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Roma, 3 febbraio 2006
Circolare n. 18/2006
Oggetto: Trasporti internazionali – Tratte stradali di un
trasporto combinato – Chiarimenti - Circolare Ministero Infrastrutture e
Trasporti ex APC 3 n.2/2006.
Con la circolare
indicata in oggetto la Direzione Generale Autotrasporto Persone e Cose del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che i tragitti stradali
di un trasporto combinato - dal luogo di carico della merce al terminale ferroviario
o al traghetto, e viceversa - costituiscono parte integrante del trasporto combinato
stesso, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva comunitaria n.106 del 1992.
Il chiarimento è importante
perché modifica il precedente orientamento espresso dallo stesso Ministero nella
circolare n.1/2005, nella quale le tratte iniziali e
terminali di trasporti combinati erano state assimilate ai trasporti di cabotaggio.
Conseguentemente è
stato altresì precisato che i vettori stranieri che eseguono i tragitti in
questione non devono avere a bordo il libretto dei resoconti di cabotaggio istituito
col decreto direttoriale 24 marzo 2005.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
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Allegato uno |
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D/d |
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Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale
Autotrasporto Persone e cose
Div. V (ex APC3)
Prot. n.13/80
Circolare n.2/2006
Roma 23 gennaio 2006
Indirizzi omissis
Oggetto: Cabotaggio stradale di merci sul territorio
italiano. Modifica al punto 1 della circolare n.1/2005
del 26 luglio 2005.
Si precisa che, ai sensi dell’art.4
della Direttiva n.92/106/CEE, nell’ambito di un
trasporto combinato, i tragitti stradali dal luogo di carico della merce al
terminale ferroviario o al traghetto e viceversa costituiscono parte integrante
del trasporto combinato stesso e non un trasporto di cabotaggio.
Pertanto, non è necessario che i veicoli di imprese che
effettuano tale tipo di trasporto abbiano a bordo il libretto dei resoconti di
cabotaggio.
Il Direttore Generale
(f.to dr.ssa Clara Ricozzi)