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Roma, 21 aprile 2006

 

Circolare n. 54/2006

 

Oggetto: Codice della Strada - Obbligo delle cinture di sicurezza sui camion D.Lgvo 13.3.2006, n.150, su G.U. n.87 del 13.4.2006.

 

Con il decreto legislativo indicato in oggetto, che ha modificato l’articolo 172 del Codice della Strada, è stato introdotto l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza sui camion di peso superiore a 3,5 tonnellate che ne siano dotati (la maggior parte dei camion in circolazione immatricolati dopo il 1986).

 

L’uso delle cinture, stabilito a livello comunitario con la direttiva 2003/20/CE, è obbligatorio, oltrechè per il conducente, per l’eventuale secondo passeggero.

 

Per il mancato utilizzo delle cinture è stata prevista la sanzione amministrativa da un minimo di 68,00 a un massimo di 275,00 euro; per l’alterazione del loro normale funzionamento la sanzione va da 34,00 a 138,00 euro. Per entrambe le violazioni al trasgressore saranno anche decurtati 5 punti patente.

 

Inoltre per il conducente che nel periodo di due anni incorra per due volte nella violazione del mancato uso delle cinture è stata prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

D/d

 

 

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G.U.n. 87 del 13.4.2006 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2006, n. 150

Attuazione  della  direttiva  2003/20/CE  che  modifica  la direttiva
91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e
dei  sistemi  di  ritenuta  per  i  bambini nei veicoli. Modifiche al
codice della strada.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1.
               Modifiche all'articolo 172 del decreto
                     legislativo n. 285 del 1992
  1.  L'articolo  172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e' sostituito dal seguente:
  Art.  172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta
per  bambini).  -  1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle
categorie  M1,  N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti
di  cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi
situazione  di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono
essere  assicurati  al sedile con un sistema di ritenuta per bambini,
adeguato  al  loro  peso,  di  tipo  omologato  secondo  le normative
stabilite   dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
  2.  Il  conducente  del  veicolo  e'  tenuto  ad  assicurarsi della
persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
  3.  Sui  veicoli  delle  categorie  M1,  N1, N2 ed N3 sprovvisti di
sistemi di ritenuta:
    a) i bambini di eta' fino a tre anni non possono viaggiare;
    b) i  bambini  di  eta' superiore ai tre anni possono occupare un
sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
  4.  I  bambini  di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano
negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di
piazza  o  negli  autoveicoli  adibiti  al  noleggio  con conducente,
possono  non  essere  assicurati al sedile con un sistema di ritenuta
per  bambini,  a  condizione  che  non occupino un sedile anteriore e
siano  accompagnati  da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad
anni sedici.
  5.   I  bambini  non  possono  essere  trasportati  utilizzando  un
seggiolino  di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri
protetto  da  airbag  frontale,  a meno che l'airbag medesimo non sia
stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
  6.  Tutti  gli occupanti, di eta' superiore a tre anni, dei veicoli
in  circolazione  delle  categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando
sono  seduti,  i  sistemi  di  sicurezza di cui i veicoli stessi sono
provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta
per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed
M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
  7.  I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere
informati  dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando
sono  seduti  ed  il  veicolo  e'  in  movimento, mediante cartelli o
pittogrammi,   conformi   al  modello  figurante  nell'allegato  alla
direttiva  2003/20/CE,  apposti  in modo ben visibile su ogni sedile.
Inoltre, la suddetta informazione puo' essere fornita dal conducente,
dal  bigliettaio,  dalla persona designata come capogruppo o mediante
sistemi audiovisivi quale il video.
  8.  Sono  esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini:
    a) gli  appartenenti  alle forze di polizia e ai corpi di polizia
municipale   e   provinciale  nell'espletamento  di  un  servizio  di
emergenza;
    b) i   conducenti   e   gli  addetti  dei  veicoli  del  servizio
antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
    c) gli  appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente
riconosciuti che effettuano scorte;
    d) gli  istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste
dall'articolo 122, comma 2;
    e) le   persone  che  risultino,  sulla  base  di  certificazione
rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita'
di  altro  Stato membro delle Comunita' europee, affette da patologie
particolari  o  che  presentino  condizioni fisiche che costituiscono
controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale
certificazione  deve  indicare la durata di validita', deve recare il
simbolo  previsto  nell'articolo  5 della direttiva 91/671/CEE e deve
essere   esibita   su  richiesta  degli  organi  di  polizia  di  cui
all'articolo 12;
    f) le   donne   in   stato   di   gravidanza   sulla  base  della
certificazione   rilasciata   dal  ginecologo  curante  che  comprovi
condizioni  di  rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture
di sicurezza;
    g) i  passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di
passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in
zona urbana;
    h) gli   appartenenti  alle  forze  armate  nell'espletamento  di
attivita' istituzionali nelle situazioni di emergenza.
  9.  Fino  all'8 maggio  2009,  sono esentati dall'obbligo di cui al
comma  1  i  bambini  di  eta' inferiore ad anni dieci trasportati in
soprannumero   sui   posti   posteriori  delle  autovetture  e  degli
autoveicoli  adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui
dell'articolo  169,  comma  5, a condizione che siano accompagnati da
almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
  10.  Chiunque  non  fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioe' delle
cinture  di  sicurezza  e  dei  sistemi  di  ritenuta per bambini, e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
68,00  euro  a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore,
della  violazione  risponde  il  conducente  ovvero,  se presente sul
veicolo  al  momento  del  fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del
minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due
volte,  all'ultima  infrazione  consegue  la  sanzione amministrativa
accessoria  della  sospensione della patente da quindici giorni a due
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
  11.  Chiunque,  pur  facendo  uso  dei  dispositivi di ritenuta, ne
altera  od ostacola il normale funzionamento degli stessi e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro
a 138,00 euro.
  12.  Chiunque  importa  o  produce  per  la commercializzazione sul
territorio  nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di
tipo  non  omologato  e'  soggetto  alla  sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.
  13.  I  dispositivi  di  ritenuta  di  cui  al  comma 12, ancorche'
installati  sui  veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa
confisca,  ai  sensi  delle  norme  di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.».
 
                               Art. 2.
        Modifiche alla tabella allegata all'articolo 126-bis
               del decreto legislativo n. 285 del 1992
  1.   Nella   tabella  allegata  all'articolo  126-bis  del  decreto
legislativo  30 aprile 1992, n. 285, le parole: «articolo 172 commi 8
e 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 172 commi 10 e 11».
 
                               Art. 3.
                 Modifiche all'articolo 169, comma 5
               del decreto legislativo n. 285 del 1992
  1.  Il  comma 5 dell'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e' sostituito dal seguente:
  «5.  Fino  all'8 maggio  2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli
adibiti  al  trasporto  promiscuo  di persone e cose e' consentito il
trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta'
inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno
un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.».
 
                               Art. 4.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 13 marzo 2006
 
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
                              delle finanze
                              Storace, Ministro della salute