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Roma, 30 agosto 2005

 

Circolare n. 103/2005

 

Oggetto: Autotrasporto – Accesso alla professione – Nuove regole - D.M. 28.4.2005, n.161, su G.U. n.189 del 16.8.2005.

Con l’emanazione del decreto indicato in oggetto è terminato il periodo transitorio in cui continuava ad applicarsi la normativa sull’accesso alla professione di autotrasportatore del 1991 (DD.MM. n.198 e 448) e sono diventate operative le disposizioni fissate dal decreto legislativo n.395/2000.

 

Iscrizione all’Albo – La principale novità riguarda l’estensione dell’obbligo del possesso dei tre requisiti previsti dalla disciplina comunitaria: capacità professionale, capacità finanziaria e onorabilità. Solo le imprese iscritte all’Albo precedentemente all’1 gennaio 1978 e quelle che esercitano l’attività con autoveicoli di peso totale a terra inferiore a 1,5 tonnellate (in precedenza 6 tonnellate) potranno continuare ad essere iscritte all’Albo col solo requisito dell’onorabilità; viceversa, tutte le altre imprese che non rientrano nelle due categorie suddette per iscriversi o rimanere iscritte dovranno dimostrare i tre requisiti della capacità professionale, della capacità finanziaria e dell’onorabilità.

 

Periodo di adeguamento - Le imprese che in base alla previgente normativa sono iscritte all’Albo col solo requisito dell’onorabilità dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro i seguenti termini:

 

Termine per l’adeguamento

Tipologia di impresa iscritta all’Albo col solo requisito dell’onorabilità

 

17 agosto 2007

 

Imprese iscritte all’Albo nel periodo

dall’1 gennaio 1978 al 31 maggio 1987

(indipendentemente dalla tipologia di veicoli con cui esercitano l’attività)

 

 

 

 

17 agosto 2009

 

Imprese che esercitano l’attività

esclusivamente con particolari veicoli

(veicoli di peso totale fino a 6 tonnellate o di portata utile fino a 3,5 tonnellate, autobetoniere, veicoli per smaltimento rifiuti urbani, cisterne per lo spurgo di pozzi neri)

 

 

Capacità professionale – In tema di capacità professionale non è più prevista l’esenzione dall’esame di abilitazione a favore di coloro che abbiano maturato un’esperienza almeno quinquennale alla direzione di un’impresa di autotrasporto; questi soggetti dovranno ora superare una prova di controllo che nella sostanza non si discosta dall’esame di abilitazione (sessanta quiz e una esercitazione su un caso pratico).

 

Capacità finanziaria – L’attestazione della capacità finanziaria dovrà essere conforme al modello ministeriale riportato nel decreto in oggetto e dovrà essere rilasciata esclusivamente da un istituto bancario, non essendo più accettata l’attestazione delle società finanziarie; le imprese dovranno adeguarsi alla nuova disposizione a richiesta dell’Albo; si rammenta che la capacità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie pari a 50 mila euro per il primo autoveicolo posseduto e 5 mila euro per gli ulteriori autoveicoli.

 

Onorabilità – Nessuna novità di rilievo riguarda il requisito dell’onorabilità, consistente, com’è noto, nella mancanza di condanne penali e di particolari sanzioni amministrative (es. esercizio abusivo dell’attività, ripetuta sospensione della patente, ecc.) a carico del titolare, dei soci e degli amministratori delle imprese.

 

La verifica del permanere dei requisiti in capo alle imprese di autotrasporto avverrà con cadenza triennale; le informazioni saranno richieste direttamente alle imprese, nonché agli istituti di credito per quanto riguarda la capacità finanziaria.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.40/2002

 

D/d

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G.U. n. 189 del 16.8.2005 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 aprile 2005, n. 161

Regolamento  di  attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000,
n.  395,  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  478 del 2001, in
materia   di   accesso   alla  professione  di  autotrasportatore  di
viaggiatori e merci.
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
 
                                Emana
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                 Attuazione dell'articolo 2, comma 1
         del decreto legislativo n. 395 del 2000 - Esenzioni
  1.   Le  imprese  di  cui  all'articolo  1,  comma  2  del  decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 che esercitano la professione di
trasportatore su strada esclusivamente mediante autoveicoli con massa
complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, effettuano
l'iscrizione  nell'albo  di  cui  all'articolo 1 della legge 6 giugno
1974,  n.  298,  come  previsto  dall'articolo  4, comma 1 del citato
decreto  legislativo  n.  395 del 2000, dimostrando il solo requisito
dell'onorabilita'  di  cui  all'articolo  5  del  decreto legislativo
medesimo.
                               Art. 2.
Attuazione  dell'articolo  6,  commi 3 e 4 del decreto legislativo n.
395  del  2000. Attestazione di capacita' finanziaria e comunicazioni
                       delle imprese bancarie.
  1.  Le  imprese  che  esercitano  attivita'  bancaria rilasciano, a
richiesta  delle  imprese  di  cui  all'articolo  1,  commi 2 e 3 del
decreto   legislativo   n.  395  del  2000,  l'attestazione  prevista
dall'articolo   6,   comma   3   del  decreto  legislativo  medesimo,
conformemente  al  modello  allegato  al  presente  regolamento ed in
osservanza  di  quanto  prescritto  dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196.
  2.  Le  imprese  che  esercitano  attivita'  bancaria effettuano la
comunicazione   prevista   dall'articolo   6,   comma 4  del  decreto
legislativo  n. 395 del 2000, in forma scritta, entro quindici giorni
dalla data in cui hanno avuto conoscenza dei fatti da comunicare.
 
                               Art. 3.
Attuazione  dell'articolo  17, comma 2 del decreto legislativo n. 395
del  2000. Comunicazioni in materia di sanzioni e misure applicate ad
imprese  stabilite  in  altri  Stati  dell'Unione  europea o aderenti
             all'accordo sullo Spazio Economico Europeo.
  1.  Le  autorita'  che  applicano  le  sanzioni  e le misure di cui
all'articolo  5, comma 2 del decreto legislativo n. 395 del 2000, nei
casi  previsti  dall'articolo  17,  comma 1  del  decreto legislativo
medesimo,  ne danno comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici, entro cinque giorni dalla data del relativo
provvedimento.
  2.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento
per   i   trasporti  terrestri,  comunica  entro  dieci  giorni  alla
corrispondente  autorita'  competente dello Stato nel quale l'impresa
interessata    e'   stabilita,   anche   attraverso   le   competenti
rappresentanze  del  Governo  italiano  presso  lo Stato medesimo, le
informazioni ricevute ai sensi del comma 1.
 
                               Art. 4.
Attuazione  dell'articolo  18, comma 2 del decreto legislativo n. 395
del  2000.  Verifica della persistenza dei requisiti di onorabilita',
          capacita' finanziaria ed idoneita' professionale.
  1.  L'autorita'  competente  di  cui  all'articolo  3,  comma 1 del
decreto  legislativo  n.  395 del 2000 effettua la verifica periodica
prevista  dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo medesimo.
Resta salvo il potere della citata autorita' competente di effettuare
la   verifica   della  persistenza  dei  requisiti  di  onorabilita',
capacita'  finanziaria  ed idoneita' professionale in tutti i casi in
cui cio' sia ritenuto opportuno.
  2. La verifica della persistenza del requisito dell'onorabilita' e'
effettuata   acquisendo   le   informazioni   rilevanti,   ai   sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 395 del 2000, dall'impresa
interessata  o  dalle  amministrazioni  competenti,  nel rispetto del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa.
  3.  La  verifica  della  persistenza  del requisito della capacita'
finanziaria  e'  effettuata  acquisendo le informazioni rilevanti, ai
sensi  dell'articolo  6 del decreto legislativo n. 395 del 2000, e la
relativa  documentazione  dall'impresa interessata o dalle imprese di
cui all'articolo 2, comma 1.
  4.  La  verifica  della  persistenza  del  requisito dell'idoneita'
professionale  e' effettuata acquisendo le informazioni rilevanti, ai
sensi  dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  n.  395 del 2000,
dall'impresa  interessata  o  dalle  amministrazioni  competenti, nel
rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  5.  E'  considerato non persistente il requisito dell'onorabilita',
della   capacita'  finanziaria  o  dell'idoneita'  professionale  per
l'impresa  che, a richiesta dell'autorita' competente di cui al comma
1,  non  fornisce,  entro  un  congruo termine fissato dall'autorita'
medesima,  le  informazioni  essenziali  per  le  verifiche di cui al
presente articolo.
 
                               Art. 5.
Attuazione  dell'articolo  18, comma 2 del decreto legislativo n. 395
del   2000.  Adeguamento  ai  requisiti  di  onorabilita',  capacita'
               finanziaria ed idoneita' professionale.
  1.   Le  imprese  di  cui  all'articolo  1,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1
della  legge  n.  298 del 1974 tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio
1987,  con  il  beneficio dell'esenzione prevista dall'articolo 9 del
decreto   del   Ministro  dei  trasporti  5 novembre  1987,  n.  508,
modificato  dal  decreto  del Ministro dei trasporti 8 marzo 1988, n.
100,  si  adeguano  ai  requisiti  di  cui agli articoli 5, 6 e 7 del
citato  decreto  legislativo  n. 395 del 2000 entro ventiquattro mesi
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
  2.   Le  imprese  di  cui  all'articolo  1,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 395 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 1
della  legge  n.  298  del 1974 entro il giorno precedente la data di
entrata   in  vigore  del  presente  regolamento,  con  il  beneficio
dell'esenzione  prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto del
Ministro  dei  trasporti  16 maggio  1991,  n.  198,  si  adeguano ai
requisiti   di  cui  agli  articoli 5,  6  e  7  del  citato  decreto
legislativo  n.  395  del 2000 entro quarantotto mesi dall'entrata in
vigore del presente regolamento.
  3.  Il  disposto  di  cui  al comma 2 si applica solo se le imprese
interessate   utilizzano   esclusivamente   i   tipi  di  autoveicolo
rispettivamente  contemplati  dal  citato articolo 1, commi 2 e 3 del
decreto del Ministro dei trasporti n. 198 del 1991.
  4.  Le  imprese  di  cui  all'articolo  1,  commi 2 e 3 del decreto
legislativo  n.  395  del 2000 che, ai sensi dei decreti del Ministro
dei  trasporti  n.  198  del  1991  e 20 dicembre 1991, n. 448, hanno
dimostrato   il   requisito   della  capacita'  finanziaria  mediante
attestazione  rilasciata  da una societa' finanziaria, si adeguano al
requisito di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 395
del  2000  in  occasione  della  prima  verifica  effettuata ai sensi
dell'articolo 4.
 
                               Art. 6.
                   Entrata in vigore. Articolo 21
               del decreto legislativo n. 395 del 2000
  1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno successivo
alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
                                                 Roma, 28 aprile 2005
                                                 Il Ministro: Lunardi
 
                            ATTESTAZIONE
A seguito di richiesta dell'impresa ...............................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Questo Istituto bancario, visti i dati di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 ...........
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
                           VERIFICATO CHE
L'impresa ........................................................;
Ha   disponibilita'   finanziaria   per   un   importo  pari  a  euro
............;
.....................................................................
.....................................................................
 
                              RILASCIA
Il  presente  attestato valido  per la dimostrazione del requisito di
capacita'  finanziaria  ai  sensi  del  comma  3  dell'articolo 6 del
decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395.
Le informazioni  e  i  dati di cui si tratta  sono utilizzati nell'os
servanza   di   quanto  prescritto dal  decreto  legislativo30 giugno
2003,  n.  126 (Codice  in materia di protezione dei dati personali).
 
 
    Avvertenza
    Il   testo  unico  delle   note   qui  pubblicato  e' stato
    redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia, ai
    sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
    disposizioni  sulla  promulgazione    delle    leggi,
    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
    e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
    approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
    fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
    modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
    invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
    qui trascritti.
    Note alle premesse:
        -  Il  comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
    n.  400,  recante:  «Disciplina dell'attivita' di Governo e
    ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
    pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
    Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
        «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
    regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
    autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
    espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
    materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
    adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
    necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
    I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
    dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
    dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
    del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
        -  Si  riporta  il  testo  del  decreto  legislativo 22
    dicembre  2000,  n.  395  (Attuazione  della  direttiva del
    Consiglio  dell'Unione  europea  n. 98/76/CE del 1° ottobre
    1998,   modificativa   della   direttiva  n.  96/26/CE  del
    29 aprile  1996  riguardante  l'accesso alla professione di
    trasportatore  su strada di merci e di viaggiatori, nonche'
    il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri
    titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di
    stabilimento   di   detti  trasportatori  nel  settore  dei
    trasporti  nazionali  ed  internazionali), pubblicato nella
    Gazzetta  Ufficiale  30 dicembre  2000, n. 303, supplemento
    ordinario,   come   modificato   dal   decreto  legislativo
    28 dicembre   2001,  n.  478  (Disposizioni  integrative  e
    correttive  del  decreto  legislativo  22 dicembre 2000, n.
    395,   in   materia   di   accesso   alla   professione  di
    trasportatore su strada di cose per conto terzi, pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2002, n. 36:
 
            «IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                         Emana
           il seguente decreto legislativo:
 
    1. Oggetto e definizioni.
        1.1.   Le   norme  del  presente  decreto  disciplinano
    l'accesso  alla  professione  di trasportatore su strada di
    cose per conto di terzi e di persone.
        2.  Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio
    della  professione  di  trasportatore su strada di cose per
    conto   di   terzi  l'attivita'  dell'impresa  che  esegue,
    mediante  autoveicoli,  fuori  della  fattispecie  prevista
    dall'art.   31  della  legge  6 giugno  1974,  n.  298,  il
    trasferimento di cose verso corrispettivo.
        3.  Ai fini del presente decreto, costituisce esercizio
    della  professione  di  trasportatore  su strada di persone
    l'attivita'   dell'impresa  che,  fuori  della  fattispecie
    prevista  dall'art.  83, comma 1 del decreto legislativo 30
    aprile   1992,   n.  285,  esegue  -  mediante  autoveicoli
    destinati,  a  norma  dell'art.  82,  comma 1, del medesimo
    decreto  legislativo,  a  trasportare piu' di nove persone,
    autista  compreso - il trasferimento di persone con offerta
    al   pubblico,  o  a  talune  categorie  di  utenti,  verso
    corrispettivo.
        3-bis.  E'  impresa di trasporto su strada, ai fini del
    presente   decreto,  qualsiasi  persona  fisica  o  persona
    giuridica,  con  o  senza scopo di lucro, od associazione o
    gruppo di persone senza personalita' giuridica, con o senza
    scopo   di   lucro,   nonche'   qualsiasi  ente  dipendente
    dall'autorita'   pubblica,   il  quale  abbia  personalita'
    giuridica  o  dipenda  da  un'autorita' avente personalita'
    giuridica, che svolge l'attivita' di cui ai commi 2 o 3.
        4.  E' residenza normale, ai fini del presente decreto,
    il  luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per
    almeno  centottantacinque  giorni  all'anno,  per interessi
    personali  e  professionali  o, nel caso di una persona che
    non  abbia interessi professionali, per interessi personali
    che  rivelino  stretti  legami tra la persona e il luogo in
    cui  essa  abita.  Tuttavia,  per  residenza normale di una
    persona  i  cui  interessi professionali sono situati in un
    luogo  diverso  da  quello  degli interessi personali e che
    pertanto   deve   soggiornare  alternativamente  in  luoghi
    diversi  che  si  trovino  in  due  o piu' Stati membri, si
    intende  il luogo in cui tale persona ha i propri interessi
    personali,   a  condizione  che  vi  ritorni  regolarmente.
    Quest'ultima  condizione  non  e'  richiesta  se la persona
    effettua  un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione
    di  una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi
    universitari  o  scolastici  non  implica  il trasferimento
    della residenza normale.
    2. Esenzioni.
        1.   Le   disposizioni  del  presente  decreto  non  si
    applicano  alle  imprese  di  cui  all'art. 1, comma 2, che
    esercitano  la  professione  esclusivamente con autoveicoli
    con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t.
    Il  predetto limite puo' essere ridotto con regolamento del
    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
        2.  Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e
    dei   trasporti,   adottato   previa   consultazione  della
    Commissione  dell'Unione  europea,  sono individuati i casi
    nei   quali   le   imprese  di  cui  all'art.  1,  comma 2,
    effettuando   esclusivamente   trasporti  nazionali  aventi
    soltanto  una debole incidenza sul mercato dei trasporti in
    considerazione della natura della merce trasportata, ovvero
    della  brevita'  del  percorso, sono esonerati dal possesso
    dei  requisiti  di  cui  agli  articoli 6  e  7. In caso di
    circostanze  impreviste,  al regolamento di cui all'art. 21
    puo'  essere  riconosciuta  temporanea  efficacia fino alla
    consultazione  della Commissione e comunque per non piu' di
    sei mesi.
    3. Direzione dell'attivita'.
        1.  Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, indicano
    alle  rispettive  autorita'  competenti, nei termini di cui
    all'art.  4,  commi  2 e 4, la persona che, in possesso dei
    requisiti  di  cui  agli articoli 5 e 7, dirige, in maniera
    continuativa ed effettiva, l'attivita' di trasporto.
        2.   La   persona  di  cui  al  comma  1  deve  essere,
    alternativamente:
       a) amministratore  unico, ovvero membro del consiglio
    di  amministrazione,  per  le persone giuridiche pubbliche,
    per  le  persone  giuridiche  private  e, salvo il disposto
    della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
       b) socio illimitatamente responsabile per le societa'
    di persone;
       c) titolare  dell'impresa  individuale  o familiare o
    collaboratore dell'impresa familiare;
       d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato,
    alla    quale   le   relative   attribuzioni   sono   state
    espressamente conferite.
        2-bis.  La persona di cui al comma 1 dirige l'attivita'
    di trasporto di una sola impresa.
    4. Requisiti.
        1.  Le  imprese di cui all'art. 1, comma 2, in possesso
    dei  requisiti  di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono iscritte
    nell'albo  di cui all'art. 1 della legge n. 298 del 1974 ai
    fini dell'esercizio della relativa attivita'.
        2.  I  requisiti di cui al comma 1 devono sussistere al
    momento  della  presentazione  della  domanda di iscrizione
    nell'albo  di  cui  al  medesimo comma. Il requisito di cui
    all'art.  6, comma 1, lettera b), deve sussistere, per ogni
    autoveicolo supplementare, al momento dell'immatricolazione
    ovvero  al  momento  della presentazione della richiesta di
    aggiornamento  di  cui  all'art.  94,  comma  2 del decreto
    legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei trasferimenti
    di residenza.
        3.  Le  imprese  di  cui  all'art.  1,  comma 3, devono
    possedere  i  requisiti  di  cui agli articoli 5, 6 e 7 per
    ottenere  la  licenza  o  il  diverso  titolo  previsto per
    l'esercizio della relativa attivita'.
        4.  I  requisiti di cui al comma 3 devono sussistere al
    momento della presentazione di ogni domanda per ottenere la
    licenza  o il titolo di cui al medesimo comma. Il requisito
    di  cui  all'art.  6, comma 1, lettera b), deve sussistere,
    per   ogni   autoveicolo  supplementare  nell'ambito  della
    previsione    dell'art.    1,    comma    3,   al   momento
    dell'immatricolazione ovvero al momento della presentazione
    della  richiesta di aggiornamento di cui all'art. 94, comma
    2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, ad eccezione dei
    trasferimenti di residenza.
        5.  I  requisiti di cui ai commi 1 e 3 devono permanere
    per  il  periodo  di iscrizione nell'albo di cui all'art. 1
    della  legge  n. 298 del 1974 o di possesso della licenza o
    del diverso titolo previsto per l'esercizio della attivita'
    di cui all'art. 1, comma 3.
    5. Onorabilita'.
        1.  Per  le  imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il
    requisito  dell'onorabilita'  e'  sussistente  se  esso  e'
    posseduto, oltre che dalla persona di cui all'art. 3, comma
    1:
       a) dall'amministratore  unico,  ovvero dai membri del
    consiglio  di  amministrazione,  per  le persone giuridiche
    pubbliche,  per  le  persone giuridiche private e, salvo il
    disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
       b) dai   soci  illimitatamente  responsabili  per  le
    societa' di persone;
       c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare.
        2.  Non  sussiste,  o cessa di sussistere, il requisito
    dell'onorabilita' in capo alla persona che:
       a) sia   stata   dichiarata   delinquente   abituale,
    professionale  o  per  tendenza,  oppure  sia  sottoposta a
    misure  di  sicurezza  personali  o a misure di prevenzione
    previste  dalla  legge  27 dicembre  1956, n. 1423, e dalla
    legge 31 maggio 1965, n. 575;
       b) sia  sottoposto,  con  sentenza definitiva, ad una
    delle  pene  accessorie  previste  dall'art.  19,  comma 1,
    numeri 2 e 4 del codice penale;
       c) abbia  riportato,  con  sentenza definitiva, una o
    piu'  condanne,  per  reato  non  colposo, a pena detentiva
    complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
       d) abbia  riportato,  con  sentenza  definitiva,  una
    condanna  a  pena  detentiva  per uno dei delitti di cui al
    capo  I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del
    libro  secondo  del  codice penale o per uno dei delitti di
    cui  agli  articoli,  416,  416-bis, 513-bis, 589, comma 2,
    624,  628,  629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter
    del  codice  penale;  per uno dei delitti di cui all'art. 3
    della  legge 20 febbraio 1958, n. 75 per uno dei delitti di
    cui  alla  legge 2 ottobre 1967, n. 895 per uno dei delitti
    di  cui  agli  articoli 73,  comma  1, e 74 del decreto del
    Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 per il
    delitto di cui all'art. 189, comma 6 e comma 7, del decreto
    legislativo  30  aprile 1992, n. 285 per uno dei delitti di
    cui  all'art.  12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n.
    286;
       e) abbia  riportato,  con  sentenza  definitiva,  una
    condanna per il delitto di cui all'art. 282 del decreto del
    Presidente  della  Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 per il
    delitto  di cui all'art. 18, comma 3, della legge 18 aprile
    1975,  n.  110, per la contravvenzione di cui all'art. 186,
    comma  2, anche in combinato disposto con l'art. 187, comma
    4, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
       f) abbia  subito,  in  via definitiva, l'applicazione
    della  sanzione  amministrativa  di  cui  all'art. 26 della
    legge   n.   298   del   1974,   o  di  qualunque  sanzione
    amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di
    cui  all'art.  1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte nel
    corso   dell'ultimo   quinquennio,  cumulativamente,  abbia
    subito   la   sanzione   amministrativa   accessoria  della
    sospensione  della  patente di guida o sia stato effettuato
    nei  suoi  confronti  l'accertamento  di  cui all'art. 167,
    comma 10, del decreto legislativo n. 285 del 1992;
       g)  abbia  subito,  in  qualita' di datore di lavoro,
    condanna  penale  definitiva  per  fatti  che costituiscono
    violazione    degli   obblighi   sussistenti   in   materia
    previdenziale ed assistenziale;
       h) sia   stata  dichiarata  fallita,  salvo  che  sia
    intervenuta  riabilitazione  a  norma  degli articoli 142 e
    seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
        3.  Nei  casi in cui il comma 2 contempla la condanna a
    pena  detentiva,  essa  si  considera tale anche se risulta
    comminata  una  sanzione  sostitutiva  della pena detentiva
    medesima.
        4.  Per gli effetti del presente articolo, si considera
    condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle
    parti  ai  sensi  dell'art.  444  del  codice  di procedura
    penale.
        5.  L'applicazione  delle  sanzioni di cui alle lettere
    e),  f)  e  g)  del  comma 2 e' rilevante solo se esse sono
    conseguenti a fatti commessi nell'esercizio delle attivita'
    di autotrasporto di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
        6.  La persona che esercita la direzione dell'attivita'
    perde  comunque  il  requisito  dell'onorabilita' anche nel
    caso  di violazione degli articoli 589, comma 2, del codice
    penale,  189,  commi 6 e 7, 186, comma 2, 187, comma 4, del
    decreto  legislativo  n. 285/1992 o delle violazioni di cui
    al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente,
    nell'esercizio  della  propria  attivita', qualora il fatto
    che  ha  dato  luogo  alla  violazione  sia riconducibile a
    istruzioni  o  disposizioni impartite o ad omessa vigilanza
    con riferimento a piu' precedenti violazioni.
        7.  Le  imprese  di cui all'art. 1, commi 2 e 3, devono
    essere  iscritte  nei ruoli delle imposte sui redditi delle
    persone  fisiche  o  giuridiche  relativamente  al  reddito
    d'impresa,    o    avere    presentato   la   dichiarazione
    relativamente a tale reddito.
        8.   La  sussistenza  del  requisito  dell'onorabilita'
    cessa,  di  diritto,  come  conseguenza del verificarsi dei
    presupposti previsti dai commi che precedono.
        9.  Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167
    del  codice  penale e 445 del codice di procedura penale, e
    di  ogni disposizione che comunque prevede l'estinzione del
    reato, il requisito dell'onorabilita' e' riacquistato:
       a) a  seguito  di concessione della riabilitazione di
    cui   all'art.   178  del  codice  penale,  sempreche'  non
    intervenga  la  revoca  di  cui  all'art.  180 del medesimo
    codice;
       b) in  caso di cessazione delle misure di sicurezza o
    di prevenzione applicate;
       c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2,
    decorsi   sei   mesi   dalla  data  del  provvedimento  che
    costituisce presupposto per la perdita del requisito.
    6. Requisito della capacita' finanziaria.
        1.  Per  le  imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il
    requisito  della capacita' finanziaria e' sussistente se vi
    e'  la  disponibilita' di risorse finanziarie in misura non
    inferiore a:
       a) cinquantamila  euro,  qualora  l'impresa  abbia la
    disponibilita',  a  qualunque titolo, fra quelli consentiti
    dalla   normativa   vigente,   di  un  autoveicolo  adibito
    all'attivita' di trasportatore su strada;
       b) cinquemila  euro,    per    ogni    autoveicolo
    supplementare.
        2.  Ai  fini  dell'accertamento della sussistenza della
    capacita'   finanziaria   l'autorita'   competente  di  cui
    all'art.  3,  comma 1, valuta: i conti annuali dell'impresa
    interessata, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le
    liquidita'   bancarie  e  le  possibilita'  di  scoperti  e
    prestiti;   tutti   gli   attivi,  comprese  le  proprieta'
    disponibili  come  garanzia  per  l'impresa  interessata; i
    costi,  compreso  il  prezzo  di  acquisto  o  i  pagamenti
    iniziali  per  veicoli,  edifici,  impianti, attrezzature e
    installazioni; il capitale di esercizio.
        3.   La   prova   della   sussistenza  della  capacita'
    finanziaria  puo'  essere  fornita mediante un'attestazione
    rilasciata,  nelle varie forme tecniche, sulla scorta degli
    elementi  di  cui  al  comma  2,  da imprese che esercitano
    attivita'  bancaria.  I  contenuti  dell'attestazione  e le
    modalita'  per  il  suo  rilascio  sono  stabiliti  con  il
    regolamento di cui all'art. 21.
        4.   Le   imprese   di   cui   al  comma  3  comunicano
    all'autorita'  competente  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
    secondo  le  modalita'  ed  entro  i  termini stabiliti dal
    regolamento  di  cui all'art. 21, ogni fatto che produca la
    diminuzione   o  la  perdita  della  capacita'  finanziaria
    attestata.
    7. Requisito dell'idoneita' professionale.
        1. 1. Per le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, il
    requisito  dell'idoneita'  professionale  e' sussistente se
    esso e' posseduto dalla persona che dirige l'attivita'.
        2.  Il  requisito dell'idoneita' professionale consiste
    nel  possesso  della  conoscenza  delle  materie  riportate
    nell'allegato  I al presente decreto ed e' accertato con il
    superamento dell'esame di cui all'art. 8.
        3.  Le  persone  che  intendono  svolgere  la direzione
    dell'attivita'  nell'interesse  di  imprese  che esercitano
    l'attivita' di trasporto su strada esclusivamente in ambito
    nazionale   possono   chiedere   di  sostenere  l'esame  su
    argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.
        4.  In  deroga  al  disposto  del  comma 2, e' ritenuto
    sussistente  il  requisito della idoneita' professionale in
    capo  alla persona che provi di aver maturato un'esperienza
    pratica  complessiva,  continuativa  ed  attuale  di almeno
    cinque   anni  svolgendo,  nell'interesse  di  una  o  piu'
    imprese, stabilite nell'Unione europea, o negli altri Stati
    aderenti  all'accordo  sullo  Spazio  Economico Europeo, ed
    aventi  i  requisiti  di  cui  all'art. 4, che regolarmente
    esercitano,   o  hanno  esercitato,  le  attivita'  di  cui
    all'art.  1,  commi  2  e  3, la direzione dell'attivita' e
    superi  la  prova  d'esame  di controllo di cui all'art. 8,
    comma 4.
        5. Per gli effetti del comma 4 l'esperienza pratica ivi
    contemplata:
       a) si   considera   continuativa   se   la  direzione
    dell'attivita'  e'  stata  svolta senza alcuna interruzione
    ovvero   con   una   o   piu'  interruzioni,  singolarmente
    considerate, non superiori a sei mesi;
       b) si    considera   attuale   se,   alla   data   di
    presentazione  della  domanda  per  l'ammissione alla prova
    d'esame  di  controllo,  la  direzione dell'attivita' e' in
    corso  di svolgimento ovvero e' cessata o interrotta da non
    piu' di sei mesi.
        5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
    dei   trasporti,  previa  consultazione  della  Commissione
    europea, sono stabiliti criteri e modalita' per sottoporre,
    con  oneri  a  carico  del  soggetto  richiedente, ad esame
    supplementare,  riguardante  conoscenze specifiche relative
    agli  aspetti  nazionali della professione di trasportatore
    su  strada,  le  persone  fisiche  con residenza normale in
    Italia  che,  senza  aver  ottenuto  precedentemente  alcun
    attestato  di  capacita'  professionale  in uno degli Stati
    membri,  hanno  conseguito,  dopo  il  1° ottobre  1999, un
    attestato    di    idoneita'    professionale    rilasciato
    dall'autorita'  competente  di  altro Stato membro, qualora
    intendano    utilizzare   tale   attestato   per   dirigere
    l'attivita'  di  trasporto  ai  sensi  dell'art.  3. Con lo
    stesso  decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle
    finanze,  sono  stabilite le tariffe per la copertura delle
    spese relative all'esame supplementare.
    8. Esame di idoneita' professionale.
        1.  Le  prove  scritte che costituiscono l'esame di cui
    all'art. 7, commi 2, 3 e 4, consistono in:
       a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro
    risposte alternative;
       b) una esercitazione su un caso pratico.
        2.  Per  l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al
    comma  1, lettere a) e b), il candidato dispone di due ore;
    per  la  valutazione della prova di cui al comma 1, lettera
    a),  sono  attribuibili  al  massimo sessanta punti; per la
    valutazione della prova di cui al comma 1, lettera b), sono
    attribuibili al massimo quaranta punti.
        3. Per gli effetti dell'art. 7, commi 2 e 3, l'esame e'
    superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la
    prova di cui al comma 1, lettera a), almeno venti punti per
    la  prova  di  cui  al comma 1, lettera b), ed un punteggio
    complessivo,   risultante   dalla  somma  dei  punteggi  di
    entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
        4.  Per  gli  effetti  dell'art. 7, comma 4, l'esame e'
    superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la
    prova  di  cui  al comma 1, lettera a), almeno sedici punti
    per la prova di cui al comma 1, lettera b), ed un punteggio
    complessivo,   risultante   dalla  somma  dei  punteggi  di
    entrambe le prove, di almeno sessanta punti.
        5.  A  cura  della  competente  struttura del Ministero
    delle  infrastrutture  e  dei trasporti, sono resi pubblici
    l'elenco  generale dei quesiti per la prova di cui al comma
    1,  lettera a), e dei tipi di esercitazione per la prova di
    cui al comma 1, lettera b).
        6.  Possono  partecipare  alle  prove d'esame di cui al
    comma   1  le  persone,  maggiori  d'eta',  non  interdette
    giudizialmente   e  non  inabilitate  che  abbiano  assolto
    all'obbligo  scolastico  e  superato un corso di istruzione
    secondaria di secondo grado ovvero un corso di preparazione
    agli  esami  di  cui  al presente articolo presso organismi
    autorizzati.  Esse  sostengono tali prove d'esame presso la
    provincia  nel cui territorio hanno la residenza anagrafica
    o   l'iscrizione  nell'anagrafe  degli  italiani  residenti
    all'estero  ovvero,  in  mancanza  di  queste, la residenza
    normale.
    9.  Attestato  di  idoneita'  professionale ed elenco degli
    idonei.
        1.  L'autorita'  di  cui all'art. 8, comma 6, rilascia,
    alla  persona che ha superato l'esame ai sensi dell'art. 8,
    commi  3 o 4, l'attestato di idoneita' professionale per il
    trasporto  nazionale ed internazionale su strada di merci o
    di  viaggiatori di cui all'allegato II al presente decreto.
    Se  il  medesimo esame e' stato superato con la limitazione
    di  cui  all'art.  7,  comma  3,  l'attestato  di idoneita'
    professionale  e'  rilasciato per il trasporto nazionale su
    strada di merci o di viaggiatori.
        2.  Il  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti
    provvede,  nei  limiti  delle  ordinarie  strutture e delle
    ordinarie  risorse  di  bilancio,  alla  tenuta dell'elenco
    delle persone alle quali e' stato rilasciato l'attestato di
    cui  al  comma  1.  L'elenco  contiene  anche l'indicazione
    dell'eventuale    impresa    presso    cui    il   titolare
    dell'attestato  svolge la direzione dell'attivita' ai sensi
    dell'art.  3. Su comunicazione del titolare dell'attestato,
    il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede
    all'aggiornamento   di   tale   indicazione.   L'elenco  e'
    consultabile, anche in via telematica, da chiunque vi abbia
    interesse.
    10. Proseguimento provvisorio dell'attivita'.
        1.  In  caso di decesso, scomparsa, incapacita' fisica,
    perdita  o diminuzione della capacita' di agire, escluso il
    caso  di  perdita  del  requisito  dell'onorabilita', della
    persona  che  svolge  la  direzione  dell'attivita',  ed in
    assenza    di    altra   persona   dotata   del   requisito
    dell'idoneita'   professionale   che  possa  assumere  tale
    funzione,  e'  consentito  a  coloro che abbiano titolo, ai
    sensi    della    vigente   normativa,   al   proseguimento
    dell'esercizio  dell'attivita' di cui all'art. 1, commi 2 o
    3,  di  esercitare,  a  titolo  provvisorio,  la  direzione
    dell'attivita'    anche    in    assenza    del   requisito
    dell'idoneita'   professionale,  e  a  condizione  che  sia
    sussistente   quello   dell'onorabilita',  dandone
    comunicazione,    entro    trenta   giorni,   all'autorita'
    competente di cui all'art. 3, comma 1.
        2.  L'esercizio  provvisorio  di  cui  al  comma  2  e'
    consentito  per un anno. Esso puo' essere prorogato per sei
    mesi  al massimo nel caso in cui, dall'esame dell'attivita'
    svolta  dall'impresa  di  cui  all'art. 1, commi 2 o 3, nel
    corso   dell'esercizio   provvisorio   e  da  una  motivata
    dichiarazione  di  intenti  resa dalla medesima l'autorita'
    competente  di  cui all'art. 3, comma 1, ritenga che, entro
    il  periodo  di  proroga,  saranno validamente eseguiti gli
    adempimenti di cui all'art. 3, comma 1 medesimo.
        3.  Decorso  invano  il  periodo  di cui al comma 3, si
    procede  alla  cancellazione  dall'albo  di cui all'art. 4,
    comma  1 o alla revoca della licenza o dei titoli di cui al
    comma 3 del medesimo articolo.
        4.  Nei  casi  in cui ai sensi del presente articolo e'
    disposta  la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui
    all'art.  1  della legge n. 298/1974, non si applica l'art.
    24 della medesima legge.
    11. Perdita dell'onorabilita'.
        1.   Se  il  requisito  di  cui  all'art.  5  cessa  di
    sussistere  in  capo  alla  persona che svolge la direzione
    dell'attivita',  questa  decade  immediatamente  dalla  sua
    funzione e si astiene pertanto dall'esercizio della stessa.
        2.  L'autorita'  competente di cui all'art. 3, comma 1,
    che  sia  comunque  venuta a conoscenza del fatto di cui al
    comma  1,  sospende, immediatamente e fino al giorno in cui
    sono nuovamente eseguiti gli adempimenti di cui all'art. 3,
    comma 1 medesimo, l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 4,
    comma 1, ovvero dei titoli abilitanti di cui al comma 3 del
    medesimo articolo.
        3.  Se  entro  un  mese dalla data del provvedimento di
    sospensione  di  cui al comma 2 non sono stati eseguiti gli
    adempimenti   di  cui  all'art.  3,  comma  1,  l'autorita'
    competente  di  cui alla medesima disposizione procede alla
    cancellazione  dall'albo  di cui all'art. 4, comma 1 o alla
    revoca  della  licenza  o  dei titoli di cui al comma 3 del
    medesimo articolo.
        4.   Se  il  requisito  di  cui  all'art.  5  cessa  di
    sussistere  in capo ad una delle persone di cui al comma 1,
    lettere a), b) e c) del medesimo articolo, l'impresa di cui
    all'art.  1,  commi  2  o 3, comunica, entro tre giorni, il
    fatto  all'autorita' competente di cui all'art. 3, comma 1.
    La medesima impresa comunica altresi' alla stessa autorita'
    l'avvenuto  reintegro  del requisito di cui all'art. 5, con
    l'indicazione  degli  strumenti  per  mezzo  dei quali tale
    reintegro e' avvenuto.
        5.  Se  entro  un  mese  dalla  data  dell'invio  della
    comunicazione   di  cui  al  comma  4  non  e'  stata  data
    comunicazione  all'autorita'  competente di cui all'art. 3,
    comma  1,  dell'avvenuto  reintegro  del  requisito  di cui
    all'art.  5,  essa  procede alla cancellazione dall'albo di
    cui  all'art. 4, comma 1, o alla revoca della licenza o dei
    titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
        6.  Nei  casi  in cui ai sensi del presente articolo e'
    disposta  la sospensione o la cancellazione dell'iscrizione
    nell'albo di cui all'art. 1 della legge n. 298/1974, non si
    applica l'art. 24 della medesima legge.
    12. Perdita della capacita' finanziaria.
        1.   Se  il  requisito  di  cui  all'art.  6  cessa  di
    sussistere,  l'impresa  di  cui  all'art.  1,  commi 2 o 3,
    comunica,   entro   tre   giorni,  il  fatto  all'autorita'
    competente di cui all'art. 3, comma 1.
        2.  Se  la situazione economica globale dell'impresa di
    cui  all'art.  1,  commi  2  o  3,  lascia prevedere che il
    requisito di cui all'art. 6 sara' di nuovo soddisfatto e in
    modo  durevole,  sulla  base di un piano finanziario, in un
    prossimo  futuro, l'autorita' competente di cui all'art. 3,
    comma 1, puo' concedere un termine non superiore a un anno.
        3.  Se  entro un mese dalla data della comunicazione di
    cui  al comma 1, o allo spirare del termine di cui al comma
    2, se concesso, il requisito di cui all'art. 6 non e' stato
    reintegrato,  l'autorita'  competente  di  cui  all'art. 3,
    comma  1,  procede  alla  cancellazione  dall'albo  di  cui
    all'art.  4,  comma  1,  o  alla revoca della licenza o dei
    titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
        4.  Nei  casi  in cui ai sensi del presente articolo e'
    disposta  la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui
    all'art.  1  della legge n. 298/1974, non si applica l'art.
    24 della medesima legge.
    13. Perdita dell'idoneita' professionale.
        1. Se la persona che svolge la direzione dell'attivita'
    non  la esercita piu', l'impresa di cui all'art. 1, commi 2
    o  3,  comunica,  entro  tre giorni, il fatto all'autorita'
    competente di cui all'art. 3, comma 1.
        2.  Se entro due mesi dalla data della comunicazione di
    cui al comma 1, il requisito di cui all'art. 7 non e' stato
    reintegrato,  l'autorita'  competente  di  cui  all'art. 3,
    comma  1,  procede  alla  cancellazione  dall'albo  di  cui
    all'art.  4,  comma  1,  o  alla revoca della licenza o dei
    titoli di cui al comma 3 del medesimo articolo.
        3.  Nei  casi  in cui ai sensi del presente articolo e'
    disposta  la cancellazione dell'iscrizione nell'albo di cui
    all'art.  1  della legge n. 298/1974, non si applica l'art.
    24 della medesima legge.
    13-bis. Partecipazione al procedimento.
        1.  Nei casi in cui, ai sensi degli articoli 10, 11, 12
    e  13,  e'  disposta  la  cancellazione  dall'albo  di  cui
    all'art. 4, comma 1, o la revoca dei titoli di cui al comma
    3  del  medesimo  articolo,  l'autorita'  competente di cui
    all'art.  3,  comma 1, assegna all'impresa interessata, per
    l'esercizio  dei  diritti  di  cui  all'art. 10 della legge
    7 agosto  1990.  n. 241, un termine di trenta giorni. Entro
    tale   termine,   su  richiesta  dell'impresa  interessata,
    procede anche all'audizione personale.
    14.   Riconoscimento   reciproco  di  atti  in  materia  di
    onorabilita'.
        1. Per gli effetti dell'art. 5, e' dato riconoscimento:
       a) all'estratto   del  casellario  giudiziale  o,  in
    mancanza,   ad   un   documento   equipollente   rilasciato
    dall'autorita'   giudiziaria  o  amministrativa  competente
    dello  Stato  dell'Unione  Europea  o  dello Stato aderente
    all'accordo sullo Spazio Economico Europeo;
       b) alle  attestazioni,  rilasciate  dall'autorita' di
    cui  alla lettera a), inerenti a quegli elementi, rilevanti
    per la sussistenza del requisito dell'onorabilita', che non
    costituiscono  oggetto  dell'atto  di  cui  alla lettera a)
    medesima.
        2.  Se non e' previsto il rilascio degli atti di cui al
    comma  1, si applica il disposto del decreto del Presidente
    della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
        3.  Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti se
    prodotti entro sei mesi dalla data di rilascio.
    15.   Riconoscimento   reciproco  di  atti  in  materia  di
    capacita' finanziaria.
        1. Per gli effetti dell'art. 6 e' dato riconoscimento:
       a) all'attestazione   rilasciata,   per   gli  stessi
    effetti, da imprese autorizzate all'esercizio del credito,
        ovvero  da  altri  soggetti  designati a tale rilascio,
    dallo  Stato  dell'Unione  Europea,  o aderente all'accordo
    sullo  Spazio Economico Europeo, in cui il soggetto in capo
    al  quale  il  requisito  della  capacita' finanziaria deve
    sussistere e' stabilito;
       b) all'attestazione   rilasciata,   per   gli  stessi
    effetti,  dalla  competente  autorita' amministrativa dello
    Stato di cui alla lettera a).
        2.  Gli attestati di cui al comma 1 sono riconosciuti a
    condizione  che  siano rilasciati nel rispetto dell'art. 6,
    commi 1 e 2.
    16.   Riconoscimento   reciproco  di  atti  in  materia  di
    idoneita' professionale.
        1. Ai fini dell'art. 7, sono riconosciuti gli attestati
    rilasciati  dalle  competenti autorita' di uno Stato membro
    dell'Unione  Europea,  o  aderente all'accordo sullo Spazio
    Economico   Europeo,   a  titolo  di  prova  dell'idoneita'
    professionale,  secondo  le  disposizioni  vigenti  dal  
    gennaio 1990 al 1° ottobre 1999.
        2.  Le imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, che sono
    state  autorizzate,  in Grecia, anteriormente al 1° gennaio
    1981,  o  negli  altri  Stati  membri  dell'Unione Europea,
    anteriormente   al    gennaio  1975,  in  virtu'  di  una
    normativa nazionale, ad esercitare le relative attivita', e
    a condizione che tali imprese siano delle societa' ai sensi
    dell'art.  58  del  Trattato  che  istituisce  la Comunita'
    europea,   e'   riconosciuto,  come  prova  sufficiente  di
    idoneita'    professionale,    l'attestato   dell'esercizio
    effettivo,  per  un  periodo  di tre anni, delle rispettive
    attivita' in uno di tali Stati. L'attivita' non deve essere
    cessata  da  piu' di cinque anni alla data di presentazione
    dell'attestato.  Quando  si  tratta di un ente, l'esercizio
    effettivo dell'attivita' e' attestato per una delle persone
    fisiche che svolgono la direzione dell'attivita' medesima.
    17. Informazioni alle Autorita' di altri Stati membri.
        1.  Le sanzioni e le misure di cui all'art. 5, comma 2,
    applicate  per fatti commessi nell'esercizio dell'attivita'
    delle  imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, stabiliti in
    altri  Stati  dell'Unione  europea  o  aderenti all'accordo
    sullo  Spazio  Economico  Europeo  sono  comunicati  a tali
    Stati.
        2. Con il regolamento di cui all'art. 21 sono stabilite
    le modalita' della comunicazione di cui al comma 1.
    18. Verifiche ed adeguamenti.
        1. Le autorita' competenti verificano periodicamente ai
    sensi   del  comma  2,  per  lo  meno  ogni  tre  anni,  la
    persistenza   dei   requisiti  di  onorabilita',  capacita'
    finanziaria ed idoneita' professionale.
        2.   Con   il  regolamento  di  cui  all'art.  21  sono
    determinate  le modalita' per la verifica di cui al comma 1
    per  le  imprese di cui all'art. 1, commi 2 e 3, nonche' le
    modalita'   di   adeguamento   ai  requisiti  di  cui  agli
    articoli 5,  6  e  7  per  le  imprese  autorizzate  fra il
    1° gennaio  1978  ed  il  31 maggio  1987  e per le imprese
    precedentemente esentate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del
    decreto  ministeriale  16 maggio  1991,  n. 198, pubblicato
    nella  Gazzetta  Ufficiale  8 luglio  1991, n. 158, recante
    regolamento  di  attuazione  della  direttiva del Consiglio
    delle  Comunita'  europee  n.  438  del  21 giugno 1989 che
    modifica  la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre
    1974.
        3.  Le  imprese  di  cui  all'art. 1, commi 2 e 3, gia'
    autorizzate alla data del 31 dicembre 1977, sono dispensate
    dall'obbligo   di   comprovare  i  requisiti  previsti  dal
    presente decreto.
    19. Sanzioni.
        1.  La  violazione dell'obbligo di comunicazione di cui
    all'art.   10,   comma   1,   e'  punita  con  la  sanzione
    amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da due
    a sei milioni di lire.
        2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui
    all'art.  11,  commi  2  o  4,  e'  punita  con la sanzione
    amministrativa  pecuniaria  del  pagamento  di una somma da
    dieci a trenta milioni di lire.
        3. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui
    all'art.   12,   comma   1,   e'  punita  con  la  sanzione
    amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da tre
    a nove milioni di lire.
        4. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui
    all'art.   13,   comma   1,   e'  punita  con  la  sanzione
    amministrativa  pecuniaria  del  pagamento  di una somma da
    cinque a quindici milioni di lire.
        5.  Le  sanzioni  previste  dal  presente articolo sono
    applicate  dall'autorita'  competente  di  cui  all'art. 3,
    comma 1.
    20. Abrogazioni.
        1.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
    regolamento   di   cui   all'art.   21  sono  abrogate,  in
    particolare, le seguenti disposizioni:
       a) gli  articoli 13,  20, comma 1, n. 5) e n. 6), 22,
    23, commi 1 e 3, e 25, comma 2 della legge n. 298 del 1974;
       b) il decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84.
    21. Regolamento di attuazione.
        1.  Il  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti
    adotta,  con  proprio  regolamento  da  emanarsi  entro  il
    termine del 1° aprile 2002, e che entra in vigore il giorno
    successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
    della   Repubblica   italiana,   le  previste  disposizioni
    attuative.
    22. Disposizioni transitorie.
        1.  Il  termine  di cui all'art. 1, comma 1, del dereto
    legislativo  14 marzo  1998 n. 85 e' prorogato alla data di
    entrata  in  vigore  del  regolamento  di cui all'art. 21 e
    comunque non oltre il 1° luglio 2001.
        1-bis. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino
    alla  data  del  30 giugno  2006,  le imprese che intendono
    esercitare  la professione di autotrasportatore di cose per
    conto   di   terzi   devono   possedere   i   requisiti  di
    onorabilita',    capacita'    finanziaria    e    capacita'
    professionale,  essere  iscritte    all'albo    degli
    autotrasportatori  per conto di terzi e dimostrare di avere
    acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto
    ovvero  l'intero  parco veicolare di altra impresa iscritta
    all'albo  ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi
    l'attivita'.
        1  -ter.  Fino all'entrata in vigore del regolamento di
    cui  all'art.  21  continuano ad applicarsi le disposizioni
    contenute   nei   D.M.  16  maggio  1991,  n.  198  e  D.M.
    20 dicembre 1991, n. 448, del Ministro dei trasporti.
    23. Entrata in vigore.
        1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno
    successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
    Ufficiale della Repubblica italiana.
 

*****ALLEGATI OMISSIS*****