Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma,
9 maggio 2005
Circolare n. 54/2005
Oggetto: Autostrade – Riduzione
pedaggi anno 2004 – Scadenza del 31 maggio 2004 – Divieti di circolazione - Delibere
C.C.A.A. nn. 5, 6, 7 e 8 su S.O. alla G.U. n. 71 del 26.3.2005.
Fino al 31 maggio 2005 sono aperti i termini per la presentazione
delle domande di riduzione dei pedaggi autostradali pagati dalle imprese di
autotrasporto nell’anno 2004.
Sono ammesse al beneficio le imprese di autotrasporto in conto proprio
e in conto terzi, nazionali e comunitarie, nonché loro cooperative e consorzi,
che abbiano effettuato nel 2004 un volume di traffico autostradale superiore a
51.646 euro con autoveicoli classificati secondo il sistema autostradale
assi-sagoma nelle categorie B, 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e
autoarticolati) e che abbiano utilizzato per il pagamento dei pedaggi un
sistema a riscossione differita mediante fatturazione.
Come per il passato, la percentuale di sconto spetta in misura
crescente in funzione del maggiore ammontare di pedaggi pagato ed è previsto un
ulteriore sconto per le imprese che abbiano effettuato almeno il 10 per cento
del traffico autostradale nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo
le ore 22,00 ed entro le ore 2,00, ovvero uscita dopo le ore 2,00 e prima delle
ore 6,00.
Volume di pedaggi annuo euro |
Sconto % |
Volume annuo di pedaggi per traffico notturno euro |
Ulteriore sconto % |
da 51.646 a 206.583 |
10 |
da 5.164,6 a 20.658,3 |
1 |
oltre 206.583 fino a 516.547 |
15 |
oltre 20.658,3 fino a 51.654,7 |
1,5 |
oltre 516.547 fino a 1.032.914 |
20 |
oltre 51.654,7 fino a 103.291,4 |
2 |
oltre 1.032.914 fino a 2.582.284 |
25 |
oltre 103.291,4 fino a 258.228,4 |
2,5 |
oltre 2.582.284 |
30 |
oltre 258.228,4 |
3 |
Le domande devono essere inviate, a pena di esclusione, al Comitato
Centrale dell’Albo Autotrasportatori tramite raccomandata A.R. utilizzando i
moduli redatti dallo stesso Comitato, reperibili nel sito internet www.alboautotrasporto.it. Gli allegati alle
domande possono essere trasmessi anche tramite supporto magnetico, elaborandoli
con l’apposito programma informatico, anch’esso disponibile nel suddetto sito.
La definizione dello sconto spettante, nonché la verifica
dell’ammontare di traffico svolto nelle ore notturne, verranno eseguite dalle
società concessionarie autostradali che provvederanno poi ad accreditare il
relativo importo in occasione della fatturazione nei confronti degli aventi
diritto.
Per le imprese organizzate in forma cooperativa o consortile, nonché
per quelle aderenti a cooperative di servizi, la domanda deve essere presentata
dal raggruppamento. Riguardo l’ulteriore sconto per traffico notturno, il
raggruppamento che non abbia raggiunto il traffico minimo pari al 10 per cento
del totale dei pedaggi, dovrà fornire su supporto magnetico ulteriori dati
(utilizzando il programma informatico “transiti notturni conto terzi”
disponibile sul citato sito internet) al fine di consentire alle società concessionarie
autostradali di concedere lo sconto alle singole aziende associate che ne
avessero eventualmente diritto.
Deviazioni obbligatorie estive
Le imprese di autotrasporto che abbiano percorso le tratte autostradali
della A14 e della A26 in cui sono stati deviati obbligatoriamente i mezzi
pesanti nel periodo dal 15 giugno al 12 settembre 2004 possono inoltre
presentare domanda, tramite l’apposito modulo redatto dal Comitato Centrale
dell’Albo ed entro la scadenza del 31 maggio, per ottenere il rimborso dei
pedaggi pagati. In particolare sono rimborsabili i pedaggi riferiti ai seguenti
transiti:
Tratti Autostradali
dal 15.6.2004
al 12.9.2004 |
Orario
di percorrenza |
Veicoli
beneficiari |
A14 tratto tra Fano e Termoli |
dalle
19.00 alle 5.00 |
classi 4 e 5 (veicoli 4 o più assi) |
A26
tratti tra Gravellona Toce - Castelletto Ticino e tra Gravellona Toce -
Borgomanero |
intera
giornata |
classi 3, 4 e 5 (veicoli 3 o più assi) |
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 63/2004 |
|
Allegati quattro |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.71 del 26 marzo 2005 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 3 marzo 2005
Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i
transiti effettuati nell'anno 2004. (Deliberazione n. 5/05).
IL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Riunitosi nella seduta del 3 marzo 2005;
Delibera:
1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,
3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in
disponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono
soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2004
fino al 31 dicembre 2004, commisurata al volume del fatturato annuale
in pedaggi.
2. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,
3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in
disponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono
soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, a partire dal
1° gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2004, commisurata al volume del
fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con
ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00,
ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.
Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi
e societa' consortili, definite nei successivi punti 4, 5 e 6, che
hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi
nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate nel
successivo punto 8.
Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprieta' divisa,
consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione,
le singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% del
proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono usufruire
dell'ulteriore riduzione compensata secondo le modalita' indicate nel
successivo punto 8, tenuto conto della loro appartenenza alla forma
associata, laddove la forma associata stessa fornisca i dati
necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
appartenenti ad essa.
3. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente
per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
4. Le predette riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si
applicano alle imprese iscritte, alla data del 31 dicembre 2003
ovvero nel corso dell'anno 2004, all'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche'
alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle
societa' consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo
II, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, che siano iscritti al predetto Albo
nazionale alla data del 31 dicembre 2003 ovvero nel corso dell'anno
2004. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili
iscritte all'Albo nazionale successivamente a tale data, possono
richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati
successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.
5. Le riduzioni suddette si applicano altresi' alle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi
sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del
31 dicembre 2003 ovvero nel corso dell'anno 2004, di licenza
comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del
26 marzo 1992.
6. Le predette riduzioni si applicano altresi' alle imprese ed ai
raggruppamenti aventi sede in Italia, che esercitano attivita' di
autotrasporto in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui
all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonche' alle imprese
ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio.
7. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica alle classi
di fatturato realizzate da ciascun soggetto avente titolo, secondo la
seguente tabella:
=====================================================================
Fatturato annuo dei pedaggi in euro | % di riduzione
=====================================================================
da 51.646,00 a 206.583,00 | 10%;
da 206.583,01 a 516.457,00 | 15%;
da 516.457,01 a 1.032.914,00 | 20%;
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00 | 25%;
oltre 2.582.284,00 | 30%;
8. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari al
10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al
precedente punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi
notturni.
9. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da
applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa'
concessionarie al Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori, superi le disponibilita', lo stesso Comitato
provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo
stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni
richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti
di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative
alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai
precedenti punti 7 e 8, non pervenga a saturare l'ammontare
disponibile.
Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione,
fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
10. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori
provvede, con successiva delibera, a definire le modalita' con le
quali i soggetti aventi titolo procedono ad avanzare domanda, la
documentazione da allegare a dette domande, le modalita' di
trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto
magnetico. La stessa delibera disciplina le modalita' di istruttoria
delle domande avanzate anche in relazione a quanto definito nelle
convenzioni con le societa' che gestiscono sistemi di pagamento a
riscossione differita del pedaggio. La delibera disciplina infine
criteri e modalita' di erogazione da parte del Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori, alle societa' concessionarie di
autostrade dei minori introiti derivanti dalla riduzione compensata
dei pedaggi autostradali applicati dalle societa' concessionarie agli
aventi titolo, nonche' i criteri e le modalita' di rimborso da parte
di queste ultime ai soggetti aventi titolo.
11. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2005
Il Presidente: De Lipsis
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 3 marzo 2005
Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei
pedaggi autostradali 2004, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E.
esercenti l'attivita' di autotrasportatore di cose per conto di
terzi. (Deliberazione n. 6/05).
IL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Delibera:
1. Ai soggetti di cui ai punti 4 e 5 della delibera n. 5/05 che si
sono avvalsi di sistemi automatizzati di pagamento del pedaggio a
riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione
del pedaggio per tutti i transiti indicati nelle fatture ad essi
intestate ed effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2004 al
31 dicembre 2004. La riduzione del pedaggio sara' applicata solo a
favore dei predetti soggetti che nel corso dell'anno 2004 abbiano
realizzato un fatturato pari o superiore a euro 51.646,00.
2. Ai soggetti di cui al precedente punto 1, che hanno realizzato -
nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 - almeno il 10% del
fatturato aziendale in pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in
autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita
dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, e' applicata una ulteriore
riduzione commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi
effettuati nelle ore notturne, secondo le modalita' indicate nella
delibera n. 5/05.
3. Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla
data del 1° gennaio 2004, le riduzioni del pedaggio sono applicate
dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato
tali sistemi.
4. A tal fine ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto,
trasmette entro il termine ultimo del 31 maggio 2005, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato
centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi, in Roma, via G. Caraci n. 36, c.a.p. 00157, una domanda in
bollo, utilizzando un modulo conforme all'allegato alla presente
delibera, di cui forma parte integrante. Copia dei moduli e'
reperibile presso l'indirizzo Internet www.alboautotrasporto.it.
Copia della domanda e degli annessi quadri allegati possono essere
trasmessi su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), fermo restando
l'obbligo di trasmettere l'originale cartaceo della sola domanda
regolarmente compilata e sottoscritta. In tal caso, presso lo stesso
sito e' scaricabile il programma per la compilazione del quadro D da
parte dei raggruppamenti di imprese.
La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati
a macchina oppure in carattere stampatello.
5. La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
elementi:
denominazione e sede del soggetto giuridico iscritto all'Albo,
che richiede i benefici;
generalita' del titolare, del rappresentante legale o del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in
alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata
fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che
sottoscrive la domanda;
le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese
dell'Unione europea devono allegare copia della licenza comunitaria
di cui risultano titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE
881/92 del 26 marzo 1992.
6. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi'
essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli
ulteriori elementi indicati nei successivi punti da 7 a 11 della
presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro
errata indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale di
procedere alla definizione dell'istruttoria della domanda, ai fini
della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del
caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti
benefici.
7. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:
numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione
dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del soggetto che
richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese
dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio
della licenza comunitaria;
societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il
relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che
richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono
essere indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade
consiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni di
individuazione/riconoscimento dei codici, e' opportuno che l'impresa
richiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codici
indicati nella domanda.
8. Impresa italiana iscritta all'Albo nel corso del 2004.
Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2004 devono compilare il
quadro A allegato alla domanda, indicando se tale iscrizione sia
stata ottenuta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge n.
298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento
di sede.
9. Impresa o raggruppamento avente sede in altro Paese dell'Unione
europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2004.
Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese
dell'Unione europea che abbiano prodotto una licenza comunitaria
rilasciata nel corso dell'anno 2004 devono compilare il quadro B
allegato alla domanda, indicando se trattasi di licenza ottenuta per
la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza.
10. Raggruppamento (cooperativa, consorzio, societa' consortile)
iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi:
a) i raggruppamenti - comprese le cooperative a proprieta'
indivisa - devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti
iscritti al registro delle imprese per attivita' diverse
dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero imprese che
effettuano trasporti in conto proprio, devono indicare nell'apposito
spazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale del
raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti
a tali soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in
sede di quantificazione del beneficio richiesto. Resta fermo
l'obbligo di indicare nel D allegato alla domanda, per tutte le
imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori,
denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti soci,
ovvero per tutte le imprese di autotrasporto socie aventi sede in
altro Paese U.E., denominazione, numero e data di rilascio della
licenza comunitaria, di cui queste ultime risultino titolari,
allegandone copia;
c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in qualita' di
associate, anche imprese titolari di licenza in conto proprio, il
raggruppamento stesso dovra' altresi' trasmettere al Comitato
centrale il quadro E allegato alla domanda, con l'elenco delle
imprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per
ciascuna di esse il fatturato maturato nel corso dell'anno 2004,
sulla base del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione
per ogni singola impresa.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, il
raggruppamento dovra' altresi' compilare il quadro F allegato alla
domanda fornendo altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2004 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli.
d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese che siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori ovvero,
qualora aventi sede in altro Paese U.E., siano titolari di licenza
comunitaria, devono indicare, nell'apposito quadro D allegato alla
domanda, denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti
soci, ovvero numero e data di rilascio della licenza comunitaria,
allegandone copia.
Nel caso in cui i soci iscritti all'Albo degli autotrasportatori
abbiano ottenuto tale iscrizione nel corso dell'anno 2004, deve
essere compilato anche il quadro IT1, allegato alla domanda.
Nel caso in cui i soci aventi sede in un altro Paese dell'Unione
europea, titolari di licenza comunitaria, abbiano ottenuto tale
licenza nel corso dell'anno 2004, deve essere compilato anche il
quadro IT2, allegato alla domanda.
e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei
dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
soci ad essi aderenti, contestualmente alla domanda, su supporto
magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando il
programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato
«transiti notturni conto terzi», nel quale sono indicati, per
ciascuna impresa associata iscritta all'Albo ovvero titolare di
licenza comunitaria, i codici dei titoli (codice Viacard, codice
Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso,
alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato
aziendale nelle ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione
secondo le modalita' contenute nel punto 8 della delibera n. 5/05,
tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni
singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato
aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi' specificare, per ciascuna impresa associata che effettua
trasporto in conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard,
codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso,
inviando su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file
compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito
www.alboautotrasporto.it denominato «transiti notturni conto
proprio». In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il
10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene
applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute nel
punto 8 della delibera n. 5/05, calcolata sul valore percentuale
spettante a ciascuna singola impresa.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
11. Raggruppamento (consorzio, cooperativa, societa' consortile)
avente sede in altro Paese dell'Unione europea titolare di licenza
comunitaria:
a) i raggruppamenti di imprese aventi sede in altro Paese
dell'Unione europea devono sempre compilare il quadro C allegato alla
domanda;
b) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti
che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto
di terzi, ovvero imprese che effettuano il trasporto in conto proprio
devono indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte
del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi
effettuati dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinche' detto
fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del
beneficio richiesto. Resta fermo l'obbligo di indicare nel quadro D
allegato alla domanda, per tutte le imprese di autotrasporto socie
aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, denominazione, numero
e data di rilascio della licenza comunitaria di cui queste risultino
titolari, allegandone copia, ovvero, per le imprese socie iscritte
all'Albo degli autotrasportatori, denominazione, numero e data di
iscrizione al predetto Albo;
c) qualora di un raggruppamento facciano parte, in qualita' di
associate, anche imprese italiane titolari di licenza in conto
proprio, il raggruppamento stesso dovraaltresi' trasmettere al
Comitato centrale il quadro E allegato alla domanda, con l'elenco
delle imprese italiane associate titolari di licenza in conto
proprio, indicando per ciascuna di esse il fatturato maturato nel
corso dell'anno 2004, sulla base del quale sara' riconosciuto
l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie che effettuano trasporti in conto proprio, il
raggruppamento dovra' inoltre compilare il quadro F allegato alla
domanda fornendo altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2004 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli.
d) i raggruppamenti che hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese titolari di licenza comunitaria, ovvero iscritte all'Albo
degli autotrasportatori, devono indicare, nel quadro D allegato alla
domanda, denominazione, numero e data di rilascio della licenza
comunitaria di cui le stesse risultino titolari, che deve essere
allegata in copia, ovvero denominazione, numero e data di iscrizione
all'Albo degli autotrasportatori;
Nel caso in cui i soci titolari di licenza comunitaria abbiano
ottenuto il rilascio di tale licenza nel corso dell'anno 2004 deve
essere compilato il quadro UE1;
Nel caso in cui i soci iscritti all'Albo degli autotrasportatori
abbiano ottenuto tale iscrizione nel corso dell'anno 2004, deve
essere compilato il quadro UE2;
e) i raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei
dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
soci ad essi aderenti, contestualmente alla domanda, su supporto
magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file compilato utilizzando il
programma scaricabile dal sito www.alboautotrasporto.it denominato
«transiti notturni conto terzi», nel quale sono indicati, per
ciascuna impresa associata titolare di licenza comunitaria ovvero
iscritta all'Albo, i codici dei titoli (codice Viacard, codice
Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso,
alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato
aziendale nelle ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione
secondo le modalita' contenute nel punto 8 della delibera n. 5/05,
tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni
singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato
aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi' specificare, per ciascuna impresa associata che effettua
trasporto in conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard,
codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso,
inviando su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file
compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito
www.alboautotrasporto.it denominato «transiti notturni conto
proprio». In tal caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il
10% del proprio fatturato aziendale nelle ore notturne, viene
applicata l'ulteriore riduzione secondo le modalita' contenute nel
punto 8 della delibera n. 5/05, calcolata sul valore percentuale
spettante a ciascuna singola impresa.
Qualora il raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
12. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme
associate nel corso dell'anno 2004, debbono presentare una distinta
domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi
rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa,
al consorzio od alla societa' consortile, ovvero successivi alla
cessazione del rapporto associativo.
13. Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi
autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio
2004, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero
degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
14. Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni
compensate dei pedaggi, di cui ai punti 7 e 8 della delibera n. 5/05
del Comitato centrale, e' calcolato unicamente sulla base
dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno
2004 e per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura
entro il 30 aprile 2005.
15. Le societa' concessionarie danno seguito ai rimborsi ai
soggetti aventi titolo, secondo le modalita' previste dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.
16. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2005
Il presidente: De Lipsis
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 3 marzo 2005
Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi
autostradali 2004 per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti
l'attivita' di autotrasportatore di cose in conto proprio.
(Deliberazione n. 7/05).
IL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Delibera:
1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,
3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in
disponibilita' delle imprese di cui al successivo punto 3, sono
soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2004
fino al 31 dicembre 2004, commisurata al volume del fatturato annuale
in pedaggi ed ad un'ulteriore riduzione commisurata al volume del
fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con
ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero
con uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, secondo le
modalita' contenute nella delibera 5 del 3 marzo 2005 del Comitato
centrale;
2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente
per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano
alle imprese titolari di licenza in conto proprio alla data del
31 dicembre 2003. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le
societa' consortili titolari di licenza per conto proprio
successivamente a tale data, possono richiedere le riduzioni di cui
sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di rilascio
della licenza.
4. Le riduzioni spettano altresi' alle imprese che svolgono
attivita' di autotrasporto in conto proprio aventi sede in uno dei
Paesi dell'Unione europea. Tali imprese, nel compilare la domanda,
dovranno compilare il quadro G allegato alla domanda fornendo
l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle
autostrade italiane nell'anno 2004 e le fotocopie delle carte di
circolazione di tali veicoli.
5. I raggruppamenti costituiti esclusivamente tra imprese che
svolgono attivita' di autotrasporto in conto proprio dovranno
trasmettere al Comitato centrale domanda redatta e sottoscritta
utilizzando il modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto
dei successivi punti 6, 7, 8 e 9, indicando il/i codice/i di
fatturazione ovvero il codice/i cliente rilasciato/i alla forma
associata dalla/e societa' concessionaria/e.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente
imprese italiane titolari di licenza in conto proprio, il
raggruppamento deve compilare il quadro H allegato alla domanda,
fornendo l'elenco delle imprese associate e indicando il fatturato
autostradale realizzato da ciascuna di esse nell'anno 2004, sulla
base del quale sara' riconosciuto l'ammontare del rimborso, per ogni
singola impresa.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente
imprese comunitarie che effettuano trasporto in conto proprio, il
raggruppamento deve compilare il quadro I allegato alla domanda
indicando, oltre al fatturato autostradale realizzato da ciascuna di
esse, anche l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze
sulle autostrade italiane nell'anno 2004 e le fotocopie delle carte
di circolazione di tali veicoli.
Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte sia imprese
titolari di licenze in conto proprio sia imprese comunitarie che
effettuano trasporti in conto proprio, dovranno essere compilati
entrambi i quadri H ed I, rispettivamente, per le imprese socie
italiane e comunitarie.
Ai fini del calcolo dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni
singola impresa che abbia realizzato almeno il 10% del fatturato
aziendale di pedaggi nelle ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi' specificare, per ciascuna impresa associata titolare di
licenza per conto proprio, i codici dei titoli (codice Viacard,
codice Telepass) ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso,
inviando su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), un file
compilato utilizzando il programma scaricabile dal sito
www.alboautotrasporto.it, denominato «transiti notturni conto
proprio».
6. Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro
il termine ultimo del 31 maggio 2005 a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci,
36 - c.a.p. 00157, una domanda in bollo, utilizzando un modulo
conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte
integrante. La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere
compilati a macchina oppure in carattere stampatello.
7. La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
elementi:
a) denominazione e sede del soggetto giuridico che richiede il
beneficio;
b) generalita' del titolare, del rappresentante legale o del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta del beneficio;
c) firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in
alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata
fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che
sottoscrive la domanda;
d) le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea
devono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze
sulle autostrade italiane nell'anno 2004 e le fotocopie delle carte
di circolazione di tali veicoli.
8. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresi'
essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli
ulteriori elementi indicati nel successivo punto 9 della presente
delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errata
indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale di
procedere alla definizione della istruttoria della domanda, ai fini
della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del
caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti
benefici.
9. Elementi che tutti i richiedenti debbono indicare nella domanda:
a) numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di
cui e' titolare il soggetto che richiede il beneficio, salvo quanto
previsto al punto 4 per le imprese aventi sede in un altro Paese
dell'Unione europea;
b) societa' autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il
relativo/i codice/i di fatturazione ovvero il/i codice/i cliente
intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice/i di
fatturazione ovvero il/i codice/i cliente deve/devono essere indicati
nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade e' costituita da
nove cifre.
10. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2005
Il presidente: De Lipsis
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 3 marzo 2005
Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi
autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 2004
per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attivita' di
autotrasportatore di cose per conto di terzi e di autotrasportatore
di cose per conto proprio. (Deliberazione n. 8/05).
IL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Delibera:
1. La quota posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose
per conto di terzi ed in conto proprio per i pedaggi autostradali
relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sulle tratte
autostradali della A14 e della A26, ai sensi degli accordi di
programma stipulati in data 1° giugno 2004 e di cui al successivo
punto 2, e' soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di
autotrasporto.
2. I rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati nel
periodo compreso tra il 15 giugno ed il 12 settembre 2004, dalle ore
19,00 alle ore 05,00, dai veicoli delle classi 4 e 5 sulla tratta
della A14 compresa tra le stazioni di Fano e Termoli, e per l'intero
arco giornaliero dai veicoli delle classi 3, 4 e 5, sulla tratta
della A26 compresa tra le stazioni di Gavellona Toce-Castelletto
Ticino e Gavellona Toce-Borgomanero nel doppio senso di marcia in
disponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4 e 5.
3. I predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a
riscossione differita mediante fatturazione e sono effettuati
direttamente dalla Societa' che gestisce tale sistema di pagamento
differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi
titolo al rimborso.
4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle
imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore
delle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e delle
societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo
II, Sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo
nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali
viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio.
I rimborsi sono, altresi', effettuati a favore di imprese o
raggruppamenti di imprese di autotrasporto di merci per conto di
terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di
licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del
26 marzo 1992.
5. I predetti rimborsi si effettuano a favore delle imprese e dei
raggruppamenti che esercitano l'attivita' di trasporto in conto
proprio che, nel periodo in cui hanno effettuato transiti per i quali
viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio, risultino
titolari di licenza in conto proprio, nonche' in favore delle imprese
e dei raggruppamenti che esercitano l'attivita' di trasporto in conto
proprio aventi sede in uno degli altri Paesi dell'Unione europea.
6. Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e
societa' consortile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2005, pena
l'esclusione dal diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento al Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, con sede in via
Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda in bollo, utilizzando,
in relazione all'attivita' esercitata, un modello conforme ad uno
degli allegati alla presente delibera, di cui formano parte
integrante.
7. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme
associate nel corso dei periodi di riferimento di cui al precedente
punto 2, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i
transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla
data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla societa'
consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto
associativo.
8. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci imprese italiane
e/o comunitarie che esercitano l'attivita' di autotrasporto di cose
per conto di terzi, debbono compilare il quadro 1/A.
9. Qualora di un raggruppamento facciano parte anche imprese
italiane titolari di licenza in conto proprio, il raggruppamento
stesso dovra' altresi' compilare il quadro 1/B.
10. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie che effettuano trasporto in conto proprio, lo stesso
raggruppamento dovra', inoltre, compilare il quadro 1/C.
11. Qualora del raggruppamento facciano parte soggetti che non
esercitano attivita' di autotrasporto di cose, ne' per conto di
terzi, ne' in conto proprio, deve essere compilato, a pena di
esclusione del diritto, il quadro 1/D, indicando nell'apposito spazio
la parte del fatturato autostradale per deviazioni del raggruppamento
relativo ai viaggi effettuati da veicoli appartenenti a tali
soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in sede
di quantificazione del beneficio richiesto.
12. Per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi aventi
sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio dell'attivita'
deve risultare dalla copia della licenza comunitaria di cui al
regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alla
domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini
richiesti per le imprese italiane. Qualora tale documentazione sia
stata allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2004,
sara' sufficiente indicare tale circostanza attraverso una
dichiarazione resa nel corpo della domanda, nella quale deve essere
altresi' dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza.
13. Le imprese che svolgono attivita' di autotrasporto in conto
proprio, aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, debbono
compilare il quadro 2/A, in cui viene indicato l'elenco dei veicoli
che hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il
rimborso della quota di pedaggio e debbono altresi', fornire le
fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
14. I raggruppamenti costituiti esclusivamente tra imprese che
esercitano l'attivita' in conto proprio, debbono compilare il quadro
2/B per fornire i dati relativi ai soggetti italiani e/o il quadro
2/C per i soggetti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
allegando, in questo ultimo caso, fotocopia delle carte di
circolazione dei veicoli indicati nel suddetto quadro 2/C.
15. La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,
secondo le modalita' previste dalla convenzione stipulata tra la
stessa societa' ed il Comitato centrale.
16. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dalla Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2005
Il presidente: De Lipsis