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Roma, 18 ottobre 2005
Circolare n. 128/2005
Oggetto: Autostrade – Riduzione
pedaggi autostradali per l’anno 2005 – Delibera C.C.A.A.
n.14/05 su G.U. n.237
dell’11.10.2005.
Ai transiti
autostradali effettuati nel 2005 con veicoli EURO 0
non saranno applicati sconti. Dal prossimo anno, inoltre, anche i pedaggi relativi ai veicoli EURO 1 non saranno più ridotti.
Lo ha deciso il
Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori che, coerentemente con le direttive
del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha
rivisto i criteri di concessione dei benefici al fine di favorire l’utilizzo
dei veicoli più ecologici.
In particolare, il
Comitato ha introdotto un coefficiente moltiplicatore che valorizza i pedaggi relativi ai veicoli delle categorie EURO 3 e penalizza i
pedaggi relativi ai veicoli EURO 1.
Tipologia di veicolo |
Coefficiente moltiplicatore |
EURO
3 e superiori |
1,5 |
EURO 2 |
1 |
EURO
1 |
0,5 |
EURO 0 |
esclusi dai benefici |
Ad es. 1.000 euro di
pedaggi autostradali relativi ad un veicolo EURO 3 varranno ai fini del riconoscimento
degli sconti 1.500 euro (1.000 x 1,5), mentre 1.000 euro di pedaggi relativi ad
un veicolo EURO 1 varranno solo 500 euro (1.000 x
0,5). I pedaggi relativi ai veicoli EURO 2 varranno
per il loro valore effettivo, essendo il moltiplicatore pari a 1.
La percentuale degli
sconti è stata fissata in misura crescente in funzione del volume annuo dei
pedaggi ricalcolato in base al moltiplicatore;
inoltre è stato confermato un ulteriore sconto per le
imprese che hanno effettuato almeno il 10 per cento dei transiti autostradali
nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00, ovvero uscita
tra le 2,00 e le 6,00).
Volume
pedaggi annuo (ricalcolato col coefficiente moltiplicatore) euro |
Sconto % |
Volume
pedaggi annuo per transiti notturni (ricalcolato col coefficiente moltiplicatore) euro |
Ulteriore sconto % |
da 51.646 a 206.583 |
10 |
da 5.164,6 a 20.658,3 |
1 |
oltre 206.583 fino a 516.547 |
15 |
oltre 20.658,3 fino a 51.654,7 |
1,5 |
oltre 516.547 fino a 1.032.914 |
20 |
oltre 51.654,7 fino a 103.291,4 |
2 |
oltre 1.032.914 fino a 2.582.284 |
25 |
oltre 103.291,4 fino a 258.228,4 |
2,5 |
oltre 2.582.284 |
30 |
oltre 258.228,4 |
3 |
Si rammenta che sono
ammesse ai benefici le imprese di autotrasporto in
conto terzi e in conto proprio, nazionali e comunitarie, nonchè
loro cooperative e consorzi. I pedaggi che possono essere
scontati sono solo quelli pagati con un sistema a riscossione differita
mediante fatturazione, relativi a furgoni, autocarri, autotreni e
autoarticolati (autoveicoli classificati nelle categorie B, 3, 4 e 5 del
sistema autostradale assi-sagoma).
Le domande per la
concessione degli sconti dovranno essere presentate
nel corso del prossimo anno, secondo le modalità che saranno stabilite dal
Comitato Centrale dell’Albo.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
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Allegato uno |
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alla Confetra. |
G.U. n. 237 del 11.10.2005 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 28 settembre 2005
Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i
transiti effettuati nell'anno 2005. (Deliberazione n. 14/05).
IL COMITATO CENTRALE
Delibera:
1. I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 1, Euro 2, Euro 3 e
categorie superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a
svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilita' delle
imprese di cui ai successivi punti 4, 5 e 6 sono soggetti ad una
riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2005 fino al
31 dicembre 2005, commisurata al volume del fatturato annuale in
pedaggi.
2. I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto
1 sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata, a partire dal
1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2005, commisurata al volume del
fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con
ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00,
ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.
Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, cooperative, consorzi
e societa' consortili, definite nei successivi punti 4, 5 e 6, che
hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi
nelle predette ore notturne, secondo le modalita' indicate nel
successivo punto 8.
Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprieta' divisa,
consorzio, societa' consortile) non soddisfi tale ultima condizione,
le singole imprese ad esso aderenti che realizzino almeno il 10% del
proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono usufruire
dell'ulteriore riduzione compensata secondo le modalita' indicate nel
successivo punto 8, tenuto conto della loro appartenenza alla forma
associata, laddove la forma associata stessa fornisca i dati
necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni dei singoli
appartenenti ad essa.
3. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente
per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
4. Le predette riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si
applicano alle imprese iscritte, alla data del 31 dicembre 2004
ovvero nel corso dell'anno 2005, all'Albo nazionale delle persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche'
alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle
societa' consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo
II, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, che siano iscritti al predetto Albo
nazionale alla data del 31 dicembre 2004 ovvero nel corso dell'anno
2005. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le societa' consortili
iscritte all'Albo nazionale successivamente a tale data, possono
richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati
successivamente alla data di iscrizione all'Albo nazionale.
5. Le riduzioni suddette si applicano altresi' alle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi
sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari, alla data del
31 dicembre 2004 ovvero nel corso dell'anno 2005, di licenza
comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del
26 marzo 1992.
6. Le predette riduzioni si applicano altresi' alle imprese ed ai
raggruppamenti aventi sede in Italia, che esercitano attivita' di
autotrasporto in conto proprio, titolari di apposita licenza, di cui
all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonche' alle imprese
ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
che esercitano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio.
7. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i
seguenti criteri:
a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da
ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il
fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti
indici di sconto:
0,5 per i veicoli Euro 1;
1 per i veicoli Euro 2;
1,5 per i veicoli Euro 3 o superiori;
b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come
sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo
il seguente prospetto:
=====================================================================
Fatturato globale annuo in euro | % di riduzione
=====================================================================
da 51.646,00 a 206.583,00 | 10%
da 206.583,01 a 516.457,00 | 15%
da 516.457,01 a 1.032.914,00 | 20%
da 1.032.914,01 a 2.582.284,00 | 25%
oltre 2.582.284,00 | 30%
8. L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 e' pari al
10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al
precedente punto 7, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi
notturni.
9. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle riduzioni da
applicare, risultante dai rendiconti trasmessi dalle societa'
concessionarie al Comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori, superi le disponibilita', lo stesso Comitato
provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo
stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni
richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per
l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti
di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative
alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai
precedenti punti 7 e 8, non pervenga a saturare l'ammontare
disponibile.
Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione,
fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.
10. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori
provvede, con successiva delibera, a definire le modalita' con le
quali i soggetti aventi titolo procedono ad avanzare domanda, la
documentazione da allegare a dette domande, le modalita' di
trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto
magnetico (floppy disk o CD). La stessa delibera disciplina le
modalita' di istruttoria delle domande avanzate anche in relazione a
quanto definito nelle convenzioni con le societa' che gestiscono
sistemi di pagamento a riscossione differita del pedaggio. La
delibera disciplina infine criteri e modalita' di erogazione da parte
del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, alle
societa' concessionarie di autostrade dei minori introiti derivanti
dalla riduzione compensata dei pedaggi autostradali applicati dalle
societa' concessionarie agli aventi titolo, nonche' i criteri e le
modalita' di rimborso da parte di queste ultime ai soggetti aventi
titolo.
Con la predetta delibera il Comitato provvede in particolare a
predisporre un prospetto nel quale il soggetto avente titolo alla
riduzione deve indicare, per ciascun veicolo a motore, la targa, la
categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o superiore) tenendo
presente la normativa di riferimento riportata in allegato alla
presente delibera, ed il numero dell'apparato Telepass, ovvero il
numero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2005.
Il Comitato provvede altresi' a predisporre ed a rendere
disponibile sul proprio sito Internet www.alboautotrasporto.it il
programma per la compilazione del prospetto che deve essere trasmesso
su supporto magnetico (floppy disk o CD) qualora la richiesta di
riduzione compensata sia riferita a piu' di 10 veicoli a motore,
all'atto della presentazione della domanda.
11. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2005
Il presidente: De Lipsis
Allegato
PRINCIPALI NORMATIVE COMUNITARIE SULLE EMISSIONI INQUINANTI (per i
veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)
EURO 1
91/441 CEE
91/542 CEE punto 6.2.1.A
93/59 CEE
EURO 2
91/542 CEE punto 6.2.1.B
94/12 CEE
96/1 CEE
96/44 CEE
96/69 CE
98/77 CE
EURO 3
98/69 CE
98/77 CE rif. 98/69 CE
1999/96 CE
1999/102 CE rif. 98/69 CE
2001/1 CE rif. 98/69 CE
2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A
2001/100 CE A
2002/80 CE A
2003/76 CE A
EURO 4
98/69 CE B
98/77 CE rif. 98/69 CE B
1999/96 CE B
1999/102 CE rif. 98/69 CE B
2001/1 CE rif. 98/69 CE B
2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1
2001/100 CE B
2002/80 CE B
2003/76 CE B
N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
non superiore a 3,5 t.
N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.
N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 12 t.
FINE TESTO DELIBERA