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Roma, 28 settembre 2005

 

Circolare n. 120/2005

 

Oggetto: Autotrasporto – Liberalizzazione tariffaria – Schemi di decreti attuativi della legge n. 32/2005.

 

Nel rispetto dei termini previsti dalla legge di delega, il Governo ha approvato il 16 settembre scorso gli schemi di decreti legislativi concernenti il riassetto normativo dell’autotrasporto nonchè la riforma della Consulta e del Comitato Centrale dell’Albo.

 

I provvedimenti sono ora all’esame delle competenti commissioni parlamentari per il parere di rito, dopodiché il Governo avrà tempo fino al 24 novembre per la loro definitiva adozione. Inoltre, e sempre nel rispetto dei princìpi e dei criteri indicati nella legge delega, fino a marzo del 2007 il Governo potrà ancora intervenire sulla materia con decreti integrativi e correttivi dei precedenti.

 

Ciò premesso, e con riserva di maggiori approfondimenti quando il testo diverrà definitivo, bisogna dare atto al Governo di aver rispettato la filosofia liberistica della legge di delega trovando anche soddisfacenti soluzioni ad alcune controverse previsioni contenute nella legge stessa (come ad esempio la responsabilità soggettiva dei committenti e la forma di norma scritta dei contratti di trasporto).

 

In particolare risulta completamente abrogato il regime delle tariffe a forcella di cui alla legge 298/74 e successive modificazioni e integrazioni e relativi decreti applicativi. La decorrenza effettiva dell’abrogazione é legata all’emanazione di alcuni decreti dirigenziali, ma comunque non potrà superare il 28 febbraio 2006. Questa abrogazione, insieme a quella già disposta della famosa interpretazione autentica circa l’efficacia dei contratti verbali, e insieme alla improponibilità dal 25 luglio scorso delle azioni legali in materia tariffaria, rende definitivamente superato il sistema delle tariffe obbligatorie; in proposito il comma 1 dell’articolo 4 dello schema del decreto legislativo sul riassetto dell’autotrasporto espressamente stabilisce che “i corrispettivi per i servizi di trasporto merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto”.

 

E’ opportuno sottolineare come anche le nuove disposizioni introdotte per la maggior tutela della sicurezza della circolazione (come la corresponsabilità soggettiva dei committenti per alcune violazioni del codice della strada) non interferiscono in alcun modo con il suddetto principio della libera contrattazione dei prezzi. In effetti é stato stabilito che la corresponsabilità dei committenti possa essere accertata solo in presenza di istruzioni, impartite al vettore per l’esecuzione della prestazione, incompatibili con il rispetto del codice della strada, e non anche in presenza di valori tariffari eventualmente considerati inferiori a quelli medi di mercato. Sotto questo aspetto é stato dunque accolto il principio che “la tariffa non fa sicurezza”.

 

Viceversa una limitazione alla libera contrattazione dei prezzi potrebbe derivare, secondo lo schema di decreto delegato, dalla forma del contratto. Nel rispetto di quanto espressamente stabilito dall’articolo 2 della legge delega, infatti, l’articolo 9 dello schema di decreto dispone che in caso di controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto stipulati non in forma scritta, sono applicati gli usi e le consuetudini raccolti dalle Camere di Commercio. Sempre l’articolo 9 demanda quindi ad un Osservatorio istituendo presso la Consulta dell’Autotrasporto il compito di trasmettere alle Camere di Commercio usi e consuetudini desunti dalle condizioni di mercato e dai costi medi delle imprese nonché dai prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale o settoriale.

 

In definitiva, solo un contratto redatto in forma scritta potrà sicuramente evitare che il prezzo pattuito venga successivamente sottoposto ad una valutazione di congruità da parte di un giudice.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 37/2005

 

Allegati due

 

L/t

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SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni per il riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e per la riforma del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, ai sensi della legge 1 marzo 2005, n. 32

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

EMANA

il seguente decreto legislativo

 

Articolo 1

(Finalità)

1.    Il presente decreto ha per oggetto il riordino delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell’autotrasporto di merci, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 1 marzo 2005, n. 32, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, comma 1, e dei principi e criteri specifici di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della medesima legge.

2.     

Articolo 2

(Definizioni)

1.    Ai fini del presente decreto, si intende per:

a)    “Consulta”, la Consulta generale per l’autotrasporto;

b)    “Comitato centrale”, il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

TITOLO I

(Consulta)

 

Articolo 3

(Denominazione e sede)

1.    La Consulta generale per l’autotrasporto assume la denominazione di Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica.

2.    La Consulta ha sede presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, ed opera alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in posizione di autonomia contabile e finanziaria, secondo quanto disposto dal successivo articolo 8.

 

Articolo 4

(Attribuzioni)

1.    La Consulta svolge attività propositiva, di studio, di monitoraggio, di consulenza delle autorità politiche, per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore dell’autotrasporto e della logistica, anche in materia di controlli tecnici ed amministrativi sull’esercizio dell’attività di autotrasporto.  A tal fine, la Consulta:

a)    elabora e provvede all’aggiornamento, nonché al monitoraggio sull’attuazione del Piano Nazionale della Logistica;

b)   esprime parere sulle questioni attinenti i progetti normativi e l’applicazione delle disposizioni, anche europee, in materia di autotrasporto, nonché sulle problematiche relative all’attraversamento delle Alpi;

c)   esprime parere sui problemi di competenza della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti;

d)   promuove iniziative per lo sviluppo dell’intermodalità, anche attraverso la messa a punto di progetti pilota;

e)   formula indirizzi e proposte in materia di sicurezza della circolazione stradale, e provvede all’elaborazione di proposte relative ai programmi ed alle strategie dei controlli sull’attività di autotrasporto;

f)    promuove studi e indagini sulle politiche di investimento e sulla competitività delle imprese italiane di autotrasporto in ambito internazionale, provvedendo anche alle rilevazioni dei costi dei servizi di trasporto;

g)   provvede all’aggiornamento degli usi e consuetudini da applicare alla definizione delle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1 marzo 2005, n. 32;

h)   elabora e propone iniziative di sostegno e di assistenza alle imprese di autotrasporto, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza;

i)     propone indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;

j)    esprime, su richiesta delle competenti autorità, pareri sull’adozione di provvedimenti amministrativi riguardanti l’autotrasporto;

k)   fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione di autotrasportatore, ed ai fini dell’attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 2), lettera c), numero 3), della citata legge 32/05, verifica, in collaborazione con il Comitato centrale, il rispetto dell’uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché la tutela delle professionalità esistenti, nei procedimenti preordinati all’iscrizione delle imprese di autotrasporto all’Albo nazionale degli autotrasportatori, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento.

 

Articolo 5

(Composizione)

1.    La Consulta è composta dai seguenti membri effettivi:

a)    il Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sceglie fra persone di notoria professionalità ed esperienza nel settore dell’autotrasporto e della logistica;

b)    due Vicepresidenti, dei quali il primo è di diritto il Capo del Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il secondo è designato dai componenti in rappresentanza delle categorie economiche e produttive;

c)    quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

d)    il Presidente del Comitato Centrale;

e)    un rappresentante, con qualifica dirigenziale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e tutela del territorio, della giustizia, delle politiche comunitarie, degli affari regionali, del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali;

f)     un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, che abbia i seguenti requisiti:

                     i.ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

                   ii.potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;

                  iii.anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell’interesse professionale della categoria;

                 iv. non meno di venti imprese iscritte a livello provinciale, per un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle ottocento tonnellate, ovvero non meno di dieci imprese iscritte a livello provinciale, per un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore alle milleseicento tonnellate;

                   v.organizzazione periferica con proprie sedi in almeno trenta province.

Per il primo mandato, viene nominato un rappresentante per ciascuna delle associazioni presenti nella Consulta alla data di entrata in vigore del presente decreto;

g)   quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni;

h)   un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni associative: AISCAT,  ASSOAEREO, ASSOLOGISTICA, ASSOPORTI, CASARTIGIANI, CNA, CONFAGRICOLTURA, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFCOOPERATIVE, CONFESERCENTI, CONFETRA, CONFINDUSTRIA, CONFITARMA, CONFTRASPORTO, FEDERTRASPORTO, LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE;

i)     un rappresentante dell’ANAS;

j)    un rappresentante della RETE FERROVIARIA ITALIANA  S.p.A.;

k)   un rappresentante di TRENITALIA S.p.A.

I componenti di cui alle lettere da b) a j) sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2.    Oltre a quelli elencati nel precedente comma 1, possono fare parte della Consulta i rappresentanti delle parti economiche e sociali che ne facciano richiesta motivata, previo parere favorevole del Comitato esecutivo di cui al successivo articolo 6.

3.    Il Presidente della Consulta può invitare ai propri lavori, senza diritto di voto, esponenti di altri soggetti istituzionali o di categoria, nonché esperti di specifici settori connessi con l’attività della Consulta stessa, per l’esame e l’approfondimento di particolari problematiche.

 

Articolo 6

(Organi)

1.    Sono organi della Consulta:

a)   il Presidente;

b)   l’Assemblea generale, composta dal Presidente, dai Vicepresidenti e da tutti i componenti;

c)   il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da quindici membri dell’Assemblea generale, dei quali cinque in rappresentanza delle Amministrazioni Pubbliche, quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria, uno in rappresentanza delle associazioni del movimento cooperativo e cinque in rappresentanza delle altre categorie economiche e sociali. I componenti del Comitato esecutivo sono nominati  dall’Assemblea generale, su proposta del Presidente, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate;

d)   il Segretario Generale, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su designazione del Presidente, che lo sceglie fra persone, anche estranee alla Pubblica Amministrazione, di comprovata competenza ed esperienza nel settore del trasporto stradale di merci e della logistica;

e)   il Comitato Scientifico, composto da un Presidente, da sei membri e da un Segretario, anche estraneo alla Pubblica Amministrazione, tutti nominati dal Presidente della Consulta, sentita l’Assemblea generale;

f)     l’Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Presidente del Comitato Centrale, dal Segretario Generale e dal Presidente del Comitato Scientifico;

g)   l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, composto di dieci membri, scelti dal Presidente fra i componenti dell’Assemblea aventi specifica professionalità in materie statistiche ed economiche;

h)   le Sezioni regionali, nominate dal Presidente della Consulta composte ciascuna da un Presidente, scelto dal Presidente della Consulta fra i dirigenti del Dipartimento Trasporti Terrestri in servizio presso il corrispondente SIIT, da un Vicepresidente, designato dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato avente sede nel capoluogo di regione, e da sette rappresentanti delle categorie dell’autotrasporto e della logistica, e dei settori della produzione e dei servizi. Per ogni componente delle Sezioni regionali è nominato un supplente.

2.    Gli organi della Consulta durano in carica tre anni e possono essere confermati.

3.    I componenti degli organi della Consulta possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.

4.    Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta verso l’esterno.

5.    L’Assemblea generale è l’organo deliberativo della Consulta e si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l’anno.

6.    Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente e svolge i compiti ad esso delegati dall’Assemblea generale, per il conseguimento delle finalità assegnate alla Consulta.

7.    Il Segretario Generale è l’organo esecutivo della Consulta, collabora con il Presidente nella definizione dei programmi di attività ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile della Consulta stessa.

8.    Il Comitato Scientifico fornisce il supporto di studio e di approfondimento alle attività ed alle iniziative della Consulta, con particolare riguardo a quelle inerenti il Piano Nazionale della Logistica, le indagini sulle politiche di investimento e sui costi dei servizi, il sostegno alle imprese.

9.     L’Ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente e definisce le linee di azione della Consulta, anche con riferimento ai rapporti con le autorità istituzionali.

10. L’Osservatorio sulle attività di autotrasporto svolge funzioni di monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale, e provvede all’aggiornamento degli usi e consuetudini di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6) della legge 1 marzo 2005, n. 32.

11. Il Segretario Generale ed il Presidente del Comitato Scientifico partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea Generale e del Comitato esecutivo.

12. Le Sezioni regionali danno esecuzione alle direttive dell’Assemblea Generale aventi  implicazione territoriale e formulano proposte per l’adozione di iniziative nell’ambito territoriale di competenza .Esse collaborano altresì con i corrispondenti Comitati regionali per l’Albo degli Autotrasportatori, di cui al successivo articolo 11, per il conseguimento di obiettivi di comune interesse.

13. Il Presidente della Consulta, sentito l’Ufficio di Presidenza, può istituire commissioni per la trattazione di specifiche materie, tenendo conto delle rappresentanze presenti nell’Assemblea.

 

Articolo 7

(Organizzazione e funzionamento)

1.    La realizzazione dei programmi di attività e la gestione amministrativa e contabile della Consulta sono curate dal Segretario Generale, che si avvale di dipendenti della Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo alle seguenti aree di intervento:

a)      affari generali, gestione del personale, contabilità ed aspetti finanziari;

b)      attuazione del Piano Nazionale della Logistica;

c)       politiche di investimento e di sostegno alle imprese;

d)      realizzazione di iniziative a favore dell’intermodalità;

e)      certificazione di qualità e sicurezza;

f)        comunicazione e pubblicità.

2.    Con regolamento da adottarsi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 1, lettera a), entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, è stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con i Comitati regionali per l’Albo degli autotrasportatori, di cui al successivo articolo 11. Con lo stesso regolamento, sono fissati i criteri e le modalità per la designazione dei componenti delle sezioni regionali in rappresentanza delle categorie dell’autotrasporto e della logistica, e dei settori della produzione e dei servizi.

 

Articolo 8

(Disposizioni contabili)

1.    Alle spese connesse all’attività ed al funzionamento della Consulta si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.

2.    Con regolamento da adottarsi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 1, lettera a), entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, è disciplinata la gestione autonoma, da parte della Consulta, delle spese occorrenti per il proprio funzionamento.

3.    Con lo stesso regolamento, sono stabiliti i gettoni di presenza per le riunioni degli organi della Consulta, i rimborsi delle spese ed ogni altra indennità.

 

TITOLO II

(Comitato centrale)

 

Articolo 9

(Attribuzioni)

1.    Il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2.    Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:

a)curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;

b)coordinare l’attività dei Comitati regionali e vigilare su di essa;

c) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Comitati regionali;

d)determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale;

e)collaborare con la Consulta, provvedendo, in particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla formulazione delle strategie di governo del settore dell’autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su progetti di provvedimenti amministrativi in materia di autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici;

f)  accreditare gli organismi di certificazione di qualità di cui alla lettera e) dell’articolo 7;

g)verificare, in collaborazione con la Consulta, il rispetto dell’uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché la tutela delle professionalità esistenti, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 1, lettera k);

h)attuare le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;

i)  curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici;

j)  proporre alla Consulta iniziative specifiche, nell’interesse del settore dell’autotrasporto.

 

Articolo 10

(Composizione)

1.    Il Comitato centrale è composto dai seguenti membri effettivi, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a)   un Consigliere di Stato, con la funzione di Presidente;

b)   due Vicepresidenti, dei quali il primo è individuato fra i dirigenti in servizio presso il Dipartimento dei trasporti terrestri ed il secondo è eletto dal Comitato centrale, nell’ambito dei componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori;

c)   quattro rappresentanti, con qualifica dirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d)   un rappresentante, con qualifica dirigenziale, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze, della giustizia, dell’ambiente e tutela del territorio, delle politiche comunitarie, del lavoro e politiche sociali, delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, e degli affari regionali;

e)   quattro rappresentanti delle Regioni, di cui tre, rispettivamente, delle Regioni dell’Italia settentrionale, centrale e meridionale, ed uno in rappresentanza delle Regioni a Statuto speciale o delle Province autonome di Trento e Bolzano;

f)    un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori presente nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 5, comma 1, lettera g);

g)   quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute dal Ministero competente, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

2.    I componenti del Comitato centrale durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.

 

Articolo 11

(Organi periferici)

1.    I Comitati regionali per l’Albo degli autotrasportatori sono composti ciascuno da un Presidente, scelto dal Capo Dipartimento dei trasporti terrestri fra i dirigenti in servizio presso il corrispondente SIIT, da un Vicepresidente, eletto fra i componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, da quattro rappresentanti degli uffici periferici a livello provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, da un rappresentante per ciascuno degli organi periferici del Ministero dell’interno e del lavoro e politiche sociali, da un rappresentante dell’assessorato ai trasporti della Regione interessata, da sei rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e da un rappresentante delle associazioni del movimento cooperativo.

2.    I componenti dei Comitati regionali durano in carica tre anni e possono essere confermati.

3.    I Comitati regionali, relativamente all’ambito territoriale di competenza:

a)   danno esecuzione alle direttive del Comitato centrale;

b)   formulano proposte in ordine alla formazione ed alla tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori;

c)    collaborano con le corrispondenti Sezioni regionali della Consulta, per il conseguimento di obiettivi di comune interesse;

d)   forniscono alle autorità competenti l’elenco delle associazioni di categoria riconosciute rappresentative.

4.    Avverso i provvedimenti adottati dai Comitati regionali nei confronti delle imprese di autotrasporto, è ammesso ricorso al Comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

 

Articolo 12

(Organizzazione e funzionamento)

1.    L’attività e la gestione amministrativa e finanziaria del Comitato centrale sono curate dal Capo della Segreteria, nominato dal Presidente fra i funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, che si avvale di dipendenti dello stesso Dipartimento, con particolare riguardo alle seguenti aree di intervento:

a)   affari generali, gestione del personale, contabilità;

b)   iniziative di sostegno alle imprese di autotrasporto ed alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;

c)   sicurezza e controlli;

d)    studi e ricerche di settore;

e)   formazione e informazione;

f)    certificazione di qualità.

2.    Con il regolamento di cui all’articolo 7, comma 2, è stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento del Comitato centrale e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e periferici, anche tenuto conto del criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 32/05. Con lo stesso regolamento, sono fissati i criteri e le modalità per la designazione dei componenti dei Comitati regionali in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e di quelle del movimento cooperativo.

 

Articolo 13

(Disposizioni contabili)

1.    Con regolamento da adottarsi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 1, lettera a), entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, sono emanate le disposizioni modificative del citato regolamento di cui al DPR 7 novembre 1994, n. 681, ivi comprese quelle relative ai gettoni di presenza, ai rimborsi delle spese e ad ogni altra indennità.

 

Articolo 14

(Abrogazioni)

1.    A decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:

a)   gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, comma 1, numero 1), della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

b)   gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, e successive modificazioni ed integrazioni.

      Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto.

 

Articolo 15

(Disposizioni transitorie e finali)

1.    Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei regolamenti di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 13.

2.     Il mandato dei componenti della Consulta  e del Comitato centrale, in carica alla data di pubblicazione del presente decreto, è prorogato fino all’entrata in vigore del decreto stesso.

3.    Dall’attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4.    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, ai sensi della legge 1 marzo 2005, n. 32, e per il recepimento della direttiva 2003/59 CE, riguardante la qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

EMANA

il seguente decreto legislativo:

 

CAPO I

Riassetto normativo dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi

 

Art. 1.

(Finalità)

1.                  Il presente Capo ha per oggetto la liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi, in attuazione della delega di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) della Legge 1 marzo 2005, n. 32, sulla base dei principi e criteri direttivi generali previsti dall’art. 2, comma 1 e dei principi e criteri direttivi specifici  previsti dall’art.  2 , comma 2, lett. b) della medesima legge.

 

Art. 2.

(Definizioni)

1.       Ai fini del presente Capo, si intende per:

a)      attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;

b)      vettore, l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non residente in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;

c)       committente, l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;

d)      caricatore, l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore,curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto;

e)      proprietario della merce, l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

 

Art. 3.

(Superamento tariffe obbligatorie)

1.       A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  è abrogato il sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l’esercizio dell’attività di autotrasporto, di cui al titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

2.       Dalla data di cui al precedente comma, la determinazione del corrispettivo per l’esecuzione dei servizi di autotrasporto è regolata dal successivo articolo 4 e sono abrogate le seguenti norme :

a)      il titolo terzo della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

b)      l’ultimo comma dell’articolo 26 della legge 298/74;

c)       l’articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450 e successive modificazioni ed integrazioni;

d)      gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con legge 27 maggio 1993, n. 162;

e)      il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56;

f)        decreto del Ministro dei trasporti del 18 novembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni;

g)      decreto del Ministro dei trasporti 22 dicembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni;

h)      decreto del Ministro dei trasporti 1 agosto 1985, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto.

 

Art. 4.

(Contrattazione dei prezzi)

1.       A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i corrispettivi per i sevizi di trasporto di merci su strada sono determinati dalla libera contrattazione delle parti che stipulano il contratto di trasporto.

2.       Sono nulle le clausole dei contratti di trasporto che comportano modalità e condizioni di esecuzione delle prestazioni, contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.

 

Art. 5

(Accordi volontari)

1.       Le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto possono stipulare accordi di diritto privato, nell’interesse delle imprese rispettivamente associate, al fine di regolare i relativi rapporti contrattuali sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale.

2.       Elementi essenziali degli accordi di cui al presente articolo sono:

a)      indicazione della categoria merceologica alla quale sono applicabili;

b)      previsione della obbligatorietà della forma scritta dei contratti di trasporto stipulati in conformità degli accordi stessi;

c)       previsione dell’obbligo di subordinare la stipula dei contratti alla condizione del regolare esercizio, da parte del vettore, dell’attività di autotrasporto;

d)      previsione della responsabilità soggettiva del vettore e, se accertata, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, nei termini di cui alla legge 1 marzo 2005, n. 32, art. 2, comma 2, lettera b), numero 3), nei casi di violazione della normativa in materia di sicurezza della circolazione, con particolare riguardo a quelle relative al carico dei veicoli, ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e alla velocità massima consentita;

e)      previsione della dichiarazione, da parte dell’impresa di autotrasporto, con riferimento all’operato dei suoi conducenti, dell’osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per la perdita, i danni o l’avaria delle merci trasportate;

f)        durata predeterminata, comunque non superiore al triennio, con possibilità di proroga tacita, salvo disdetta da comunicarsi entro un congruo periodo di tempo anteriore alla scadenza;

g)      individuazione di organismi, composti da rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle associazioni dei vettori e di quelle degli utenti, per la verifica sulla corretta applicazione degli accordi;

h)      ricorso, in caso di controversie relative agli accordi, ad un tentativo di conciliazione, prima di procedere ad azioni sindacali, affidato ad un soggetto nominato dalle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.       Gli accordi volontari di cui al presente articolo possono prevedere l’adozione di un indice di riferimento per la variazione annuale dei costi, con particolare riguardo all’andamento del costo del carburante, al fine di consentire lo scambio di informazioni sensibili fra le parti.

4.       Gli accordi entrano in vigore dieci giorni dopo la notifica degli stessi, da effettuarsi a cura delle organizzazioni firmatarie, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5.       Gli accordi collettivi nazionali di settore, stipulati, ai sensi della disciplina tariffaria dettata dalla legge 14 giugno 1974, n. 298, e relative disposizioni attuative, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro validità fino alla scadenza indicata negli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

 

Art. 6.

(Forma dei contratti)

1.       Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2.       Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, sono determinati modelli contrattuali tipo per facilitare l’uso della forma scritta dei contratti di trasporto di merci su strada.

3.       Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:

a)      nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;

b)      numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

c)       tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;

d)      corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;

e)      luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario.

4.   Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono:

a)      termini temporali per la riconsegna della merce;

b)      istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla lettera a) del precedente comma.

5.   Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di autotrasporto deve contenere gli elementi di cui al precedente comma 3 ed alla lettera a) del  comma 4, nonché gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.

6.   In assenza di anche uno degli elementi indicati al precedente comma 3, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.

 

Art. 7.

(Responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce)

1.       Nell’effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.

2.       Ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 26, commi 1 e 3 della legge 14 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l’attività di autotrasporto, le sanzioni di cui all’articolo 26, comma 2, della legge 14 giugno 1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell’articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3.       In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6 del presente articolo, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al vettore in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal presente decreto, sia accertata dagli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sono nulli e privi di effetti gli atti e i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

4.       Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all’articolo 174 dello stesso decreto legislativo, a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni, il committente, o, in mancanza il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore ed il committente sono sempre obbligati in concorso con l’autore della violazione.

5.       In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell’articolo 5 del presente decreto, il committente è tenuto ad acquisire la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché dell’esercizio dell’attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori. Qualora non sia stata acquisita tale documentazione, al committente è sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.

6.       Ai fini dell’accertamento della responsabilità di cui ai commi precedenti, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione:

a)      articolo 61 (sagoma limite);

b)      articolo 62 (massa limite);

c)       articolo 142 (limiti di velocità);

d)      articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli);

e)      articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo;

f)        articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).

7. Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.

 

Art. 8.

(Procedura di accertamento della responsabilità)

1.       L’accertamento della responsabilità dei soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 7 può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall’autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni.

2.       In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto da parte del conducente all’atto della contestazione, e qualora dalla restante documentazione disponibile non sia possibile accertare l’eventuale responsabilità dei soggetti di cui al comma 3 del precedente articolo 7, l’autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede agli stessi la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto e dell’eventuale documentazione di accompagnamento, ovvero, qualora il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, della documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell’ articolo 7.

3.        Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti richiesti, l’autorità competente, in base all’esame degli stessi, qualora da tale esame emerga la loro responsabilità, applica le sanzioni contemplate da detti commi ai soggetti di cui sopra.

4.       Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.

 

Arti. 9.

(Usi e consuetudini per i contratti non scritti)

1.       Nelle controversie aventi ad oggetto contratti di trasporto di merci su strada stipulati non in forma scritta, sono applicati gli usi e le consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2.       Ai fini dell’aggiornamento degli usi e delle consuetudini di cui al comma precedente allo stato esistenti, l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto, istituito presso la Consulta Generale per l’Autotrasporto, raccoglie gli elementi dai quali, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei costi medi delle imprese, e constatati i prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su base territoriale e settoriale, sono desunti gli usi e consuetudini e li trasmette alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3.       In sede di prima applicazione, l’Osservatorio provvede ad elaborare gli elementi necessari ai fini di cui al comma precedente entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto. L’ulteriore aggiornamento degli usi e consuetudini è effettuato con cadenza annuale, mediante la procedura di cui al comma 2.

 

Art. 10.

(Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate)

1.       All’articolo 1696 del codice civile sono aggiunti i seguenti commi:

“Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all’importo di cui all’articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.

La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni”.

 

Art.11.

(Certificazione di qualità per specifiche categorie di trasporto)

1.       L’adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici, è effettuata, nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale degli stessi vettori ed ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione, allo scopo di offrire agli utenti un servizio di trasporto efficiente e vantaggioso in termini di sicurezza, razionalizzazione dei costi e competitività.

2.       In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale, le disposizioni di cui al precedente articolo 7, commi 4 e 5, non si applicano ai trasporti  di merci su strada di cui al comma 1, laddove il committente abbia concluso in forma scritta il contratto di trasporto con vettore in possesso di specifica certificazione di qualità rilasciata conformemente a quanto previsto al comma successivo del presente articolo.

3.       Con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le altre amministrazioni interessate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, sono definiti modalità e tempi per l’adozione di sistemi di certificazione di qualità, nei limiti di quanto previsto al comma 1.

 

Art. 12.

(Controllo della regolarità amministrativa di circolazione)

1.       Ai fini del controllo della regolarità amministrativa della circolazione, il vettore, all’atto della revisione annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, è tenuto ad esibire un certificato dal quale risulti la permanenza dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori.

2.       Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell’articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 285, e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all’esercizio dell’attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 180 del codice della strada.

3.       Ai fini del presente articolo, è fatto obbligo al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell’attività di autotrasporto, in base a quanto disposto dall’articolo 7, comma 2, del presente decreto.

4.       Al fine di favorire il controllo su strada della regolarità dell’esercizio dell’attività di autotrasporto, con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell’interno, sentita la Consulta generale per l’autotrasporto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, è stabilito un modello di lista di controllo, al quale gli organi di cui all’articolo 12 del codice della strada si attengono nell’effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci.

5.       I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l’attestato del conducente di cui al regolamento 484/2002 CE. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

 

CAPO II

Attuazione della direttiva 2003/59 CE sulla qualificazione iniziale e formazione dei conducenti professionali

 

Art. 13

(Finalità)

1.   Il presente Capo ha per oggetto il recepimento della direttiva 2003/59 sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e di passeggeri, in attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62.

 

Art. 14

(Qualificazione e formazione)

1.   L'attività dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, è subordinata all’obbligo di qualificazione iniziale ed all’obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

2.   L’art. 116, comma 15 del codice della strada è così modificato: “Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di qualificazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.”.

 

Art. 15

(Campo di applicazione)

1.   La carta di qualificazione del conducente di cui all’art. 14 è rilasciata:

a) ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose;

b) ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.

 

Art. 16

(Deroghe)

1.   La carta di qualificazione del conducente di cui all’art. 14 non è richiesta ai conducenti:

a) dei veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;

b) dei veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei pompieri e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, o messi a loro disposizione;

c) dei veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

d) dei veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

e) dei veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionale;

f) dei veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali;

g) dei veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente.

 

Art. 17

(Esenzioni)

1.         Sono esentati dall'obbligo di qualificazione iniziale i conducenti:

a) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore presente decreto di certificato di abilitazione professionale di tipo KD;

b) residenti in Italia, già titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, della patente di guida della categoria C ovvero C+E;

c) cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia, titolari di patente di guida equivalente alle categorie C, C+E, D e D+E alla data di entrata in vigore del presente decreto;

   2. I conducenti di cui al comma 1 richiedono, comunque, per le finalità di cui all’art. 23, il rilascio della carta di qualificazione del conducente sulla base dei criteri e delle scadenze fissati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, da adottarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

 

Art. 18

(Qualificazione iniziale)

1.   I conducenti, muniti della carta di qualificazione del conducente, devono aver compiuto:

a) 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie di C e C+E, in deroga alle limitazioni di massa di cui all’art. 115, comma 1, lettera d), punto 2, del codice della strada;

b) 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie di D e D+E;

2.   La carta di qualificazione del conducente sostituisce il certificato di abilitazione professionale di tipo KC e KD di cui all’art. 311 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

3.   I conducenti già titolari della carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di merci, che intendono conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per effettuare trasporto di passeggeri, o viceversa, devono dimostrare esclusivamente la conoscenza sulle materie specifiche attinenti alla nuova qualificazione.

 

Art. 19

(Carta di qualificazione del conducente comprovante la qualificazione iniziale)

1.   La carta di qualificazione del conducente è rilasciata a seguito della frequenza di specifico corso e previo superamento di un esame di idoneità, secondo le modalità di cui all’allegato I, sezioni 1, 2 e 4.

2.   Il corso verte sulle materie indicate all’allegato I, sezione 1, ed è organizzato sulla base di disposizioni emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3.   Il corso di cui al comma 1 è organizzato:

a) dalle autoscuole di cui all’art. 335, comma 10, lettera a), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;

b) da soggetti autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 2.

4.   L’ esame di cui al comma 1 è svolto da funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, sulla base delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2.

5.   I conducenti candidati al conseguimento della carta di qualificazione del conducente, che già hanno conseguito l’attestato di idoneità professionale di cui alle vigenti disposizioni in materia di accesso alla professione in materia di autotrasporto di persone o di cose sono esentati dalla frequenza dei corsi di cui al presente articolo e dal sostenere il relativo esame sulle parti comuni.

 

Art. 20

(Formazione periodica)

1.   La carta di qualificazione del conducente deve essere rinnovata ogni cinque anni dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione, secondo le modalità di cui all’allegato I, sezioni 3 e 4.

2.   La formazione periodica di cui al comma 1 consiste nell’aggiornamento professionale che consente ai titolari della carta di qualificazione del conducente di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle loro funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e sulla razionalizzazione del consumo di carburante.

3.   I corsi di formazione sono organizzati da uno dei soggetti di cui all’articolo 19, comma 3, sulla base delle disposizioni emanate con il decreto di cui all’art. 19, comma 2.

4.   Al termine della formazione periodica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri rilascia al conducente una nuova carta di qualificazione.

5.   I conducenti che devono seguire un corso di formazione periodica per il trasporto di merci che, in precedenza, avevano già seguito un corso di formazione periodica per il trasporto di persone, e viceversa, sono esentati dall'obbligo di frequenza delle parti comuni.

6.   L’art. 126, comma 7, del codice della strada è così modificato: “Chiunque guida con patente o carta di qualificazione del conducente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente o della carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI”.

7.   La rubrica dell’art. 216 del codice della strada è così modificato: “Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente”; all’art. 216, comma 1 del codice della strada, dopo le parole “ovvero della patente di guida”, sono aggiunte le parole “o della carta di qualificazione del conducente”.

 

Art. 21

(Luogo di svolgimento della formazione)

1.   Possono seguire in Italia i corsi di formazione iniziale i conducenti ivi residenti, nonché i conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo dipendenti di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.

2.   Possono seguire in Italia i corsi di formazione periodica i conducenti di cui al comma 1, nonché i conducenti residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea dipendenti di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita in Italia.

 

Art. 22

(Codice comunitario)

1.       La carta di qualificazione del conducente rilasciata dai competenti Uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri è conforme al modello previsto dall’allegato II.

2.       In corrispondenza della categoria di patente di guida “C”, ovvero “C+E” se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza di validità della carta.

3.       In corrispondenza della categoria di patente di guida “D”, ovvero “D+E” se posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice comunitario armonizzato 95, se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e la data di scadenza di validità della carta.

4.       L’Italia riconosce la carta di qualificazione del conducente rilasciata dagli altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

5.       Il rilascio della carta di qualificazione del conducente è subordinata al possesso della patente di guida in corso di validità.

6.       I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall’Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente con:

a) il codice comunitario armonizzato “95”  riportato sulla patente di guida;

b) l’attestato di conducente di cui al regolamento (CE) 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1 marzo 2002.

7.   I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, dipendenti di un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall’Italia, possono guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri comprovando la propria qualificazione, oltre che con la carta di qualificazione del conducente, con il codice comunitario armonizzato “95”  riportato sulla patente di guida.

 

Art. 23

(Sistema sanzionatorio e detrazione dei punti)

1. La disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 126 bis del codice della strada si applica anche alla carta di qualificazione del conducente di cui all’art. 14, nonché al certificato di abilitazione professionale di tipo KB previsto dall’art. 311 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

2. La decurtazione del punteggio si applica alla carta di qualificazione del conducente, se gli illeciti sono commessi alla guida dell’autoveicolo per cui è prevista la carta di qualificazione del conducente e nell’esercizio dell’attività professionale.

3. In caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, detto documento è revocato se il conducente non supera l’esame di revisione previsto dall’art. 126 bis del codice della strada. In caso di revoca della patente di guida determinata dall’esito negativo dell’esame di revisione, è revocata anche  la carta di qualificazione del conducente o il certificato di abilitazione professionale di tipo KB.

 

Art. 24

(Norma finale)

1.       Le disposizioni di cui al Capo I entrano in vigore alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti dirigenziali di cui ai precedenti articoli 6, 11 e 12, e comunque non oltre il 28 febbraio 2006.

2.       Le disposizioni di cui al Capo II entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 19, comma 2, e comunque non oltre il 10 settembre 2006, salvo per i conducenti cittadini di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, ovvero per i cittadini non appartenenti all’Unione europea ma dipendenti di impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in uno Stato dell’Unione europea, per i quali l’entrata in vigore è subordinata all’attuazione della direttiva 2003/59/CE da parte dello Stato di appartenenza.

3.       Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

 

ALLEGATO I

(art. 19, comma 2)

REQUISITI MINIMI DELLA QUALIFICAZIONE E DELLA FORMAZIONE

 

Sezione 1

 Elenco delle materie

Le conoscenze per l'accertamento della qualificazione iniziale e della formazione periodica del conducente da parte degli Stati membri devono vertere almeno sulle materie indicate nel presente elenco. Gli aspiranti conducenti devono possedere il livello di conoscenze e di attitudini pratiche necessarie per guidare in sicurezza i veicoli della relativa categoria di patenti. Il livello minimo di conoscenze non può essere inferiore al livello 2 della struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato I della decisione 85/368/CEE, vale a dire al livello raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria completata da una formazione professionale.

 

1.                  Perfezionamento per una guida razionale sulla base delle norme di sicurezza

Tutte le patenti di guida

1.1. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche del sistema di trasmissione per usarlo in maniera ottimale.

Curve di coppia, di potenza e di consumo specifico del motore, zona di uso ottimale del contagiri, diagrammi di ricoprimento dei rapporti di trasmissione.

1.2. Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura e prevenire le anomalie di funzionamento.

Peculiarità del circuito di frenatura oleo-pneumatico, limiti dell'utilizzo di freni e rallentatori, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria.

1.3. Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante.

Ottimizzazione del consumo di carburante mediante attuazione delle cognizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.

Patenti di guida C, C+E

1.4. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.

Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro, tipi di imballaggio e supporto del carico.

Principali categorie di merci bisognose di stivaggio, tecniche di ancoraggio e di stivaggio, uso delle cinghie di stivaggio, verifica dei dispositivi di stivaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.

Patenti di guida D, D+E

1.5. Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri.

Calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazione di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, specificità del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).

1.6. Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettando i principi di sicurezza e di corretta utilizzazione del veicolo.

Forze agenti sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche stradali, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico assiale, stabilità del veicolo e baricentro.

2.      Applicazione della normativa

Tutte le patenti di guida

2.1. Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione.

Durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo;

conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione permanente.

Patenti di guida C, C+E

2.2. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci.

Licenze per l'esercizio dell'attività, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.

Patenti di guida D, D+E, E

2.3. Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di persone.

Trasporto di gruppi specifici di persone, dotazioni di sicurezza a bordo di autobus, cinture di sicurezza, carico del veicolo.

3.      Salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica

Tutte le patenti di guida

3.1. Obiettivo: sensibilizzazione ai pericoli della strada e agli infortuni sul lavoro.

Tipologia degli infortuni sul lavoro nel settore dei trasporti, statistiche sugli incidenti stradali, percentuale di automezzi pesanti/autobus coinvolti, perdite in termini umani e danni materiali ed economici.

3.2. Obiettivo: capacità di prevenire la criminalità ed il traffico di clandestini.

Informazioni generali, implicazioni per i conducenti, misure preventive, promemoria verifiche, normativa in materia di responsabilità degli autotrasportatori.

3.3. Obiettivo: capacità di prevenire i rischi fisici.

Principi di ergonomia: movimenti e posture a rischio, condizione fisica, esercizi di mantenimento, protezione individuale.

3.4. Obiettivo: consapevolezza dell'importanza dell'idoneità fisica e mentale.

Principi di un'alimentazione sana ed equilibrata, effetti dell'alcool, dei farmaci e di tutte le sostanze che inducono stati di alterazione; sintomi, cause ed effetti dell'affaticamento e dello stress, ruolo fondamentale del ciclo di base attività lavorativa/riposo.

3.5. Obiettivo: capacità di valutare le situazioni d'emergenza.

Condotta in situazione di emergenza: valutare la situazione, evitare di aggravare l'incidente, chiamare soccorsi, prestare assistenza e primo soccorso ai feriti, condotta in caso di incendio, evacuazione degli occupanti del mezzo pesante/dei passeggeri dell'autobus, garantire la sicurezza di tutti i passeggeri, condotta in caso di aggressione;

principi di base per la compilazione del verbale di incidente.

3.6. Obiettivo: capacità di comportarsi in modo da valorizzare l'immagine dell'azienda.

Condotta del conducente e immagine aziendale: importanza della qualità della prestazione del conducente per l'impresa, pluralità dei ruoli e degli interlocutori del conducente, manutenzione del veicolo, organizzazione del lavoro, conseguenze delle vertenze sul piano commerciale e finanziario.

Patenti di guida C, C+E

3.7. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato.

L'autotrasporto rispetto agli altri modi di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diversi trasporti specializzati (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, ecc.), evoluzioni del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).

Patenti di guida D, D+E

3.8. Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato.

L'autotrasporto di persone rispetto ai diversi modi di trasporto di persone (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.

 

Sezione 2

ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA Qualificazione iniziale obbligatoria

La qualificazione iniziale deve comprendere l'insegnamento di tutte le materie comprese nell'elenco previsto alla sezione 1. La durata di tale qualificazione iniziale dev'essere di 280 ore.

L'aspirante conducente deve effettuare almeno venti ore di guida individuale su un veicolo della pertinente categoria che soddisfi almeno i criteri dei veicoli d'esame definiti nella decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T.

Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore abilitato. Ogni conducente può effettuare al massimo 8 ore delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale, per valutare il perfezionamento a una guida razionale improntata alle norme di sicurezza e, in particolare, per valutare il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'ora del giorno o della notte.

Per i conducenti di cui all'articolo 18, comma 4, la durata della qualificazione iniziale è di 70 ore, di cui 5 ore di guida individuale.

A formazione conclusa, il conducente dovrà sostenere un esame, scritto e/o orale, che comporta almeno una domanda per ciascuno degli obiettivi indicati nell'elenco delle materie di cui alla sezione 1.

 

Sezione 3

Obbligo di formazione periodica

Corsi obbligatori di formazione periodica sono organizzati dai soggetti autorizzati. La durata di tali corsi è di 35 ore ogni cinque anni, suddivisi per periodi di almeno sette ore.

 

Sezione 4

Autorizzazione della qualificazione iniziale e della formazione periodica

1. I corsi per la qualificazione iniziale e della formazione periodica sono tenuti esclusivamente da:

a) dalle autoscuole di cui all’art. 335, comma 10, lettera a) del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero dai consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti di guida;

b) da soggetti autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L’autorizzazione degli enti di cui al punto b) è concessa solo su richiesta scritta sulla base dei criteri individuati con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che terrà conto di quanto previsto alla sezione 5 dell’allegato I alla direttiva 2003/59/CEE.

 

ALLEGATO II

(art. 22, comma 1)

REQUISITI RELATIVI AL MODELLO DELLE COMUNITÀ EUROPEE DI CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

1. Le caratteristiche fisiche della carta sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1.

I metodi per la verifica delle caratteristiche fisiche della carta destinate a garantire la loro conformità alle norme internazionali sono conformi alla norma ISO 10373.

2. La carta si compone di due facciate:

La facciata 1 contiene:

a) la dicitura «carta di qualificazione del conducente» stampata in caratteri di grandi dimensioni;

b) la menzione “Repubblica italiana”;

c) la sigla distintiva dell’Italia: “I”  , stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle;

d) le informazioni specifiche della carta, numerate come segue:

1. cognome del titolare;

2. nome del titolare;

3. data e luogo di nascita del titolare;

4. a) data di rilascio;

b) data di scadenza;

c) designazione dell'autorità che rilascia la carta (può essere stampata sulla facciata 2);

d) numero diverso da quello della patente di guida per scopi amministrativi (menzione facoltativa);

5. a) numero della patente;

 b) numero di serie;

6. fotografia del titolare;

7. firma del titolare;

8. luogo di residenza o indirizzo postale del titolare (menzione facoltativa);

9. categorie o sottocategorie di veicoli per i quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;

e) la dicitura «modello delle Comunità europee» e la dicitura «carta di qualificazione del conducente» nelle altre lingue della Comunità, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta:

tarjeta de cualificación del conductor

chaufføruddannelsesbevis

Fahrerqualifizierungsnachweis

δελτίο επιµόρφωσης οδηγού

driver qualification card

carte de qualification de conducteur

cárta cáilíochta tiomána

carta di qualificazione del conducente

kwalificatiekaart bestuurder

carta de qualificação do motorista

kuljettajan ammattipätevyyskortti

yrkeskompetensbevis för förare

f) colori di riferimento:

— blu: Pantone Reflex blue,

— giallo: Pantone yellow.

La facciata 2 contiene:

a) le categorie o sottocategorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;

10. il codice comunitario di cui previsto dalla direttiva;

11. uno spazio riservato allo Stato membro che rilascia la carta per eventuali indicazioni indispensabili alla gestione della stessa o relative alla sicurezza stradale (menzione facoltativa). Qualora la menzione rientrasse in una rubrica definita nel presente allegato, dovrà essere preceduta dal numero della rubrica corrispondente.

b) Una spiegazione delle rubriche numerate che si trovano sulle facciate 1 e 2 della carta [almeno delle rubriche 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5 a), 5 b) e 10].

3. Sicurezza, compresa la protezione dei dati

I diversi elementi costitutivi della carta sono volti ad evitare qualsiasi falsificazione o manipolazione e a rilevare qualsiasi tentativo in tal senso. Il livello di sicurezza della carta è comparabile a quello della patente di guida.

4. Disposizioni particolari

Previa consultazione della Commissione, gli è possibile aggiungere colori o marcature come il codice a barre, simboli nazionali e elementi di sicurezza, fatte salve le altre disposizioni del presente allegato.

Nel quadro del reciproco riconoscimento delle carte, il codice a barre non può contenere informazioni diverse da quelle che già figurano in modo leggibile sulla carta di qualificazione del conducente, o che sono indispensabili per la procedura di rilascio della stessa.

 

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE