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Roma, 8 agosto 2005
Circolare n. 97/2005
Oggetto: Trasporti internazionali –
Cabotaggio – Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ex APC3 n.1/2005 del 26.7.2005.
Con la circolare
indicata in oggetto il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti ha riepilogato la disciplina del cabotaggio terrestre, ossia
dei trasporti che hanno origine e destinazione all’interno dell’Italia
effettuati dai vettori comunitari.
Ad
oggi non tutti
i vettori comunitari sono ammessi al cabotaggio in Italia: restano esclusi i
vettori estoni, lettoni, lituani, polacchi, cechi,
slovacchi e ungheresi.
I vettori degli
altri Stati UE (nonchè quelli appartenenti ai tre Paesi dell’accordo SEE
Islanda, Liechtenstein e Norvegia) possono effettuare cabotaggio rispettando le seguenti condizioni stabilite
dal decreto ministeriale 18 marzo 2005:
·
in un periodo di 60 giorni consecutivi, l’attività di cabotaggio può
essere svolta al massimo per 30 giorni (consecutivi e non);
·
il veicolo comunitario deve lasciare il nostro Paese almeno 1 volta in
ogni mese di calendario;
·
a bordo del veicolo deve essere tenuto il “libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per
autotrasporto di merci in conto terzi” rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti ai sensi del decreto direttoriale 24 marzo 2005; tale libretto
deve essere esibito agli organi di controllo su strada.
Secondo il
Ministero, configura un trasporto di cabotaggio soggetto ai limiti sopracitati anche la tratta
stradale iniziale e finale di un trasporto combinato qualora il veicolo a
motore non salga o scenda dal treno o dal traghetto.
La circolare
rammenta che le violazioni alla disciplina sul cabotaggio - quali ad es. il
cabotaggio svolto da vettori dei Paesi esclusi da quel tipo di trasporto e il
superamento dei limiti temporali previsti per il cabotaggio – configurano la
fattispecie di trasporto abusivo, cui sono applicabili
le sanzioni amministrative previste dagli articoli 26 e 46 della legge n.298/1974.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
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Allegati
tre |
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D/d |
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MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i
Trasporti Terrestri
Direzione Generale
Autotrasporto Persone e Cose ex APC3
Prot. n° 2932/80 del 26.7.2005
Circolare n°
1/2005
Oggetto: Cabotaggio stradale di merci sul territorio italiano.
1.
Cabotaggio stradale di merci.
Il Regolamento comunitario n° 3118/93 del 25 ottobre
1993, come modificato dal Regolamento n° 484/2002 del
1° marzo 2002, agli articoli 1 e 12 prevede che il cabotaggio stradale di merci
possa essere eseguito solo a titolo temporaneo.
Occorre premettere che per
“cabotaggio” si intende la prestazione di servizi di
trasporto nazionale da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato.
Nell’ambito di un trasporto combinato,
si considera “cabotaggio” la tratta stradale iniziale o finale del trasporto
qualora il veicolo a motore non salga o scenda dal
treno o dal traghetto. Analoga valutazione si deve fare qualora su queste
tratte si carichino merci destinate ad essere scaricate nello stesso territorio.
Non si configura, invece,
un’operazione di cabotaggio, ma un normale trasporto infracomunitario
qualora l’intero complesso veicolare salga o scenda dal treno o dal traghetto.
Attualmente il cabotaggio può essere eseguito solamente da imprese stabilite nei
seguenti Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo ed,
in particolare, Austria, Belgio, Cipro, Germania, Danimarca, Spagna, Francia,
Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo,
Svezia, Slovenia, Regno Unito, Liechtenstein, Islanda
e Norvegia.
Per le imprese stabilite nella Repubblica di San Marino è
prevista una diversa normativa.
E’ rigorosamente vietato il
cabotaggio per tutti gli altri Paesi, siano o no comunitari.
2. Limiti di esecuzione del cabotaggio e
documentazione relativa.
Il trasporto di cabotaggio per conto di terzi può essere eseguito,
esclusivamente, dalle imprese titolari di licenza comunitaria, la cui copia
certificata conforme deve essere presente a bordo del veicolo, unitamente
all’attestato del conducente nei casi previsti.
Possono, ovviamente, eseguirsi trasporti di cabotaggio nei
casi previsti dall’allegato 1 alla Prima Direttiva del Consiglio del 23 luglio
1962, che libera alcuni trasporti da ogni regime di licenza o di autorizzazione, di conseguenza senza necessità di
libretto dei resoconti.
Il D.M. del 18 marzo 2005, pubblicato nella G.U. – Serie Generale n° 77 del 4 aprile 2005, ha dettato le disposizioni
concernenti l’esecuzione in territorio nazionale dell’attività di cabotaggio a
titolo temporaneo.
Il D.D.
del 24 marzo 2005, pubblicato nella medesima Gazzetta ufficiale, ha, invece,
fissato le disposizioni di attuazione del primo decreto.
In particolare, le imprese stabilite nei Paesi comunitari
o del S.E.E. sopra elencati,
possono effettuare cabotaggio con ciascuno dei loro veicoli secondo le seguenti
modalità:
a) ogni veicolo può effettuare un’attività
massima di 30 giorni, siano o no consecutivi, in un arco di tempo di 60 giorni
consecutivi;
b) ciascun veicolo deve uscire
dal territorio italiano o, comunque, essere assente dallo stesso almeno una
volta ogni mese di calendario;
c) l’impresa ha l’obbligo di tenere a
bordo di ogni veicolo, durante l’esecuzione del trasporto di cabotaggio, il
corrispondente “libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per
autotrasporto di merci in conto terzi”.
Quanto alle condizioni indicate alle precedenti lettere,
si precisa:
a) il periodo di 60 giorni in cui è
possibile distribuire discrezionalmente l’attività massima, pari a 30 giorni,
di prestazioni di cabotaggio, non corrisponde a mesi fissi di calendario, ma è
da intendere quale periodo mobile.
Per tale motivo il rispetto del
limite va verificato al momento in cui avviene il controllo in modo che si
accerti che, in un periodo qualunque di 60 giorni consecutivi, non vi sia stata
la violazione del limite di 30 giorni di attività;
b) ogni veicolo dell’impresa ammessa al
cabotaggio dovrà, invece, lasciare il territorio nazionale una volta ogni mese
di calendario. Sarà, comunque, in regola con tale
limite temporale qualora fosse al di fuori del territorio italiano nello stesso
mese, in precedenza, almeno una volta;
c) il libretto dei resoconti costituisce
un documento integrativo della licenza comunitaria ed il suo possesso è
indispensabile per le prestazioni di servizio di trasporto di cabotaggio
eseguiti sotto il regime della licenza comunitaria.
Il libretto dei
resoconti deve essere tenuto a bordo durante l’esecuzione di un trasporto di
cabotaggio e regolarmente compilato prima dell’inizio dello stesso.
L’informazione sull’ingresso o
l’uscita dal territorio italiano dovrà essere apposta contestualmente
all’evento, direttamente dal conducente secondo le istruzioni riportate sul libretto.
Copia conforme della licenza
comunitaria, libretto dei resoconti ed, eventualmente, attestato del conducente
debbono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi
preposti al controllo.
I libretti rilasciati ai vettori
esteri ai sensi del D.M. 29 aprile 2004 conservano la loro validità.
3. Regime sanzionatorio.
Il Regolamento 3118/93 prevede che
gli Stati membri in cui il cabotaggio viene eseguito
possono applicare sanzioni contro il vettore non residente che abbia commesso
sul loro territorio infrazioni allo stesso regolamento o alla normativa
nazionale o comunitaria in materia di trasporti.
Il D.M. 18 marzo 2005 sopra citato,
all’articolo 4, evidenzia che per le violazioni allo stesso decreto, si applica
la normativa vigente in materia di autotrasporto, che
è riconducibile alla Legge 6 giugno 1974, n° 298,
recante la disciplina nazionale di base in materia di trasporto di cose.
In particolare, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, si possono riscontrare le seguenti violazioni
che, in concreto, possono verificarsi nell’esecuzione di trasporto di cabotaggio,
qualora consentiti:
a) comportamenti riconducibili alle
violazioni previste dagli articoli 26 e 46 della L.
298/74 (in concorso tra loro):
-
cabotaggio svolto da imprese stabilite in un Paese i cui vettori non sono
ammessi a svolgere tale prestazione (Paesi extracomunitari, Paesi comunitari
per i quali si applicano i periodi transitori di divieto di cabotaggio);
-
cabotaggio svolto da vettori di Paesi comunitari che, pur in possesso di copia
conforme della licenza comunitaria, non sono muniti o, comunque, non esibiscono
per il veicolo in utilizzo il previsto libretto dei resoconti dei trasporti di
cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi;
b) comportamenti riconducibili alla
violazione prevista dall’articolo 46 della L. 298/74:
-
violazione dei limiti temporali massimi entro cui è possibile effettuare
cabotaggio e/o violazione dell’obbligo di uscita o di assenza dal territorio
italiano almeno una volta al mese.La violazione potrà
essere riscontrata sia dall’esame del libretto dei resoconti, sia da ogni altra
documentazione connessa al trasporto, alla merce o da ogni atto, fatto o
documento dal quale, comunque, risulti il suddetto
superamento;
-
irregolare tenuta del libretto dei resoconti per mancata o non idonea
compilazione delle colonne 2 (data di partenza), 3 (luogo di carico) e 4 (luogo
di scarico) ovvero per la mancata indicazione della data di entrata e di uscita
dal territorio nazionale;
L’irregolare tenuta del libretto dei resoconti per mancata
o non idonea registrazione delle altre informazioni che l’impresa è tenuta ad
indicare, invece, ritenendosi illecito di minore entità, non configura violazione
della norma richiamata, ma prevede l’applicazione della sanzione
dell’avvertimento nei confronti del vettore e deve essere oggetto di annotazione, da parte degli organi di Polizia Stradale
che hanno accertato l’irregolarità.
Copia dei verbali di contestazione delle violazioni dovranno essere trasmesse, oltre che al prefetto territorialmente
competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione
Generale Autotrasporto di Persone e Cose, via G. Caraci,
36 – 00157 Roma.
Il Ministero dell’Interno è pregato di voler dare la
massima diffusione alla presente circolare, fornendo, ove necessario, le
disposizioni attuative ritenute più opportune.
IL DIRETTORE GENERALE
(D.ssa Clara Ricozzi)
G.U. n. 77 del 4.4.2005 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 marzo 2005
Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano
dell'attivita' di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Decreta:
Art. 1.
1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' europea
o dell'Accordo sullo spazio economico europeo, che effettuano, quando
ammesso, attivita' di cabotaggio stradale sul territorio italiano per
autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE)
n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo in propria
disponibilita' per lo svolgimento di tale attivita' per un numero
totale di giorni, anche non consecutivi, non superiore a trenta
nell'arco di un periodo di sessanta giorni consecutivi.
2. I veicoli delle imprese di cui al comma 1, debbono lasciare il
territorio nazionale o, comunque, non essere presenti sullo stesso,
almeno una volta per ogni mese di calendario.
3. L'annotazione circa la non presenza sul territorio nazionale o
l'uscita dallo stesso deve essere apposta sul libretto dei resoconti
di cui all'art. 2, nella prima riga utile.
Art. 2.
1. Le imprese che effettuano attivita' di cabotaggio stradale per
autotrasporto di cose in conto terzi, come indicato nell'art. 1,
hanno l'obbligo di conservare a bordo del veicolo un libretto dei
resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio stradale per
autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche saranno
precisate nel decreto di cui all'art. 3, in cui devono essere
annotati i viaggi di cabotaggio effettuati.
2. Tale libretto deve essere esibito ad ogni eventuale richiesta
degli organi di controllo.
3. I libretti dei resoconti rilasciati ai sensi del decreto
ministeriale 29 aprile 2004 recante «Disposizioni concernenti
l'esecuzione, a titolo temporaneo, del cabotaggio stradale di merci»
conservano la loro validita', secondo quanto verra' stabilito nel
decreto attuativo di cui al successivo art. 3.
Art. 3.
1. Le modalita' di attuazione del presente decreto comprese le
caratteristiche del libretto dei resoconti e la sua distribuzione
verranno fissate con apposito decreto della Direzione generale
dell'autotrasporto di persone e cose.
Art. 4.
1. Per le violazioni al presente decreto, si applica la normativa
vigente in materia di autotrasporto.
2. La mancata indicazione sul libretto dei resoconti della data di
effettuazione del trasporto di cabotaggio e del luogo di carico e
scarico della merce equivale al mancato possesso del libretto.
Art. 5.
1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale
29 aprile 2004 recante «Disposizioni concernenti l'esecuzione, a
titolo temporaneo, del cabotaggio stradale di merci».
Art. 6.
1. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2005
Il Ministro: Lunardi
G.U. n. 77 del 4.4.2005 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 marzo 2005
Disciplina di attuazione del decreto ministeriale 18 marzo 2005 in
materia di cabotaggio stradale di merci.
IL DIRETTORE GENERALE
autotrasporto persone e cose
Decreta:
Art. 1.
1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunita' europea
o dell'Accordo spazio economico europeo, che effettuano, quando
ammesso, attivita' di cabotaggio stradale sul territorio italiano per
autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE)
n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo in propria
disponibilita' per lo svolgimento di tale attivita' per un numero
totale di giorni, anche non consecutivi, non superiore a trenta
nell'arco di un periodo di sessanta giorni consecutivi.
2. I veicoli delle imprese di cui al comma 1, debbono lasciare il
territorio nazionale o, comunque, non essere presenti sullo stesso,
almeno una volta per ogni mese di calendario.
3. L'annotazione circa la data di entrata sul territorio nazionale
e di uscita dallo stesso deve essere apposta sul libretto dei
resoconti di cui all'art. 2, nella prima riga utile.
Art. 2.
1. Le imprese di cui all'art. 1 del presente decreto hanno
l'obbligo di conservare a bordo del veicolo il libretto dei resoconti
dei trasporti di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in
conto terzi, le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato 1 del
presente decreto, in cui devono essere registrati, anteriormente alla
loro esecuzione, i viaggi di cabotaggio stradale effettuati.
2. I libretti dei resoconti rilasciati, alle imprese non italiane,
ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2004 recante
«Disposizioni concernenti l'esecuzione, a titolo temporaneo, del
cabotaggio stradale di merci» conservano la loro validita'.
3. Le imprese di cui all'art. 1 del presente decreto, in possesso
dei libretti di resoconto rilasciati ai sensi del decreto
ministeriale 29 aprile 2004, debbono sostituire il foglio recante le
note esplicative con il corrispondente foglio previsto nell'allegato
1 al presente decreto.
4. I fogli del libretto dei resoconti gia' compilati per intero
devono essere trasmessi, in copia, via fax al Ministero delle
infrastrutture e trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri -
Direzione generale autotrasporto persone e cose - ex divisione APC3,
al numero 00390641584111.
5. I libretti dei resoconti, una volta esaurita la loro validita',
dovranno essere restituiti al Ministero delle infrastrutture e
trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale
autotrasporto persone e cose - ex divisione APC3 - via Caraci, 36 -
00157 Roma.
Art. 3.
1. Il libretto dei resoconti deve essere richiesto dall'impresa
interessata, o da un suo delegato, con domanda, redatta secondo
l'allegato 2 al presente decreto, indirizzata al Ministero delle
infrastrutture e trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri -
Direzione generale autotrasporto persone e cose - ex divisione APC3 -
via Caraci, 36 - 00157 Roma.
2. Alla domanda devono essere allegati gli originali delle
attestazioni di versamento di Euro 11,00 sul conto corrente postale
n. 4028, intestato a «Dipartimento dei trasporti terrestri - imposta
di bollo - Roma» per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per
la presentazione della domanda, di Euro 5,16 sul conto corrente
postale n. 9001, intestato a «Dipartimento trasporti terrestri -
diritti - Roma» per ogni libretto richiesto e una fotocopia del
documento di identita' o di altro documento atto a comprovarla del
titolare o del legale rappresentante dell'impresa.
3. Qualora l'impresa intenda avvalersi della possibilita' di
ottenere i libretti richiesti entro il termine massimo di tre giorni,
dovra' allegare alla domanda l'attestazione di versamento di Euro
2,58 sul conto corrente postale n. 551002 intestato a «Dipartimento
trasporti terrestri - diritti di urgenza - Roma» per ogni libretto
richiesto.
4. I versamenti sui conti correnti postali n. 9001 (diritti) e n.
551002 (diritti di urgenza) possono essere cumulativi.
5. Con ciascuna domanda potranno essere richiesti fino a cinque
libretti.
6. Non potra' essere richiesto piu' di un libretto per ciascun
veicolo salvo che in caso di necessita' di sostituzione per la quale
dovra', comunque, essere restituito il libretto gia' rilasciato.
Art. 4.
1. Le domande potranno essere presentate dal lunedi al venerdi',
dalle ore 9.30 alle ore 11 presso l'ufficio indicato nel precedente
art. 3, oppure tramite servizio postale.
2. Il ritiro dei libretti potra' essere effettuato presso gli
stessi uffici dal lunedi' al venerdi', dalle ore 11.15 alle ore 13.
Art. 5.
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e trova applicazione il giorno successivo
alla sua pubblicazione.
Roma, 24 marzo 2005
Il direttore generale: Ricozzi
Allegato 1
Libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio stradale
per autotrasporto di merci in conto terzi
*** omissis ***
Allegato 2
Domanda di richiesta del libretto dei resoconti dei trasporti di
cabotaggio stradale di cose
*** omissis ***