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Roma, 10 maggio 2005

 

Circolare n. 56/2005

 

Oggetto: Lavoro – Contratto di somministrazione – Circolare Min. Lavoro n. 7 del 22.2.2005, su G.U. n. 60 del 14.3.2005.

 

La circolare in oggetto ha illustrato la disciplina della somministrazione di lavoro (o staff leasing) introdotta in via sperimentale dalla legge Biagi (DLGVO n. 276/2003) in sostituzione di quella sul lavoro interinale. Come è noto anche il nuovo istituto, ricalcando lo schema di quello precedente, presuppone l’esistenza di due distinti rapporti di cui uno, di tipo commerciale, tra l’agenzia che somministra il lavoratore e l’impresa che lo utilizza e l’altro, di lavoro subordinato, tra lo stesso lavoratore e l’agenzia somministratrice. Rispetto al passato la somministrazione, grazie anche alla contestuale soppressione della storica legge n. 1369/60 sul divieto di appalto di manodopera, è stata alleggerita dei vincoli che ne limitavano la diffusione.

Permangono peraltro sulla materia le forti riserve del sindacato secondo il quale  la somministrazione, unitamente alle altre tipologie contrattuali introdotte dalla legge Biagi, non dovrebbe avere applicazione generalizzata rappresentando un’eccezione rispetto allo schema tipico del contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.

Si riassumono gli aspetti principali della somministrazione sui quali si è maggiormente soffermato il Ministero del Lavoro.

 

Ambito di applicazione – Il ricorso alla somministrazione può avvenire in qualsiasi settore di attività, pubblico o privato. Per quanto concerne il settore portuale, resta ferma la disciplina speciale prevista dall’art. 17 della legge 84/94 secondo cui alla somministrazione possono ricorrere unicamente le ex compagnie portuali in caso di carenza dei propri organici.

 

Agenzie di somministrazione – L’attività di somministrazione può essere esercitata esclusivamente da agenzie appositamente autorizzate dal Ministero del Lavoro. Al riguardo la circolare ministeriale ha segnalato che sul sito internet www.welfare.gov.it è disponibile l’albo informatico con i riferimenti di tutte le agenzie in questione.

 

Modalità – Il contratto di somministrazione può essere concluso a termine, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (cosiddetto causalone che ha liberalizzato la casistica prevista dalla precedente disciplina), o a tempo indeterminato per una delle ipotesi tassative indicate dalla legge Biagi. Come è noto, entrambe le modalità sono state prese in considerazione dall’ultimo CCNL trasporto merci (accordo di rinnovo del 29.1.2005) che, così come avvenuto in altri settori, ha mantenuto un’elencazione di causali per il ricorso alla somministrazione a termine, mentre ha escluso per l’attuale tornata contrattuale l’applicabilità di quella a tempo indeterminato, stante la novità dell’istituto e la diffusione ancora molto limitata.

La circolare ministeriale si è pronunciata sulle casistiche previste dai contratti collettivi ribadendo la posizione sovraordinata della clausola generale di cui al decreto 276 per il principio di gerarchia delle fonti. Conseguentemente secondo il Ministero del Lavoro sarà sempre possibile per le imprese, indipendentemente da qualsiasi ipotesi limitativa presente nei contratti, ricorrere alla somministrazione a termine in presenza di una ragione oggettiva adeguatamente specificata.

 

Limiti – Anche per i limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi per il ricorso nelle singole aziende alla somministrazione a termine, il Ministero del Lavoro ha ribadito la supremazia delle disposizioni del decreto n. 276 che esclude da qualsiasi contingentamento una serie di ipotesi (tra cui sostituzione di lavoratori assenti, picchi di lavoro, esecuzione di un’opera o di un servizio aventi carattere straordinario o occasionale, utilizzo di lavoratori di età superiore a 55 anni). Non vanno pertanto considerati ai fini del quorum dei limiti aziendali tutti i contratti di somministrazione stipulati in una delle suddette ipotesi.

La circolare ministeriale ha precisato inoltre che, in caso di violazione da parte delle imprese dei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, i lavoratori interessati potranno agire in giudizio per ottenere la costituzione del rapporto di lavoro in capo alle stesse imprese con effetto dall’inizio della somministrazione.

 

Responsabilità – Il lavoratore somministrato ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello presso l’impresa utilizzatrice. A maggiore garanzia del lavoratore, il decreto n. 276 ha stabilito che la stessa impresa è solidalmente responsabile con l’agenzia di somministrazione del suddetto trattamento nonché dei contributi previdenziali dovuti.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 95/2004 e 124/2003

 

Allegato uno

 

M/t

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G.U. n. 60 del 14.3.2005 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 22 febbraio 2005, n. 7

Disciplina della somministrazione di lavoro.
 
Premessa.
  Il  decreto  legislativo  n.  276  del 2003 contiene, al capo I del
titolo  III, la disciplina della somministrazione di lavoro. Il nuovo
regime giuridico ha natura sperimentale, ai sensi dell'art. 86, comma
12, del decreto legislativo n. 276 del 2003, ed opera sul presupposto
della  abrogazione  sia  della  legge  n.  1369 del 1960, che sanciva
nell'ordinamento italiano il divieto assoluto di interposizione nelle
prestazioni di lavoro, sia degli articoli 1-11 della legge n. 196 del
1997 relativi alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo.
  La  somministrazione  di  lavoro  e'  posta in essere attraverso la
stipulazione  di  due  contratti,  distinti ma tra loro collegati: il
contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore
e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore
e  lavoratore.  A differenza del precedente regime, di cui all'art. 1
della  legge  n.  196 del 1997, il contratto di somministrazione puo'
essere  non  solo  a tempo determinato ma anche a tempo indeterminato
dando  cosi'  luogo  a quella forma di fornitura di lavoro denominata
staff leasing.
 
Soggetti    legittimati    alla    somministrazione   e   regime   di
autorizzazione.
  La  somministrazione  di  lavoro  si  caratterizza  per  essere una
fattispecie  complessa che prevede il coinvolgimento di tre soggetti:
il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore.
  L'utilizzatore puo' essere un soggetto privato o anche una pubblica
amministrazione,   ma   in   quest'ultimo   caso   il   contratto  di
somministrazione   puo'   essere   stipulato   unicamente   a   tempo
determinato.    Questo    significa   che   per   il   ricorso   alla
somministrazione   di  lavoro  non  e'  necessaria  la  qualifica  di
imprenditore.
  In  taluni  casi,  peraltro,  il  legislatore  prevede  particolari
agevolazioni quando l'utilizzatore non sia imprenditore come nel caso
di  somministrazione  di  personale  domestico  per l'assistenza alla
persona  o  al nucleo familiare. In queste ipotesi continua a trovare
applicazione  il  particolare regime contributivo di cui all'art. 117
della legge n. 388 del 2000, la' dove prevede che, per questo tipo di
attivita',  i  contributi  previdenziali  e  assicurativi sono dovuti
secondo  le  misure  previste  dall'art. 5 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 1403 del 1971 e successive modificazioni (v. la
circolare  I.N.P.S.  del 9 maggio 2002, n. 89, a cui si rinvia per la
determinazione   delle   modalita'   operative   e   dei  termini  di
versamento).
  Per la somministrazione nell'ambito del lavoro portuale resta salva
la  disciplina  di  cui  all'art. 17, comma 1, della legge 28 gennaio
1994,  n. 84, come sostituito dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000,
n.  186.  Ovviamente,  i  rinvii  che lo stesso art. 17 fa alla legge
24 giugno  1997,  n.  196,  si  intenderanno riferiti alla disciplina
della somministrazione di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003.
  Il  somministratore  puo' essere unicamente uno dei soggetti a cio'
espressamente  autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276
del  2003.  Ai  fini  della  corretta  e  legittima  stipulazione del
contratto   di  somministrazione  l'utilizzatore  potra'  agevolmente
verificare  tale  condizione  mediante l'accesso all'albo informatico
delle agenzie di somministrazione autorizzate tenuto e aggiornato dal
Ministero  del lavoro e delle politiche sociali (vedilo all'indirizzo
Internet  www.  welfare.gov.it  alla  sezione  Riforma  Biagi). Resta
peraltro  fermo l'obbligo in capo alle agenzie di somministrazione di
indicare,  in  tutte  le  comunicazioni  verso  i  terzi - incluso il
contratto  di  somministrazione  anche con riferimento all'obbligo di
cui  all'art. 21, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 276 del
2003  -  gli  estremi  del  provvedimento  di  autorizzazione (quali:
iscrizione  alla  albo  informatico e relativa sezione, generalista o
specialista,   numero  del  protocollo  ministeriale  e  la  data  di
rilascio)   al   fine   di   consentire   la   corretta   e  completa
identificazione del soggetto stesso.
  Con   specifico   riguardo   alla   attivita'  di  somministrazione
nell'ambito  di  prestazioni  transnazionali  di  servizi, cosi' come
disciplinata  dal decreto legislativo n. 72 del 2000, attuativo della
direttiva  97/91/CE,  si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4, di tale
medesimo  decreto,  le  imprese  di somministrazione stabilite in uno
Stato  membro  dell'U.E.  possono  operare  senza  che sia necessario
rilasciare alle stesse un'autorizzazione ove dimostrino di operare in
forza  di  un  provvedimento  equivalente  rilasciato da un'autorita'
competente   di   uno   Stato   membro.  Si  evidenzia  poi  che  con
l'abrogazione  del comma 3 dell'articolo in esame non e' inoltre piu'
previsto  il  rilascio,  ai  predetti  fini,  di  una attestazione di
equivalenza da parte di questo Ministero.
  Con  riferimento  al  prestatore  di  lavoro  si  segnala il regime
speciale  nel  caso  di lavoratore appartenente a una delle categorie
svantaggiate  di  cui  all'art.  2,  comma 1, lettera k), del decreto
legislativo  n.  276  del 2003 (su cui si veda la circolare di questo
Ministero n. 41 del 2004).
 
Tipologie di somministrazione.
  Il  contratto di somministrazione puo' essere concluso, come detto,
a termine ovvero a tempo indeterminato.
  La  somministrazione  a termine e' ammessa per ragioni di carattere
tecnico,  produttivo,  organizzativo  o  sostitutivo.  Abilitate alla
stipulazione  di  contratti  di  somministrazione a tempo determinato
sono  unicamente  le  agenzie  di  tipo  c.d. generalista, e cioe' le
agenzie  iscritte  nella  prima  sezione  dell'albo delle agenzie del
lavoro  (si  veda  la  circolare di questo Ministero n. 25 del 2004).
Rispetto  alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo di cui
alla legge n. 196 del 1997, e' venuto meno il limite del ricorso alla
somministrazione  di  lavoro  solo  per  far  fronte  ad  esigenze di
carattere  temporaneo o eccezionale. Alla stregua dell'art. 20, comma
4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e' infatti sufficiente che
sussista  una  ragione  di  carattere  oggettivo,  cioe'  una ragione
effettiva e comprovabile, anche se riferibile all'ordinaria attivita'
dell'utilizzatore.
  La  formula  adottata  dal legislatore e' analoga a quella prevista
dal  decreto  legislativo  n.  368  del  2001  con  riferimento  alle
condizioni  di  ricorso  al  contratto  a  tempo determinato. Si puo'
pertanto  richiamare  quanto  gia'  chiarito  con  riferimento a tale
disciplina  con  la  circolare  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali n. 42 del 2002. E' tuttavia importante ribadire che
rispetto  alla  somministrazione a tempo determinato il termine della
somministrazione  non  dipende  dalla  necessita'  di  soddisfare una
esigenza   temporanea   o   straordinaria   dell'utilizzatore.   Piu'
semplicemente il termine costituisce la dimensione in cui deve essere
misurata  la  ragionevolezza  delle esigenze tecniche, organizzative,
produttive  o  sostitutive  poste a fondamento della stipulazione del
contratto di somministrazione. Si potra', pertanto, fare ricorso alla
somministrazione   a  tempo  determinato  in  tutte  le  circostanze,
individuate  dall'utilizzatore  sulla  base  di criteri di normalita'
tecnico-organizzativa ovvero per ipotesi sostitutive, nelle quali non
si   potra'   esigere,   necessariamente,  l'assunzione  diretta  dei
lavoratori  alle  dipendenze dell'utilizzatore e nelle quali, quindi,
il ricorso alla somministrazione di lavoro non assume la finalita' di
eludere  norme  inderogabili  di  legge  o  di  contratto collettivo.
Diversamente,  infatti,  la  somministrazione poterebbe integrare una
ipotesi  di  somministrazione  fraudolenta  ai sensi dell'art. 28 del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
  In  presenza  di  una  ragione oggettiva come indicata all'art. 20,
comma  4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 sara' dunque sempre
possibile  la  stipulazione  di  un  contratto di somministrazione di
lavoro  anche  nelle  ipotesi  in cui i contratti collettivi si siano
limitati,  per  il  settore  di riferimento, a normare ed esplicitare
sole le ipotesi temporanee che consentono la somministrazione a tempo
determinato. Ne' puo' valere in contrario richiamare l'art. 21, comma
2, ai sensi del quale le parti, nell'indicare gli elementi che devono
essere  contenuti  nel contratto di somministrazione, devono recepire
le  indicazioni contenute nei contratti collettivi. Tale disposizione
infatti  fa chiaramente riferimento a cio' che i contratti collettivi
possono  regolamentare  e  dunque non alle ragioni oggettive a fronte
delle  quali  e'  ammissibile  la somministrazione; tali ragioni sono
espressamente  previste  dal  comma  4  del  citato  art.  20 che, al
riguardo, demanda alla contrattazione esclusivamente l'individuazione
di  limiti  quantitativi  all'utilizzazione  della somministrazione a
tempo determinato.
  Decisivo,  nel  singolo  contratto  di  somministrazione,  sara' il
rinvio  alla  clausola  generale  di  cui  all'art.  20, comma 4, del
decreto legislativo n. 276 del 2003 che, nella gerarchia delle fonti,
occupa  una posizione sovraordinata rispetto a una clausola contenuta
in un contratto collettivo di natura privatistica.
  Con  riferimento alle ragioni di carattere sostitutivo, si precisa,
conformemente  a quanto gia' chiarito con la circolare n. 42 del 2002
in  materia  di  lavoro  a  tempo  determinato,  che l'ampiezza della
formula   utilizzata  legittima  l'apposizione  di  un  termine  alla
somministrazione  indipendentemente  dal  fatto  che  il personale da
sostituire   si   sia  assentato  per  ragioni  imprevedibili  e  non
programmabili  e  che  il  sostituito  abbia  un diritto legale e non
convenzionale alla conservazione del posto di lavoro.
  In  queste ipotesi la ragione di carattere sostitutivo e' integrata
anche nel caso in cui la sostituzione non operi direttamente rispetto
a  un  lavoratore  assente,  ma  piuttosto  rispetto ad un lavoratore
sostituito  a  sua volta destinato alla sostituzione di un lavoratore
assente  (cd. ragione  sostitutiva  per  scorrimento), fermo restando
l'obbligo  di  individuare  in  sede  di  apposizione  del termine il
riferimento  adottato per la determinazione o la determinabilita' del
termine.  Non  e'  di  contro  possibile  riportare  a una ragione di
carattere  sostitutivo  la  sostituzione  di  una quota statistica di
lavoratori  assenti.  Questa ipotesi ove ricorrente in modo specifico
nella  singola organizzazione dell'utilizzatore integra piuttosto una
esigenza  di  carattere  organizzativo  e  come  tale  soggetta  agli
eventuali  limiti  di  contingentamento previsti dalla contrattazione
collettiva  ai  sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 368 del
2001,  espressamente  richiamato  dall'art.  20, comma 4, del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
  Si deve, infine, ammettere il ricorso alla somministrazione a tempo
determinato  anche  per  le  esigenze  tipizzate con riferimento alla
somministrazione  di lavoro a tempo indeterminato (v. infra). Occorre
precisare,  a  questo riguardo, che ove le esigenze che consentono il
ricorso  alla  somministrazione  a tempo indeterminato siano invocate
per   la  stipulazione  di  una  somministrazione  a  termine,  sara'
necessario  specificare  anche  la  ragione  tecnica-organizzativa  o
produttiva  che  determina  la  scelta  di  apporre  un  termine alla
somministrazione.
  La  somministrazione  a  tempo  indeterminato e' invece ammessa nei
soli casi tassativamente indicati dal legislatore.
  L'art. 20, comma, 3, lettere a)-h), parla di:
    a)  servizi  di  consulenza e assistenza nel settore informatico,
compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet,
siti Internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo,
caricamento dati;
    b) servizi di pulizia, custodia, portineria;
    c) servizi,  da  e per lo stabilimento, di trasporto di persone e
di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
    d) la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini,
nonche' servizi di economato;
    e) attivita'   di   consulenza   direzionale,   assistenza   alla
certificazione,  programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo
e  cambiamento,  gestione  del  personale,  ricerca  e  selezione del
personale;
    f) attivita'  di  marketing,  analisi  di mercato, organizzazione
della funzione commerciale;
    g) la  gestione  di  call-center,  nonche'  per  l'avvio di nuove
iniziative   imprenditoriali   nelle  aree  obiettivo  1  di  cui  al
regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del  Consiglio, del 21 giugno 1999,
recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
    h) costruzioni   edilizie  all'interno  degli  stabilimenti,  per
installazioni  o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari
attivita'  produttive,  con specifico riferimento all'edilizia e alla
cantieristica  navale,  le  quali  richiedano piu' fasi successive di
lavorazione,  l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da
quella normalmente impiegata nell'impresa.
  E'  peraltro  bene  precisare che l'attivita' di somministrazione a
tempo indeterminato si estende a tutte le professionalita' necessarie
per   la   gestione   dell'attivita'  o  del  servizio  indicato  dal
legislatore.
  Oltre   ai   casi   espressamente   previsti  dal  legislatore,  la
contrattazione  collettiva  di  livello nazionale o territoriale puo'
individuare ulteriori ipotesi di legittima stipulazione del contratto
di somministrazione a tempo indeterminato.
  Abilitate  alla  stipulazione  di  contratti  di somministrazione a
tempo  indeterminato  sono sia le agenzie di tipo c.d. generalista, e
cioe' le agenzie iscritte nella prima sezione dell'albo delle agenzie
del  lavoro,  sia  le agenzie di tipo c.d. specialista, iscritte alla
seconda  sezione  dell'albo (si veda la circolare di questo Ministero
n. 25 del 2004).
 
Edilizia e agricoltura.
  Rispetto  alla  disciplina  di  cui  alla legge n. 196 del 1997, il
legislatore  non  pone  piu'  limiti o condizioni per il ricorso alla
somministrazione    di    lavoro    nei   settori   dell'edilizia   e
dell'agricoltura. La somministrazione e' pertanto possibile in questi
due  settori  secondo la regolamentazione ordinaria, salvo per quanto
riguarda  i  profili previdenziali nel settore dell'agricoltura. Sono
pero'  espressamente  preservate,  ex  art.  23, comma 1, del decreto
legislativo  n. 276 del 2003 le clausole dei contratti collettivi che
hanno   regolamentato   l'introduzione   della  fornitura  di  lavoro
temporaneo  in  questi  settori  in  attuazione dell'art. 1, comma 3,
della  legge  n.  196  del  1997.  L'art.  12,  comma  6, del decreto
legislativo  n. 276 del 2003, come modificato dal decreto legislativo
n.  251  del  2004, precisa che tali clausole collettive rimangono in
vigore  anche  con riferimento alla nuova disciplina dei fondi per la
formazione  e  l'integrazione  del  reddito disciplinati dal medesimo
art.  12.  E'  inoltre  previsto che tali clausole mantengono la loro
efficacia  fino  a  diversa  determinazione  delle parti stipulanti o
recesso unilaterale (art. 86, comma 3, decreto legislativo n. 276 del
2003).
 
Il contratto di lavoro: forma e tipologie utilizzabili.
  Diversamente  da quanto previsto nella legge n. 196 del 1997, nella
disciplina della somministrazione di lavoro non sono stati introdotti
requisiti  specifici  relativamente  al contratto di lavoro stipulato
tra  agenzia  di somministrazione e prestatore di lavoro. Il rispetto
di   requisiti  formali  dipendera',  pertanto,  dalla  tipologia  di
contratto stipulato tra le parti.
  Con  riferimento alla somministrazione a tempo indeterminato l'art.
22,  comma  1,  del decreto legislativo n. 276 del 2003 dispone che i
rapporti  di  lavoro  tra somministratore e prestatore di lavoro sono
soggetti  alla  disciplina  generale dei rapporti di lavoro di cui al
codice  civile  e alle leggi speciali. La forma scritta - vuoi per la
prova  vuoi  per  la  validita'  sostanziale  del  contratto  - sara'
pertanto  richiesta  solo nei casi in cui tale requisito e' stabilito
dalla  tipologia contrattuale utilizzata. Il disposto di cui all'art.
22,  comma 1, lascia peraltro ampia scelta alle parti circa lo schema
negoziale da utilizzare, essendo possibile, in presenza dei requisiti
formali   e  sostanziali  previsti  dalla  legislazione  del  lavoro,
stipulare  contratti  a  tempo  indeterminato, a termine, a coppia, a
tempo parziale, intermittente, ecc. Nel caso della somministrazione a
tempo  indeterminato e' anche e' possibile il ricorso al contratto di
apprendistato  e  al contratto di inserimento purche' le modalita' di
esecuzione  del  rapporto di lavoro consentano la realizzazione delle
finalita'  di  formazione  ovvero  di  adattamento  delle  competenze
professionali  del  lavoratore  a  un determinato contesto lavorativo
tipiche di questi contratti.
  Con  riferimento  alla  somministrazione a tempo determinato l'art.
22,  comma  2,  del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede, come
ipotesi  che  si realizza nella maggioranza dei casi, la stipulazione
di  un  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato, che rimane alla
disciplina  di  cui  al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
per   quanto  compatibile,  e  in  ogni  caso  con  esclusione  delle
disposizioni  di cui all'art. 5, commi 3 e 4. Nulla esclude tuttavia,
in  considerazione  della  maggiore tutela del prestatore di lavoro e
delle  conseguenze  previste  in  caso  di  mancato  utilizzo  di  un
contratto  a  tempo  determinato, il ricorso al contratto di lavoro a
tempo  indeterminato  che, giusto il disposto di cui al comma 3 dello
stesso art. 22, nonche', in generale, ai sensi dell'art. 20, comma 2,
del  decreto legislativo n. 276 del 2003, da diritto a una indennita'
mensile di disponibilita' (v. infra).
  Stante  il  tenore  letterale  e la ratio della legge non e' invece
possibile  ricorrere,  nei  casi  di  somministrazione  a  termine, a
contratti  come  quello  di  inserimento  o  di lavoro intermittente.
L'applicabilita',  per quanto compatibile, della disciplina di cui al
decreto  legislativo  n.  368  del  2001  non  vale  a  fare di detti
contratti  una  tipologia di lavoro a termine utilizzabile ai fini di
somministrazione.
  Discorso    a   parte   merita,   sempre   con   riferimento   alla
somministrazione  a termine, il contratto di inserimento allorche' la
somministrazione  venga  svolta  ai  sensi  dell'art.  13 del decreto
legislativo  n.  276  del  2003, con funzioni dunque di inserimento o
reinserimento  al lavoro di determinate categorie di lavoratori per i
quali   e'  infatti  ipotizzabile  la  definizione  di  un  piano  di
inserimento  per  adattare le competenze professionali del prestatore
di lavoro a un determinato contesto organizzativo.
  Con  riferimento  alla assunzione con contratto a tempo determinato
viene  meno,  rispetto  alla  disciplina  della  fornitura  di lavoro
temporaneo  di  cui  alla  legge  n.  196  del  1997,  la  necessaria
coincidenza  tra  il  termine  del  contratto  di lavoro e quello del
contratto di somministrazione. Ne deriva che l'esigenza oggettiva che
legittima  l'apposizione  del  termine  al contratto di lavoro non e'
piu'  connessa  al  solo  utilizzatore ma anche, e in coerenza con la
natura  polifunzionale  delle  agenzie  del lavoro, alle esigenze del
somministratore.  La  durata  del contratto di lavoro, pertanto, puo'
essere diversa dalla durata della singola missione purche' ovviamente
persistano,  ai  sensi  del  decreto  legislativo n. 368 del 2001, le
ragioni  che  legittimano  l'apposizione  del termine al contratto di
lavoro.
  L'art.   22,   comma  2,  esclude,  inoltre,  l'applicazione  della
disciplina  del  contratto  a  termine con riferimento al rinnovo del
contratto.   E'   evidente,   infatti,   che  la  stessa  agenzia  di
somministrazione   puo'   concludere,   anche   senza   soluzione  di
continuita',  piu' contratti a termine con lo stesso lavoratore fermo
il limite derivante dalla applicazione della disciplina della proroga
previsto  dall'attuale  contratto  collettivo nazionale. Resta dunque
fermo,  con  riferimento  all'invio del lavoratore presso il medesimo
utilizzatore, il limite derivante dalla applicazione della disciplina
della  proroga previsto dall'attuale contratto collettivo nazionale e
il   lavoratore   non   potra'  essere  inviato  presso  il  medesimo
utilizzatore  con  il  quale  siano  decorsi i termini di proroga per
l'esecuzione della medesima somministrazione.
  Nella  somministrazione  a tempo determinato e' nulla ogni clausola
diretta    a    limitare,    anche    indirettamente,   la   facolta'
dell'utilizzatore  di assumere il lavoratore al termine del contratto
di  somministrazione  salvo che non sia corrisposta al lavoratore una
congrua  indennita'  secondo quanto previsto dal contratto collettivo
applicabile  al  somministratore.  Ovviamente  una tale clausola puo'
senz'altro  essere  consentita  nei contratti di lavoro del personale
assunto   nell'ambito   di  attivita'  di  somministrazione  a  tempo
indeterminato.
 
La  proroga  in caso di assunzione a termine nella somministrazione a
tempo determinato.
  L'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede
che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro possa essere
prorogato,  con  il  consenso  del lavoratore e per atto scritto, nei
casi  e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal
somministratore.  A  fronte  della  ampia formulazione della norma si
deve   escludere,   nei   casi  previsti  dai  contratti  collettivi,
l'applicabilita'  del  limite  di legge in base al quale e' possibile
prorogare solo contratti a termine di durata iniziale inferiore a tre
anni e entro tale limite massimo.
  Per  la  disciplina  delle proroghe la legge rinvia, in deroga alle
disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  n.  368 del 2001, al
contratto collettivo del settore della somministrazione di lavoro. La
proroga  deve in ogni caso essere giustificata da ragioni oggettive e
la  cui verifica deve essere condotta con riferimento alla originaria
esigenza   che   ha  concretizzato  la  condizione  di  ricorso  alla
somministrazione  di  lavoro  in  capo al somministratore ovvero come
risultante    dal   contratto   di   somministrazione   relativamente
all'organizzazione  dell'utilizzatore.  Sussiste  inoltre  il vincolo
della  identita'  della  attivita'  per  la  quale  il  contratto  di
somministrazione  era  stato  stipulato. Essa, infatti, identifica il
contratto  originario  e conseguentemente giustifica la proroga e non
la  stipulazione  di un nuovo contratto. La disposizione di legge non
prevede  alcun vincolo relativamente al fatto che le proroghe debbano
intervenire per lo stesso tempo previsto nella missione iniziale.
 
Il contratto di somministrazione: forma e contenuti.
  Il   contratto  di  somministrazione  e'  un  contratto  di  natura
commerciale,  concluso tra il somministratore e l'utilizzatore. Detto
contratto deve essere concluso in forma scritta a pena di nullita'.
  Nel  contratto di somministrazione devono essere inclusi i seguenti
elementi:
    a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
    b) il numero dei lavoratori da somministrare;
    c) i   casi  e  le  ragioni  di  carattere  tecnico,  produttivo,
organizzativo   o   sostitutivo   per   le   quali  si  ricorre  alla
somministrazione di lavoro;
    d) l'indicazione   della   presenza   di   eventuali  rischi  per
l'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione
adottate;
    e) la  data  di  inizio  e  la  durata  prevista del contratto di
somministrazione;
    f) le  mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro
inquadramento;
    g) il  luogo,  l'orario  e  il  trattamento economico e normativo
delle prestazioni lavorative;
    h) l'assunzione  da  parte del somministratore della obbligazione
del  pagamento  diretto  al  lavoratore  del  trattamento  economico,
nonche' del versamento dei contributi previdenziali;
    i) l'assunzione  dell'obbligo  dell'utilizzatore di rimborsare al
somministratore  gli  oneri  retributivi  e  previdenziali  da questo
effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
    j) l'assunzione  dell'obbligo  dell'utilizzatore di comunicare al
somministratore  i  trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori
comparabili;
    k) l'assunzione   da   parte   dell'utilizzatore,   in   caso  di
inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto
al  lavoratore  del  trattamento economico nonche' del versamento dei
contributi  previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il
somministratore.
  Nel  recepire  all'interno del contratto di somministrazione questi
elementi  le  parti  devono  altresi'  dare  attuazione alle relative
indicazioni contenute nei contratti collettivi. Fermo restando quanto
prima  gia'  evidenziato  in relazione ai limiti della contrattazione
collettiva  con  riguardo  alle  ragioni  a  fronte  delle  quali  e'
ammissibile la somministrazione a tempo determinato.
 
Obblighi di comunicazione.
  Ai  sensi dell'art. 21, comma 3, il somministratore ha l'obbligo di
comunicare per iscritto, all'atto della stipulazione del contratto di
lavoro  ovvero  all'atto dell'invio del lavoratore in missione presso
l'utilizzatore,   le   informazioni   contenute   nel   contratto  di
somministrazione,  la  data  di  inizio e la durata prevedibile della
attivita' lavorativa presso l'utilizzatore.
  Ai  sensi  dell'art. 4-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 181
del  2000, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 297
del  2002,  il somministratore e' altresi' tenuto a comunicare, entro
il  giorno  venti  del  mese  successivo  alla data di assunzione, al
servizio  competente  nel  cui ambito territoriale e' ubicata la loro
sede  operativa,  l'assunzione  dei  lavoratori  in  somministrazione
assunti   nel   corso   del  mese  precedente.  In  attesa  che  tale
disposizione diventi operativa, a seguito dell'emanazione del decreto
ministeriale  previsto  dal  medesimo art. 4-bis, al comma 7, permane
l'obbligo   di  inviare  la  comunicazione  relativa  all'intervenuta
assunzione entro cinque giorni dalla medesima.
 
Divieti.
  La  somministrazione  di  lavoro  e' vietata per la sostituzione di
lavoratori in sciopero.
  La somministrazione e' altresi' vietata, salva diversa disposizione
degli  accordi sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai
sensi  degli  articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che
abbiano  riguardato  lavoratori  adibiti  alle stesse mansioni cui si
riferisce  il  contratto  di  somministrazione  ovvero  presso unita'
produttive  nelle  quali  sia operante una sospensione dei rapporti o
una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione
salariale,  che  interessino  lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di somministrazione.
  La  deroga  al  divieto  puo'  essere concordata in sede di accordi
aziendali   conclusi   nell'ambito   delle   procedura   relative  al
licenziamento  collettivo  ovvero  alla  cassa integrazione. Peraltro
l'assenza  di  ulteriori  specificazioni  indica  la possibilita' che
l'accordo   possa   avere   anche  un  contenuto  differenziato,  con
riferimento  a  specifici  comparti  o settori, e che l'accordo possa
intervenire  anche  successivamente ma con il rispetto delle medesime
modalita'  procedurali  previste  per  la  procedura di consultazione
sindacale  in  materia  di  cassa  integrazione  e  di  licenziamenti
collettivi. Attesa la diversita' di ratio deve in ogni caso ritenersi
esclusa  dal  campo  di  applicazione di questo limite, senza che sia
necessario  stipulare  uno  specifico  accordo  sindacale, l'ipotesi,
espressamente   contemplata   nella  analoga  disposizione  contenuta
all'art.  1,  comma  4,  lettera c), della legge n. 196 del 1997 (ora
abrogato), in cui il ricorso alla somministrazione di lavoro, a tempo
determinato,  sia giustificato da ragioni di carattere sostitutivo in
unita'  produttive  in  cui  nei  sei mesi precedenti sia proceduto a
licenziamenti collettivi di lavoratori addetti alle medesime mansioni
oggetto della somministrazione.
  Infine  non e' possibile il ricorso alla somministrazione di lavoro
da  parte  di  imprese  che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e
successive modifiche.
 
Limiti quantitativi.
  La   individuazione   di   limiti   quantitativi  di  utilizzazione
dell'istituto   e'   prevista   unicamente   con   riferimento   alla
somministrazione    a    tempo    determinato.   Clausole   c.d.   di
contingentamento  potranno  peraltro  essere introdotte dai contratti
collettivi    nazionali    di    lavoro    stipulati   da   sindacati
comparativamente  piu' rappresentativi, anche in misura non uniforme,
unicamente  nei  limiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n.
368 del 2001. Disposizione quest'ultima che, e' bene ricordare, nella
gerarchia  delle  fonti occupa una posizione sovraordinata rispetto a
una   clausola   contenuta  in  un  contratto  collettivo  di  natura
privatistica.
  Non  trovano  pertanto  piu' applicazione le clausole contenute nei
contratti  collettivi  stipulati anteriormente alla entrata in vigore
del  decreto  legislativo  n.  276  del  2003 relativamente ai limiti
quantitativi  per  il  ricorso al diverso istituto della fornitura di
lavoro temporaneo.
  In  applicazione  dell'art. 10, comma 7, del decreto legislativo n.
368  del 2001 (su cui si veda ancora la circolare di questo Ministero
n. 42 del 2002) non rien-
trano  nei  limiti  percentuali  di  ricorso alla somministrazione di
lavoro le seguenti ipotesi:
    a)  avvio  di  nuove attivita' per i periodi che saranno definiti
dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro anche in misura non
uniforme   con   riferimento   ad   aree   geografiche  e/o  comparti
merceologici;
    b) ragioni  di  carattere  sostitutivo,  o  di stagionalita', ivi
comprese  le  attivita' gia' previste nell'elenco allegato al decreto
del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive
modificazioni;
    c) intensificazione   dell'attivita'  lavorativa  in  determinati
periodi dell'anno;
    d) specifici  spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o
televisivi.
  Trovano  applicazione  anche le disposizioni relative all'esenzione
dai  limiti  quantitativi per le ipotesi di esecuzione di una opera o
di  un  servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere
straordinario  o  occasionale, ai lavoratori, inviati in missione, di
eta'  superiore  ai cinquantacinque anni, nonche' la disposizione cui
al comma 8 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001.
  Non   trova,   invece,   applicazione   la   disposizione  relativa
all'esenzione  dai limiti per contratti stipulati a conclusione di un
periodo  di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso
dei  giovani  nel  mondo  del  lavoro,  poiche'  questa  disposizione
presuppone  l'ipotesi della diretta stipulazione del contratto con il
soggetto coinvolto nel rapporto di tirocinio.
 
Criteri di computo.
  Il   lavoratore   in   somministrazione,   a  tempo  determinato  o
indeterminato,  non  e'  computato nell'organico dell'utilizzatore ai
fini  della  applicazione  di  normative  di  legge  o  di  contratto
collettivo,   fatta   eccezione  per  quelle  relative  alla  materia
dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
  Va  peraltro  chiarito  che il lavoratore somministrato lavoro, per
tutta  la  durata della missione, sotto le direttive e nell'interesse
dell'utilizzatore  ragione  per  cui detti lavoratori potranno essere
computati  ai  fini della valutazione della consistenza organizzativa
dell'imprenditore  quale  requisito di carattere tecnico nell'ambito,
per esempio, di una procedura selettiva per appalti pubblici.
 
Sindacato   giurisdizionale   sulle   condizioni   di   ricorso  alla
somministrazione.
  L'art.  27,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  276 del 2003
precisa,  in  attuazione  dei principi generali dell'ordinamento, che
«ai  fini della valutazione delle ragioni di cui all'art. 20, commi 3
e  4,  che  consentono  la  somministrazione  di  lavoro il controllo
giudiziale  e'  limitato  esclusivamente (...) all'accertamento della
esistenza  delle ragioni che la giustificano e non puo' essere esteso
fino  al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche,
organizzative  o  produttive  che  spettano all'utilizzatore». Questo
significa  che  il  controllo  giurisdizionale  e' limitato alla sola
valutazione della esistenza delle condizioni che rendono possibile il
ricorso  alla  somministrazione  ai  sensi  della disciplina di legge
vigente,  al  di  la'  di ogni giudizio di merito o valutazione di un
ipotetico nesso di causalita'.
  Fondamentale   e',   dunque,   l'esplicitazione  nel  contratto  di
somministrazione  delle  ragioni  di  carattere  tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo (somministrazione a termine) ovvero delle
causali  tipizzate  dal legislatore o dalla contrattazione collettiva
(somministrazione  a  tempo indeterminato) che legittimano il ricorso
all'istituto.  In  caso  di  verifica  in  sede giurisdizionale della
veridicita'  delle  ragioni  poste a giustificazione del contratto di
somministrazione,  l'onere  della  prova  circa  la reale sussistenza
delle   condizioni   di   legittima  stipulazione  del  contratto  di
somministrazione    ricadono    pertanto    sull'utilizzatore   della
prestazione lavorativa.
 
Trattamento    economico    e    normativo   del   lavoratore   nella
somministrazione di lavoro.
  Il  lavoratore  in  somministrazione  ha  diritto  a un trattamento
economico   e   normativo  non  inferiore  a  quello  corrisposto  ai
lavoratori  alle  dirette  dipendenze  dell'utilizzatore a parita' di
mansioni  svolte.  Rispetto  alla analoga formulazione prevista nella
legge  n.  196  del 1997, e' venuta meno la previsione secondo cui al
prestatore  di lavoro temporaneo non puo' comunque essere corrisposto
il  trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello
piu'  basso  quando  tale inquadramento sia considerato dal contratto
collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio. Il venir
meno  di  questa  disposizione deve essere interpretato nel senso che
l'applicazione  del principio di parita' di trattamento dovra' essere
operata  tenendo conto delle mansioni cui e' adibito il lavoratore in
somministrazione,  nonche'  della  specifica  professionalita'  dallo
stesso esplicata.
  Detto  principio  puo'  non  trovare  applicazione unicamente nelle
ipotesi  di  somministrazione  concluse  ai  sensi  dell'art.  13 del
decreto   legislativo  n.  276  del  2003  e  cioe'  con  riferimento
all'inserimento  lavorativo di lavoratori appartenenti alle categorie
di  «lavoratori  svantaggiati» cosi' come definiti dall'art. 2, comma
1,  lettera k), dello stesso decreto legislativo n. 276 del 2003. Con
riferimento alla norma in questione e alla sua operativita' si rinvia
alla circolare di questo Ministero n. 41 del 2004.
  La tutela del lavoratore in somministrazione e' garantita, inoltre,
sul  piano  della  effettivita'  attraverso  la conferma della natura
solidale  della  obbligazione  retributiva  e di quella contributiva.
L'art.  23,  comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede
infatti, conformemente alla legge n. 196 del 1997, che l'utilizzatore
e'  obbligato  in  solido  con  il somministratore a corrispondere ai
lavoratori  i  trattamenti  retributivi  e i contributi previdenziali
dovuti.  Tale  previsione  e'  poi  ulteriormente confermata la' dove
l'art.  21,  comma  1,  lettera k),  prevede  che  nel  contratto  di
somministrazione   l'utilizzatore   debba   assumersi   espressamente
l'obbligo  di  versare  direttamente  al  lavoratore  il  trattamento
economico  nonche'  di  versare  i contributi previdenziali dovuti in
caso   di   inadempimento  del  somministratore.  Non  deve  peraltro
ritenersi  che  il  riferimento all'inadempimento del somministratore
debba  essere  inteso  come  un beneficium excussionis previsto dalla
legge   e   opponibile   al   lavoratore.  Esso  costituisce  infatti
l'applicazione  dello  schema  di  ripartizione  degli  obblighi  tra
somministratore e utilizzatore in base al quale e' il primo a doversi
occupare, tra l'altro, della gestione del rapporto di lavoro.
 
La  tutela del lavoratore con riferimento alla salute e sicurezza sul
lavoro.
  Con  riferimento  agli obblighi in materia di tutela della salute e
sicurezza  l'art. 23, comma 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003
prevede  la  ripartizione  del relativo obbligo tra somministratore e
utilizzatore.
  La  legge  prevede  che  sia il somministratore a dover informare i
lavoratori  sui  rischi  per  la  sicurezza e la salute connessi alle
attivita'  produttive  in  generale, con anche il connesso obbligo di
formare  e  addestrare  il  lavoratore  all'uso delle attrezzature di
lavoro  necessarie allo svolgimento della attivita' lavorativa per la
quale  il  lavoratore e' assunto, in conformita' alle disposizioni di
cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni
ed  integrazioni. Il contratto di somministrazione puo' derogare alla
ripartizione  dell'obbligo  prevista dalla legge e prevedere che esso
sia  adempiuto  dall'utilizzatore.  Tale  deroga  deve  pero'  essere
indicata nel contratto con il lavoratore.
  L'art.  23  dispone  inoltre che, ove le mansioni cui e' adibito il
prestatore  di  lavoro  richiedano una sorveglianza medica speciale o
comportino  rischi  specifici,  l'onere di informare il lavoratore e'
attribuito  all'utilizzatore,  conformemente  a  quanto  previsto dal
decreto   legislativo   19 settembre   1994,  n.  626,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. E' inoltre attribuito all'utilizzatore
l'obbligo   di  adempiere  anche  nei  confronti  dei  lavoratori  in
somministrazione  a  tutti  gli  obblighi  di protezione previsti nei
confronti  dei  lavoratori alle proprie dirette dipendenze cosi' come
e'  attribuita  all'utilizzatore  la  responsabilita'  relativa  agli
obblighi  di  sicurezza  individuati  dalla  legge  e  dai  contratti
collettivi.  L'applicazione di tale previsione comporta che l'obbligo
relativo  alla  sorveglianza  sanitaria,  preventiva e periodica deve
essere  adempiuto  dall'impresa  utilizzatrice.  Analogamente, limiti
dell'orario  di  lavoro  l'obbligo  di  effettuare  la  comunicazione
relativa  al  superamento  delle quarantotto ore settimanali mediante
effettuazione  di  lavoro straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 5
del  decreto  legislativo  n.  66  del  2002,  deve  essere adempiuto
dall'utilizzatore.
  Nel   contratto  di  somministrazione  deve  in  ogni  caso  essere
espressamente   indicata   la   presenza   di  eventuali  rischi  per
l'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione
adottate.  Tale  indicazione  sara'  poi  oggetto di comunicazione al
lavoratore (v. supra).
 
Svolgimento  del  rapporto  di  lavoro  e  ripartizione  di diritti e
obblighi tra somministratore e utilizzatore.
  L'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 dispone
che  per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono
la  propria  attivita' nell'interesse nonche' sotto la direzione e il
controllo   dell'utilizzatore.   L'utilizzatore   che   adibisca   il
lavoratore in somministrazione a mansioni superiori o non equivalenti
ha   pero'  l'onere  di  darne  immediata  comunicazione  scritta  al
somministratore consegnandone una copia al lavoratore.
  In  mancanza  l'utilizzatore  risponde  in  via  esclusiva  per  le
differenze  retributive  spettanti al lavoratore occupato in mansioni
superiori  e  per  l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla
assegnazione   a   mansioni   inferiori.   Ove   invece   l'onere  di
comunicazione  sia stato regolarmente adempiuto trova applicazione la
regola  generale  in  base  alla quale somministratore e utilizzatore
sono  solidalmente  responsabili  dell'adempimento  dell'obbligazione
retributiva nei confronti del lavoratore.
  L'attribuzione del potere direttivo e di controllo all'utilizzatore
e   l'ulteriore  precisazione  che  durante  la  somministrazione  il
lavoratore  esegue  la  prestazione  nell'interesse dell'utilizzatore
comporta  che  il  lavoratore  in  somministrazione possa svolgere la
propria  prestazione per la realizzazione di un contratto di appalto.
Analogamente  il  lavoratore  in somministrazione potra' essere anche
inviato  in  distacco  presso  un  altro utilizzatore. In entrambe le
ipotesi tale possibilita' e' ovviamente subordinata, rispettivamente,
alla   genuinita'  dell'appalto  e  alla  sussistenza  dei  requisiti
dell'interesse e della temporaneita' relativamente al distacco.
  Il potere disciplinare, invece, e' per espressa previsione di legge
attribuito  al  somministratore,  l'utilizzatore  ha pero' l'onere di
comunicare  al  somministratore  gli  elementi che formeranno oggetto
della contestazione disciplinare.
  Con   riferimento   ai   diritti   sindacali,   ferme  restando  le
disposizioni  specifiche  per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori
in  somministrazione  si applicano i diritti sindacali previsti dallo
statuto  dei  lavoratori,  legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso
l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti
di  liberta'  e  di  attivita'  sindacale  nonche' a partecipare alle
assemblee  del  personale  dipendente  delle  imprese  utilizzatrici.
Inoltre   ai  prestatori  di  lavoro  che  dipendono  da  uno  stesso
somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno
specifico  diritto  di riunione secondo la normativa vigente e con le
modalita' specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
 
Periodo di disponibilita'. Limiti all'invio in missione di lavoratori
c.d. diretti.
  Ai  sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del
2003  «nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato essi rimangono a disposizione del
somministratore  per  i  periodi  in  cui non svolgono la prestazione
lavorativa  presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa
o  un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro». La
disposizione  e'  poi  ripresa  dall'art.  22,  comma 3, dello stesso
decreto legislativo n. 276 del 2003 il quale precisa altresi' che nel
contratto  di  lavoro stipulato a tempo indeterminato e' stabilita la
misura  della  indennita'  mensile  di  disponibilita', divisibile in
quote  orarie,  corrisposta  dal  somministratore al lavoratore per i
periodi   nei   quali  il  lavoratore  stesso  rimane  in  attesa  di
assegnazione.
  La  misura  dell'indennita'  di  disponibilita'  e'  stabilita  dal
contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non e'
inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto
ministeriale  10 marzo  2004  ha stabilito che la misura minima della
indennita'  mensile  di  disponibilita',  divisibile in quote orarie,
corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali
il  medesimo  rimane  in  attesa  di  assegnazione,  non  puo' essere
inferiore  a  Euro  350,00 mensili. Per la determinazione della quota
oraria il divisore da utilizzare e' 173.
  L'art.  22,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  276 del 2003
prevede,  inoltre,  che il lavoratore a tempo indeterminato che abbia
stipulato  un  contratto  di  lavoro  destinato ad essere eseguito in
somministrazione possa svolgere la prestazione, durante il periodo di
disponibilita',  anche  presso  il somministratore. In questo caso e'
proporzionalmente ridotta l'indennita' di disponibilita'.
  Il legislatore della riforma non ha considerato l'ipotesi in cui il
somministratore   si   avvalga,   per   eseguire   un   contratto  di
somministrazione,  non  di  lavoratori  appositamente assunti per una
missione ma dei c.d. dipendenti diretti. Questa ipotesi deve tuttavia
ritenersi  inammissibile  anche a fronte del consenso del lavoratore:
se  il  contratto di lavoro non e' concluso per la somministrazione e
il  lavoratore  e'  inviato presso un terzo si configura, infatti, la
diversa fattispecie del distacco. In questo, caso, pero', l'interesse
del  somministratore  sarebbe  quello  a percepire il compenso per la
somministrazione  di  lavoro  altrui e sarebbe conseguentemente privo
dei  requisiti  individuati  dall'art. 30, decreto legislativo n. 276
del  2003  (CFR.  circolare  Ministero  del  lavoro e delle politiche
sociali n. 3 del 2004).
 
Risoluzione  del rapporto di lavoro e tutele dell'art. 12 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
  Ove  il  contratto  di  lavoro sia stipulato a tempo determinato lo
stesso  si  risolve  alla scadenza del termine ovvero anticipatamente
solo  per  giusta  causa.  Ove il contratto di lavoro sia stipulato a
tempo indeterminato e venga meno la missione presso l'utilizzatore il
lavoratore  puo' essere posto in disponibilita' e rimane in ogni caso
alle dipendenze del somministratore salvo che, ai sensi dell'art. 20,
comma  2,  esista  una  giusta  causa  o  un  giustificato  motivo di
risoluzione del contratto.
  L'art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 esclude
l'applicazione   della   disciplina   dei   licenziamenti  collettivi
nell'ipotesi  della  fine dei lavori connessi alla somministrazione a
tempo   indeterminato,   richiamando   espressamente   la  disciplina
contenuta  nell'art.  3  della  legge  n.  604 del 1966. In tal caso,
dunque,  i  lavoratori  assunti  dall'agenzia  a  tempo indeterminato
potranno  essere licenziati per giusta causa, per giustificato motivo
soggettivo   o   per   giustificato   motivo   oggettivo.  Quanto  al
giustificato  motivo oggettivo, esso non puo' coincidere con il venir
meno  del  contratto  di somministrazione, essendo configurabile solo
allorquando  risulti l'impossibilita' di avviare ad altra missione il
lavoratore, tenuto conto anche dell'infruttuoso decorso di un congruo
periodo in disponibilita'.
  Attesa,  inoltre,  la peculiarita' del lavoro in somministrazione e
il  consenso  da  questi  prestato  al momento della stipulazione del
contratto  di  lavoro  ad  essere assegnato alle mansioni di volta in
volta necessarie con riferimento alla singola missione deve ritenersi
che  il  lavoratore  in  disponibilita'  potra'  essere  assegnato  a
mansioni   coerenti   con   il  proprio  patrimonio  professionale  e
compatibili    con    l'inquadramento    contrattuale    presso    il
somministratore.
  L'art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 precisa
inoltre   che  in  caso  di  licenziamento  per  giustificato  motivo
soggettivo concretizzatosi nella fine dei lavori trovano applicazione
le  tutele di cui all'art. 12 sia sotto il profilo della integrazione
del  reddito (art. 12, comma 2, lettera a) sia sotto il profilo delle
iniziative  di  qualificazione e riqualificazione professionale (art.
12, comma 2, lettera d).
 
Somministrazione nulla e somministrazione irregolare.
  Se  il  contratto  di  somministrazione  di  lavoro  e' concluso in
assenza di forma scritta e' nullo ai sensi dell'art. 21, comma 4, del
decreto legislativo n. 276 del 2003 e i lavoratori sono considerati a
tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
  Indipendentemente  dal fatto che il soggetto sia o meno autorizzato
(infra    somministrazione    irregolare)    se   il   contratto   di
somministrazione  di  lavoro  e'  posto  in  essere  con la specifica
finalita'  di  eludere  norme  inderogabili  di  legge o di contratto
collettivo  applicato  al lavoratore, il contratto, concluso in frode
alla legge, e' nullo e, per analogia rispetto all'ipotesi precedente,
i  lavoratori  sono  considerati  a tutti gli effetti alle dipendenze
dell'utilizzatore.
  Nell'ipotesi  in  cui  sono  violati  le  condizioni  e i limiti di
ricorso  alla  somministrazione  di  lavoro  si  verifica, invece, la
fattispecie  della  somministrazione  irregolare  che  e'  prevista e
disciplinata  dall'art.  27,  comma 1, decreto legislativo n. 276 del
2003.
  Si   avra'  pertanto  somministrazione  irregolare  nelle  seguenti
ipotesi:
    se  il  contratto  di somministrazione e' concluso da un soggetto
non autorizzato;
    se  il  ricorso  alla somministrazione di lavoro interviene fuori
dalle  esigenze  di  cui all'art. 20, comma 3, decreto legislativo n.
276  del  2003  (somministrazione a tempo indeterminato) ovvero fuori
dalle  ragioni  di  carattere  tecnico,  produttivo,  organizzativo o
sostitutivo  ex  art.  20,  citato, comma 4 (somministrazione a tempo
determinato);
    se il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato
interviene  in  violazione  dei limiti quantitativi individuati dalla
contrattazione collettiva;
    se  il  contratto  di  somministrazione e' privo dell'indicazione
degli  estremi  dell'autorizzazione  rilasciata  al  somministratore,
inclusa  ovviamente  la  specificazione  della  sezione dell'Albo cui
l'agenzia e' iscritta;
    se il contratto di somministrazione e' privo dell'indicazione del
numero  dei  lavoratori  da  somministrare ad esso relativi ovvero se
nell'esecuzione  del  contratto i lavoratori in somministrazione sono
in numero maggiore rispetto a quanto indicato nel contratto;
    se  il  contratto  di  somministrazione e' privo dell'indicazione
specifica  e  puntuale  della  esigenza che legittima il ricorso alla
somministrazione  di  lavoro  ovvero nell'ipotesi in cui l'esecuzione
della  prestazione  intervenga per soddisfare una esigenza diversa da
quella individuata nel contratto di somministrazione;
    se il contratto di somministrazione e' privo dell'indicazione dei
rischi  per l'integrita' e la salute del lavoratore e delle misure di
prevenzione adottate;
    se  il  contratto  di  somministrazione e' privo dell'indicazione
della  data  di  inizio  e  della  durata  prevista  del contratto di
somministrazione.
  Con  riferimento a questa ultima ipotesi deve comunque considerarsi
che l'indicazione della data di inizio della somministrazione e della
durata   prevista  del  contratto  non  integrano  dei  limiti  della
somministrazione.  In  altre  parole  il  richiamo  a  tale  elemento
obbligatoriamente  individuato  nel  contratto di somministrazione e'
posto  al  fine di garantire il rispetto del requisito formale ma non
se  ne  puo'  dedurre,  a  fronte  della  disciplina complessivamente
considerata  della somministrazione di lavoro, un limite all'invio in
missione  di  un  lavoratore  anche  successivamente all'inizio della
somministrazione  ovvero - posto il testo della norma parla di durata
prevedibile - alla proroga o al rinnovo della somministrazione.
  Piuttosto   occorre   considerare   che   l'effettivita'   di  tali
disposizioni  e  del  diritto del lavoratore ad agire in giudizio nel
caso  in  cui  siano  violate  sono  garantite,  sul  piano  formale,
dall'obbligo  in  capo  al  somministratore  di  comunicare  tutte le
informazioni  di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n.
276  del  2003,  al  lavoratore  al  momento  dell'assunzione  ovvero
dell'invio in missione.
  In  caso di somministrazione irregolare, anche nella ipotesi in cui
il   somministratore  sia  un  somministratore  abusivo  ed  eserciti
l'attivita' in assenza di autorizzazione, si applica al lavoratore lo
statuto giuridico del lavoratore in somministrazione.
  In particolare il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico
e  normativo  non  inferiore  a quello corrisposto ai lavoratori alle
dirette   dipendenze  dell'u-tilizzatore  e  l'utilizzatore  risponde
solidalmente  con  il  somministratore  dell'adempimento di tutti gli
obblighi retributivi e contributivi.
  Opera,  inoltre, il complessivo regime di ripartizione di diritti e
obblighi  tra i due datori di lavoro, somministratore e utilizzatore,
come in ogni altra ipotesi di somministrazione.
  Inoltre  il  lavoratore, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del decreto
legislativo  n.  276  del  2003,  puo'  agire  in giudizio davanti al
tribunale   in  funzione  di  giudice  del  lavoro  per  ottenere  la
costituzione  del  rapporto  di  lavoro  in capo all'utilizzatore dal
momento  dell'inizio  della  somministrazione.  L'azione  puo' essere
proposta anche solo nei confronti dell'utilizzatore.
  Nel  caso in cui il rapporto di lavoro sia imputato direttamente in
capo   all'utilizzatore,  vuoi  per  la  nullita'  del  contratto  di
somministrazione  vuoi  per  effetto  della  sentenza  costitutiva  a
seguito  dell'azione  proposta  dal  lavoratore  in  una  ipotesi  di
somministrazione   irregolare,  trova  applicazione,  direttamente  o
indirettamente  e  per  analogia,  l'art.  27,  comma  2  del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
  In  base  a  questa  disposizione  tutti i pagamenti effettuati dal
somministratore,    a   titolo   retributivo   o   di   contribuzione
previdenziale,   valgono   a   liberare   il   soggetto   che  ne  ha
effettivamente  utilizzato  la  prestazione dal debito corrispondente
fino  a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti
compiuti  dal  somministratore  per la costituzione o la gestione del
rapporto,  per  il  periodo  durante  il quale la somministrazione ha
avuto  luogo, inoltre, si intendono come compiuti dal soggetto che ne
ha effettivamente utilizzato la prestazione.
  In  caso  di  appalto  non  genuino  o di distacco fuori dai limiti
individuati  dall'art.  30  del  decreto legislativo n. 276 del 2003,
poiche'  tali ipotesi integrano una ipotesi di somministrazione senza
autorizzazione  e  quindi irregolare, il legislatore ha espressamente
previsto  che  il  lavoratore  possa  chiedere  la  costituzione  del
rapporto  in  capo  all'utilizzatore  con  effetto  dall'inizio della
somministrazione.  L'azione puo' essere proposta davanti al tribunale
in   funzione  di  giudice  del  lavoro,  anche  solo  nei  confronti
dell'utilizzatore.
  E'  evidente, peraltro, che nell'ipotesi in cui la somministrazione
senza  autorizzazione  si  concretizzi  in  assenza  di  un contratto
scritto,  il  contratto  di  somministrazione deve comunque ritenersi
nullo  e  i  lavoratori  sono  considerati  alle  dirette  dipendenze
dell'utilizzatore   e   questo   indipendentemente   dalla   supposta
qualificazione  del  contratto  come appalto ovvero dalla convinzione
che l'invio del lavoratore presso il terzo integra la diversa ipotesi
del distacco.
                                               Roma, 22 febbraio 2005
 
                                              Il Ministro del lavoro
                                            e delle politiche sociali
                                                      Maroni