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Roma, 21 aprile 2006
Circolare n. 54/2006
Oggetto: Codice della
Strada - Obbligo delle cinture di sicurezza sui camion D.Lgvo 13.3.2006, n.150, su
G.U. n.87 del 13.4.2006.
Con il decreto
legislativo indicato in oggetto, che ha modificato l’articolo 172 del Codice
della Strada, è stato introdotto l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza
sui camion di peso superiore a 3,5 tonnellate che ne siano
dotati (la maggior parte dei camion in circolazione immatricolati dopo il 1986).
L’uso delle cinture,
stabilito a livello comunitario con la direttiva 2003/20/CE,
è obbligatorio, oltrechè per il conducente, per
l’eventuale secondo passeggero.
Per il mancato
utilizzo delle cinture è stata prevista la sanzione amministrativa da un minimo
di 68,00 a un massimo di 275,00 euro; per
l’alterazione del loro normale funzionamento la sanzione va da 34,00 a 138,00
euro. Per entrambe le violazioni al trasgressore saranno anche decurtati 5
punti patente.
Inoltre per il
conducente che nel periodo di due anni incorra per due
volte nella violazione del mancato uso delle cinture è stata prevista la sanzione
accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Allegato
uno |
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D/d |
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G.U.n. 87 del 13.4.2006 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2006, n. 150
Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva
91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al
codice della strada.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 172 del decreto
legislativo n. 285 del 1992
1. L'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e' sostituito dal seguente:
Art. 172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta
per bambini). - 1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle
categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti
di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi
situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono
essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini,
adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative
stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo e' tenuto ad assicurarsi della
persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di
sistemi di ritenuta:
a) i bambini di eta' fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di eta' superiore ai tre anni possono occupare un
sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano
negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di
piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente,
possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta
per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e
siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad
anni sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un
seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri
protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia
stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di eta' superiore a tre anni, dei veicoli
in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando
sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono
provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta
per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed
M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere
informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando
sono seduti ed il veicolo e' in movimento, mediante cartelli o
pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla
direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile.
Inoltre, la suddetta informazione puo' essere fornita dal conducente,
dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante
sistemi audiovisivi quale il video.
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia
municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di
emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio
antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente
riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste
dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione
rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita'
di altro Stato membro delle Comunita' europee, affette da patologie
particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono
controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale
certificazione deve indicare la durata di validita', deve recare il
simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve
essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui
all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della
certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi
condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture
di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di
passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in
zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di
attivita' istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al
comma 1 i bambini di eta' inferiore ad anni dieci trasportati in
soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui
dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da
almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioe' delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
68,00 euro a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore,
della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul
veicolo al momento del fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del
minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due
volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne
altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro
a 138,00 euro.
12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di
tipo non omologato e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.
13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorche'
installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa
confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.».
Art. 2.
Modifiche alla tabella allegata all'articolo 126-bis
del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. Nella tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «articolo 172 commi 8
e 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 172 commi 10 e 11».
Art. 3.
Modifiche all'articolo 169, comma 5
del decreto legislativo n. 285 del 1992
1. Il comma 5 dell'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
«5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli
adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e' consentito il
trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta'
inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno
un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.».
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 marzo 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Storace, Ministro della salute