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Roma, 7 marzo 2006

 

Circolare n. 33/2006

 

Oggetto: Autotrasporto – Completamento della riforma dell’autotrasporto – Decreti dirigenziali 17.2.2006 e 22.2.2006 su G.U. n.50 dell’1.3.2006.

 

Con l’emanazione dei due decreti dirigenziali indicati in oggetto, che segue l’emanazione del decreto 1 febbraio 2006 sui facsimili dei contratti scritti, la riforma dell’autotrasporto disegnata dalla legge n.32/2005 e attuata col decreto legislativo n.286/2005 è stata completata.

 

In particolare - mentre per la liberalizzazione dell’accesso al mercato occorrerà attendere ancora il 2008 (il termine prorogato da ultimo dalla legge finanziaria 2006 è disciplinato dall’articolo 1 del decreto legislativo n.85/1998 sull’accesso alla professione di autotrasportatore) - è oramai definitiva la liberalizzazione tariffaria: dal 28 febbraio scorso sono state abrogate le tariffe a forcella, dopo che la stessa legge delega n.32/2005 aveva già abrogato a decorrere dal 25 marzo 2005 la norma di interpretazione autentica che confermava la validità dei contratti di trasporto verbali, e dopo che la stessa legge aveva posto al 25 luglio 2005 il termine ultimo per iniziare nuove cause tariffarie.

 

Insieme con le tariffe a forcella sono state abrogate a decorrere dal 28 febbraio scorso le disposizioni che si riferivano a quel sistema, e cioè:

·          l’articolo 1 della legge n.450/1985 sul limite di risarcimento del vettore stradale; il limite è ora previsto dagli ultimi due commi dell’articolo 1696 del Codice Civile aggiunti dal decreto n.286/2005;

·          l’ultimo comma dell’articolo 26 della legge n.298/1974 sull’obbligo di stipulare il contratto scritto;

·          il decreto ministeriale 22.12.1982 sulla lettera di vettura tariffaria;

·          l’articolo 2 del decreto legge n.82/1993 convertito nella legge n.162/1993 sul termine di prescrizione quinquennale per i diritti derivanti da contratti di trasporto soggetti alle tariffe a forcella; il termine di prescrizione per i diritti derivanti dal contratto di trasporto è ora quello di 1 anno previsto dall’articolo 2951 C.C. (18 mesi per i trasporti internazionali);

·          gli articoli 3 e 4 del citato decreto legge n.82/1993 convertito nella legge n.162/1993, concernenti l’inderogabilità delle tariffe a forcella e la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo fondato su crediti tariffari del trasportatore;

·          qualsiasi altra disposizione incompatibile con la nuova disciplina del decreto legislativo n.286/2005.

 

I due ultimi decreti dirigenziali indicati in oggetto disciplinano la lista dei controlli su strada ai fini della regolarità amministrativa di circolazione dell’autotrasporto in conto terzi (articolo 2 comma 2 lettera b punto 10 della legge n.32/2005; articolo 12 comma 4 del decreto legislativo n.286/2005) e le modalità e i tempi per l’adozione dei sistemi di certificazione di qualità per alcune tipologie di trasporti (articolo 2 comma 2 lettera b punto 8 della legge n.32/2005; articolo 11 decreto legislativo n.286/2005).

 

In particolare riguardo ai controlli su strada, sono stati individuate liste di controlli differenziate a seconda che il trasporto sia espletato in ambito nazionale, comunitario o internazionale. I controlli riguardano:

·          i documenti di accompagnamento del veicolo (libretto di immatricolazione, carta di circolazione, contrassegno e certificato assicurativo) e il cronotachigrafo;

·          i documenti del conducente (documento di identità, patente, documento che attesta il rapporto di lavoro che lega l’autista all’azienda proprietaria del mezzo, ecc.);

·          i contratti di trasporto (CMR nel caso dei trasporti comunitari e internazionali); qualora non venga esibito il contratto di trasporto è previsto il controllo della merce;

·          i documenti di controllo del regime autorizzativo dell’attività di trasporto (certificazione di iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori, licenza comunitaria,  licenza in conto proprio, autorizzazioni CEMT, autorizzazioni bilaterali e di transito, nonchè eventuali autorizzazioni specifiche quali autorizzazioni sanitarie, attestati ATP, ecc.).

 

Si rammenta che l’articolo 7 comma 2 del decreto legislativo n.286/2005 ha previsto la confisca del carico affidato a vettori sprovvisti del necessario titolo abilitativo, ovvero che operino violando condizioni e limiti previsti nel titolo stesso, nonchè a vettori stranieri che non siano in possesso di idoneo titolo per effettuare la prestazione di trasporto nel territorio italiano; in capo ai committenti è inoltre prevista la sanzione da 1.550 a 9.300 euro.

 

Il secondo decreto dirigenziale indicato in oggetto disciplina le modalità e i tempi per l’adozione di sistemi di certificazione di qualità per il trasporto di merci pericolose, di rifiuti industriali, di derrate deperibili e di prodotti farmaceutici. Per l’avvio dei nuovi sistemi, la cui adozione da parte delle imprese è comunque volontaria, sarà necessario attendere un provvedimento con cui il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori stabilirà i criteri e i parametri necessari per la qualificazione degli ispettori e per il conseguente accreditamento degli organismi di certificazione.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.15/2006

 

Allegati due

 

D/d

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G.U. n.50 del 1.3.2006 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 17 febbraio 2006
Definizione di modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'autotrasporto di persone e cose
Decreta:

Art. 1.
Finalità

1. Il presente decreto ha per scopo la definizione di modalità e tempi per l'adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, per il trasporto di merci classificate pericolose (ADR), di rifiuti industriali, di derrate deperibili (ATP), e di prodotti farmaceutici, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Art. 2.
Requisiti

1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, intendono dotarsi di un sistema di gestione in qualità certificato secondo la norma ISO 9001:2000 e le altre disposizioni specifiche per le categorie merceologiche di cui all'art. 1, acquisiscono la certificazione di qualità rilasciata da organismi terzi accreditati dal Sincert (Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione). 2. Le imprese di autotrasporto che si iscrivono all'Albo nazionale degli autotrasportatori dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, che intendono dotarsi di un sistema di gestione in qualità per le categorie merceologiche di cui all'art. 1, acquisiscono la relativa certificazione, secondo quanto stabilito al comma 1.
3. Le imprese già certificate alla data di entrata in vigore del presente decreto per le categorie merceologiche di cui all'art. 1, che intendono mantenere il sistema di gestione in qualità alla scadenza della certificazione di cui sono in possesso, qualora la stessa sia stata rilasciata da organismi non accreditati dal Sincert, rinnovano tale certificazione secondo quanto stabilito al comma 1.
4. Gli ispettori utilizzati dagli organismi di certificazione devono essere in possesso di requisiti di comprovata conoscenza dello specifico settore del trasporto stradale e multimodale, secondo parametri stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, anche ai fini dell'esercizio dell'attribuzione assegnata a tale Comitato dall'art. 9, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, di provvedere all'accreditamento degli organismi di certificazione di qualità per le imprese di autotrasporto di merci.
5. Al fine di cui al comma 4, il Comitato centrale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli indirizzi forniti dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 284/2005, stabilisce i criteri e parametri necessari per la messa a regime delle procedure per la qualificazione degli ispettori e per il conseguente accreditamento degli organismi di certificazione, anche attraverso la costituzione, al proprio interno, di un apposito gruppo di lavoro, formato da esperti del settore della certificazione di qualità, anche esterni alla pubblica amministrazione.
6. Sono fatte salve, ai fini del presente decreto, le norme in materia di riconoscimento reciproco degli organismi di accreditamento e dei sistemi di certificazione di qualità operanti nell'ambito dell'Unione europea.

Art. 3.
Formazione

1. Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, sulla base degli indirizzi forniti dalla Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, promuove la formazione e l'aggiornamento degli aspiranti ispettori da impiegarsi presso gli organismi di certificazione, e ne determina materie e procedure. 2. Il Comitato centrale cura la formazione e la tenuta di un elenco di ispettori che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione o di aggiornamento e ne dà comunicazione agli organismi di certificazione.

Art. 4.
Banca dati

1. Gli organismi di certificazione comunicano, in via telematica, al sistema informativo del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, le imprese di autotrasporto certificate, perchè le stesse siano inserite in un apposito elenco, al quale potranno accedere i committenti, nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali.

Art. 5.
Documentazione

1. Le imprese di autotrasporto che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già in possesso di sistemi di certificazione di qualità come individuati al precedente art. 2, comma 1, e quelle certificate ai sensi delle disposizioni del presente decreto, tengono a bordo dei veicoli in propria disponibilità copia della documentazione comprovante il tipo di certificazione posseduta, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/2005.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 17 febbraio 2006
                                                                                                             Il direttore generale: Ricozzi


G.U. n.50 del 1.3.2006 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 22 febbraio 2006
Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci, in attuazione dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'autotrasporto di persone e cose
e
IL DIRETTORE CENTRALE
per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza

Decretano:

Art. 1.
Finalità

1. Il presente decreto ha per scopo la determinazione di un modello di lista di controllo, per favorire e rendere uniformi le procedure dei controlli sulla regolarità amministrativa di circolazione dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, effettuati da parte degli organi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 2.
Oggetto dei controlli

1. L'attività di controllo sulla regolarità amministrativa di circolazione si esplica mediante verifiche sui documenti di accompagnamento del veicolo, del conducente e della merce trasportata, nonchè sul regime autorizzativo dell'attività del vettore e sul contratto di trasporto, secondo quanto precisato ai successivi articoli.

Art. 3.
Liste di controllo

1. Per l'espletamento dell'attività di controllo sulla regolarità amministrativa di circolazione, sono stabiliti i modelli di lista di controlli che vengono allegati, come parte integrante, al presente decreto.
2. Nell'ambito dell'autotrasporto nazionale di merci, gli organi di controllo si attengono alla lista di cui all'allegato I.
3. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci fra Paesi appartenenti all'Unione europea, della Svizzera e dello Spazio economico europeo, gli organi di controllo si attengono all'elenco di cui all'allegato II.
4. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci tra Paesi aderenti alla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT), gli organi di controllo si attengono all'elenco di cui all'allegato III.
5. Nell'ambito dell'autotrasporto di merci interessante Paesi non appartenenti all'Unione europea, gli organi di controllo si attengono all'elenco di cui all'allegato IV.
6. Le liste di controlli indicate negli allegati di cui ai precedenti commi non sono da intendersi come esaustive e l'attività di controllo può riguardare ulteriori documenti, atti a consentire la verifica della regolarità amministrativa di circolazione.
7. Con successivi decreti dirigenziali, potranno essere individuati ulteriori modelli di liste di controllo, ovvero integrate quelle allegate al presente decreto.
Roma, 22 febbraio 2006

 
Il direttore generale per l'autotrasporto
di persone e cose
Ricozzi
Il direttore centrale per la polizia stradale ferroviaria
delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato
Rosini
 




ALLEGATO I

AUTOTRASPORTO NAZIONALE

l) DOCUMENTI DEL VEICOLO
Immatricolazione
Documenti di circolazione del veicolo(1)
Contrassegno assicurativo
Certificato assicurativo
Regolare disponibilità del veicolo(2)
Contratto di noleggio(3)
Regolarità agganciamento (4)
Cronotachigrafo e fogli di registrazione(5)

2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE
Documento di identità
Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
Documentazione del rapporto di lavoro(6)
Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
Carta di qualificazione del conducente (dalla data di entrata in vigore)
Certificato di formazione professionale ADR (7)

3) CONTRATTO DI TRASPORTO(8)
Elementi essenziali
a) nome e sede del vettore e del committente, o del caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all'Albo degli autotrasportatori;
c) tipologia e quantità della merce trasportata;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
e) luoghi di presa in consegna e di riconsegna della merce.
Elementi eventuali(9)
a) i termini temporali per la riconsegna della merce;
b) le istruzioni aggiuntive del committente e/o del caricatore.

4) CONTROLLO DELLA MERCE(10)
a. Natura e qualità
b. Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi
c. Mittente e destinatario
d. Speditore (se diverso dal mittente)

5) DOCUMENTI DI CONTROLLO DEL REGIME AUTORIZZATIVO DELL' ATTIVITÀ DI TRASPORTO
a. Conto proprio
Licenza per l' autotrasporto di cose per conto proprio
Documento di trasporto di cose in conto proprio(11)
Documento di trasporto occasionale (12)
b. Conto terzi
Iscrizione all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi anche mediante autocertificazione con l'indicazione delle eventuali limitazioni
c. Autorizzazioni particolari (13)
Autorizzazione per i trasporti eccezionali
Attestato ATP
Documento per il trasporto delle Merci Pericolose (ADR)
Libretto di cabotaggio(14)
Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici

1. Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto.
2. Qualora non emerga dai documenti di circolazione
3. Ove ne ricorra il caso
4. Qualora non emerga dai documenti di circolazione
5. Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo.
6. Conforme alla delibera del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori del 27 gennaio 2005
7. nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR
8. Se a bordo del veicolo
9. Da rilevare se indicati
10. Da effettuarsi nel caso in cui tali dati non siano desumibili dal Contratto di trasporto o il contratto stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo.
11. conforme all'allegato n. 1 del D.P.R. 783/77, contenente l'elencazione delle cose trasportate e la dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle condizioni previste dalla lettera c) dell'art. 31 della Legge n. 298/74.
12. conforme all'allegato n. 2 del D.P.R. 783/77.
13. Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto
14. Da esibirsi unitamente alla Licenza Comunitaria dalle imprese dell'Unione Europea che effettuano trasporti di cabotaggio sul territorio Italiano

 

ALLEGATO II

AUTOTRASPORTO COMUNITARIO

1) DOCUMENTI DEL VEICOLO
Immatricolazione(1)
Documenti di circolazione del veicolo
Certificato assicurativo o documentazione equivalente
Regolare disponibilità del veicolo(2)
Contratto di noleggio(3)
Regolarità agganciamento(4)
Cronotachigrafo e fogli di registrazione(5)

2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE
Documento di identità
Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
Attestato di conducente (se conducente extracomunitario)
Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
Carta di qualificazione del conducente (dalla data di entrata in vigore)
Certificato di formazione professionale ADR(6)

3) CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE (CMR)(7)

4) REGIME TIR(8)

5) CONTROLLO DELLA MERCE(9)
Natura e qualità
Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi
Mittente e destinatario
Speditore (se diverso dal mittente)

6) CONTROLLO REGIME AUTORIZZATIVO DELL' ATTIVITÀ DI TRASPORTO
a) Conto proprio
Verifica delle sussistenza delle condizioni(10)
b) Conto terzi
Licenza Comunitaria
c) Autorizzazioni particolari(11)
Autorizzazione per i trasporti eccezionali
Attestato ATP
Documento per il trasporto delle Merci Pericolose (ADR)
Documento per il trasporto combinato(12)
Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici

1. Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto.
2. Qualora non emerga dai documenti di circolazione
3. Ove ne ricorra il caso
4. Qualora non emerga dai documenti di circolazione
5. Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo.
6. Nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR
7. Se a bordo del veicolo
8. Qualora ricorra
9. Da effettuarsi nel caso in cui tali dati non siano desumibili dal C.M.R. o il CMR stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo
10. Come definite dall'allegato II, punto 4, del Regolamento 881/92/CE
11. Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto
12. Documento (o integrazione di altro documento di trasporto) redatto a cura delle imprese che effettuano il trasporto combinato ai sensi della Direttiva 92/106/CE.

ALLEGATO III

AUTOTRASPORTO IN AMBITO C.E.M.T.

1) DOCUMENTI DEL VEICOLO
Immatricolazione
Documenti di circolazione del veicolo(1)
Certificato assicurativo o documentazione equivalente
Regolare disponibilità del veicolo(2)
Contratto di noleggio(3)
Regolarità agganciamento(4)
Cronotachigrafo e fogli di registrazione(5)

2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE
Documento di identità
Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
Documentazione del rapporto di lavoro in caso di noleggio
Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
Certificato di formazione professionale ADR(6)

3) CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE (CMR)(7)

4) REGIME TIR(8)

5) CONTROLLO DELLA MERCE(9)
Natura e qualità
Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi
Mittente e destinatario
Speditore (se diverso dal mittente)

6) DOCUMENTI DI CONTROLLO DEL REGIME AUTORIZZATIVO DELL' ATTIVITÀ DI TRASPORTO
Autorizzazione C.E.M.T.
Libretto di viaggio
Autorizzazioni particolari (10)
Autorizzazione per i trasporti eccezionali Attestato ATP
Documento per il trasporto delle Merci Pericolose (ADR)
Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici

1. Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto.
2. Qualora non emerga dai documenti di circolazione
3. Ove ne ricorra il caso
4. Qualora non emerga dai documenti di circolazione
5. Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di riposo.
6. nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR
7. Se a bordo del veicolo
8. Qualora ricorra
9. Da effettuarsi nel caso in cui tali dati non siano desumibili dal C.M.R. o il CMR stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo
10. Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto

 

ALLEGATO IV

AUTOTRASPORTO EXTRA-COMUNITARIO

1) DOCUMENTI DEL VEICOLO
Immatricolazione
Documenti di circolazione del veicolo(1)
Certificato assicurativo o documentazione equivalente
Regolare disponibilità del veicolo(2)
Regolarità agganciamento(3)
Cronotachigrafo e fogli di registrazione(4)

2) DOCUMENTI DEL CONDUCENTE
Documento di identità
Patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)
Documentazione del rapporto di lavoro in caso di noleggio
Carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)
Certificato di formazione professionale ADR(5)

3) CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE (CMR)(6)

4) REGIME TIR(7)

5) CONTROLLO DELLA MERCE(8)
Natura e qualità
Luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi
Mittente e destinatario
Speditore (se diverso dal mittente)

6) CONTROLLO REGIME AUTORIZZATIVO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO
Autorizzazione Bilaterale o autorizzazione Comunitaria di Transito
Autorizzazioni particolari(9)
Autorizzazione per i trasporti eccezionali Attestato ATP
Documento per il trasporto delle Merci Pericolose (ADR)
Dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni
Autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici

1. Carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto.
2. Qualora non emerga dai documenti di circolazione
3. Qualora non emerga dai documenti di circolazione
4. Nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e di ripo-so.
5. nel caso di trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR
6. Se a bordo del veicolo
7. Qualora ricorra
8. Da effettuarsi nel caso in cui tali dati non siano desumibili dal C.M.R. o il CMR stesso non sia stato redatto in forma scritta o non si trovi a bordo
9. Ove ne ricorrano le condizioni secondo la tipologia del trasporto