Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 9 maggio 2005

 

Circolare n. 54/2005

 

Oggetto: Autostrade – Riduzione pedaggi anno 2004 – Scadenza del 31 maggio 2004 – Divieti di circolazione - Delibere C.C.A.A. nn. 5, 6, 7 e 8 su S.O. alla G.U. n. 71 del 26.3.2005.

 

Fino al 31 maggio 2005 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di riduzione dei pedaggi autostradali pagati dalle imprese di autotrasporto nell’anno 2004.

 

Sono ammesse al beneficio le imprese di autotrasporto in conto proprio e in conto terzi, nazionali e comunitarie, nonché loro cooperative e consorzi, che abbiano effettuato nel 2004 un volume di traffico autostradale superiore a 51.646 euro con autoveicoli classificati secondo il sistema autostradale assi-sagoma nelle categorie B, 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati) e che abbiano utilizzato per il pagamento dei pedaggi un sistema a riscossione differita mediante fatturazione.

 

Come per il passato, la percentuale di sconto spetta in misura crescente in funzione del maggiore ammontare di pedaggi pagato ed è previsto un ulteriore sconto per le imprese che abbiano effettuato almeno il 10 per cento del traffico autostradale nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 2,00, ovvero uscita dopo le ore 2,00 e prima delle ore 6,00.

 

 

Volume di pedaggi annuo

 

 

euro

Sconto

 

%

Volume annuo di pedaggi per traffico notturno

 

euro

Ulteriore sconto

%

da 51.646 a 206.583

10

da 5.164,6 a 20.658,3

1

oltre 206.583 fino a 516.547

15

oltre 20.658,3 fino a 51.654,7

1,5

oltre 516.547 fino a 1.032.914

20

oltre 51.654,7 fino a 103.291,4

2

oltre 1.032.914 fino a 2.582.284

25

oltre 103.291,4 fino a 258.228,4

2,5

oltre 2.582.284

30

oltre 258.228,4

3

 

 

Le domande devono essere inviate, a pena di esclusione, al Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori tramite raccomandata A.R. utilizzando i moduli redatti dallo stesso Comitato, reperibili nel sito internet www.alboautotrasporto.it. Gli allegati alle domande possono essere trasmessi anche tramite supporto magnetico, elaborandoli con l’apposito programma informatico, anch’esso disponibile nel suddetto sito.

 

La definizione dello sconto spettante, nonché la verifica dell’ammontare di traffico svolto nelle ore notturne, verranno eseguite dalle società concessionarie autostradali che provvederanno poi ad accreditare il relativo importo in occasione della fatturazione nei confronti degli aventi diritto.

 

Per le imprese organizzate in forma cooperativa o consortile, nonché per quelle aderenti a cooperative di servizi, la domanda deve essere presentata dal raggruppamento. Riguardo l’ulteriore sconto per traffico notturno, il raggruppamento che non abbia raggiunto il traffico minimo pari al 10 per cento del totale dei pedaggi, dovrà fornire su supporto magnetico ulteriori dati (utilizzando il programma informatico “transiti notturni conto terzi” disponibile sul citato sito internet) al fine di consentire alle società concessionarie autostradali di concedere lo sconto alle singole aziende associate che ne avessero eventualmente diritto.

 

Deviazioni obbligatorie estive

Le imprese di autotrasporto che abbiano percorso le tratte autostradali della A14 e della A26 in cui sono stati deviati obbligatoriamente i mezzi pesanti nel periodo dal 15 giugno al 12 settembre 2004 possono inoltre presentare domanda, tramite l’apposito modulo redatto dal Comitato Centrale dell’Albo ed entro la scadenza del 31 maggio, per ottenere il rimborso dei pedaggi pagati. In particolare sono rimborsabili i pedaggi riferiti ai seguenti transiti:

 

 

Tratti Autostradali dal

15.6.2004 al 12.9.2004

 

Orario di

percorrenza

 

Veicoli beneficiari

 

A14 tratto tra Fano e Termoli

 

 

dalle 19.00 alle 5.00

 

 

classi 4 e 5

(veicoli 4 o più assi)

 

 

A26 tratti tra Gravellona Toce - Castelletto Ticino e tra Gravellona Toce - Borgomanero

 

intera giornata

classi 3, 4 e 5

(veicoli 3 o più assi)

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 63/2004

 

Allegati quattro

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

S.O. alla G.U. n.71 del 26 marzo 2005 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 3 marzo 2005

Disposizioni  relative  alla riduzione dei pedaggi autostradali per i
transiti effettuati nell'anno 2004. (Deliberazione n. 5/05).
 
                        IL COMITATO CENTRALE
per   l'Albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
  Riunitosi nella seduta del 3 marzo 2005;
 
                              Delibera:
  1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,
3,  4  e  5,  adibiti  a svolgere servizi di autotrasporto di cose in
disponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono
soggetti  ad  una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2004
fino al 31 dicembre 2004, commisurata al volume del fatturato annuale
in pedaggi.
  2. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,
3,  4  e  5,  adibiti  a svolgere servizi di autotrasporto di cose in
disponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono
soggetti  ad  una  ulteriore  riduzione  compensata,  a  partire  dal
1° gennaio  2004  fino al 31 dicembre 2004, commisurata al volume del
fatturato  annuale  in  pedaggi  effettuati  nelle  ore notturne, con
ingresso  in  autostrada  dopo  le  ore  22,00 ed entro le ore 02,00,
ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.
  Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi
e  societa'  consortili,  definite nei successivi punti 4, 5 e 6, che
hanno  realizzato  almeno  il  10% del fatturato aziendale di pedaggi
nelle  predette  ore  notturne,  secondo  le  modalita'  indicate nel
successivo punto 8.
  Qualora   il   raggruppamento  (cooperativa  a  proprieta'  divisa,
consorzio,  societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione,
le  singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% del
proprio  fatturato  nelle sopracitate ore notturne, possono usufruire
dell'ulteriore riduzione compensata secondo le modalita' indicate nel
successivo  punto 8,  tenuto conto della loro appartenenza alla forma
associata,   laddove  la  forma  associata  stessa  fornisca  i  dati
necessari   per  l'elaborazione  dei  pedaggi  notturni  dei  singoli
appartenenti ad essa.
  3.  Le  predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente
per  i  pedaggi  a riscossione differita mediante fatturazione e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
  4.  Le  predette  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali si
applicano  alle  imprese  iscritte,  alla  data  del 31 dicembre 2003
ovvero  nel  corso  dell'anno  2004, all'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche'
alle  cooperative  aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  ai  consorzi ed alle
societa'  consortili  costituiti  a norma del Libro V, titolo X, capo
II,   sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto
l'attivita'  di  autotrasporto,  che  siano iscritti al predetto Albo
nazionale  alla  data del 31 dicembre 2003 ovvero nel corso dell'anno
2004. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili
iscritte  all'Albo  nazionale  successivamente  a  tale data, possono
richiedere  le  riduzioni  di  cui  sopra  per  i  viaggi  effettuati
successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.
  5.  Le  riduzioni  suddette  si  applicano altresi' alle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi
sede  in  uno  dei  Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del
31 dicembre   2003  ovvero  nel  corso  dell'anno  2004,  di  licenza
comunitaria  rilasciata  ai  sensi  del  regolamento  CE  881/92  del
26 marzo 1992.
  6.  Le  predette riduzioni si applicano altresi' alle imprese ed ai
raggruppamenti  aventi  sede  in  Italia, che esercitano attivita' di
autotrasporto  in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui
all'art.  32  della legge 298 del 6 giugno 1974, nonche' alle imprese
ed  ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio.
  7. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica alle classi
di fatturato realizzate da ciascun soggetto avente titolo, secondo la
seguente tabella:
 
=====================================================================
     Fatturato annuo dei pedaggi in euro     |    % di riduzione
=====================================================================
  da 51.646,00 a 206.583,00                  |  10%;
  da 206.583,01 a 516.457,00                 |  15%;
  da 516.457,01 a 1.032.914,00               |  20%;
  da 1.032.914,01 a 2.582.284,00             |  25%;
  oltre 2.582.284,00                         |  30%;
 
  8.  L'ulteriore  riduzione  compensata di cui al punto 2 e' pari al
10%  dei  valori  percentuali  riportati  nella  tabella  di  cui  al
precedente  punto  7,  calcolata  sul  fatturato  relativo ai pedaggi
notturni.
  9.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  complessivo delle riduzioni da
applicare,   risultante   dai  rendiconti  trasmessi  dalle  societa'
concessionarie    al    Comitato    centrale    per    l'Albo   degli
autotrasportatori,  superi  le  disponibilita',  lo  stesso  Comitato
provvede  al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo
stanziamento  disponibile  e  la  somma  complessiva  delle riduzioni
richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti
di  riparto  qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative
alle  domande  presentate,  calcolato  come da disposizioni di cui ai
precedenti   punti  7  e  8,  non  pervenga  a  saturare  l'ammontare
disponibile.
  Tale   coefficiente,   applicato  alle  percentuali  di  riduzione,
fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
  10.   Il  Comitato  centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori
provvede,  con  successiva  delibera,  a definire le modalita' con le
quali  i  soggetti  aventi  titolo  procedono ad avanzare domanda, la
documentazione   da   allegare  a  dette  domande,  le  modalita'  di
trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto
magnetico.  La stessa delibera disciplina le modalita' di istruttoria
delle  domande  avanzate  anche  in relazione a quanto definito nelle
convenzioni  con  le  societa'  che gestiscono sistemi di pagamento a
riscossione  differita  del  pedaggio.  La delibera disciplina infine
criteri  e modalita' di erogazione da parte del Comitato centrale per
l'Albo  degli  autotrasportatori,  alle  societa'  concessionarie  di
autostrade  dei  minori introiti derivanti dalla riduzione compensata
dei pedaggi autostradali applicati dalle societa' concessionarie agli
aventi  titolo, nonche' i criteri e le modalita' di rimborso da parte
di queste ultime ai soggetti aventi titolo.
  11. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                                   Roma, 3 marzo 2005
                                             Il Presidente: De Lipsis
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 3 marzo 2005

Domanda  di  concessione del beneficio della riduzione compensata dei
pedaggi  autostradali  2004, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E.
esercenti  l'attivita'  di  autotrasportatore  di  cose  per conto di
terzi. (Deliberazione n. 6/05).
 
                        IL COMITATO CENTRALE
per   l'Albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
 
                              Delibera:
  1. Ai  soggetti di cui ai punti 4 e 5 della delibera n. 5/05 che si
sono  avvalsi  di  sistemi  automatizzati di pagamento del pedaggio a
riscossione differita mediante fatturazione e' applicata la riduzione
del  pedaggio  per  tutti  i  transiti indicati nelle fatture ad essi
intestate   ed   effettuati   nel  periodo  dal  1° gennaio  2004  al
31 dicembre  2004.  La  riduzione del pedaggio sara' applicata solo a
favore  dei  predetti  soggetti  che nel corso dell'anno 2004 abbiano
realizzato un fatturato pari o superiore a euro 51.646,00.
  2. Ai soggetti di cui al precedente punto 1, che hanno realizzato -
nel  periodo  dal  1° gennaio al 31 dicembre 2004 - almeno il 10% del
fatturato  aziendale  in  pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in
autostrada  dopo  le  ore  22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita
dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00, e' applicata una ulteriore
riduzione  commisurata  al  volume  del  fatturato annuale in pedaggi
effettuati  nelle  ore  notturne, secondo le modalita' indicate nella
delibera n. 5/05.
  3. Per  i  richiedenti  che si sono avvalsi di sistemi di pagamento
automatizzato di pedaggi a riscossione differita successivamente alla
data  del  1° gennaio  2004, le riduzioni del pedaggio sono applicate
dalla data a partire dalla quale i predetti soggetti hanno utilizzato
tali sistemi.
  4. A  tal  fine  ciascun  soggetto,  pena l'esclusione dal diritto,
trasmette  entro  il  termine  ultimo  del  31 maggio  2005,  a mezzo
raccomandata  con  avviso  di ricevimento, esclusivamente al Comitato
centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori  di cose per conto di
terzi,  in  Roma,  via  G. Caraci n. 36, c.a.p. 00157, una domanda in
bollo,  utilizzando  un  modulo  conforme  all'allegato alla presente
delibera,  di  cui  forma  parte  integrante.  Copia  dei  moduli  e'
reperibile presso l'indirizzo Internet www.alboautotrasporto.it.
  Copia  della domanda e degli annessi quadri allegati possono essere
trasmessi  su supporto magnetico (floppy disk 1,5 Mb), fermo restando
l'obbligo  di  trasmettere  l'originale  cartaceo  della sola domanda
regolarmente  compilata e sottoscritta. In tal caso, presso lo stesso
sito  e' scaricabile il programma per la compilazione del quadro D da
parte dei raggruppamenti di imprese.
  La  domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati
a macchina oppure in carattere stampatello.
  5. La  domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
elementi:
    denominazione  e  sede  del soggetto giuridico iscritto all'Albo,
che richiede i benefici;
    generalita'   del  titolare,  del  rappresentante  legale  o  del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta dei benefici;
    firma  autenticata  di  colui  che  sottoscrive  la  domanda;  in
alternativa  all'autenticazione  della  firma  deve  essere  allegata
fotocopia  leggibile  di  un documento di riconoscimento di colui che
sottoscrive la domanda;
    le   imprese   o   raggruppamenti  aventi  sede  in  altro  Paese
dell'Unione  europea  devono allegare copia della licenza comunitaria
di  cui  risultano  titolari, rilasciata ai sensi del regolamento CEE
881/92 del 26 marzo 1992.
  6. Nella  domanda  e  nei  relativi quadri allegati devono altresi'
essere   riportati,  per  ciascuna  fattispecie  che  interessa,  gli
ulteriori  elementi  indicati  nei  successivi  punti da 7 a 11 della
presente  delibera.  La  mancanza  dei  dati richiesti ovvero la loro
errata indicazione, qualora cio' non consenta al Comitato centrale di
procedere  alla  definizione  dell'istruttoria della domanda, ai fini
della  liquidazione  dei  benefici richiesti, comporta, a seconda del
caso  che  ricorra,  l'esclusione  parziale  o  totale  dai  suddetti
benefici.
  7. Elementi che tutti i richiedenti devono indicare nella domanda:
    numero,   data   di   iscrizione   e   di   eventuale  cessazione
dell'iscrizione  all'Albo  degli  autotrasportatori  del soggetto che
richiede  il  beneficio;  le  imprese  aventi  sede  in  altro  Paese
dell'Unione  europea, devono indicare il numero e la data di rilascio
della licenza comunitaria;
    societa'  autostradale/i  concessionaria/e  che  gestisce/ono  il
sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il
relativo/i  codice/i  di  fatturazione  intestato/i  al  soggetto che
richiede  il  beneficio.  Il codice o i codici di fatturazione devono
essere  indicati nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade
consiste  in  nove  cifre.  Al  fine  di  agevolare  le operazioni di
individuazione/riconoscimento  dei codici, e' opportuno che l'impresa
richiedente  alleghi  copia  di  una  fattura  per  ognuno dei codici
indicati nella domanda.
  8. Impresa italiana iscritta all'Albo nel corso del 2004.
  Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2004 devono compilare il
quadro  A  allegato  alla  domanda,  indicando se tale iscrizione sia
stata  ottenuta  ai  sensi  degli  articoli 12  e  13  della legge n.
298/1974  o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento
di sede.
  9. Impresa  o raggruppamento avente sede in altro Paese dell'Unione
europea con licenza comunitaria rilasciata nel corso del 2004.
  Le  imprese  o  i  raggruppamenti  aventi  sede  in  un altro Paese
dell'Unione  europea  che  abbiano  prodotto  una licenza comunitaria
rilasciata  nel  corso  dell'anno  2004  devono compilare il quadro B
allegato  alla domanda, indicando se trattasi di licenza ottenuta per
la prima volta ovvero di rinnovo di una precedente licenza.
  10. Raggruppamento  (cooperativa,  consorzio,  societa' consortile)
iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto
di terzi:
    a) i  raggruppamenti  -  comprese  le  cooperative  a  proprieta'
indivisa - devono sempre compilare il quadro C allegato alla domanda;
    b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci anche soggetti
iscritti   al   registro   delle   imprese   per   attivita'  diverse
dall'autotrasporto  di  cose  per  conto di terzi, ovvero imprese che
effettuano  trasporti in conto proprio, devono indicare nell'apposito
spazio del predetto quadro C, la parte del fatturato autostradale del
raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti
a tali soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in
sede   di   quantificazione  del  beneficio  richiesto.  Resta  fermo
l'obbligo  di  indicare  nel  D  allegato  alla domanda, per tutte le
imprese    socie    iscritte    all'Albo   degli   autotrasportatori,
denominazione,  numero  e  data di iscrizione all'Albo di detti soci,
ovvero  per  tutte  le  imprese di autotrasporto socie aventi sede in
altro  Paese  U.E.,  denominazione,  numero  e data di rilascio della
licenza   comunitaria,  di  cui  queste  ultime  risultino  titolari,
allegandone copia;
    c) qualora  di  un  raggruppamento facciano parte, in qualita' di
associate,  anche  imprese  titolari  di licenza in conto proprio, il
raggruppamento   stesso   dovra'  altresi'  trasmettere  al  Comitato
centrale  il  quadro  E  allegato  alla  domanda,  con l'elenco delle
imprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per
ciascuna  di  esse  il  fatturato  maturato nel corso dell'anno 2004,
sulla  base  del quale sara' riconosciuto l'ammontare della riduzione
per ogni singola impresa.
  Nel  caso  in  cui  del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie   che   effettuano   trasporti   in   conto  proprio,  il
raggruppamento  dovra'  altresi'  compilare il quadro F allegato alla
domanda  fornendo  altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze  sulle  autostrade italiane nell'anno 2004 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli.
    d) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese  che  siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori ovvero,
qualora  aventi  sede  in altro Paese U.E., siano titolari di licenza
comunitaria,  devono  indicare,  nell'apposito quadro D allegato alla
domanda, denominazione, numero e data di iscrizione all'Albo di detti
soci,  ovvero  numero  e  data di rilascio della licenza comunitaria,
allegandone copia.
  Nel  caso  in  cui i soci iscritti all'Albo degli autotrasportatori
abbiano  ottenuto  tale  iscrizione  nel  corso  dell'anno 2004, deve
essere compilato anche il quadro IT1, allegato alla domanda.
  Nel  caso  in  cui i soci aventi sede in un altro Paese dell'Unione
europea,  titolari  di  licenza  comunitaria,  abbiano  ottenuto tale
licenza  nel  corso  dell'anno  2004,  deve essere compilato anche il
quadro IT2, allegato alla domanda.
    e) i  raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato  in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei
dati  necessari  per  l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
soci  ad  essi  aderenti,  contestualmente  alla domanda, su supporto
magnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un file compilato utilizzando il
programma  scaricabile  dal  sito www.alboautotrasporto.it denominato
«transiti  notturni  conto  terzi»,  nel  quale  sono  indicati,  per
ciascuna  impresa  associata  iscritta  all'Albo  ovvero  titolare di
licenza  comunitaria,  i  codici  dei  titoli (codice Viacard, codice
Telepass)  ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso,
alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato
aziendale  nelle  ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione
secondo  le  modalita'  contenute nel punto 8 della delibera n. 5/05,
tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata.
  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
    f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie  che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai  fini  del  calcolo  dell'ulteriore  riduzione,  spettante ad ogni
singola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturato
aziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa associata che effettua
trasporto  in  conto  proprio,  i  codici dei titoli (codice Viacard,
codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso,
inviando  su  supporto  magnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un  file
compilato    utilizzando    il   programma   scaricabile   dal   sito
www.alboautotrasporto.it    denominato   «transiti   notturni   conto
proprio».  In  tal  caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il
10%  del  proprio  fatturato  aziendale  nelle  ore  notturne,  viene
applicata  l'ulteriore  riduzione  secondo le modalita' contenute nel
punto  8  della  delibera  n.  5/05, calcolata sul valore percentuale
spettante a ciascuna singola impresa.
  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
  11.  Raggruppamento  (consorzio,  cooperativa, societa' consortile)
avente  sede  in  altro Paese dell'Unione europea titolare di licenza
comunitaria:
    a) i  raggruppamenti  di  imprese  aventi  sede  in  altro  Paese
dell'Unione europea devono sempre compilare il quadro C allegato alla
domanda;
    b) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci anche soggetti
che esercitano attivita' diverse dall'autotrasporto di cose per conto
di terzi, ovvero imprese che effettuano il trasporto in conto proprio
devono  indicare nell'apposito spazio del predetto quadro C, la parte
del  fatturato  autostradale  del  raggruppamento  relativo ai viaggi
effettuati  dai veicoli appartenenti a tali soggetti, affinche' detto
fatturato  possa  essere  scorporato  in  sede di quantificazione del
beneficio  richiesto.  Resta fermo l'obbligo di indicare nel quadro D
allegato  alla  domanda,  per tutte le imprese di autotrasporto socie
aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, denominazione, numero
e  data di rilascio della licenza comunitaria di cui queste risultino
titolari,  allegandone  copia,  ovvero, per le imprese socie iscritte
all'Albo  degli  autotrasportatori,  denominazione,  numero e data di
iscrizione al predetto Albo;
    c) qualora  di  un  raggruppamento facciano parte, in qualita' di
associate,  anche  imprese  italiane  titolari  di  licenza  in conto
proprio,   il  raggruppamento  stesso  dovraaltresi'  trasmettere  al
Comitato  centrale  il  quadro E  allegato alla domanda, con l'elenco
delle  imprese  italiane  associate  titolari  di  licenza  in  conto
proprio,  indicando  per  ciascuna  di esse il fatturato maturato nel
corso  dell'anno  2004,  sulla  base  del  quale  sara'  riconosciuto
l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.
  Nel  caso  in  cui  del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie   che   effettuano   trasporti   in   conto  proprio,  il
raggruppamento  dovra'  inoltre  compilare  il quadro F allegato alla
domanda  fornendo  altresi' l'elenco dei veicoli che hanno effettuato
percorrenze  sulle  autostrade italiane nell'anno 2004 e le fotocopie
delle carte di circolazione di tali veicoli.
    d) i  raggruppamenti  che  hanno tra i propri soci esclusivamente
imprese  titolari  di  licenza  comunitaria, ovvero iscritte all'Albo
degli  autotrasportatori, devono indicare, nel quadro D allegato alla
domanda,  denominazione,  numero  e  data  di  rilascio della licenza
comunitaria  di  cui  le  stesse  risultino titolari, che deve essere
allegata  in copia, ovvero denominazione, numero e data di iscrizione
all'Albo degli autotrasportatori;
  Nel  caso  in  cui  i  soci titolari di licenza comunitaria abbiano
ottenuto  il  rilascio  di tale licenza nel corso dell'anno 2004 deve
essere compilato il quadro UE1;
  Nel  caso  in  cui i soci iscritti all'Albo degli autotrasportatori
abbiano  ottenuto  tale  iscrizione  nel  corso  dell'anno 2004, deve
essere compilato il quadro UE2;
    e) i  raggruppamenti che non realizzino almeno il 10% del proprio
fatturato  in pedaggi notturni inviano, al fine dell'acquisizione dei
dati  necessari  per  l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
soci  ad  essi  aderenti,  contestualmente  alla domanda, su supporto
magnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un file compilato utilizzando il
programma  scaricabile  dal  sito www.alboautotrasporto.it denominato
«transiti  notturni  conto  terzi»,  nel  quale  sono  indicati,  per
ciascuna  impresa  associata  titolare  di licenza comunitaria ovvero
iscritta  all'Albo,  i  codici  dei  titoli  (codice  Viacard, codice
Telepass)  ad essa attribuiti dal raggruppamento stesso. In tal caso,
alle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del proprio fatturato
aziendale  nelle  ore notturne, viene applicata l'ulteriore riduzione
secondo  le  modalita'  contenute nel punto 8 della delibera n. 5/05,
tenuto conto della loro appartenenza alla forma associata.
  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
    f) per i raggruppamenti che associano anche imprese nazionali e/o
comunitarie  che esercitano l'autotrasporto di cose in conto proprio,
ai  fini  del  calcolo  dell'ulteriore  riduzione,  spettante ad ogni
singola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturato
aziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa associata che effettua
trasporto  in  conto  proprio,  i  codici dei titoli (codice Viacard,
codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso,
inviando  su  supporto  magnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un  file
compilato    utilizzando    il   programma   scaricabile   dal   sito
www.alboautotrasporto.it    denominato   «transiti   notturni   conto
proprio».  In  tal  caso, alle imprese che hanno realizzato almeno il
10%  del  proprio  fatturato  aziendale  nelle  ore  notturne,  viene
applicata  l'ulteriore  riduzione  secondo le modalita' contenute nel
punto  8  della  delibera  n.  5/05, calcolata sul valore percentuale
spettante a ciascuna singola impresa.
  Qualora  il  raggruppamento non fornisca i predetti dati, necessari
per  l'elaborazione dei pedaggi notturni, le imprese ad esso aderenti
che  hanno  realizzato  almeno il 10% del proprio fatturato nelle ore
notturne, non usufruiscono dell'ulteriore riduzione compensata.
  12. Le  imprese  che  hanno  aderito  o  cessato di aderire a forme
associate  nel  corso dell'anno 2004, debbono presentare una distinta
domanda   a   loro  nome,  per  i  transiti  effettuati  nei  periodi
rispettivamente,  antecedenti alla data di adesione alla cooperativa,
al  consorzio  od  alla  societa'  consortile, ovvero successivi alla
cessazione del rapporto associativo.
  13. Le   riduzioni   dei   pedaggi  si  applicano  per  i  percorsi
autostradali  per  i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio
2004,  il  sistema  di  classificazione dei veicoli basato sul numero
degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.
  14. Il  fatturato  annuale  a  cui  vanno  commisurate le riduzioni
compensate  dei pedaggi, di cui ai punti 7 e 8 della delibera n. 5/05
del   Comitato   centrale,   e'   calcolato   unicamente  sulla  base
dell'importo  lordo  dei  pedaggi  relativi  ai transiti autostradali
effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno
2004  e per i quali le societa' concessionarie abbiano emesso fattura
entro il 30 aprile 2005.
  15. Le   societa'  concessionarie  danno  seguito  ai  rimborsi  ai
soggetti   aventi   titolo,   secondo  le  modalita'  previste  dalle
convenzioni stipulate tra le stesse societa' ed il Comitato centrale.
  16. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                                   Roma, 3 marzo 2005
                                             Il presidente: De Lipsis

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 3 marzo 2005

Domanda  di  concessione  del  beneficio  del  rimborso  dei  pedaggi
autostradali  2004 per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti
l'attivita'   di   autotrasportatore   di   cose  in  conto  proprio.
(Deliberazione n. 7/05).
 
                        IL COMITATO CENTRALE
per   l'Albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
 
                              Delibera:
  1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,
3,  4  e  5,  adibiti  a svolgere servizi di autotrasporto di cose in
disponibilita'  delle  imprese  di  cui  al  successivo punto 3, sono
soggetti  ad  una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2004
fino al 31 dicembre 2004, commisurata al volume del fatturato annuale
in  pedaggi  ed  ad  un'ulteriore riduzione commisurata al volume del
fatturato  annuale  in  pedaggi  effettuati  nelle  ore notturne, con
ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero
con  uscita  dopo  le  ore  02,00 e prima delle ore 06,00, secondo le
modalita'  contenute  nella  delibera 5 del 3 marzo 2005 del Comitato
centrale;
  2.  Le  predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente
per  i  pedaggi  a riscossione differita mediante fatturazione e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
  3.  Le  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali si applicano
alle  imprese  titolari  di  licenza  in  conto proprio alla data del
31 dicembre  2003.  Le  imprese,  le  cooperative,  i  consorzi  e le
societa'   consortili   titolari   di   licenza   per  conto  proprio
successivamente  a  tale data, possono richiedere le riduzioni di cui
sopra  per  i viaggi effettuati successivamente alla data di rilascio
della licenza.
  4.  Le  riduzioni  spettano  altresi'  alle  imprese  che  svolgono
attivita'  di  autotrasporto  in conto proprio aventi sede in uno dei
Paesi  dell'Unione  europea.  Tali imprese, nel compilare la domanda,
dovranno  compilare  il  quadro  G  allegato  alla  domanda  fornendo
l'elenco   dei   veicoli   che  hanno  effettuato  percorrenze  sulle
autostrade  italiane  nell'anno  2004  e  le fotocopie delle carte di
circolazione di tali veicoli.
  5.  I  raggruppamenti  costituiti  esclusivamente  tra  imprese che
svolgono   attivita'  di  autotrasporto  in  conto  proprio  dovranno
trasmettere  al  Comitato  centrale  domanda  redatta  e sottoscritta
utilizzando  il modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto
dei  successivi  punti  6,  7,  8  e  9,  indicando  il/i codice/i di
fatturazione  ovvero  il  codice/i  cliente  rilasciato/i  alla forma
associata dalla/e societa' concessionaria/e.
  Nel  caso  in  cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente
imprese   italiane   titolari   di   licenza  in  conto  proprio,  il
raggruppamento  deve  compilare  il  quadro  H allegato alla domanda,
fornendo  l'elenco  delle  imprese associate e indicando il fatturato
autostradale  realizzato  da  ciascuna  di esse nell'anno 2004, sulla
base  del quale sara' riconosciuto l'ammontare del rimborso, per ogni
singola impresa.
  Nel  caso  in  cui del raggruppamento facciano parte esclusivamente
imprese  comunitarie  che  effettuano  trasporto in conto proprio, il
raggruppamento  deve  compilare  il  quadro  I  allegato alla domanda
indicando,  oltre al fatturato autostradale realizzato da ciascuna di
esse,  anche  l'elenco  dei  veicoli che hanno effettuato percorrenze
sulle  autostrade  italiane nell'anno 2004 e le fotocopie delle carte
di circolazione di tali veicoli.
  Nel  caso  in  cui  del  raggruppamento  facciano parte sia imprese
titolari  di  licenze  in  conto  proprio sia imprese comunitarie che
effettuano  trasporti  in  conto  proprio,  dovranno essere compilati
entrambi  i  quadri  H  ed  I,  rispettivamente, per le imprese socie
italiane e comunitarie.
  Ai  fini  del  calcolo  dell'ulteriore riduzione, spettante ad ogni
singola  impresa  che  abbia  realizzato  almeno il 10% del fatturato
aziendale  di  pedaggi  nelle  ore notturne, il raggruppamento dovra'
altresi'  specificare,  per  ciascuna  impresa  associata titolare di
licenza  per  conto  proprio,  i  codici  dei titoli (codice Viacard,
codice  Telepass)  ad  essa  attribuiti  dal  raggruppamento  stesso,
inviando  su  supporto  magnetico  (floppy  disk  1,5  Mb),  un  file
compilato    utilizzando    il   programma   scaricabile   dal   sito
www.alboautotrasporto.it,   denominato   «transiti   notturni   conto
proprio».
  6. Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro
il  termine ultimo del 31 maggio 2005 a mezzo raccomandata con avviso
di  ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci,
36  -  c.a.p.  00157,  una  domanda  in  bollo, utilizzando un modulo
conforme  all'allegato  alla  presente  delibera,  di cui forma parte
integrante.  La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere
compilati a macchina oppure in carattere stampatello.
  7.  La domanda deve contenere a pena di inammissibilita' i seguenti
elementi:
    a) denominazione  e  sede  del soggetto giuridico che richiede il
beneficio;
    b) generalita'  del  titolare,  del  rappresentante  legale o del
procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta del beneficio;
    c) firma  autenticata  di  colui  che  sottoscrive la domanda; in
alternativa  all'autenticazione  della  firma  deve  essere  allegata
fotocopia  leggibile  di  un documento di riconoscimento di colui che
sottoscrive la domanda;
    d) le  imprese  aventi  sede  in altro Paese della Unione europea
devono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze
sulle  autostrade  italiane nell'anno 2004 e le fotocopie delle carte
di circolazione di tali veicoli.
  8.  Nella  domanda  e  nei relativi quadri allegati devono altresi'
essere   riportati,  per  ciascuna  fattispecie  che  interessa,  gli
ulteriori  elementi  indicati  nel  successivo punto 9 della presente
delibera.  La  mancanza  dei  dati  richiesti  ovvero  la loro errata
indicazione,  qualora  cio'  non  consenta  al  Comitato  centrale di
procedere  alla  definizione della istruttoria della domanda, ai fini
della  liquidazione  dei  benefici richiesti, comporta, a seconda del
caso  che  ricorra,  l'esclusione  parziale  o  totale  dai  suddetti
benefici.
  9. Elementi che tutti i richiedenti debbono indicare nella domanda:
    a) numero  e  data  di rilascio della licenza in conto proprio di
cui  e'  titolare il soggetto che richiede il beneficio, salvo quanto
previsto  al  punto  4  per  le imprese aventi sede in un altro Paese
dell'Unione europea;
    b) societa'  autostradale/i  concessionaria/e che gestisce/ono il
sistema  automatizzato  di  pagamento  a  riscossione differita ed il
relativo/i  codice/i  di  fatturazione  ovvero  il/i codice/i cliente
intestato/i  al  soggetto  che  richiede il beneficio. Il codice/i di
fatturazione ovvero il/i codice/i cliente deve/devono essere indicati
nella loro interezza, che per la Societa' Autostrade e' costituita da
nove cifre.
  10. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                                   Roma, 3 marzo 2005
                                             Il presidente: De Lipsis
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 3 marzo 2005

Domanda  di  concessione  del  beneficio  del  rimborso  dei  pedaggi
autostradali  relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 2004
per  i  soggetti  italiani  e dei Paesi U.E. esercenti l'attivita' di
autotrasportatore  di  cose per conto di terzi e di autotrasportatore
di cose per conto proprio. (Deliberazione n. 8/05).
 
                        IL COMITATO CENTRALE
per   l'Albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e  giuridiche  che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
 
                              Delibera:
  1.  La  quota posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose
per  conto  di  terzi  ed in conto proprio per i pedaggi autostradali
relativi   ai   transiti   deviati   obbligatoriamente  sulle  tratte
autostradali  della  A14  e  della  A26,  ai  sensi  degli accordi di
programma  stipulati  in  data  1° giugno 2004 e di cui al successivo
punto  2,  e'  soggetta  a  rimborso a favore delle stesse imprese di
autotrasporto.
  2.  I  rimborsi  sono  dovuti  per  i  soli transiti effettuati nel
periodo  compreso tra il 15 giugno ed il 12 settembre 2004, dalle ore
19,00  alle  ore  05,00,  dai veicoli delle classi 4 e 5 sulla tratta
della  A14 compresa tra le stazioni di Fano e Termoli, e per l'intero
arco  giornaliero  dai  veicoli  delle  classi 3, 4 e 5, sulla tratta
della  A26  compresa  tra  le  stazioni di Gavellona Toce-Castelletto
Ticino  e  Gavellona  Toce-Borgomanero  nel doppio senso di marcia in
disponibilita' delle imprese di cui ai successivi punti 4 e 5.
  3.  I  predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a
riscossione   differita   mediante  fatturazione  e  sono  effettuati
direttamente  dalla  Societa'  che gestisce tale sistema di pagamento
differito  del  pedaggio  sulle  fatture intestate ai soggetti aventi
titolo al rimborso.
  4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle
imprese   iscritte   all'albo   nazionale  delle  persone  fisiche  e
giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore
delle  cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  dei consorzi e delle
societa'  consortili  costituiti  a norma del libro V, titolo X, capo
II,   Sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo
nazionale  nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali
viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio.
  I  rimborsi  sono,  altresi',  effettuati  a  favore  di  imprese o
raggruppamenti  di  imprese  di  autotrasporto  di merci per conto di
terzi  aventi  sede  in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di
licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del
26 marzo 1992.
  5.  I  predetti rimborsi si effettuano a favore delle imprese e dei
raggruppamenti  che  esercitano  l'attivita'  di  trasporto  in conto
proprio che, nel periodo in cui hanno effettuato transiti per i quali
viene  richiesto  il  rimborso  della  quota  di  pedaggio, risultino
titolari di licenza in conto proprio, nonche' in favore delle imprese
e dei raggruppamenti che esercitano l'attivita' di trasporto in conto
proprio aventi sede in uno degli altri Paesi dell'Unione europea.
  6.  Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e
societa' consortile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2005, pena
l'esclusione  dal  diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso
di    ricevimento    al    Comitato   centrale   per   l'albo   degli
autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,  con  sede in via
Giuseppe  Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda in bollo, utilizzando,
in  relazione  all'attivita'  esercitata,  un modello conforme ad uno
degli   allegati   alla  presente  delibera,  di  cui  formano  parte
integrante.
  7.  Le  imprese  che  hanno  aderito  o  cessato di aderire a forme
associate  nel  corso dei periodi di riferimento di cui al precedente
punto  2,  debbono  presentare una distinta domanda a loro nome per i
transiti  effettuati  nei  periodi  rispettivamente, antecedenti alla
data  di  adesione  alla  cooperativa,  al consorzio ed alla societa'
consortile,   ovvero   successivi   alla   cessazione   del  rapporto
associativo.
  8.  I  raggruppamenti  che hanno tra i propri soci imprese italiane
e/o  comunitarie  che esercitano l'attivita' di autotrasporto di cose
per conto di terzi, debbono compilare il quadro 1/A.
  9.  Qualora  di  un  raggruppamento  facciano  parte  anche imprese
italiane  titolari  di  licenza  in  conto proprio, il raggruppamento
stesso dovra' altresi' compilare il quadro 1/B.
  10. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie  che  effettuano  trasporto  in  conto proprio, lo stesso
raggruppamento dovra', inoltre, compilare il quadro 1/C.
  11.  Qualora  del  raggruppamento  facciano  parte soggetti che non
esercitano  attivita'  di  autotrasporto  di  cose,  ne' per conto di
terzi,  ne'  in  conto  proprio,  deve  essere  compilato,  a pena di
esclusione del diritto, il quadro 1/D, indicando nell'apposito spazio
la parte del fatturato autostradale per deviazioni del raggruppamento
relativo   ai  viaggi  effettuati  da  veicoli  appartenenti  a  tali
soggetti,  affinche'  detto fatturato possa essere scorporato in sede
di quantificazione del beneficio richiesto.
  12. Per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi aventi
sede  in  altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio dell'attivita'
deve  risultare  dalla  copia  della  licenza  comunitaria  di cui al
regolamento  CEE  n.  881/92  del  26 marzo  1992,  da  allegare alla
domanda,  fermi  restando  gli  altri requisiti, condizioni e termini
richiesti  per  le  imprese italiane. Qualora tale documentazione sia
stata allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2004,
sara'   sufficiente   indicare   tale   circostanza   attraverso  una
dichiarazione  resa  nel corpo della domanda, nella quale deve essere
altresi' dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza.
  13.  Le  imprese  che  svolgono attivita' di autotrasporto in conto
proprio,  aventi  sede  in  altro  Paese dell'Unione europea, debbono
compilare  il  quadro 2/A, in cui viene indicato l'elenco dei veicoli
che  hanno  effettuato  i  transiti  per  i  quali viene richiesto il
rimborso  della  quota  di  pedaggio  e  debbono altresi', fornire le
fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
  14.  I  raggruppamenti  costituiti  esclusivamente  tra imprese che
esercitano  l'attivita' in conto proprio, debbono compilare il quadro
2/B  per  fornire  i dati relativi ai soggetti italiani e/o il quadro
2/C  per  i  soggetti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
allegando,   in   questo   ultimo  caso,  fotocopia  delle  carte  di
circolazione dei veicoli indicati nel suddetto quadro 2/C.
  15.  La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,
secondo  le  modalita'  previste  dalla  convenzione stipulata tra la
stessa societa' ed il Comitato centrale.
  16. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dalla Repubblica italiana.
                                                   Roma, 3 marzo 2005
                                             Il presidente: De Lipsis