  del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e  all'articolo  13

del  decreto-legge  25   marzo   1997,   n.   67,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, esercita tutte  le

funzioni di stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e,

in particolare, stipula il contratto con il  soggetto  aggiudicatario

in  via  definitiva  dell'affidamento  delle   concessione   per   la

progettazione, costruzione e gestione di detto  termovalorizzatore  e

provvede a tutte le altre  attivita'  necessarie  alla  realizzazione

delle opere.

  5.  Nell'espletamento  dei  compiti   conferiti,   il   commissario

straordinario si avvale  del  Provveditorato  interregionale  per  le

opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

e degli uffici delle Amministrazioni interessate  alla  realizzazione

dell'opera e ai relativi oneri si fa fronte con le risorse  stanziate

per la realizzazione dell'opera.

  6. Con il  decreto  di  cui  al  comma  1  e'  indicata  la  durata

dell'incarico del commissario straordinario, che  non  puo'  comunque

superare  i  tempi  per   l'ultimazione   dell'opera   previsti   dal

cronoprogramma approvato.

  7. Al Commissario  straordinario  non  spetta  alcun  compenso  per

l'opera prestata in tale qualita', fermo  restando  il  compenso  per

l'eventuale direzione dei lavori che grava  sulle  risorse  stanziate

per la realizzazione dell'opera.

  8.  Al  decreto  legislativo  n.  152   del   2006   e   successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto  con

il Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali»  sono

inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;

  b) all'articolo 256-bis dopo il comma 6, e' aggiunto  il  seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non

si applicano al materiale agricolo e forestale derivante  da  sfalci,

potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in  loco  delle

stesse. Di tale materiale e' consentita  la  combustione  in  piccoli

cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per

ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza

del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio

per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di

residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.».

 

                               ART. 15

Disposizioni finalizzate  al  corretto  recepimento  della  direttiva

2011/92/UE del 13 dicembre 2011 in materia di valutazione di  impatto

ambientale.  Procedura  di  infrazione  2009/2086  e   procedura   di

                        infrazione 2013/2170.

  1. Al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  a) all'articolo 5, comma 1,  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla

seguente:

  «g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di  altri

impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o  sul

paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle  risorse

del suolo. Ai fini della valutazione ambientale,  gli  elaborati  del

progetto preliminare e del progetto definitivo sono  predisposti  con

un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente all'articolo

93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo  12  aprile

2006, n.. 163»;

  b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) e' abrogata;

  c)  all'articolo  6,  comma  7,  lettera  c),   dopo   le   parole:

«nell'allegato IV;»  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «per  tali

progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del

territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e  delle

attivita' culturali e del  turismo  e,  per  i  profili  connessi  ai

progetti di infrastrutture di rilevanza strategica, con il  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il  Ministero  per  io

sviluppo economico e, d'intesa  con  la  Conferenza  Stato-Regioni  e

previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per  materia,

sono definiti i criteri e le soglie da applicare  all'assoggettamento

alla  procedura  di  cui  all'articolo  20  dei   progetti   di   cui

all'allegato rsr sulla base dei  criteri  stabiliti  all'Allegato  V.

Tali disposizioni individuano, altresi',  le  modalita'  con  cui  le

Regioni e le Province autonome,  tenuto  conto  dei  criteri  di  cui

all'Allegato V e  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nello  stesso

decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle  specifiche

situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data  di  entrata  in

vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo  20  e'

effettuata  caso  per  caso,  sulla  base   dei   criteri   stabiliti

all'Allegato V.»;

  d) all'articolo 6, il comma 9 e' sostituito dal seguente:

  «9. Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato IV, a  partire  dalla

data di entrata in vigore del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c),

le soglie  dell'allegato  IV,  ove  previste,  sono  integrate  dalle

disposizioni contenute nel medesimo decreto»;

  e) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

  «5. Il risultato della verifica di assoggettabilita',  comprese  le

motivazioni, e' pubblicato integralmente sul sito web  dell'autorita'

competente»;

  I)  all'articolo  17,  comma  1,   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

  I) il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  decisione

finale  e'  pubblicata  sui  siti  web  delle  autorita'  interessate

indicando la sede ove si possa prendere visione del piano o programma

adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.»;

  2) al secondo periodo la parola: «anche» e' soppressa;

  g) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: • -

  «2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 e' dato  sintetico

avviso  sul  sito  web  dell'autorita'  competente.  Tale  forma   di

pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7  ed

ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7  agosto  1990,  n.  241.

Nell'avviso sono indicati il proponente, la  procedura,  la  data  di

trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione

del progetto, la localizzazione,  una  breve  descrizione  delle  sue

caratteristiche, le sedi e le modalita' per  la  consultazione  degli

atti nella loro interezza ed i termini entro  i  quali  e'  possibile

presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli  atti  e'

depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato.  Nel  caso

dei progetti di competenza statale la  documentazione  e'  depositata

anche presso la sede delle regioni e delle province ove  il  progetto

e' localizzato, L'intero progetto preliminare, fatti salvi  eventuali

dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato  digitale

e lo studio preliminare ambientale,  sono  pubblicati  sul  sito  web

dell'autorita' competente»;

  h) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

  «3, La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente,

la procedura, la data di present27ione dell'istanza, la denominazione

del progetto, la localizzazione ed una breve descrizione del progetto

e dei suoi possibili principali impatti  ambientali,  le  sedi  e  le

modalita' per la consultazione degli atti nella loro interezza  ed  i

termini entro i quali e' possibile presentare osservazioni»;

  i) all'articolo 32, comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «Della notifica e' data evidenza pubblica attraverso il sito

web dell'autorita' competente.»;

  /) al punto 3) dell'Allegato II alla parte seconda e' aggiunto dopo

l'ultimo trattino il seguente:

  « - al  trattamento  ed  allo  stoccaggio  di  residui  radioattivi

(impianti non compresi  tra  quelli  gia'  individuati  nel  presente

punto),   qualora    disposto    all'esito    della    verifica    di

assoggettabilita' di cui all'articolo 20»;

  m)  il  punto  7-ter)  dell'Allegato  II  alla  parte  seconda   e'

sostituito dal seguente:

  «7 -ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla  terraferma  per

lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio di  cui  all'articolo

3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14

  settembre 2011, n. 162, di recepimento della  direttiva  2009/31/CE

relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;

  n) al punto  10),  terzo  trattino,  dell'Allegato  II  alla  parte

seconda la parola: «extraurbane» e' soppressa;

  o) il punto 17) dell'Allegato II e' sostituito dal seguente:

  «17)  Stoccaggio  di  gas  combustibile  in  serbatoi   sotterranei

naturali in unita'  geologiche  profonde  e  giacimenti  esauriti  di

idrocarburi, nonche' siti per lo stoccaggio geologico del biossido di

carbonio di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  c),  del  decreto

legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva

2009/31/CE  relativa  allo  stoccaggio  geologico  del  biossido   di

carbonio»;

  p) la lettera h) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda e'

sostituita dalla seguente:

  «h) costruzione di strade urbane di  scorrimento  o  di'  quartiere

ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o piu' corsie  con

lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1500 metri»;

  q) la lettera o) del punto 7 dell'Allegato IV alla parte seconda e'

sostituita  dalla  seguente:  «o)  opere  di  canalizzazione   e   di

regolazione dei corsi d'acqua».

  r) la lettera n) del punto 8 dell'Allegato IV alla parte seconda e'

sostituita dalla seguente:

  «n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli  impianti

di trattamento delle acque reflue urbane, con capacita'  superiore  a

10.000 metri cubi».

  2. Il decreto di cui all'articolo  6,  comma  7,  lettera  c),  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal  comma

1, lettera c), del  presente  articolo,  e'  adottato  entro  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. Per i progetti elencati nell'allegato IV, le disposizioni di cui

all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152, non si applicano a partire dalla data di entrata in  vigore  del

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio  e

del mare introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo.

  4. Nei  casi  in  cui  debbano  essere  sottoposti  a  verifica  di

assoggettabilita'  postuma,   anche   a   seguito   di   annullamento

dell'autorizzazione   in   sede   giurisdizionale,   impianti    gia'

autorizzati e in esercizio per i quali tale procedura era stata a suo

tempo  ritenuta  esclusa  sulla   base   delle   soglie   individuate

nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3  aprile

2006, n.  152,  e  nella  legislazione  regionale  di  attuazione  la

procedura  di  verifica  di  assoggettabilita'  e'  svolta  a   norma

dell'articolo  6,  comma  7,  lettera  c),   del   predetto   decreto

legislativo,  ferma  restando  la  prosecuzione  dell'attivita'  fino

all'adozione dell'atto definitivo da parte dell'autorita'  competente

e, comunque non oltre il termine di centottanta giorni dalla data  di

entrata in vigore del presente decreto.

  5. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e' abrogato.

 

                               ART. 16

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per  la

protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo

venatorio.  Procedura  di   infrazione   2014/2006,   Caso   EU-Pilot

4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot  5391/13/E1TE1  -  Modifiche  al  decreto

legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32,  recante  attuazione   della

direttiva   2007/2/CE,   che   istituisce    un'infrastruttura    per

l'informazione territoriale nella Comunita'  europea.  Caso  EU-Pilot

                            4467/13/ENVI)

  1. Alla legge 11 gennaio 1992, n. 157, sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

  a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Non

e' consentita la cattura degli uccelli ai fini di richiamo, salvo nei

casi previsti dall'articolo 19-bis.»;

  b) all'articolo 4, il comma 4 e' abrogato;

  c) all'articolo 5,  al  comma  2,  le  parole:  «di  cattura»  sono

soppresse e le  parole:  «di  cui  all'articolo  4,  comma  4»,  sono

sostituite dalle seguenti: «allodola; cesena; tordo  sassello;  tordo

bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio»

  2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio  1992,  n.157,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori  dei  fucili

ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati  nella  caccia

non possono contenere piu' di due cartucce.».

  3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna  selvatica;

che non appartengano alle seguenti  specie:»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «anche se importati dall'estero, appartenenti  a  tutte  le

specie di uccelli  viventi  naturalmente  allo  stato  selvatico  nel

territorio  europeo  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,   ad

eccezione delle seguenti:»;

  b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di

specie di uccelli  viventi  naturalmente  allo  stato  selvatico  nel

territorio europeo degli Stati membri dell'Unione  europea  anche  se

importati dall'estero.».

  4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le

seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la  parola:

«terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere  alla  rete

ai sensi dell'articolo 7 e»;

  b) all'articolo 1, comma 3, dopo  la  lettera  c)  e'  aggiunta  la

seguente:

  «c-bis)  riguardano  un   territorio   soggetto   alla   sovranita'

italiana»;

  c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera e)» sono sostituite

dalle seguenti: «lettera b)»;

  d) all'articolo 1, comma 7,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente

periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati  territoriali

detenuti dai comuni o per conto di essi  soltanto  nei  casi  in  cui

l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e'

espressamente previsto dalle norme vigenti.»;

  e) all'articolo 2, comma 1, dopo  la  lettera  i)  e'  inserita  la

seguente: «i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa

da un'autorita' pubblica»;

  f) all'articolo 4; comma 1,  dopo  le  parole:  «i  metadati»  sono

inserite  le  seguenti:  «in  conformita'  con  le  disposizioni   di

esecuzione adottate a livello europeo e»;

  g) il comma 4 dell'articolo 4 e' abrogato;

  h) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

  «l-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo  7,  comma  1,

lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui  al  medesimo

comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformita'  alle

disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo.»;

  i) all'articolo 6, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

  «3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del  mare,  sentita  la   Consulta   nazionale   per   l'informazione

territoriale e ambientale di cui  all'articolo  11,  per  il  tramite

della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-quaterdecies,  del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,

dalla  legge  7  agosto  2012,  n.   135,   provvede   affinche'   le

informazioni,  compresi  i  dati,  i  codici  e  le   classificazioni

tecniche, necessarie per garantire la conformita'  alle  disposizioni

di esecuzione di cui al comma 1, siano  messe  a  disposizione  delle

autorita' pubbliche o dei terzi a  condizioni  che  non  ne  limitino

l'uso a tal fine.»;

  1)  all'articolo  7,  comma  4,  le  parole:  «Il  servizio»   sono

sostituite dalle seguenti: «Un servizio»;

  m) all'articolo 7, comma 5,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal

seguente:  «Tale  servizio  sara'  inoltre   reso   disponibile,   su

richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad  essi

relativi siano conformi alle disposizioni di  esecuzione  adottate  a

livello europeo che definiscono,  in  particolare,  gli  obblighi  in

materia di metadati, servizi di rete  e  interoperabilita',  comunque

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

  n) all'articolo 8, comma 3, le  parole  da:  «in  coerenza  con  le

regole tecniche» a:  «legislazione  vigente»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «,  anche  avvalendosi  dell'ISPRA  o  di  altra  struttura

tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione

vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai  decreti  di

cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7  marzo  2005,

n. 82, e  con  le  disposizioni  di  esecuzione  adottate  a  livello

europeo. In caso di disallineamento delle regole  tecniche  nazionali

rispetto  alle  disposizioni  di  esecuzione   europee   si   procede

all'aggiornamento dei decreti, con le modalita' di  cui  al  medesimo

articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»;

  o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli accordi o»

sono sostituite dalla seguente: «alle»;

  p) all'articolo  9,  comma  5,  dopo  le  parole:  «la  limitazione

dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»;

  q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in  fine,

le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte quantita'

particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati»;

  r) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

  «3. Le autorita' pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera

i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita' pubbliche  degli  altri

Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai  set

di  dati  territoriali  e  servizi  ad  essi  relativi  a  condizioni

armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a  livello

europeo. I set di dati territoriali e i  servizi  ad  essi  relativi,

forniti sia ai  fini  delle  funzioni  pubbliche  che  possono  avere

ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere

  agli obblighi informativi in virtu' della legislazione  europea  in

materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;

  s) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

  «3-bis. Le autorita' pubbliche  forniscono,  su  base  reciproca  e

equivalente, agli organismi istituiti da  accordi  internazionali  di

cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di  dati

territoriali  e  ai  servizi  ad  essi  relativi.  I  set   di   dati

territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini  delle

funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente  sia

al fine di  adempiere  agli  obblighi  informativi  in  virtu'  della

legislazione europea in materia  ambientale,  non  sono  soggetti  ad

alcuna tariffa.»;

  t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole:  «del  pubblico»  sono

inserite le seguenti: «, in via permanente,»;

  u) l'allegato IV e' abrogato.

  5,  Sono  sempre  assicurati   la   partecipazione   del   pubblico

nell'elaborazione   e   istituzione    di    un'infrastruttura    per

l'informazione territoriale nell'Unione europea  e,  in  particolare,

l'accesso con le modalita' di cui al decreto  legislativo  19  agosto

2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale.

 

                               ART. 17

(Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010,  n.  190,  recante

attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce  un  quadro  per

l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino -

Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche  alla  Parte  Terza  del

decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive

         modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680)

  1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190,  sono  apportate

le seguenti modifiche:

  a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «siano posti in  essere

in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o sottoregione«

sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli impatti e  le

caratteristiche transfrontaliere.»;

  b) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «la quale  tenga

conto» sono sostituite con le seguenti: «che  comprenda  gli  aspetti

qualitativi e  quantitativi  delle  diverse  pressioni  e  che  tenga

conto»;

  c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti  di  cui

all'allegato III» sono aggiunte le seguenti:  «e  segnatamente  delle

caratteristiche  fisico  chimiche,  dei  tipi   di   habitat,   delle

caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle  tabelle

1 e 2 del medesimo allegato III»;

  d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile e

integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono  aggiunte

le seguenti: «e, per  quanto  possibile,  tenuto  anche  conto  degli

impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;

  e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce»  e'  sostituita

con le seguenti: «elabora ed attua»; 39 all'articolo 11, comma 4,  la

parola: «avvio» e'  sostituita  con  la  seguente:  «attuazione»;  g)

all'articolo 12, comma 2, lettera a):

  1) dopo le parole: «ricognizione dei  programmi  di  misure,»  sono

aggiunte  le  seguenti:  «tenendo  conto  delle   pertinenti   misure

prescritte dalla legislazione dell'Unione europea,

  dalla normativa relativa a  standard  di  qualita'  ambientale  nel

settore della politica delle acque adottata a livello  comunitario  o

da accordi internazionali,»;

  2) la parola: «aventi» e' sostituita dalla seguente: «con»;

  3) dopo le parole: «decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,»

sono aggiunte le seguenti:  «nonche'  relativa  alla  gestione  della

qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo

30 maggio 2008, n. 116, e dalla  normativa  relativa  a  standard  di

qualita' ambientale nel settore  della  politica  delle  acque  o  da

accordi internazionali.».

  2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

e successive modificazioni,  dopo  il  comma  2-bis  e'  aggiunto  il

seguente:

  «2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i

risultati  dell'attivita'   di   monitoraggio   condotta   ai   sensi

dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti

diffuse, le Autorita' competenti  individuano  misure  vincolanti  di

controllo  dell'inquinamento.  In  tali  casi  i  piani  di  gestione

prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti  nell'acqua

o  stabiliscono  obblighi   di   autorizzazione   preventiva   o   di

registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure  di

controllo  sono  riesaminate  periodicamente  e   aggiornate   quando

occorre.».

  3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile

2006, n.152, e successive modificazioni,  alla  lettera  A.3.7  "Aree

protette" del punto A.3 "Monitoraggio dello stato ecologico e chimico

delle acque superficiali" le parole "fino al 22 dicembre  2013"  sono

soppresse.

 

                             CAPO III
                 DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE

 

                               ART. 18

   (Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)

  1.  Ai  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa  che  effettuano

investimenti in beni strumentali nuovi compresi  nella  divisione  28

della  tabella  ATECO,  di  cui  al   provvedimento   del   Direttore

dell'Agenzia  delle  entrate  16  novembre  2007,  pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture

produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data

di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30  giugno  2015,

e' attribuito un credito d'imposta nella  misura  del  15  per  cento

delle  spese  sostenute  in  eccedenza  rispetto  alla  media   degli

investimenti in beni  strumentali  compresi  nella  suddetta  tabella

realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta'  di

escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'

stato maggiore.

  2. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in  attivita'

alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,  anche  se

con  un'attivita'  d'impresa  inferiore  ai  cinque  anni.  Per  tali

soggetti la  media  degli  investimenti  in  beni  strumentali  nuovi

compresi nella divisione 28 della tabella  ATECO  da  considerare  e'

quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta

precedenti a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente  decreto-legge  o  a  quello  successivo,  con  facolta'  di

escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'

stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente  alla  data

di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito  d'imposta

si applica con riguardo  al  valore  complessivo  degli  investimenti

realizzati in ciascun periodo d'imposta.

  3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di  importo

unitario inferiore a 10.000 euro.

  4. Il credito d'imposta va  ripartito  nonche'  utilizzato  in  tre

quote annuali di pari importo  e  indicato  nella  dichiarazione  dei

redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e

nelle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi   d'imposta

successivi nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre alla

formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile   dell'imposta

regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del

rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico

delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni.  Il

credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

e successive modificazioni, e non e' soggetto al  limite  di  cui  al

comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  La

prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal    gennaio  del

secondo periodo di imposta  successivo  a  quello  in  cui  e'  stato

effettuato l'investimento. I  fondi  occorrenti  per  la  regolazione

contabile  delle  compensazioni  esercitate  ai  sensi  del   periodo

precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa  nello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  il

successivo trasferimento sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia

delle Entrate - Fondi di bilancio.

  5. I soggetti  titolari  di  attivita'  industriali  a  rischio  di

incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17

agosto 1999, n. 334,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  21

settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta  solo

se e' documentato l'adempimento degli obblighi e  delle  prescrizioni

di cui al citato decreto.

  6. Il credito d'imposta e' revocato:

  a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i  beni  oggetto  degli

investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima  del

secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

b) se i beni oggetto degli investimenti  sono  trasferiti,  entro  il

   termine  di  cui  all'articolo  43,  comma  1,  del  decreto   del

   Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   in

   strutture produttive  situate  al  di  fuori  dello  Stato,  anche

   appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

  7. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma

6 e' versato entro il termine per il versamento a saldo  dell'imposta

sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si  verificano  le

ipotesi ivi indicate.

  8.  Qualora,  a  seguito  dei  controlli,  si  accerti   l'indebita

fruizione, anche parziale,  del  credito  d'imposta  per  il  mancato

rispetto delle  condizioni  richieste  dalla  norma  ovvero  a  causa

dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato

determinato l'importo fruito, l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al

recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni

secondo legge.

  9. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  204

milioni di euro per il 2016, 408 milioni di curo per gli anni 2017  e

2018, e 204 milioni di euro per l'anno  2019,  si  provvede  mediante

corrispondente riduzione della  quota  nazionale  del  Fondo  per  lo

sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo

1,  comma  6,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147.  Ai  sensi

dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  il

Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli

oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in

procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto  alle  previsioni,  il

Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede

alla riduzione della  dotazione  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la

coesione in modo da garantire la compensazione  degli  effetti  dello

scostamento finanziario riscontrato, su  tutti  i  saldi  di  finanza

pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla  riprogrammazione

degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro

  dell'economia e delle finanze riferisce alle  Camere  con  apposita

relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle

misure di cui al precedente periodo

 

                               ART. 19

      (Modifiche alla disciplina ACE- aiuto crescita economica)

  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per le societa'

le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di  Stati  membri

della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo  di

imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi,  la

variazione  in  aumento  del  capitale  proprio  rispetto  a   quello

esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a  quelli  in

corso nei suddetti periodi  d'imposta  e'  incrementata  del  40  per

cento. Per i periodi d'imposta successivi la  variazione  in  aumento

del capitale proprio e' determinata senza tenere conto  del  suddetto

incremento.";

  b) al comma 4, dopo le parole: "periodi d'imposta successivi"  sono

aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero si puo' fruire di un  credito

d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui  agli

articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  Il

credito d'imposta e' utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale

sulle attivita' produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di

pari importo.".

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano alle

societa' la cui ammissione alla  quotazione  avviene  dalla  data  di

entrata in vigore  del  presente  decreto  e  sono  subordinate  alla

preventiva  autorizzazione  della  Commissione   europea   ai   sensi

dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea

richiesta  a  cura  del  Ministero  dello  sviluppo   economico.   La

disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha  effetto  a  decorrere

dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3  milioni

di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro

nel 2017, 112,3 milioni di curo nel 2018, 140,7 milioni di  euro  nel

2019, 146,4 milioni di euro nel  2020  e  148,3  milioni  di  euro  a

decorrere dal 2021, si provvede come segue:

a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo

   e la coesione, programmazione 2014-2020, di  cui  all'articolo  1,

   comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  per  l'importo  di

   27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3

   milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;

  b) mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, disposto  con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei  Monopoli

da adottare entro il  30  novembre  2018,  dell'aliquota  dell'accisa

sulla benzina e  sulla  benzina  con  piombo,  nonche'  dell'aliquota

dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato  I

del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte

sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e

amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

e successive modificazioni, in misura tale  da  determinare  maggiori

entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4

milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro  a  decorrere  dal

2021; il provvedimento e' efficace dalla data  di  pubblicazione  sul

sito internet dell'Agenzia.

 

                               ART. 20

(Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese  e

                          misure contabili)

  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera w-quater,  e'  inserita

la seguente:  "w-quater.1  "PMI":  fermo  quanto  previsto  da  altre

disposizione di legge, le piccole e medie imprese,  emittenti  azioni

quotate,  che  abbiano,  in  base  al  bilancio  approvato   relativo

all'ultimo   esercizio,   anche   anteriore    all'ammissione    alla

negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di

euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato  nell'ultimo  anno

solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano  PMI  gli

emittenti azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti

limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.";

  b) all'articolo 104-bis,  comma  2,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: "I diritti di voto assegnati ai sensi  dell'articolo

127-quinquies  non  si   computano   nell'assemblea   convocata   per

deliberare su eventuali misure di difesa."; nel comma 3 dell'articolo

104-bis, dopo la lettera b), e'  aggiunta  la  seguente:  "b-bis)  le

maggiorazioni  di  voto  spettanti  ai   sensi   dell'articolo   127-

quinquies";

c) all'articolo 105, comma 3, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti

   parole: "ovvero  nelle  ipotesi  in  cui  lo  statuto  preveda  la

   maggiorazione del diritto di voto.";

  d) all'articolo 106, il comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:"/.

Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione  dei  diritti

di voto, venga a detenere una partecipazione  superiore  alla  soglia

del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto  in  misura

superiore al  trenta  per  cento  dei  medesimi  promuove  un'offerta

pubblica di acquisto rivolta a tutti i  possessori  di  titoli  sulla

totalita'  dei  titoli  ammessi  alla  negoziazione  in  un   mercato

regolamentato in loro possesso.";

  e) all'articolo 106, dopo il comma  l,  e'  inserito  il  seguente:

"1-bis Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa  da

quella indicata nel comma 1, comunque  non  inferiore  al  venti  per

cento ne' superiore al quaranta  per  cento.  Se  la  modifica  dello

statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in  un

mercato regolamentato, i soci che non hanno  concorso  alla  relativa

deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o  parte  dei  loro

titoli; si applicano gli articoli 2437-bis,  2437-ter  e  2437-quater

del codice civile.";

  f) al comma 2 dell'articolo 106 sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole "Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di acquisti  a  un

prezzo piu' elevato, in caso di superamento della soglia relativa  ai

diritti  di  voto  per   effetto   della   maggiorazione   ai   sensi

dell'articolo 127- quinquies.";

g) nei commi 3, lettere a) e b), 3-bis, 4, 5 e 6, dell'articolo  106,

   le parole: "nel comma 1"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nei

   commi 1 e 1-bis";

h) nel comma  3,  lettera  a),  dell'articolo  106  dopo  le  parole:

   "l'acquisto di partecipazioni" sono aggiunte le  seguenti:  "o  la

   maggiorazione dei diritti di voto,";

i) nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106, dopo  le  parole:  "al

   cinque per cento" sono inserite le seguenti: "o alla maggiorazione

   dei diritti di voto in misura superiore al cinque  per  cento  dei

   medesimi,";

  1) dopo il comma 3-ter dell'articolo 106 e' inserito  il  seguente:

"3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non

si applica alle MI, a condizione che cio' sia previsto dallo statuto,

sino alla data dell'assemblea convocata  per  approvare  il  bilancio

relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.";

  m) la lettera d), comma 5, dell'articolo 106  e'  sostituita  dalla

seguente: "d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere

temporaneo;";

n) all'articolo 109, comma 1, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti

   parole: "I medesimi obblighi  sussistono  in  capo  a  coloro  che

   agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione, anche  a  favore

   di uno solo di essi, dei diritti di voto, qualora essi  vengano  a

   disporre di diritti di voto in misura superiore  alle  percentuali

   indicate nell'articolo 106.";

o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole: "Il comma  1"  sono

   aggiunte le seguenti: " , primo periodo,";

  p) all'articolo 113-te•, comma 3, e all'articolo 114, comma  1,  le

parole: "ferma restando la necessita' di pubblicazione tramite  mezzi

di informazione su giornali quotidiani nazionali" sono soppresse;

  q) all'articolo 120, comma 1, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti

parole: "Nelle societa' i cui statuti consentono la maggiorazione del

diritto di voto, per capitale si intende il  numero  complessivo  dei

diritti di voto.";

  r) all'articolo 120, comma 2, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti

parole: "Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari

al cinque per cento.";

  s) all'articolo 120, comma 4, la lettera  b)  e'  sostituita  dalla

seguente: "b) i criteri per il calcolo delle  partecipazioni,  avendo

riguardo anche  alle  partecipazioni  indirettamente  detenute,  alle

ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito  a  soggetto

diverso dal socio nonche' a quelle di maggiorazione  dei  diritti  di

voto;";

  t) all'articolo 121, il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. Il

limite richiamato nel comma 1 e' elevato al cinque per cento, ovvero,

nei casi previsti dall'articolo 120, comma  2,  secondo  periodo,  al

dieci per cento, a condizione che  il  superamento  della  soglia  da

parte di entrambe le societa' abbia luogo a  seguito  di  un  accordo

preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria  delle  societa'

interessate.";

u) all'articolo 121, comma 3, le parole: "superiore al due per  cento

   del capitale" sono sostituite dalle seguenti:"in misura  superiore

   alla soglia indicata nel comma 2";

  v) all'articolo 122, comma 1, le lettere b) e  c)  sono  sostituite

dalle seguenti: "b) pubblicati per estratto sul sito  Internet  della

societa' con azioni quotate; c) comunicati anche  per  estratto  alla

societa' con azioni quotate; ";

z) all'articolo  125-bis,  comma  I,  le  parole:  "ivi  inclusa   la

   pubblicazione  per  estratto   sui   giornali   quotidiani"   sono

   soppresse;

  aa) dopo l'articolo 127 -quater e' inserito il seguente:

                        "Art. 127-quinquies.

                       Maggiorazione del voto.

  1. In  deroga  all'articolo  2351,  quarto  C0171172a,  del  codice

civile,  gli  statuti  possono  disporre  che  sia  attribuito   voto

maggiorato, fino a un  massimo  di  due  voti,  per  ciascuna  azione

appartenuta al medesimo soggetto  per  un  periodo  continuativo  non

inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla  data  di  iscrizione

nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso,  gli  statuti  possono

altresi' prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa

irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.

  2. Gli statuti stabiliscono le  modalita'  per  l'attribuzione  del

voto  maggiorato  e  per  l'accertamento  dei  relativi  presupposti,

prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce  con

proprio  regolamento  le  disposizioni  di  attuazione  del  presente

articolo  al  fine  di  assicurare  la  trasparenza   degli   assetti

proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo H, capo  II,

sezione IL Restano fermi gli obblighi di  comunicazione  previsti  in

capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.

  3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito comporta  la

perdita della maggiorazione del  voto.  Se  lo  statuto  non  dispone

diversamente, il diritto di voto maggiorato:

  a)  viene  meno  in  caso  di  cessione  diretta  o  indiretta   di

partecipazioni di controllo in societa' o enti che detengono azioni a

voto  maggiorato   in   misura   superiore   alla   soglia   prevista

dall'articolo 120, comma 2;

  b) e' conservato in caso di successione per causa di morte  nonche'

in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;

c) si estende alle azioni di nuova emissione in caso  di  aumento  di

   capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile.

  4. Il progetto di fusione o di scissione di  una  societa'  il  cui

statuto prevede la maggiorazione  del  voto  puo'  prevedere  che  il

diritto di voto maggiorato spetti  anche  alle  azioni  spettanti  in

cambio di quelle a cui e' attribuito voto maggiorato. Lo statuto puo'

prevedere che la maggiorazione del voto si estenda alle azioni emesse

in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti..

  5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma  1  non

costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo

2348 del codice civile.

  6. La  deliberazione  di  modifica  dello  statuto  con  cui  viene

prevista la maggiorazione del voto  non  attribuisce  il  diritto  di

recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.

  7. Qualora la deliberazione di modifica dello  statuto  di  cui  al

comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione  in  un

mercato regolamentato delle azioni di una societa' non risultante  da

una fusione  che  coinvolga  una  societa'  con  azioni  quotate,  la

relativa  clausola  puo'  prevedere  che   ai   fini   del   possesso

continuativo previsto dal comma 1 sia  computato  anche  il  possesso

anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.

  8. Se lo statuto non dispone  diversamente,  la  maggiorazione  del

diritto di voto si computa anche per  la  determinazione  dei  quorum

costitutivi e deliberativi che  fanno  riferimento  ad  aliquote  del

capitale sociale.  La  maggiorazione  non  ha  effetto  sui  diritti,

diversi dal voto, spettanti in  forza  del  possesso  di  determinate

aliquote di capitale. ";

  bb) l'articolo 134, comma 1, e' soppresso.

  2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 6,  le  parole:  "a  partire  dall'esercizio

   individuato con decreto del

  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  della

giustizia" sono soppresse;

  b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:

                             "ART 9-bis.

     (Ruolo e funzioni dell' Organismo Italiano di Contabilita')

  1. L 'organismo Italiano di Contabilita', istituto nazionale per  i

principi contabili:

a) emana i  principi  contabili  nazionali,  ispirati  alla  migliore

   prassi  operativa,  per  la  redazione  dei  bilanci  secondo   le

   disposizioni del codice civile;

  b) fornisce supporto all'attivita' del Parlamento  e  degli  Organi

Governativi in materia di  normativa  contabile  cd  esprime  pareri,

quando cio' e' previsto da specifiche disposizioni di legge o  dietro

richiesta di altre istituzioni pubbliche;

c) partecipa al  processo  di  elaborazione  dei  principi  contabili

   internazionali adottati  in  Europa,  intrattenendo  rapporti  con

   l'International Accounting Standards Board (L4SB), con l 'European

   Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)  e  con  gli  organismi

   contabili di altri paesi.

  Con riferimento alle attivita' di cui alle a), b) e c), si coordina

con le Autorita' nazionali che hanno competenze in materia contabile.

  2. Nell'esercizio delle proprie funzioni  l'Organismo  Italiano  di

Contabilita' persegue finalita' di interesse pubblico, agisce in modo

indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di

economicita'. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e

delle finanze sull 'attivita' svolta.

                              ART 9-ter

       (Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilita')

  1. Al  finanziamento  dell  'Organismo  italiano  di  contabilita',

fondazione di diritto  privato  avente  piena  autonomia  statutaria,

concorrono    le    imprese    attraverso    contributi     derivanti

dall'applicazione di una  maggiorazione  dei  diritti  di  segreteria

dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi

dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre  1993,

n. 580.

  2.  11  Collegio   dei   fondatori   dell'Organismo   Italiano   di

Contabilita' stabilisce annualmente il  fabbisogno  di  finanziamento

dell'Organismo   Italiano   Contabilita'   nonche'   le   quote    di

finanziamento di  cui  al  comma  1  da  destinare  all'International

Accounting Standards Board (L4SB) e all 'European Financial Reporting

Advisor3) Group (EFRAG).

  3. 11  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il

Ministro dell'economia e delle  finanze,  provvede  con  decreto,  ai

sensi dell'articolo 18, colma 2, della legge  29  dicembre  1993,  n.

580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma I sulla

base  delle  indicazioni  di  fabbisogno   trasmesse   dall'Organismo

Italiano Contabilita'. Con lo  stesso  decreto  sono  individuate  le

modalita'  di  corresponsione  delle  relative  somme   all'Organismo

Italiano Contabilita' tramite il sistema camerale.";

c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre  2007,

   n. 244, sono abrogati.

  3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile la parola:

"esclusivamente" e' soppressa e sono aggiunte, in fine,  le  seguenti

parole: "Lo statuto delle societa' con azioni quotate in

  mercati regolamentati puo' prevedere che il valore di  liquidazione

sia determinato secondo i criteri  indicati  dai  commi  2  e  4  del

presente articolo, fermo restando che in ogni caso  tale  valore  non

puo' essere inferiore al valore che sarebbe  dovuto  in  applicazione

del criterio indicato dal primo periodo del presente comma.".

  4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile,  dopo

le parole: "di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario

ha  sede  la  societa'",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "ovvero   la

documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e  secondo  comma";

al terzo comma dell'articolo  2343-bis  del  codice  civile  dopo  le

parole  "dell'esperto  designato  dal  tribunale"  sono  aggiunte  le

seguenti: "ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter".

  5. Il secondo comma dell'articolo 2500-ter  del  codice  civile  e'

sostituito dal seguente:

  "Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della  societa'

risultante dalla trasformazione deve essere  determinato  sulla  base

dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del  passivo  e  deve

risultare da relazione di stima redatta a  norma  dell'articolo  2343

ovvero dalla documentazione  di  cui  all'articolo  2343-ter  ovvero,

infine,  nel   caso   di   societa'   a   responsabilita'   limitata,

dell'articolo 2465. Si applicano altresi', nel caso di  societa'  per

azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo  e,  in  quanto

compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di

cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il  terzo  comma

del medesimo articolo.".

  6. Il secondo  comma  dell'articolo  2441  del  codice  civile,  e'

sostituito dal seguente:

  "L'offerta di opzione deve essere depositata presso  l'ufficio  del

registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso

pubblicato sul sito internet della societa',  con  modalita'  atte  a

garantire  la  sicurezza  del  sito  medesimo,   l'autenticita'   dei

documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in  mancanza,

mediante deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio  del

diritto di opzione deve essere concesso un termine  non  inferiore  a

quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta".

  7. All'articolo 2327 del codice civile la parola:  "centoventimila"

e' sostituita dalla seguente: "cinquantamila";

  8.  All'articolo  2477  del  codice  civile  il  secondo  comma  e'

abrogato; nel terzo comma la parola: "altresi'" e'  soppressa  e  nel

sesto comma le parole: "secondo e" sono soppresse.

 

                               ART. 21

    (Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie)

  1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo    aprile

1996, n. 239, dopo le parole: "sistemi multilaterali di  negoziazione

emessi da societa' diverse dalle prime," sono aggiunte  le  seguenti:

"o,  qualora  tali  obbligazioni  e  titoli   similari   e   cambiali

finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o  piu'  investitori

qualificati ai sensi dell'articolo 100  del  decreto  legislativo  24

febbraio 1998, n. 58";

  2. Il comma 9-bis dell'articolo 32  del  decreto  legge  22  giugno

2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 134, e' sostituito dal seguente:

  "9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma  1,  del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  non  si

applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni  e  titoli

similari e delle cambiali  finanziarie  corrisposti  a  organismi  di

investimento

  collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro

dell'Unione europea,  il  cui  patrimonio  sia  investito  in  misura

superiore al 50 per cento  in  tali  titoli  e  le  cui  quote  siano

detenute  esclusivamente  da   investitori   qualificati   ai   sensi

dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La

composizione del  patrimonio  e  la  tipologia  di  investitori  deve

risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si

applica agli interessi e altri proventi corrisposti a societa' per la

cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30  aprile  1999,  n.

130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e

il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50  per  cento

in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.".

 

                               ART. 22

             (Misure a fcrvore del credito alle imprese)

  1. Dopo il comma 5 dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente:

  "5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi

e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e  lungo  termine

alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli  Stati  membri

dell'Unione  europea,   imprese   di   assicurazione   costituite   e

autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione

europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che  non

fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di soggettivita'

tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli

Stati aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  inclusi

nella lista di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico  delle

imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

601, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: "le cessioni di

credito stipulate in relazione a tali finanziamenti,"  sono  inserite

le seguenti: "nonche' alle successive cessioni dei relativi contratti

o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi";

  b) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:

                            "ART. 17-bis

       (Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione).

  1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano  altresi'

alle operazioni di  finanziamento  la  cui  durata  contrattuale  sia

stabilita in piu' di diciotto mesi poste in essere dalle societa'  di

cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n.  130,  nonche'

da imprese di assicurazione costituite  e  autorizzate  ai  sensi  di

normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi  di

investimento collettivo del risparmio costituiti negli  Stati  membri

dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio

economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del  Ministro

dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo  168-bis

del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".

  3. Dopo il comma 2 dell'articolo 114  del  decreto  legislativo 

settembre 1993, n. 385, e' aggiunto il seguente:

  "2-bis.  Non  configura  esercizio  nei  confronti   del   pubblico

dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi  forma

l'operativita', diversa dal rilascio di garanzie, effettuata

  esclusivamente nei confronti  di  soggetti  diversi  dalle  persone

fisiche  e  dalle  microimprese,  come  definite   dall'articolo   2,

paragrafo 1, dell'allegato  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della

Commissione europea, del 6  maggio  2003,  da  parte  di  imprese  di

assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla  presente

legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS.  I

soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca  d'Italia,  con  le

modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche

nonche' ogni altro dato e documento  richiesto,  e  partecipano  alla

centrale dei Rischi della Banca d'Italia,  secondo  quanto  stabilito

dalla Banca d'Italia.".

  4. L'articolo 38, comma 2,  del  decreto  legislativo  7  settembre

2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo  la  parola:  "derivati"  sono  inserite  le   seguenti:   "e

   fmanziamenti concessi nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle

   persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo

  2, paragrafo  1,  dell'allegato  alla  raccomandazione  2003/361/CE

della Commissione europea";

  b) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Nel  caso  di

finanziamenti  concessi  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle

persone fisiche e dalle microimprese, 1'IVASS stabilisce condizioni e

limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:

  a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca  o

da  un  intermediario   finanziario   iscritto   nell'albo   di   cui

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e

successive modificazioni;

b) la banca o l'intermediario finanziario  di  cui  alla  lettera  a)

   trattenga un  significativo  interesse  economico  nell'operazione

   fino alla scadenza dell'operazione;

c) il  sistema  dei  controlli  interni   e   gestione   dei   rischi

   dell'impresa sia adeguato e consenta  di  comprendere  a  pieno  i

   rischi, in particolare di credito, connessi a  tale  categoria  di

   attivi;

d) l'impresa   sia    dotata    di    un    adeguato    livello    di

   patrimonializzazione.".

  5. AI decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo la parola "crediti" sono

   inserite le seguenti: ",  inclusi  quelli  erogati  a  valere  sul

   patrimonio dell'OICR,";

  b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

  "1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale

dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca

d'Italia.".

  6. Alla legge del  30  aprile  1999,  n.  130,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il  comma  1-bis,  e'

inserito il seguente:

  "1-ter. Le societa' di  cartolarizzazione  di  cui  all'articolo  3

possono concedere finanziamenti nei  confronti  di  soggetti  diversi

dalle  persone  fisiche   e   dalle   microimprese,   come   definite

dall'articolo 2,  paragrafo  1,  dell'allegato  alla  raccomandazione

2003/361/CE  della  Commissione  europea,  del  6  maggio  2003,  nel

rispetto delle seguenti condizioni:

  a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca  o

da  un  intermediario   finanziario   iscritto   nell'albo   di   cui

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e

successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti

indicati all'articolo 2, comma

  3, lettera c);

b) i titoli emessi  dalle  stesse  per  finanziare  l'erogazione  dei

   finanziamenti siano  destinati  ad  investitori  qualificati  come

   definiti ai sensi dell'articolo 100  del  decreto  legislativo  24

   febbraio 1998, n. 58;

  c) la banca o l'intermediario finanziario di cui  alla  lettera  a)

trattenga un significativo interesse economico  nell'operazione,  nel

rispetto delle modalita' stabilite dalle disposizioni  di  attuazione

della Banca d'Italia.";

  b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "I crediti  relativi  a

ciascuna  operazione"  sono  inserite   le   seguenti:   "(per   tali

intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore  o  dei

debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato  dalla  societa'  di

cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le

attivita' finanziarie acquistate con i medesimi";

  c) all'articolo 3, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

  "2-bis. Non sono ammesse azioni da parte  di  soggetti  diversi  da

quelli di cui al comma 2 sui conti delle societa' di cui al  comma  1

aperti presso la banca depositaria ovvero presso i  soggetti  di  cui

all'articolo 2, comma 3, lettera  c),  dove  vengono  accreditate  le

somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata

o comunque di spettanza della  societa'  ai  sensi  delle  operazioni

accessorie   condotte   nell'ambito   di   ciascuna   operazione   di

cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti  dell'operazione.

Tali somme possono essere utilizzate dalle societa' di cui al comma 1

esclusivamente  per  il  soddisfacimento  di'  crediti  vantati   dai

soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati

con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli

ceduti, nonche' per il pagamento degli altri  costi  dell'operazione.

In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui

al  titolo  IV  del  testo  unico  bancario,  nonche'  di   procedure

concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite  in

corso di procedura non sono soggette a sospensione  dei  pagamenti  e

vengono immediatamente e integralmente restituite alla societa' senza

la necessita' di deposito di domanda di ammissione al  passivo  o  di

rivendica e al di fuori dei piani di riparto  o  di  restituzione  di

somme.";

  d) all'articolo 3, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:

  "2-ter. Sui  conti  correnti  dove  vengono  accreditate  le  somme

incassate per conto delle societa' di cui al comma 1 corrisposte  dai

debitori ceduti - aperti dai soggetti  che  svolgono  nell'ambito  di

operazioni di cartolarizzazione dei  crediti,  anche  su  delega  dei

soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  i  servizi   indicati

nell'articolo 2, comma 3, lettera c),  non  sono  ammesse  azioni  da

parte dei creditori di tali soggetti se  non  per  l'eccedenza  delle

somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso  di

avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali,  le

somme accreditate su  tali  conti  e  quelle  affluite  in  corso  di

procedura, per un importo pari alle somme  incassate  e  dovute  alle

societa' di cui al comma 1, vengono  immediatamente  e  integralmente

restituite alle societa' di cui al comma 1  senza  la  necessita'  di

deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e  al  di

fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.";

e) all'articolo 5,  comma  2-bis,  le  parole:  "comma  1-bis,"  sono

   soppresse;

f) all'articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:

  "2-quater. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di

cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di  uno  o  piu'

finanziamenti da parte della societa' emittente i titoli. Nel caso di

operazioni  realizzate  mediante  concessione  di  finanziamenti,   i

richiami al cedente e  al  cessionario  devono  intendersi  riferiti,

rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore  e

i richiami ai debitori  ceduti  si  intendono  riferiti  ai  soggetti

finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.

  2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta  erogazione,  anche  in

parte,   del    finanziamento    relativo    alle    operazioni    di

cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle

somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a  tutela

dei diritti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b).

  2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi

dalle  societa'  per  finanziare  l'erogazione  dei  fmanziamenti   o

l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori  qualificati  ai

sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n

58.

  2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6,  in  aggiunta

agli altri obblighi previsti  dalla  presente  legge,  verificano  la

correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi  del  comma  2-

quater e la conformita' delle stesse alla normativa applicabile.".

  7. L'articolo 11, comma 3-quater,  del  decreto-legge  23  dicembre

2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio

2014, n. 9, e' abrogato.

 

                               ART. 23

(Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti  in

                       media e bassa tensione)

  1. Al fine di pervenire a una piu' equa distribuzione  degli  oneri

tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori

oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30  del  presente

decreto-legge,  laddove  abbiano  effetti  su  specifiche  componenti

tariffarie, sono destinati alla riduzione  delle  tariffe  elettriche

dei clienti di energia elettrica in media tensione  e  di  quelli  in

bassa tensione con potenza impegnata non inferiore a 16,5 kW, diversi

dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.

  2. Alla stessa finalita' sono destinati i  minori  oneri  tariffari

conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi  da  3  a  5,  del

decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni,

in legge 21 febbraio 2014 n. 9.

  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di

conversione del presente  decreto-legge,  l'Autorita'  per  l'energia

elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico  adotta  i  provvedimenti

necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i

medesimi  benefici  siano  ripartiti  in  modo  proporzionale  tra  i

soggetti- che ne hanno diritto e assicurando che i  benefici-previsti

agli stessi commi 1  e  2  non  siano  cumulabili  a  regime  con  le

agevolazioni  in  materia  di  oneri  generali  di  sistema,  di  cui

all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

 

                               ART. 24

(Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi  e  oneri  del

sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione

                             e consumo)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i  corrispettivi  tariffari  di

trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica nonche' quelli

a copertura degli oneri generali di sistema di  cui  all'articolo  3,

comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri

ai sensi dell' articolo 4, comma 1,  del  decreto-legge  14  novembre

2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  dicembre

2003, n. 368,  sono  determinati  facendo  esclusivo  riferimento  al

consumo di  energia  elettrica  dei  clienti  finali  o  a  parametri

relativi al punto di connessione dei medesimi clienti  finali,  fatto

salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

  2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge

23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i  sistemi  di

cui al secondo periodo del  comma  2  dell'articolo  10  del  decreto

legislativo 30 maggio  2008,  n.  115,  e  successive  modificazioni,

nonche' per i sistemi efficienti di utenza di  cui  al  comma  1  del

medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014,

i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al

comma  1,  limitatamente   alle   parti   variabili,   si   applicano

sull'energia elettrica consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  in

misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari  dovuti

sull'energia prelevata dalla rete.

  3.  Per  i  sistemi  efficienti  di  utenza,  di  cui  al  comma  1

dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  115,  e

successive modificazioni, entrati in esercizio dopo  il  31  dicembre

2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema  di

cui al comma 1, limitatamente  alle  parti  variabili,  si  applicano

sull'energia elettrica consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  in

misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari  dovuti

sull'energia prelevata dalla rete.

  4. Al  fine  di  non  ridurre  l'entita'  complessiva  dei  consumi

soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, a decorrere  dal

  gennaio  2016,  le  quote  di  cui  al  comma  3  possono  essere

aggiornate, con decreti del Ministro dello sviluppo economico.

  5. Per il raggiungimento delle finalita' di cui ai commi 2 e 3,  1'

Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  adotta

i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia  consumata  e

non prelevata dalla rete.

  6. In via transitoria, per l'anno 2015, 1' Autorita' per  l'energia

elettrica, il gas e il sistema idrico definisce,  per  le  reti  e  i

sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile  misurare

l'energia consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  mi  sistema  di

maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti  a  copertura

degli oneri generali di sistema, di  effetto  stimato  equivalente  a

quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3.

  7. Sono fatti salvi gli effetti dei  provvedimenti  adottati  dall'

Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema  idrico  in

attuazione dell'articolo 33 della legge 23  luglio  2009,  n.  99,  e

successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto  legislativo

30 maggio 2008, n. 115, e  successive  modifidazioni,  per  le  parti

compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.

 

                               ART. 25

(Modalita' di copertura di oneri sostenuti dal  Gestore  dei  Servizi

                       Energetici GSE S.p.A.)

  1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento  delle  attivita'

di gestione, di verifica e di controllo,  inerenti  i  meccanismi  di

incentivazione e di sostegno, sono a  carico  dei  beneficiari  delle

medesime attivita', ivi incluse quelle in corso.

  2. Entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto-legge, e successivamente ogni tre anni,  il  GSE  propone  al

Ministro dello sviluppo economico  l'entita'  delle  tariffe  per  le

attivita' di cui al comma I da applicare a decorrere dal    gennaio

2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla

base dei costi, della programmazione e delle previsioni  di  sviluppo

delle  medesime  attivita'.  La  proposta  include  le  modalita'  di

pagamento delle tariffe.

  3. La proposta di tariffe di  cui  al  comma  2  e'  approvata  dal

Ministro dello sviluppo economico con decreto da  adottare  entro  60

giorni dalla comunicazione.

  4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico

provvede alle compensazioni ove necessario.

 

                               ART. 26

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta  da

                       impianti fotovoltaici)

  1. Al fine di ottimizzare la gestione  dei  tempi  di  raccolta  ed

erogazione degli incentivi e  favorire  una  migliore  sostenibilita'

nella politica di  supporto  alle  energie  rinnovabili,  le  tariffe

incentivanti  sull'energia  elettrica  prodotta  da  impianti  solari

fotovoltaici,  riconosciute  in  base  all'articolo  7  del   decreto

legislativo n. 387 del 2003 e all'articolo 25, comma 10, del  decreto

legislativo n. 28 del 2011 sono erogate secondo le modalita' previste

dal presente articolo.

  2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il  Gestore  dei  servizi

energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui  al  comma  1,

con rate mensili costanti, in misura  pari  al  90  per  cento  della

producibilita' media annua stimata  di  ciascun  impianto,  nell'anno

solare di produzione ed effettua il  conguaglio,  in  relazione  alla

produzione effettiva, entro il 30  giugno  dell'armo  successivo.  Le

modalita' operative sono definite  dal  GSE  entro  15  giorni  dalla

pubblicazione del  presente  decreto  e  approvate  con  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico.

  3. A decorrere dal 1° gennaio 2015,  la  tariffa  incentivante  per

l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200

kW e' rimodulata secondo la percentuale di riduzione  indicata  nella

tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto ed e'  erogata  per

un periodo di 24 anni, decorrente  dall'entrata  in  esercizio  degli

impianti.

  4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto  del

Ministro dello sviluppo economico 5  luglio  2012,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  le  riduzioni  di  cui

all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola  componente

incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui  all'articolo  5,

comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto.

  5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4

puo' accedere a finanziamenti bancari per  un  importo  massimo  pari

alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014  e

l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4.  Tali  finanziamenti

possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente,  sulla  base

di apposite convenzioni con  il  sistema  -  bancario,  di  provvista

dedicata o di garanzia concessa,  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti

S.p.A (Cdp) a valere sui  fondi  di  cui  al  comma  7,  lettera  a),

dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 30  settembre  2003,  n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n

326. L'esposizione di Cdp e'  garantita  dallo  Stato  ai  sensi  del

articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  secondo

criteri e modalita' stabiliti con decreto di natura non regolamentare

del Ministro dell'economia e delle finanze.

  6. Le Regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte  di

competenza, alla durata dell'incentivo come rimodulata ai  sensi  dei

commi 3 e 4 la validita' temporale dei permessi rilasciati,  comunque

denominati,  per  la  costruzione  e   l'esercizio   degli   impianti

fotovoltaici  ricadenti  nel  campo  di  applicazione  del   presente

articolo.

  7.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  3  a  6  non  trovano

applicazione in ipotesi in cui i titolari degli impianti fotovoltaici

di potenza nominale superiore a 200 kW optino per  una  riduzione  di

una quota pari all'8 per cento dell'incentivo riconosciuto alla  data

di entrata in  vigore  del  presente  decreto-legge,  per  la  durata

residua  del  periodo  di  incentivazione.  L'opzione   deve   essere

esercitata e comunicata al GSE SpA entro il 30  novembre  2014  e  la

riduzione dell'incentivo decorre dal 1° gennaio 2015.

 

                               ART. 27

(Rimodulazione del sistema  tariffario  dei  dipendenti  del  settore

                             elettrico)

  1. A decorrere  dal    luglio  2014,  l'Autorita'  per  l'energia

elettrica  e  il  gas  esclude  dall'applicazione  dei  corrispettivi

tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti  dal  Contratto

collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico.

 

                               ART. 28

(Riduzione dei costi del sistema elettrico per le  isole  minori  non

                           interconnesse)

  1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto  dall'articolo  1,

comma  6-octies,  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   145,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2014, n. 9, con

riferimento alla progressiva copertura  del  fabbisogno  delle  isole

minori non interconnesse attraverso  energia  da  fonti  rinnovabili,

l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro

60 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  -

legge, adotta una revisione della regolazione dei  sistemi  elettrici

integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio  1991,

n.10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti  e

che sia di  stimolo  all'efficienza  energetica  nelle  attivita'  di

distribuzione e consumo finale di energia, anche valutando  soluzioni

alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilita' economica

ed ambientale del servizio.

 

                               ART. 29

(Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie  dello

                               Stato)

  1.  Il  regime  tariffario  speciale  al  consumo  di  RFI  -  Rete

Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a  decorrere  dal 

gennaio 2015 ai soli consumi di energia  elettrica  impiegati  per  i

trasporti  rientranti  nel  servizio  universale.  Con  decreto   del

Ministero dello  sviluppo  economico  da  adottare  entro  60  giorni

dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  -  legge,   sentite

l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  i  servizi  idrici  e

l'Autorita'  per  i  trasporti,  sono  definite   le   modalita'   di

individuazione dei consumi  rilevanti  ai  fini  dell'attuazione  del

regime. Il decreto viene aggiornato con cadenza biennale, seguendo le

medesime modalita' previste per la sua adozione .

  2.  Fino   all'entrata   in   operativita'   delle   modalita'   di

individuazione  dei  consumi  di  cui  al  comma  1,  la   componente

tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del  regime

tariffario speciale di cui al medesimo  comma  1,  e'  ridotta  sulla

parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh  di  un  importo  di  120

milioni di euro.

  3.  E'  fatto  divieto  di  traslare  i  maggiori  oneri  derivanti

dall'applicazione  della  presente  disposizione  sui  prezzi  e  sui

pedaggi praticati nell'ambito del  servizio  universale.  L'Autorita'

per i trasporti vigila sull'osservanza della disposizione di  cui  al

primo periodo, anche  mediante  accertamenti  a  campione,  e  vigila

altresi' sulla corretta applicazione della norma sul mercato.

 

                               ART. 30

(Semplificazione  amministrativa  e  di  regolazione  a   favore   di

 interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili)

  1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e'

inserito il seguente:

                             «ART. 7-bis

(Semplificazione delle procedure autorizzative per  la  realizzazione

di interventi di efficienza energetica e  piccoli  impianti  a  fonti

                            rinnovabili)

  1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la  realizzazione,  la

connessione e l'esercizio degli impianti  di  produzione  di  energia

elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11

dell'articolo  6,  viene  effettuata  utilizzando  un  modello  unico

approvato dal Ministro dello sviluppo economico, sentita  l'Autorita'

per  l'energia  elettrica  e  il  gas  ed  il  sistema  idrico,   che

sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni, dai  gestori

di rete  e  dal  GSE  SpA.  Con  riferimento  alle  comunicazioni  di

competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7, con-uni

1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:

a) i dati anagrafici del proprietario  o  di  chi  abbia  titolo  per

   presentare  la  comunicazione,  l'indirizzo  dell'immobile  e   la

   descrizione sommaria dell'intervento;

  b) la dichiarazione del proprietario di essere  in  possesso  della

documentazione  rilasciata  dal  progettista  circa  la   conformita'

dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.

  2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1

sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e  le  autorita'

competenti effettuano i controlli sulla  veridicita'  delle  predette

dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo  76  del

medesimo decreto.

  3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi  di

assenso, comunque denominati, l'interessato puo':

a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero

  b) richiedere allo sportello unico  per  l'edilizia  di  acquisirli

d'ufficio, allegando la documentazione strettamente  necessaria  allo

scopo.  In  tale  caso,  il  Comune  provvede  entro  il  termine  di

quarantacinque  giorni  dalla  presentazione   della   comunicazione,

decorsi inutilmente i-quali si applica l'articolo  20,  comma  5-bis,

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380.

L'inizio dei lavori e' sospeso  fino  all'acquisizione  dei  medesimi

atti. Lo sportello  unico  per  l'edilizia  comunica  tempestivamente

all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

  4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con  il  modello

unico di  cui  al  comma  8  non  possono  richiedere  documentazione

aggiuntiva.

  5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa

sull'energia   elettrica,   l'installazione   di   impianti    solari

fotovoltaici e termici con le modalita' di cui all'articolo 11, comma

3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non  ricadenti

fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere  b)  e  c),  del

decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  non  e'  subordinata

all'acquisizione  di  atti  amministrativi   di   assenso,   comunque

denominati.».

  2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del  2011

e' inserito il seguente:

                             «ART. 8-bis

      (Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano)

  1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa

sul  gas  naturale,   per   l'autorizzazione   alla   costruzione   e

all'esercizio degli impianti  di  produzione  di  biometano  e  delle

relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le  infrastrutture

connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli  5  e  6.  A

tali fini si utilizza:

  a) la procedura abilitativa semplificata per i  nuovi  impianti  di

capacita' produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21,  comma

2, non superiore a 100 standard metri cubi/ora, nonche' per le  opere

di modifica e per gli interventi di parziale o completa riconversione

alla produzione di biometano di impianti  di  produzione  di  energia

elettrica alimentati a biogas, gas di discarica,  gas  residuati  dai

processi di depurazione, che  non  comportano  aumento  e  variazione

delle matrici biologiche in ingresso;

b) l'autorizzazione unica nei casi diversi  da  quelli  di  cui  alla

   lettera a).

  2. Nel comma 4-bis dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29

dicembre 2003 n. 387, dopo la  parola  "biomassa,  sono  inserite  le

seguenti: ", ivi inclusi gli impianti a biogas  e  gli  impianti  per

produzione di biometano di nuova costruzione,".

 

                               ART. 31

(Modifiche all'articolo 120  del  decreto  legislativo    settembre

1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e  calcolo  degli

                             interessi)

  1.  11  comma  2  dell'articolo  120  del  decreto  legislativo 

settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seeuente:

  "2. 11 CICR stabilisce modalita' e criteri per la  produzione,  con

periodicita' non inferiore a un anno, di  interessi  sugli  interessi

maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente  Titolo.

Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di  pagamento  e'

assicurata, nei confronti della  clientela,  la  stessa  periodicita'

nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono  conteggiati

il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine  del  rapporto

per cui sono dovuti interessi; per i contratti   conclusi  nel  corso

dell'anno il conteggio degli interessi e' comunque effettuato  il  31

dicembre".

  2. Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista  dal

comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre  1993,

n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9

  febbraio 2000, recante "Modalita' e criteri per  la  produzione  di

interessi sugli interessi scaduti nelle .

  operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria e

finanziaria  (art.  120,  comma  del   Testo   unigep,bgncario,   cbm

modificato dall'art. 25 del cligs. 342/99)",  fermo  restando  quanto

stabilito dal comma 3 del presente articolo.

  3. La periodicita' di cui al comma 2 dell'articolo 120 del  decreto

legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  si  applica  comunque  ai

contratti conclusi dopo che sono  decorsi  due  mesi  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto; i  contratti  in  corso  alla

data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi  nei

due mesi successivi sono  adeguati  entro  sei  mesi  dalla  data  di

entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con  l'introduzione  di

clausole conformi alla predetta periodicita', ai sensi  dell'articolo

118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

 

                               ART. 32

(Garanzia dello Stato  in  favore  di  SACE  per  operazioni  non  di

                              mercato)

  1.   Al   fine   di   rafforzare   il   supporto    all'export    e

all'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  di   assicurare

certezza e trasparenza al rapporto tra lo  Stato  e  Sace  S.p.A.  in

materia di assicurazione  e  garanzia  dei  rischi  non  di  mercato,

all'articolo  6  del  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,

dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

  "9-bis. La garanzia dello Stato per  rischi  non  di  mercato  puo'

altresi' operare in favore di  Sace  S.p.A.  rispetto  ad  operazioni

riguardanti  settori  strategici  per  l'economia   italiana   ovvero

societa' di rilevante  interesse  nazionale  in  termini  di  livelli

occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute per  il  sistema

economico produttivo del Paese, che sono in grado di  determinare  in

capo a Sace S.p.A. elevati rischi  di  concentrazione  verso  singole

controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di  destinazione.

In tal caso, la garanzia  opera  a  copertura  di  eventuali  perdite

eccedenti determinate soglie  e  fino  ad  un  ammontare  massimo  di

capacita', compatibile con i limiti globali degli impegni assurnibili

in garanzia.  Tale  garanzia  e'  rilasciata  a  prima  domanda,  con

rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., e' onerosa e conforme

con la normativa di riferimento dell'Unione  europea  in  materia  di

assicurazione e garanzia per rischi non di  mercato.  Su  istanza  di

Sace S.p.a., la garanzia  e'  rilasciata  con  decreto  del  Ministro

dell'economia e delle fmanze, tenuto conto della dotazione del fondo,

previo parere dell'Istituto per  la  vigilrn7,a  sulle  assicurazioni

(Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un  elevato

rischio di concentrazione e alla congruita' del  premio  riconosciuto

allo Stato; il parere dell'Ivass e' espresso entro  15  giorni  dalla

relativa richiesta.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo  a  copertura  delle

garanzie dello Stato concesse ai sensi della  presente  disposizione,

con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al

relativo  onere  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  37,  comma  6,  del

decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66.  Tale  fondo  e'  ulteriormente

alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A.,  che  a  tal  fine

sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per  la  successiva

riassegnazione.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei

Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da  emanare  entro

trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,  e'

definito l'ambito di applicazione della presente disposizione.

  9=ter.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,   enti°

quarantadnque  giorni   dall'entrata   in   vigore   della   presente

disposizione, stipula con Sace S.p.A. uno schema di  convenzione  che

disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa per rischi  non

di  mercato  di  cui  ai  commi  9  e  9-bis,  e  specificamente   il

funzionamento della garanzia di cui al comma  9-bis,  ivi  inclusi  i

parametri per la determinazione della concentrazione del rischio,  la

ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri  di

quantificazione  del  premio  riconosciuto  allo  Stato,  nonche'  il

livello minimo di patrimonializzazione che Sace S.p.A  e'  tenuta  ad

assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi  criteri  di

misurazione. La convenzione ha una durata di dieci anni. Lo schema di

convenzione e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.  Ai

fini della predisposizione dello schema di convenzione, il  Ministero

dell'economia e delle finanze puo' affidare  a  societa'  di  provata

esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere un  incarico  di

studio, consulenza, valutazione e assistenza  operativa,  nei  limiti

delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

  3. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 9-ter) della  legge

24  novembre  2003,  n.326,  e'  approvato  entro   sessanta   giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

                               ART.33

(Semplificazione e razionalizzazione dei controlli  della  Corte  dei

                               conti)

  1. All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

il comma l e' sostituito dal seguente: "1. Le sezioni regionali della

Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito  del  controllo  di

legittimita'   e   regolarita'   delle   gestioni,   verificano    il

funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole

contabili e dell'equilibrio di bilancio di  ciascun  ente  locale.  A

tale fine,  il  sindaco,  relativamente  ai  comuni  con  popolazione

superiore ai  15.000  abitanti,  o  il  presidente  della  provincia,

avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario

negli enti in cui non e' prevista la figura del  direttore  generale,

trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte

dei conti un referto sul  sistema  dei  controlli  interni,  adottato

sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie

della Corte dei conti e sui  controlli  effettuati  nell'anno,  entro

trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione; il referto e',  altresi',  inviato  al  presidente  del

consiglio comunale o provinciale.".

  2. Al decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

  1) al comma 2, le parole "Ogni  sei  mesi"  sono  sostituite  dalla

parola "annualmente" e le parole "nel semestre" sono sostituite dalle

parole "nell'anno";

  2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:"6.  Il  presidente  della

regione  trasmette  ogni  dodici  mesi  alla  Sezione  regionale   di

controllo della  Corte  dei  conti  una  relazione  sul  sistema  dei

controlli interni, adottata sulla base delle linee  guida  deliberate

dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e  sui  controlli

effettuati nell'anno.";

  3) al comma  12  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "Avverso  le

delibera della Sezione regionale di controllo della Corte dei  conti,

di cui al presente comma,  e'  ammessa  l'impugnazione  alle  Sezioni

riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le  forme

e i termini di cui all'articolo  243-quater,  comma  5,  del  decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267.";

b) all'articolo 6, comma 4, le  parole  da:  "In  presenza"  fino  a:

   "delle  norme"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Al  fine   di

   prevenire o risolvere contrasti interpretativi".

  3. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono  apportate

le seguenti modificazioni:

  a) alla lettera c) del comma 6 e'  aggiunto  il  seguente  periodo:

«gli obblighi di controllo,  attribuiti  alla  Sezione  regionale  di

controllo della  Corte  dei  conti,  si  riferiscono  ai  comuni  con

popolazione superiore a 30.000 abitanti;»;

b) al comma 7, dopo la parola: "liste", sono  aggiunte  le  seguenti:

   "per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.".

  4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123,

sono apportate le seguenti modifiche:

  a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Gli atti  di  cui  al

comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimita'

da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge

  14  gennaio  2014,  n.  20,  sono  inviati  dalle   amministrazioni

contestualmente agli Uffici di  controllo,  per  l'effettuazione  del

controllo preventivo di regolarita' contabile, e  agli  uffici  della

Corte dei conti  competenti  per  l'effettuazione  del  controllo  di

legittimita'. Gli atti soggetti al controllo  preventivo  di  cui  al

comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono  inviati  agli

Uffici di controllo per il controllo di regolarita' amministrativa  e

contabile."

 

                               ART. 34

               (Abrogazioni e invarianza finanziaria)

  1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati:

a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n.  99,  e

successive modificazioni;

b) il  primo  periodo  del  comma  2  dell'articolo  10  del  decreto

legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni;

c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 10 del decreto  del  Ministro

   dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella  Gazzetta

   Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;

d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 21 del decreto  del  Ministro

   dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella  Gazzetta

   Ufficiale n.159 del 10 luglio 2012;

e) il secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del decreto

legislativo 3 marzo 2011 n. 28;

f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014;

g) l'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28

   dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  1  del  2

   gennaio 2013.

  2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono  derivare

nuovi o maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e  le

Amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

                              Art. 35.

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 24 giugno 2014

 

                   NAPOLITANO

 

                       Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

 

                       Martina, Ministro delle politiche

                       agricole alimentari e forestali

 

                       Galletti, Ministro dell'ambiente e della

                       tutela del territorio e del mare

 

                       Guidi, Ministro dello sviluppo economico

 

                       Madia, Ministro per la semplificazione e

                       la pubblica amministrazione

 

                       Lanzetta, Ministro per gli affari

                       regionali e le autonomie

 

                       Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

 

                       Orlando, Ministro della giustizia

 

                       Alfano, Ministro dell'interno

 

                       Lorenzin, Ministro della salute

 

                       Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

 

                       Giannini, Ministro dell'istruzione,

                       dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

                                                Allegato 1           

                                    (articolo 11, comma 5, lettera a)

 

 

  « Allegato I - Formato per la denuncia degli utenti finali  di  cui

all'articolo 5, comma 2-bis.

  Da inviare a:

  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

  Direzione  generale  per  lo  sviluppo  sostenibile,  il  clima   e

l'energia

  Divisione  TV   Ricerca,   Innovazione   ambientale   e   mobilita'

sostenibile in ambito nazionale ed europeo

  Via Cristoforo Colombo, 44

  00147 ROMA (RM)

  Ministero dello sviluppo economico

  Direzione generale per la politica industriale e la competitivita'

  Divisione XV Politiche ambientali

  Via Molise, 2

  00187 ROMA- (RM)

 

   

 

 Da compilare a cura del detentore:

 

|--------------------------------|-----------------------------------|

| Denominazione                  |                                   |

|--------------------------------|-----------------------------------|

| Indirizzo                      |                                   |

|--------------------------------|-----------------------------------|

| C.a.p.                         |                                   |

|--------------------------------|-----------------------------------|

| Comune                         |                                   |

|--------------------------------|-----------------------------------|

| Provincia                      |                                   |

|--------------------------------|-----------------------------------|

| Telefono                       |                                   |

|--------------------------------|-----------------------------------|

| Fax                            |                                   |

|--------------------------------|-----------------------------------|

| Cod. Ateco (1)                 |                                   |

|--------------------------------|-----------------------------------|

| Partita I.V.A.                 |                                   |

|--------------------------------|-----------------------------------|

 

 Tipologie d'impianti antincendio:

 

|---|----------------------------|----------------------------------|

|   | Tipo (2)                   | Quantita' d'impianti (numero)    |

|---|----------------------------|----------------------------------|

| 1 | Impianti fissi             |                                  |

|---|----------------------------|----------------------------------|

| 2 | Impianti mobili (estintori)|                                  |

|---|----------------------------|----------------------------------|

 

 Tipologia delle sostanze controllate

 

|---------------------------|---------------------------------------|

|                           | Quantita' di estinguente (chilogrammi)|

|---------------------------|---------------------------------------|

| Halon 1211                |                                       |

|---------------------------|---------------------------------------|

| Halon 1301                |                                       |

|---------------------------|---------------------------------------|

| Halon 2402                |                                       |

|---------------------------|---------------------------------------|

| Idroclorofluorocarburi    |                                       |

|(HCFC)                     |                                       |

|---------------------------|---------------------------------------|

 

 Note:

 

 (1) Codice delle attivita' economiche Istat.

 (2) Selezionare il tipo d'impianto detenuto.

 (3) Le dichiarazioni vanno compilate per singolo sito,

 sono escluse quindi le dichiarazioni che includono

 tipologie di macchine distribuite in piu' siti.».

 

   

 

 

                                                      Allegato 2     

                                                (articolo 26, comma 3

 

   

 

 Tabella

 

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|         Periodo residuo        |     Percentuale di riduzione     |

|             (anni)             |         dell'incentivo           |

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|               12               |                 25%              |

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|               13               |                 24%              |

|--------------------------------|----------------------------------|

|               14               |                 22%              |

|--------------------------------|----------------------------------|

|               15               |                 21%              |

|--------------------------------|----------------------------------|

|               16               |                 20%              |

|--------------------------------|----------------------------------|

|               17               |                 19%              |

|--------------------------------|----------------------------------|

|               18               |                 18%              |

|--------------------------------|----------------------------------|

|         oltre 19               |                 17%              |

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