Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 18 ottobre 2005

 

Circolare n. 128/2005

 

Oggetto: Autostrade – Riduzione pedaggi autostradali per l’anno 2005 – Delibera C.C.A.A. n.14/05 su G.U. n.237 dell’11.10.2005.

 

Ai transiti autostradali effettuati nel 2005 con veicoli EURO 0 non saranno applicati sconti. Dal prossimo anno, inoltre, anche i pedaggi relativi ai veicoli EURO 1 non saranno più ridotti.

 

Lo ha deciso il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori che, coerentemente con le direttive del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha rivisto i criteri di concessione dei benefici al fine di favorire l’utilizzo dei veicoli più ecologici.

 

In particolare, il Comitato ha introdotto un coefficiente moltiplicatore che valorizza i pedaggi relativi ai veicoli delle categorie EURO 3 e penalizza i pedaggi relativi ai veicoli EURO 1.

 

 

Tipologia di veicolo

 

 

Coefficiente moltiplicatore

EURO 3 e superiori

1,5

EURO 2

1

EURO 1

0,5

EURO 0

esclusi dai benefici

 

Ad es. 1.000 euro di pedaggi autostradali relativi ad un veicolo EURO 3 varranno ai fini del riconoscimento degli sconti 1.500 euro (1.000 x 1,5), mentre 1.000 euro di pedaggi relativi ad un veicolo EURO 1 varranno solo 500 euro (1.000 x 0,5). I pedaggi relativi ai veicoli EURO 2 varranno per il loro valore effettivo, essendo il moltiplicatore pari a 1.

 

La percentuale degli sconti è stata fissata in misura crescente in funzione del volume annuo dei pedaggi ricalcolato in base al moltiplicatore; inoltre è stato confermato un ulteriore sconto per le imprese che hanno effettuato almeno il 10 per cento dei transiti autostradali nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00, ovvero uscita tra le 2,00 e le 6,00).

 

 

Volume pedaggi annuo

(ricalcolato col

coefficiente moltiplicatore)

 

 

euro

 

 

 

Sconto

 

 

%

 

Volume pedaggi annuo

per transiti notturni

(ricalcolato col coefficiente moltiplicatore)

 

euro

 

 

Ulteriore sconto

 

 

%

da 51.646 a 206.583

10

da 5.164,6 a 20.658,3

1

oltre 206.583 fino a 516.547

15

oltre 20.658,3 fino a 51.654,7

1,5

oltre 516.547 fino a 1.032.914

20

oltre 51.654,7 fino a 103.291,4

2

oltre 1.032.914 fino a 2.582.284

25

oltre 103.291,4 fino a 258.228,4

2,5

oltre 2.582.284

30

oltre 258.228,4

3

 

Si rammenta che sono ammesse ai benefici le imprese di autotrasporto in conto terzi e in conto proprio, nazionali e comunitarie, nonchè loro cooperative e consorzi. I pedaggi che possono essere scontati sono solo quelli pagati con un sistema a riscossione differita mediante fatturazione, relativi a furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati (autoveicoli classificati nelle categorie B, 3, 4 e 5 del sistema autostradale assi-sagoma).

 

Le domande per la concessione degli sconti dovranno essere presentate nel corso del prossimo anno, secondo le modalità che saranno stabilite dal Comitato Centrale dell’Albo.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.54/2005.

 

Allegato uno

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

G.U. n. 237 del 11.10.2005 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 28 settembre 2005

Disposizioni  relative  alla riduzione dei pedaggi autostradali per i
transiti effettuati nell'anno 2005. (Deliberazione n. 14/05).
 
                        IL COMITATO CENTRALE
                              Delibera:
 
  1.  I  pedaggi  autostradali per i veicoli Euro 1, Euro 2, Euro 3 e
categorie  superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a
svolgere  servizi  di  autotrasporto  di cose in disponibilita' delle
imprese  di  cui  ai  successivi  punti 4, 5 e 6 sono soggetti ad una
riduzione   compensata,   a  partire  dal  1° gennaio  2005  fino  al
31 dicembre  2005,  commisurata  al  volume  del fatturato annuale in
pedaggi.
  2.  I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto
1  sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, a partire dal
1° gennaio  2005  fino al 31 dicembre 2005, commisurata al volume del
fatturato  annuale  in  pedaggi  effettuati  nelle  ore notturne, con
ingresso  in  autostrada  dopo  le  ore  22,00 ed entro le ore 02,00,
ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.
  Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi
e  societa'  consortili,  definite nei successivi punti 4, 5 e 6, che
hanno  realizzato  almeno  il  10% del fatturato aziendale di pedaggi
nelle  predette  ore  notturne,  secondo  le  modalita'  indicate nel
successivo punto 8.
  Qualora   il   raggruppamento  (cooperativa  a  proprieta'  divisa,
consorzio,  societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione,
le  singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% del
proprio  fatturato  nelle sopracitate ore notturne, possono usufruire
dell'ulteriore riduzione compensata secondo le modalita' indicate nel
successivo  punto  8, tenuto conto della loro appartenenza alla forma
associata,   laddove  la  forma  associata  stessa  fornisca  i  dati
necessari   per  l'elaborazione  dei  pedaggi  notturni  dei  singoli
appartenenti ad essa.
  3.  Le  predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente
per  i  pedaggi  a riscossione differita mediante fatturazione e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
  4.  Le  predette  riduzioni  compensate dei pedaggi autostradali si
applicano  alle  imprese  iscritte,  alla  data  del 31 dicembre 2004
ovvero  nel  corso  dell'anno  2005, all'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche'
alle  cooperative  aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  ai  consorzi ed alle
societa'  consortili  costituiti  a norma del Libro V, titolo X, capo
II,   sez.  II  e  II-bis  del  codice  civile,  aventi  nell'oggetto
l'attivita'  di  autotrasporto,  che  siano iscritti al predetto Albo
nazionale  alla  data del 31 dicembre 2004 ovvero nel corso dell'anno
2005. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili
iscritte  all'Albo  nazionale  successivamente  a  tale data, possono
richiedere  le  riduzioni  di  cui  sopra  per  i  viaggi  effettuati
successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.
  5.  Le  riduzioni  suddette  si  applicano altresi' alle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi
sede  in  uno  dei  Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del
31 dicembre   2004  ovvero  nel  corso  dell'anno  2005,  di  licenza
comunitaria  rilasciata  ai  sensi  del  regolamento  CE  881/92  del
26 marzo 1992.
  6.  Le  predette riduzioni si applicano altresi' alle imprese ed ai
raggruppamenti  aventi  sede  in  Italia, che esercitano attivita' di
autotrasporto  in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui
all'art.  32  della legge 298 del 6 giugno 1974, nonche' alle imprese
ed  ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio.
  7.  La  riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i
seguenti criteri:
    a) determinazione   del  fatturato  totale  annuo  realizzato  da
ciascun  soggetto  avente  titolo  alla  riduzione,  moltiplicando il
fatturato  dei  pedaggi  pagati  da un singolo veicolo per i seguenti
indici di sconto:
      0,5 per i veicoli Euro 1;
      1 per i veicoli Euro 2;
      1,5 per i veicoli Euro 3 o superiori;
    b) applicazione  agli  scaglioni  di fatturato globale annuo come
sopra  determinati  delle percentuali di riduzione compensata secondo
il seguente prospetto:
=====================================================================
      Fatturato globale annuo in euro      |     % di riduzione
=====================================================================
da 51.646,00 a 206.583,00                  |           10%
da 206.583,01 a 516.457,00                 |           15%
da 516.457,01 a 1.032.914,00               |           20%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00             |           25%
oltre 2.582.284,00                         |           30%
  8.  L'ulteriore  riduzione  compensata di cui al punto 2 e' pari al
10%  dei  valori  percentuali  riportati  nella  tabella  di  cui  al
precedente  punto  7,  calcolata  sul  fatturato  relativo ai pedaggi
notturni.
  9.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  complessivo delle riduzioni da
applicare,   risultante   dai  rendiconti  trasmessi  dalle  societa'
concessionarie    al    Comitato    centrale    per    l'Albo   degli
autotrasportatori,  superi  le  disponibilita',  lo  stesso  Comitato
provvede  al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo
stanziamento  disponibile  e  la  somma  complessiva  delle riduzioni
richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti
di  riparto  qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative
alle  domande  presentate,  calcolato  come da disposizioni di cui ai
precedenti   punti  7  e  8,  non  pervenga  a  saturare  l'ammontare
disponibile.
  Tale   coefficiente,   applicato  alle  percentuali  di  riduzione,
fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
  10.   Il  Comitato  centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori
provvede,  con  successiva  delibera,  a definire le modalita' con le
quali  i  soggetti  aventi  titolo  procedono ad avanzare domanda, la
documentazione   da   allegare  a  dette  domande,  le  modalita'  di
trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto
magnetico  (floppy  disk  o  CD).  La  stessa  delibera disciplina le
modalita'  di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a
quanto  definito  nelle  convenzioni  con  le societa' che gestiscono
sistemi  di  pagamento  a  riscossione  differita  del  pedaggio.  La
delibera disciplina infine criteri e modalita' di erogazione da parte
del  Comitato  centrale  per  l'Albo  degli  autotrasportatori,  alle
societa'  concessionarie  di autostrade dei minori introiti derivanti
dalla  riduzione  compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle
societa'  concessionarie  agli  aventi titolo, nonche' i criteri e le
modalita'  di  rimborso  da parte di queste ultime ai soggetti aventi
titolo.
  Con  la  predetta  delibera  il  Comitato provvede in particolare a
predisporre  un  prospetto  nel  quale il soggetto avente titolo alla
riduzione  deve  indicare, per ciascun veicolo a motore, la targa, la
categoria  (Euro  0,  Euro 1,  Euro  2,  Euro  3 o superiore) tenendo
presente  la  normativa  di  riferimento  riportata  in allegato alla
presente  delibera,  ed  il  numero dell'apparato Telepass, ovvero il
numero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.
  Il   Comitato   provvede   altresi'  a  predisporre  ed  a  rendere
disponibile  sul  proprio  sito  Internet www.alboautotrasporto.it il
programma per la compilazione del prospetto che deve essere trasmesso
su  supporto  magnetico  (floppy  disk  o CD) qualora la richiesta di
riduzione  compensata  sia  riferita  a  piu' di 10 veicoli a motore,
all'atto della presentazione della domanda.
  11. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 28 settembre 2005
                                             Il presidente: De Lipsis
 
 
                                                             Allegato
PRINCIPALI  NORMATIVE  COMUNITARIE  SULLE EMISSIONI INQUINANTI (per i
          veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)
 
                               EURO 1
    91/441 CEE
    91/542 CEE punto 6.2.1.A
    93/59 CEE
 
                               EURO 2
    91/542 CEE punto 6.2.1.B
    94/12 CEE
    96/1 CEE
    96/44 CEE
    96/69 CE
    98/77 CE
 
                               EURO 3
    98/69 CE
    98/77 CE rif. 98/69 CE
    1999/96 CE
    1999/102 CE rif. 98/69 CE
    2001/1 CE rif. 98/69 CE
    2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A
    2001/100 CE A
    2002/80 CE A
    2003/76 CE A
 
                               EURO 4
    98/69 CE B
    98/77 CE rif. 98/69 CE B
    1999/96 CE B
    1999/102 CE rif. 98/69 CE B
    2001/1 CE rif. 98/69 CE B
    2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1
    2001/100 CE B
    2002/80 CE B
    2003/76 CE B
    N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
non superiore a 3,5 t.
    N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.
    N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 12 t.
 

FINE TESTO DELIBERA